Articolo 187 del Codice di procedura penale
Articolo 157 terArticolo 159
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24 ottobre 1989
Art. 187. Oggetto della prova 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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