Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 44071
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Alfredo Teresi, il 25 settembre 2014. Le parti ricorrenti, tutti titolari di aziende agricole, contestavano la condanna per reati di evasione fiscale legati alla sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'erronea applicazione della norma, l'assenza di prove sufficienti per dimostrare la responsabilità e la sproporzione delle pene irrogate. I ricorrenti sostenevano che le forniture contestate fossero state regolarmente fatturate e che le prove a loro carico fossero inadeguate.

La Corte ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondati i motivi addotti. Ha argomentato che le condotte contestate erano chiaramente integrate dalla normativa, evidenziando che la responsabilità penale non si limitava al solo soggetto tenuto al pagamento dell'imposta. La Corte ha sottolineato la congruenza e la logicità della motivazione della sentenza di merito, confermando l'adeguatezza delle prove raccolte, tra cui documentazione extracontabile e dichiarazioni di terzi, che dimostravano la condotta illecita. Inoltre, ha ritenuto che le pene inflitte fossero proporzionate e giustificate, negando le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi a favore dei ricorrenti.

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Massime2

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 44071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44071
Data del deposito : 25 settembre 2014

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