Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 2
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa.
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Anche nel caso di poche piante di marijuana, l'offensività della condotta e quindi la sussistenza del reato può essere affermata non solo in virtù della conformità delle piante al tipo botanico previsto, ma anche per per precedenti penali del detentore, occultamento in soffitta delle piante e presenza di un bilancino. Corte di Cassazione sez. IV penale, ud. 24 giugno 2025 (dep. 8 ottobre 2025), n. 33193 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale nei confronti di R.V. che era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così …
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La massima La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, ma il ricorrente deve indicare in modo specifico gli elementi dai quali desumere la tenuità della condotta e la minima offensività del fatto; la mera affermazione della “tenuità” è motivo generico e inammissibile. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34965 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2025 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 4 dicembre 2023, ha: - assolto As.Gi. in relazione alla contestazione di cui all'art. 6, comma 1, e 75, …
Leggi di più… - 3. Attenuanti generiche: non bastano incensuratezza e collaborazione post delictum (Cass. Pen. n. 35857/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
La massima Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo ove non emergano concreti elementi positivi ex art. 62-bis c.p.; non sono sufficienti né l'incensuratezza, né condotte “collaborative” successive al fatto, soprattutto in presenza di modalità esecutive di particolare efferatezza. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 03/11/2025), n.35857 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/02/2025, la Corte di assise di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Bari, ha ridotto ad anni quattordici e mesi otto di reclusione la pena inflitta a Ok.Ro., ritenuto responsabile dell'omicidio di …
Leggi di più… - 4. Omessa dichiarazione e ruolo dell’amministratore di diritto nei reati tributarihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza emessa in data 17.10.2020 dal GIP del Tribunale di Bari, l'imputato Vi.Ma. è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e, applicata la diminuente per il rito, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha applicato le seguenti pene accessorie di cui agli artt. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e 36 c.p.: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno; l'incapacità di …
Leggi di più… - 5. Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo – tenuità del fatto. Massima Giurisprudenziale Il reato di omesso versamento IVA è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo. La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo. Decisione: Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 44071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44071 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/09/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2580
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 788/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI TE N. IL 29/07/1952;
VE PA N. IL 17/06/1944;
BA LU N. IL 23/04/1964;
D'MA TO N. IL 24/02/1945;
avverso la sentenza n. 1224/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Giovannelli Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, PI TE, VE PA, BA LU e D'MA TO con sentenza del 27.05.2013, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia sezione distaccata di Pescia il 09.01.2012, con condanna al pagamento delle spese del grado. Il Tribunale di Pescia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:
- PI AN colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, perché quale titolare della azienda agricola fratelli
PI, sottraeva Kg. 27.730 di olio combustibile al pagamento dell'accisa, ricevendo tale prodotto, privo di DAS, inviato dalla ditta NG, e trasportato da De SI BR, fatto accertato in Pescia il 14.12.2007, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 7.000 di multa, oltre alle spese del procedimento;
- EZ LO colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, perché quale titolare della azienda agricola
EZ, sottraeva Lt. 13.000 di olio combustibile al pagamento dell'accisa, ricevendo tale prodotto, privo di DAS, inviato dalla ditta NG, fatto accertato in Pescia il 01.02.2008 e il 11.02.2008, condannandolo alla pena di mesi 5 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, oltre alle spese del procedimento;
- LD LU colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, perché quale titolare della azienda agricola omonima,
sottraeva Lt.
1.000 di gasolio agricolo al pagamento dell'accisa, destinando tale prodotto, inviato dalla ditta NG, ad uso diverso da quello consentito, fatto accertato in Pescia il 04.01.2008, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 5.600 di multa, oltre alle spese del procedimento;
- D'DD BE colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, perché quale titolare della azienda agricola
VANROB, sottraeva Lt. 500 di gasolio agricolo al pagamento dell'accisa, destinando tale prodotto, inviato dalla ditta NG, ad uso diverso da quello consentito, fatto accertato in Pescia il 21.12.2007, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 5.400 di multa, oltre alle spese del procedimento;
con pena sospesa e beneficio della non menzione per tutti gli imputati.
Tutte le contestazioni traevano origine da una verifica fiscale svolta, nel corso del 2008, nel settore dell'accisa, dal nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Pistoia presso la ditta NG Srl, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, durante la quale venivano acquisiti numerosi documenti extracontabili che, confrontati con la documentazione ufficiale detenuta presso la ditta, facevano emergere numerose discrasie tra i quantitativi di vendita di olio combustibile registrati e quelli effettivamente venduti, nonché sulla effettiva destinazione ad uso agricolo di quantità di gasolio venduto a tal fine.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore tutti gli imputati, ciascuno con autonomo ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
PI AN con proprio ricorso deduce:
a. erronea applicazione D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 - art. 606 c.p.p., lett. b) - contraddittoria o comunque manifesta illogicità
della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e). Il ricorrente deduce che, relativamente alla fattispecie di reato contestata, nessuno scarico di combustibile sarebbe stato effettuato in data 14/12/2007, come acclarato nel corso del giudizi, pertanto non vi sarebbe stata alcuna violazione di legge.
Nessun obbligo di legge, relativamente all'annotazione della fornitura, gravava sull'imputato non avendo lo stesso ricevuto la fornitura.
Rileva inoltre l'inidoneità delle dichiarazioni rese da terzi a dimostrare una presunta evasione d'imposta, come pure gli appunti relativi a presunte consegne di prodotti ad accisa agevolata non sarebbero idonei a provare le violazioni addebitate al Paini, ne' la prassi consolidata della ditta fornitrice di vendere prodotti al "nero".
Detti appunti mancherebbero della completezza e sistematicità atti a dimostrare l'esistenza di una contabilità parallela e disattendere quanto emergente dalla documentazione contabile dell'imputato. La Guardia di Finanza avrebbe fatto, secondo l'imputato, un uso indebito dei documenti extracontabili rinvenuti, omettendo di ricercare ulteriori elementi e di verificarne la complessiva attendibilità.
Il ricorrente richiama poi altro procedimento di merito sullo stesso reato conclusosi con assoluzione.
b. in punto di pena e di concessione delle attenuanti generiche. La pena irrogata risulterebbe sproporzionata rispetto all'episodio contestato.
Secondo il parere del ricorrente dovevano concedersi le attenuanti generiche, trattandosi di soggetto incensurato, oltre a doversi considerare l'accisa evasa pari ad Euro 860,00.
Il Giudice non avrebbe indicato il conteggio operato per la determinazione dell'importo della multa.
Chiedeva, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con declaratoria di proscioglimento perché il reato non sussiste, in caso di condanna chiedeva il rinvio per la rideterminazione della pena o per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. EZ LO, con proprio ricorso, deduce:
a. erronea applicazione D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 - art. 606 c.p.p., lett. b) - contraddittoria o comunque manifesta illogicità
della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e). L'imputato rileva che non si sarebbero state forniture in evasione di imposta, tutte le forniture sarebbero state fatturate. Gli elementi probatori sui quali sarebbe fondata la condanna consisterebbero in alcune dichiarazioni di terzi e taluni fogli e cartellini di registrazione rinvenuti presso l'abitazione del legale rappresentante della ditta fornitrice.
Le dichiarazioni sarebbero inidonee a dimostrare una presunta evasione di imposta potendo le stesse al massimo confermare quanto già accertato con altre prove.
Per quanto riguarda, invece, gli appunti rinvenuti si tratterebbe di appunti frammentari insuscettibili di dimostrare l'esistenza di una contabilità parallela.
Il ricorrente ripropone l'identica doglianza, già proposta dal PI, nei confronti dell'operato della Guardia di Finanza e richiama due identici procedimenti di merito, scaturenti sempre da forniture della stessa ditta, conclusisi con assoluzioni. b. in punto di pena e di concessione delle attenuanti generiche. Anche su questo punto il ricorrente ripete i rilievi già svolti dal PI.
La pena irrogata risulterebbe sproporzionata rispetto all'episodio contestato.
Secondo il parere del ricorrente dovevano concedersi le attenuanti generiche, trattandosi di soggetto incensurato, oltre a doversi considerare l'accisa evasa pari ad Euro 423,00.
Il Giudice non avrebbe indicato il conteggio operato per la determinazione dell'importo della multa.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con declaratoria di proscioglimento perché il reato non sussiste e comunque ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in caso di condanna chiedeva il rinvio per la rideterminazione della pena o per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. LD LU, con proprio ricorso, deduce:
a. erronea applicazione D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 - art. 606 c.p.p., lett. b) - contraddittoria o comunque manifesta illogicità
della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e). L'imputato rileva che non si sarebbero state forniture in evasione di imposta, tutte le forniture sarebbero state fatturate. Gli elementi probatori sui quali sarebbe fondata la condanna consisterebbero in alcune dichiarazioni di terzi e taluni fogli e cartellini di registrazione rinvenuti preso abitazione del legale rappresentante della ditta fornitrice.
Le dichiarazioni sarebbero inidonee a dimostrare una presunta evasione di imposta potendo le stesse al massimo confermare quanto già accertato con altre prove.
Per quanto riguarda, invece, gli appunti rinvenuti si tratterebbe di appunti frammentari insuscettibili di dimostrare l'esistenza di una contabilità parallela.
La Corte avrebbe omesso di valutare che le annotazioni extracontabili sarebbero riferibili alla ditta NG e non all'imputato Il ricorrente ripropone l'identica doglianza, già proposta dal PI e dal EZ, nei confronti dell'operato della Guardia di Finanza e, questa volta, anche nei confronti dei Giudici di merito, richiamando due identici procedimenti di merito, scaturenti sempre da forniture della stessa ditta, conclusisi con assoluzioni. b. in punto di pena e di concessione delle attenuanti generiche. Anche su questo punto il ricorrente ripete i rilievi già svolti dagli altri ricorrenti.
La pena irrogata risulterebbe sproporzionata rispetto all'episodio contestato.
Secondo il parere del ricorrente dovevano concedersi le attenuanti generiche, trattandosi di soggetto incensurato, oltre a doversi considerare l'accisa evasa pari ad Euro 423,00.
Il Giudice non avrebbe indicato il conteggio operato per la determinazione dell'importo della multa.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con declaratoria di proscioglimento perché il reato non sussiste e comunque ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in caso di condanna chiedeva il rinvio per la rideterminazione della pena o per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. D'DD BE, con proprio ricorso, deduce:
a. erronea applicazione D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 - art. 606 c.p.p., lett. b) - contraddittoria o comunque manifesta illogicità
della motivazione art. 606 c.p.p., lett. e). L'imputato rileva che non vi sarebbero state forniture in evasione di imposta, tutte le forniture sarebbero state fatturate. Le dichiarazioni rese dallo stesso imputato alla Guardia di Finanza non avrebbero alcun rilievo ai fini penali, mentre lo stesso imputato avrebbe correttamente confermato i fatti in data 7/7/2008, nuovamente sentito dalla guardia di Finanza.
Gli elementi probatori sui quali sarebbe fondata la condanna consisterebbero in alcune dichiarazioni di terzi e taluni fogli e cartellini di registrazione rinvenuti preso abitazione del legale rappresentante della ditta fornitrice.
Le dichiarazioni sarebbero inidonee a dimostrare una presunta evasione di imposta potendo le stesse al massimo confermare quanto già accertato con altre prove.
Per quanto riguarda, invece, gli appunti rinvenuti si tratterebbe di appunti frammentari insuscettibili di dimostrare l'esistenza di una contabilità parallela.
La Corte avrebbe omesso di valutare che le annotazioni extracontabili sarebbero riferibili alla ditta NG e non all'imputato. Il ricorrente ripropone l'identica doglianza, già proposta dagli altri ricorrenti, nei confronti dell'operato della Guardia di Finanza.
Richiamando identici procedimenti di merito, scaturenti da fatti con le stesse modalità, conclusisi con assoluzioni.
b. in punto di pena e di concessione delle attenuanti generiche. Anche su questo punto il ricorrente ripete i rilievi già svolti dagli altri ricorrenti.
La pena irrogata risulterebbe sproporzionata rispetto all'episodio contestato.
Secondo il parere del ricorrente dovevano concedersi le attenuanti generiche, trattandosi di soggetto incensurato, oltre a doversi considerare l'accisa evasa pari ad Euro 423,00.
Il Giudice non avrebbe indicato il conteggio operato per la determinazione dell'importo della multa.
Chiedeva, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con declaratoria di proscioglimento perché il reato non sussiste e comunque ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in caso di condanna chiedeva il rinvio per la rideterminazione della pena o per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di cui si è detto in premessa appaiono tutti infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Va evidenziato che, in gran parte, vengono riproposte le stesse doglianze sollevate in sede di appello e, in realtà, ancorché rubricati alternativamente come violazioni di legge e/o vizi motivazionali, i motivi di ricorso sollecitano a questa Corte di legittimità una rivisitazione del fatto, il che non è evidentemente possibile in questa sede.
Agli imputati sono state contestate due diverse condotte, in entrambi i casi con riferimento al delitto al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40. Tale norma punisce, infatti, una serie di condotte di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, e precisamente, secondo quanto si legga al primo comma, la condotta di "chiunque": a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae, con qualsiasi mezzo, i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti a imposta o a maggior imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e); rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.
Il comma 3 dello stesso articolo, prevede che il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. E secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è anche ipotizzabile un concorso tra il reato di cui alla L. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e quello di cui all'art. 40, comma 3
(rispettivamente destinazione e tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate) dandosi luogo in tal caso ad un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. (così questa sez. 3, n. 15168 del 29.1.2003, Della Polla, rv. 224863). Ai ricorrenti PI e EZ, con evidente riferimento all'ipotesi sub b), viene contestato di avere ricevuto il prodotto inviato dalla ditta NG privo di del documento di accompagnamento semplificato (il cosiddetto DAS) utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, che ha sostituito il certificato mod. H ter 16 (cosiddetto certificato di provenienza degli oli minerali) e che, peraltro, questa Corte Suprema ha ritenuto di far rientrare negli atti pubblici con fede privilegiata (sez. 5, n. 44023 del 4.11.2010, P.G. in proc. Lilli ed altri, rv. 249125). A LD e D'DD di averlo ricevuto, sempre dalla ditta NG, e di averlo destinato (ipotesi sub c) ad un uso diverso da quello agricolo per il quale era prevista la riduzione di imposta. Orbene, uno dei motivi su cui maggiormente ha insistito la tesi difensiva, attiene alla affermata contestabilità del reato al solo soggetto tenuto al pagamento dell'imposta (che nel caso di specie sarebbe l'NG, che ha patteggiato la pena).
Il motivo è infondato.
Basterebbe a confutarlo il solo dato letterale della norma, che individua quale soggetto attivo del reato "chiunque". Vi è stato, peraltro, un dictum costante di questa Corte Suprema, laddove si è affermato che, evidentemente il più delle volte in concorso con quello tenuto al pagamento dell'imposta, soggetto attivo del reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, atteso che non sono richieste per la sua integrazione ne' l'immissione in commercio ne' la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (così questa sez. 3, n. 10909 del 7.2.2007, De Patre, rv. 236089). Dunque può esserlo anche il consumatore, che possegga tale bene senza averne titolo ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti (così questa sez. 3 n. 36969 del 15.6.2005, Bianchi, rv. 232478).
3. Con motivazione logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale dal conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dei singoli imputati.
Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la mancata ricezione del gas, l'obbligo di predisposizione del DAS che incombeva sul solo venditore), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
In punto di mezzi di prova, va qui riaffermato come appaia evidente che l'intervenuta acquisizione, sia in via amministrativa che all'esito di perquisizioni disposte dal pubblico ministero, di documentazione extracontabile da cui emergevano palesi discrasie rispetto alla documentazione ufficiale presso la ditta NG, può benissimo costituire, in uno con le dichiarazioni rese da terzi, prova che c'erano stati forniture, ed evidentemente acquisto, di prodotti energetici "al nero", con operazioni eseguite in assenza della prescritta documentazione di accompagnamento e conseguente sottrazione dei prodotti al pagamento dell'accisa, ovvero a forniture di gasolio agricolo per usi soggetti a maggiore imposta (ad esempio gas domestico).
La Corte territoriale da conto sul punto, condivisibilmente, di come, essendosi svolto il giudizio di primo grado delle forme del rito abbreviato, la documentazione in questione fosse pienamente utilizzabile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così sez. 5, n. 46046 del 6.6.2012, Paludi ed altro, rv. 254081; conf. sez. 2, n. 19483 del 16.4.2013, Avallone ed altri, rv. 256038). In altri termini, l'irritualità nell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito, (così questa sez. 3 n. 29240 del 9.6.2005, Fiero, rv. 232374 in un caso di giudizio abbreviato in cui è stata ritenuta corretta l'utilizzazione di un'intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., ma riprodotta su cosiddetto "brogliaccio"; conf. sez. 4 n. 5801 del 3.11.1999 dep. 19.5.2000, Alice F. e altri, rv. 216600).
Nella motivazione dei provvedimento impugnato si da, peraltro, conto di come le operazioni siano poi proseguite anche mediante un'attività di osservazione diretta da parte dei finanzieri su alcuni dei trasporti eseguiti dagli automezzi utilizzati dalla ditta NG. Viene anche evidenziato come, nel corso delle indagini -con elementi pienamente utilizzabili, come detto, essendosi proceduto con il rito abbreviato- fosse emerso dall'interrogatorio di uno degli imputati che la ditta NG aveva proposto alcune forniture "al nero", senza rilascio di fattura ne' redazione di DAS, al fine di praticargli un prezzo ridotto del combustibile con un risparmio pari a Euro 0,35 al litro.
È evidente dunque che tale compendio indiziario, grave, preciso e concordanze, ben può essere stato posto dei giudici del merito a sostegno della motivazione del fatto che la ditta NG effettuasse delle forniture di gasolio "al nero" anche ad altri.
5. Per quanto riguarda le doglianze mosse da PI AN, correttamente i giudizi di merito hanno ritenuto irrilevante la circostanza della mancata fornitura per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (il combustibile nell'occasione non venne scaricato a causa del ghiaccio).
È rimasto provato, infatti, -e se ne da conto in una motivazione assolutamente logica e congrua- che gli operanti della Guardia di Finanza constatarono visivamente il trasporto alla ditta del PI mediante una cisterna di 27.700 kg di olio combustibile proveniente dalla ditta NG, senza che di tale fornitura fosse stato rinvenuto alcun documento ne' riscontrata alcuna annotazione nei registri di ambo le aziende.
La Corte territoriale ha già confutato la tesi difensiva, proposta anche in quella sede di appello e oggi riproposta, secondo cui il reato non si sarebbe integrato non solo, come detto, per la mancata effettuazione dello scarico del combustibile a causa del ghiaccio, ma comunque per l'assenza di oneri di documentazione del trasporto a carico del PI, spettando l'obbligo di compilazione al solo fornitore. È stato infatti rilevato nella sentenza impugnata, come già evidenziato dal giudice di prime cure, come la circostanza della mancata forniture per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, integrando l'ipotesi tentata, comunque risulterebbe punibile ai sensi dell'art. 40, comma 3 con la medesima pena prevista per il reato consumato.
In ogni caso, rilevano i giudici fiorentini, poiché il DAS avrebbe dovuto necessariamente accompagnare il trasporto del combustibile dalla sede della ditta NG a quella del PI, con consegna di una copia del documento al destinatario, se la fornitura fosse stata regolare, si sarebbero comunque dovute rinvenire le due copie del DAS, di cui invece non è emersa traccia, a conferma del fatto che si trattava di una fornitura "al nero", possibile solo con l'accordo del destinatario. Di talché, con motivazione coerente e logica, la Corte territoriale conclude per l'irrilevanza dell'argomento dedotto dalla difesa del PI circa l'assenza di obblighi per lo stesso in ordine alla compilazione e alla tenuta dei documenti di accompagnamento, poiché l'esecuzione di un trasporto in assenza di DAS era possibile evidentemente solo previo accordo in tal senso tra la ditta NG ed il PI, in conformità al modo di agire descritto dal coimputato Del Ministro in sede di interrogatorio. La Corte d'appello di Firenze confuta, poi, con una motivazione altrettanto logica e congrua, le obiezioni difensive avanzate per la posizione del EZ, evidenziando come, a fronte del disconoscimento verbale da parte dello stesso della fornitura di 8000 litri in data 11/2/2008, risulti acquisito un cartellino di registrazione, indicante tale quantitativo, che reca in fondo la Firma del destinatario corrispondente a quella del figlio EZ IZ, il quale, in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza in data 25/3/2008, riferiva di lavorare nell'azienda agricola del padre e di avere apposto in alcune occasioni la firma sui cartellini relativi alla fornitura di prodotti petroliferi da parte della ditta NG, quando il padre era assente. La Corte territoriale perciò ne fa discendere, logicamente, che essendo la fornitura destinata all'azienda agricola gestita da EZ LO non possa che ritenersi che il maggior quantitativo scaricato rispetto a quello fatturato derivasse da un preciso accordo, perché una parte della fornitura fosse "al nero", intercorso tra l'imputato e la ditta NG.
La Corte del gravame di merito motiva, infine, in maniera logica e congrua anche in riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti LD e D'DD.
Nel caso del primo, i giudici fiorentini ricordano come sia stata rinvenuta documentazione da cui emergeva la destinazione del gasolio per uso agricolo presso l'abitazione che lo stesso odierno ricorrente indicava come appartenente alla suocera. Era quindi evidente la sottrazione della fornitura alla maggiore imposta derivante da un uso diverso da quello agevolato.
Congrua e logica motivazione viene offerta anche per quanto concerne la posizione soggettiva del D'DD, posto che, anche nel suo caso, in relazione ad una fornitura di 500 litri di gasolio agricolo da parte della ditta NG del 21/12/2007, nel registro degli ordini combustibili risulta poi riportato un indirizzo diverso da quello dell'azienda agricola e corrispondente all'abitazione di LE IN, zio del D'DD, il quale aveva anche provveduto a sottoscrivere il cartellino di registrazione attestando lo scarico di combustibile presso il proprio impianto privato, in tal modo sottraendo la fornitura alla maggiore imposta. E anche in tal caso la Corte Territoriale ricorda come, ai fini della prova, per le ragioni di cui alla giurisprudenza sopra esposta in materia di giudizio abbreviato, risultassero pienamente utilizzabili sia il registro degli ordini combustibili, sia il cartellino di registrazione riportante la firma del LE IN.
Va peraltro evidenziato che anche la sentenza di primo grado appare pienamente e logicamente motivata in punto di responsabilità di ciascuno degli odierni ricorrenti.
6. Infondati sono anche tutti i motivi che vengono quest'oggi riproposti in relazione alla pena irrogata, che si assume sproporzionata rispetto all'episodio contestato, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha motivato, infatti, in maniera logica e coerente sul punto - e pertanto immune da vizi di legittimità - dando conto per ciascuno degli imputati di come si rilevasse l'insussistenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei motivi per i quali la pena è stata ritenuta congrua.
Va peraltro evidenziato che nel caso in esame le pene sono corrispondenti al minimo edittale, o comunque non di molto superiori allo stesso, e che, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197;
conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464;
sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Nel caso di specie, dunque, sulla Corte territoriale non gravava l'onere di una motivazione più puntuale in punto di pena essendosi assai lontani dal "medio edittale".
Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, va qui riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altra pronuncia è stato poi ribadito che in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (sez. 2, n. 2769 del 2.12.2008 dep. 21.1.2009, Poliseo, rv. 242709). Ancora, di recente, questa Corte di legittimità aveva riaffermato che, ai fini del diniego , non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172 che ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (così sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, rv. 245241).
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014