Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 2
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva configurato la circostanza aggravante in relazione ai reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e corruzione, limitandosi a fare riferimento ad un accordo di natura collusiva tra l'indagato, considerato appartenente con ruolo apicale ad un'associazione di stampo mafioso, ed alcuni pubblici ufficiali).
L'art. 513-bis cod. pen. sanziona solo le condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 2. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
Leggi di più… - 4. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 44698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44698 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
44 6 9 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente SENTENZA N. 1566 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - - Consigliere - N. 28189/2015REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI UC UN N. IL 27/02/1980 avverso l'ordinanza n. 80/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 06/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARio PiNELLI, du he concluso Il rigetto del ricorse-рим Udit i difensore Avv. FLOCCARI DEMETRIO FRANCESCO du he concluso рим Il excoglimento del ricorso ме RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2015 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza proposta da ZZ CA RU ex art. 309 c.p.p., confermando l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 9 dicembre 2014, che disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione, con il ruolo apicale di organizzatore, ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, ed in particolare alla "cosca NI" di San Lorenzo, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria in epoca antecedente e prossima all'anno 2005 e sino ad oggi (capo d'imputazione provvisoria sub A), nonché per i reati-fine di concorso in illecita concorrenza, abuso d'ufficio, falso ideologico, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, trasferimento fraudolento di valori, estorsione ed incendio (capi sub A2), A3), A4), A16), A17), A25), A26), A27), commessi fino al giugno 2011 ed aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 della I. n. 203/91. 2. Il difensore del ZZ ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata sentenza, deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge, ex artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e 12-quinquies I. n. 356/92, nonchè vizi motivazionali con riferimento ai reati di cui ai capi sub A17) e A25), sia per quel che attiene alla ritenuta fittizietà delle due intestazioni in oggetto, sia in ordine alle finalità elusive della legislazione in tema di prevenzione, che sarebbero state perseguite da NI TI ed agevolate dall'indagato, che ne è il cognato. Al riguardo, infatti, il Tribunale ha affidato a meri dati congetturali l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, ed in particolare del dolo specifico, apparendo assai improbabile, sulla base di regole di esperienza universalmente riconosciute, come già evidenziato in sede di riesame, che l'intento elusivo potesse realizzarsi attraverso la intestazione delle attività commerciali ad un affine il fratello della moglie - per di più - convivente nella stessa abitazione. Nessuna valida motivazione, infine, è stata resa con riferimento alla valutazione indiziaria della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/91. 2.2. Vizi motivazionali con riferimento alla totale mancanza di motivazione circa la presenza dell'aggravante di cui al su citato art. 7, contestata nei capi sub A3), A4) e A16), attinenti all'apertura di uno stabilimento balneare nell'estate 2010. Elementi di qualificazione mafiosa delle rispettive condotte non sono infatti rinvenibili, all'esito delle complesse ed articolate attività d'indagine svolte riguardo alla su indicata struttura balneare, ma, al più, un comune interesse dei congiunti NI e ZZ.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali vengono infine prospettati con riferimento all'esistenza dei presupposti dei reati di illecita concorrenza ed estorsione contestati nei capi sub A2), A26) e A27): riguardo a tale ultima ipotesi di reato, in particolare, il ли 1 provvedimento impugnato ha ricollegato le attività delittuose in capo a NI TI e NG, senza chiarire quale sia stato l'eventuale apporto materiale o morale offerto dall'indagato nella commissione degli atti intimidatori posti in essere in danno del ER, venendo la sua posizione in rilievo solo per la indicazione di una condizione soggettiva consistente in "un interesse diretto a sopprimere la concorrenza del lido".
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla valorizzazione in termini associativi (reato di cui al capo sub A) delle condotte relative all'apertura ed alla gestione dello stabilimento balneare "La Cubana", iniziativa imprenditoriale che, lungi dal costituire una proiezione economica della consorteria in esame, ruotava in realtà attorno al personale ed esclusivo interesse economico dell'indagato. Nessun elemento indiziario to valido può trarsi, infine, dall'esame del dialogo intercorso fra l'indagato ed EL RO, oggetto d'intercettazione ambientale in data 12 aprile 2011, la cui natura eventualmente millantatoria non è stata oggetto di approfondimento motivazionale.
2.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali, non risultando con chiarezza le ragioni per cui la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., debba ritenersi nel caso di specie insuperata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Infondate devono ritenersi le doglianze prospettate nel primo motivo di ricorso in merito alla configurabilità dei reati-fine contestati nei capi sub 17) e 25), poiché in relazione ai comportamenti ivi descritti la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura deve ritenersi, allo stato, congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari al riguardo emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, invero, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, replicando puntualmente alle obiezioni difensive e ponendo specificamente in evidenza sulla base - del contenuto delle conversazioni oggetto delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale specificamente riportate nelle pagg. 24-29 della motivazione come i poteri - decisionali e la gestione economica delle attività relative allo stabilimento balneare "La Cubana" ed al panificio di cui al capo sub 25), nonostante la formale intestazione al ZZ, fossero in realtà riconducibili agli interessi del cognato NI TI (coindagato quale esponente apicale dell'associazione criminale contestata nel capo sub A), che impartiva precise direttive ai dipendenti e provvedeva a curare personalmente anche i rapporti con i fornitori, così utilizzando, attraverso lo schermo della fittizia ли 2 intestazione, persone della propria cerchia familiare che risultassero meno esposte sul piano delle indagini relative alla criminalità organizzata di stampo mafioso e del conseguente rischio di subire aggressioni ai propri beni attraverso la prevedibile adozione di provvedimenti ablativi a suo carico. Al riguardo, pertanto, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, dep. 08/06/2015, Rv. 264178; v., inoltre, Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 248189), secondo cui il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato, ed ancor più rinviato a giudizio 1 per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui all'art. 4, comma primo, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione. In definitiva, a fronte di un completo apprezzamento delle risultanze investigative, illustrato con argomentazioni chiare ed immuni da vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili, il ricorrente ha opposto, sotto la formale veste della violazione di legge, una diversa o alternativa lettura delle risultanze offerte dagli atti processuali, limitandosi ad esporre questioni in punto di fatto il cui accertamento esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.
3. Considerazioni in parte analoghe devono svolgersi, inoltre, per quel che attiene al quarto ed al terzo motivo di ricorso (per quest'ultimo, tuttavia, limitatamente al reato di estorsione aggravata in danno dell'imprenditore UA AR di cui al capo sub A 26), da ritenere entrambi manifestamente infondati poiché formulati in termini del tutto generici o perplessi, senza sviluppare un puntuale confronto critico-argomentativo con i diversi elementi dal Tribunale individuati a supporto del quadro indiziario delineato, rispettivamente, nelle pagg. 37-39 e 7-23 del provvedimento impugnato. Sulla base delle argomentazioni ivi linearmente esposte, infatti, deve rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia proceduto ad una dettagliata analisi ricognitiva del materiale investigativo raccolto, senza alcuna "atomizzazione" dei dati oggetto del suo vaglio, ma opportunamente inserendoli, dopo averne singolarmente saggiato il rilievo, in una visione complessiva dei fatti e delle correlative emergenze, in tal guisa pervenendo, del tutto coerentemente, ad un giudizio di rilevante gravità del compendio indiziario delineato sia in merito al reato associativo sub A), che a quello di estorsione aggravata contestato nel capo sub A 26), in quanto sostenuto da una base storico-fattuale adeguatamente riscontrata ed assistita da una specifica valenza sintomatica.
4. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo profilo di doglianza, nel punto in cui investe la configurabilità stessa di una base indiziaria connotata dal necessario requisito della gravità riguardo alla fattispecie di estorsione aggravata ipotizzata nel capo sub A ли 3 27), ove si fa riferimento ad una serie di atti di violenza e minaccia posti in essere dal ricorrente, in concorso con altre persone (TI ed NG NI, nonché SO NT), in danno di RM ER, titolare di uno stabilimento balneare che, secondo la prospettazione delineata nel relativo tema d'accusa, sarebbe stato costretto a non aprire la propria attività commerciale e, in generale, ad adeguare le proprie scelte imprenditoriali ai voleri della cosca NI: in relazione a tali profili, invero, la decisione impugnata non approfondisce con il necessario rigore critico-argomentativo la natura e l'intensità del contributo concorsuale che il ricorrente avrebbe specificamente offerto alla realizzazione delle diverse azioni intimidatorie oggetto di tali condotte delittuose, facendo riferimento, da un lato, alla riconducibilità degli episodi ai mandanti (NI TI ed NG) con la materiale collaborazione di SO NT, e, dall'altro lato, ad un generico interesse del ZZ a sopprimere la concorrenza del lido balneare sopra menzionato, senza chiarire in quali termini si sarebbe di volta in volta estrinsecato l'eventuale apporto materiale o morale alla commissione delle su indicate condotte. Anche con riferimento alla configurabilità del reato di illecita concorrenza aggravata di cui al capo sub A2) [ex artt. 81 cpv., 110, 513-bis,c.p., 7 I. n. 203/91] deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata si limiti a descrivere una serie di azioni intimidatorie attraverso cui il ZZ ed altri indagati avrebbero sbaragliato la concorrenza degli altri stabilimenti balneari siti sul lungomare San Lorenzo, ai quali avrebbero imposto ben precisi limiti al libero esercizio delle loro attività imprenditoriali, senza tuttavia precisare, I in motivazione, se si tratti di condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ovvero di condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi il quadro di principii fissato da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 9763 del 10/02/2015, dep. 06/03/2015, Rv. 263299; Sez. 2, n. 29009 del 27/05/2014, dep. 04/07/2014, Rv. 260039), secondo cui l'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori.
5. Parimenti fondata, infine, deve ritenersi la censura oggetto del secondo motivo di ricorso, poiché in relazione ai reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e corruzione di cui ai capi sub A3), A4) e A16), non sono state illustrate, se non genericamente, le ragioni giustificative della configurabilità dell'ipotizzata aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91, poiché il Tribunale si è limitato a fare riferimento ad un previo accordo di natura collusiva tra l'indagato, quale intestatario formale del lido "La Cubana", ed i pubblici ufficiali che hanno falsamente attestato la conformità dell'opera realizzata alle autorizzazioni rilasciate, in modo da recare un indebito vantaggio patrimoniale a TI NI, consistito nella possibilità di proseguire, pur in assenza dei relativi presupposti, l'esercizio dell'attività imprenditoriale durante la stagione estiva. ли 4 Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata non abbia puntualmente delineato il percorso logico-argomentativo seguito per ritenere ipotizzabile, sia pure sul piano della gravità della base indiziaria, la sussistenza della contestata circostanza aggravante. Sul punto, infatti, giova richiamare l'insieme dei criteri direttivi cui il Giudice di merito deve attenersi alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258868), secondo cui, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.
6. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame dei punti critici sopra indicati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti. All'esito di tale apprezzamento, infine, il Tribunale dovrà rivalutare anche i profili di doglianza attinenti alla contestata sussistenza delle esigenze cautelari (v., supra, par. 2.5.). La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi A2) e A27) nonché all'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/1991 in relazione ai capi A3), A4) e A16) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.. Così deciso in Roma, lì, 22 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Gaetano De Amicis dr. NT Agrò AnnierАли جیسے DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi - 6 NOV 2015 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni