Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39543
CASS
Sentenza 24 giugno 2013

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In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta partecipativa a carico del figlio del capo di una cosca della ndrangheta che aveva assunto il ruolo di gestore di un'impresa familiare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, ritenuta uno strumento fondamentale per l'attuazione del programma criminoso dell'organizzazione).

Commentario1

  • 1Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022

    Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39543
Data del deposito : 24 giugno 2013

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