Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la condotta partecipativa a carico del figlio del capo di una cosca della ndrangheta che aveva assunto il ruolo di gestore di un'impresa familiare, operante nel settore della raccolta dei rifiuti, ritenuta uno strumento fondamentale per l'attuazione del programma criminoso dell'organizzazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39543 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Dott. SIOTTO AR Cristina - Presidente - del 24/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO AN M.S. - Consigliere - N. 2371
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 11575/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO DO N. IL 17/01/1974;
avverso l'ordinanza n. 923/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 30/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Morcella M. e Carbone N. che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31.10.2012 il Tribunale di EG AL (da ora in poi TdL) decidendo quale giudice del riesame personale ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. sull'istanza proposta (per quanto qui rileva) da NA CO del 74, avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di EG AL il 6.10.2012, confermava integralmente il titolo cautelare.
Trattasi di ordinanza emessa in riferimento alle seguenti contestazioni provvisorie (qui espresse in sintesi):
capo a) art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte - unitamente a NA IO, ND AN, NA NO, NA AN ME, NA GI ME e De CA NO AR - della associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta ed in particolare della articolazione territoriale denominata cosca NA operante nella citta' di EG AL con il ruolo di partecipe;
con particolare riguardo all'emissione di fatture gonfiate e/o per operazioni inesistenti in relazione agli appalti aggiudicati illecitamente alle ditte (in particolare la Se.MA RL) nonché alla predisposizione di false intestazioni delle società al fine di assicurare alla cosca di appartenenza il prodotto e il profitto del reato, con condotta posta in essere dal 2001 al maggio 2012;
capo b) L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 in relazione alla attribuzione fittizia della titolarità formale delle quote della Se. MA. RL a NA GI ME e RA EP avvenuta il 19.1.2011;
capo d) L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies e L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 in relazione alla attribuzione fittizia della titolarità formale delle quote della Si.Ce. RL a OP FE e RA EP avvenuta il 10.6.2010.
La ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento - con ampio rinvio alle risultanze investigative già valutate dal Gip - si basa essenzialmente su:
a) i contenuti di più decisioni irrevocabili che attestano l'esistenza della cosca NA e inquadrano il ruolo di vertice svolto da NA IO del '45 - padre di NA
CO nonche' di NA NO, NA AN ME e NA AN ME, tutti coinvolti a vario titolo nel presente procedimento e raggiunti dalla contestazione associativa - nell'ambito della associazione denominata 'ndrangheta gia' nel corso degli anni '80 e sino all'anno 1991;
b) le dichiarazioni rese tra il 2005 e il 2011 da diversi collaboratori di giustizia - in particolare da ER NO (in data 7.10.2005) e OI TO (in data 29.9.2010, 9.11.2010 e 17.12.2010), ma anche da Lo CE IN (il 27.10.2010) e LA LA (il 24.6.2011), circa l'interesse della cosca NA a partecipare alle attivita' di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di EG AL sin dai primi anni 2000 - tramite il solido rapporto intrattenuto con De CA NO AR - nonché in relazione alle modalità di formazione di una provvista illecita che dal 2008 in poi sarebbe stata in parte distribuita anche ad altre famiglie mafiose;
c) l'analisi di intercettazioni telefoniche e ambientali relative alla esistenza del rapporto tra i FR NA - in particolare NA NO - e De CA NO AR e relative alla instaurazione e prosecuzione - nel corso del tempo - del contratto di manutenzione dei mezzi utilizzati dalle società incaricate della raccolta dei rifiuti per conto del comune di EG AL (la OT prima e la ON poi) in capo alla società SE.MAC RL e, per quanto concerne le forniture di carburante, alla ITALERVICE RL;
d) la verifica delle modalità di realizzazione concreta del contratto di manutenzione dei predetti automezzi, con valorizzazione di rilevanti anomalie nella quantificazione delle fatture emesse dalla SE.MAC. e la verifica delle modalità di aggiudicazione dell'appalto definitivo dell'anno 2011;
e) l'analisi delle modifiche di assetto proprietario delle società riferibili alla famiglia NA intervenute nel corso del tempo. Ad avviso del TdL la combinazione tra le diverse fonti dimostrative - ampiamente riportate nel testo dell'ordinanza - porta a ritenere sussistente il grave quadro indiziario a carico dell'odierno ricorrente e ciò in rapporto alla constatazione di una sostanziale continuità della azione di "sostegno" degli interessi economici della famiglia NA posta in essere - dal 2001 in poi - da De CA NO (nella qualità di dirigente operativo prima della società OT e successivamente della società mista ON SP) con modalità tali da denotare la soggezione del De CA verso - in particolare - la figura del NA IO (espressa in una lettera rinvenuta nel computer del De CA e che si assume diretta al NA IO durante il periodo di sua latitanza, riportata a pag. 32) e con la consapevolezza di arrecare, in tal modo, un concreto vantaggio non soltanto ai membri del nucleo familiare - a diverso titolo coinvolti nelle attività economiche predette - ma alla organizzazione di stampo mafioso di cui gli stessi sono ritenuti espressione. La convinzione espressa dal Tribunale poggia altresì sulla constatazione della "perdurante influenza" di NA IO nelle attività di impresa svolte dai figli, sì da essere ritenuto il sostanziale "dominus" delle aziende Se.MA. e TA che hanno, peraltro, operato con modalità tali da determinare un ingiusto vantaggio patrimoniale realizzato tramite "sovrafatturazioni" delle prestazioni di assistenza e fornitura (solo in parte eseguite o eseguite applicando prezzi più elevati di quelli di mercato) sì da creare una "provvista" destinata in larga misura a soddisfare le esigenze della cosca NA e, dal 2008 in poi, anche le esigenze di altre famiglie appartenenti alla consorteria criminale operante nel territorio.
In particolare, vanno evidenziati taluni dati riportati nel provvedimento impugnato, tesi a documentare l'esistenza del rapporto e la soggezione del De CA:
- già nell'ottobre 2000 la OT SP di Roma, avente quale rappresentante legale AN LO risulta essere capogruppo di una A.T.I. denominata Città Vivibile cui viene aggiudicato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nella città di EG;
- in seno alla OT svolge funzioni dirigenziali il De CA NO, che seleziona le imprese cui affidare la fornitura e la successiva manutenzione dei mezzi idonei alla raccolta;
- la SP OT rappresenta sin da tale periodo il soggetto giuridico privato che stabilmente svolgerà - anche diventando il partner privato del comune di EG AL - l'attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, posto che nel 2004 il servizio viene affidato alla società mista ON SP il cui capitale sociale risulta al 51% detenuto dal Comune di EG AL e al 49% da Agenda AL Ambientale RL, società nata nel 2003 ma il cui capitale sociale è interamente detenuto, appunto, dalla OT SP (le cui quote risultano a loro volta detenute nella misura dell'80% da NI OL, moglie del AN e al 20% dallo stesso AN).
Dunque le indagini svolte si sono incentrate, come si è detto, sulle attività poste in essere dal De CA già nei primi anni 2000, in qualità di dirigente della OT.
Il De CA viene descritto - dai citati collaboratori di giustizia - quale uomo sostanzialmente "nelle mani" della famiglia NA, alla cui società Se.MA. - gestita dai figli di NA IO - viene immediatamente affidata, nel 2001, la manutenzione dei mezzi della OT impiegati per la raccolta che il De CA medesimo aveva acquistato dalla ditta Mazzocchia di Frosinone. Tale affidamento, peraltro, viene posto in essere dal De CA - per quanto emerso durante le indagini - con modalità che denotano una sorta di "necessità" per la OT di affidarsi a tale officina (quella del NA AN, figlio di NA IO), tante che lo stesso De CA si adopera preventivamente per abilitare la ditta dei NA quale ditta idonea a realizzare le riparazioni dei mezzi della Nissan forniti dalla Mazzocchia e conclude il contratto di fornitura dei mezzi escludendo altre ditte con cui pure erano intervenuti preventivi contatti. In diverse conversazioni intercettate emerge tale circostanza, ossia la preoccupazione del De CA di riuscire ad ottenere detta abilitazione tecnica in capo ai NA, sì da poter successivamente affidare loro il servizio.
Detto servizio, inizialmente dei mezzi utilizzati dalla OT, proseguirà nel corso del tempo e resisterà alle successive variazioni societarie prima illustrate, sì da consentire alla SE.MAC. dei NA di restare i fornitori della manutenzione anche nei confronti della società mista ON e dunque per circa dieci anni.
Ed è proprio lo svolgimento del servizio di manutenzione ad essere stato oggetto di verifica investigativa, nell'ambito della quale emergono diverse anomalie, tali da riscontrare - secondo il Tribunale - il narrato dei collaboranti. Peraltro, da talune conversazioni intercettate emerge la tangibile preoccupazione del De CA in riferimento alle attività di indagine della Procura di EG AL che avevano determinato già nel corso del 2003 l'acquisizione di atti presso la OT, preoccupazioni esternate dal De CA ad una delle impiegate e riferite in particolar modo al rapporto con la società dei FR NA (pag. 30). Anche tale elemento viene utilizzato nell'ordinanza allo scopo di evidenziare la piena consapevolezza del De CA circa la caratura mafiosa dei NA che avrebbe potuto determinare rischi in sede di verifica giudiziaria dell'operato della OT. Emerge altresì, nel corso del tempo, il preciso intento del De CA - anche nell'ambito della gestione della ON che pure lo vedeva quale dirigente - di difendere le sue scelte e di rivendicare la bontà del servizio comunque offerto dai NA (pur con costi decisamente elevati) anche a fronte delle perplessità manifestate dal direttore tecnico TI Giorgio e dallo stesso AN LO (cui è riferibile, per quanto detto, la proprietà della OT e dunque della Agenda AL Ambientale). In particolare, nel corso dell'anno 2008 risultano registrate talune conversazioni di sicuro interesse.
In una di queste il De CA, riferendosi esplicitamente al AN - nel corso di un colloquio con una dipendente - lo apostrofava in malo modo affermando che.. lui non ha idea con chi cazzo ci ha da combattere... e soprattutto., non ha idea degli equilibri che ci vogliono in questa città... Ciò probabilmente derivava dal fatto che il AN aveva espresso -
riservatamente - al De CA le sue perplessità proprio in ordine al contratto di manutenzione affidato ai NA, perplessità derivanti - a dire del De CA - da notizie che il AN aveva ricevuto da.. un questurino di basso livello, che chissò che cazzo gli sta raccontando... A tale conversazione ne segue una ulteriore, pure riportata nel provvedimento impugnato, in cui il De CA appare infuriato perché, verosimilmente, il AN aveva chiesto di diminuire i compensi della SE.MAC... ha parlato solo della SE MAC, dice che alla SE MAC bisogna levargli i soldi.....ma qua deve fare il taglio di duecentomila Euro ?... ma questi il lavoro lo hanno fatto, no scemo, deficiente... tu pensi che questi veramente abbiano rubato..?.
Dai contenuti di altre conversazioni intercettate emerge, inoltre, che proprio nel 2008 è lo stesso De CA ad intervenire più volte con controlli sugli effettivi costi delle riparazioni e delle sostituzioni - ritenute non necessarie - di pezzi dei numerosi automezzi affidati alla manutenzione svolta dai NA, che arrivava a fatturare anche 5.000,00 Euro al giorno.
Il De CA, in particolare, si rivolge alla stessa ditta fornitrice dei mezzi, la Mazzocchia di Frosinone, per comprendere le ragioni delle così numerose sostituzioni, affermando in una delle conversazioni che... questa storia della manutenzione dei mezzi incomincia a diventare un dissanguamento... e ottiene in tal modo conferma delle anomalie.
Da ciò, ad avviso del Tribunale, l'indizio preciso circa il fatto che la SE.MAC. dichiarava falsamente la sostituzione di pezzi ed altre attività di manutenzione in realtà mai effettuate, così riuscendo a realizzare la provvista economica tesa a soddisfare i bisogni della associazione mafiosa. Di ciò il De CA appare consapevole e si attiva per porre in essere dei controlli solo quando è proprio il AN a rappresentargli gravi perplessità. Detti controlli, inoltre, appaiono solo formali e non hanno - ad avviso del Tribunale - un reale effetto di diminuzione dei rilevanti costi per la manutenzione, registrati anche negli anni successivi. In ogni caso, nonostante tutte le perplessità che nel corso del tempo erano emerse sulle attività di manutenzione svolte dalla SE.MAC. la ditta in questione - sempre in virtù della sudditanza del De CA agli interessi dei NA - risulta aggiudicarsi la gara ad evidenza pubblica per la manutenzione dei mezzi della ON, indetta nel dicembre del 2010. Dalle conversazioni intercettate emerge, ad avviso del Tribunale, che i contenuti del bando vennero sostanzialmente concordati preventivamente tra il De CA e NA NO. Il De CA prestò continua assistenza agli interessi dei NA anche in tale delicata fase, come diffusamente illustrato dal Tribunale da pag. 51 a pag. 59 del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infine, si sofferma sulle vicende relative alle modifiche della titolarità delle quote sociali della Se. MA. della TA e della Si Ce. RL affermando che le attribuzioni delle quote a NA GI ME, RA EP e - nel caso della Si. Ce. - a OP FE sarebbero sostenute dalla finalità di eludere la disciplina normativa in tema di sequestro e confisca "antimafia", sempre ritenendo reale "dominus" delle aziende NA IO classe '45.
In riferimento al coinvolgimento dei figli del NA IO nelle attivita' illecite riferibili alla cosca il Tribunale osserva che - pur in presenza di un ruolo più attivo attribuibile a NA NO - tutti i FR contribuiscono alla gestione delle varie attività delle aziende condividendo la finalità di realizzare profitti sostanzialmente illeciti e risultano raggiunti, in particolare, dalle dichiarazioni con contenuto accusatorio rese dai collaboranti ER e OI.
In relazione alle attività "aziendali" NA CO risulta addetto al reparto di officina della Se.MA. ed avrebbe il compito di "gonfiare" le fatturazioni relative alle riparazioni dei mezzi della ON sì da ottenere il pagamento in misura maggiore di quanto realmente dovuto, lì dove NA GI ME si occupa delle forniture di carburante mediante la società TA e coopera nella gestione della Se.MA. come sarebbe dimostrato, tra l'altro, dalla attività da lui posta in essere per convincere il titolare della OT AN ad accettare la cessione di un ingente credito che la Se.MA. intendeva appunto cedere alla banca IFIS nell'anno 2011; NA AN ME oltre a occuparsi della attività della TA nel settore della distribuzione del carburante si sarebbe occupato attivamente - insieme ai FR - delle intestazioni fittizie delle quote sociali.
Circa le deduzioni della difesa, infine, il Tribunale, nel valutarle, osserva tra l'altro che le dichiarazioni rese da ER NO - già nel 2005 - evidenziano un ruolo attivo dei figli di NA ON durante il periodo della latitanza del padre, e ciò per conoscenza diretta da parte dello stesso ER che aveva offerto protezione tra il 2001 e il 2004 proprio a NA ON;
da ciò non può accogliersi la critica di inconsistenza dei contributi dimostrativi nel descrivere il ruolo svolto dagli odierni ricorrenti, anche in rapporto alla sostanziale convergenza tra dette dichiarazioni dello ER e quelle rese anni dopo dal OI;
inoltre osserva che non assumono rilievo "a discarico" le vicende dei danneggiamenti dei mezzi della ON nel gennaio del 2008 posto che le stesse deriverebbero dalla volontà di altre cosche di "entrare nell'affare" rivelatosi più lucroso di quanto previsto ed in virtù della considerazione che "la storia della criminalità organizzata è costellata di episodi di tensione tra le cosche, per cui questi episodi possono ragionevolmente spiegarsi con l'incrinarsi dei precedenti accordi" come sarebbe stato affermato dal collaborante Lo CE. Ed ancora, il Tribunale afferma che la coincidenza della sede operativa tra l'originaria ditta di NA IO e PO IE e l'attuale Se. MA. RL (in locali che sarebbero in parte confiscati) rappresenta in modo visibile - quasi come un segno distintivo - la continuazione dell'attività e del potere espresso dalla famiglia NA nel corso del tempo, in ciò disattendendo - anche sulla base di conversazioni intercettate che raffigurano l'ingerenza di NA IO nelle dinamiche gestionali - le allegazioni difensive circa la totale "autonomia" delle iniziative economiche dei FR NA rispetto alla risalente attività del padre. Viene inoltre ritenuta non adeguata dal Tribunale la diversa versione fornita in tema di finalità delle intestazioni fiduciarie delle quote sociali che sarebbe stata posta in essere per sfuggire non già alle possibili misure ablative patrimoniali ma alle conseguenze di azioni esecutive promosse dall'ente Equitalia nei confronti dei cedenti.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale sottolinea il particolare disvalore della condotta, posto che "la grave alterazione del mercato dei servizi sul territorio della città di EG AL, perpretata attraverso il controllo di fatto della società mista ON è avvenuta non solo in danno di quelle imprese rispettose delle regole del gioco commerciale ma indirettamente di tutta la collettività costretta a versare tangenti alla consorteria mafiosa secondo il sistema delle fatturazioni sopra investigato"; da ciò deriverebbe il concreto pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Inoltre il Tribunale ravvisa anche - a carico di NA CO - il pericolo di fuga, avendo egli anni fa contribuito a proteggere la latitanza del padre IO nonché, in relazione a tutti gli indagati, il pericolo di inquinamento probatorio in rapporto alle indagini di riscontro da svolgersi mediante ascolto di persone informate dei fatti e acquisizioni documentali. A ciò si aggiunge la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, non contrastata da concreti elementi idonei a fornire prova contraria.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - NA CO, articolando distinti motivi in parte comuni alle posizioni di NA NO, NA AN ME e NA GI ME.
2.1 In particolare, i motivi redatti dall'avv. Manlio Morcella nell'interesse di tutti i ricorrenti prima indicati denunziano in primis violazione della legge e penale e vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza sub specie contraddittorietà intra ed extra testuale in rapporto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis. Il Tribunale, così come il CE in sede di emissione della misura, avrebbe impropriamente ritenuto sussistente l'addebito provvisorio di partecipazione ad associazione di stampo mafioso sulla base del solo legame familiare intercorrente tra gli odierni ricorrenti ed il loro genitore NA IO, senza individuare e valorizzare elementi idonei a configurare la sopravvivenza della "cosca NA" in periodi successivi all'anno 1991 e negando l'evidente autonomia delle iniziative economiche intraprese dai FR NA nel corso degli anni '90 (di cui si offre ampia descrizione) rispetto al vissuto del genitore. Tale vizio sarebbe reso ancor piu' esplicito dalla mancata contestazione dei reati tributari che sarebbero dovuti derivare dall'agire della società Se.MA. nel rapporto commerciale intrattenuto con la ON e nella mancata contestazione a NA IO del delitto di turbativa d'asta in relazione alle ipotizzate modalità di aggiudicazione del contratto di fornitura di servizi concluso nell'anno 2011. Mancherebbe inoltre del tutto - con aperta violazione dei connotati imposti dalla norma incriminatrice di riferimento - la prova di un qualsivoglia potere di intimidazione esercitato dai FR NA nei confronti di eventuali concorrenti o nei confronti della pubblica amministrazione aggiudicatrice. Nè tale potere poteva dirsi "derivato" dalla caratura mafiosa ascrivibile al NA IO rimasta ferma - per pacifici accertamenti giudiziari - all'anno 1991 ed essendo - peraltro - NA IO stato lungamente detenuto - tranne brevi intervalli temporali - sino all'anno 2004. Al più sarebbe stato necessario individuare - cosa non avvenuta - una nuova associazione criminale sorta per iniziativa dei figli del NA IO nei primi anni 2000, ma di ciò non vi sarebbe traccia alcuna nell'ordinanza.
Inoltre si contesta diffusamente la valenza probatoria attribuita dal TdL a specifici elementi reputati indizianti, dei quali si deduce il travisamento.
Ciò in particolare con riferimento a:
- telefonata del 31.5.2011 posto che in detta conversazione D'AG AR (dipendente Se MA) rimprovera sì tal EO Giorgio di non aver seguito le direttive di NA IO ma in realtà il EO non è un dipendente Se.MA. quanto un operaio a giornata di NA IO incaricato della sistemazione del giardino;
- telefonata del 19.7.2011 in detta conversazione è vero che il figlio di un dipendente della Se. MA. si lamenta con NA AN del fatto che il padre era stato rimproverato - per il suo scarso impegno lavorativo - da NA IO, ma da ciò non può certo dedursi che il NA IO sia il reale titolare dell'azienda in questione, non essendovi stato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente. La conversazione al più potrebbe denotare la saltuaria presenza del padre nell'azienda dei figli, ma senza alcun potere decisionale.
Anche in riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - valorizzate nell'ordinanza - se ne contesta la valenza dimostrativa. In sintesi, si evidenzia che il narrato del collaboratore ER non introduce alcun elemento specifico circa il ruolo rivestito dai figli di NA IO nella organizzazione mafiosa ne' consente di ritenere attribuita loro la qualità di affiliati;
OI è un narrante de relato (peraltro da soggetti diversi) che apporta un contributo del tutto generico e compie improprie deduzioni;
Lo CE è soggetto dalla dubbia attendibilità intrinseca (per vicende che lo vedono indagato in più procedimenti per calunnia) che non chiarisce le fonti delle proprie conoscenze indirette e cade in molteplici contraddizioni;
LA è un narrante che mutua le sue conoscenze dallo stesso Lo CE, dunque ne riproduce i vizi e le incertezze. Da qui l'impossibilità fattuale e giuridica di ritenere dette dichiarazioni tra loro convergenti nel nucleo essenziale e la correlata denunzia di intervenuta violazione dei parametri normativi di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 192 c.p.p., comma 3.
2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo si deduce vizio di erronea applicazione della normativa sostanziale di riferimento (art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 e L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2
ter) sia in rapporto all'elemento oggettivo che a quello soggettivo del reato e alla ritenuta applicabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta gravità indiziaria per i capi relativi alle intestazioni fittizie di quote sociali così come contestati. In sintesi, nel ricostruire il profilo giuridico della fattispecie incriminatrice si assume che la attribuzione fiduciaria di beni in tanto risulta punibile in quanto si appalesi concretamente idonea a determinare l'effetto di "elusione" della disciplina dettata dal legislatore in sede di misure di prevenzione patrimoniali. Tale effetto non viene a prodursi lì dove - come nel caso in esame - l'attribuzione di beni non oltrepassi il reticolato familiare, posto che la disciplina che dovrebbe eludersi prevede espressamente l'estensione delle attività di indagine al coniuge e ai figli del soggetto proposto nonché presunzioni probatorie in punto di riferibilità dei beni. Da ciò la palese inidoneità delle operazioni poste in essere dai membri del nucleo familiare NA, i quali per ragioni diverse da quella ipotizzata dall'accusa - ed in particolare per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti da esposizioni debitorie dei FR NA nei confronti di Equitalia - avrebbero variato le composizioni societarie (in particolare di Se. MA. e Si Ce.) attribuendo la titolarità delle quote al NA GI ME (definito come uno dei FR meno esposti sul fronte Equitalia) alla di lui moglie RA EP e, nel caso della Si.Ce. alla moglie di NA NO OP FE. Da ciò non solo l'assenza di punibilità della condotta sotto il profilo oggettivo ma anche la conclamata assenza di elemento psicologico, posto che i NA - per le vicende giudiziarie vissute dal padre - ben sapevano che operando in tal modo non potevano certo pensare di evitare aggressioni patrimoniali in sede applicativa della L. n. 575 del 1965. Inoltre il TdL sarebbe incorso in una sostanziale omissione argomentativa su tali aspetti, non avendo considerato la valenza di taluni elementi a discarico allegati tra cui l'esistenza di considerevoli dividendi percepiti dai soci negli anni antecedenti al 2008 che avrebbero ampiamente giustificato le operazioni di investimento immobiliare poste in essere dalla società Si.Ce. nonché la circostanza dell'effettivo pagamento del canone di locazione da parte della Se.MA. in favore della Si.Ce. di taluni beni. Ancora si sostiene che mai sarebbe mutata la composizione societaria della TA RL e ciò rende non comprensibile la contestazione relativa e che anche in rapporto alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è del tutto arbitraria la ipotizzata sussistenza di una "cosca NA" che risulterebbe agevolata dalle condotte qui considerate.
2.3 I motivi redatti dall'avv. Natale Carbone nell'interesse di NA CO (nonché nell'interesse di NA AN ME) denunziano - in larga misura - vizi analoghi a quelli già esposti nel riassumere i motivi redatti dal codifensore avv. Manlio Morcella e vertono sia sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in rapporto al reato associativo che in riferimento al tema delle intestazioni fittizie. Si denunziano analoghe violazioni della disciplina incriminatrice e analoghi vizi di motivazione del provvedimento impugnato in rapporto al canone normativo di valutazione di cui all'art. 273 cod. proc. pen.. Oltre a tali punti, in cui si ribadisce la natura sostanzialmente congetturale della ritenuta "mafiosità" dei FR NA, soggetti sinora mai raggiunti da accuse per condotte riferibili all'agire mafioso, la assoluta genericità e imprecisione delle narrazioni dei collaboranti, l'esistenza di elementi - sottovalutati dal TdL - che portano a negare l'esistenza di un patto collusivo tra i NA e il De CA NO posto che - ad esempio - risulta dagli atti che costui si attivò per comprendere il motivo delle frequenti sostituzioni degli apparecchi "girofari" anche mediante contatti con i responsabili della ditta Mazzocchia, vengono redatti motivi ulteriori in tema di:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. In particolare si sostiene, che anche sul punto, che il TdL ha omesso di valutare specifici elementi difensivi fornendo motivazione apodittica e apparente. Ciò perché in riferimento alla cautela di tipo "probatorio" ed al pericolo di reiterazione va detto che i fatti risultano avvenuti nell'ambito dello stretto contesto familiare, le aziende risultano tutte sottoposte a sequestro e - con particolare riferimento a NA CO - non possono trarsi indici di pericolosità dalla risalente vicenda della condanna per procurata inosservanza di pena (per la vicenda di ausilio prestato alla latitanza del padre) essendo intervenuta nel corso del 2010 riabilitazione con provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza. Non sarebbe possibile pertanto, basarsi sulla presunzione relativa di sussistenza - in particolare - del pericolo di reiterazione avendo la difesa fornito dati idonei ad invertire la presunzione. Analoghe critiche vengono rivolte all'apparato motivazionale in tema di ritenuta sussistenza del pericolo di fuga posto che, per costante giurisprudenza, detta valutazione non può basarsi esclusivamente sulla ipotetica entità della pena e sul tipo di reato contestato ma deve poggiare sull'analisi di specifici e concreti elementi idonei a far presumere la volontà del soggetto di sottrarsi alla futura esecuzione;
b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche realizzate nell'ambito del procedimento numero 4024/01 RG teso alla cattura dell'allora latitante NA IO per non essere intervenuto, sul punto, alcun decreto di riapertura delle indagini.
2.4 Giova precisare infine che in data 18.6.2013 è stata depositata ulteriore memoria da parte dell'avv. Manlio Morcella con cui si ribadiscono le doglianze esposte - in fatto e in diritto - e si comunica l'esistenza di un "memoriale" apparentemente redatto da Lo CE NO in cui lo stesso ritratta i contenuti di tutte le sue precedenti dichiarazioni accusatorie e muove accuse alla metodologia di raccolta della prova adottata dalla Procura della Repubblica di EG AL durante la sua collaborazione. Detto memoriale viene allegato in copia alla memoria. Sul punto si sostiene che trattasi di un documento la cui incidenza ricade anche nel presente procedimento cautelare, trattandosi di ritrattazione che determina la perdita di efficacia indiziante delle dichiarazioni trasfuse nel titolo cautelare, quantomeno per sopravvenuta mancanza del requisito della "costanza" su cui si basa la valutazione di attendibilità intrinseca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Vanno premesse all'esame delle specifiche doglianze talune considerazioni di ordine generale. La prima riguarda l'ambito del sindacato di questa Corte sui vizi di motivazione del provvedimento impugnato, rappresentato - nel caso di specie - da una ordinanza in tema di libertà personale. Dando ormai per scontata la traduzione della espressione "gravi indizi di colpevolezza" utilizzata dal legislatore nel corpo dell'art. 273 cod. proc. pen. nel senso di "elementi di conoscenza idonei a far ragionevolmente presumere, allo stato degli atti, la qualificata probabilità di condanna" è evidente che non può venire in rilievo - in quanto tale - in sede di legittimità la violazione della suddetta norma, quanto l'attribuzione di una effettiva "valenza indiziante" ai singoli elementi oggetto di valutazione, nell'ambito del percorso giustificativo della decisione adottata. Trattasi dunque di esaminare la correttezza dei passaggi argomentativi contenuti nel provvedimento di merito, anche in rapporto ai contenuti della norma incriminatrice di riferimento (nel caso di specie rappresentata dall'art. 416-bis cod. pen. per ciò che riguarda il capo a) secondo i canoni imposti dalla norma di cui all'art. 606, comma 1, lett. e, su cui vi è copiosa elaborazione giurisprudenziale maturata in questa sede. Va dunque - sia pure in sintesi - ricordato che in sede di controllo sulla motivazione va realizzata una:
- verifica circa la completezza e globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre,
- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in
del 13.10.2009
- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna);
- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis,
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza e persuasività" della motivazione, sul rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della "resistenza logica" del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (si veda, ex multis,
1.2 Ciò premesso, va anche compiuta, in riferimento ai motivi di ricorso qui in esame, una considerazione - sia pur sintetica - circa il significato da attribuirsi alla nozione normativa di "partecipazione" ad una associazione avente le caratteristiche descritte dal legislatore all'art. 416-bis cod. pen., stante la necessità di fissare alcuni concetti utili alla ricostruzione della posizione del ricorrente.
È notorio, infatti, che con la particolare formulazione dell'art.416-bis cod. pen. il legislatore ha adottato un modello descrittivo dell'illecito tratto dalla concreta esperienza criminologica, essendo stata compiuta una valorizzazione di taluni elementi caratterizzanti della fattispecie (in particolare l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle correlate condizioni di assoggettamento e di omertà) desunti da dati "fenomenologici" riscontrati in alcune realtà territoriali del nostro paese. Ciò, come rilevato anche in dottrina, ha comportato una sorta di alterazione dell'ordinario metodo di incriminazione delle fattispecie orientate alla tutela dell'ordine pubblico (art. 416 cod. pen.) e basate sul rilievo penalistico del solo accordo finalizzato alla commissione indeterminata di delitti (cui si accompagni un minimum di substrato organizzativo), atteso che il carattere "tipico" dell'associazione che possa dirsi mafiosa è riscontrabile solo nella misura in cui all'accordo tra più soggetti sia oggettivamente ricollegabile - per il metodo operativo seguito, per la qualità soggettiva degli associati, per il radicamento criminale sul territorio - un concreto effetto di "intimidazione ambientale", tale da rendere possibile il perseguimento dei particolari fini (alterazione delle regole del mercato, alterazione dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazione nell'aggiudicazione di appalti, o realizzazione di profitti ingiusti mediante lo svolgimento di attività illecite) previsti dalla norma.
Pur non richiedendo, pertanto, la norma in parola la necessaria consumazione di delitti-scopo e prevedendo la punibilità anche per le sole condotte associative di per sè considerate (data la natura di reato di pericolo - sia pure concreto - in rapporto al bene protetto), è infatti evidente (ed in tal senso si parla di reato associativo a struttura mista) che i caratteri tipici dell'associazione in parola, prima evidenziati, rendono necessario un minimo di operatività o comunque postulano l'esistenza di una concreta carica intimidatoria (sul punto, di recente,
Sul punto, occorre anzitutto ricordare che questa Corte (a partire dalla
sul piano oggettivo, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta "messa a disposizione" delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art. 25 Cost.) va riscontrato in concreto il "fattivo inserimento" nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un "ruolo" svolto dall'agente o comunque di singole condotte che - per la loro particolare capacità dimostrativa - possano essere ritenute quali "indici rivelatori" (mediante l'applicazione di ragionevoli massime di esperienza) dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. Così, ben può dirsi che tale "inserimento" prescinde da formalità o riti che lo ufficializzano, potendo risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita dell'associazione (
Ciò tuttavia, è bene ribadirlo, non comporta certo l'adesione ad un pieno modello "causale" di definizione della partecipazione, analogo a quello elaborato in sede di definizione della punibilità del concorso esterno nel reato associativo, nei noti arresti giurisprudenziali già citati.
In effetti va ulteriormente precisato che il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile, che qui resta l'avvenuto inserimento del soggetto nel gruppo criminoso in modo stabile, non deve necessariamente possedere - di per sè - una elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione (potendo consistere anche in un contributo di carattere morale e psichico, se oggettivamente apprezzabile, come ritenuto da
2. Passando, dunque, anche alla luce di tali premesse, ad esaminare i motivi di ricorso, va detto che la motivazione espressa dal TdL risulta aderente alle risultanze processuali, non affetta da vizi di travisamento del contenuto dimostrativo degli atti e dotata di logicità e coerenza interna. A parere di questa Corte, infatti, appare necessario inquadrare - così come realizzato nel provvedimento impugnato - il complessivo rapporto sorto tra i figli di NA IO (NA NO, NA CO, NA AN ME e NA GI ME) e De CA NO già durante l'anno 2001, dato che in tale momento genetico è possibile cogliere le coordinate essenziali del rapporto medesimo, qualificato in modo del tutto condivisibile - dai giudici del merito cautelare - in termini di "soggezione" del De CA alle esigenze del "gruppo" rappresentato dai FR NA. E tale inquadramento non può prescindere dalla considerazione della "caratura criminale" di NA IO, soggetto che - come si è detto - risulta più volte condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa, all'epoca ancora latitante (verrà tratto in arresto nell'aprile 2004) e ritenuto il capo di una delle articolazioni territoriali della 'ndrangheta, operante nella citta' di EG AL.
Tale qualità determina - per consolidata massima di esperienza, tratta dalla osservazione ripetuta nel tempo di casi analoghi nei contesti territoriali interessati - un obiettivo potere di condizionamento delle altrui scelte, mutuato dalla pregressa condizione di "esponente apicale" e dalla circostanza di fatto della perdurante esistenza della consorteria criminosa, potere che nell'ambito del presente procedimento non è constatato in modo astratto - come sostenuto in sede di ricorso - ma in modo più che concreto.
Il Tribunale, infatti, al di là delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'interesse della cosca NA alla gestione di appalti nel settore della rimozione dei rifiuti - su cui sarà opportuno tornare - indica un elemento di indubbia consistenza indiziaria, rappresentato dai contenuti di una lettera rinvenuta all'interno della memoria del computer del De CA, compilata in occasione delle festività natalizie dell'anno 2001 e destinata all'adora latitante NA IO.
Tale documento risulta indubbiamente rilevante sia in relazione alla forma espressiva utilizzata che in rapporto ai contenuti ed al "momento storico" della sua redazione.
Il De CA, infatti, appare ansioso di confermare al latitante NA IO (cui si rivolge con deferenza e con il rammarico di non poter realizzare, per ovvi motivi, un diretto incontro) la sua "disponibilità", concretizzata attraverso la sua vicinanza alle esigenze lavorative dei figli: .. Stimatissimo. La Vostra meravigliosa famiglia ci ha onorati dell'ospitalità per festeggiare questo Natale ed io non posso tralasciare di far giungere anche a Voi, impossibilitato a stare con noi, il più sentito e doveroso grazie.... I Vostri figli sono ormai entrati nel mio cuore e nella mia stima al punto che non esito a mettere a loro disposizione tutte le mie conoscenze per assecondarli nel Vostro desiderio di distinguersi quali ragazzi operosi, seri e affidabili...". Ora, non può che condividersi - sul punto - la considerazione di particolare "significato dimostrativo" delle espressioni utilizzate in tale scritto, effettivamente inusuale sul piano della chiarezza che apporta in sede giudiziaria. De CA NO, infatti, non è semplicemente il "compare d'anello" di NA NO con cui ha deciso di trascorrere la sera della vigilia di natale, ma è l'uomo che - proprio nel periodo in questione - riveste il ruolo di direttore operativo della OT, società capofila dell'ATI Città Vivibile, impegnato a realizzare le condizioni di fattibilità della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di EG AL. La sua "soggezione" all'autorità di NA IO appare chiara ed inequivoca e caratterizza, anche in rapporto alle ulteriori fonti dimostrative citate dal Tribunale, l'intero rapporto che sin da allora si va ad instaurare con le diverse società dei NA in tema di manutenzione dei mezzi compattatori e fornitura di carburante. Non si tratta, dunque, per come è dato cogliere dagli atti, di una libera scelta di mercato, quanto della "necessitata" attribuzione ai figli del NA di un sicuro e redditizio affare e ciò al di là delle modalità concrete con cui verrà realizzato il servizio, tali da determinare un ulteriore vantaggio. 11 condizionamento mafioso dunque impronta la fase genetica del rapporto e non necessita di palese attività intimidatoria risultando una condizione "necessitata" dagli equilibri interni alla consorteria criminosa e dai rapporti tra la stessa e la pubblica amministrazione cittadina e ciò anche in virtù della tipologia di servizio da realizzare (che richiede condizioni operative di sicurezza collegate alla capillare attività di raccolta dei rifiuti).
Il De CA ne appare del tutto consapevole, come è attestato dai contenuti delle numerose conversazioni oggetto di captazione (riportati a più riprese dal TdL) tra cui appaiono di particolare rilievo:
- quella relativa alla soddisfazione espressa dal De CA (nel corso della conversazione intrattenuta con la moglie in data 2.4.2002) per la avvenuta abilitazione tecnica della ditta di NA AN alla riparazione dei mezzi Nissan forniti (su scelta dello stesso De CA) dalla ditta Mazzocchia di Frosinone da lui stesso favorita.. saranno proprio autorizzati dalla Nissan..per i veicoli industriali., e la moglie.. e bè era quello che volevi., e il De CA.. sono proprio contento, perché se devono lavorare..devono lavorare serio, quindi..;
- quella in cui il De CA, preoccupato dall'evolversi della situazione interna alla ON ed in riferimento ai contrasti intervenuti con il AN nel periodo iniziale dell'anno 2008 afferma che.. lui non ha idea con chi cazzo ci ha da combattere... e soprattutto., non ha idea degli equilibri che ci vogliono in questa città...
Tali affermazioni, nell'ambito della intera rilettura del rapporto "privilegiato" instaurato dal De CA con le ditte dei NA - ampiamente ricostruito nell'ordinanza impugnata - effettivamente manifestano da un lato la conferma della soggezione (è il De CA a creare la stessa opportunità della rilevante commessa per i NA, escludendo come fornitore dei compattatori altra ditta, la Ecomac, che non avrebbe avuto come manutentori i suoi protetti) dall'altro la piena consapevolezza della necessità di scendere a patti con il potere mafioso in un contesto ambientale come quello in cui il De CA opera. L'intera attività svolta dal De CA risulta infatti ispirata alla volontà da un lato di rispettare il "patto" intercorso con gli esponenti di vertice della 'ndrangheta (ricostruibile attraverso l'esame dei contenuti della lettera indirizzata a NA IO) dall'altro a creare una apparenza di legittimita' e traSPrenza nell'affidamento delle commesse ai NA (da qui la scelta ab initio del fornitore Mazzocchia e la coeva attribuzione dell'esclusiva sulla manutenzione alla Se.MA.) tale da allontanare i sospetti di condizionamento mafioso sull'operato della OT prima e della ON poi, tentando di prevenire le verifiche investigative. Ed è per tale motivo che il De CA medesimo cerca - ma soltanto nel 2008, come evidenziato dal TdL - di "porre freno" al "dissanguamento" delle risorse della ON dovuto alle modalità truffatine di gestione della manutenzione da parte dei NA, che arrivavano a fatturare anche 5.000,00 Euro in un solo giorno, facendo apparire come sostituiti pezzi di ricambio in realtà mai ordinati presso la ditta Mazzocchia, come risulta - in modo inequivoco - dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione in data 25.2.2008, riportata integralmente a pag. 45 - 46 dell'ordinanza impugnata. Un simile modus operandi, infatti rischiava di porre in crisi l'abile strategia del De CA, dato l'eccesso di "disinvoltura" nella formazione di una provvista economica non dovuta in favore della Se.MA, di tale entità da rendere necessari i controlli interni e da poter costituire riscontro ad indagini giudiziarie. Circa l' aspetto sin qui trattato, inoltre, non è priva di rilevante significato indiziario la convergenza logica tra i contenuti narrativi riversati dai collaboratori di giustizia ed il ruolo svolto da De CA NO nella complessiva vicenda oggetto di ricostruzione, come evidenziato dal TdL. Il narrato dei collaboranti è stato infatti oggetto di valutazione in modo immune da vizi di attribuzione di significato alle loro espressioni, ne' la produzione difensiva operata in data 18.6.2013 (cd. memoriale di Lo CE) può essere oggetto di valutazione in questa sede di legittimità.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboranti va infatti osservato che di particolare rilievo risultano quelle provenienti da ER NO, in quanto costui - al di là della considerazione di esistente attendibilità intrinseca espressa dal TdL - è portatore di conoscenze non solo dirette, ma mutuate dallo stesso NA IO, per averne - ER - favorito la latitanza tra il 2002 e il 2004. Appare dunque significativo - ai fini della valutazione di gravità indiziaria - il fatto che costui, nell'anno 2005, riferisca in ordine alla precisa intenzione del NA di operare nel settore della raccolta dei rifiuti attraverso il rapporto privilegiato intrattenuto proprio con il De CA NO, da lui indicato quale tramite. Si tratta di una convergenza rilevante, sia perché particolarmente "ravvicinata" rispetto alla insorgenza del rapporto medesimo, sia perché il collaborante indica - non a caso - la OT come società gestita dal De CA (... gestiscono loro l'Ecoterm.. in pratica questo qua si è rivolto a loro per l'appalto della SPzzatura..) ancor prima della ON, il che corrisponde alla sequenza storica dei fatti sin qui esposti. Il dichiarante, peraltro, indica con precisione la circostanza fattuale rappresentata dal coinvolgimento dei figli del NA (all'epoca latitante) nel rapporto intrattenuto con il De CA (... i figli,...maggiormente NO.., tutti, ma la maggior parte i contatti ce l'aveva NO..) il che conferma il coinvolgimento attivo - per volontà paterna - di tutti i FR NA in ciò che risulta essere l'obiettivo principale dell'attività della cosca. La stabilità del rapporto appare confermata anche dal fatto che il NA IO - sempre a dire di ER - gli avrebbe anche offerto la possibilità di indicare qualche persona da assumere nel settore allo scopo di "sdebitarsi" per l'aiuto ricevuto nel periodo di latitanza. Tale contributo effettivamente si salda - sul piano logico - con le successive dichiarazioni collaborative e con quanto in precedenza riportato. Il dichiarante OI TO, infatti, a distanza di cinque anni (nel 2010) è portatore di conoscenze tese a confermare il radicamento del rapporto tra i NA e le società che si occupano di raccolta dei rifiuti in città, e chiarisce - volta per volta - le fonti di conoscenza, interne alla organizzazione mafiosa, da cui ha appreso le notizie. Di particolare rilievo risultano, sul punto, le conoscenze - sia pure de relato - apprese nel corso di riunioni tese a "regolamentare" l'afflusso delle risorse economiche provenienti dalle varie società miste e destinate alle diverse famiglie della 'ndrangheta, posto che la fonte principale del OI risulta essere EL CR (... i soldi della ON ad Archi sono divisi tra De NO, NO, ND e NA, questa circostanza l'ho appresa da EL CR nel corso degli incontri di cui sopra..) soggetto indicato quale reggente, in tale periodo, della cosca NO.
Non può sul punto accogliersi, pertanto, la prospettazione di genericità e indeterminatezza del contributo del OI (che peraltro mostra conoscenza personale delle attività svolte dai figli di NA IO) avanzata nel ricorso, atteso che l'obbligo di valutazione "non parcellizzata" delle diverse risultanze istruttorie, in precedenza ricordato nei suoi arresti giurisprudenziali, porta invece a ritenere utile, a fini di riscontro, il contributo in questione. La valutazione indiziaria è infatti figlia del legame logico e storico che può intercorrere - come nel caso qui in esame - tra fonti diverse ed autonome e ben può una indicazione de relato, convergente nel suo nucleo essenziale con altre, contribuire ad accrescere la portata dimostrativa del materiale raccolto (sia veda, in tema di valutazione della chiamata in correità, la recente decisione Sez. U. del 29.11.2012, dep. il 14.5.2013, in cui si è affermato il principio - in tema di valutazione probatoria - della possibilità di fondare decisione affermativa della responsabilità sulla base del riscontro reciproco anche tra più chiamate in correità de relato, lì dove sussistano le condizioni della positiva attendibilità intrinseca, dell'esistenza di rapporto tra il chiamante de relato e la fonte diretta, della convergenza dei contenuti dichiarativi e della indipendenza ed autonomia genetica). Le dichiarazioni rese dal OI, peraltro, si saldano - sempre sul piano logico - anche con i contributi indicati nel provvedimento impugnato come provenienti da Lo CE IN e LA LA.
In tal caso, va detto che effettivamente trattasi di un contributo che va valutato in modo unitario e non plurale, in virtù del fatto che il LA mutua le sue conoscenze - per ciò che risulta dagli atti - proprio dal Lo CE. Ma ciò non ne sminuisce la complessiva valenza indiziante. I due, infatti, riferiscono circa il fatto che in un primo momento a NA IO venne - per volontà dei vertici della 'ndrangheta - affidata in via esclusiva la manutenzione dei mezzi della raccolta dei rifiuti e solo successivamente le altre famiglie - resosi conto della lucrosita' dell'affare - avrebbero imposto una divisione della complessiva tangente (in ciò sovrapponendosi a ciò che riferisce di aver constatato il OI). Da ciò sarebbero derivati i danneggiamenti di alcuni mezzi della ON, verificatisi effettivamente ad inizio 2008 e poi interrotti, a conferma dell'intervenuto nuovo patto (sul punto le considerazioni espresse dal TdL appaiono condivisibili, dato che il determinarsi di nuovi accordi di SPrtizione non esclude - in tali contesti - il ricorso a simili metodi). LA, inoltre, si mostra consapevole (come del resto il OI) delle modalità con cui i NA realizzavano la plusvalenza economica rispetto ai reali costi del servizio e tale affermazione risulta riscontrata in fatto dalle circostanze in precedenza evidenziate, da cui risulta che proprio nel 2008 le attività falsificatorie correlate ai costi delle riparazioni avevano superato il "livello di guardia" tanto da determinare l'ira dello stesso De CA.
Vi è pertanto - come evidenziato dal TdL nel provvedimento impugnato - un costante riferimento, da parte dei diversi collaboranti, ad una condizione di fatto rappresentata dalla gestione da parte dei NA delle attività di manutenzione dei mezzi OT prima e ON poi come un "risultato" della influenza dell'organizzazione mafiosa, realizzato attraverso la "soggezione" del De CA e destinato in un primo momento a soddisfare le sole esigenze della cosca NA e successivamente esteso ad altre famiglie. Tale substrato conoscitivo, oltre ad avere una sua autonoma dignità indiziaria - data la convergenza tra fonti autonome - si salda, sempre sul piano indiziario, ai risultati indipendenti delle indagini, prima sintetizzati ma ampiamente presenti nel testo del provvedimento, e rappresenta, pertanto, una condizione giuridica di pieno rispetto del parametro normativo di cui all'art. 273 cod. proc. pen.. Quanto alla produzione del cd. memoriale Lo CE, va inoltre precisato che lo stesso non risulta - in questa sede - valutabile.
Si tratta, infatti, di un documento dattiloscritto della cui "paternità" non vi è certezza alcuna, posto che non risulta raccolto in modi rituali sul piano della verifica della effettiva provenienza (è apposta una firma in calce ad ogni foglio, ma non vi è certezza di autenticità) e che, in ogni caso, non potrebbe essere portato alla diretta attenzione del giudice di legittimità, dovendo essere offerto per le opportune verifiche al giudice del merito (si veda, tra le altre,
Nè può condividersi la prospettata necessità - sempre articolata nei motivi di impugnazione - di separata contestazione (non avvenuta) degli illeciti finanziari o del reato di truffa al fine di ritenere sussistenti le sovraffatturazioni o le emissioni di fatture per riparazioni mai avvenute. Al di là della suggestione dell'argomento, va infatti rilevato che la valutazione indiziaria si basa elementi consistenti, tesi a illuminare in modo complessivo e sintetico circa le modalità esecutive delle singole manutenzioni, in quanto tali liberamente valutabili e, peraltro, il disvalore penale della condotta in questione ben può essere - nella presente fase - assorbito nella contestata disposizione incriminatrice di cui all'art. 416 bis cod. pen. (norma che incrimina non solo il metodo relativo alla aggiudicazione dell'appalto ma anche la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti) senza necessità di una separata e analitica contestazione per ogni operazione sovrafatturata. Parimenti, non appare fondata la questione (sollevata nel ricorso a firma dell'avv. Carbone) relativa alla pretesa inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione telefonica poste in essere nel 2001 posto che le stesse erano debitamente autorizzate al fine di individuare l'adora latitante NA IO e, pertanto, legittimo ne risulta l'utilizzo nel presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3 e art. 270 cod. proc. pen.. Concludendo l'esame della posizione di NA CO, in riferimento ai motivi di ricorso relativi al capo a della contestazione cautelare, va dunque affermato che la valutazione operata dal TdL resiste alle critiche formulate. Dagli atti risulta, come si è detto, lo svolgimento di un ruolo nell'ambito della attività di impresa familiare, a sua volta strumento di attuazione del programma criminoso derivante dall'accordo tra i membri della famiglia NA e De CA NO. Di ciò NA CO risulta pienamente consapevole come emerge sia dai contributi narrativi dei collaboranti citati nell'ordinanza (in particolare ER e OI, portatori di conoscenze specifiche) che in riferimento ai contenuti di conversazioni intercettate che confermano il ruolo nevralgico da lui svolto quale addetto alla officina della Se.MA. (si veda in particolare quella del 22.2.2011, riportata a pag. 68 del provvedimento impugnato). Peraltro, come si è detto, parte dei proventi illeciti dell'attività svolta - a partire dal 2008 - viene destinata (secondo la ricostruzione operata) anche alle altre famiglie della consorteria criminosa e ciò accresce il ruolo svolto dai membri della famiglia NA a vantaggio dell'intera organizzazione. Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Anche i motivi di ricorso relativi a alle contestazioni di concorso nelle condotte di intestazione fittizia aggravata (qui relativa alla Se.MA. e alla Si.Ce.) risultano infondati. Va premesso che sul punto non si contesta l'esistenza delle operazioni in sè considerate quanto quella della specifica finalità di elusione della disciplina in tema di misure di prevenzione patrimoniali, elemento caratterizzante l'elemento soggettivo della disposizione incriminatrice.
La recente giurisprudenza di questa Corte (
Ora, nei casi qui in esame va anzitutto considerato che il TdL sulla base degli elementi raccolti e della struttura dell'imputazione provvisoria considera l'esistenza della finalità elusiva in rapporto alla riferibilità "di fatto" delle compagni aziendali a NA IO. Si è già ritenuta tale ultima affermazione effettivamente sorretta da elementi indizianti connotati da gravità, nelle pagine precedenti, ed è da tale assunto che occorre prendere le mosse nella verifica della congruità dei motivi esposti dal TdL. In rapporto a tale condizione va altresì affermato che non rientrano, dunque, nella speciale previsione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 19 ne' RA EP (moglie di GI
ME) ne' OP FE (moglie di NA NO), cui risulta intestano intestate integralmente le quote della Si.Ce. ed in parte (alla RA) quelle della Se.MA. e tale dato appare rilevante allo scopo, quantomeno, di ritenere fondata la considerazione della esistenza di finalità "concorrenti", da un lato frutto di possibili strategie di carattere fiscale ma dall'altro ricollegabili alla volontà di rendere non manifesta l'influenza di NA IO sulla dinamica evolutiva delle realtà aziendali e di preservare, in particolare, il patrimonio immobiliare intestato alla Si.Ce., società che si è resa nel corso del tempo acquirente di immobili in sede di asta giudiziaria nell'interesse di tutti i membri del nucleo familiare allargato (si vedano le considerazioni espresse dal TdL alle pagine 72 e seguenti, non contraddette da rilevanti elementi di segno contrario).
Del resto tale complessiva strategia di "dissimulazione" della reale influenza di NA IO - in ragione dei suoi precedenti giudiziari - sulla direzione delle aziende ha caratterizzato, nel suo complesso e sin dal 2001, l'azione dei FR NA e del loro partner commerciale De CA NO, il che porta a ritenere l'operazione strettamente societaria quale espressione di una permanente volontà di mostrare all'esterno quella sorta di "affrancamento" smentito, almeno sul piano indiziario, dall'esito delle indagini.
Da ciò la considerazione - nel caso qui in esame - della ricorrenza di quelle ulteriori condizioni in fatto che legittimano l'attribuzione della finalità elusiva alle fittizie intestazioni operate, tese a determinare l'apparente estraneità del NA IO non solo alle vicende societarie ma alle correlate accumulazioni patrimoniali, che trovano nella Si.Ce. il loro formale depositario. Da ciò risulta confermata altresì la ulteriore direzione finalistica della condotta, tesa ad agevolare l'organismo mafioso di cui NA IO ed i figli risultano esponenti - per quanto sinora detto - posto che la conservazione dei beni ricollegabili all'attività illecita posta in essere rappresenta un beneficio per l'intero gruppo criminoso.
La diversa chiave di lettura fornita in sede di ricorso - esposizione debitoria dei FR NA con la società Equitalia s.p.a. - da un lato non esclude l'esistenza della concorrente finalità elusiva sinora constatata e dall'altro appare contrastata dal dato obiettivo per cui anche il NA GI ME - che resta socio prò quota sia della Se.MA. che della TA - vanta una esposizione debitoria analoga, per un importo (pari a circa 82.000,00 Euro) addirittura maggiore rispetto a quella del fratello CO. Da ciò la considerazione della inidoneità di tale ipotesi a giustificare, nella sua globalità, le modifiche di composizione societaria concordemente realizzate dai membri del nucleo familiare.
4. I motivi di ricorso relativi alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari sono anch'essi infondati. Le contestazioni operate sono assistite infatti dalla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 ed - in riferimento al solo capo a - dalla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere (tale ultima presunzione non sussiste per gli altri capi ove è contestata la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in virtù di quanto deciso dalla
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013