Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO 1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, Maurizio C., Hendrikus Berardus H. e Joahannes Hendrikus K. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "Dragomar S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "Boskalis s.r.l." - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2009, n. 20377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20377 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/03/2009
Dott. IPPOLITO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 499
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 20835/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON HI, n. a MI il 6 agosto 1971, e AZ NC, n. a MI il 15 gennaio 1947;
nei confronti della sentenza in data 19 febbraio 2008 della Corte d'appello di Caltanissetta;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. NC M. Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsi;
udito il difensore degli imputati avvocato Vianello Valerio. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, a seguito di impugnazione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta del 24 febbraio 2007 da parte degli imputati NE GI e NC AZ, provvedeva come segue. 1) Applicava a GI NE, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui al capo A (partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, operante nel Comune di MI e facente capo a "cosa nostra"). 2) In riforma della sentenza di primo grado, assolveva NC AZ dal reato di cui capo L della rubrica per non avere commesso il fatto (danneggiamento di un camion dei fratelli LO e AL FE).
3) Confermava, nel resto, la sentenza di primo grado con la quale il AZ era stato condannato per i reati di cui: a) al capo A (promozione, organizzazione, direzione della associazione mafiosa anzidetta); b) ai capi B-C-D-E (tentata estorsione in danno di IN BE;
danneggiamento della sua autovettura con colpi di fucile;
esplosione di colpi di arma da fuoco;
porto di fucile in luogo pubblico: reati tutti aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7);
c) al capo F (tentata estorsione in danno dei fratelli NA PE e NA EN;
reato aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7); d) ai capi G e G bis (tentata estorsione in danno dei fratelli LA FF e LA TO e danneggiamento di un'autovettura di FF LA: reati anch'essi aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7). 4) Rideterminava la pena inflitta al
AZ nella misura di complessivi anni dieci di reclusione. 5) Confermava la condanna al risarcimento dei danni degli imputati in favore delle parti civili costituite Comune di MI, AI (Fondo Antiracket) e IN BE.
La Corte d'appello perveniva alla decisione a seguito dei seguenti passaggi logico-giuridici dibattuti nei due gradi del giudizio di merito.
Quanto alle intercettazioni di conversazioni, osservava che nel caso di registrazione fonica di una conversazione da parte di uno dei colloquianti (nel caso IN BE) delle dichiarazioni provenienti L'altro sono utilizzabili a fini di prova, non si verteva in ipotesi di irrituali intercettazioni di conversazioni ne' in quello di dichiarazioni indizianti di cui all'art. 63 c.p.p.. Conseguentemente, doveva escludersi che le conversazioni intervenute tra la persona offesa BE e gli imputati in questo processo o separatamente giudicati, o tra gli imputati fossero inutilizzabili, in quanto non vi sarebbe stata alcuna violazione di norme imperative. In ordine alle conversazioni intervenute tra il BE e i rappresentanti della polizia giudiziaria, anche a volerle ritenere inutilizzabili, ex art. 195 c.p.p., andava sottolineato che nel presente giudizio, svoltosi col rito abbreviato, sussistevano altri elementi probatori perfettamente utilizzabili, costituiti dalle informative di reato redatte dai carabinieri, e dalle dichiarazioni del BE rese anche nell'incidente probatorio in cui il BE era stato anche messo a confronto con il AZ:
elementi che non lasciavano dubbi sulla ricostruzione del fatto. Sulla irritualità della costituzione delle parti civili, rilevava la Corte che doveva certamente ritenersi che il Comune di MI aveva subito un danno all'immagine (cita Cass., 10371/1995) dalla attività svolta dalla associazione mafiosa. Ugualmente legittima doveva ritenersi la costituzione di parte civile della associazione antiracket (AI), non essendo necessaria una specifica sua presenza nell'ambito di un determinato territorio, e ricorrendo, nel caso, una lesione di un suo diritto soggettivo, essendo stato offeso l'interesse della associazione assunto nello statuto a ragione della sua esistenza e azione (cita Cass., 38290/2007). Quanto alla responsabilità della tentata estorsione in danno di BE, la Corte ha ritenuto la sua piena attendibilità in ordine alle dichiarazioni rese, osservando come la parte offesa avesse tenuto un atteggiamento esemplare e coraggioso, di apparente sottomissione nei confronti degli imputati, entrando in contatto con loro (L'aprile all'agosto 2005), e come avesse ottenuto dichiarazioni decisive ai fini della affermazione di responsabilità degli imputati medesimi in relazione ai reati perpetrati nei suoi confronti, ma anche dei reati perpetrati in danno di altre vittime di estorsioni, data l'analogia delle condotte utilizzate dai componenti dell'associazione mafiosa. Ulteriori conferme erano date dalle dichiarazioni del collaborante OR (coimputato separatamente giudicato), possessore del computer col quale erano state scritte le lettere minatorie. Costui, nel manifestare ai MA (coimputati separatamente giudicati) i propri dubbi sulla possibilità di determinare la reazione della locale famiglia mafiosa (diretta dal AZ), aveva ottenuto assicurazioni che ciò non sarebbe avvenuto in quanto "evidentemente gli stessi agivano per mandato proprio del vertice di quell'organizzazione", come si legge nella sentenza impugnata.
Ancora, la prova della responsabilità dei reati descritti in esordio era data dalle numerose intercettazioni di colloqui intercorsi tra imputati dell'episodio estorsivo in danno del BE. Tali intercettazioni davano ulteriore conferma delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale ha riferito come fosse stato avvicinato dai MA e L'CO (anche quest'ultimo coimputato separatamente giudicato) dopo il ricevimento delle lettere minatorie perché andasse dal AZ per risolvere i suoi problemi, e ha, altresì, riferito delle due visite fatte a quest'ultimo, nella seconda delle quali (dopo una prima nella quale l'imputato si era mostrato assai prudente), il AZ gli aveva detto che dietro pagamento diretto di un compenso, avrebbe eliminato tutte le persone che avevano con lui preso contatti in merito alla estorsione. In sintesi, il AZ, assumendo - secondo i giudici di merito - il falso ruolo di mediatore, aveva mostrato di avere assunto il ruolo principale di mandante dell'estorsione. Anche i colpi sparati all'indirizzo dell'autovettura del BE erano ritenuti opera del gruppo criminale facente capo al AZ. Della posizione di vertice della famiglia mafiosa di MI del AZ, hanno specificamente riferito sia i fratelli MA, sia il già nominato OR - che ha dichiarato nel verbale del 28 aprile 2006 di aver capito che nella vicenda era coinvolto il gruppo mafioso di MI quando erano stati sparati colpi di arma da fuoco all'indirizzo della autovettura del BE -, sia, in particolar modo, il coimputato GE CO il quale faceva parte del gruppo dei correi (insieme con i MA), che, come accennato, avevano avvicinato il BE, dicendogli che per risolvere ogni questione sulla estorsione doveva rivolgersi al AZ (la Corte ha fatto riferimento ai colloqui intrattenuti con l'CO il 10 giugno e il 20 agosto 2005). Tutti tali coimputati avevano precisato che del ruolo di vertice della famiglia di MI di "cosa nostra" il AZ era stato direttamente investito da EN ER.
Ad analoghe conclusioni sulla responsabilità di AZ la Corte perveniva in ordine alle altre tentate estorsioni in danno dei NA e dei LA, i quali, parlando con il OR, gli avevano riferito di avere ricevuto le lettere minatorie e di ritenere che fossero attribuibili al clan che aveva a capo l'imputato AZ. Le dichiarazioni del OR offrivano anche la conferma che tali lettere estorsive inviate ai NA e ai LA erano analoghe a quelle inviate al BE (identici erano i contenuti e persino gli stessi errori grammaticali) e permettevano di concludere che anche esse erano opera dei MA, e riferibili anche al AZ come mandante. Le stesse considerazioni non potevano, invece, essere fatte per la tentata estorsione in danno dei fratelli FE in quanto il OR non aveva ricevuto sul compimento del reato notizie dalle vittime, ma aveva autonomamente immaginato che anche quest'ultima tentata estorsione fosse opera del gruppo. Unico reato che non poteva essere attribuibile al clan doveva ritenersi, appunto, l'estorsione in danno dei fratelli FE, in quanto non solo sarebbe mancata la prova che il danno causato al camion fosse collegato a una precedente attività estorsiva tentata, onde il collegamento al AZ, come accennato, avrebbe trovato la sua prova solo nelle supposizioni dei FE. Da tale reato il AZ veniva quindi assolto.
D'altra parte, al capo della organizzazione - concludeva la Corte -, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, possono essere riferirti i reati-fine che rientrino in un unico ambito territoriale e siano manifestazione di un unico programma associativo, indipendentemente dalla prova del concorso morale o materiale per ciascuno di detti reati.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
NE deduce, con un primo motivo, violazione dell'art. 185 c.p. e artt. 74, 90 e 91 c.p.p., in quanto egli non era stato, in primo grado, condannato al risarcimento danni nei confronti della AI, come invece fatto dalla Corte d'appello. Con altro mezzo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla possibilità di applicazione dell'art. 129 c.p.p.. AZ, a sua volta deduce i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, art.191 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 203 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). Dovevano ritenersi inutilizzabili "le conversazioni captate da un ufficiale di P.g. relative a colloqui intercorsi tra lo stesso e suoi confidenti, o tra persone informate sui fatti o indagati". La captazione di tali colloqui è estranea al concetto di intercettazione. Nel caso, la parte offesa IN BE avrebbe agito da "agente segreto attrezzato per il suono", nel senso che la polizia giudiziaria avrebbe fornito al BE lo strumento elettronico (telefonino), impartendo le istruzioni circa gli elementi da trattare e le persone da avvicinare: essendo vietata tale attività di memorizzazione di dichiarazioni, le conversazioni registrate sarebbero state inutilizzabili.
2) Violazione degli artt. 74 e 78 c.p.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). A proposito della costituzione di parte civile, nessuna indicazione concreta sarebbe stata fornita del danno che l'associazione mafiosa potesse avere arrecato alla all'immagine della città, allo sviluppo turistico e alle attività produttive. Inoltre, l'atto di costituzione del Comune di MI era senz'altro generico sia nella causa petendi sia nel petitum (cita Cass., 7 maggio 1996, Schiavo, in Cass. pen., 1997, 1101, Cass., 22 aprile 1999, Infusino, Guida al diritto 1999 fase. 47, 86) e mancante della indicazione dei soggetti imputati. Comunque, il cosiddetto danno alla immagine è riconducibile alle sofferenze fisiche e psichiche, ed è ravvisabile solo in riferimento a persone giuridiche (cita Cass. 12 luglio 2001 Policella, CED 220710). Per quanto riguardava la costituzione del Fondo antiracket, mancava l'atto deliberativo (sul punto non v'era motivazione nella sentenza impugnata); inoltre, per quanto attiene agli enti esponenziali, non coincidono la qualità di persona offesa e di danneggiato. Affinché possa ritenersi esistente un danno risarcibile, occorre che l'ente esponenziale abbia un diritto soggettivo, laddove non sarebbe dimostrato che il Fondo si fosse insediato nel Comune di MI in modo stabile o anche occasionale.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e). Osserva che la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto con numerosi atti di causa che questa Corte dovrebbe esaminare ai sensi della nuova formulazione dell'art.606 c.p.p., lett. e).
A) La sentenza mostra di tener conto in buona parte delle dichiarazioni rese dal collaborante LO OR e non tiene conto del fatto che il OR non ha mai indicato (v. dichiarazioni rese al P.m. in data 15 marzo 2006, 21 marzo 2006 e 28 aprile 2006) il AZ come autore o ispiratore dei fatti estorsivi, che sarebbero riferibili, oltre che a sè stesso, a MA GI e PE MA. Ciò sarebbe risultato, in particolare, dal verbale del 15 marzo 2006 e dal verbale illustrativo 28 aprile 2006 di cui trascrive in ricorso alcuni passi, e risulterebbe anche da intercettazioni ambientali e telefoniche (del 23 luglio 2005 e del 18 luglio 2005) tra PE MA "e il soggetto sconosciuto (OR)" (anch'esse trascritte) dalle quali risulta che a commettere le estorsioni erano solo il OR e i MA. Lo stesso IN BE, nell'incidente probatorio del 28 agosto 2006, pag. 32, avrebbe affermato in un colloquio con AZ, che costui era stato gentilissimo e che gli aveva detto che non l'avrebbe potuto aiutare. Non si comprendeva quindi come la Corte avesse potuto affermare che il AZ aveva prospettato al BE un intervento risolutivo, occultando (peraltro) il suo reale ruolo.
B) Altro punto smentito dagli atti processuali è il passo della motivazione in cui si afferma che i MA agivano per mandato del vertice della organizzazione (trascrive in proposito lo stesso passo, già trascritto, delle dichiarazioni rese al P.m. da OR il 23 luglio 2005 e del 18 luglio 2005). Comunque OR non avrebbe mai fatto riferimento in ordine alla estorsione BE al AZ.
C) La sentenza poi avrebbe contenuto una smaccata contraddizione tra quanto affermato nelle pagg. 35 e poi nelle pagg. 37 e 38, laddove nella prima pagina afferma che OR avrebbe detto della condotta delittuosa in danno dei FE e nelle altra afferma che le dichiarazioni delle parti offese non sono idonee a provare la responsabilità.
D) Dalla affermazione di responsabilità del AZ in ordine all'episodio BE giunge ad affermare la responsabilità del ricorrente sulla base della considerazione che al AZ, in quanto vertice della associazione, deve ricondursi la responsabilità dei reati-fine per i quali sussiste la prova della realizzazione in esecuzione di un medesimo programma criminoso, senza che sia necessaria la prova del concorso materiale o morale dovendosi comunque attribuire al capo la responsabilità di fatti criminosi eclatanti commessi da appartenenti alla associazione. Afferma che, a parte il fatto che la giurisprudenza recente ha escluso tale tipo di sillogismo, non sarebbe neppure stato provato il ruolo di capo in ambito del territorio del Comune di MI del AZ (la Corte non tiene conto che AZ era stato assolto in precedenza dal reato ex art. 416 bis c.p. e dai relativi reati-fine). In sintesi, sarebbero mancati, sul punto non solo prove ma anche indizi gravi, precisi e concordanti.
4) Violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. La mancata applicazione del minimo della pena e il diniego delle attenuanti generiche:
sostiene che il giudice deve fare riferimento a tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Comunque la Corte, contraddittoriamente, sui punti in questione avrebbe affermato che il AZ aveva operato in una famiglia mafiosa di dimensioni modeste e non caratterizzata da eccessiva efferatezza.
Osserva la Corte che i ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla impugnazione di NE va rilevato, con riguardo al primo motivo, che la richiesta di applicazione pena in appello implica la rinuncia a tutti i motivi di appello (l'NE già con l'appello aveva proposto la doglianza sulla sua condanna al risarcimento dei danni), con la conseguenza che i motivi rinunciati non possono essere fatti rivivere devolvendoli al Giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo, privo comunque di specificità, va osservato che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto, in forza dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appello si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, quello attinente alla pena (Sez. 5, Sentenza n. 38386 del 26/09/2005 Ud. (dep. 20/10/2005 ) Rv. 232915; Sez. 2, Sentenza n. 39663 del 16/06/2004 Ud. (dep. 11/10/2004) Rv. 231109; Sez. 7, Ordinanza n. 40767 del 17/10/2001 Cc. (dep. 15/11/2001) Rv. 220428). Anche il ricorso del AZ è inammissibile.
I primi due motivi sono identici ai primi due motivi di appello e pedissequamente riprodotti come motivi di ricorso per cassazione. Questa Corte ha costantemente deciso che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso". (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231708. Massime precedenti Conformi: N. 3480 del 1984 Rv. 163728, N. 4760 del 1984 Rv. 164347, N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 13073 del 1987 Rv. 177306, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Anche il terzo motivo di ricorso, in tutte le sue articolazioni è inammissibile. Il senso della riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), a opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è quello voluto dalla difesa del ricorrente che interpreta, in sostanza, la nuova norma attribuendole il significato di chiave capace di dare accesso, con il ricorso per cassazione, a un terzo grado di merito, in cui la Corte di legittimità possa o debba rivisitare, eventualmente andando di diverso avviso, gli apprezzamenti dei giudici di primo e di secondo grado sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove. Il quadro probatorio come valutato dal giudice di legittimità sulla scorta del materiale resta fermo. Va qui ribadito, quanto già affermato dalla giurisprudenza più avveduta, cioè che anche a seguito dell'intervento del legislatore del 2006, l'orizzonte del giudizio della Corte di cassazione sul materiale probatorio raccolto è rimasto limitato alla verifica di eventuali vizi della esistenza, logicità e non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sulla base del testo del provvedimento impugnato. Il senso della riforma è quello di consentire una verifica della Corte di cassazione singoli atti del processo solo nel limitatissimo caso in cui sia dedotto dal ricorrente un preciso travisamento della prova, nel senso che un dato di essa sia stato letto da parte del giudice di merito in modo tale da condurre alla affermazione di una specifica circostanza oggetti va mente esclusa dal risultato probatorio o alla negazione di una circostanza sicuramente risultante dalla prova, così dando luogo a un errore che inquini la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto da disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante, e perciò decisivo ai fini della decisione. Solo in tal caso, e sempre che dell'errore il ricorrente abbia fatto una precisa e specifica individuazione tra gli atti del processo, indicandolo alla Corte con assoluto rigore, cioè in modo da consentirne la precisa collocazione "topografica", è possibile al giudice di legittimità esaminare quell'atto e procedere all'annullamento della sentenza, ove sia rilevata la esattezza della deduzione del ricorrente. Poiché nulla di tutto ciò è contenuto nel ricorso del AZ, anche tale motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per contenere censure di merito. È, infine, inammissibile l'ultimo motivo. Non solo non è esatto affermare che il giudice di merito deve motivare su tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., dovendo solo farsi carico, al contrario, di una motivazione degli elementi ritenuti rilevanti nella fattispecie, ma si deve anche osservare che il AZ non ha indicato nel ricorso per cassazione un solo elemento, tra quelli anzidetti, che potesse giovargli al fine di una diversa valutazione della sua personalità. Non si ravvisa alcuna contraddizione poi nella affermazione della partecipazione del AZ a una associazione "di dimensioni modeste e non caratterizzata da eccessiva efferatezza" e nella fissazione di una base di dieci anni che costituisce proprio il minimo edittale stabilito dal comma 4 (pena così diminuita rispetto a quella irrogata in primo grado di anni quattordici) per il delitto di promozione, direzione e organizzazione della associazione mafiosa armata (considerato reato più grave dalla Corte d'appello) di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009