Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 3
L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.
Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen.
Nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 37588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37588 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 810
Dott. LOCATELLI IU - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico IU - Consigliere - N. 32704/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI US N. IL 16/03/1974;
HI PA N. IL 04/07/1975;
AP MI N. IL 13/01/1979;
RU TA N. IL 28/07/1972;
SI IL N. IL 17/05/1966;
DE SA LV N. IL 20/08/1964;
NO FA N. IL 13/05/1979;
NG TA N. IL 26/01/1962;
MI CI N. IL 20/08/1977;
UC PA N. IL 12/05/1973;
avverso la sentenza n. 3568/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. US LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per:
annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio nei confronti di LL MI, con rigetto nel resto;
annullamento con rinvio nei confronti di CI PA limitatamente all'estensione temporale del capo a) e sulla misura della pena per il capo x), con rigetto nel resto;
annullamento con rinvio nei confronti di MI LE sulla misura della pena per il capo z), con rigetto nel resto;
annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio nei confronti di DA IR, con rigetto nel resto;
rigetto dei ricorsi di NI IU e LA AN;
dichiararsi inammissibili i ricorsi di AU QU, ZZ IC, CA AN e De SA OR;
Uditi i difensori avv.ti:
Cola Sergio, per AU QU, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RC RO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per CA AN;
avv. Motrone Francesco, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi per NI IU, ZZ IC e CI PA;
avv. Martino EM, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del LA AN;
avv. Armellini Paola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per DA IR.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.6.2010 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava:
NI IU colpevole del reato di cui al capo F (concorso nel reato di tentata estorsione aggravata ai danni di AN NI, amministratore unico della Comen srl, contro il quale compivano atti diretti in modo non equivoco a pretendere con minaccia il versamento di un importo pari alla percentuale del 2-3% del valore di ogni lavoro edilizio svolto nel Comune di Poggiomarino, fatto commesso in Poggiomarino e Comuni limitrofi nella primavera del 2006); AU QU colpevole del reato di cui al capo BB riqualificato ai sensi dell'art. 390 c.p. (per avere ripetutamente prestato la propria autovettura a CI PA al fine di consentirgli di raggiungere, senza destare sospetti, il luogo in cui IA NI trascorreva la latitanza, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività del sodalizio camorristico capeggiato dal latitante), limitatamente agli episodi del 15 e 28 aprile 2006; CA AN colpevole dei reati di cui ai capi P (concorso nel reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine ai danni di istituti di credito), R (concorso nella rapina aggravata ai danni della filiale di Bienza della Banca Carime), capo S (concorso nella ricettazione dell'autovettura Toyota, provento di furto, utilizzata per la commissione della rapina di cui al capo precedente), esclusa per tutti i reati l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7; MI LE colpevole dei reati di cui ai capi S (concorso nella ricettazione dell'autovettura Toyota, provento di furto, utilizzata per la commissione della rapina di cui al capo precedente) e Z (concorso nell'acquisto e cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina, in quantità non precisate, in Poggiomarino in epoca anteriore al 2006), esclusa per entrambi i reati l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.7; LA AN colpevole dei reati di cui ai capi A (partecipazione all'associazione camorristica capeggiata da IA NI finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di estorsione, usura, detenzione e porto di armi, illecita concorrenza mediante violenza e minaccia, rapine ai danni di banche, commercio di stupefacenti, con l'aggravante di essere l'associazione armata. In Poggiomarino e zone limitrofe dall'agosto 2004 con condotta in atto), capo D (atti di illecita concorrenza ai sensi dell'art. 513 bis c.p. perché in concorso con altri imponeva, mediante minaccia alle imprese che eseguivano lavori edili nel comune di Poggiomarino, di rifornirsi del calcestruzzo presso la società TE Calcestruzzi srl, con l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, capo E (concorso in violenza privata continuata perché, imponendo mediante minaccia a AN NI, amministratore unico della Comen srl, di rifornirsi di calcestruzzo presso la società TE ZI, costringevano il predetto a non stipulare analoghi contratti con altre ditte fornitrici, in Poggiomarino e Comuni limitrofi nella primavera del 2006), capo F (concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di AN NI, amministratore unico della Comen srl, destinatario di minacce per costringerlo al versamento di un importo pari alla percentuale del 2-3% del valore di ogni lavoro edilizio svolto nel Comune di Poggiomarino), capo G (concorso in estorsione aggravata a norma della L. n. 203 del 1991, art. 7 ai danni di EL EL, titolare della ditta individuale Edil ZI Sud, che costringevano a rifornirsi di calcestruzzo per i lavori edilizi di cui la società era aggiudicataria nel Comune di Poggiomarino presso la società TE Calcestruzzi srl a prezzi non vantaggiosi);
CI PA colpevole dei reati di cui al capo A
(partecipazione all'associazione camorristica capeggiata da IA NI), capo C (concorso in tentata violenza privata aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 cosi modificata l'originaria imputazione di concorso in tentata estorsione aggravata), capo D (atti di illecita concorrenza ai sensi dell'art. 513 bis c.p. perché in concorso con altri imponeva mediante minaccia alle imprese che eseguivano lavori edili nel comune di Poggiomarino di rifornirsi del calcestruzzo presso la società TE Calcestruzzi srl, con l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7), capo E (concorso in violenza privata continuata perché, imponendo mediante minaccia a AN NI amministratore unico della Comen srl di rifornirsi di calcestruzzo presso la società TE ZI, costringevano il predetto a non stipulare analoghi contratti con altre ditte fornitrici, in Poggiomarino e Comuni limitrofi nella primavera del 2006), capo F (concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di AN NI, amministratore unico della Comen srl, che cercavano di costringere al versamento di un importo pari alla percentuale del 2-3% del valore di ogni lavoro edilizio svolto nel Comune di Poggiomarino), capo G (concorso in estorsione aggravata in danno di EL EL titolare della ditta individuale Edil ZI Sud), capo H (concorso in estorsione continuata aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di LO EM socio di fatto della Golden Giochi
srl, costretto a versare somme di denaro con cadenza mensile), capo X (concorso nel reato continuato di acquisto al fine di spaccio di 145 grammi di cocaina, 54,11 grammi di marijuana e di 1,88 grammi di hashish), capo F (concorso in tentata estorsione aggravata ai danni di AN NI, amministratore unico della Comen srl, che cercavano di costringere al versamento di un importo pari alla percentuale del 2-3% del valore di ogni lavoro edilizio svolto nel Comune di Poggiomarino). Per l'effetto, il Giudice delle indagini preliminari condannava NI IU alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 480,00 di multa;
AU QU alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;
CA AN alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa;
LA AN alla pena di anni 10 di reclusione;
CI PA alla pena di anni 20 di reclusione ed Euro 35.226,00 di multa;
MI LE alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed Euro 18.300,00 di multa. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza impugnata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica, assolveva LA AN dal reato di cui al capo G) e concesse attenuanti generiche equivalenti riduceva la pena ad anni 8 di reclusione;
assolveva CI PA dai reati di cui ai capi G) e T) e riduceva la pena ad anni 12 di reclusione;
riduceva la pena inflitta a CA AN ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed Euro 1200,00 di multa;
dichiarava MI LE colpevole anche del reato di cui al capo AA (favoreggiamento della latitanza di IA NI aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere prestato a CI PA la propria autovettura nonché per avergli procurato una pluralità di autovetture al fine di consentirgli di raggiungere senza destare sospetti il luogo di latitanza di IA NI) condannandolo per tale reato alla pena di mesi 8 di reclusione, riduceva le pene inflitte con la sentenza di primo grado per i reati di cui ai capi S) e Z), rideterminando la pena complessiva a carico del predetto in anni 5 di reclusione ed Euro 12.400,00 di multa;
dichiarava ZZ IC colpevole dei reati di cui ai capi A (partecipazione all'associazione camorristica capeggiata da IA NI) e H (concorso in estorsione continuata ed aggravata in danno di LO EM socio di fatto della Golden giochi srl) condannandolo alla pena di anni 5 mesi 10 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa;
dichiarava LL MI colpevole del reato di cui al capo Y (concorso nell'acquisto al fine di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo e quantità imprecisate, in Poggiomarino in epoca anteriore al 2006, esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7), condannandolo alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
dichiarava De SA OR colpevole del reato di cui al capo A (concorso nella associazione camorristica capeggiata da IA NI) condannandolo alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
dichiarava DA IR colpevole del reato di cui al capo V (concorso nell'acquisto al fine di spaccio di sostanze stupefacenti di qualità e quantità imprecisate, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività della associazione camorristica capeggiata da IA NI) condannandolo alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di appello sono stati proposti i seguenti ricorsi.
1. Il difensore di LL MI ricorre deducendo mancanza ed illogicità della motivazione: la Corte di appello nel riformare integralmente la decisione di assoluzione del giudice di primo grado non ha dato alcuna motivazione del perché i dialoghi intercettati, ritenuti ambigui e generici dal giudice di primo grado, siano poi assunti al rango di riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR RM escusso ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) carenza ed illogicità della motivazione circa la ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia OR RM.
2. L'imputato DA IR personalmente ricorre per cassazione enunciando i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello ha ammesso l'esame del collaboratore di giustizia OR RM introducendo un elemento anomalo e non indispensabile ai fini del decidere, considerato che in caso di giudizio abbreviato i poteri officiosi del giudice di appello di allargare la piattaforma probatoria sono circoscritti all'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3;
l'ordinanza di rigetto della richiesta difensiva di audizione di testi è fortemente lesiva del diritto di richiedere l'ammissione della prova contraria ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; 2) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d) in relazione all'ordinanza 24.5.2012 con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento per procedere all'esame del maresciallo RU OR in ordine alla attendibilità del collaboratore di giustizia OR RM;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché in base ai verbali di interrogatorio allegati ai motivi di appello del pubblico ministero il collaboratore di giustizia sarebbe entrato a far parte del sodalizio denominato clan IA alla fine dell'anno 2006, mentre la condotta oggetto di contestazione (capo V) è cristallizzata alla data del 20.4.2006 e pertanto il collaboratore non poteva fornire alcun apporto di conoscibilità; nel corpo del gravame del pubblico ministero sono lampanti le contraddizioni delle dichiarazioni del collaboratore ed il vuoto probatorio che la Corte territoriale ha mancato di cogliere;
3) la Corte territoriale facendo riferimento alle captazioni telefoniche non motiva affatto il cambio di rotta rispetto alle valutazioni fatte dal Giudice dell'udienza preliminare che aveva ritenuto insufficiente il riconoscimento vocale effettuato dal personale addetto all'ascolto delle conversazioni intercettate, il quale aveva identificato il "IR" di cui alle conversazioni intercettate nella persona di DA IR;
4) in riferimento alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 la Corte di appello ha omesso di specificare in che modo si sia articolata l'agevolazione, considerato che è stata confermata l'assoluzione del ricorrente dal delitto associativo di cui al capo A).
3. Il difensore di CI PA, NI IU, ZZ IC e MI LE propone ricorso per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1 nella parte in cui la Corte di appello ha proceduto, con ordinanza del 27.2.2012, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore OR RM ed all'esame e controesame in udienza del collaboratore medesimo, non essendo la prova richiesta dal pubblico ministero assolutamente decisiva ai fini del decidere, ne' essendo stata fornita adeguata motivazione in ordine alla necessità di disporre la rinnovazione del dibattimento;
2) violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 in quanto OR RM aveva espresso la propria volontà di collaborazione prima della formalizzazione della richiesta di giudizio abbreviato e pertanto le dichiarazioni dallo stesso rese non erano sussumibili nell'ipotesi prevista dall'art. 602 c.p.p., comma 2, trattandosi di prove antecedenti alla sentenza di primo grado che non potevano ritenersi prove nuove;
violazione di legge nella parte in cui la Corte di appello con successiva ordinanza ha disposto il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali a discarico in violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 che richiama esplicitamente l'art. 495 c.p.p., comma 1; 3) vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto intrinsecamente attendibile il collaboratore di giustizia OR RM trascurando il dato probatorio costituito dalle indagini difensive espletate ed acquisite in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché il contenuto del controesame del collaboratore svolto dai difensori;
4) inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese da AN NI persona offesa del reato di tentato estorsione di cui al capo F) il quale, non avendo parlato di pressioni subite e di incontri avuti con esponenti della criminalità organizzata nelle sommarie informazioni del 14.6.2006, doveva essere sentito in veste di soggetto indagato per il reato di favoreggiamento personale.
Con specifico riguardo alla posizione di NI IU deduce:
5) travisamento della prova in relazione al capo F), nella parte in cui si ritiene che il servizio di osservazione e pedinamento svolto dalla polizia giudiziaria il 9.5.2006 dia contezza della presenza di NI IU all'appuntamento della persona offesa AN NI con il latitante IA NI, mentre esso attesta solo un fugace incontro al bar tra AN NI e NI IU ma non anche l'accompagnamento di AN NI al cospetto di IA NI;
l'estraneità di NI IU è stata confermata dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. dalla persona offesa al difensore del coimputato LA
AN, acquisite mediante rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
6) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del reato di concorso nell'estorsione tentato nell'ipotesi di favoreggiamento personale;
7) violazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui non vengono concesse a NI IU le circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno.
Con specifico riguardo a CI PA deduce: 8) insufficienza e mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente quanto al delitto associativo di cui al capo A): secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR RM e secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte di appello CI PA venne allontanato dal sodalizio criminoso nell'anno 2007 e quindi la condotta associativa non poteva ritenersi perdurante sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (28.6.2010), con conseguente obbligo di riduzione della pena;
9) mancanza di motivazione ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la matrice estorsiva della richiesta di somme di denaro di cui all'imputazione di estorsione continuata in danno di LO EM descritta al capo H); incongruenza della sentenza rispetto alla decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto non chiarita la matrice mafiosa della consegna della somma di denaro effettuata da LO EM nelle mani di ZZ IC, incaricato del ritiro da CI PA, in quanto la mera dazione di denaro non costituisce prova sufficiente del reato di estorsione;
le dichiarazioni sul punto del collaboratore OR RM non sono affatto individualizzanti essendo del tutto generiche e non provate;
10) violazione dell'art. 597 c.p.p. non essendo comprensibile il calcolo eseguito per determinare l'aumento per la continuazione e per violazione del divieto di reformatio in peius essendo la continuazione calcolata superiore a quella di cui alla sentenza di primo grado. Con specifico riguardo alla posizione di ZZ IC deduce: 11) mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo, considerato che le dichiarazioni di OR RM sono del tutto generiche e non provate;
12) la Corte di appello ha omesso di considerare che secondo le dichiarazioni del collaboratore la condotta associativa di ZZ IC sarebbe cessata agli inizi dell'anno 2007 con conseguente necessità, in via subordinata, di ridurre corrispondentemente la pena.
Con specifico riguardo alla posizione di MI LE deduce:
13) mancanza ed erroneità della motivazione in ordine alla condanna per il reato di favoreggiamento personale aggravato di cui al capo AA.
14) Con note integrative depositate il 13.6.2014 richiama la sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter convertito nella L. n. 49 del 2006, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata in riferimento al capo Z) contestato a MI LE e al capo X) contestato a CI PA, ai fini del riesame del trattamento sanzionatorio in riferimento alla qualità di "droghe leggere" delle sostanze stupefacenti spacciate, da cui potrebbe derivare una mitigazione della pena;
deposita stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare ed annotazione della DIA.
4. CA AN personalmente ricorre per i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto associativo di cui al capo P, poiché la Corte di appello ha ritenuto che la partecipazione alla fase preparatoria della rapina di cui al capo R (confessata dall'imputato) potesse costituire prova della partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa contestata al capo P;
la disponibilità alla partecipazione ad una singola rapina non può essere arbitrariamente estesa ad una più ampia disponibilità a far parte in maniera stabile di un gruppo di persone ipoteticamente associate al fine di commettere una vasta gamma di reati scopo;
2) violazione della legge penale per erronea applicazione del giudizio di equivalenza delle aggravanti con le attenuanti generiche, vietato dall'art. 628 c.p., comma 4: a seguito della concessione delle attenuanti generiche in relazione al delitto di rapina aggravata di cui al capo R, la Corte di appello avrebbe dovuto operare una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado;
in ogni caso la pena applicabile prevista per la rapina semplice è compresa tra 3 e 10 anni, con evidente ulteriore erroneità della sentenza impugnata;
con memoria depositata il 6.6.2014 il difensore chiede l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso presentati personalmente dall'imputato.
5. Il difensore di AU QU ricorre per i seguenti motivi:1) violazione di legge per avere la Corte di appello motivato solo apparentemente, essendosi limitata al richiamo della sentenza di primo grado omettendo completamente di spiegare sulla scorta di quali elementi il ricorrente è stato ritenuto responsabile;
2) omessa motivazione in riferimento alla circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7: trattandosi di circostanza di tipo soggettivo essa segue le regole di cui all'art. 118 c.p. e pertanto la Corte di appello avrebbe dovuta valutare l'aggravante in riferimento ad ogni singola specifica posizione.
6. I difensori di LA AN ricorrono per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis c.p.; inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 191 e 192 c.p.p.; difetto e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della associazione di cui al capo A) facente capo a IA NI con richiamo alla sentenza n. 261 del 1999 del Tribunale di Torre Annunziata, da ritenersi del tutto irrilevante poiché detta sentenza ha rappresentato la sussistenza del sodalizio criminoso sino all'anno 1999, e pertanto non poteva costituire prova adeguata della sussistenza ed operatività del sodalizio criminoso nel periodo in contestazione nel presente procedimento (dall'agosto 2004 con condotta perdurante); le dichiarazioni rese dal collaboratore NE AB esponente della criminalità nella zona di Acerra, riferite all'anno 2004, non potranno mai riscontrare l'accertamento di una sentenza che sul piano cronologico si ferma all'anno 1999, ne' valgono a colmare le lacune le dichiarazioni del coimputato OR RM assunte ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la cui credibilità è stata mutuata da pronunce di diverse autorità giudiziarie;
2) vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di LA AN al sodalizio camorristico, ritenuta sulla base di contatti telefonici con il coimputato CI PA non particolarmente numerosi e non aventi contenuto particolarmente compromettente, fatta eccezione per una conversazione oggetto di intercettazione ambientale del 20.4.2006 esasperatamente sopravvalutata;
la tesi secondo cui LA AN per conto della TE ZI avrebbe operato nell'interesse del sodalizio, in una sorta di "monopolio camorristicamente qualificato", costituisce una mera ed astratta suggestione che non tiene conto delle dichiarazioni degli imprenditori AN NI e EL EL, che hanno affermato di rivolgersi a LA AN per le forniture di calcestruzzo solo per la vantaggiosità economica che egli era in grado di garantire;
3) mancanza di motivazione e contraddittorietà della sentenza di appello che, come quella di primo grado, ha dedotto la sussistenza dell'aggravante di essere l'associazione armata dal fatto che IA NI all'atto dell'arresto avvenuto il 28.6.2006 venne trovato in possesso di armi, non potendosi condividere l'argomento per cui la disponibilità di armi da parte di un associato possa estendersi alla intera associazione, essendo necessaria una soggettiva riferibilità dell'aggravante a norma degli art. 59 e 118 c.p.; 4) violazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in riferimento al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata di cui al capo F): il Collegio ha omesso di motivare in ordine alle argomentazioni secondo cui sulla base delle investigazioni difensive (informazioni rese al difensore dalla persona offesa AN NI e dal di lui collaboratore D'RA AT) si doveva ritenere che LA AN si era prestato a svolgere il ruolo di mediatore richiestogli da IA NI solo per timore di ritorsioni, ed agendo in stato di necessità determinato dalla notorietà delle azioni criminali di IA NI e coimputati, resisi responsabili di atroci delitti contro la persona;
5) violazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in riferimento al delitto previsto dall'art. 513 bis c.p. contestato al capo D): le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato nei motivi di impugnazione;
6) violazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in riferimento al delitto previsto dall'art. 610 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 contestato al capo E): le argomentazioni utilizzate dal giudice di appello sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato nei motivi di impugnazione ed in particolare in ordine alla richiesta difensiva di assorbimento della condotta di cui al capo E) in quella contestata al capo D); 7) vizio della motivazione in riferimento alla aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 avendo il Collegio omesso di spiegare alcuna motivazione a fronte delle deduzioni contenute nell'atto di appello, parzialmente trascritto nel ricorso;
8) vizio della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti del risarcimento del danno e delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla aggravante prevista dall'art. 416 c.p., comma 4 bis;
9) erronea determinazione della pena base in ragione della erronea individuazione del reato più grave in quello contestato al capo A (delitto associativo) in luogo del reato di tentata estorsione aggravata contestato al capo F;
10) con il deposito di motivi nuovi eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla delimitazione temporale della condotta associativa ascritta a LA AN, da ritenersi esaurita con il perfezionamento dei delitti fine di cui ai capi D ed F (primavera 2006) e comunque non proseguite oltre l'anno 2007 e l'inizio dell'anno 2008 secondo le dichiarazioni del collaboratore OR RM, con conseguente applicabilità delle pene edittali prescritte dall'art. 416 bis c.p. prima delle modifiche intervenute con il D.L. 28 maggio 2008, n. 92. Il difensore di De SA OR ricorre per i seguenti motivi: 1) inosservanza della legge penale e delle legge processuale, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello è pervenuta alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto associativo di cui al capo A: in riferimento alla valenza indiziaria del materiale captativo osserva che esso presenta particolari problemi interpretativi e con riferimento alle intercettazioni totalmente eteroaccusatorie esso necessita di un riscontro obiettivo ed estrinseco;
l'esame critico della sentenza dimostra che la struttura dell'organizzazione in oggetto non può inquadrarsi nell'art. 416 bis c.p. e dimostra l'insussistenza della partecipazione del ricorrente a tale associazione;
inattendibilità ed inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NE AB e OR RM, soggetti affetti da disturbi psichici come la difesa si riserva di dimostrare con relativa memoria;
2) a carico di De SA OR non sussiste alcun atto di riconoscimento, poiché solo il riconoscimento operato in udienza costituisce atto valido e processualmente utilizzabile;
la Corte di appello ha svolto una motivazione in palese violazione dei criteri di valutazione della chiamata di correo;
3) la motivazione non risulta ineccepibile ne' tantomeno rigorosa in punto di aumento di pena per la recidiva reiterata e specifica;
la motivazione è assolutamente inadeguata, illogica e contraddittoria sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Il ricorso di LL MI deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito indicati.
1. I motivi di censura relativi alla affermazione della penale responsabilità sono infondati. Il giudice di appello ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nel delitto di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti contestato al capo Y) poiché, al materiale probatorio costituito dalle conversazioni intercettate, si sono aggiunte le specifiche dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore OR RM nel corso del giudizio di appello, con effetti di reciproco riscontro tra le due fonti probatorie;
ha ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in ragione della sicura conoscenza dei fatti derivante dalla intraneità al sodalizio criminoso del dichiarante, peraltro già riconosciuto meritevole dell'attenuante della collaborazione in altro processo per fatti analoghi. La motivazione è adeguata e priva di vizi logici.
2. La Corte Cost. con sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter convertito dalla L. n. 49 del 2006, art. 1 per carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione, con conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dalla previgente distinzione tra droghe "leggere" di cui alle tabelle II e IV rispetto alle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III. Pertanto deve essere rilevata di ufficio, anche in assenza di specifica doglianza, la illegittimità sopravvenuta della sentenza impugnata, nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (in senso favorevole alla rilevabilità d'ufficio, Sez. 6^, n. 12727 del 06/03/2014, Rubino e altri, Rv. 258778; Sez. 7^, n. 18693 del 28/03/2014, Solla, Rv. 258625). Poiché il capo di imputazione contiene il riferimento a sostanza stupefacente "di tipo non potuto precisare", ne' la motivazione fornisce chiarimenti sul punto, la sentenza deve essere annullata in riferimento alla misura della pena, con rinvio alla Corte di appello perché proceda alla rideterminazione di essa sulla base della reintrodotta differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda delle classificazione tabellare della sostanza stupefacente, ed applicando il principio del favor rei in caso di impossibilità di accertamento del tipo di sostanza stupefacente.
2) Il ricorso di DA IR deve essere parzialmente accolto nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello con ordinanza del 27.2.2012 emessa a norma dell'art. 603 c.p.p., commi 3 e 2 ha accolto parzialmente la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata dal Procuratore generale, disponendo l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR RM e dalla persona offesa AN NI;
su richiesta dei difensori ha disposto l'esame nel contraddittorio delle parti del collaboratore di giustizia OR RM;
ha rigettato le richieste difensive di esame di IN SAnna e del maresciallo RU OR in ordine all'arresto di De SA OR per assoluta genericità della indicazione delle circostanze su cui l'esame doveva vertere.
La decisione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato il giudice di appello ha facoltà di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3; inoltre in tale fase non può configurarsi alcun potere di assunzione delle prove ad iniziativa delle parti, alle quali compete semplicemente la possibilità di sollecitare l'esercizio dei poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203427). La regola secondo cui nel rito abbreviato il giudice di appello può disporre d'ufficio l'integrazione probatoria ritenuta "assolutamente necessaria" è coerente con il superamento del modello del rito abbreviato quale giudizio "a prova bloccata" desumibile dal vigente disposto dell'art. 441 c.p.p., comma 5, che nel giudizio abbreviato di primo grado attribuisce al giudice la facoltà di procedere d'ufficio all'integrazione probatoria ritenuta indispensabile;
inoltre l'interesse delle parti (imputato o pubblico ministero) alla celebrazione del processo sulla base di un compendio probatorio incompleto ritenuto più favorevole deve ritenersi soccombente rispetto all'interesse pubblico all'effettivo accertamento dei fatti penalmente rilevanti (Sez. 1^, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258320).
2. Con ordinanza del 24.5.2012 la Corte di appello ha disposto l'acquisizione dei verbali di informazioni relativi alle investigazioni difensive allegate agli atti;
ha rigettato le ulteriori istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante audizione di altri commercianti vittime di ulteriori fatti estorsivi, giustificate dai richiedenti con la necessità di valutare l'attendibilità del collaboratore OR RM, sul rilievo che ai fini di tale giudizio era ampiamente sufficiente l'attività istruttoria già svolta, con particolare riferimento al controesame del collaboratore effettuato dai difensori.
La motivazione è giuridicamente corretta ed insindacabile in sede di legittimità quanto alla valutazione discrezionale circa la non necessità degli ulteriori accertamenti istruttori richiesti (in senso conforme, circa il limite del sindacato di legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, Sez. 6^, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3^, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872).
Poiché nel giudizio abbreviato di appello l'unica attività di integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente ricorrendo la restrittiva condizione della "assoluta necessità" ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, non è configurabile un vero e proprio "diritto alla prova" di una delle parti, cui corrisponda lo speculare diritto della controparte alla prova contraria ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria che le parti possono soltanto sollecitare a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3 (avendo rinunciato alle corrispondenti facoltà processuali in caso di scelta del rito abbreviato), non può mai integrare il vizio di mancata assunzione di una controprova decisiva deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (in tal senso Sez. 6^, n. 7485 del 16/10/2008 - dep. 20/02/2009, Monetti, Rv. 242905;
Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249161).
3. La Corte di appello ha giudicato il ricorrente colpevole del reato di concorso nella detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo V) sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, obiettivamente riferibili a traffici di droga, riscontrate dalle dichiarazioni di OR RM secondo cui DA IR, pur non essendo formalmente affiliato, era stato uno dei referenti del clan camorristico nel settore della droga, con il quale il collaboratore aveva avuto rapporti diretti inerenti al traffico di droga;
ha reputato che la persona a nome "IR" di cui alle conversazioni captate si doveva identificare nell'imputato DA IR non solo in relazione al riconoscimento vocale operato dall'agente di polizia giudiziaria addetto all'ascolto, ma anche per il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La motivazione non presenta alcuno dei vizi logici denunciati. Le risultanze probatorie, correttamente vagliate dal giudice del fatto, non sono suscettibili in questa sede di una diversa valutazione di merito.
4. Non sussiste il vizio di mancanza di motivazione dedotto con il quarto motivo di ricorso. Il giudice di appello ha motivato la sussistenza dell'aggravante di aver agevolato l'attività di un'associazione di tipo mafioso richiamando le dichiarazioni del collaboratore OR RM, secondo cui DA IR aveva costituito per un lasso temporale significativo lo stabile referente del sodalizio nel settore degli stupefacenti, cooperando con lo stesso dichiarante nella consegna dei proventi dello spaccio agli esponenti del clan camorristico. Non vi è contraddizione logico- giuridica tra l'assoluzione del ricorrente dal delitto associativo (in ragione delle dichiarazioni del collaboratore secondo cui DA IR non era formalmente affiliato al sodalizio camorristico) e la ritenuta sussistenza, in relazione al concorso nel delitto attinenti agli stupefacenti, della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 la quale può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un consapevole contributo al perseguimento dei fini associativi (Sez. 6^, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218).
5. Per le medesime ragioni indicate al punto 2) della posizione di LL MI deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in conseguenza della illegittimità costituzionale della disposizione attinente alla determinazione della pena, dichiarata con la sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014. Poiché il capo di imputazione V) contiene il riferimento a sostanza stupefacente "di tipo non potuto precisare", e la motivazione nulla aggiunge sul punto, la sentenza deve essere annullata in riferimento alla misura della pena comminata, con rinvio alla Corte di appello perché proceda alla rideterminazione di essa sulla base della reintrodotta differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda delle classificazione tabellare della sostanza stupefacente, ed applicando il principio del favor rei in caso di impossibilità di accertamento del tipo di sostanza stupefacente.
3) Il ricorso di CI PA deve essere accolto parzialmente nei termini di seguito indicati.
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, comune agli imputati CI PA, NI IU, ZZ IC e MI LE, sono infondati per le medesime ragioni indicate al punti 1) e 2) della trattazione del ricorso di DA IR. Ribadito che nel giudizio abbreviato di appello le parti non sono titolari di un diritto di iniziativa probatoria ma di un semplice potere di sollecitazione del giudice all'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, il dato fattuale relativo alla dedotta preesistenza della prova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore OR RM, la cui acquisizione è stata sollecitata dal pubblico ministero, in ogni caso non appare fondato: il ricorrente non ha documentato la propria doglianza;
i verbali illustrativi del contenuto della collaborazione, dotati di rilevanza probatoria rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio, allegati dal ricorrente DA IR, recano le date del 22.6.2010 e 19.10.2010, e quindi sono successivi e non antecedenti alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata al Giudice dell'udienza preliminare in data 7.4.2010.
3. La Corte di appello ha giudicato intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese da OR RM per la conoscenza dei fatti riferiti derivante al dichiarante dalla qualità di soggetto intraneo al sodalizio l'associazione, e poiché il collaboratore era già stato riconosciuto meritevole dell'attenuante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 19.1.2012, irrevocabile, avente ad oggetto il medesimo assetto associativo. La motivazione, immune da vizi logici, è stata resa dal giudice di appello a seguito della valutazione delle complessive risultanze probatorie, non escluse le dichiarazioni rese dal collaboratore OR RM nel corso del controesame e le dichiarazioni rese da altri soggetti nel corso delle indagini difensive acquisite al giudizio di appello. Le censure di sottovalutazione del contenuto del controesame del collaboratore e degli atti di investigazione difensiva non individuano vizi di legittimità ma sollecitano valutazioni di merito degli atti probatori contrastanti con quelle svolte dal competente giudice del fatto e non ammesse nel giudizio di legittimità.
4. In riferimento alla tentata estorsione di cui al capo F), non sussiste la dedotta inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dalla persona offesa AN NI, che, nel momento in cui venne assunto a s.i., "era parte lesa dal reato ne' la successiva ritrattazione muta la sua qualità soggettiva" (pag. 43 sentenza impugnata).
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte le dichiarazioni autoindizianti soggette al regime di inutilizzabilità previsto dall'art. 63 c.p.p. sono quelle rese da un soggetto sentito come persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una propria responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza;
ciò perché la norma di garanzia di cui all'art. 63 c.p., ispirata al principio nemo tenetur se detegere, è diretta ad esimere la persona che abbia commesso un reato dall'obbligo giuridico di rendere dichiarazioni di contenuto autoaccusatorio, e non riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto debba ancora commettere un reato. (Sez. 6^, n. 33836 del 13/05/2008, Pandico, Rv. 240790; Sez. 2^, n. 29581 del 07/07/2006, LO ed altro, Rv. 234969). Inoltre il giudice di appello ha ritenuto che la dichiarazione inizialmente reticente resa alla polizia giudiziaria da AN NI, sottoposto ad intimidazioni ad opera di soggetti qualificatisi come esponenti della criminalità organizzata locale, seguita dalle dichiarazioni di pronta collaborazione nella ricostruzione della vicenda estorsiva di cui è stato vittima, non hanno comportato l'assunzione da parte del dichiarante della qualità di indagato in procedimento connesso.
La motivazione è conforme alla regola secondo cui, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, a prescindere da indici formali come l'intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584).
5. Il motivo di ricorso indicato al punto 8), relativo alla durata della condotta associativa, è fondato. Il giudice di appello (pag. 40 sentenza), sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore OR RM, considera provato che CI PA venne allontanato dalla consorteria criminosa nell'anno 2007, poiché faceva uso smodato di stupefacenti e dopo un litigio intervenuto con la moglie del capoclan IA NI. A tali affermazioni non sono seguite le conseguenti determinazioni in tema di parziale assoluzione rispetto alla sentenza del Giudice delle indagini preliminari, che aveva ritenuto la compartecipazione del ricorrente nel delitto associativo "con condotta perdurante" sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, nonché di corrispondente riduzione della pena. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di appello perché proceda a nuovo giudizio.
6. Il motivo di ricorso indicato al punto 9), relativo all'imputazione di cui al capo H, è infondato. Le diverse valutazioni intervenute nel procedimento incidentale cautelare (in ordine alla mancanza di prova piena sulla causale estorsiva della consegna delle somme di denaro) sono ininfluenti nel giudizio di merito e non possono essere dedotte quale indice di "incongruenza" della sentenza appellata. Le ulteriori censure non individuano vizi di legittimità ma si traducono in difformi valutazioni del materiale probatorio non ammesse in questa sede.
7. Il motivo di ricorso indicato al punto 10) è infondato. Posto che il giudice di primo grado aveva considerato più grave il reato di cui al capo T), in relazione al quale è intervenuta sentenza di assoluzione del giudice di appello che ha considerato più grave il delitto associativo di cui al capo A), si deve applicare il principio secondo cui il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 3 non opera nel caso in cui il giudice d'appello,
applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, all'esito dei calcoli intermedi, ad una pena finale inferiore a quella applicata in primo grado. (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653).
8. Il motivo di ricorso indicato al punto 14), relativo al capo di imputazione X), è fondato per le ragioni di diritto già esposte al punto 2 della trattazione del ricorso di LL MI. Poiché il capo di imputazione riguarda la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti eterogenee ( cocaina, marijuana, hashish), deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla commisurazione della pena, in conseguenza della illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano un trattamento sanzionatorio unitario, dichiarata con la sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014. La Corte di appello, quale giudice del rinvio, provvederà alla rideterminazione della pena sulla base della reintrodotta differenziazione di trattamento sanzionatorio a seconda delle classificazione tabellare della sostanza stupefacente.
9. A norma dell'art. 587 c.p.p. deve estendersi al ricorrente CI PA il motivo di ricorso proposto dal coimputato LA AN in riferimento alla omessa valutazione della sussistenza di un rapporto di assorbimento del reato di concorso in violenza privata contestato al capo E) in quello di concorso nel reato previsto dall'art. 513 bis c.p. descritto al capo D). Sul punto la sentenza si limita ad un semplice "richiamo alla valutazione del fatto operata per il LA AN", valutazione che non contiene alcuna disamina della questione circa la configurabilità di un rapporto di specialità tra le condotte indicate nei capi D) ed E) (si veda la trattazione del ricorso di LA AN punto 9). La sentenza deve pertanto essere annullata in riferimento al capo E), con rinvio alla Corte di appello perché proceda a nuovo giudizio al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 15 c.p. con assorbimento del reato di cui al capo E) nella fattispecie descritta nel capo D). 4). Il ricorso di NI IU è infondato, oltre che per i motivi esposti nella trattazione della posizione di CI PA, anche per le ulteriori seguenti ragioni.
1. Il motivo di ricorso indicato al punto 5) è infondato. Sotto l'apparenza del vizio di travisamento della prova il ricorrente propone in realtà un apprezzamento del risultanze probatorie di natura difforme rispetto a quello operato dal competente giudice di merito attraverso una valutazione comparativa, immune da vizi logici ed incensurabile in fatto, delle complessive dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché delle risultanze del servizio di osservazione e pedinamento che rilevava l'abboccamento della persona offesa con NI IU, prodromico all'incontro con il capoclan latitante IA NI secondo quanto dichiarato alla polizia giudiziaria dalla persona offesa.
2. Il motivo di ricorso indicato al punto 6) è infondato. Le argomentazioni con le quali il giudice di appello ha confermato la sussistenza di un quadro probatorio dimostrativo della compartecipazione materiale del ricorrente nel delitto di tentata estorsione costituiscono al contempo implicita ma univoca motivazione del mancato accoglimento della richiesta di derubricazione nel reato di favoreggiamento personale.
3. Il motivo di ricorso indicato al punto 7) è infondato. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, non ha concesso le attenuanti generiche in ragione della obiettiva gravità del fatto ed ha valutato i profili positivi della personalità dell'imputato ai fini della riduzione della pena;
non ha applicato l'attenuante del risarcimento del danno avendo confermato il giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti speciali. La motivazione non è carente nè illogica.
5). Il ricorso di ZZ IC è infondato, oltre che per i motivi esposti nella trattazione della posizione di CI PA, anche per le seguenti ulteriori ragioni.
1. Il motivo di ricorso indicato al punto 11) è infondato. La Corte di appello ha attribuito valenza individualizzante alle specifiche dichiarazioni del collaboratore OR RM che indicava in IC (Caputo), fratello di CI PA, un affiliato del clan, regolarmente stipendiato, particolarmente attivo nel settore delle estorsioni e incaricato della riscossione delle tangenti, attività svolta spesso accompagnandosi allo stesso OR RM;
con riferimento all'estorsione di cui al capo H) ha ritenuto inattendibile la tesi che ZZ IC avesse svolto l'attività di riscossione della tangente "a sua insaputa", ignorando la matrice estorsiva della somma ricevuta dalla persona offesa e consegnata nelle mani della moglie del capoclan IA NI. La motivazione non è mancante ne' illogica. Le contrarie valutazioni svolte nel motivo di ricorso integrano censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.
2. Il motivo di ricorso indicato al punto 12) è infondato. La Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado dichiarando la penale responsabilità dell'imputato ZZ IC in ordine al delitto associativo di cui al capo A). È pertanto evidente che la pena comminata è stata quantificata in relazione al grado di partecipazione ed all'estensione temporale del delitto associativo ritenuta dallo stesso giudice di appello. 6) Il ricorso di MI LE è parzialmente fondato.
1. Il motivo di ricorso indicato al punto 13, relativo al capo AA, è infondato. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di favoreggiamento personale aggravato nei confronti del latitante IA NI, capo del sodalizio camorristico, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore OR RM circa la intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso (pur ritenendo la dichiarazioni sfornita del riscontro necessario per ritenere provata la vera e propria partecipazione all'associazione a delinquere), nonché sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, da cui risultava l'instaurazione di rapporti fraterni con il coimputato CI PA, la conoscenza del luogo ove il capoclan trascorreva la latitanza, il coinvolgimento nel reperimento di autovetture utilizzate da CI PA per raggiungere il capoclan nel luogo della latitanza.
La motivazione non è mancante ne' "erronea". Le censure svolte dal ricorrente si traducono in difformi valutazioni di merito dei dati probatori, non ammesse nel giudizio di legittimità.
2. Il motivo di ricorso indicato al punto 14), relativo al capo Z, è fondato, con richiamo alle ragioni esposte al punto 8) della trattazione del ricorso di CI PA. Pertanto la Corte di appello, quale giudice del rinvio, provvederà alla rideterminazione della pena per il capo Z) sulla base della reintrodotta differenziazione di trattamento sanzionatorio a seconda delle classificazione tabellare delle sostanze stupefacenti. 7) Il ricorso proposto da CA AN è parzialmente fondato.
1. Sussiste il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo di ricorso. Il giudice di appello ha ritenuto provata la compartecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere prevista dall'art. 416 c.p., finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine ai danni di istituti di crediti, sul rilievo che CA AN non si era limitato alla partecipazione materiale all'esecuzione della rapina descritta al capo R), ma aveva altresì preso parte alla fase preparatoria della medesima rapina (sopralluogo e predisposizione dell'auto da impiegare per la fuga). L'argomentazione è affetta da vizio logico manifesto. La rilevanza probatoria della partecipazione alla fase preparatoria, oltre che alla fase esecutiva di uno specifico episodio criminoso, si esaurisce nell'ambito della prova della corresponsabilità piena dell'agente nella commissione dello specifico fatto di reato, ma non possiede, di per sè, alcuna valenza logicamente dimostrativa dell'avvenuto inserimento dell'agente stesso nell'organigramma della struttura associativa, ne' della sua adesione psicologica al programma criminoso diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di rapina ai danni di banche.
La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello perché proceda a nuovo giudizio che eviti l'errore logico censurato.
2. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato. Il divieto di formulare in termini di equivalenza o prevalenza il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e determinate circostanze aggravanti, previsto dall'art. 628 c.p., comma 4 aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 15, art. 3 è inapplicabile nel caso in esame per due ragioni: la norma penale sanzionatoria sfavorevole non è applicabile retroattivamente a norma dell'art. 2 c.p.; il capo di imputazione R) non contiene la contestazione di alcuna delle aggravanti, specificamente menzionate nell'art. 628 c.p., comma 4, che comportano il divieto del giudizio di comparazione in termini di equivalenza.
Il fatto che il delitto di rapina semplice preveda una pena edittale da tre a dieci anni, non preclude al giudice di merito di determinare discrezionalmente la pena, a norma dell'art. 132 c.p., comma 1, nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione.
8) Il ricorso di AU QU è infondato.
1. La Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo PP (riqualificato nel reato di procurata inosservanza di pena) sul rilievo che il fatto materiale del prestito reiterato della autovettura a CI PA era pacifico;
la consapevolezza della utilizzazione del veicolo per i contatti con il capoclan latitante era desunta dalla assidua frequentazione dell'imputato con l'associato CI PA, dai rapporti di contiguità con il sodalizio criminoso evidenziati dalle concrete circostanze specificate dal giudice di appello e dal contenuto di talune conversazioni intercettate, nelle quali il ricorrente, utilizzando espressioni allusive, si informava con CI PA "se andasse là con qualche macchina". La motivazione non è mancante ed è incensurabile nel merito;
le risultanze probatorie logicamente valutate dal giudice di merito non sono suscettibili in questa sede di un diverso apprezzamento fattuale.
2. Il secondo motivo è infondato. L'art. 118 c.p., riguardante la disciplina della comunicazione delle circostanze in caso di concorso di persone nel reato, è estranea alla fattispecie in esame in cui il reato indicato al capo PP) è contestato al solo ricorrente;
in ogni caso il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza, personalmente in capo all'imputato AU QU, della consapevolezza di compiere una attività di favoreggiamento del capoclan che ridondava a vantaggio collettivo del sodalizio criminoso.
9). Il ricorso proposta da LA AN è parzialmente fondato limitatamente alle censure svolte in riferimento al capo E).
1. Contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici di merito non hanno affermato la sussistenza del sodalizio criminoso descritto al capo A) sulla sola base della richiamata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 20.7.1999, irrevocabile, che, in riferimento agli anni pregressi, aveva già affermato l'esistenza del sodalizio camorristico capeggiato da IA NI, operante in Poggiomarino e comuni limitrofi. La Corte di appello ha avuto cura di argomentare che la "attualità e perdurante operatività della associazione" era stato desunta dalla accertata sussistenza dei reati fine "espressioni della attività del clan" oggetto di imputazione nel presente giudizio, dal contenuto delle conversazioni intercettate, dal sequestro delle armi rinvenute nella disponibilità del capoclan IA NI al momento dell'arresto, dell'ulteriore materiale probatorio acquisito a mezzo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di appello con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore OR RM. La motivazione non presenta profili di illegittimità ne' contiene vizi logici.
Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore OR RM non è stato acriticamente mutuato da altre pronunce di diverse autorità giudiziarie: al contrario, la Corte di appello ha direttamente effettuato il vaglio di credibilità del dichiarante (escusso davanti alla stessa Corte) rilevandone la attendibilità intrinseca in ragione della qualità di fonte intranea al sodalizio rivestita dal collaboratore, che aveva reso dichiarazioni sia auto che etero accusatorie;
pur precisando che l'applicazione dell'attenuante prevista dalla L. n. 203 1991, art. 8 disposta a favore del collaboratore nell'ambito di altro processo, non era "vincolante automaticamente" nel presente giudizio, il giudice di appello ha apprezzato la peculiare valenza della circostanza in ragione del fatto che anche il processo nel quale era stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione aveva ad oggetto il medesimo contesto associativo. La motivazione non presenta vizi logici.
2. Il giudice di appello ha condiviso il giudizio espresso nella sentenza di primo grado circa il ruolo di partecipe dell'associazione rivestito da LA AN, che aveva dato un contributo causale significativo all'attività dell'associazione nel settore nevralgico delle intromissioni illecite nelle attività edilizie della zona, presentandosi agli imprenditori come referente locale, unitamente ad CI PA, del clan territorialmente dominante capeggiato da IA NI, garantendo a chi si fosse rifornito presso la TE Calcestruzzi una sorta di protezione da ingerenze camorristiche.
Le censure in ordine alla ritenuta partecipazione di LA AN al sodalizio camorristico non individuano alcun vizio della motivazione censurabile in questa sede, ma propongono apprezzamenti alternativi delle risultanze probatorie (con particolare riguardo alle conversazioni intercettate) non consentiti nel giudizio di legittimità.
3. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4 in relazione a:
rinvenimento, al momento dell'arresto del capoclan latitante IA NI, di una pistola cal. 9x21 e numerose altre pistole con relativo munizionamento (oltre ad un giubbotto antiproiettile, un paio di manette, varie ricetrasmittenti e rivelatori di microspie), che, secondo il giudice di merito non erano semplicemente nella disponibilità personale del capoclan, ma costituivano piuttosto il deposito di armi dell'associazione;
contenuto di una intercettazione del 20.6.2006 in cui CI PA faceva riferimento all'acquisto di una partita di mitra;
dichiarazioni del collaboratore OR RM il quale riferiva che gli appartenenti al sodalizio "giravano armati". La motivazione non evidenzia vizi logici. L'aggravante prevista dall'art. 416 c.p., comma 4, attenendo alle modalità della condotta associativa, ha natura oggettiva a norma dell'art. 70 c.p., imputabile a ciascun concorrente sulla base del requisito soggettivo della semplice conoscibilità ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, requisito ritenuto sussistente dal competente giudice di merito.
4. Il motivo di ricorso relativo al delitto di tentato estorsione di cui al capo F) è inammissibile. Con esso il ricorrente non denuncia alcun vizio di legittimità, ma richiede al giudice di legittimità di travalicare il proprio ambito cognitivo compiendo una valutazione diretta della rilevanza degli atti probatori, con particolare riguardo al contenuto degli atti di indagini difensiva, in tal modo sostituendosi al competente giudice di merito, che ha effettuato l'unitaria valutazione di tutte le risultanze istruttorie in conformità alla regola del libero convincimento razionalmente motivato prevista dall'art. 192 c.p.p., comma 1. 5. Il motivo di ricorso, relativo alla imputazione di concorso nel delitto di illecita concorrenza con minaccia di cui al capo D), è infondato.
La Corte di appello ha espressamente esaminata la doglianza difensiva secondo cui la condotta di LA AN doveva ritenersi scriminata dalla situazione di assoggettamento e di sottoposizione alla volontà del coimputato CI PA, ed ha ritenuto "improponibile la qualità di imprenditore-vittima di LA AN" sul rilievo che dalla condotta contestata erano derivati profitti in favore di LA AN, che aveva piazzato forniture di calcestruzzo con l'appoggio della criminalità locale;
ha ritenuto che "la piattaforma probatoria in sè già sufficiente" abbia ricevuto ulteriore supporto e conferma dalle dichiarazioni rese nel giudizio di appello dal collaboratore OR RM.
6. Il motivo di ricorso relativo al capo E) è fondato nei termini di seguito indicati.
Come risulta dalla trascrizione contenuta nel presente ricorso e da quanto riportata nella sentenza impugnata (pag.25), l'atto di appello deduceva che la condanna per il reato previsto dall'art. 513 bis c.p. descritto al capo D), consistito nella imposizione mediante minaccia, alle imprese interessate alla esecuzione di lavori edili nel Comune di Poggiomarino, di rifornirsi di calcestruzzo presso la ditta TE Calcestruzzi s.r.l., assorbiva, a norma dell'art. 15 c.p., la condotta di violenza privata descritta al capo E), consistita nella imposizione mediante minaccia all'amministratore della Comen s.r.l. di rifornirsi di calcestruzzo presso la ditta TE Calcestruzzi s.r.l., in tal modo costringendolo a non stipulare analoghi contratti di fornitura con altre ditte.
Lo specifico motivo di appello non risulta esaminato. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello perché proceda a nuovo giudizio al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per ritenere la condotta di cui al capo E) assorbita nella fattispecie descritta nel capo D), in applicazione del principio di specialità stabilito dall'art. 15 c.p.. 7. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 "nel suo profilo soggettivo ed oggettivo" in ragione della ritenuta insussistenza del dedotto stato di coercizione di LA AN, e per la accertata stabile, e spesso complice, frequentazione dell'imputato con CI PA, elemento di spicco del sodalizio, inquadrandosi i reati fine aggravati dalla finalità mafiosa (capi D, E, F) nella collaborazione consapevolmente offerta da LA AN alla realizzazione dei fini illeciti della associazione. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'obbligo di motivazione del giudice di appello, e del giudice dell'impugnazione in generale, non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazione, osservazioni o rilievi in genere contenuti nell'atto di impugnazione, essendo sufficiente che indichi le ragioni poste a fondamento della decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi ai fini del giudizio;
ne deriva che le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); resta fermo che la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non integra un vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, trattandosi di divergenze in materia di apprezzamenti di merito appartenenti alla fisiologia del sindacato sul fatto ed incensurabili in sede di legittimità in presenza di motivazione immune da vizi logici (in senso conforme Sez. 5^, n. 7588 del 06/05/1999, Duri F ed altri, Rv. 213630; Sez. 1^, n. 6128 del 07/11/2013 - dep. 10/02/2014, Mancuso, Rv. 259170).
Nel caso in esame le argomentazioni svolte dal giudice di appello, anche mediante richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado, integrano un'implicita valutazione negativa delle opposte osservazioni e deduzioni contenute nell'atto di appello, con conseguente insussistenza del denunciato vizio di mancanza di motivazione.
8. La valutazione comparata della gravità dei fatti contestati a fronte degli elementi positivi costituiti dal risarcimento del danno per il reato di cui al capo F) e dal corretto comportamento processuale, che hanno indotto il giudice di appello alla concessione di attenuanti generiche equivalenti alla aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4, integrano una valutazione tipicamente di merito, priva di vizi logici ed insindacabile nel giudizio di legittimità.
9. La censura in ordine alla erronea individuazione del più grave reato in quello previsto dal capo A), in luogo del reato di cui al capo F), prospetta un vizio di violazione di legge non dedotto con i motivi di appello e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Inoltre occorre considerare che, in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave. (Sez. 4^, n. 3038 del 24/05/2000, Tixi M, Rv. 216804).
10. L'assunto che la condotta associativa debba ritenersi cessata alla data di consumazione dell'ultimo reato-fine in ordine temporale è giuridicamente errato, attesa la pacifica indipendenza tra la permanenza del vincolo associativo e la commissione di reati compresi nel programma criminoso;
la mera allegazione della avvenuta cessazione della condotta associativa in data anteriore a quella ritenuta dal giudice di merito introduce una valutazione di merito non ammessa nel giudizio di legittimità.
La pena irrogata dal giudice di merito è compatibile con le previsioni edittali contenute nell'art. 416 bis c.p. vigente alla data di commissione del reato associativo.
10). Il ricorso di De SA OR è infondato.
1 In relazione al delitto associativo la Corte di appello ha reputato che De SA OR, già condannato per reato associativo dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n.261 del 1999, abbia proseguito la condotta associativa anche nel periodo successivo all'agosto del 2004, sulla base dei seguenti dati probatori:
dichiarazione di NE AB secondo cui nell'agosto del 2004 De SA OR aveva partecipato con altri affiliati e con il capoclan IA NI alla progettazione di un omicidio;
intercettazioni telefoniche del periodo 2006-2007 da cui risultava il coinvolgimento di De SA OR, unitamente ad altri affiliati, nell'attività di cambio assegni con applicazione di tassi usurari;
dichiarazioni del collaboratore OR RM il quale riferiva che De SA OR, riconosciuto fotograficamente, era un affiliato del gruppo camorristico già prima dell'ingresso del collaboratore nel sodalizio avvenuto nel 2006, ed aveva continuato ad esserlo successivamente a tale data, essendo addetto allo spaccio di stupefacenti sulla piazza di Poggiomarino sino a quando venne arrestato nell'estate del 2007, nonché all'usura attraverso la pratica del cambio di assegni. Il giudice di appello ha osservato che le sopravvenute dichiarazioni del collaboratore OR RM, riscontrate dall'esito delle intercettazioni telefoniche, imponevano una rivalutazione del complessivo materiale probatorio in atti, all'esito della quale risultava provata la persistente partecipazione di De SA OR al sodalizio camorristico.
I motivi di ricorso concretamente articolati non denunciano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si risolvono in considerazioni astratte circa la natura della chiamata in correità e della prova penale in generale, non sempre ancorate dalle concrete argomentazioni addotte dal giudice di appello, ovvero introducono valutazioni di merito critiche in ordine alla attendibilità dei collaboratori e propongono ricostruzioni alternative dei fatti, le quali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Gli elementi di prova raccolti nel corso di intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono comunque fonte di prova diretta soggetta al criterio valutativo generale del libero convincimento razionalmente motivato previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 1), senza che sia necessario reperire elementi di riscontro esterno, la cui sussistenza è richiesta unicamente in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato rese nell'ambito del procedimento penale (art. 192 c.p.p., comma 3); qualora i dati probatori risultanti dalle conversazioni intercettate abbiano natura indiziaria essi devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità al disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2 (in tal senso Sez. 1^, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398; Sez. 6^, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).
2. Il riconoscimento sia personale che fotografica di una persona, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui valenza probatoria è assimilabile alla deposizione testimoniale. (Sez. 4^, n. 1867 del 21/02/2013 - dep. 17/01/2014, Jonovic, Rv. 258173).
3. Il giudice di appello non ha applicato l'aumento per la recidiva, come risulta dalla determinazione del trattamento sanzionatorio indicato a pag. 62 della sentenza impugnata. La Corte di appello ha fornito ampia motivazione delle ragioni per cui ha commisurato la pena nella misura stabilita, facendo particolare riferimento allo spessore criminale dell'imputato, destinatario di un ruolo significativo all'interno del sodalizio, e per la assoluta inefficacia della precedente sentenza di condanna per delitto associativo.
La motivazione è priva di vizi logici ed incensurabile nel merito. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti NI IU, AU QU, ZZ IC e De SA OR devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA AN limitatamente al capo P), nei confronti di LL MI classe 1966 limitatamente alla misura della pena per il capo Y), nei confronti di MI LE limitatamente alla misura della pena per il capo Z), nei confronti di LA AN limitatamente al capo E), nei confronti di DA IR limitatamente alla misura della pena per il capo V), nei confronti di CI PA limitatamente al capo E), all'estensione temporale del capo A) e conseguente determinazione della pena, alla misura della pena per il capo X) e rinvia per nuovo giudizio su detti capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi di CA AN, LL MI, MI LE, LA AN, DA IR e CI PA.
Rigetta i ricorsi di NI IU, AU QU, ZZ IC e De SA OR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014