Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente quantificato, all'esito del giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze, l'aumento della pena nella misura della metà per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 44155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44155 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/10/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI G. - rel. Consigliere - N. 2176
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 17325/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NT N. IL 13/08/1979;
PI NN N. IL 02/11/1960;
avverso la sentenza n. 11314/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Nello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31 maggio 2013, la Corte di appello di Napoli, 4^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli appellata da AT VA, RI TO e NE AF, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti per RI ed equivalenti per gli altri due, riduceva la pena inflitta a RI a sei anni di reclusione ed ottocento euro di multa quella inflitta a AT a sette anni un mese di reclusione e milleseicento euro di multa e quella inflitta a NE a otto anni di reclusione e milleottocento euro di multa. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli il NE (capo A) del reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 c.p., in rel. art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 112 c.p., n. 4 e L. n. 203 del 1991, art. 7, (estorsione aggravata per aver commesso il fatto in concorso e riunione con il minorenne SP AR in danno dell'impresa Primaria impresa funebre AR s.a.s. di NA AR e C. avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'esistenza e dalla notorietà del clan Longobardi-Beneduce di Pozzuoli); tutti e del reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 c.p., in rel. art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, art. 112 c.p., n. 4 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (estorsione aggravata commessa, in concorso fra loro e con AN NA ed altre persone da identificare, in danno del titolare del ristorante "La Ninfea" di Pozzuoli RO OM costretto a consegnare mensilmente somme di danaro e a somministrare pasti gratuitamente a più persone per valore complessivo di Euro 3.500,00 circa, agendo in riunione fra loro e avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'esistenza e dalla notorietà del clan Longobardi-Beneduce di Pozzuoli), con la recidiva reiterata per NE, reiterata ed infraquinquennale per AT.
La Corte territoriale, rammentato che gli elementi di prova acquisiti fornivano la prova della responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e dato conto che costoro avevano espressamente rinunciato a tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quelli attinenti il calcolo della pena, li riteneva meritevoli delle invocate attenuanti generiche e per l'effetto, sulle conformi richieste del P.G. e dei difensori, riduceva la pena nella misura sopra indicata.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso RI TO e AT VA, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) RI (avv. Abet TO) a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 63 c.p., comma 4 e art. 69 c.p., comma 3, nonché in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7,
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non avere considerato l'aggravamento della pena ex art. 7 cit. assorbito nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche nonché per avere inflitto un aumento di pena superiore ad un terso, limite massimo stabilito dall'art. 63 c.p., comma 4 ed in fine carenza di motivazione in ordine al calcolo della pena in particolare sulle ragioni di aumento di pena in misura pari alla metà per la citata aggravante di cui all'art. 7;
2) AT VA (avv. Davino Claudio):
- violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., avere confermato il giudizio di responsabilità senza procedere alla previa verifica della ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.;
- violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., per mancata indicazione dei criteri in forza dei quali si è giunti alla pena in concreto applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell'interesse di RI TO:
1.1. è manifestamente infondato, per la parte in cui denuncia violazione di legge per non avere la sentenza impugnata ritenuto assorbito l'aggravamento di pena D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, nel giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche, posto che lo stesso ricorrente riconosce che per disposizione di legge tale aggravante è esclusa dal giudizio di valenza con le riconosciute attenuanti (fatta eccezione di quella di cui all'art. 114 c.p., che nel caso non è stata riconosciuta);
1.2. è infondato per la parte in cui denuncia violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, perché per effetto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., (in particolare di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 3, n. 1) non vi è stata quantificazione di pena per quest'ultima circostanza.
Ne deriva che l'aumento di pena per l'unica circostanza esclusa dal giudizio di bilanciamento non sottostà ai limiti dettati dal citato art. 63, comma 4. La lettura complessiva della norma rende manifesto che essa è finalizzata a regolare in concreto le modalità di calcolo degli aumenti o delle diminuzioni di pena in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti. In particolare gli aumenti o le diminuzioni si applicano sulla quantità di pena fissata dal giudice come base (cioè la pena che si applicherebbe senza tenere conto delle circostanze: comma 1): in caso di concorso di più circostanze attenuanti o aggravanti (comma 2) l'aumento o la diminuzione va effettuato sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. Nel caso di circostante ad effetto speciale (comma 3) l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze va effettuato sulla pena stabilita dalla legge per la circostanza ad effetto speciale.
Il criterio di contemperamento dettato dal comma 4, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, vale quindi per l'ipotesi in cui in concreto vi sia stata quantificazione di pena stabilita per la circostanza ad effetto speciale più grave. Ove quindi tale quantificazione non avvenga per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle riconosciute attenuati (come nel caso in esame), non essendovi in concreto applicazione della pena stabilita per effetto della circostanza ad effetto speciale, non si determinano le condizioni per applicare il criterio di contemperamento e quindi la circostanza ad effetto speciale, che per volontà di legge è esclusa dal giudizio di bilanciamento, va applicata pienamente, senza cioè il limite stabilito dal citato comma 4;
1.3. è infondato per la parte in cui denuncia mancanza di motivazione in riferimento all'omessa indicazione delle ragioni per le quali l'aumento di pena per la circostanza di cui all'art. 7 cit. è stato quantificato nella misura massima della metà nonostante si sia dato conto della "sintomatica resipiscenza" e della incensurata del ricorrente, perché la Corte territoriale ha accolto le richieste, in punto di quantificazione della pena (ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado), non solo del P.G. ma anche del difensore. La sintetica motivazione, che rinvia ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., da quindi conto dei criteri adottati, in particolare perché spiega le ragioni della riduzione dì pena attraverso il richiamo alla "sintomatica resipiscenza" manifestata attraverso la rinuncia a tutti i motivi attinenti la responsabilità.
2. Il ricorso nell'interesse di AT VA:
2.1. quanto al primo motivo, è inammissibile per genericità, perché, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che (sia pure sinteticamente) ha rammentato gli elementi di prova a carico (peraltro diffusamente illustrati dalla sentenza di primo grado), si limita a denunciare la contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio, senza procedere in maniera specifica all'indicazione degli elementi di fatti e agli argomenti in diritto a sostegno di tale doglianza, in violazione di quanto dettato dall'art. 581 c.p.p., n. 3;
2.2. quanto al secondo motivo, è infondato per le medesime ragioni già illustrate al par.
1.3. che precede e al quale si rinvia.
3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014