Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 44155
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente quantificato, all'esito del giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze, l'aumento della pena nella misura della metà per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2014, n. 44155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44155
    Data del deposito : 2 ottobre 2014

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