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15 aprile 2000
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17 settembre 2011
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22 ottobre 2015
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27 ottobre 2019
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25 dicembre 2019
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Art. 4. Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8)) a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (8)
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8)
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b). ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8)
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b). ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
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- 1. Dichiarazione infedele e soglie di punibilità: la rilevanza dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistentiMorri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 21 febbraio 2022 · 504.75082
[…] Tale fatto integra, secondo la Cassazione, il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 DLgs 74/2000. […] La Corte d'appello di Brescia, nel valutare il superamento della soglia del 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione (fissata dalla lettera b) dell'art. 4 c. 1 DLgs 74/2000), avrebbe invece considerato l'intero ammontare dei costi indicati in dichiarazione come fittizi, senza dare conto in motivazione dei rilievi probatori già emersi e posti a sostegno dei motivi di ricorso. […]
Leggi di più…
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- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 9131Provvedimento: […] Sez. 3 Num. 9131 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 07/03/2024, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui rileva, confermava la sentenza emessa in data 24/11/2022 dal Tribunale di Vasto nella parte in cui aveva dichiarato OL MA responsabile del reato di cui all'art. 4 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione. 2. […] laddove, seguendo la falsa riga del giudizio di primo grado, non aveva affrontato la problematica relativa all'individuazione della soglia di punibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 1 dlgs 74/2000. […]Leggi di più...
- bilanci di esercizio·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 4 d.lgs 74/2000·
- falso ideologico·
- sanzione pecuniaria·
- giudizio di appello·
- soglie di punibilità·
- violazione legge penale