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24 ottobre 1989
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1 novembre 2021
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1 gennaio 2023
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Art. 578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione 1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
(( 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) (( 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione. )) -------------- AGGIORNAMENTO (279)
La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
(( 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) (( 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione. )) -------------- AGGIORNAMENTO (279)
La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Commentari • 375
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 gennaio 2026 · 280.41718
[…] invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, […] decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili». 2.2.- I giudici a quibus ricordano innanzitutto che questa Corte, con sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 578 cod. proc. pen., sollevate anche in quell'occasione dalla Corte d'appello di Lecce, in riferimento all'art. 117, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/10/2022, n. 39614Provvedimento: […] e contestano, altresì, l'affermazione della Corte palermitana secondo la quale la revoca delle statuizioni civili doveva essere disposta perché il reato ascritto al FA era estinto prima dell'emissione della sentenza di primo grado, deducendo che l'art. 578 cod. proc. pen. non consente di distinguere tra le conseguenze derivanti dalla declaratoria di prescrizione intervenuta «prima del giudizio di primo grado, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente alla sentenza di prime cure o, infine, […] cod. proc. pen., in base al quale, quando la sentenza é pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- prescrizione del reato prima della decisione di primo grado·
- revoca delle statuizioni civili·
- giudice di appello·
- necessità·
- appello·
- impugnazioni·
- sentenza·
- pronunce sull'azione civile