Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello nel caso di imputato, originariamente tratto a giudizio e condannato in primo grado, ex art. 171 ter lett. a) L. n. 633 del 1941 per avere posto in commercio supporti audio-video privi di contrassegno Siae, e poi condannato in seconde cure, ex art. 171 ter lett. c) L. n. 633 del 1941, per avere invece detenuto per la vendita detti supporti, osservando che il medesimo era stato messo in condizione di conoscere il contenuto in fatto della condotta mediante il riferimento della contestazione al numero dei "cd" e "dvd" e alle circostanze di tempo e di luogo della loro detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 05/12/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3571
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 15353/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UF AR, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/09/2012 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Americo Barba che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 26 settembre 2012, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza resa dal medesimo Tribunale, in composizione monocratica, assolveva UF AR dal reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. d), cosi riqualificata l'iniziale contestazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a), perché il fatto non sussiste,
confermando la sentenza appellata sia relativamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), come diversamente qualificato il fatto in contestazione, rideterminando la pena inflitta a UF AR in mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, e sia nel resto delle statuizioni. La Corte territoriale perveniva a siffatta conclusione premettendo che, con sentenza emessa il 13 febbraio 2009 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce, UF AR venne riconosciuto responsabile del delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a), per aver, in epoca antecedente e prossima al 14 aprile 2005, duplicato e detenuto per la vendita 51 CD musicali e 10 DVD privi del timbro SIAE, dei dati identificativi della ditta produttrice e degli autori delle canzoni.
Tanto premesso, la Corte di appello riteneva necessario preliminarmente procedere alla riqualificazione del reato ascritto all'imputato, dovendosi correttamente individuare, sulla base delle emergenze istruttorie conseguite alla disamina dibattimentale di primo grado, quali condotte configurabili a suo carico quelle di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 lett. c) e d), con la conseguenza che il UF, mentre con riguardo alla condotta di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), doveva essere assolto perché il fatto, ossia la mancata apposizione del contrassegno SIAE, era stato commesso ratione temporis prima dell'adozione del d.P.C.M. n. 31 del 2009 e dunque allorquando non costituiva reato, viceversa doveva essere condannato per il solo reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), avendo comunque egli detenuto per la vendita il materiale in sequestro.
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata ricorre per cassazione UF AR, a mezzo del suo difensore, sollevando tre motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo, denunciando errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. c), e violazione dell'art. 521 c.p.p.,
nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), il ricorrente lamenta il fatto che, nonostante egli fosse stato condannato in primo grado per il solo reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. a), (secondo la formulazione precedente le modifiche apportate dalla L. 23 dicembre 200,9 n. 191), la Corte di appello, in violazione dell'art. 521 c.p.p., ha sdoppiato l'imputazione assolvendolo dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e condannandolo per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c). Tuttavia, dalla contestazione in fatto, al UF erano state contestate, a tutto concedere, le ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e dalla lett. d), giammai quella di cui allo stesso art. 171 ter, lett. c), con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 521 c.p.p., comma 2, e non operare una duplicazione dell'imputazione; operazione che ha comportato che, per lo stesso fatto contestato al UF, la Corte di appello ha escluso il reato ritenuto nella sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e lo ha condannato per un terzo reato, ossia quello previsto dalla della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando erronea applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), si duole sostanzialmente del fatto di non essere stato assolto dal reato di cui alla della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), per le medesime ragioni per le quali la Corte di appello lo ha assolto con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. d) della stessa legge, ossia per il fatto che l'obbligo di apporre sui dischi compatti, contenenti opere d'arte figurativa, il contrassegno SIAE, in vista della loro commercializzazione nello stato membro interessato, costituisce, secondo la direttiva Europea 83/189/CEE, una "regola tecnica" che, qualora non notificata alla Commissione della comunità Europea (secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CEE), non può avere efficacia nei confronti del privato.
Poiché al momento dei fatti addebitati al UF non era stata notificata alcuna "regola tecnica" alla commissione della Comunità Europea, l'assenza del contrassegno SIAE sui supporti ed, dvd e simili non poteva essere fatto valere dallo Stato Italiano nei confronti del privato, con la conseguenza che il ricorrente doveva essere assolto per insussistenza del fatto.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, denunciando errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 49 c.p., nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano omesso di motivare su un punto essenziale della fattispecie incriminatrice e cioè se il materiale sequestrato all'imputato contenesse opere dell'ingegno tutelate e, eventualmente, se le stesse fossero state validamente riprodotte per incisione. L'accusa, in altri termini, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza del diritto dell'autore allo sfruttamento economico dell'opera, incombendo su di essa l'onere di dimostrare che l'opera stessa fosse creazione dell'ingegno (e non plagio o copiatura) e quindi che fosse affidata alla SIAE per la tutela dei diritti economici. Siccome nel caso di specie non è stato accertato, neanche attraverso l'ascolto o la visione a campione del materiale sequestrato, se i supporti i contenessero opere tutelate dal diritto d'autore, ne' se gli stessi fossero tutti validamente incisi, deve ritenersi insussistente il fatto contestato per l'assenza della materialità dell'opera da tutelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Quanto al primo motivo, va precisato come all'imputato fosse stato specificamente contestata in fatto la condotta di avere detenuto per la vendita 51 CD musicali e 10 DVD privi del timbro SIAE, dei dati identificativi della ditta produttrice e degli autori delle canzoni. L'imputato ha quindi conosciuto esattamente la condotta delittuosa contestatagli in fatto e tale regolare contestazione ha consentito all'imputato di difendersi regolarmente dalla contestazione relativa alla reale condotta penalmente rilevante accertata. La Corte territoriale ha sussunto il fatto storico nella fattispecie astratta di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice che aveva invece configurato la fattispecie di cui alla lett. a) stessa legge. Si duole il ricorrente di essere stato in sostanza condannato per un fatto diverso da quello contestato con conseguente violazione da parte della Corte di merito del principio della correlazione tra accusa e sentenza.
La doglianza è priva di fondamento in quanto la Corte territoriale non ha modificato il fatto, essendo rimasto integro il contenuto fattuale dell'accusa, siccome cristallizzato e consolidato sul fatto tipico della detenzione, che è peraltro condotta estranea alle ipotesi previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a). Va poi considerato come la della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), consideri condotte successive a quelle indicate all'art. 171 ter, lett. a) e b), aventi ad oggetto le medesime opere:
introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, fare ascoltare in pubblico. Il presupposto per l'applicazione della norma è che il soggetto non abbia concorso nelle condotte di riproduzione e duplicazione abusiva delle opere in oggetto.
Essendo stata contestata la detenzione per la vendita nelle circostanze di luogo e di tempo cristallizzate nell'imputazione, la Corte territoriale ha solo provveduto alla corretta qualificazione in iure del fatto contestato rispetto al quale l'imputato ha pienamente esercitato il diritto di difesa avendo avuto piena conoscenza di aver detenuto per la vendita un numero determinato di supporti contenenti opere dell'ingegno indicate nella della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter lett. a), erroneamente contestata in iure.
Va ribadito che il fatto storico ossia l'episodio della vita che è stato sussunto nell'ambito della fattispecie penale incriminatrice non è mutato, perché all'imputato sin dal primo momento si contestava non il concorso nella riproduzione o duplicazione delle opere bensì la detenzione per la vendita di esse.
Ne consegue che non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, nel caso in cui l'imputato, originariamente tratto a giudizio per avere posto in commercio supporti audio - video privi di contrassegno Siae L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter, lett. a), sia condannato per avere invece venduto detti supporti ex art. 171 ter, lett. c), stessa legge, purché egli abbia potuto conoscere il contenuto in fatto della condotta attraverso il riferimento della contestazione al numero dei ed e dvd e alle circostanze di tempo e di luogo della stessa (Sez. 3^, n. 42096 del 03/10/2007, Diop, Rv. 238102).
Va solo precisato come non vi sia alcun dubbio che anche il giudice dell'impugnazione può e deve procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto alla condizione però che sia assicurato all'imputato il contraddittorio sul punto e ciò alla luce della pronunzia della Corte EDU nel caso IC vs. Italia. Per la Corte Europea, il "processo equo" esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa e cioè dei fatti e della qualificazione giuridica ad essi attribuita, deve essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che li investe ed il contraddittorio deve essere garantito anche nei casi in cui l'ordinamento processuale abiliti il giudice a dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione originariamente elevata nei confronti dell'imputato. Siccome l'art. 521 c.p.p., comma 1, attribuisce al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, senza richiedere a tale proposito l'instaurazione di un previo contraddittorio, l'art. 521 c.p.p., comma 1, deve essere interpretato in conformità con l'art. 6, comma
3, lett. a) e b), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo l'interpretazione, in precedenza riassunta, datane dalla Corte di Strasburgo.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già reiteratamente espressa, affermando il principio, che va ribadito, secondo il quale qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. 2^, n. 37413 del 15/05/2013, IC, Rv. 256652). Ciò è quanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie, risultando rispettato anche il principio che obbliga il giudice nazionale di interpretare le norme interne in conformità con quelle comunitarie e convenzionali, queste ultime anche secondo la interpretazione datane dalla Corte Edu.
2. In ordine al secondo motivo di gravame, esso è aspecifico rispetto alla ratio deciderteli enunciata nella sentenza impugnata e comunque è infondato.
La Corte territoriale non ignorato la circostanza della non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae quale effetto della mancata notificazione della cosiddetta "regola tecnica" alla Commissione della Comunità Europea.
Solo che non ha tratto le conseguenze sperate dal ricorrente circa la non configurabilità del reato contestato in quanto - e su tale aspetto il motivo di gravame tace - ha ritenuto che, in tema di diritto d'autore, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno (Sez. 3^, Sentenza n. 34555 del 24/06/2008, Cissoko, Rv. 240753), con la conseguenza che relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la mancanza del contrassegno Siae, pur non comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", continua a mantenere valenza indiziaria dell'illecita duplicazione o riproduzione (Sez. 3^, n. 129 del 19/11/2008, dep. 08/01/2009, Kebe, Rv. 242013).
3. Anche il terzo motivo è infondato.
Va precisato che la prova dell'avvenuta consumazione del reato di detenzione per la vendita di dei supporti audiovisivi abusivamente duplicati non richiede che debbano essere eseguiti accertamenti tecnici sul corpo del reato, ben potendo la prova dell'illecita duplicazione essere raggiunta sulla base di una pluralità di elementi come il numero di supporti posti in vendita, le modalità di tempo e di luogo della vendita, l'assenza di documenti relativi alla lecita provenienza della merce, il confezionamento, il tipo di supporto utilizzato, l'assenza di loghi e marchi del produttore e l'utilizzo di copertine fotocopiate (Sez. 2^, n. 5228 del 07/11/2012 (dep. 01/02/2013 ), Mbaye Rv. 255046).
Nella specie, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato era stato scoperto mentre era intento alla vendita in una pubblica e centrale piazza della città, deteneva 61 supporti destinati alla cessione e con riferimento ai quali la polizia giudiziaria accertava la illecita riproduzione senza che fossero allegate, ne' sul luogo dell'accertamento e ne' successivamente, circostanze tali da smentire l'approdo investigativo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014