Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 1. Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.
Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. (( 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 )) (( 1-ter. L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone )) 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. (( 1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 )) (( 1-ter. L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone )) 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Commentari • 35
- 1. Difesa può far esaminare cose sequestrate al consulente tecnico? (Cass. 31091/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2022 · 231.05788
[…] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari emesso il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 233 c.p.p., comma 1-bis, che consente, in presenza di determinate condizioni, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 160
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28291Provvedimento: […] Rileva la ricorrente come il G.I.P. avrebbe errato nell'interpretare i contenuti dell'art. 233 cod. proc. pen., che al primo comma riconosce a «ciascuna parte», e quindi anche alla persona offesa, la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, […]Leggi di più...
- diritti persona offesa·
- parti private·
- opposizione al diniego del P.M.·
- legittimazione persona offesa·
- interpretazione sistematica·
- consulente tecnico persona offesa·
- indagini preliminari·
- art. 233 cod. proc. pen.