Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 4
In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione - di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso.
La notifica di un atto processuale al difensore dell'imputato, se compiuta con consegna di copia al portiere qualificatosi come delegato dal destinatario, non deve essere seguita dalla spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 157, comma terzo, cod. proc. pen.
La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203 è configurabile anche quando la condotta è finalizzata ad agevolare una pluralità di diverse associazioni mafiose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato l'aggravante a persona che, quale appartenente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., aveva effettuato plurime cessioni di armi a due associazioni di tipo mafioso in "guerra" tra loro).
Commentari • 2
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Due sentenze della Cassazione in tema di condotta partecipativa aMonica Raimondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 48676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48676 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
48 6 7 6 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -14.5.2014 dott. Lombardi Alfredo MA - Presidente - U.P. Sentenza N. 1464 dott. Settembre AN dott.ssa Rosa Pezzullo R.G.N. 30519/2013 dott. Guardiano Alfredo -Relatore- dott. De Marchi Albengo Paolo NI ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LC NN, nato a [...] il [...]; RI SQ, nato a [...] il [...]; TA CE, nato a [...] il [...]; LO RM, nato a [...] il [...]; IL CO, nata a [...] il [...], NO AN, nato a [...] il [...]; De CA NC, nato a [...] il [...]; De CH SQ, nato ad [...] il [...]; US AN, nato a [...] il [...]; LO RO, nato a [...] il [...], LO RO, nato a [...] il [...]; LO CO, nata a [...] il [...]; IC CE MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Napoli il 26.3.2010; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. AR Stabile, che ha concluso per: 1) il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di LC NN, RI SQ, TA CE e di LO RO;
2) l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
uditi per i ricorrenti i difensori di fiducia, avvocati Arienzo, Terracciano, Toraldo, Campana, Aricò, Krogh e Fumo, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 19.4.2010 il tribunale di Nola condannava, tra gli altri imputati, gli attuali ricorrenti 1) LC NN;
2) RI SQ;
3) TA CE;
4) LO RM;
5) IL CO;
6) NO AN;
7) De CA NC;
8) De CH SQ;
9) US AN;
10) LO RO;
11) LO RO, classe 1983; 12) LO CO;
13) IC CE MA, alle pene, principali ed accessorie, ed alle misure di sicurezza ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ad una pluralità di delitti in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416, bis, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c.p. (capi A e B); di estorsione, sia in forma tentata che consumata (capi L;
V; 00); di danneggiamento (capo C); di armi (capi C;
001), di trasferimento illecito di valori (capo M); nonché 2 di stupefacenti ex artt. 74 e 73, d.p.r. 309/90 (capi MM;
NN; NN1; VV;
ZZ), tutti originariamente contestati anche come aggravati ai sensi dell'art. 7, I. 203/91. 2. Con sentenza pronunciata il 26.3.2012 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di primo grado, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, in senso più favorevole agli imputati, nei confronti di RI SQ, TA CE, US AN, LO RO e, su appello del pubblico ministero, in senso più sfavorevole nei confronti di IC CE MA, previo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. 203/91, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2.1. La posizione degli attuali ricorrenti ha formato oggetto di stralcio, come da ordinanza emessa dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (innanzi alla quale la sentenza della corte territoriale era stata impugnata), nel corso dell'udienza del 12.7.2013, all'esito della quale veniva pronunciata sentenza con cui si dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai coimputati NE RE, NO SQ e IA AR e si rigettavano quelli presentati nell'interesse dei coimputati LL FA, PP LU, De CH LD, De CH AB, IT RE, LU NN, LU RL, MA SQ, OS MA, PA NI, SS MA, LO DO, LO AN, LO RO, PO US e NO OL.
3. Secondo l'impostazione accusatoria, sostanzialmente accolta dai giudici di primo e di secondo grado, gli attuali ricorrenti hanno posto in essere una serie di condotte illecite, riconducibili alle attività criminose delle associazioni a delinquere di stampo 3 camorristico, operanti nel territorio della provincia di Napoli, compreso tra i comuni di Somma Vesuviana, S. IA e Pollena Trocchia, in un arco temporale che va dal 2003 al 2007. La sentenza della corte territoriale, attraverso l'esame delle risultanze processuali, costituite, principalmente, ma non esclusivamente, dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ricostruito il ruolo svolto dagli imputati nei fatti per i quali è processo, che, come si è detto, riguardano anche reati diversi da quello di cui all'art. 416 bis, c.p., prendendo specificamente in considerazione, in riferimento alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, quanto affermato dal tribunale di Nola nella motivazione della sentenza di primo grado e le censure formulate al riguardo dagli imputati in sede di appello.
4. Avverso la sentenza della corte di appello di Napoli, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, i predetti imputati, articolando diversi motivi di ricorso.
5. Prima di procedere all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni, che di illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei ricorsi presentati dagli imputati.
5.1 Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo 4 uniforme (cfr. Cass., sez. 3, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116).
5.2 Opportuno, poi, appare soffermarsi brevemente sui principi in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che diversi sono i profili di inammissibilità di alcuni dei motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dagli imputati. Orbene, come è noto, una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, CO. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087). E' inammissibile, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come in molti dei ricorsi presentati dagli imputati, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni 5 argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione 6 e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Da ultimo, infine, va rammentato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619).
5.3 Sempre in via preliminare appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto, dall'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato proprio dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 416 bis, c.p. Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416 bis, co. 1, c.p.) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416 bis, co. 2, c.p.),A 7 prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo Collegio, la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Cass., sez. I, 1/7/1987, n. 9859, rv. 176676; Cass. sez. I, 21.10.1986, n. 6330, rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso, limita al piano probatorio, la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo (cfr. Cass., sez. II, 13/7/1999, A.; Cass., sez. V, 14/9/1991, M.; Cass., sez. VI, 23/11/2004, T.). Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all'art. 416 bis, c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo;
sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis, c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale del terzo comma dell'art. 416 bis, c.p., possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 416, c.p., anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, 8 nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. I, 10/2/1992, n. 3223, rv. 189665; Cass., sez. I, 1/4/1992, n. 6784, rv. 190539). Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore". In motivazione la Suprema Corte ha, infatti, precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il h proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. (cfr. Cass., sez. II, 3.5.2012, n. 23687, rv. 253222) A 9 Tale arresto, peraltro, non rappresenta una voce isolata, ma si pone, piuttosto, in assoluta continuità con una serie di precedenti statuizioni, in cui, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, nel senso che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Cass., sez. I, 27.1.1986, S.), si sottolinea come la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso possa configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, che, al tempo stesso, costituiscono, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere. Si è, così, affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa a eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito 10 anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (cfr. Cass., sez. II, 21.12.2004, n. 2350, rv. 230718). Può, dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (come tagli di alberi, per il incendi, et similia), ma pur sempre necessarie perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore", rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Cass., sez. V, 21.11.2003, n. 6101, Bruno e altro, rv. 228058) Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del Supremo Collegio (richiamata dal ricorrente), che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis, c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 11 Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua più autorevole espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi, "facta concludentia" 7 idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, 11.12.2007, n. 1470, rv. 238839; Cass., sez. V, W 11.12.2013; n. 24661, rv. 259867; Cass., sez. V, 22.11.2012, n. 18491, rv. 255431) 6. Passando alla valutazione dei singoli ricorsi e dei relativi motivi, vanno esaminate per prime, congiuntamente, le posizioni di TA CE, US NI e LO CO, in 12 considerazione dell'epilogo decisorio che le caratterizza, dovendosi dichiarare inammissibili i relativi ricorsi.
6.1. TA CE è stato condannato in primo grado alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis,c. p., esclusa la circostanza aggravante prevista dal sesto comma del medesimo articolo e riqualificata la recidiva reiterata, in recidiva semplice, pena che in appello veniva ridotta ad anni nove mesi sei di reclusione, cui si giungeva operando sulla pena fissata in nove anni di reclusione per il reato associativo l'aumento di mesi sei di reclusione per la recidiva. L'imputato, nel ricorso a firma dell'avv. Rosario Arienzo, del Foro di Napoli, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, stante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che al contrario avrebbero dovuto essere riconosciute in suo favore tenendo conto della mancanza di precedenti penali e dell'intervenuta confessione nel corso del dibattimento di primo grado. Si tratta, in tutta evidenza, di un ricorso inammissibile, perché con esso si rappresenta una censura riguardante il merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, peraltro in parte manifestamente infondata, posto che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il TA non è immune da precedenti penali. La corte territoriale, peraltro, con motivazione immune da vizi, ha h specificamente indicato le ragioni che ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del TA, nonostante l'ammissione di responsabilità e la rinuncia ai motivi principali di gravame da parte del TA, di cui pure dà conto il giudice di appello, individuandole nella "gravità della condotta 13 delittuosa" e nel "suo spessore criminale quale emerge dal ruolo attivo in seno al clan PA-LO" (cfr. pp. 77-78), puntualmente conformandosi all'orientamento dominante, al riguardo, in sede di legittimità. In tema di circostanze attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione о della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche. 14 Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
6.2. US AN, condannato in primo grado alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per il delitto estorsione tentata in danno di AL AN, titolare del bar "Oasi" di Somma Vesuviana, aggravato ex art. 7 l., 203/91, confermata in appello, nel ricorso a firma dell'avv. Mario Terracciano, deduce due motivi di impugnazione. Con il primo egli lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché inosservanza ed erronea applicazione sia dell'art. 192, c.p.p., per totale travisamento delle risultanze probatorie, sia delle norme in tema di desistenza. In particolare il ricorrente, premessa una diffusa disamina dei principi essenziali in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, escludendo l'ammissibilità di un ricorso che miri soltanto a fornire una ricostruzione dei fatti più persuasiva rispetto a quella fatta propria dal giudicante, precisa che ricorre senz'altro un vizio della motivazione quando atti del processo specificamente indicati siano autonomamente dotati di una forza esplicativa tale che la loro A 15 rappresentazione è in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determina al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione» (richiama Sez. VI, 15/03/2006, Casula). Sviluppa, altresì, argomenti di carattere generale sulla valutazione della prova indiziaria, soffermandosi sulla necessità che l'analisi venga compiuta singolarmente su ciascun indizio, onde verificarne valenza qualitativa, grado di precisione e gravità, per poi procedere ad una valorizzazione in prospettiva globale ed unitaria, senza però che la correlazione dei vari indizi possa essere operata preventivamente alla luce del presunto movente che si assume spieghi la condotta dell'imputato. In tal caso si ricorrerebbe, come accaduto nel caso in esame già con la sentenza di primo grado, a deduzioni prive di criteri di scientificità, non improntate a massime di esperienza e fondate essenzialmente su congetture, certamente insufficienti a soddisfare il canone normativo che impone la declaratoria di penale responsabilità solo in base al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Rileva, quindi, il ricorrente, che in base alle risultanze istruttorie il US, certamente estraneo ad addebiti ex art. 416 bis, c.p., non ebbe contatti con altri soggetti cui vengono ascritti gli stessi reati, ed anzi per propria spontanea resipiscenza determinò il venir h meno dell'azione criminosa. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta i medesimi vizi di cui al primo motivo di ricorso, in relazione ai reati di estorsione e truffa, rilevando che, a tutto voler concedere, il US (incensurato, impiegato comunale, padre di cinque figli e 16 sconosciuto a tutti i collaboratori di giustizia) avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile per una semplice ipotesi di truffa in danno di AN AN, avendo prospettato in modo del tutto estemporaneo un pericolo soltanto immaginario. Orbene, l'inammissibilità del ricorso del US discende dalla genericità dei motivi su cui si fonda, con i quali, inoltre, viene prospettata una versione alternativa dei fatti per cui si procede nei suoi confronti, non consentita in sede di legittimità, come si è già evidenziato nelle pagine che precedono. Non può non rilevarsi, peraltro, che la corte territoriale ha evidenziato come, nel caso in esame, la desistenza sia esclusa dalla circostanza che il US ha desistito dall'azione criminosa, non per una valutazione indipendente ed autonoma, ma "in quanto il suo operato si è scontrato con la resistenza della vittima" (cfr. p. 119-120 dell'impugnata sentenza), con motivazione conforme all'orientamento dominante in sede di giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando il conseguimento del profitto, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 02/07/2013, n. 41167, rv. 256728). Manifestamente infondata e, quindi, inammissibile è la pretesa del ん ricorrente di inquadrare la condotta del US nel paradigma normativo della truffa, come rilevato dalla corte territoriale. Ed invero, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo A 17 immaginario (art. 640 cpv. n. 2 c.p.), si configura allorché venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell'agente, ma che anzi da questa prescinda perché dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall'uomo; in tal caso la vittima viene infatti indotta ad agire per l'ipotetico pericolo di subire un danno il cui verificarsi, tuttavia, viene avvertito come dipendente da fattori esterni estranei all'agente, che si limita pertanto a condizionare la volontà dell'offeso, senza peraltro conculcarla, con una falsa rappresentazione della realtà; al contrario se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell'agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all'alternativa di aderire all'ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 16/10/2013, n. 47207). Appare evidente, pertanto, come la condotta del US, il quale si presentò al AN "a nome del clan per concretizzare la pretesa di tangente pari a 1400,00 euro per le mensilità di luglio ed agosto", rappresentandogli esplicitamente che avrebbe fatto "saltare" i fantomatici avversari, latori di autonome richieste estorsive, frutto della fantasia della persona offesa per evitare di sottostare alla imposizione del ricorrente (cfr. 120 della sentenza h impugnata), rientra a pieno titolo nella fattispecie legale dell'estorsione, sia pure tentata, dipendendo la minaccia finalizzata ad ottenere il pagamento della tangente direttamente dalla volontà del soggetto attivo del reato, cioè dal US. 18 6.3. LO CO è stata condannata in primo grado alla pena di anni due mesi dieci di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, c.p., 12-quinquies, co. 1, d.l. 08/06/1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356 (capo M), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, I. 203/1991, pena confermata dalla corte di appello, che l'ha ritenuta "congrua". L'imputata, nel ricorso a firma dell'avv. Massimo Fumo, del Foro di Napoli, deduce due motivi di impugnazione. Con il primo, la LO lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma incriminatrice, nonché la mancanza di motivazione in punto di affermata responsabilità penale per il delitto innanzi indicato. Osserva, in particolare, la ricorrente che era stata la stessa imputata a chiarire, nel corso dell'esame dibattimentale, le ragioni dell'intestazione delle quote della società "La Deliziosa" a Fatima Rita SA, sua ex dipendente al pari del padre Enrico SA: a seguito di un periodo di difficoltà economiche, dovute anche alle traversie giudiziarie del marito, la LO aveva infatti subito alcuni protesti, ed era stata costretta ad intestare la nuova società a persona in grado di accedere al credito bancario, precisando peraltro che nel contesto sociale di riferimento tutti - compresi i Carabinieri sapevano perfettamente che l'attività era riferibile a lei. La Corte di appello ha smentito tale ricostruzione, osservando, da un lato che da un'intercettazione telefonica emergeva come la stessa LO avesse detto al proprio interlocutore di non aver mai subito protesti, tanto da possedere un libretto di assegni, dall'altro che ad essere protestata era stata una società, ma non 19 l'imputata come legale rappresentante, potendo, dunque, la LO continuare ad operare presso le banche. Di conseguenza, la ragione di quell'interposizione fittizia avrebbe dovuto ricavarsi nell'intento della donna di evitare la sottoposizione dei beni a misure di prevenzione patrimoniale, ben paventabili a carico del di lei marito AN PA. Secondo la difesa della LO, tuttavia, le tesi dei giudici di merito non sarebbero sostenibili, in quanto molti altri beni risultavano ancora intestati alla donna ed in relazione a questi nessuna iniziativa venne adottata;
inoltre, se il canone di giudizio del "non poteva non sapere" è stato escluso per la SA (assolta in appello), quanto alla consapevolezza delle finalità perseguite dalla LO, avrebbe dovuto considerarsi invalido anche per l'imputata quanto alle presunte attività illecite del coniuge, tanto più che in altre intercettazioni si parla della possibilità di effettuare forniture di prodotti caseari per un carcere, e che nulla di concreto è stato accertato circa la possibilità di presumere fondatamente, in quel lasso temporale, l'avvio di un procedimento per misure di prevenzione nei riguardi del PA. Vero è che la prevenuta, come persona fisica, non era stata dichiarata protestata, ma nella zona, ed in particolare presso le banche e gli altri operatori economici non poteva certamente essere ignorata la notizia che il protesto vi era stato in relazione ad una società da lei amministrata. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza in epigrafe viene censurata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, fissato in termini assai più elevati del minimo 20 A edittale e senza la concessione di attenuanti generiche a dispetto del leale comportamento processuale dell'imputata, assolutamente incensurata e trovatasi a subire una situazione di disagio quale imprenditrice moglie di un detenuto. Anche in questo caso l'inammissibilità del ricorso discende dalla prospettazione da parte della LO, da un lato di una mera versione alternativa dei fatti per cui si procede nei suoi confronti, dall'altro di censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità, come si è già evidenziato nelle pagine che precedono. Peraltro, con particolare riferimento alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, va rilevato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, il quale, però, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di più, nel caso in cui, come quello in esame, la pena sia applicata in misura prossima al minimo (pari a due anni di reclusione), in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata a un diritto assoluto dell'imputato. (cfr. Cass., sez. IV, 25/09/2007, n. 44766, G.). Non è nemmeno necessaria una specifica motivazione, pertanto, come ripetutamente affermato, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. Cass., sez. IV, 14/07/2010, n. 36358, T.V.; 21 Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 6687, C. e altro;
Cass., sez. III, 08/10/2009, n. 42314, E.). Né dal testo della sentenza impugnata si evince l'esistenza di uno specifico motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, implicitamente ritenute non concedibili dalla corte territoriale, la cui decisione al riguardo non ha formato oggetto di censura sotto il profilo della mancanza di motivazione da parte della ricorrente.
7. RI SQ è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 2.300,00 di multa per il delitto di cui all'art. 416-bis, c.p., esclusa la circostanza aggravante prevista dal sesto comma del medesimo articolo, nonché per il delitto di tentata estorsione, di cui al capo V), aggravato ai sensi dell'art. 7, I. n. 203 del 1991, pena ridotta in appello ad anni dieci mesi sei di reclusione. Nel ricorso a firma dell'avv. Rosario Arienzo il RI lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'omesso riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., e per l'eccessivo aumento di pena operato in ragione della ravvisata continuazione fra i due reati contestati, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'esclusione dell'anzidetta attenuante correlata al risarcimento del danno. h In particolare il difensore del RI reputa innanzi tutto erroneo il computo della entità del trattamento sanzionatorio, che muove da una pena detentiva base di anni sei di reclusione per il reato sub V), senza tenere conto che si tratta di una ipotesi di delitto tentato, omettendo, dunque, di operare la riduzione prevista A 22 dall'art. 56, c.p.; rileva, inoltre, quindi che l'aumento di pena per la continuazione, anche in ragione dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., avrebbe dovuto essere contenuto nei minimi;
evidenzia, infine, il ricorrente, che il RI risulta avere ammessO l'addebito in questione, risarcendo il danno prima del giudizio, per cui avrebbero dovuto riconoscersi nei suoi confronti le due circostanze attenuanti indicate, laddove, malgrado il deposito di attestazione ad hoc della persona offesa circa l'avvenuto risarcimento, il giudice di appello non si è neppure pronunciato sui motivi della mancata concessione delle suddette circostanze.
7.1. Il ricorso del RI non può essere accolto. Ed invero la pena da cui è partita la corte territoriale, valutando positivamente la piena ammissione di responsabilità e la rinuncia ai motivi principali di gravame da parte del RI, in relazione al delitto ritenuto più grave ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, pari ad anni sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa, rientra, tenuto conto dei limiti entro i quali può essere operata la riduzione per il tentativo (da un terzo a due terzi della pena prevista per il reato consumato), nella previsione edittale, risultante dal combinato disposto degli artt. 56, 629, co. 2, c.p., per cui nessun errore è stato commesso sul punto dalla corte territoriale. Il giudice di secondo grado, secondo un percorso immune da vizi, ha, poi, operato su tale pena l'aumento, contenuto nei limiti h previsti dall'art. 63, co. 4, c.p., di un terzo, conseguente alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. n. 203 del 1991, giungendo alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1600,00 di multa, sulla quale ha, infine, operato l'ultimo aumento, ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., paria ad 23 anni due mesi sei di reclusione, arrivando, in tal modo, alla pena finale di anni dieci mesi sei di reclusione ed euro 2300,00 di multa, inferiore di quella inflitta al RI in appello. Le censure del ricorrente sulla entità dell'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., devono ritenersi inammissibili, perché relative al merito del trattamento sanzionatorio, al pari di quelle riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali, premesso che, comunque la corte territoriale ha diffusamente motivato il diniego, fondandolo sulla spiccata capacità a delinquere del RI, valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza, trattando la posizione del TA CE, assistito dallo stesso difensore, alle quali si rimanda. Né va taciuta la manifesta infondatezza del motivo di appello con cui il difensore del RI lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. 62, n. 6 e 62 bis, c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, nella l. 12/07/1991 n. 203, posto che, ai sensi del secondo comma del suddetto articolo le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, per cui, in considerazione dell'originaria inammissibilità del motivo, trova giustificazione il silenzio della corte territoriale sul punto.
8. LO RM è stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416- bis, c.p., esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto del suddetto articolo, pena confermata dalla corte territoriale. A 24 Nel ricorso a firma dell'avv. Mario Terracciano, il LO lamenta: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 271, c.p.p., in quanto le intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari avrebbero dovuto svolgersi mediante impianti interni alla Procura della Repubblica procedente, il che non è avvenuto nel caso di specie, atteso che pure in presenza di rituale di "remotizzazione", con autorizzazione alla procedura trasferimento del segnale audio (e roaming di pochi secondi) all'ufficio di polizia giudiziaria addetto alla tenuta dei brogliacci le operazioni di registrazione avrebbero dovuto comunque compiersi presso la suddetta Procura, e non invece presso il Comando dei Carabinieri di Castello di Citerna, come in effetti avvenuto. In tali casi, evidenzia il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha già sancito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto se il trasferimento dei dati sul supporto digitale avviene negli uffici di polizia giudiziaria invece che in Procura, si verifica la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., perché si configura automaticamente un'operazione compiuta con un impianto esterno alla Procura, che dunque richiede l'autorizzazione del P.M.»; deduce, inoltre, il ricorrente che, in ogni caso, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l'allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero e la rispondenza degli stessi al dettato di legge, con riguardo fra l'altro al controllo che A alle attività avesse presieduto un ufficiale di polizia giudiziaria ed all'esistenza di un registro contenente i singoli decreti di autorizzazione, convalida e proroga, nonché i verbali di inizio e fine delle operazioni;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta A illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in uno con 25 l'inosservanza e l'erronea applicazione sia dell'art. 192, c.p.p., per totale travisamento delle risultanze probatorie, sia dell'art. 416- bis, c.p.; al riguardo il ricorrente premette una diffusa disamina dei principi essenziali in tema di sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, escludendo l'ammissibilità di un ricorso che miri soltanto a fornire una ricostruzione dei fatti più persuasiva rispetto a quella fatta propria dal giudicante ma precisando che ricorre senz'altro un vizio della motivazione quando atti del processo specificamente indicati siano «autonomamente dotati di una forza esplicativa tale che la loro rappresentazione è in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determina al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione»; sviluppa, altresì, argomenti di carattere generale sulla valutazione della prova indiziaria, soffermandosi sulla necessità che l'analisi venga compiuta singolarmente su ciascun indizio, onde verificarne valenza qualitativa, grado di precisione e gravità, per poi procedere ad una valorizzazione in prospettiva globale ed unitaria, senza però che la correlazione dei vari indizi possa essere operata preventivamente alla luce del presunto movente che si assume spieghi la condotta dell'imputato. In tal caso si ricorrerebbe, come qui accaduto già con la sentenza di primo grado, a deduzioni prive di criteri di scientificità, non improntate a massime 壬 di esperienza e fondate essenzialmente su congetture, certamente insufficienti a soddisfare il canone normativo che impone la declaratoria di penale responsabilità solo in base al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"; tanto premesso, il difensore del LO passa ad analizzare il contenuto delle 26 intercettazioni ritenute rilevanti ai fini dell'integrazione del quadro accusatorio a carico dell'imputato, sostenendo che dalle stesse avrebbero dovuto ricavarsi elementi contrari all'ipotesi accusatoria giacché documentano soltanto alcuni contatti, non frequenti e di nessuna rilevanza, tra lo stesso imputato e lo zio DO LO: il LO, al più, sarebbe stato occasionalmente presente ad incontri cui non aveva alcun interesse, e non avrebbe mai svolto compiti di controllo rispetto al possibile sopraggiungere di terzi o delle forze dell'ordine presso luoghi di interesse del presunto sodalizio criminoso. Ciò a dispetto del ruolo di "specchiettista" attribuitogli dal collaboratore di giustizia D'AU NI, peraltro, evidenzia il ricorrente, impossibilitato a riferire episodi di cui sarebbe venuto a conoscenza in un periodo nel quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari, e che, comunque, avrebbe reso dichiarazioni ben oltre il termine di legge di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione;
anche AR LL, poi, rileva il ricorrente, aveva parlato dell'imputato, guardandone la foto ma senza saperne dire il nome, come di uno che sapeva fare la sentinella, per poi precisare che forse questa era stata una sua impressione e di non averne certezza, ribadendo, infine, che il LO svolgeva il ruolo innanzi indicato, pur sempre solo per sentito dire. Con particolare riferimento alla dedotta erronea applicazione dell'art. 416-bis, c.p., il difensore rappresenta che non risulta dimostrato alcun ruolo concreto dell'imputato nel presunto sodalizio, a dispetto delle indicazioni contenute nella sentenza Mannino delle Sezioni Unite, sul cui contenuto si sofferma diffusamente, per poi escludere che nella fattispecie ancora A 27 attraverso citazioni della giurisprudenza di legittimità - possa dirsi ravvisabile una ipotesi di concorso esterno;
opera quindi ulteriori riferimenti a pronunce di questa Suprema Corte in tema di insufficienza di una mera frequentazione di soggetti mafiosi per poter fondare un indizio di appartenenza all'associazione presupposta.
8.1 Il ricorso del LO non può essere accolto. Ed invero, infondato appare il primo motivo di ricorso. Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale (cfr. p. 79 dell'impugnata sentenza) "il teste di p.g., maresciallo Ira, ha specificamente chiarito che la registrazione è avvenuta presso la sala apposita della Procura della Repubblica, mentre solo l'ascolto è stato operato attraverso la deviazione esistente verso la Caserma dei CC. di Castello di Cisterna;
la masterizzazione è avvenuta presso gli uffici del P.M. ed i supporti ottenuti sono stati consegnati all'A.G.", per cui, non essendo avvenute presso gli uffici dell'Arma la registrazione e la masterizzazione, nessuna violazione dell'art. 268, co. 3, risulta ipotizzabile (cfr. p. 79 della sentenza impugnata). Tale conclusione, non smentita sotto il profilo fattuale dalla difesa dell'imputato, appare assolutamente condivisibile. Come chiarito dal Supremo Collegio nella sua composizione più autorevole, infatti, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di A 28 ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria. In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario che trattasi di operazione estranea alla nozione di - "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (cfr. Cass., sez. un., 26/06/2008, n. 36359, rv. 240395; Cass., sez. V, 28/10/2008, n. 4329, rv. 242944). Inammissibile, per assoluta genericità, deve ritenersi il secondo rilievo sulla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate, incombendo sul ricorrente l'onere di dimostrare, attraverso le opportune allegazioni, lo svolgimento delle attività di captazione secondo modalità non conformi a quanto normativamente previsto dagli artt. 267 e 268 del codice di rito. Inammissibili appaiono, invece, i motivi di ricorso sub n. 2), per due ordini di ragioni. Essi, infatti, da un lato, riproponendo acriticamente le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, risultano non specifici, ed anzi, meramente apparenti;
dall'altro si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi. Va, peraltro, evidenziato come la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 80-81 della 29 A 9 2 sentenza impugnata), attraverso una puntuale disamina delle risultanze processuali, rappresentate dal contenuto delle conversazioni intercettate, nonché delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dei collaboratori di giustizia, LL AR e D'AU NI, risultanze che sono state esaminate nelle loro reciproche interferenze, quindi in una prospettiva unitaria, ha desunto la partecipazione del LO al "clan PA/LO", dallo stabile contributo dallo stesso fornito all'operatività del sodalizio camorristico, svolgendo nell'interesse dell'associazione le funzioni di "guardiano", in occasione dei "summit camorristici", ovvero di "specchiettista", in occasione di azioni delittuose, ruolo su cui convergono le indicate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il contenuto delle conversazioni intercettate, in ciò conformandosi il percorso motivazionale del giudice di secondo grado ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in precedenza richiamati, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Manifestamente infondato, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, è, infine, il rilievo difensivo sulla dedotta inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 16-quater, comma nono, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella I. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 I. 13 febbraio 2001, n. 45, delle dichiarazioni rese dal D'AU oltre i centottanta giorni dall'inizio della sua collaborazione, sanzione che, come chiarito da tempo dal Supremo Collegio, si applica solo alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non anche a quelle rese nel corso del giudizio, ordinario o abbreviato che sia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 30.10.2012, n. 26093, rv. 255738; Cass., sez. VI 22.1.2008, n. 27040, rv. 241007). 30 9. De CH SQ è stato condannato in primo grado alla pena di anni otto mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i delitti di rapina pluriaggravata, nonché di porto e detenzione di armi, di cui ai capi OO) ed 001), derubricati i fatti originariamente contestati in quest'ultimo capo in quelli di detenzione porto di arma comune da sparo, con esclusione della circostanza aggravante, ex art. 7, I. 203/91, pena che in appello veniva ridotta ad anni sette di reclusione ed euro 2.400,00 di multa Nel ricorso a sua firma il De CH deduce, con riferimento alle conversazioni oggetto di captazione utilizzate per ritenere integrata l'ipotesi accusatoria nei suoi confronti, le medesime censure prospettate dal LO RM, di cui si è detto, esaminando la posizione di quest'ultimo ricorrente. Valgono, pertanto, anche per il De CH le medesime considerazioni svolte al riguardo nelle pagine precedenti, alla cui lettura si rimanda. Con il secondo motivo di ricorso il De CH denunzia i medesimi vizi rappresentati dal LO sub n. 2) in tema di difetto di motivazione e di valutazione delle prove, evidenziando, in particolare, come sarebbe stata decisiva l'acquisizione dei tabulati telefonici di un'utenza (contrassegnata dal numero 081/5317421), segnalata in apposita istanza difensiva, disattesa dai giudici di merito in ragione delle intercettazioni in corso, senza considerare che si trattava di utenza non sottoposta a controlli e che l'esame dei tabulati ad essa relativi avrebbe consentito di appurare come il ricorrente avesse ricevuto una chiamata in orario tale da escludere la sua partecipazione ai reati contestatigli. 31 Analoga doglianza formula il ricorrente in ordine alla mancata acquisizione delle dichiarazioni rese in altro processo (a carico di OB BI, il presunto ricettatore dell'autocarro oggetto della rapina di cui il De CH è stato ritenuto responsabile unitamente ad altri soggetti ed autore delle dichiarazioni accusatorie) da AN TA, utili a scagionare il De CH. In ogni caso, sottolinea il ricorrente, anche dalle intercettazioni deriva la prova dell'estraneità del prevenuto ai fatti di cui si discute, risultando che egli si limitò a parcheggiare l'automezzo, di cui ignorava la provenienza, per poi chiedere istruzioni al fratello su cosa dovesse fare. Gli ulteriori motivi di ricorso del De CH, come quelli del LO, appaiono inammissibili, per le medesime ragioni. Anche essi, infatti, da un lato, riproponendo acriticamente le stesse doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, risultano non specifici, ed anzi, meramente apparenti;
dall'altro si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi. Va, peraltro, evidenziato come la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 115-116 della sentenza impugnata), attraverso una puntuale disamina delle risultanze processuali, rappresentate dal rinvenimento dell'autocarro oggetto di rapina presso lo stabilimento del De CH SQ e del fratello De CH LD, al pari dell'odierno ricorrente condannato per i medesimi fatti, nonché dal contenuto delle dichiarazioni di BI OB, il ricettatore dell'autoveicolo 32 oggetto di rapina, e delle conversazioni intercettate (cfr. pp. 115- 116 dell'impugnata sentenza). Va, inoltre, rilevato che, con riferimento alle prove di cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione, il ricorso è infondato, per l'assorbente ragione che le prove in questione, non assumono il carattere decisivo che il ricorrente stesso le attribuisce al fine di contrastare l'assunto accusatorio. Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 20/03/2013, n. 21884, rv. 255817). Stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., peraltro, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p. In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero 33 state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (cfr. Cass., sez. III, 23/05/2013, n. 45647) In una tale prospettiva, l'art. 603, comma 1, c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti. A tale principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, che ha evidenziato proprio come l'inutilità di procedere ad una rinnovazione dell'attività istruttoria discende dalla completezza delle prove assunte in primo grado, sul cui significato il giudice di appello si sofferma specificamente, sottolineando l'inutilità della rinnovazione istruttoria ai fini della decisione. A fronte di questo limpido percorso argomentativo, il ricorso del De CH non coglie nel segno, non avendo il ricorrente dimostrato l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice circa 4 A 34 + la possibilità di "decidere allo stato degli atti" sulla base delle prove in precedenza indicate. 10. LO RO è stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 1700,00 di multa per il delitto di danneggiamento aggravato, effettuato esplodendo colpi di pistola contro l'abitazione di LO AN, nonché per la detenzione ed il porto in luogo pubblico, nell'occasione anzidetta, di almeno due pistole cal. 7,65 e 9,19 (capo C), confermata in appello. 10.1 Nel ricorso a firma dell'avv. Terracciano il LO deduce, con riferimento alle conversazioni oggetto di captazione utilizzate per ritenere integrata l'ipotesi accusatoria nei suoi confronti, le medesime censure prospettate dal LO RM e dal De CH SQ, di cui si è detto, esaminando le posizioni di questi ultimi ricorrenti. Valgono, pertanto, anche per il LO le medesime considerazioni svolte al riguardo nelle pagine precedenti, alla cui lettura si rimanda. 10.2. Con il secondo motivo di ricorso il LO denunzia i medesimi vizi rappresentati dal LO sub n. 2) in tema di difetto di motivazione e di valutazione delle prove. Secondo la difesa, in particolare la motivazione della condanna del LO sarebbe contraddittoria in quanto lo stesso materiale 合 istruttorio acquisito a carico dell'imputato (le dichiarazioni del collaboratore NI D'AU), appare essere stato valutato al contempo insufficiente per addivenire all'affermazione della penale responsabilità di RE AS e FA LO, assolti dall'identico addebito;
né, ad avviso del ricorrente, può avere rilievo la circostanza che costoro vennero giudicati con rito 35 abbreviato, atteso che nel dibattimento non risultano intervenuti sviluppi istruttori significativi rispetto a quanto acquisito nel corso delle indagini. Vengono, altresì, sottolineate nel ricorso le contraddizioni del narrato del D'AU, anche a proposito delle condizioni di visibilità al momento dei fatti e della distanza temporale dell'episodio cui egli avrebbe assistito, rispetto ad un diverso e precedente agguato, in danno di tale ON PA, che ne costituì l'antecedente causale (il collaboratore di giustizia aveva parlato di ora pomeridiana, comunque in condizioni di luce naturale, quando era accertato che gli spari indirizzati al PA furono esplosi alle ore 19.25, dopo di che trascorse circa un'ora prima della ritorsione, cui avrebbe partecipato il LO, azione collocata da un teste dell'Arma dei Carabinieri addirittura intorno alle ore 21.30); il D'AU, rileva il ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi non attendibile anche per avere indicato quale fonte delle ulteriori e più rilevanti informazioni sulla vicenda (a suo dire, egli aveva visto direttamente solo il transito di una "Ford Fiesta", senza distinguerne gli occupanti) lo stesso LO, accreditatosi come partecipe a quella azione ritorsiva ma poi assolto dai giudici di merito. In tal modo, pertanto, ad avviso del ricorrente, il racconto del D'AU sarebbe rimasto privo di riscontri, non avendo tale carattere neppure le tardive dichiarazioni de relato degli ulteriori collaboratori AR e FA LL, in ulteriore contraddizione fra loro e contenenti incerti riferimenti alla presenza del LO in occasione dei fatti. Inammissibili devono ritenersi i menzionati motivi di ricorso, in quanto essi, da un lato riproponendo acriticamente le stesse 36 doglianze già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, risultano non specifici, ed anzi, meramente apparenti;
dall'altro si risolvono in una mera rilettura, peraltro parziale e e generica, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi. Va, peraltro, evidenziato come la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 156-158 della sentenza impugnata), ha confermato la decisione di primo grado, attraverso una puntuale disamina delle risultanze processuali, rappresentate dal contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia D'AU NI - riscontrate dagli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria sulle modalità dell'attentato perpetrato in danno del ON PA, figlio di PA CE, storico avversario della famiglia camorristica dei NO, e sull'esplosione, desunta dal rinvenimento dei bossoli, di almeno sette colpi di arma da fuoco presso l'abitazione del LO AN, legato ai NO, dopo la consumazione del precedente attentato, eventi di cui ha riferito dettagliatamente il D'AU nonché dal contenuto delle conversazioni intercettate e - delle dichiarazioni di LL AR e di LL FA, che hanno riferito in ordine alla varie fasi attraverso le quali si giunse alla reazione nei confronti del PA ed alla partecipazione al raid del LO RO, per averlo appreso dalla stessa persona offesa LO AN. In tale ricostruzione la corte territoriale ha escluso rilevanti discrasie temporali del narrato con riferimento all'orario dell'accadimento, in relazione al quale rileva, secondo un coerente 37 A percorso logico, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il D'AU non ha mai collocato alle ore 18.00 il verificarsi della sparatoria presso l'abitazione del LO, bensì dopo circa un'ora dalla telefonata, intercettata alle ore 19.25 tra il ON PA ed il padre, quando tenuto conto del mese estivo (agosto), la visibilità era ancora buona. 10.3. Con il terzo motivo di ricorso, l'imputato lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 507, 195, 197- bis e 210, c.p.p., non avendo, né il tribunale di Nola, né la corte di appello di Napoli disposto l'assunzione delle testimonianze di alcuni soggetti che risultavano fonti delle informazioni del D'AU; fra questi, il suddetto LO, che i giudici di merito ritenevano erroneamente non doversi escutere, argomentando che il D'AU aveva riferito fatti appresi in prima persona, e che il ricorso all'istituto della testimonianza indiretta fosse precluso quando la fonte sia un imputato, senza considerare, tuttavia, che il LO era stato sì imputato, ma in altro processo, per quanto connesso. Si tratta di un motivo del tutto infondato, in quanto, come correttamente affermato dalla corte territoriale, "le accuse del D'AU al LO sono frutto di una percezione diretta dei fatti in questione, avendo il collaboratore avuto modo di vedere l'imputato che, pistola in pugno, unitamente ai complici dava luogo all'azione di fuoco", per cui il LO non può essere considerato un teste di riferimento ai sensi dell'art. 195, c.p.p., a prescindere dalla circostanza che il LO abbia rivestito la qualità di imputato in un procedimento diverso da quello sorto a carico del ricorrente (cfr. p. 158 dell'impugnata sentenza). 38 A Né va taciuto che, nel percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale ai fini della valutazione della pregnanza delle prove assunte, il contributo fornito dal LO appare non decisivo, tenuto conto della assoluta convergenza. in ordine alle modalità di svolgimento del raid e della partecipazione ad esso del LO, delle dichiarazioni del D'AU e dei LL, ulteriormente riscontrate dagli esiti delle intercettazioni e degli accertamenti sul campo della polizia giudiziaria, elementi tutti che, correttamente, la corte territoriale ha ritenuto sufficienti per giungere ad un a decisione, giudicando superflua la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'escussione del LO. 10.4. Con il quarto motivo di ricorso l'imputato deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme in materia di armi (artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967, come sostituiti dagli artt. 10 e 14, I. n. 497 del 1974), non risultando, comunque, provata una condotta di detenzione ulteriore e presupposta rispetto a quella di porto delle armi, attesa nella fattispecie la contestualità e piena coincidenza temporale fra le due azioni. Il motivo è infondato. In tema di reati concernenti le armi, infatti, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova, nel caso in esame non fornita, che l'arma h non sia stata in precedenza detenuta. Per cui, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, in mancanza di elementi di segno contrario che consentano di affermare che l'azione del detenere l'arma sia iniziata 39 А contestualmente a quella di portare l'arma stessa in luogo pubblico, il giudice può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto (cfr. Cass,, sez. I, 03/06/2010, n. 32967, rv. 248272; Cass., sez. I, 9/4/2013, n. 18410, rv. 255687). 10.5 Con il quinto motivo di ricorso l'imputato denuncia la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti sub judice e quelli oggetto di un precedente processo, all'esito del quale il LO era stato condannato dal tribunale di Napoli alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione (sentenza riformata in appello solo in punto di determinazione della pena detentiva, ridotta ad anni undici di reclusione): la corte territoriale avrebbe disatteso l'istanza, volta a ravvisare fra i reati de quibus identità di disegno criminoso, ritenendo apoditticamente che la difesa non avesse esposto i motivi a sostegno della dedotta continuazione (che era invece evidente per omogeneità e contiguità temporale fra le varie condotte), nonché osservando, per mero errore materiale, che la sentenza pregressa non fosse stata allegata agli atti, quando al contrario era stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Il motivo è inammissibile, stante la genericità dei rilievi a sostegno della identità del disegno criminoso tra i reati per i quali il LO è stato condannato dal tribunale di Nola e quelli in tema di associazione di tipo mafioso, estorsione, armi e minaccia, oggetto della menzionata sentenza del tribunale di Napoli, riformata in appello solo per quel che attiene al trattamento sanzionatorio, come già ritenuto, peraltro, dalla corte territoriale (cfr. p. 159), 40 ben potendo, in ogni caso, l'imputato argomentare in maniera più specifica, sul punto, innanzi al giudice dell'esecuzione. 11. LO RO classe 1983, è stato condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., c.p., 73, d.p.r. 309/90, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. 203/91, che, in appello, veniva ridotta ad anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per effetto del riconoscimento in suo favore delle attenuanti ex art. 62-bis, c.p. Con il ricorso a firma del suo difensore di fiducia, avv. NC Maiello, del Foro di Napoli, il LO lamenta, innanzitutto, violazione di legge, in relazione all'art. 157, co. 3, c.p.p., per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Rileva, al riguardo, il ricorrente, che l'avviso ex art. 415-bis del codice di rito, per tutti gli assistiti dell'avv. NC Maiello, risultava essere stato notificato al difensore a mani del portiere dello stabile ove era ubicato lo studio legale del medesimo, senza che alla consegna avesse fatto seguito la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prescritta dal citato art. 157, comma 3, c.p.p.; i giudici di merito avevano rigettato l'eccezione difensiva sul rilievo che il portiere si era dichiarato "delegato alla ricezione degli atti", come attestato nella relata di notifica, ma secondo la difesa si tratta di argomentazione inconferente, atteso che «in mancanza di una espressa procura speciale, così come di uno stabile rapporto di convivenza e/o di dipendenza privata tra il destinatario dell'atto ed il portiere, la mera "auto-qualifica" di soggetto "delegato" non può in alcun modo legittimare una deroga alla disciplina in materia di 41 A notificazioni al portiere, che dà vita ad uno specifico statuto normativo delineato nell'art. 157, co. 3, c.p.p., tanto più che vi sarebbe ragione di nullità anche nel caso di consegna dell'atto ad una persona qualificatasi come "delegato" del destinatario, ma la cui firma risulti illeggibile. Secondo ricorrente, la sola circostanza che il portiere si sarebbe qualificato come "delegato" a ricevere l'atto non potrebbe assumere rilevanza, in mancanza di atti espressi da cui far derivare l'effettivo conferimento di un incarico ad hoc, magari retribuito. Aggiunge, altresì, il difensore, che «l'autoqualificarsi persona delegata a ricevere l'atto non può essere confusa con l'autorizzazione "generale" a ricevere, da parte del portiere, gli atti, perché quest'ultima è connaturata alle normali mansioni di portierato, naturalmente considerata dal legislatore al momento della formulazione della fattispecie processuale contemplata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. pen.>> Di conseguenza, argomenta il ricorrente, non potrebbe condividersi l'assunto dei giudici di merito, secondo cui rileverebbe in prima battuta la circostanza che colui al quale venne notificato l'atto si qualificò delegato del difensore, essendo al contrario indifferente che si trattasse del portiere: la prospettiva va rovesciata, giacché trattandosi di notifica al portiere (indipendentemente dalla circostanza che il destinatario fosse un imputato o un difensore), sarebbe stata indispensabile la successiva lettera raccomandata per il perfezionarsi della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il motivo appare infondato. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, che, sul 42 A punto, rimanda a quanto sostenuto trattando la posizione del coimputato De CH AB (p. 111), per il quale era stata prospettata identica doglianza, il portiere ha ricevuto l'atto non nell'esercizio delle funzioni collegate alla sua attività lavorativa di "portierato", ma, come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, in qualità di "delegato" dall'avv. Maiello a ricevere gli atti in sua vece, legittimato, dunque, in quanto tale, a ricevere la posta indirizzata al suddetto professionista, "a nulla rilevando che tale persona coincida con il portiere dello stabile ove è ubicato lo studio professionale" del difensore stesso. Quest'ultimo, peraltro, giova ribadirlo, al fine di assicurare la validità della notificazione degli atti a lui diretti, ha pur sempre l'obbligo di assicurare con l'ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette (cfr. Cass., sez. III, 18.12.2008, n. 2893, rv. 24217), obbligo assolto dall'avv. Maiello, come si evince dall'attestazione contenuta nella relata di notifica, proprio mediante la delega alla ricezione degli atti, conferita al portiere dello stabile che ospita il suo studio professionale. Nessuna norma, del resto, impone all'ufficiale giudiziario, ai fini della validità della notificazione di atti a soggetto che si presenta come "delegato" del destinatario, di pretendere dal "delegato", nel caso in esame il portiere, l'esibizione dell'atto formale da cui quella delega risulti (che, in ipotesi, potrebbe essere anche verbale) o comunque di sindacare l'esistenza della delega, la cui assenza, peraltro, il ricorrente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere. Del resto la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla notificazione di atti a mezzo del servizio postale, in sede di interpretazione dell'art. 8, I. 20/11/1982 n. 890, ha chiarito come 43 A il soggetto delegato al ritiro dell'atto contenuto nel plico depositato presso la casa comunale, per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 L. n. 890 del 1982, si qualifica come alter ego del destinatario stesso, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato o del suo difensore (cfr., Cass., sez. V, 27.10.2006, n. 40728, rv. 235769), principio la cui operatività va affermata in tutti i casi in cui l'atto venga direttamente notificato dall'ufficiale giudiziario in mani del soggetto che si qualifica come delegato del destinatario. Non coglie nel segno, poi, la censura relativa alla mancanza di leggibilità della firma, posto che l'art. 171, c.p.p., prevede come nullità della notificazione solo la mancata sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto, che, peraltro, nel caso in esame, trattandosi del portiere delegato, poteva essere facilmente identificato. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 110, c.p., essendo pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'imputato come affermato anche apertis verbis nella sentenza di primo grado - non era coinvolto in alcun episodio di cessione di stupefacenti;
nonostante ciò la sua responsabilità è stata affermata sul generico e indimostrato presupposto che egli avrebbe "spalleggiato" i congiunti in una inaccettabile forma di concorso morale, come se egli fosse colpevole di avere eticamente condiviso scelte criminose altrui». Si tratta di un motivo inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ba desunto la 44 A partecipazione del ricorrente all'attività di vendita di sostanze stupefacenti, con un ruolo di supporto dei cugini LO RO, cl. 82, e LO LU, dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado, dalle quali emerge come l'imputato fosse direttamente impegnato nel commercio illecito di sostanze stupefacenti, unitamente ai suddetti cugini, indicate con il termine criptico di "pantalone", a nulla rilevando che l'episodio del 3 giugno del 2005, citato in motivazione a mero titolo di esempio, non abbia formato oggetto di una formale contestazione, stante il valore sintomatico che esso assume nel tratteggiare la partecipazione del LO all'attività di vendita della droga. 12. IL CO è stata condannata in primo grado alla pena di anni undici mesi sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73, d.p.r. 309/90, contestati nei capi NN) ed NN1), condanna che veniva confermata in appello. La IL, nel ricorso a firma dell'avv. Massimo Fumo, del Foro di Napoli, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 73 e 74, d.p.r. 309/90, nonché la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Rileva, in particolare, il ricorrente, che l'associazione per delinquere ex art. 74, d.p.r. 309/90, sarebbe stata composta, oltre che dalla IL, dal marito De CA LU, dal figlio De CA NC, tutti dediti al commercio di stupefacenti, oltre che dal presunto fornitore UR AN, rimasto estraneo al presente processo, evidenziando, al fine di contrastare la fondatezza dell'assunto accusatorio, che, pur essendo pacifico che De CA LU fosse dedito a tale illecita attività, come dallo stesso De CA А 45 ammesso, i collaboratori di giustizia escussi al riguardo non hanno invece riferito alcunché sul conto dei suoi familiari. Inoltre, ad avviso del ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'associazione criminosa di cui si discute, pur definendola "acefala" e senza riuscire a ravvisare alcuna struttura organizzativa, apparendo incerta la stessa formulazione dell'imputazione, in quanto il delitto in questione è stato contestato come commesso "da epoca imprecisata e con condotta perdurante". Sempre con riferimento al profilo dell'esistenza dell'associazione rileva il ricorrente, al fine di contestarne la configurabilità, da un lato che la partecipazione al sodalizio del De CA NC risulta solo dal contento di due conversazioni oggetto di captazione, peraltro erroneamente interpretate;
dall'altro che il UR non può considerarsi aderente al pactum sceleris, posto che, per giurisprudenza costante, anche una pluralità di forniture non implicano un vincolo associativo fra venditore ed acquirenti, mentre a carico della IL risultano solo tre conversazioni telefoniche intercettate, dal cui contenuto, tuttavia, può desumersi solo la mera consapevolezza da parte dell'imputata delle condotte illecite del marito, insufficiente a delineare la sua partecipazione al sodalizio. Con il secondo motivo di ricorso, la IL lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 74, co. 6, d.p.r. 309/90 quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ivi prevista, nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto, in quanto le singole cessioni poste in essere e la natura delle azioni criminose (inserite in un contesto caratterizzato da stretti vincoli di parentela fra i componenti, estrema rudimentalità A 464 6 organizzativa, modeste dimensioni della zona rifornita, identità di consueti cessionari, piccolo quantitativo e scadente qualità della droga ceduta) depongono per l'ipotesi attenuata. Con il terzo motivo di ricorso l'imputata deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis,, c.p., in punto di trattamento sanzionatorio, apparendo la pena inflitta «eccessiva e sproporzionata rispetto alla personalità della IL ed al ruolo dalla stessa rivestito all'interno del sodalizio». 12.1. Il ricorso non può essere accolto. Va preliminarmente rilevato, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, che, in considerazione della natura alquanto generica delle censure rappresentate, che, peraltro, si risolvono, sostanzialmente, in una diversa valutazione delle risultanze processuali, il ricorso della IL si colloca ai confini della inammissibilità. Ad ogni buon conto per fornire risposta alle censure difensive, occorre premettere alcune considerazioni sulla fattispecie di cui all'art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Come è noto, con riferimento all'attività di procacciamento e di spaccio di sostanze stupefacenti, il reato associativo di cui all'art. 74, d.p.r. 309/90, non richiede una struttura articolata e complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile su cui i compartecipi possono fare ricorso (cfr. Cass, sez. VI, 12.3.2007, n. 22698, L. e altro). Altrettanto pacifico è, poi, il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi "di fatto" fra soggetti 47 consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune, con la conseguenza che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, specie se protratti per un tempo apprezzabile (cfr. Cass., sez. VI, 12.3.2007, n. 22698, L. e altro). Così la prova del vincolo permanente tra i consociati, nascente dall'accordo associativo, può anche essere data per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr. Cass., sez. IV, 7.2.2007, n. 25471). Ciò non esclude, tuttavia, che, la prova in ordine all'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l'intervento di un gruppo che partecipa nel 4. suo insieme ad un evento importante per l'associazione, pur dovendosi sempre richiedere un'adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo episodio, ma anche all'interno dell'organizzazione (cfr. Cass, sez. VI, 14.1.2008, n. 6867, P.). A 48 Il vincolo associativo, naturalmente, può unire tutti coloro che, a vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata, di una delle condotte criminose previste dall'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/90. Ne consegue che l'associazione in parola è configurabile sia nel caso di unione parallela di più persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario tramite il commercio della droga, sia nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione (cfr. Cass., sez. VI, 31.10.2007, n. 10790, A.). Il vincolo associativo, peraltro, può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (cfr., per tutte, Cass., Sez. VI, 11.2.2008, n. 20069, O. ed altro). Allo stesso modo integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 49 stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (cfr. Cass., sez. VI, 19.12.2007, n. 1174, S.). Tanto premesso non può non rilevarsi come il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale appare del tutto in linea con i consolidati principi affermati negli arresti giurisprudenziali innanzi richiamati, condivisi da questo Collegio. Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, sulla base delle risultanze processuali, costituite principalmente dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, ha compiutamente ricostruito le modalità con cui avveniva l'attività di vendita della sostanza stupefacente da parte del De CA LU;
della IL, vero e proprio alter ego del marito, punto di riferimento degli acquirenti ed addetta anche al confezionamento delle dosi, nonché del figlio De CA NC, secondo un collaudato schema, in cui l'abitazione della famiglia De CA fungeva da vera e propria base operativa (dotata, addirittura, evidenzia la corte territoriale, di una telecamera posizionata "sul balcone che inquadrava il portone di ingresso per controllare e prevenire eventuali visite da parte delle forze dell'ordine"), all'interno del quale era inserito anche il UR, quale abituale fornitore della sostanza stupefacente che l'organizzazione immetteva con continuità nel mercato della 50 A tossicodipendenza (cfr. pp. 84-87 dell'impugnata sentenza). Risultano, pertanto, integrati, sotto il profilo della struttura organizzativa, nonché della partecipazione causalmente rilevante e per un tempo significativo di ciascuno degli imputati al sodalizio di cui si discute, nella piena consapevolezza del contributo fornito dagli altri sodali, gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 74, d.p.r. 309/90, per la cui configurabilità, appare opportuno ribadire, non è necessario che uno degli associati ricopra una posizione di vertice, dovendosi, inoltre, osservare come, in considerazione del livello raggiunto dalla sua struttura organizzativa e della diffusa attività di vendita di sostanza stupefacente assicurata sul territorio, il sodalizio abbia operato per un apprezzabile periodo di tempo, prima di essere sgominato dalle forze dell'ordine. 12.2. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso. Giova premettere al riguardo, benché non abbia una diretta incidenza sulla valutazione che il giudice di merito deve compiere al fine di accertarne la sussistenza, che, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, l'ipotesi di cui all'art. 74, co. 6, d.p.r. n. 309/90 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma 1, del suddetto d.p.r. n. 309/90 (cfr. Cass., sez. un., 23/06/2011, n. 34475, rv. 250351). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che tale fattispecie, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è ben compatibile con l'attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore ipotizza, all'art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/90, un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, ossia una associazione programmaticamente finalizzata (ciò che confligge 51 A con l'occasionalità) alla commissione di fatti di lieve entità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 19/11/2013, n. 1251). Se, dunque, è vero che deve considerarsi illegittimo il diniego del riconoscimento della fattispecie meno grave di cui si discute, basato solo sul rilievo del carattere non episodico dell'illecito commercio di sostanze stupefacenti, posto che, come si è detto, lo stesso art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/90, prevede un'associazione, non occasionalmente, ma programmaticamente finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità, è altrettanto vero che, come è stato chiarito da un condivisibile arresto, l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74, d.p.r. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma 5 del medesimo d.p.r. n. 309/90 (cfr. Cass., sez. I, 19/12/2012, n. 4875, rv. 254194). Pertanto, l'apprezzamento sulla sussistenza o meno della suddetta ipotesi associativa va effettuato attraverso una compiuta valutazione di "tutti" i parametri dettati dall'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, tra i quali, per le ragioni esposte, non rientra il carattere non occasionale dell'attività di spaccio (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 19/11/2013, n. 1251), con l'ulteriore conseguenza che anche la mancanza di uno solo degli elementi previsti dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 non consente di configurare l'ipotesi meno grave di cui all'art. 74, co. 6, d.p.r. 309/90. Diventa decisivo, in altri termini, ai fini di accertare la sussistenza o meno dell'ipotesi associativa prevista dall'art. 74, co. 6, d.p.r. n. 5 52 2 309/90, se i fatti commessi in esecuzione del pactum sceleris siano di "lieve entità" oppure no, rammentando, a tale proposito che, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, nella relativa indagine il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente escludere la configurabilità del "fatto di lieve entità" quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia tale, cioè, di lieve entità. (cfr. Cass., sez. VI, 19/09/2013, n. 39977, rv. 256610; Cassazione penale, sez. III, 02/10/2013, n. 45649; Cass., penale, sez. III, 14/01/2014, n. 7249). Conclusioni sulle quali la giurisprudenza di legittimità si è attestata anche dopo che l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90 deve essere configurata, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, d.l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10 del 2014, quale ipotesi autonoma di reato e non più quale circostanza attenuante (cfr. Cass., sez. III, 19.3.2014, n. 27064, rv. 259664). Si è così affermato che ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.p.r., n. 309/90, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, Kh ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione (cfr. Cass., sez. IV, 2.7.2013, n. 38133, rv. 256289). Orbene a tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando come i quantitativi di sostanza A stupefacente di cui il sodalizio ha fatto commercio non appaiono di 53 modesta entità, in considerazione dei numerosi e consistenti acquisti di cocaina pura conclusi con il UR (oscillanti tra i cinque, i dieci ed i 15 grammi: cfr. capo NN1, con esclusione dei fatti commessi fino al 2.6.2006 e sino al 25.6.2005), destinata ad alimentare un platea di utenti, che avevano nel sodalizio in questione un solido punto di riferimento, circostanze tutte che escludono in radice che la lesione del bene giuridico protetto dall'art. 73, d.p.r. n. 309/90, possa considerarsi di lieve entità. 12.3. Inammissibile, infine, deve considerarsi l'ultimo motivo di ricorso in quanto con esso vengono prospettate, peraltro genericamente, doglianze attinenti all'entità del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità. 13.De CA NC è stato condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione per il delitto ex art. 74, d.p.r. 309/90, di cui al capo NN, condanna che veniva confermata dal giudice di appello. Nel ricorso a firma dell'avv. Massimo Fumo, il De CA rappresenta, anche sotto il profilo della entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente eccessivo anche in considerazione della mancanza a suo carico di precedenti penali, le medesime doglianze già esaminate trattando la posizione della madre IL CO. Evidenzia, in particolare, il ricorrente che non può considerarsi elemento idoneo a far ravvisare una associazione criminosa, sul piano dell'organizzazione dell'attività, il solo riferimento alla predisposizione di una telecamera fuori dall'ingresso dell'abitazione dei De CA, trattandosi di un accorgimento che viene normalmente adottato anche da singoli spacciatori che operino in un domicilio determinato. 54 L'estraneità del figlio agli interessi illeciti del padre o di entrambi i genitori, del reato, è comprovato anche, ad avviso del difensore dell'imputato, dall'assenza di contestazioni su reati-fine, se non per l'episodio della presunta cessione di una dose "per O", concordata tra la IL ed un acquirente, da cui però NC De CA è stato assolto. 13.1. Tanto premesso il ricorso del De CA NC non può essere accolto per le medesime ragioni che impongono di rigettare il ricorso della IL CO, esposte nelle pagine precedenti, alle quali, sul punto, si rinvia. Va, in ogni caso, ribadito che, con motivazione approfondita ed immune da vizi, la corte territoriale ha sottolineato come il De CA debba ritenersi partecipe del sodalizio criminoso di cui si discute sulla base delle risultanze istruttorie, rappresentate dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche, da cui si evince non solo la piena consapevolezza da parte dell'imputato dei traffici illeciti in cui sono impegnati il padre e la madre, ma la sua diretta e continuativa partecipazione a tali traffici, in funzione di sostegno dei genitori, nonché di trasporto e consegna della cocaina ai clienti dell'organizzazione. In questa prospettiva la mancata condanna del De CA per il singolo episodio di cui al capo NN1), indicato dal difensore, dovuta, peraltro, alla circostanza che non è stata raggiunta la prova che l'accordo concluso tra la IL e l'acquirente, al quale il De CA era rimasto estraneo, avesse avuto effettivo seguito con la realizzazione concreta del proposito, e, più in generale, la mancata contestazione di reati-fine, non scardinano l'impianto accusatorio, posto che, come chiarito da tempo da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della 55 A partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (cfr. Cass., sez. II, 16.3.2010, n. 24194, rv. 247660; Cass., sez. I, 11.7.2003, n. 33033, rv. 225977). 14. NO AN è stato condannato in primo grado alla pena di anni otto mesi otto di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, per i delitti ex art. 73, d.p.r. n. 309/90, di cui ai capi VV) e ZZ), relativi a cessioni di cocaina per complessivi trenta grammi circa, effettuate dal NO in favore PO US, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7, I. 203/91 e la recidiva originariamente contestate, pena confermata in sede di appello. Nel ricorso a firma dell'avv. US Toraldo, del Foro di Napoli, il NO articola più motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso il difensore lamenta la violazione dell'art. 192, c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato quanto agli addebiti ex art. 73, d.p.r. n. 309/90 cit., derivando gli stessi da una superficiale lettura di alcune intercettazioni telefoniche (dove, in particolare, il riferimento degli interlocutori a "minuti" sarebbe stato interpretato come sinonimo di "grammi di cocaina", in difetto di elementi che depongano univocamente in tal senso). Ad avviso del ricorrente, inoltre, mancherebbero riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia GI, che aveva indicato il NO come dedito allo spaccio nella zona di Caivano, dichiarazioni, peraltro, smentite dal 56 A contributi di altri propalanti, quali il Messina, secondo cui la presenza dell'imputato in un'occasione ritenuta di interesse investigativo era da considerare casuale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, con riguardo all'art. 649 del codice di rito, giacché nell'impostazione difensiva i fatti qui giudicati avrebbero dovuto considerarsi ricompresi nell'imputazione elevata nei confronti del NO, avente sempre ad oggetto reati in materia di sostanze stupefacenti, per i quali quest'ultimo era già stato condannato in altro processo, nel cui ambito, già in sede cautelare, era stata riconosciuta la retrodatazione dei termini di custodia, costituendo i nuovi addebiti - cessione di droga ad un acquirente identificato - - una parte di quelli già ascritti all'imputato (acquisto e cessione di cocaina, a terzi non identificati, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso). Evidenzia, peraltro, il ricorrente come sia il periodo di riferimento, dal 2 al 13 luglio 2004, nella vicenda precedente, l'11 ed il 12 luglio 2004, quanto alle odierne contestazioni. Con il terzo motivo di ricorso, il difensore dell'imputato lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 81 cpv., 62-bis e 133, c.p., per essere stata immotivatamente rigettata l'istanza difensiva di contenere nel minimo l'aumento per la continuazione fra i due reati contestati, e per inesistenza od apparenza della motivazione in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che secondo la difesa «la gravità del fatto non è da sola sufficiente a giustificare il diniego del beneficio in parola, il cui fine è una rimodulazione mitigatrice della pena, nel caso di specie ben contenibile nei minimi, attesa la giammai avvenuta cessione materiale della presunta sostanza stupefacente in imputazione». A 57 14.1. Anche il ricorso del NO, con il quale vengono sostanzialmente riproposte le medesime questioni rigettate dal giudice di appello, non può essere accolto. Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive, rilevando, innanzitutto, che il termine "minuti", emergente dalle telefonate intercettate, in cui conversano il NO ed il PO, non può trovare altro logico significato, se non quello di essere utilizzato, cripticamente, come sinonimo di "grammi di sostanza stupefacente", al fine di celare all'ascolto delle forze investigative la reale natura dell'oggetto delle conversazioni stesse (l'acquisto di droga presso il NO, operato dal PO US). Tale conclusione appare sorretta da un coerente percorso logico seguito dalla corte territoriale, che evidenzia, da un lato, come alla richiesta, di per sé anomala, proveniente dal PO di fornirgli "50 minuti", il NO rispondeva, in maniera altrettanto singolare, che poteva dargliene soltanto "20"; dall'altro che entrambi gli interlocutori risultano impegnati nell'illecito commercio di sostanze stupefacente, in quanto il NO, come riferito dal collaboratore di giustizia GI, era "dedito allo spaccio di cocaina", mentre è stato dimostrato (circostanza non contestata dal ricorrente) che in Casalnuovo, sotto la direzione di OS MA, il clan PO-LU gestiva una piazza di cocaina, alla quale fa riferimento il PO proprio nel prosieguo della conversazione n. 1029 del 12.7.2004, dopo avere appreso che il NO non dispone dei "50 minuti" (cioè dei 50 grammi di 58 A droga) richiesti, ma solo di venti (cfr. pp. 89-90 dell'impugnata sentenza). L'inequivoco significato di tale conversazione, nonché delle altre indicate dalla corte territoriale e dal tribunale, in uno con l'accertato ruolo del PO, quale partecipe del "clan PO- LU", con funzioni, tra le altre, di procacciatore della droga venduta nell'interesse del sodalizio mafioso, evidenziano, dunque, come il suddetto PO si rivolgesse con frequenza al NO proprio per alimentare la menzionata piazza di spaccio e costituiscono, al tempo stesso, oggettivo riscontro alle dichiarazioni accusatorie del GI. 14.2. Del pari condivisibile è la risposta fornita dalla corte territoriale alla eccezione riguardante la pretesa violazione dell'art. 649, c.p.p., in quanto dall'esame del capo d'imputazione cui fa rifermento la difesa, riportato nella sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli il 19.12.2008, riformata, solo sotto il profilo dell'entità del trattamento sanzionatorio, dalla corte di appello di Napoli, con decisione resa l'1.3.2010, appare evidente che i fatti per i quali il NO è stato condannato sono relativi ad acquisiti di droga effettuati da quest'ultimo, in Caivano, presso PE CH e D'EL AN, "all'esito di transazioni registrate dalle conversazioni telefoniche del 2 e del 13 luglio 2004", laddove, nel caso in esame, si discute di acquisti effettuati dal PO presso il NO, quindi di fatti diversi, sia pure commessi in un periodo compreso tra il 2 ed il 13 luglio del 2004. Evidente, dunque, l'impossibilità di applicare il principio del ne bis in idem in materia penale, previsto dal citato art. 649, c.p.p., che presuppone l'identità del fatto, cioè una corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) (cfr. 59 A Cass., sez. un., 28 giugno 2005, Cass., sez. II, 18/01/2005, n. 8697). 14.3. Inammissibile, infine, deve considerarsi l'ultimo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono prospettate, peraltro genericamente, doglianze attinenti all'entità del trattamento sanzionatorio, non consentite in questa sede di legittimità. Sul punto, peraltro, la corte territoriale ha adeguatamente motivato, anche con riferimento alle ragioni che militano a favore del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, incentrando la propria valutazione sull'abitualità che caratterizza l'azione dell'imputato nel settore della vendita di sostanze stupefacenti, dedotta dalla gravità delle condotte, nonché dai precedenti penali e dai carichi pendenti sussistenti a suo carico (cfr. p. 90 dell'impugnata sentenza). 15. NN LC, è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione, per il delitto ex art. 416- bis, c.p., di cui al capo A), esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, condanna che veniva confermata dalla corte di appello. L'imputato ha presentato due distinti ricorsi, a mezzo dei suoi difensori di fiducia. Con il ricorso a firma dell'avv. Massimo Krogh, in particolare, l'imputato lamenta, innanzitutto, mancanza di motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, c.p. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che l'affermazione della sua penale responsabilità sarebbe stata incentrata solo sul rilievo empirico che egli è il figlio di altro presunto affiliato, come se il legame familiare fosse una sorta di "marchio di fabbrica", tanto 6 60 0 che spesso la sentenza farebbe un richiamo cumulativo "ai LC", piuttosto che a posizioni specifiche: emblematica, in questa prospettiva, appare la circostanza che all'imputato non risultano contestati reati-fine. Quanto al narrato proveniente dai collaboratori di giustizia LL e D'ND, il difensore del LC rappresenta che la corte di appello non ha dato atto della verifica compiuta in punto di attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, essendosi limitata ad affermare solo che essi sarebbero stati protagonisti del contesto criminoso di riferimento, senza procedere, comunque, ad un'analisi separata delle rispettive dichiarazioni, con riguardo a quanto narrato su NN LC, per farne poi oggetto di una valutazione globale, ai fini della individuazione di elementi di riscontro. Al contrario, lamenta il ricorrente, si è dato spazio anche a richiami di notizie de relato ed è stato considerato riscontro individualizzante per l'imputato ciò che al massimo poteva costituire un semplice riferimento alla sua famiglia di origine. Ad ulteriore confutazione dell'assunto accusatorio che lo vuole partecipe di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, rileva il ricorrente che il LC è incensurato, appartenente ad una famiglia che lavora da sempre nel settore economico della di latticini, vittima a sua volta, in passato, di estorsioni. k A fronte delle specifiche doglianze sulla inverosimiglianza delle varie propalazioni dei collaboratori, invece, la corte territoriale enfatizza un solo episodio, relativo alla presenza del LC in occasione di un incontro dove un presunto traditore del clan "NO" sarebbe stato minacciato, in relazione al quale, peraltro, 61 non è comunque stato dimostrato che l'imputato fosse presente o, comunque, che non vi si trovasse casualmente. In relazione a tale episodio, evidenzia il ricorrente, non appare corretta la considerazione dei giudici di appello, secondo cui anche una presenza occasionale sarebbe dimostrativa dell'appartenenza al sodalizio, atteso che i clan operano sul territorio sapendo di poter esercitare la loro forza di intimidazione su chiunque, soprattutto se legato «ad un contesto di antiche conoscenze ed anche frequentazioni comunque soggiogato nella risaputa soggezione ambientale», tanto più ove si tenga presente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova di frequentazioni può essere sufficiente ai fini dell'adozione di misure di prevenzione, ma non per ritenere sussistenti indizi di appartenenza mafiosa. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore del calce lamenta mancanza di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge con riguardo alla disposta confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, fondata solamente sul rilievo che il LC non avrebbe presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli anni presi in esame, mentre la corte territoriale non ha considerato che il presunto ruolo dell'imputato nell'associazione viene smentito dal difetto di contestazioni di reati-satellite e che, in ogni caso, la provvista per l'acquisto dei beni in questione era stata ampiamente spiegata dalla difesa. Con il terzo motivo di ricorso l'avv. Krogh lamenta mancanza di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, visto che la pena sarebbe stata applicata tenendo conto delle previsioni di 62 2 6 cui alla legge n. 251 del 2005 e non invece di quelle previgenti, più favorevoli al reo. Sotto questo profilo il difensore contesta l'assunto dei giudici di merito, secondo cui l'appartenenza ad un'associazione mafiosa sarebbe "per la vita", come se l'appartenenza potesse cessare solo con la morte o con la collaborazione con lo Stato, sostenendo come non sia da escludere «che un associato, mai coinvolto in reati-satelliti, possa decidere di abbandonare il sodalizio senza collaborare», gravando, comunque, sull'accusa l'onere di provare la continuativa partecipazione del singolo all'organizzazione criminale, sulla base di accertamenti di fatto, e non sulla difesa quello di dimostrare l'abbandono. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente, che anche secondo l'assunto dei collaboratori da cui provengono le accuse a carico del LC (AR IO, SQ NO, NI D'AU, AR LL) il suo presunto apporto all'associazione ebbe comunque un termine. Con il ricorso a firma dell'avv. US Biondi l'imputato lamenta, in primis, mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché erronea applicazione dell'art. 416- bis, c.p. e violazione di legge processuale (artt. 125, 192, 533 e 546, c.p.p.). Rileva il difensore che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle varie censure mosse nei motivi di appello nell'interesse del LC, con riguardo alla assenza di credibilità soggettiva dei collaboratori AR LL, NI D'AU e SQ NO;
al rilievo che nessuno degli altri numerosi collaboratori di giustizia avesse menzionato l'imputato; alla circostanza che il LC, nel corso degli anni, era stato identificato in compagnia, sia 6 63 3 di presunti affiliati al clan NO, che di appartenenti al contrapposto clan PA e che il contenuto delle conversazioni intercettate, cui partecipa l'imputato, appare del tutto irrilevante. Rileva, inoltre, il ricorrente che gli indizi raccolti devono considerarsi privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche perché non è stato, comunque, dimostrato quali condotte causalmente connesse alla vita ed alla funzionalità dell'associazione il LC avrebbe compiuto, né quale ruolo egli avrebbe avuto all'interno della compagine associativa. Ad avviso del difensore dell'imputato la sentenza impugnata non ha motivato affatto su quelle doglianze, né ha affrontato il tema dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori riguardanti il LC, rimaste, in ogni caso, prive di riscontri individualizzanti, mentre in particolare i contributi del LL e del NO devono intendersi connotati da un evidente vizio di circolarità della prova, come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il D'AU non aveva nascosto di nutrire astio per motivi personali nei confronti della famiglia LC (lo stesso NN LC aveva a suo tempo preteso da lui la restituzione di una somma datagli in prestito) e che gli altri due collaboratori, al momento di rendere le dichiarazioni de quibus, erano perfettamente consapevoli di quel che il primo aveva riferito agli inquirenti, visto che il contenuto delle narrazioni del D'AU era stato riportato nell'ordinanza di custodia cautelare del 19/02/2007, emessa anche nei confronti del LL e del NO, senza trascurare che il procedimento a carico del LC e degli altri imputati è stato caratterizzato da una pluralità di "pentiti 64 A dell'ultima ora", che avevano "allineato" le proprie versioni a quelle rese da altri in dibattimento, con palese mancanza di spontaneità. Il suddetto LL, in particolare, autore, ad avviso del difensore del LC, di plurime dichiarazioni false, è stato, poi, inspiegabilmente ritenuto credibile dai giudici di merito solo quanto ad una parte del narrato, mentre il collaboratore veniva considerato non sincero senza che il Tribunale prima e la Corte di appello poi ne ricavassero le doverose conseguenze in punto di attendibilità soggettiva al momento di riferire fatti sul conto del - padre e del cognato. Nel riportare per ampi stralci le dichiarazioni rese dal LL in dibattimento, il difensore evidenzia che egli aveva descritto NN LC come una persona vicina al gruppo criminale, ma senza che avesse mai "fatto niente", stante la contrarietà dei suoi parenti, particolarmente evidente dopo un arresto avvenuto nel novembre del 2004 per questioni di armi;
il collaboratore aveva, altresì, sostenuto di non ricordare se l'imputato ricevesse uno stipendio dal sodalizio, mentre il Tribunale di Nola aveva dato per ammesso - travisando così il contenuto della prova acquisita che il LC avesse "preso la mesata, anche se per un breve periodo di tempo". Quanto alle dichiarazioni di SQ NO, meramente -adagiatosi secondo la difesa su quanto riferito da altri - collaboratori ed a lui già noto, il ricorrente, da un lato rappresenta che il contenuto valutativo della sentenza di appello si limita a riprodurre quanto già scritto nella pronuncia di primo grado (censurando, anche con richiami giurisprudenziali di legittimità, il ricorso alla motivazione per relationem); dall'altro rammenta che, A comunque, il NO aveva indicato la ditta LC (che gestiva 65 supermercati ed operava nella distribuzione di alimenti) come soggetto passivo di estorsioni che egli stesso aveva praticato, giungendo a definire il padre dell'imputato, LU, "più vittima della camorra che un camorrista", tanto che una volta c'era stato un "sequestro lampo" in danno di un fratello di LU LC, per estorcergli denaro. Di conseguenza, secondo l'impostazione difensiva, la condotta di NN LC nel frequentare persone vicine alle organizzazioni criminali operanti nella zona di ANIA deve spiegarsi alla luce del rilievo empirico che egli era nato ed aveva sempre vissuto in quel territorio, per cui era del tutto normale che egli avesse e mantenesse rapporti anche con membri di associazioni criminali contrapposte, senza dovere per questo intendersi inserito nell'una o nell'altra. Con il secondo motivo di ricorso il difensore lamenta la violazione dell'art. 2, co. 4, c.p., e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, prospettando gli stessi argomenti evidenziati dall'altro difensore dell'imputato in punto di previsioni sanzionatorie applicabili alla posizione del LC (che secondo la tesi esposta avrebbero dovuto essere quelle in vigore prima dell'emanazione della legge n. 251 del 2005). Il profilo di illogicità della motivazione, ad avviso del ricorrente, si rinviene nell'affermazione, da un lato, dell'impossibilità di ammettere sic et simpliciter una presunzione di colpevolezza fino alla data della sentenza di primo grado (in caso di contestazione di reato permanente); dall'altro della sussistenza di un vincolo di appartenenza praticamente sine die, malgrado peraltro dall'istruttoria dibattimentale non emergesse alcunché a carico del 66 9 9 LC quanto al periodo successivo al novembre 2004, data delle ultime occasioni di frequentazione con altri coimputati. Con note di udienza depositate in cancelleria il 28.4.2014, infine, l'avv. NI Aricò, del Foro di Roma, subentrato all'avv. Biondi nella difesa del LC, reiterava le considerazioni esposte a sostegno dei motivi di ricorso in precedenza indicati. 15.1. Il ricorso del LC non può essere accolto. Non può non rilevarsi, al riguardo, che i motivi di impugnazione prospettati dai difensori del LC si collocano ai confini dell'inammissibilità, perché essi, da un lato si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, dall'altro si fondano su di una ricostruzione parziale delle risultanze processuali. Ed invero, anche nel caso del LC, la motivazione della corte territoriale segue un percorso argomentativo esauriente, logicamente coerente e conforme alle previsioni normative, che la rende del tutto immune dai vizi denunciati. L'appartenenza del LC all'associazione a delinquere di stampo camorristico di cui si discute (nota come "clan NO"), per dimostrare la quale, come già rilevato trattando la posizione di De CA NC, non è necessario raggiungere la prova della partecipazione del LC stesso alla commissione di uno o più dei reati-fine rientranti nel pactum sceleris, è stata correttamente desunta dalla corte territoriale dai risultati dell'attività investigativa e dalla convergenza delle dichiarazioni accusatorie 67 provenienti dai collaboratori di giustizia LL AR, D'AU NI e NO SQ. Nella ricostruzione dei fatti fornita dai collaboratori il LC (che, come riferito dal NO, "camminava insieme a De CH AB e LL AR") era un uomo di fiducia del suddetto LL, divenuto componente dell'associazione camorristica nel momento in cui il sodalizio, attraverso quest'ultimo, si era insediato nel territorio del comune di ANIA (in questo senso depongono le convergenti dichiarazioni del NO e dello stesso LL, supportate dalle rivelazioni del D'AU NI). In questo contesto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, assume un rilievo decisivo, ai fini della dimostrazione dello stabile inserimento del LC nel "clan NO", non solo quanto riferito dal NO in ordine al ruolo, svolto dall'imputato, di accompagnatore del LL tutte le volte che quest'ultimo si recava presso la "base" del rione De ER per rendere conto dei proventi illeciti raccolti nella zona di sua "competenza", ma anche la partecipazione del LC alla riunione svoltasi nell'abitazione del IL AN, nel corso della quale lo stesso LC, il LL, il NE, il IA ed il De CH AB, avevano minacciato D'AU NI, sospettato di essere un traditore al soldo dei PA, puntandogli contro le armi di cui tutti erano dotati, circostanza confermata dallo stesso D'AU, che, peraltro, si è ulteriormente soffermato sulla figura del LC, evidenziando come quest'ultimo, muovendosi agli ordini del LL, era solito girare armato ed aveva partecipato spesso ad azioni dimostrative per il gruppo del Rione De ER al fine di intimidire il clan nemico, lanciando provocazioni e varie espressioni offensive". 68 8 8 A differenza di quanto affermato dai difensori del ricorrente, il narrato dei collaboratori di giustizia, è stato sottoposto ad una puntuale disamina da parte della corte territoriale, per ognuno di essi, sotto il profilo sia della credibilità personale, che della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni, sia in generale, che con riferimento alla specifica posizione del LC (cfr. pp. 54; 64-65 della sentenza impugnata).. Sotto questo profilo la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di specifici motivi di malanimo o di acrimonia da parte dei propalanti nei confronti del LC;
la conoscenza diretta delle attività del LC, che ciascuno dei propalanti ha avuto, partecipando con lui, il LL ed il NO, quest'ultimo in posizione apicale, alla vita del suddetto sodalizio camorristico;
il D'AU, in qualità di appartenente al contrapposto "clan PA", vittima del "regolamento di conti" organizzato nell'abitazione del IL, al quale aveva preso parte, come si è detto, lo stesso LC;
la precisione, la coerenza e la convergenza in termini individualizzanti delle dichiarazioni dei collaboratori, riscontrate anche dai controlli effettuati sul territorio dalle forze dell'ordine, che, in diverse occasioni avevano sorpreso il LC in compagnia del D'AU, del De CH AB e del LL AR, a dimostrazione di come la conoscenza dell'imputato da parte dei the propalanti fosse frutto di una frequentazione diretta. Del tutto legittimamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto formatasi la piena prova della responsabilità del LC in ordine al delitto associativo, considerandolo, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sintetizzati nella pagine precedenti, un uomo a completa disposizione del sodalizio camorristico di cui al capo A). 69 0 6 Tale limpido argomentare appare uniformarsi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la chiamata in correità o in reità non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità, ma necessita, ai sensi dell'art. 192, c.p.p., una volta superato positivamente il vaglio relativo alla credibilità soggettiva ed alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del chiamante in correità o in reità, di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento о dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che, come nel caso in esame, abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 26/10/2006, n. 1263, rv. 235800; Cass., sez. III, 10/12/2009, n. 3255, rv. 245867). Rispetto al coerente percorso motivazionale della corte territoriale, le doglianze difensive non colgono nel segno, in quanto, da un lato esse hanno trovato adeguata risposta da parte del giudice di secondo grado, dall'altro appaiono del tutto generiche (come quelle finalizzata a mettere in dubbio la autonomia e spontaneità della narrazione dei collaboratori). La corte territoriale, infatti, con motivazione ineccepibile, ha evidenziato come l'intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, del LC LU in qualità di componente del "clan NO", non consente di ritenere quest'ultimo una mera "vittima" del sodalizio criminoso, di cui fa parte il figlio NN, non assumendo valore decisivo nel senso di escludere tale partecipazione l'incertezza sulla effettiva corresponsione di una retribuzione a quest'ultimo da parte dell'associazione (che, 70 0 1 comunque, il LL confermava, quantificandone anche l'importo), "in quanto ciò che rileva nello specifico è che con la sua fattiva disponibilità il LC forniva un consapevole e stabile apporto alla vita del clan di cui condivideva azioni, mire e decisioni". Convincente appare ragionamento della corte territoriale anche laddove spiega l'esistenza di rapporti del LC NN con esponenti del "clan" avversario dei PA, in ragione, non solo della fluidità e, quindi, della velocità di cambiamento degli equilibri di camorra, che potevano determinare delle radicali trasformazioni nei rapporti tra i sodali, come testimonia la vicenda del D'AU, ma anche alla luce della circostanza che, essendo il LC vissuto sempre nel limitato territorio di ANIA, egli aveva attraversato tutte le vicende dei rapporti tra le due organizzazioni camorristiche dei NO e dei PA operanti in tale territorio, passate dall'alleanza alla contrapposizione, per cui deve ritenersi del tutto normale che l'imputato, nel corso del tempo, abbia avuto "rapporti con più esponenti di camorra del luogo". Manifestamente infondate risultano le doglianze difensive relative alla "falsità" delle dichiarazioni del LL. Al riguardo appare sufficiente rilevare che, in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, interferenza che nel caso in esame, la difesa del ricorrente, su cui incombeva il relativo onere, non è stata in grado di dimostrare. А 71 Tale condizione, infatti, che richiede una prova rigorosa, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Cass., sez. IV, 10/12/2004, n. 5821, rv.231300; Cass. sez. I, 10/07/2013, n. 40000, P. e altro;
rv. 256917; Cass., sez. I, 17/03/2006, n. 24466, rv. 234412; Cass., sez. I, 10/11/2005, n. 1031, rv 233375). 15.2. Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Krogh, in quanto con esso il ricorrente svolge considerazioni di mero fatto, finalizzate ad una lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita, per le ragioni già esposte, in sede di legittimità. 15.3 Infondati, invece, appaiono i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio. Ritime, infatti, il Collegio di aderire all'orientamento che appare consolidarsi all'interno del Supremo Collegio secondo cui in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad un'associazione mafiosa, finalizzata a verificare А l'eventuale cessazione del vincolo associativo, deve accertarsi, 72 caso per caso, se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo (cfr. Cass., sez. II, 13.11.2013, n. 8027, rv. 258789). Pertanto, posto che, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, può essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza (cfr Cass., sez. II, 15/03/2012, n. 25311, rv. 253070; Cass., sez. V, 24.10.2013, n. 1703, rv. 258954). Orbene, nel caso in esame, in cui il reato associativo è contestato come perdurante sino all'agosto del 2007, difetta proprio la dimostrazione che il LC NN abbia tenuto una condotta esplicitamente, coerentemente ed univocamente rappresentativa di un suo volontario recesso dal "clan NO" in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina sanzionatoria più afflittiva, introdotta dalla novella di cui alla I. n. 251 del 2005, in quanto gli h elementi addotti dalla difesa dell'imputato a sostegno della propria tesi sono costituiti da generici riferimenti effettuati nei motivi di ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (che, peraltro, in violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso non sono state nemmeno allegate nella loro interezza), da cui certo non si desume il definitivo allontanamento del LC dal sodalizio criminale nell'indicato periodo temporale. A 73 16. IC CE MA è stato condannato in secondo grado, all'esito di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, che lamentava l'esclusione della circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni diciannove di reclusione ed euro 6.500,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 416, c.p. (associazione per delinquere finalizzata in particolare alla commissione di reati in tema di introduzione in Italia, nonché di detenzione, cessione e porto di armi), e per i correlati reati-fine contestati al capo GG1). Nel ricorso a firma dell'avv. Saverio Campana, del Foro di Napoli, il ricorrente lamenta, innanzitutto l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56, 81 e 133, c.p., 9, I. n. 497 del 1974, per avere la Corte territoriale, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, operato il computo della pena indicando quale fatto più grave l'addebito contestato al punto 13 del capo GG1), relativo alla cessione di un'arma da guerra, che si sarebbe verificata il 04/03/2005, per il quale ha fissato la pena base nella misura di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, senza considerare che l'ipotesi criminosa risultava descritta in rubrica quale delitto tentato, giacché la cessione non si era perfezionata per l'intervento delle forze di polizia, tanto che nel separato processo a carico del coimputato ST IZ - la stessa Corte di appello di Napoli precisava che il reato era effettivamente contestato ai sensi dell'art. 56, c.p. Si impone, pertanto, ad avviso del ricorrente, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 609, comma 2, del codice di rito, con conseguente annullamento della sentenza impugnata sul punto, essendo stata irrogata una pena illegale per eccesso. Æ 74 A tale soluzione, segnala il difensore, non si oppone la circostanza che «all'udienza del 23/06/2011 l'Avv. De Simone unitamente al IC rinunciava a tutti i motivi di appello ad esclusione di quelli concernenti la misura della pena ed i relativi aumenti ex art. 81, c.p., atteso che la materia della corretta qualificazione giuridica del fatto è sottratta al potere dispositivo delle parti». Con il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene censurata per violazione ed inosservanza degli artt. 192, c.p.p., e 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ripercorse le argomentazioni con cui il tribunale di Nola aveva escluso la configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante sopra menzionata, anche in considerazione del rilievo che il sodalizio facente capo al IC avrebbe - secondo l'ipotesi accusatoria - fornito armi a tutti i clan della provincia di Napoli, fra cui quelli "NO" e "PA-LO", senza conoscere in particolare i legami dei singoli soggetti dallo stesso IC conosciuti, nel corso dei rapporti di affari con le varie consorterie della zona, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha, invece, affermato in via apodittica che per la configurabilità della suddetta circostanza aggravante, è sufficiente la consapevolezza di agevolare un sodalizio mafioso. Con ciò, non solo omettendo di tenere conto delle considerazioni logiche esposte dai giudici di prime cure (segnatamente in tema di percezione da parte del IC della qualità mafiosa dei suoi interlocutori) ma anche operando un'interpretazione in contrasto con i dettami della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre che la finalità di agevolare l'associazione costituisca motivo specifico della spinta criminosa». A 75 17. Il ricorso del IC non può essere accolto. Ed invero infondato appare il primo motivo di impugnazione, in quanto la pena inflitta al IC, contrariamente all'assunto del difensore, non è illegale. L'art. 1 della legge n. 895 del 1967 (sostituito dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974), infatti, sanziona, fra le varie condotte, quella di cessione di armi da guerra con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 413,00 a 2.065,00 euro, per cui, tenuto conto dei limiti entro i quali opera la riduzione prevista dall'art. 56, c.p., in tema di reato tentato (da un terzo alla metà), la pena di anni sei di reclusione ed euro 1550,00 di multa, da cui è partita la corte territoriale, non può affatto ritenersi illegale. Tant'è che nella sentenza relativa al coimputato, citata dal ricorrente, si dà atto che in quel caso vi era stata pena illegale per eccesso, visto che la pena base era stata fissata in anni dieci di reclusione, laddove il massimo edittale per il tentativo, tenuto conto della riduzione minima di un terzo sulla pena prevista per il delitto consumato, è pari ad anni otto di reclusione. Quanto al secondo motivo di ricorso del pari se ne deve rilevare l'infondatezza. Correttamente la corte territoriale ha osservato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella I. 12 luglio 1991 n. 203, nella forma di cui si discute, che è quella di avere commesso i reati al fine di agevolare l'attività di un'associazione criminale di stampo mafioso, "basta la consapevolezza di agevolare con la propria condotta sodalizio mafioso per il quale il l'approvvigionamento di armi è indispensabile per la sua stessa 76 sopravvivenza, a nulla rilevando il concreto interesse perseguito dall'agente" (cfr. p. 207 della sentenza impugnata). Tale approdo interpretativo appare del tutto conforme ai principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi dal Collegio. La circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203, avente natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass., sez. VI, 22.1.2009, n. 19802, rv. 244261) può essere ravvisata, infatti, nella condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari о sintomatici, dalla consapevolezza del soggetto agente in ordine alla obiettiva finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale della propria condotta (cfr. Cass., sez. VI, 10.12.2013, n. 9735, rv. 259106; Cass., sez. VI, 12.7.2012, n. 31437, rv. 253218), anche se primariamente volta al conseguimento di un utile personale (cfr. Cass., sez. I, 08.02.2011, n. 13099). Tale consapevolezza appare evidente nella condotta del IC. Ed invero, a ben vedere, l'argomento utilizzato dal tribunale di Nola per escludere la circostanza aggravante in parola, come si usa dire, "prova troppo". L'elemento decisivo su cui il tribunale fonda la sua decisione, infatti, è costituito non tanto dalla dimostrazione della mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'appartenenza dei suoi "clienti" alla realtà del crimine organizzato di stampo camorristico (su cui pure il giudice di primo grado si sofferma, ma con 77 motivazione, come si vedrà, contraddittoria), ma, soprattutto, dalla impossibilità di intravedere una finalità agevolatrice nella condotta del IC, avendo egli operato per fornire le armi di cui faceva commercio il sodalizio criminoso in cui era inserito, indifferentemente ad entrambe le associazioni camorristiche che si contendevano il controllo del territorio, senza, cioè, privilegiare nessuna delle due sull'altra quale acquirente della propria "merce". Espliciti, in questo senso, sono i passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, in cui, all'esito della disamina delle risultanze istruttorie, in particolare delle conversazioni intercettate, il tribunale di Nola, non escludendo che la condotta rafforzamentodell'imputato sia stata vantaggiosa per il dell'operatività dei "clan" camorristici (anche a voler ritenere che la cessione di armi, da parte del IC, a soggetti appartenenti a sodalizi criminosi, sebbene tra loro in contrapposizione, abbia di fatto realizzato un contributo al perseguimento dei fini propri di ciascun clan, resta da esaminare il profilo psicologico dell'operato del IC») reputava, tuttavia, che le stesse «portano a ritenere che il IC abbia sempre venduto armi, indifferentemente a tutti coloro che gliene facevano richiesta, a prescindere dalla loro appartenenza ad uno o ad un altro clan, quindi senza alcuna specifica finalità agevolatrice». h Siffatta interpretazione, che, in definitiva fa dipendere non solo la consapevolezza della finalità agevolatrice, ma la stessa esistenza di una condotta di agevolazione dalla esclusività del rapporto che il soggetto agente instaura con una sola associazione a delinquere di stampo camorristico, esula completamente dalla ratio del citato art. 7, I. n. 203/1991. A 78 La suddetta previsione normativa, infatti, consente di configurare la circostanza aggravante di cui si discute, semplicemente in presenza di un comportamento dotato di diretta incidenza agevolatrice sulle attività proprie del sodalizio criminale di stampo camorristico, tanto da risultare oggettivamente ad esse funzionale (cfr. Cass., sez. VI, 24.1.2014, n. 8674, rv. 258808), nella piena consapevolezza, da parte del soggetto agente, come si è detto, di tale funzione agevolatrice della propria condotta, che può essere realizzata, ovviamente, anche in favore di una pluralità di diverse associazioni mafiose nei confronti delle quali è orientata l'azione dell'agevolare. La stessa formulazione letterale dell'art. 7, I. n. 203/1991, del resto, sembra contemplare tale ipotesi o, comunque, non la esclude, nel prevedere l'applicazione di un significativo aumento di pena per i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis, c.p. Sotto altro profilo e premesso che appare incontestabile la natura agevolatrice insita nel fornire ad un'associazione camorristica gli strumenti (le armi) necessari ad affermare e mantenere il suo dominio sul territorio, aumentandone la potenzialità offensiva e, quindi, la capacità di intimidazione, non può non rilevarsi come la consapevolezza da parte del IC della particolare "qualità" dei suoi clienti e, quindi, della funzionalità agevolatrice di più associazioni camorristiche della propria condotta, non solo non è radicalmente esclusa dal tribunale, ma è implicitamente desumibile dal contesto criminale in cui l'imputato ha operato, pacificamente contraddistinto nel periodo storico preso in esame dalle indagini (2004-2005), come evidenziato dallo stesso giudice 79 di primo grado, da una "guerra tra i due più forti clan operanti sul territorio di ANIA". come rilevato dal tribunale nolano, Tale circostanza, notevole opportunità di guadagno per rappresentava una l'associazione polacca di cui faceva parte il IC (cfr. p. 2014 della sentenza di primo grado), di talché appare del tutto coerente, alla luce dei principi che governano la prova logica, ritenere che un soggetto come il IC, incaricato di concludere affari lucrosi per il sodalizio di appartenenza proprio in quel territorio, contrassegnato, come scrivono i giudici di primo grado, dalla "devastante presenza” di due associazioni criminali di stampo camorristico in armi, fosse perfettamente a conoscenza della natura camorristica dei propri clienti. La sentenza della corte territoriale deve, dunque, sul punto, ritenersi immune dai vizi denunciati. 18. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi presentati nell'interesse di TA CE, US NI e LO CO, vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei suddetti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto dei profili di colpa derivanti dalla determinazione, ad opera dei ricorrenti, delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Tutti gli altri ricorsi vanno, invece, rigettati, con condanna dei restanti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
80 Dichiara inammissibili i ricorsi di TA CE, US NI e LO CO. Rigetta gli altri ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il TA, il US e la LO della somma di euro 1000,00 ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.5.2014. Il Consigliere Estensore Il Presidente on Diy Morin DEPOSITATA IN CANCELLERIA addì 24 NOV 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise случих 81