Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
In tema di ricorso per Cassazione, è consentito superare i limiti del "devolutum" e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di "ius superveniens", e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/1998, n. 9360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9360 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 24.4.98
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 852
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 408/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FI NI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa in data 8.7.97 dalla Corte di Appello di Trieste Letti il ricorso e la sentenza impugnata, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
FI NI venne condannato dal Pretore di Udine per il reato previsto dall'art. 1 Legge 15 dicembre 1990 n.386 per aver emesso, in data 12 dicembre 1991,un assegno bancario senza autorizzazione del trattario.
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. Con il ricorso l'imputato deduce la violazione dell'art.606, lett. b) c.p.p., "per omesso esame delle condizioni legittimatrici l'affermazione di responsabilità". Sostiene che non gli era mai pervenuta la comunicazione della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e della chiusura del conto corrente, "presupposto logico-normativo del reato", e che, quindi, la mancata acquisizione della relativa prova esclude la sussistenza della fattispecie contestata.
Denunzia, inoltre la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'omessa conversione della reclusione nella pena pecuniaria.
1-Il primo motivo di ricorso è inammissibile per violazione del divieto del novum.
Dal combinato disposto degli artt.606, terzo comma, 609, secondo comma, c.p.p., si ricava il principio che è consentito superare i limiti del devolutum e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di ius superveniens, e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale dizione richiama, evidentemente, le nullità assolute e insanabili, nonché le cause di non punibilità, nei limiti di cui all'art. 129 c.p.p. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece,
le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso.
Ciò posto, si osserva che è inammissibile la dedotta questione giuridica, diversa da quella devoluta con l'appello -emissione di assegno postdatato prima della chiusura del conto- perché presuppone una indagine di merito, non proponibile in questa sede, sulla comunicazione della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, che il giudice dell'appello, se investito della relativa cognizione, avrebbe potuto affrontare e risolvere anche con una integrazione probatoria ex officio.
2-Il secondo motivo è parimenti inammissibile .
La motivazione in ordine ad una questione dedotta con l'impugnazione può essere implicita nella contestuale esposizione di adeguati e attinenti argomenti, pur se relativi ad altro punto o capo della sentenza impugnata. Comunque, a norma dell'art.568, quarto comma, c.p.p., vi è interesse attuale e concreto a far valere il vizio di motivazione in ordine ad un motivo d'impugnazione soltanto se sia fondata la questione con esso dedotta. L'imputato, invece, non ha interesse a dolersi del vizio, qualora il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine ad un motivo che, se esaminato, avrebbe provocato una statuizione di manifesta infondatezza. Ciò premesso, si osserva che la censura è manifestamente infondata e non è sorretta da un interesse processualmente apprezzabile, in quanto le undici condanne riportate dal FI dal 1993, per reati della stessa indole, sono ostative alla sostituzione della reclusione con la corrispondente pena pecuniaria, ex art.59, secondo comma lett.a) Legge 24 novembre 1981 n.689, come implicitamente motivato dalla sentenza impugnata con il riferimento ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, pur se richiamati per giustificare il diniego della richiesta riduzione della pena.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998