Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., ritenendo apoditticamente certo che i proventi delle estorsioni cui il sodalizio era dedito fossero reinvestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati alla vicenda, in assenza, tra l'altro, di verifiche in ordine alla titolarità, alle dimensioni e tipologia dell'attività nonché alla data di costituzione dell'impresa e alle forme di finanziamento di essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2012, n. 12251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12251 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/01/2012
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 215
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 11310/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AN N. IL 06/12/1966;
2) NA AN N. IL 05/03/1949;
3) CI ET N. IL 02/01/1960;
4) RI IU N. IL 25/03/1965;
5) BO VA N. IL 15/06/1965;
avverso la sentenza n. 3997/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dell'art. 416 c.p., comma 6; rigetto nel resto;
udito, per la parte civile, Avv. Amato F. e Barcellona E.;
udito il difensore avv. Gasto A., per RI;
avv. Castronovo G., quale sost. Proc. per LO;
avv. Giovinco M. per LI e, quale sost. Proc. per ON;
avv. Costonovo per RI. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26-11-2010 la Corte d'Appello di Palermo, confermando quella del tribunale della stessa città in data 2.4.2009, riconosceva AN TI, AN NA, CI ET, IU RI e BO VA responsabili, alla stregua in particolare di chiamate in correità ritenute convergenti, del reato di cui all'art. 416 bis c.p. aggravato, per partecipazione all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", in Palermo fino alla data odierna, per LI a partire dal 24-6-1999, data di emissione di altra sentenza che lo aveva ritenuto responsabile dello stesso reato.
NA:
L'affermazione di responsabilità di LI era basata in particolare sulla chiamata in correità del collaboratore di giustizia EL CA, ritenuta riscontrata dalle dichiarazioni dei collaboratori AG, OS e DR.
Ricorreva il predetto, tramite il difensore avv. Michele Giovinco, con quattro motivi.
A) Violazione di legge, violazione di norme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 416 bis c.p.. In sostanza, secondo il ricorrente -che effettuava ampi richiami ai motivi di appello, ai motivi nuovi e alla memoria difensiva depositata in secondo grado-, la colpevolezza sarebbe stata giustificata sulla sola base della chiamata di CA -generica sia sul punto dell'attualità delle condotte attribuite ad LI, già condannato per lo stesso reato relativamente a fatti antecedenti, sia sul punto del suo ruolo dinamico all'interno dell'ente criminale -, in assenza di specifica ricerca, indicazione e valutazione di riscontri oggettivi e di motivazione sul punto. Infatti le ulteriori chiamate, essendo tutte de relato dal chiamante principale, realizzavano un riscontro meramente circolare. Inoltre vi erano alcuni aspetti, non esaminati dalla corte territoriale, che avrebbero dovuto condurre anche ad un giudizio di inattendibilità del CA -tra l'altro estromesso dalla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi per iniziativa dell'omonimo parente dell'imputato (LI LI) -, il quale aveva collocato l'inserimento di LI nel gruppo criminale facente capo a "cosa nostra", che operava nel Villaggio Santa Rosalia, in epoca (i primi anni 2000) in cui questi era detenuto a seguito di sentenza di condanna in data 24-6-1999 del Gup di Palermo per appartenenza ad associazione mafiosa fino al 1999, mentre, successivamente alla sua scarcerazione, l'esponente mafioso di primo piano di quel territorio era stato CE LO RO, e non l'imputato. Senza contare che nessuna conferma alle accuse di CA era rinvenibile nelle intercettazioni ambientali eseguite nel box in uso a OL NT, presunto capo mandamento di AG, ne' con il quale, ne' con il RO, LI era mai stato intercettato ne' osservato. Inoltre la corte aveva pure trascurato ulteriori doglianze contenute nella memoria difensiva 18- 10-2010, quali la circostanza che, secondo AG, il prevenuto aveva assunto un ruolo importante nella famiglia di AG dopo l'arresto di OL, dato inverosimile in quanto AG era stato arrestato prima di OL.
B) Gli stessi vizi erano dedotti in ordine al riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., attribuite all'imputato sostanzialmente a titolo di responsabilità oggettiva.
C) Il ricorrente si doleva poi del mancato riconoscimento delle generiche con motivazione insufficiente e ripetitiva del dato normativo, e dell'aumento di pena per la recidiva, nonostante la discrezionalità dello stesso affermata dalla sezioni unite di questa corte con sentenza 35738/2010, necessitante della verifica in concreto che la recidiva sia sintomo di maggior pericolosità. D) I vizi di cui sopra investivano altresì la mancata riduzione di un terzo dell'aumento per la continuazione, aumento operato in primo grado sulla pena relativa al reato oggetto del presente procedimento, ritenuto violazione più grave rispetto al reato già giudicato con una sentenza del Gup di Palermo. La corte territoriale, in violazione di legge e con motivazione manifestamente illogica, aveva ritenuto di sanare l'errore affermando che l'aumento di un anno per la continuazione teneva già conto della riduzione per l'abbreviato. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza. Con motivi nuovi depositati il 9-11-2011 il ricorrente ritornava sulla seconda doglianza evidenziando due aspetti di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il primo:
ritenuta sovrapponibilità delle due aggravanti, accomunate dall'affermata "natura oggettiva, mentre esse sono sostanzialmente diverse soprattutto in relazione al regime probatorio. Tuttavia, mentre quanto all'aggravante dell'associazione armata, il ricorrente sembrava comunque condividere che, come da giurisprudenza di questa corte, costituisce fatto notorio che "cosa nostra" sia un'associazione armata, quanto all'aggravante del c.d. riciclaggio, ribadiva l'illogicità della motivazione della corte territoriale che l'aveva ritenuta sussistente operando una illegittima commistione tra gli elementi costitutivi del reato e l'elemento accidentale, che esige la prova della gestione da parte di uno o più associati di un'attività imprenditoriale lecita, finanziata con denaro proveniente da delitto commesso in nome proprio dallo stesso esercente l'attività, punto sul quale non era stato assolto l'onere motivazionale con riguardo ad LI, ne' con riguardo a specifiche attività in cui erano stati impiegati proventi di reato e alla consapevolezza in proposito dell'imputato. Citava giurisprudenza di questa corte che esige che l'attività economica abbia una particolare dimensione e che in essa siano reinvestite utilità provenienti da azioni criminose.
TI:
L'affermazione di responsabilità era basata in particolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OS CE che, pur non essendo formalmente inserito nell'organizzazione mafiosa, riferiva di aver conosciuto, nel contesto criminoso delle estorsioni da lui portate a termine per conto della famiglia di Porta Nuova, l'imputato MO, dedito ad analoghe attività, e di aver partecipato ad incontri tra questi ed altri associati, esponenti di spicco della famiglia di Porta Nuova, quali GA ed DA IN.
Inoltre OS aveva accompagnato NI NG (condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e poi ucciso in un agguato) ad un incontro con il prevenuto, suo cognato. Dichiarazioni ritenute riscontrate da quelle degli altri collaboratori, CA, DR e AG, che avevano attribuito al MO il ruolo direttivo della famiglia mafiosa del Borgo Vecchio: CA per averlo appreso da NO e ON, anche se costoro, non avendo scelto la via della collaborazione, non lo avevano confermato;
DR mostrando una capillare conoscenza dell'organigramma delle famiglie operanti nel mandamento di Palermo centro, di cui aveva indicato i nominativi (soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), il che avvalorava la sua affermazione di avere personalmente conosciuto MO nel 2004, quando questi era stato nominato responsabile della famiglia mafiosa del quartiere Borgo Vecchio. Ulteriore elemento a carico era rintracciato in un'ambientale del 21-10-2005, ritenuta prova autonoma piuttosto che riscontro alle chiamate, tra NT OL, esponente di spicco di "cosa nostra" condannato anche all'ergastolo -in quel periodo in detenzione domiciliare per motivi di salute-, e HI IA, giovane mafioso incaricato di tenere i rapporti con gli altri associati, nella quale il secondo aveva informato il primo che EL, cognato di NI (NG), quindi il MO, era stato nominato capo della famiglia del Borgo.
Gli avv. Rubino e Russo, difensori di MO, hanno proposto ricorso deducendo in principalità, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, e violazione di legge in ordine agli artt. 416 bis e 42 c.p., per essere stata affermata la colpevolezza nonostante l'inidoneità probatoria del collaboratori, le cui propalazioni erano generiche, de relato, smentite dalle fonti di riferimento. Quanto a quelle di OS, si evidenziava che non poteva escludersi che gli incontri di MO con i DA, e soprattutto con il cognato NG, avessero avuto contenuto lecito, avendo tra l'altro il pentito dichiarato che l'imputato non partecipava alle riunioni di mafia, circostanza che, del tutto pretermessa in sentenza, risultava dall'incidente probatorio, allegato al ricorso. Sul punto dell'intercettazione ambientale tra HI e OL, il vizio di motivazione era ravvisato nell'incertezza che il soggetto evocato fosse il MO (la conclusione della corte in tal senso era da attribuirsi al non pertinente richiamo ad altro passo della conversazione, non collegata a quella in cui si parlava del Borgo Vecchio); nella possibilità di interpretazioni alternative della frase di HI "invece ad EL lo ha messo al Borgo Vecchio...vedi tu come lo puoi gestire" (EL potrebbe essere un terzo diverso da MO, "lo puoi gestire" potrebbe essere riferito al Borgo Vecchio e non ad EL); nella mancata prova che MO, ammesso che si trattasse di lui, fosse al corrente dell'investitura e l'avesse accettata. Si chiedeva quindi l'annullamento della sentenza, senza o con rinvio. In subordine si deducevano vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., violazione di legge in ordine a tale norma e all'art. 597 c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., comma 4. Infatti nella sentenza di primo grado era attribuita al reato ascritto al MO l'aggravante di cui al comma 4, senza motivazione al riguardo, mentre la corte territoriale, ritenendo quella di cui al comma 6, non aveva considerato la necessità che l'attività avesse una certa dimensione e che le attività in cui confluivano i proventi di reato dovessero essere lecite, ne' aveva indicato tali attività. Inoltre in sentenza era ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4, non contestata in primo grado, senza che sul punto fossero state proposte impugnazioni.
Anche sul punto si chiedeva quindi annullamento senza o con rinvio. Con memoria di lume pervenuta il 14-11-2011, gli avv. Rubino e Russo insistevano per l'accoglimento del ricorso.
RI:
In sentenza era in primo luogo confermato il rigetto della questione preliminare relativa alla violazione dell'art. 414 c.p.p., e cioè all'utilizzo per la decisione di elementi di prova assunti prima del provvedimento di riapertura delle indagini - emesso in data 27-11- 2006 dal Gip del Tribunale di Palermo -, rilevandosi che non erano state indicate, ne' risultavano, dichiarazioni dei collaboratori anteriori a tale data, e che comunque la preclusione non sarebbe stata operante in caso di recupero, dopo la riapertura delle indagini, del contenuto di atti attraverso la loro nuova assunzione. L'affermazione di responsabilità era confermata richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, CA, AG, DR e OS, tutte convergenti nel senso dell'inserimento del RI nell'associazione, del suo ruolo di vertice della famiglia di Corso Calatafimi, del suo coinvolgimento in vari episodi estorsivi, e concordanti sul punto delle modalità della sua estromissione dal gruppo criminale, mentre erano ritenute apparenti o comunque superabili talune incongruenze tra le stesse o rispetto ai periodi di carcerazioni del RI. In ordine all'attendibilità dei chiamanti in correità, si riteneva la stessa non scalfita da motivi di risalente astio nei confronti dell'imputato, ne' dalla mancata conferma di taluni aspetti delle loro dichiarazioni da parte o di soggetti che, in tal caso, si sarebbero dovuti accusare di reati, oppure di imprenditori estorti, presumibilmente condizionati dal clima di omertà creato dalla presenza dell'associazione. La corte riteneva poi corretta l'applicazione del trattamento sanzionatorio introdotto con la disciplina del 2005, osservando che, per quanto nel 2003 RI fosse stato allontanato dal sodalizio, tuttavia lo status dell'estromesso, secondo quanto riferito dal CA, comporta che tale soggetto resti a disposizione dell'associazione. Il che era nella specie confermato dalla circostanza che il prevenuto aveva accompagnato CA presso i commercianti, per presentarlo come la persona che lo avrebbe sostituito nella riscossione del "pizzo", oltre ad essere rimasto in possesso di armi del sodalizio, di cui poi gli era stata chiesta la restituzione. Era pure confermata la sussistenza delle aggravanti, in quanto la disponibilità di armi era avvalorata dall'uso delle stesse in occasione della sua estromissione, e dalla circostanza che in seguito gli fosse stata chiesta la restituzione di quelle detenute, mentre raggravante del c.d. riciclaggio era avvalorata dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori secondo le quali l'imputato e la moglie gestivano attività commerciali, nelle quali erano necessariamente reinvestiti i proventi delle attività estorsive che egli dirigeva.
L'entità della pena inflitta era infine giustificata con riferimento al ruolo di particolare rilievo svolto nell'associazione e con la presenza di plurimi e gravi precedenti.
Con ricorso proposto personalmente RI deduceva tre motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stati posti a base della richiesta del PM di riapertura delle indagini, elementi noti già sei mesi prima della richiesta di archiviazione, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione, basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, genetiche, contraddittorie e non accompagnate dall'indicazione di condotte sintomatiche di intraneità, trascurando completamente gli esiti negativi delle indagini della Squadra Mobile di Palermo che nulla avevano evidenziato a carico di RI nel periodo in cui, a detta dei collaboratori, questi sarebbe stato intraneo a "cosa nostra". Senza contare che non risultava contestata alcuna ipotesi di estorsione, nonostante all'imputato fosse ascritto proprio il ruolo di gestire le estorsioni nell'interesse della famiglia di Corso Calatafimi. Premessi ampi richiami alla giurisprudenza di questa corte relativa alla chiamata di correo e alla valutazione dei riscontri alla stessa, si deduceva l'assenza di riscontri alla chiamata di CA, non realizzandosi la c.d. convergenza del molteplice per essere privi di carattere individualizzante i riscontri ravvisati nelle altre chiamate, in quanto le stesse non confluivano, con quella di CA, su fatti riguardanti direttamente la persona dell'imputato e le imputazioni a suo carico, determinando soltanto un riscontro circolare. Il ricorrente censurava inoltre la decisione impugnata per aver ritenuto l'attendibilità complessiva dei collaboranti, senza valutaria con specifico riferimento alle singole posizioni degli imputati. Da ultimo, richiamata la giurisprudenza di questa corte circa l'elemento materiale e psicologico del reato di associazione mafiosa, concludeva per la mancanza di prova certa di un suo ruolo in seno alla famiglia di corso Calatafimi di "cosa nostra". 3) Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e della L. c.d. Cirielli, per essere stato applicato, in contrasto con quello applicato al correo separatamente giudicato, CE NE, il trattamento sanzionatorio previsto da tale legge, benché successiva all'estromissione di RI dall'associazione, e per essere comunque la pena eccessiva, anche per io spropositato aumento operato per la continuazione.
Con motivi nuovi depositati il 15-9-2011, a firma dell'avv. Alfredo Gaito, 1) si contestava la capacità dimostrativa delle propalazioni di AG e di OS in ordine alla posizione apicale ricoperta da RI, richiamando la loro ignoranza, risultante dalla sentenza di primo grado, delle strutture organizzative di "cosa nostra" (differenza tra famiglia e mandamento, mandamenti esistenti, appartenenze alle singole famiglie), dovuta alle loro posizioni subalterne;
con la conseguenza che le loro affermazioni non erano frutto di un patrimonio conoscitivo comune a tutti i partecipi, ma voci incontrollate stante il mancato accesso ad informazioni riservate;
2) si insisteva sulla circostanza che le indagini nei confronti dell'imputato erano rimaste prive di esito;
si contestava che i presunti estorti avessero taciuto per omertà, posto che, dopo la sua estromissione, RI non avrebbe più potuto contare sulla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla compagine mafiosa;
si assumeva che la responsabilità era stata affermata sulla base di una colpa d'autore, in assenza della prova di azioni penalmente rilevanti, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte che esige un ruolo dinamico e funzionale nell'ambito del fenomeno associativo;
3) il terzo punto investiva la carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, per essere stati trascurati sia il controllo sulla natura e consistenza delle attività gestite dall'imputato e dalla moglie, sia la verifica che esse fossero iniziate dopo il 2002/2003, epoca dell'asserita gestione dell'attività estorsiva;
4) si deduceva poi erronea applicazione della normativa sulla pena, successiva all'estromissione di RI dal sodalizio (non integrando il passaggio delle consegne, richiamato in sentenza, prosecuzione della partecipazione, e comunque non essendo provato che tale attività fosse successiva al 2005), e dell'aumento di pena per l'associazione armata, malgrado la mancata contestazione di tale aggravante. CI:
Gli elementi a carico erano ravvisati nelle dichiarazioni dei collaboratori che avevano indicato l'imputato come inserito nella famiglia del Villaggio Santa Rosalia, nel settore delle attività estorsive. Il collaboratore CA, grazie al suo ruolo alle dipendenze di LI e alla conoscenza personale dell'imputato, ne aveva riferito l'inserimento in tale famiglia (la corte riteneva non per questo modificato il nucleo principale del capo d'imputazione, che indicava il prevenuto come appartenente al gruppo di corso Calatafimi), appreso da ON stesso, il quale gli aveva indicato la persona che si era spesa per lui in DA GA.
AG, che pure conosceva personalmente ON - avendone anche indicato il luogo di residenza e la circostanza che, durante lunghi periodi di detenzione, era stato aiutato con donazioni della famiglia-, aveva riferito di averlo visto in compagnia del CA dal quale ne aveva appreso l'affiliazione. In ciò la corte riteneva realizzata la convergenza del molteplice, considerando marginale il fatto che i collaboratori OS ed DR avessero inserito ON nella famiglia di Corso Calatafimi, sia perché avevano fatto riferimento al mandamento di AG (di cui fanno parte sia il gruppo di Corso Calatafimi che quello del Villaggio Santa Rosalia), sia perché la loro conoscenza poteva essere incompleta gravitando essi intorno ad una ulteriore famiglia, quella di Porta Nuova, sia infine perché non avevano concretamente operato con il prevenuto. Per tali ragioni era anche ritenuto irrilevante che il NO avesse negato la formale affiliazione di ON alla famiglia di Corso Calatafimi.
Sul punto delle aggravanti, ritenute entrambe nella specie integrate, occorreva, secondo la corte, far riferimento non al capo d'imputazione riportato nella sentenza di primo grado, ma a quello risultante dal decreto che dispone il giudizio che, facendo richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio, comprendeva la contestazione sia dell'aggravante dell'art. 416 bis c.p., comma 4, che di quella del comma 6, per quanto erroneamente indicata con riferimento al comma 5. La determinazione della pena era poi confermata rilevandone la conformità alla disciplina in vigore nel febbraio 2008, momento dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, e non a quella successiva, e la proporzionalità ai gravi precedenti alla base della contestazione della recidiva, tali da giustificare anche il diniego di attenuanti generiche.
Con il ricorso a firma dell'avv. M. Rubino, si deduceva con il primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. e 416 bis c.p., evidenziando come le chiamate di correo alla base dell'affermazione di responsabilità fossero generiche, de relato dallo stesso ON (che non poteva escludersi aver millantato un ruolo che non aveva), divergenti tra loro, prive dell'indicazione di specifici episodi nell'ambito della generica asserzione che egli avrebbe operato nel settore delle estorsioni, mentre la corte territoriale aveva totalmente omesso la valutazione delle divergenze soprattutto in tema di tempi di appartenenza all'associazione, soggetti affilianti, famiglia di appartenenza. Il ricorrente, rilevata l'inversione di tendenza della sentenza di secondo grado nel riconoscere primaria importanza alle propalazioni di CA, mentre quella di primo grado faceva perno sulle accuse degli altri collaboranti, evidenziava la radicale contraddittorietà delle prime rispetto a quelle degli altri. Infatti, mentre il capo d'imputazione ascrive all'imputato l'appartenenza alla famiglia di corso Calatafimi, confermata dagli altri collaboratori, CA l'ha esclusa (almeno fino al 2005, quando ne era stato estromesso), inserendolo, per averlo appreso da lui stesso, in quella di Villaggio Santa Rosalia. Inoltre la sentenza impugnata avrebbe omesso di richiamare la parte delle dichiarazioni di CA che smentiscono quelle degli altri collaboranti, laddove delineano la figura dell'imputato come quella di un soggetto non all'altezza di entrare in alcuna famiglia mafiosa, essendo un rapinatore di piccolo calibro definito "accollativo di processi" (nel senso che si accollava anche le rapine per le quali non era stato sorpreso in flagranza), caratteristica inammissibile per un "uomo d'onore". Così come avrebbe omesso di tener conto del divieto di NO (capo mandamento) in ordine all'ingresso di ON nella famiglia di corso Calatafimi, e quindi a maggior ragione in quella di Santa Rosalia, divieto rimasto fermo fino all'ottobre 2005, quando sia NO che il prevenuto (che era rimasto in libertà dall'ottobre 2003 all'ottobre 2005) erano stati arrestati, quest'ultimo per rapina. Poiché il problema del suo inserimento si era tuttavia posto, ad esso potevano riferirsi le dichiarazioni al riguardo di AG, peraltro de reiato da CA (che gli aveva detto che ON era vicino ad LI e quindi alla famiglia di AG). OS, poi, aveva descritto l'imputato come vicino a RI, il che contrastava con la circostanza che ON era rimasto detenuto fino a quando RI era stato definitivamente estromesso dalla famiglia di corso Calatafimi. Mentre l'asserzione di DR dell'appartenenza di ON alla organizzazione mafiosa, strideva sia con i periodi di detenzione dell'imputato che con il divieto di NO. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, non essendo stati individuati ne' rapporto del capitale reinvestito, ne' l'asserita provenienza illecita dello stesso. Il terzo motivo investiva il trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque eccessivo, che si assumeva -data l'entità della pena e dato il richiamo, in sentenza di primo grado, all'esigenza di non discostarsi troppo dal minimo edittale-, potesse essere stato determinato facendo illegittima applicazione della normativa successiva alla legge c.d. Cirielli, entrata in vigore nel 2008.
BO:
Fonti di prova a sostegno dell'affermazione di responsabilità, realizzanti la c.d. convergenza del molteplice, erano individuate nelle seguenti: la chiamata del collaborante CA (che lo indicava come componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, partecipante all'estromissione di RI da quella di Corso Calatafimi, frequentatore di AG); quella del collaborante AG, appartenente al gruppo di corso Calatafimi (che confermava i propri rapporti con l'imputato, lo indicava come coinvolto nell'organizzazione mafiosa operante in Palermo centro, ne descriveva i rapporti conflittuali con NO, altro appartenente al gruppo, e i rapporti con i DA, suoi riferimenti nell'ambito della famiglia); quella di OS, che aveva collaborato con la famiglia di Porta Nuova, pur non facendone formalmente parte (che indicava l'imputato come coinvolto nei settore delle estorsioni sotto la direzione dei DA, esponenti della famiglia di Porta Nuova).
Ricorre LO, tramite l'avv. L. Marchese, con due motivi. 1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per non essere stato considerato che due dei collaboratori di giustizia (OS ed DR) non conoscevano affatto il prevenuto, che CA aveva evocato soltanto un episodio delittuoso al quale questi aveva preso parte (il pestaggio di RI), che AG ne aveva riferito l'appartenenza a "cosa nostra" in termini del tutto generici, che l'indicazione da parte di OS del coinvolgimento di LO nelle estorsioni, contrastava con l'affermazione di CA di essere stato lui, con NO e DEIO, a succedere a RI nell'esazione del "pizzo nella zona di Corso Calatafimi".
2) Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego di attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena, giustificati dai precedenti penali e dallo stato di latitanza, senza tener conto della scarsa entità del fatto.
Le parti civili SOS Impresa - Palermo e Confcommercio Palermo hanno depositato memorie a firma dei rispettivi difensori, avv. Amato e avv. Lanfranca, con le quali chiedono dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o comunque rigettarsi gli stessi, per essere state dedotte doglianze attinenti al merito e per essere la sentenza esente dai vizi dedotti in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, al contrario condotto ai sensi di legge ed in applicazione della giurisprudenza di questa corte, attraverso la verifica della credibilità degli stessi, delle cui dichiarazioni sono state valutate indipendenza, specificità e convergenza sul nucleo centrale e significativo del tema da decidere. CONSIDERATO IN DIRITTO
NA:
1. Il ricorso di LI, non diversamente da quelli degli altri imputati, è fondato limitatamente al profilo relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, essendo per il resto da disattendere.
2. La valutazione della chiamata in correità del CA e dei riscontri che la sostengono, rintracciati nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente. Infatti la ricostruzione condivisa in sentenza sulla base delle dichiarazioni del chiamante -secondo cui questi, dapprima inserito nella famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia, era poi passato a quella di Corso Catatafimi dove aveva conosciuto l'imputato, dal quale nel 2005, una volta estromesso da quest'ultima famiglia ad opera di LI LI, era stato contattato affinché collaborasse con lui in attività estorsive, specificamente individuate da CA mediante l'indicazione dei nomi delle imprese edili taglieggiate, è esente dalla doglianza di genericità sollevata dal ricorrente, in quanto accompagnata dalla specificazione di tempi, luoghi, nomi delle vittime del "pizzo". È poi del tutto inesatta l'affermazione del ricorrente circa il carattere meramente de relato, dal chiamante principale, delle altre chiamate in correità, ritenuto fonte di circolarltà dei riscontri. La corte palermitana non ha infatti mancato di valorizzare l'originalità di dettagli specifici alle singole chiamate, frutto di conoscenza diretta, non mediata da CA, dei propalanti. È stato così evidenziato che AG aveva riferito che, dopo essersi lamentato con CA per il danneggiamento di un esercizio commerciale, era stato avvicinato da LI il quale lo aveva informato che si era trattato di un errore;
DR aveva dichiarato di avuto incarico da un componente di spicco della famiglia mafiosa di appartenenza, ZI Milano, di tenersi a disposizione di LI;
OS aveva riferito di aver appreso da ON che questi operava nel settore delle estorsioni alle dipendenze di LI. Le chiamate di correo si caratterizzano quindi per l'idoneità a costituire reciproco riscontro nell'ambito della c.d. "convergenza del molteplice", in quanto tutte riconducono, sotto vari profili -il che concorre ad escluderne l'autoreferenzialità-, al nucleo centrale dell'accusa, confluendo sui comportamenti riferiti al prevenuto dall'imputazione (Cass. 1560/06, 13473/2008, 31695/10). A fronte di che anche l'eventuale temporaneo stato di detenzione di questi, tra l'altro a causa della pregressa condanna per lo stesso reato commesso in anni precedenti - ulteriore riscontro alle chiamate, secondo quanto con ragione osservato dalla corte palermitana, concorrendo a qualificarlo come intraneo all'associazione, da cui non risulta aver mai preso le distanze-, è inidoneo a dar conto della cessazione dei suoi risalenti rapporti con il sodalizio. Le ulteriori doglianze sono poi in fatto e ancorate all'esame atomizzato di singole asserzioni dei collaboratori, espunte dal contesto complessivo.
3. Del pari infondate le censure relative alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, al diniego di attenuanti generiche e all'aumento di pena per la recidiva. Sotto il primo profilo si osserva che la corte territoriale, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente l'accertamento in fatto della loro disponibilità da parte del sodalizio (Cass. 97/2004), ha dato conto che nella specie risultava tale disponibilità in capo ad associati di gruppi criminali della stessa specie, operanti in contatto con la famiglia di Santa Rosalia ove agiva l'LI, i quali ne avevano fatto uso nell'aggressione a RI del 2003, mentre di altre era stata richiesta la restituzione a questi dopo la sua estromissione. Va aggiunto che, alla stregua di consolidato orientamento di questa corte, l'organizzazione denominata "cosa nostra", ha, per esperienza storica e giudiziaria, e quindi per patrimonio conoscitivo comune, carattere armato (Cass. 5400/2000). Sotto il secondo profilo, si rileva che in sentenza è stata data adeguata e ragionata contezza del diniego di attenuanti generiche richiamando la qualità di associato mafioso di lungo corso di LI e di sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S.. Erroneamente, poi, il ricorrente si duole dell'aumento di pena per ia recidiva. Infatti la sentenza ha correttamente argomentato che l'aumento era obbligatorio ex art. 99 c.p., commi 4 e 5. Senza contare che la precedente condanna per lo stesso reato, e la sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S., giustificherebbero comunque l'aumento di pena stabilito in sentenza.
4. Come già accennato, ha invece fondamento il motivo inerente all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6. Premesso che essa ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È poi necessario che l'apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Cass. 856/1999). Ciò posto, e benché, a differenza da quanto sostenuto nei motivi aggiunti, la circostanza debba essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe (Cass. 5343/2000; 42385/2009), gli snodi motivazionali sul punto della sentenza impugnata si palesano insufficienti a dar conto della sua configurazione. Infatti la corte palermitana, tra l'altro prescindendo da qualunque indagine sulla consapevolezza in proposito di LI - per contro indispensabile, come correttamente osservato dal ricorrente nei motivi nuovi, nonostante la natura oggettiva dell'aggravante (Cass. 5343/2000; 42385/2009)-, ne ha ritenuto la sussistenza per il fatto, ritenuto apoditticamente certo - nonostante l'assenza, tra l'altro, di verifiche sulla titolarità, dimensioni, tipologia dell'attività, data di costituzione dell'impresa, e forme di finanziamento di essa-, che i proventi delle estorsioni, cui il sodalizio era dedito, fossero reinvestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati alla vicenda, RI e AG. Sul punto la sentenza impugnata merita quindi annullamento con rinvio al giudice a quo per ulteriore esame. 5. È da ultimo infondata la questione relativa alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Invero è meramente assertiva la tesi dell'omessa riduzione di un terzo, essendo l'aumento operato compatibile con tale diminuzione e comunque non illegale. Retta mente quindi, in assenza di elementi in contrario, la corte di merito l'ha ritenuta effettuata.
TI:
1. Il motivo di gravame inerente all'affermazione di responsabilità è infondato. Le censure di violazione di legge e vizio motivazionale cedono a fronte della nitida ricostruzione del ruolo dell'imputato, quale responsabile della famiglia mafiosa del Borgo Vecchio, sulla scorta di una intercettazione ambientale inconfutabilmente a lui riferibile - grazie al richiamo al suo nome di battesimo, EL, e al suo rapporto di affinità con NI (da identificare, in considerazione del contesto, nell'NG, cognato del MO, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa)- e palesemente relativa alla sua nomina a capo di quella famiglia ("invece ad EL lo ha messo al Borgo Vecchio ...vedi tu come lo puoi gestire)", come da informazione fornita da HI ad NT OL -esponente di spicco di "cosa nostra", condannato anche all'ergastolo, in quel periodo in detenzione domiciliare per motivi di salute-, in ordine alla quale è del tutto congetturale, oltre che assai poco verosimile, l'ipotesi formulata dal ricorrente che la nomina fosse avvenuta all'insaputa dell'interessato, o che questi non l'avesse accettata.
2. Tanto premesso, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultano in piena sintonia sia con l'intercettazione appena richiamata, sia tra loro, realizzandosi anche in questo caso la c.d. convergenza del molteplice, in quanto tutte confluiscono nell'attribuzione al MO, anche attraverso la diretta conoscenza del relativo organigramma, del ruolo apicale della famiglia del Borgo Vecchio, accompagnata, di volta in volta, dal richiamo a suoi incontri con personaggi di pari calibro di altre famiglie (quali i DA e l'NG), o al suo interessamento nelle attività estorsive.
3. Mentre è infondata la questione della omessa contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, la quale, ancorché non indicata, per evidente errore materiale, nell'intestazione della sentenza, risulta puntualmente contestata, mediante richiamo alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, nel decreto che dispone il giudizio in data 14-5-2008, è parzialmente fondata quella relativa all'aggravante di cui al comma 6 della norma citata. Invero, per quanto sia irrilevante l'erroneo richiamo al quinto, invece che sesto comma, essendo la contestazione assolutamente chiara nel descrivere l'aggravante del c.d. riciclaggio, valgono al riguardo le osservazioni, alle quali si rimanda, già svolte trattando la posizione LI, in ordine all'insufficienza della motivazione, che, sul presupposto che il sodalizio fosse dedito ad attività estorsive, e considerato che alcuni imputati gestivano attività d'impresa, ha concluso, con non condivisibile automatismo, per l'evidente reinvestimento in esse di capitali illeciti, senza le necessarie verifiche e i dovuti approfondimenti sia in tema di caratteristiche delle imprese, e in particolare delle loro forme di finanziamento, sia sul punto della consapevolezza da parte dei sodali della loro esistenza e dell'eventuale reinvestimento in esse dei proventi delle estorsioni. Sul punto la sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
RI:
1. Sono fondati il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto dei motivi nuovi, quest'ultimo limitatamente alla questione del trattamento sanzionatorie) applicabile, mentre al terzo dei motivi aggiunti (relativo alla sussistenza dell'aggravante del c.d. riciclaggio), per quanto inammissibile perché non collegato ai motivi principali, si estende l'effetto dell'accoglimento dell'analogo motivo comune ai ricorsi degli altri imputati.
2. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto, da un lato, è generico non precisando quali elementi, noti già sei mesi prima della richiesta di archiviazione, sarebbero stati posti a base della richiesta del PM di riapertura delle indagini, dall'altro è ripetitivo di censura che, già proposta ed esaminata e respinta dalla corte con congrua motivazione, non è corredata da nuovi elementi suscettibili di ulteriore disamina.
3. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile per genericità in quanto, incentrato sull'ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della chiamata dei correo e dei riscontri alla stessa, non ne fa corretta applicazione al caso concreto.
4. Le censure oggetto del primo e del secondo motivo nuovo non scalfiscono la logicità e completezza dell'orditura motivazionale sull'affermazione di responsabilità. La prima, relativa all'esame soltanto parziale del materiale probatorio utilizzato dalla corte territoriale (le propalazioni di AG e di OS, ignorando quelle di CA ed DR), è comunque inidonea ad inficiare l'attribuzione a RI della posizione apicale, dal momento che la non piena conoscenza da parte dei primi due collaboratori delle strutture organizzative di "cosa nostra", da ascrivere alle loro posizioni subalterne, non comporta che essi dovessero ignorare (Identità del loro responsabile. La seconda, imperniata sul rilievo che le indagini nei confronti dell'imputato erano rimaste prive di esito e che il silenzio dei presunti estorti non fosse da attribuire ad omertà in quanto, dopo la sua estromissione, RI non avrebbe più potuto contare sulla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla compagine mafiosa, è del pari inidonea ad intaccare il complessivo compendio probatorio, avendo la corte territoriale, con coerenza argomentativa e sufficiente completezza del tessuto motivazionale, fornito ragionata contezza del ruolo dinamico e funzionale di RI all'interno della famiglia, argomentato, attraverso la valutazione delle chiamate di correo tra loro convergenti, dal suo ruolo di vertice di quella di Corso Calatafimi, dal suo coinvolgimento in vari episodi estorsivi, dalla sua successiva estromissione dal gruppo criminale, accompagnata dal passaggio delle consegne ai suoi sostituti nell'esazione del "pizzo" e dalla richiesta di restituzione di armi da lui detenute, a conferma della sua posizione apicale, per conto del sodalizio.
5. Come già anticipato, sono fondati il terzo motivo del ricorso principale (esclusa la parte in cui si censura l'eccessivo aumento di pena per la continuazione, peraltro non contestata, ne' considerata nella dosimetria della pena) ed in parte il quarto dei motivi nuovi. Nel silenzio della sentenza di primo grado, la corte territoriale ha ritenuto correttamente applicato il regime delle pene stabilito dalla L. n. 251 del 2005, considerando che, per quanto RI fosse stato estromesso dall'associazione nel 2003, in seguito aveva continuato la collaborazione al fine del passaggio delle consegne e della presentazione dei suoi successori agli estorti. Tale motivazione non è condivisibile in quanto, anche ammessa tale collaborazione in virtù di uno status dell'estromesso che impone la trasmissione ai subentranti del patrimonio conoscitivo della rete delle imprese taglieggiate, non da adeguatamente conto delle ragioni per le quali essa si sarebbe protratta per oltre due anni dopo l'allontanamento del RI dalla famiglia mafiosa, in modo da rendere applicabile la normativa del Dicembre 2005. La decisione impugnata merita pertanto annullamento con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, tanto sul punto, che su quello della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, in virtù dell'effetto estensivo del relativo motivo comune agli altri ricorsi. La censura, pure oggetto del quarto motivo aggiunto, relativa all'aggravante dell'associazione armata, è invece inammissibile sotto due profili:
perché la questione non è correlata ai motivi del ricorso principale e perché, come osservato trattando la posizione MO, l'aggravante, benché per errore materiale non indicata nell'intestazione della sentenza impugnata, risulta ritualmente contestata nel decreto che dispone il giudizio.
CI:
1. Il ricorso, per il resto da disattendere, è fondato limitatamente al secondo motivo inerente alla ricorrenza dell'aggravante del c.d. riciclaggio, punto sul quale la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, per le ragioni già espresse trattando le altre posizioni.
2. Il primo motivo, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, prospetta in realtà una ricostruzione alternativa, non spendibile in sede di legittimità, dell'interpretazione e della valutazione delle chiamate di correo, a fronte di quelle, non manifestamente illogiche ne' irragionevoli, condivise dalla corte palermitana. La sentenza, prendendo le mosse dalla chiamata del CA, avente ad oggetto circostanze, relative all'appartenenza alla famiglia di Santa Rosalia, apprese dallo stesso ON, con il quale intratteneva rapporti personali (circostanze che non vi è motivo per ritenere frutto di millanteria), non ha infatti ignorato ne' il contrasto con il capo d'imputazione (che inseriva l'imputato in quella di Corso Calatafimi), ne' le divergenze Pi tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, soprattutto sul punto della famiglia di appartenenza del prevenuto, puntualmente affrontando tutte le questioni sollevate dal ricorrente, e risolvendole adeguatamente, senza incorrere in vizi di legittimità, attraverso l'indicazione tanto delle ragioni per le quali talune affermazioni erano più attendibili di altre (quelle di CA in quanto membro della famiglia di Santa Rosalia, e quelle di AG in quanto anch'egli in rapporti personali con l'imputato, entrambe relative al periodo 2003/ 2005 in cui questi era in stato di libertà, ed entrambe accompagnate da dettagli specifici - quale l'indicazione da parte del CA del presentatore di ON, in GA DA, condannato per associazione mafiosa ed estorsione -, mentre gli altri chiamanti appartenevano ad altri gruppi e non avevano mai concretamente operato con il prevenuto), quanto delle ragioni per le quali non vi era divergenza sul nucleo centrale dell'accusa (tanto la famiglia di Santa Rosalia quanto quella di Corso Calatafimi facendo parte del medesimo mandamento di AG). Nè tali conclusioni sono scalfite dall'osservazione che ON non avrebbe avuto la statura dell'uomo d'onore, non essendo stato ammesso alla famiglia di Corso Calatafimi dal NO, posto che, come si è visto, la corte ha giustificato la maggior ttendibilit?' di dichiarazioni che lo davano per affiliato ad altra famiglia.
3) Il terzo motivo è inammissibile, in quanto generico in ordine al giudizio di eccessività della pena, manifestamente infondato sul punto dell'ipotizzata applicazione della normativa successiva alla legge c.d. Cirielli, entrata in vigore nel 2008 (in tal caso, la pena inflitta terrebbe conto soltanto dell'aggravante dell'associazione armata, non anche di quella del c.d. riciclaggio).
BO:
1. Il ricorso è infondato e va disatteso, salvo l'effetto estensivo del motivo, comune agli altri ricorsi, relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, che determina l'annullamento con rinvio sul punto della sentenza.
2. Le doglianze di cui al primo motivo sono inidonee a scalfire la logicità dell'orditura motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, che, attraverso la puntuale analisi delle plurime chiamate di correo, ne evidenzia la convergenza sul nucleo centrale dell'accusa. È quindi inesatto che due dei collaboratori di giustizia (OS ed DR) non conoscessero il prevenuto, in quanto la sentenza, almeno con riferimento a OS, afferma il contrario, ne' il ricorrente ha indicato elementi atti a smentire tale affermazione. Inoltre, per quanto CA abbia attribuito al prevenuto soltanto un episodio delittuoso (il pestaggio di RI, appartenente ad un'altra famiglia), si tratta di episodio di per sè atto a conferire a LO la qualifica di intraneo all'associazione. È poi priva di fondamento l'accusa di genericità mossa alle dichiarazioni di AG che, per contro, secondo quanto la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare, risultano accompagnate da specifici dettagli, in particolare in tema di rapporti con altri affiliati, nominativamente indicati. Nessun contrasto vi è poi, a differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, tra l'indicazione da parte di OS del coinvolgimento di LO nelle estorsioni, e l'affermazione di CA di essere stato lui, con NO e DEIO, a succedere a RI nell'esazione del "pizzo" nella zona di Corso Calatafimi, dal momento che OS ha attribuito tale ruolo all'imputato sotto la direzione dei DA, esponenti della famiglia di Porta Nuova, diversa da quella di Corso Calatafimi in cui erano inseriti RI e CA.
3. La sentenza è esente anche dai vizi di erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena, adeguatamente giustificati con il richiamo ai precedenti penali e allo stato di latitanza.
La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, ed al trattamento sanzionatorio di RI GI, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame, essendo i ricorsi per il resto da rigettare.
L'esito del giudizio di legittimità comporta che le parti civili potranno far valere il diritto alla rifusione delle spese processuali, nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito accerterà la sussistenza, a carico degli imputati, del relativo obbligo (Cass. 32440/2003).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, ed al trattamento sanzionatorio di RI GI con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame;
Rigetta nel resto i ricorsi.
Spese delle parti civili al definitivo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012