Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2012, n. 12251
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Sentenza 25 gennaio 2012

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Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., ritenendo apoditticamente certo che i proventi delle estorsioni cui il sodalizio era dedito fossero reinvestiti nelle attività economiche gestite da due degli interessati alla vicenda, in assenza, tra l'altro, di verifiche in ordine alla titolarità, alle dimensioni e tipologia dell'attività nonché alla data di costituzione dell'impresa e alle forme di finanziamento di essa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2012, n. 12251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12251
    Data del deposito : 25 gennaio 2012

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