Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Anche dopo la riforma introdotta della L. n. 46 del 2006, l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., nel consentire la specifica indicazione di atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione, esclude che la Corte di cassazione possa valutare, reinterpretandolo, il loro tenore, in quanto tale indicazione è funzionale solo a stabilire se la stessa motivazione indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle di segno contrario.
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L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2009, n. 44914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44914 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/10/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1736
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 14949/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL EN N. IL 14/03/1960;
2) TT LU N. IL 16/09/1958;
3) CO RO SS N. IL 22/06/1970;
avverso la sentenza n. 2809/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SINATRA F., per IA
PREMESSO IN FATTO
1 - La Corte di Milano il 21.12.05, in riforma di sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, aveva in particolare condannato IL ad a.2 rec. ed Euro 550,00, di multa per detenzione di un fucile mitragliatore SU - 74 arma da guerra, IA ad a. 4 e m. 7 ed Euro 1.700 m., per detenzione e porto di una mitraglietta LE e di un Kalashnikov, nonché di armi comunità sparo e TT ad a.4 e m. 6 del mitragliatore SU, ricettazione di tre pistole, altre armi comuni e clandestine e munizioni.
Il 29.3.07 la Sez. 1^ di questa Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame in ordine ai reati indicati quanto a SI OM ed IA SI FI, e limitatamente al mitragliatore SU per UC, perché erano state utilizzate le dichiarazioni rese in sede d'indagine, che risultavano decisive nella motivazione per il riscontro con altri elementi, dall'imputato in procedimento connesso TU Franco, non assunto in giudizio perché ritenuto erroneamente irreperibile.
Altra Sezione della Corte di Milano ha disposto l'assunzione di TU e, ritenutolo intrinsecamente attendibile a carico di SI e UC e riscontrato quanto al mitragliatore SU (da ZA e da parziali ammissioni di SI) e circa la mitraglietta LE, il Kalashnikov il fucile a pompa privo di matricola (IA), ha condannato: TT per il delitto continuato relativo al mitragliatore SU (reato più grave) ad a. 3 e m. 6 ed Euro 700,00, cui ha aggiunto aumento ex art. 81 c.p., di a. 1 ed Euro 1.000,00, con il risultato di a. 4, m. 6 ed Euro 1.700,00;
IA alla stessa pena (ritenendone la responsabilità per tutti i reati, con lo stesso computo); IL per la detenzione dell'SU ad a. 2 ed Euro 550,00.
2 - Contro questa sentenza della Corte di Milano sono proposti ricorsi per i seguenti motivi:
2.1 - IL (Avv. POZZI S.) denuncia:
1 - violazione art. 157 e 161 c.p., e L. n. 895 del 1967, art. 2, perché il reato è prescritto a far tempo dal 2006; 2 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione perché, affidandosi alle sole dichiarazioni di TU, non si è motivata la prova di detenzione immediata e diretta dell'arma, men che quella di detenzione mediata o indiretta e, pertanto, della consapevolezza del luogo ove era detenuta la res da parte del ricorrente.
2.2 - TT (Avv. LECIS U.) denuncia:
1 - violazione art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e di legge penale (capo 1 - f. SU), per mancata conferma di ZA, che avrebbe appreso de relato da TU, del coinvolgimento del ricorrente nella disponibilità dell'arma con "Cipolla", cioè LE G., e SI (che non avrebbe mai avuto rapporti con UC) ed il travisamento dell'incontro di LE e ZA in contrattazione per l'arma, nei pressi di una Golf di colore scuro, guidata da persona che non può ritenersi con certezza UC);
2 - vizio di motivazione sui punti menzionati (si allegano trascrizioni di atti del giudizio e d'indagine, che dovrebbero servire a riscontro delle tesi sostenute).
2.3 - Il ricorso per IA (Avv. CICORELLA C.) denuncia:
1 - violazione di legge - vizio di motivazione (il motivo ricostruisce la vicenda processuale, corredandola con la valutazione delle risposte di AC a domande P.M. in sede di indagini, e dell'esame e controesame di lui ed altri imputati;
e sostiene la valutazione della Corte di merito ancorata a principi erronei, alla luce di emergenze circa i momenti dell'offerta e l'inconsistenza del loro tenore probatorio, data anche l'inattendibilità del dichiarante in altri procedimenti, e l'assenza di riscontri, non essendo tali quelli attribuiti a CH, Cammalleri, TU, di cui spiega l'errore valutativo in sentenza per contrasto con i principi);
2 - violazione art. 526 c.p.p., per l'uso degl'interrogatori acquisiti agli atti di TU, che in appello in effetti non ha riscontrato AC, facendo generico riferimento nel rispondere a domanda suggestiva del P.G.; 3 - inosservanza art. 192 - vizio di motivazione, per mancata verifica di attendibilità intrinseca di TU, motivazione per relationem, assenza di riscontri obiettivi, perché la sentenza fa generico riferimento agli elementi già individuati nelle precedenti, mentre TU deve essere reputato non credibile (a riprova si riportano le sue risposte a domande del P.G. ed il controesame della difesa, se ne ricostruisce la vicenda processuale per dimostrarlo non spontaneo, contraddittorio e confuso sui passaggi delle armi, ed in contrasto con AC, che le avrebbe affidate a CH ed DI e non al ricorrente);
4 - violazione L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2, 4 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4 e art. 697 c.p., perché non vi sono gli estremi di disponibilità delle armi a carico del ricorrente - vizio di motivazione (in concreto si prospetta che le emergenze dimostrano che IO, IT e FI ad insaputa di IA si contendevano la destinazione delle armi, mentre AC - v. sopra - ne rivendicava il possesso e senza opposizioni lo otteneva);
5 - violazione di legge - vizio di motivazione per assenza di elementi certi circa l'evoluzione dei fatti per cui è condanna, difetto di prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio (esposizione di principio, con riferimento agli argomenti dei motivi precedenti).
L'attuale difensore comparso in giudizio (Avv. SINATRA F.), ha presentato memoria illustrativa di principio, circa le dichiarazioni de relato (con rifer. a Cass. Sez. 2^, n. 16886/07). RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, e tanto preclude anzitutto il rilievo del decorso del termine prescrizionale in ipotesi maturato nelle more di questo grado (cfr. per tutte S.U. 32/00, De Luca). Al riguardo il 1 motivo del ricorso IL è generico. I fatti ascrittigli giungono al 25.4.99 e la pena massima prevista per reato d'armi e da guerra o clandestine è di anni 8, sicché tenuto conto dell'interruzione non s'intende l'indicazione del termine prescrizionale in giorno imprecisato del 2006. Il 2^ motivo è manifestamente infondato.
A fronte dell'accusa di TU, che ha ricostruito il destino dell'arma passata anche per SI e ZA, il quale afferma che gli era stata offerta in vendita dallo stesso SI, detto "Mimmo rubagalline", nonché di parziali ammissioni del ricorrente, il senso evidente della sentenza è l'attribuzione a lui di disponibilità dell'arma in concorso con altri (LE - UC), ed è irrilevante dove materialmente l'arma si trovasse. - Il ricorso per TT articola i motivi in violazione di legge e vizio di motivazione, con l'aperto suggerimento di valenze alternative agli elementi di riscontro a TU, sfociando ineluttabilmente nel merito, fermo il coinvolgimento del ricorrente nei fatti per la stessa evidente ragione in ciascuna delle versioni offerte dai dichiaranti. All'evidenza è inapprezzabile in questa sede la lettera delle dichiarazioni ritenute convergenti, al fine di poterne trarre un senso alternativo.
- Il ricorso per IA si spinge oltre, proponendo la lettura alternativa dell'intero processo, con la frammentazione della censura in una serie di postulati propri della sede di merito. Anzitutto, e tanto vale in parte anche per il ricorso UC, è inutile la ripetizione delle questioni già proposte o proponibili nei precedenti ricorsi sullo stesso tema motivazionale. Difatti questa Corte, rilevando l'inutilizzabilità di prove a fine di annullamento con rinvio, all'evidenza verifica se la motivazione, privatane, resista (cfr. S.U. 16/00, Tammaro e quelle consecutive). Ne segue che a fronte dì due sentenze di segno opposto, quella di primo grado assolutoria circa i reati di cui è discorso e quella di appello di condanna, qualora avesse ritenuto che le dichiarazioni di TU non sarebbero state comunque idonee a giustificare la riforma della sentenza del Tribunale, questa Corte non avrebbe avuto ragione di annullare con rinvio la sentenza di appello perché fossero, se possibile, riacquisite in contraddittorio. Per la stessa ragione non serve riproporre questioni di inutilizzabilità (v. mot. 2), superate se non già riconosciute nel precedente giudizio di legittimità.
Da tanto segue che, riassunto in contraddittorio TU e risultato attendibile nel ripetere quanto erroneamente già utilizzato, il Giudice di rinvio non ha avuto ragione di dire più di quanto già spiegato in quella parzialmente cassata, condividendone i criteri valutativi delle acquisizioni combinate.
Nè in via surrogatoria è consentito contestare la valutazione di attendibilità intrinseca o estrinseca del dichiarante attraverso l'esame diretto delle acquisizioni, e meno ancora con il sostegno dialettico di opinioni di parte sul perché delle domande di parte opposta in sede di merito e la supposizione di ragioni recondite delle risposte dell'esaminato (m. 3), sino a riferirsi ad atti estranei al processo ed inconferenti per la valutazione delle dichiarazioni attuali autorizzate dal giudice di legittimità in contraddittorio, travisando ancora sotto quest'ultimo profilo la stessa ragione di annullamento con rinvio.
Finalmente è impossibile censurare il ragionamento del Giudice, in termini evidenti di minor pregio rispetto al tesi difensiva, quasi fosse la tesi di una controparte (mot. 4).
L'insieme dimostra autoreferenziale il ricorso, e gratuite le sue esposizioni di principio (mot. 5).
In proposito è evidente un travisamento di fondo del metodo prescritto in sede di ricorso. Oggetto del motivo del vizio di motivazione resta sempre e solo l'elemento strutturale del provvedimento.
Si rammenti all'uopo che il rinvio al legislatore della formulazione originaria della novella dell'art. 606 c.p., comma 1, lett. "d" ed "e" era dovuto al mancato rispetto della distinzione dal compito del giudice di merito di quello del giudice di legittimità, che può solo verificare l'osservanza di legge da parte del primo, senza sostituirsi a luì nel convincimento di prova (v. artt. 101 Cost., art. 111 Cost., comma 7). Pertanto la formulazione ultima della lettera "e" (L. n. 44 del 2006, art. 8), con l'aggiunta della locuzione "ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame" non autorizza, ne' potrebbe salvo manifesta illegittimità costituzionale, la Cassazione a reinterpretare il tenore degli atti indicati, per trame opinione alternativa, come rammenta ripetutamente questa Corte (cfr. tra tante: Sez. 5^, n. 16956/06, Pufvirentie n. 39048/07, Casavola ed a.; Sez. 6^, n. 752/07, Romagnolo). L'intelligenza della novella va tratta, oltre che dalla combinazione delle parole, dalla collocazione della norma nel sistema, improntato all'assunzione orale ed in contraddittorio delle prove. In questa luce il Codice, premesso nell'art. 192 il metodo di valutazione, afferma nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. "e" che la motivazione consiste in "concisa esposizione" (sintesi) dei motivi di diritto e di fatto, con "l'indicazione" (menzione) delle prove poste a base della decisione e "l'enunciazione delle ragioni" (senso evidente) d'inattendibilità delle prove contrarie. La ratio della previsione è resa evidente dal rilievo che la motivazione, che dovrebbe di solito leggersi in udienza in una con il dispositivo (art. 544 c.p.p.), deve essere intelligibile anzitutto dal destinatario della sentenza, l'imputato, inteso quivis de populo. Perciò l'economia della motivazione deve rispondere alla percezione diretta delle prove, acquisite con il contributo delle parti presenti, e valutate dopo la loro discussione in sede di merito. Ed il motivo di ricorso per vizio di motivazione ha necessità speculare di concisione nel denunciare un errore nel ragionamento svolto dal giudice secondo parametri di legge, come dimostrano appunto i termini adottati per i parametri di controllo: "mancanza" (assenza di indicazione o enunciazione), "contraddittorietà" (non rispondenza alle premesse), "manifesta (evidente) illogicità". Essi significano la necessità di fermarsi all'evidenza dello scritto, insuperabile con alternative anche di maggior pregio dialettico, ma solo e proprio per l'incomprensibilità del ragionamento secondo un metro che si rapporta alla logica elementare dell'imputato, titolare del diritto al ricorso, che può personalmente proporre. L'insieme confina la garanzia di controllo nel metodo adottato, perciò sul ragionamento del giudice, rendendo per definizione impossibile in sede di legittimità il riesame delle prove, salvo giungere al paradosso che la certezza sia frutto di un'ermeneutica riservata degli atti, se si osserva che è esclusa in sede di legittimità la presenza dell'imputato, e non necessaria quella del difensore.
La conclusione è che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto consente la specifica indicazione di atti del processo non operata o erroneamente svolta in motivazione, esclude la valutazione del loro tenore, perché serve solo a stabilire se la stessa motivazione, giusto l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle dì segno contrario.
L'inosservanza di questo principio è particolarmente evidente nel ricorso per IA.
E l'inammissibilità del ricorso non è sanata dalla memoria del nuovo difensore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2009