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19 aprile 1942
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5 marzo 1986
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23 gennaio 1992
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16 aprile 2002
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12 gennaio 2006
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14 giugno 2015
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Art. 2621
(( (False comunicazioni sociali). )) ((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi)) ------------- AGGIORNAMENTO (83a)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che e' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
(( (False comunicazioni sociali). )) ((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi)) ------------- AGGIORNAMENTO (83a)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che e' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Commentari • 398
- 1. Cassazione penale n. 39896/2006https://www.brocardi.it/ · 246.50426
(massima n. 1) In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 c.c. non sussiste un rapporto di alternatività, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2024, n. 4820Provvedimento: […] Così configurandosi gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato di cui all'art. 2621 cod. civ.. 2. […] Fabio Pili, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 2621 cod. civ., 42, comma 2 cod. pen. e 530 cod. proc. pen.. […]Leggi di più...
- ingiusto profitto·
- dolo specifico·
- accesso al credito·
- art. 2621 cod. civ.·
- responsabilità amministratore·
- dolo generico·
- rivalutazione immobili·
- falsità in bilancio·
- mancato controllo sindaco e revisore·
- delitto societario