Articolo 179 del Codice di procedura penale
Articolo 150Articolo 152
Versione
24 ottobre 1989
Art. 179. Nullita' assolute 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e' obbligatoria la presenza.
2. Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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