Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
La preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento. (Fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la preclusione stabilita dall'art. 649 cod. proc. pen. in riferimento al reato di incendio colposo, cagionato mediante la realizzazione di un abusivo allacciamento alla rete elettrica, a carico di imputata già giudicata per il delitto di furto aggravato, contestato come commesso mediante il medesimo allacciamento abusivo).
Commentari • 8
- 1. Art. 649 - Divieto di un secondo giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe, datata 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2014, con cui Ruggero Antonio R. è stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alla multa di 50.000 euro, oltre alle spese processuali, nonché alla interdizione dai pubblici uffici e dalle funzioni direttive di persone giuridiche ed imprese oltre all'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di due anni, in relazione al reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) previsto dall'art. 184, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, commesso con l'utilizzazione indebita …
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La massima Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di …
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La massima La pronunzia assolutoria per il delitto di cui all' art. 612-bis c.p. , passata in giudicato, non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di minaccia che ne costituisca una porzione di condotta, quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nel profferire frasi intimidatorie, anche in ulteriori comportamenti molesti e minatori determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem, secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Cassazione penale , sez. V , 17/03/2021 , n. 20859). Fonte: Ced Cassazione Penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2017, n. 54986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54986 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
549 86 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/10/2017 -Presidente ROCCO MARCO BLAIOTTA Sent. n. sez. 1846/2017 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE N.2779/2017 Rel. Consigliere - ANDREA MONTAGNI GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per Il Proc. Gen. CARDIA DELIA conclude per il rigetto. Udito il difensore Il difensore presente avvocato (D'UFFICIO) KORNMULLER MASSIMILIANO ERMANNO del foro di ROMA in difesa di MO IA si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo il 13.11.2015, in riferimento al reato di incendio colposo, nei confronti di GN CI. All'imputata si contesta, per colpa consistita nell'aver realizzato un allacciamento abusivo alla rete elettrica presso l'appartamento detenuto in locazione, di avere cagionato l'incendio dell'immobile richiamato, generato dal sovraccarico di corrente dovuto all'allacciamento abusivo. La Corte territoriale rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, per violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in quanto la prevenuta era stata giudicata ed assolta, con sentenza irrevocabile, per il delitto di furto aggravato, consistito nell'allacciamento abusivo alla rete elettrica, realizzato presso l'appartamento in oggetto. Al riguardo, il Collegio rilevava che il fatto oggetto del presente giudizio risulta naturalisticamente diverso da quello considerato nel precedente giudizio. Ciò posto, la Corte di merito osservava che alla prevenuta era stato concesso in locazione l'immobile di cui si tratta sin dal mese di settembre del 2009; e che l'appartamento era stato consegnato in ottime condizioni, in quanto recentemente ristrutturato, con rifacimento anche dell'impianto elettrico. Il Collegio chiariva che nell'abitazione era stato realizzato un abusivo allacciamento alla rete elettrica e che i Vigili del Fuoco, intervenuti nell'immediatezza del fatto, avevano accertato che l'incendio era stato provocato da cause elettriche, stante il sovraccarico di tensione, dovuto all'allacciamento diretto alla rete. La Corte di merito considerava che l'imputata, quale detentrice e custode dell'immobile, rivestiva una posizione di garanzia rispetto alla integrità dell'appartamento, comprese le modalità di allacciamento alla rete elettrica.
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore. L'esponente con il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. La parte rileva di essere stata assolta dal reato di furto di energia elettrica;
e considera che il presente procedimento ha ad oggetto il medesimo fatto storico, consistente nell'allacciamento abusivo alla rete elettrica. Osserva che erroneamente la Corte di Appello ha rigettato la richiesta di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. L'esponente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, pure citata dalla Corte territoriale, ove il Giudice delle leggi chiarisce che la verifica 2 sulla medesimezza del fatto storico oggetto del nuovo giudizio impone di soffermarsi sull'evento naturalisticamente inteso. La ricorrente considera che, nel caso di specie, l'incendio dell'appartamento costituiva oggetto già del primo giudizio, come emerge dalla sentenza irrevocabile di assoluzione, allegata agli atti. Osserva che nel presente procedimento è stata infatti nuovamente esaminata la questione della responsabilità di CI GN per l'allacciamento abusivo alla rete elettrica ed il conseguente sovraccarico di tensione, che innescò l'incendio. Con il secondo motivo la ricorrente osserva che la Corte di Appello ha omesso di considerare la portata sostanziale della assoluzione pronunciata nell'ambito del richiamato procedimento penale. Rileva che il Tribunale, nel primo giudizio, aveva affermato che non vi erano prove che l'imputata fosse l'autrice dell'allacciamento abusivo;
e considera che, contraddittoriamente, nel presente giudizio la prevenuta è stata ritenuta responsabile per l'incendio causato dall'allacciamento abusivo che non ha commesso e del quale non era a conoscenza. L'esponente considera che la Corte di Appello ha contraddittoriamente ritenuto l'imputata responsabile per il fatto di aver reso possibile l'allacciamento abusivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Procedendo all'esame congiunto dei motivi di censura, giova ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) si è soffermata sul tema della comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale nei confronti del medesimo soggetto, ai fini delle operatività del divieto di cui all'art. 649, cod. proc. pen. Nella sentenza richiamata si osserva che soltanto qualora il giudice abbia escluso che tra le norme incriminatrici viga un rapporto di specialità (ex artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell'altro,è dato attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, se pure il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. Il Giudice delle leggi si è soffermato sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, ove è stabilito: «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». La Corte Costituzionale, richiamando la sentenza della Grande Camera del 10/02/2009 Zolotukhin c. Russia, ha considerato che la CEDU individua la portata dell'effetto preclusivo, rispetto alla celebrazione di un secondo giudizio, sulla base del più favorevole criterio dell'idem factum. Ciò posto, 3 la Corte Costituzionale ha rilevato che la CEDU impone certamente agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, senza peraltro collocare quest'ultimo nella sfera della sola azione o omissione posta in essere dall'agente e trascurando l'evento naturalistico verificatosi per effetto della condotta ed il relativo nesso di causalità. Delineata, così, la garanzia convenzionale del divieto di bis in idem, la Corte Costituzionale ha escluso che una interpretazione dell'art. 649 cod. proc. pen., svincolata dalla sola condotta, ed estesa all'oggetto fisico di essa o all'evento in senso naturalistico, realizzi un contrasto con il vincolo derivante dalla CEDU;
ed ha richiamato l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, in base al quale l'identità del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del ne bis in idem, sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), ribadendone la compatibilità con la richiamata giurisprudenza europea. Nella sentenza in esame, la Corte Costituzionale si è poi soffermata sulla ulteriore questione, riguardante la regola enucleata dal diritto vivente, in base alla quale non trova applicazione il principio del ne bis in idem, ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio;
ed ha chiarito che, anche il tal caso, giudice del merito non è esonerato dall'indagine relativa alla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. In conclusione, la Corte Costituzionale ha precisato che le valutazioni ora richiamate non impongono di applicare il divieto del ne bis in idem per la sola ragione che i diversi reati concorrano formalmente, in quanto commessi con una sola azione od omissione. L'autorità giudiziaria, infatti, nel verificare l'ambito di operatività della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione;
con la precisazione che, a tale scopo, non esercita alcuna influenza l'esistenza di un concorso formale dei reati. Con la sentenza n. 200 del 2016 è stata quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.
1.2. Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve rilevarsi che la valutazione espressa dai giudici di merito, di primo e secondo grado si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dal diritto vivente. La Corte di Appello di Palermo, in particolare, del tutto coerentemente, ha sottolineato che l'incendio 4 dell'immobile, costituente l'effetto naturalistico della fattispecie di cui all'art. 449 cod. pen., per la quale oggi si procede, non risulta altrimenti considerato nel precedente giudizio, avente ad oggetto il delitto di furto di energia elettrica, se pure realizzato mediante il medesimo allacciamento abusivo. Deve pertanto convenirsi con la Corte territoriale nel rilevare l'insussistenza della preclusione stabilita dall'art. 649 cod. proc. pen., atteso che il nuovo giudizio ha ad oggetto un diverso fatto, naturalisticamente inteso, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, indicata dalla Corte Costituzionale, di cui sopra si è dato conto.
1.3 Prive di pregio risultano pure le doglianze che involgono il ragionamento probatorio espresso in riferimento al delitto di incendio colposo. La Corte territoriale, invero, ha chiarito che la sentenza assolutoria relativa al reato di furto era stata pronunciata in considerazione delle carenze probatorie che caratterizzavano quel procedimento;
ed ha sottolineato che dalle allegazioni emerse nel corso della istruttoria dibattimentale risultava con certezza che l'appartamento era condotto il locazione da GN CI;
che la donna aveva piena consapevolezza di usufruire dell'energia elettrica mediante un rischioso allacciamento abusivo, di modo che il contatore Enel non registrasse alcun consumo;
e che i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, avevano riferito che l'incendio era stato originato da cause elettriche, derivanti dal sovraccarico di corrente dovuto alle modalità di allacciamento diretto alla rete, senza l'utilizzo del contatore.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Andrea Montagni Анты Depositata in Cancelleria V Oggi. -7 DIC. 2017 Il Funzionato Giudiziario Patrizia Ciorra 5