Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichè, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. «messa a disposizione», in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 27394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27394 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
27394-17 sentenza N. Bei R. Gen. N. 51948/2016 U.P. del 10/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI UGO DE CRESCIENZO GEPPINO RAGO Relatore GIUSEPPE COSCIONI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. TA NE, nato il [...];
2. NT ET, nato il [...];
3. IC PI, nato il [...];
4. AS ON, nato il [...];
5. A' FI, nato il [...];
6. TI AT nata il [...];
7. NU SI ON nato il [...];
8. UG FI nato il [...] contro la sentenza del 29/06/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MO Galli, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio per MA TO e CE IE (quanto a quest'ultimo solo per la pena); l'inammissibilità dei ricorsi di ON, DÀ, SO, GU, IR, UC;
uditi i difensori delle parti civili, avv.ti Gaetano Morisano (per la Regione Calabria), Gaetano Callipo (per il Comune di Condofuri), CO Nucara (per DÀ NI) che hanno concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
nonché degli avv.ti degli imputati: Marino Punturieri (per CE IE), EN Fasci (per GU PP), Antonino Curatola (per MA TO), Emanuele Maria Genovese (per DÀ PP), Giuseppe Nardo (per ON ES), LV ST (per SO IO) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. ON ES, MA TO, CE IE, DÀ PP, SO IO, IR IN, UC MO IO e GU PP hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe.
2. ON ES condannato per il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo sub a) a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione - dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
2.1. per non essere certa l'identificazione del soggetto oggetto delle conversazioni intercettate (tale "ES") con la persona del ricorrente;
2.2. perché, in ogni caso, non era stata provata alcuna condotta che potesse integrare gli estremi della partecipazione all'associazione mafiosa;
2.3. perché il contenuto delle intercettazioni, essendo poco chiaro, avrebbe dovuto essere riscontrato sotto il profilo oggettivo;
2.4. per essere insussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen.; 2.5. per non avere la Corte concesso le attenuanti generiche.
3. MA TO -condannato per il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo sub a) a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. - 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
3.1. la difesa, dopo avere premesso che il ricorrente era stato condannato sulla base del contenuto di una sola intercettazione, sostiene che quella intercettazione non aveva alcuna valenza accusatoria, in quanto dalla medesima si evinceva che il MA non era a conoscenza dei fatti (riguardanti alcuni appalti) che il AR gli stava narrando. Inoltre la Corte non aveva indicato quale fosse stato il ruolo svolto dal ricorrente nell'associazione e, quindi, il contributo che avrebbe fornito, tanto più che si trattava di una condotta che, essendo circoscritta in un breve lasso di tempo, non poteva essere ritenuta come di "stabile contributo" all'associazione. La difesa, poi, sostiene che il contenuto delle 2 intercettazioni, di per sé non univoche, avrebbero avuto bisogno di un oggettivo riscontro ex art. 192/3 cod. proc. pen. Con memoria depositata il 24/04/2017, la difesa del ricorrente ha ulteriormente illustrato la suddetta censura.
3.2. omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen.
4. CE IE-condannato per il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo sub a) a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. - 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
4.1. carenza di prova in ordine all'identificazione del ricorrente come il soggetto di cui si parlava nelle conversazioni intercettate;
4.2. assenza di alcuna prova in base alla quale si potesse sostenere che il ricorrente fosse intraneo all'associazione criminale e quale ruolo in essa ricopriva, posto che l'interpretazione che la Corte aveva dato delle due intercettazioni ritenute decisive per la responsabilità del ricorrente, erano del tutto slegate dal senso letterale e non trova riscontri nello stesso narrato dei "loquentes">;
4.3. omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen.; 4.4. motivazione carente e/o illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
4.5. omessa motivazione in ordine all'accertamento in concreto di elementi che consentissero di ritenere non cessata la condotta partecipativa del ricorrente in data antecedente a quella riportata nel capo d'imputazione e comunque all'entrata in vigore della nuova disciplia sanzionatoria di cui al D.l. 92/2008 conv. in L. 125/2008. 5. DÀ PP - condannato per il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo sub a) a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. - 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
5.1. il contenuto delle conversazioni intercettate era di per sé inadeguato ad integrare un quadro probatorio grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.: 5.2. la Corte aveva omesso di valutare la documentazione prodotta dalla quale risultava che la Giunta comunale della quale faceva parte il ricorrente, si era attivata tempestivamente per confiscare i beni di personaggi mafiosi;
5.3. l'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen. era stata motivata in modo oggettivo sulla base di una giurisprudenza ormai superata;
5.4. in modo illogico erano state negate le circostanze attenuanti generiche. 3 6. SO IO- condannato per il reato di cui all'art. 353 cod. pen. (capo sub P) - a mezzo dei propri difensori, con un unico ricorso, ha dedotto:
6.1. la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto «l'assenza di qualsivoglia riferimento alla figura del grasso nel corposo compendio intercettivo non poteva che tradursi in carenza assoluta di precisione dell'indizio ed inidoneità dimostrativa assoluta dello stesso»;
6.2. carenza di motivazione in ordine alla tesi alternativa prospettata dalla difesa in base a precisa documentazione prodotta che, però era stata ignorata dalla Corte.
7. IR IN-condannata per i reati di cui agli artt. 323 (capo sub AAA) e 476-479 cod. pen. (capo sub BBB) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
7.1. per avere la Corte, in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen., ritenuto la ricorrente che neppure conosceva l'ing. GU, concorrente nel reato-come una mera prestanome del figlio UC, sulla base di una mera congettura non supportata da alcun riscontro. «Non spiega, infatti, la sentenza in che cosa sarebbe consistito il presunto concorso nel reato di abuso contestato alla IR nella presunta attività propria del P.u., atteso che non viene indicato un solo comportamento della IR volto ad indurre in errore il P.u. o ad ottenere un qualsiasi vantaggio (che, comunque, non c'è stato). Né spiega la sentenza impugnata in cosa si sostanzierebbe l'abuso del cittadino che presenta una qualsiasi richiesta di provvedimento amministrativo, senza alcun contratto o pressione col P.u. per ottenere la relativa emissione e senza l'indicazione di un qualsiasi elemento che abbia potuto trarre in inganno lo stesso nelle sue autonome scelte. Né è spiegato nella motivazione della sentenza impugnata da quali elementi tragga origine l'assunto secondo il quale il preteso attivismo del UC [....] possa riverbera effetti sulla IR che nulla ha fatto o ha detto per ottenere l'emissione dei provvedimenti per i quali si era limitata a presentare formale richiesta». La Corte, in altri termini, avrebbe omesso la valutazione degli argomenti difensivi, avrebbe motivato in modo contraddittorio ritenendo, da una parte, che erano state effettuate violazioni edilizie, ma, dall'altro, ammesso che nessuna di quelle supposte violazioni erano state contestate tant'è che le prescritte autorizzazioni erano state regolarmente rilasciate in base alla L. 17/2005: non era, quindi, ipotizzabile, a monte, il ritenuto reato di abuso d'ufficio, tanto più ove si consideri che, richiedendo il suddetto reato il dolo intenzionale (che esclude il dolo eventuale o quello generico), la Corte non aveva indicato alcun comportamento cosciente e concreto della IR capace di agire 14 come causa efficiente nella determinazione del P.u., ing. GU, in quanto 4 nessuna produzione fuorviante, non veritiera o comunque idonea ad indurre in errore il P.u. risultava essere stata depositata o prodotta dalla ricorrente;
7.2. per essere insussistente anche il reato di cui al capo BBB (artt. 476-479 cod. pen.): infatti, la DIA depositata dalla ricorrente in data 24/09/2007 prot. 0707490 si riferiva effettivamente alla realizzazione di un villaggio turistico in quanto l'intestazione formale della pratica (che indicava la realizzazione di uno Stabilimento Balneare con strutture facilmente smontabili anziché, come avrebbe dovuto, la realizzazione di un villaggio turistico) era il frutto di un mero errore materiale del tecnico di parte in quanto la DIA riguardava effettivamente la realizzazione di un villaggio turistico come si poteva desumere dal contenuto degli elaborati che formavano la detta pratica edilizia e che non poteva trarre in inganno un altro tecnico. Ciononostante la Corte aveva confermato la sentenza di condanna senza tener conto della documentazione prodotta e della pregressa attività amministrativa che era incompatibile con la "realizzazione di uno stabilimento", ossia per la realizzazione di qualcosa che era già esistente.
7.3. per avere la Corte confermato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore del Ministero degli Interni, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Condofuri, senza tener conto che la costituzione delle suddette parti civili era stata ammessa dal tribunale all'udienza del 12/07/2011 solo nei confronti degli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
7.4. infine, la ricorrente ha chiesto, in subordine, la declaratoria di prescrizione di entrambi i reati essendo la suddetta causa estintiva maturata il 06/09/2015. 8. UC MO IO condannato per i reati di cui agli artt. 323 (capo sub AAA) e 476-479 cod. pen. (capo sub BBB) - a mezzo del proprio - difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili: figlio della IR -= ai fatti di causa in quanto,8.1. estraneità del ricorrente contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte Territoriale, l'assunto accusatorio secondo il quale egli era il gestore di fatto dello stabilimento e, quindi, interessato alla pratica edilizia, era stato smentito sia dalla documentazione versata in atti sia dai testimoni. Ciononostante la Corte Territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado limitandosi ad enunciare affermazioni senza argomentarle, a valorizzare elementi non dimostrativi dell'ipotizzata qualifica di gestore di fatto del UC, e, quindi, sostanzialmente, ad ignorare la tesi difensiva;
8.2. per avere la Corte, in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen., h ritenuto ricorrente concorrente nel reato nonostante l'istruttoria avesse provato 5 che il UC: a) non aveva mai profittato della propria condizione di consigliere comunale;
b) non aveva indotto il IG alle dimissioni;
c) non aveva mai contattato il GU. Per il resto, la difesa, ripropone, in punto di diritto, le stesse argomentazioni dedotte in relazione alla posizione della IR;
8.3. estraneità formale e sostanziale del ricorrente ai reati di falso di cui al capo sub BBB. La difesa, in subordine, comunque, ha ribadito le medesime censure dedotte in relazione alla posizione della IR;
8.4. per avere la Corte confermato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore del Ministero degli Interni, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Condofuri: si tratta della medesima censura dedotta dalla IR;
8.5. infine, il ricorrente ha chiesto, in subordine, la declaratoria di prescrizione di entrambi i reati essendo la suddetta causa estintiva maturata il 06/09/2015. 9. GU PP condannato per i reati di cui agli artt. 323 (capo sub AAA) e 476-479 cod. pen. (capo sub BBB) - a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la violazione dell'art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen. sotto i seguenti profili:
9.1. per avere la Corte ritenuto ricorrente colpevole dei reati ascrittigli nonostante fosse intervenuto nella vicenda solo dopo che la procedura aveva avuto avvio da tempo sotto la responsabilità di altri funzionari ed era - proseguita, anche successivamente alla conclusione del suo incarico quale dirigente dell'Ufficio tecnico, con il regolare completamento della pratica in quanto la struttura balneare non solo non era stata demolita ma era stata completata avendo ricevuto ulteriori autorizzazioni e vari finanziamenti dagli Enti Pubblici;
9.2. per avere la Corte ritenuto che la differente denominazione adoperata nell'intestazione della pratica ("Stabilimento balneare" invece che "villaggio turistico") avesse una qualche rilevanza giuridica laddove, al contrario, non l'aveva, in quanto la richiesta di cambio di destinazione d'uso era accompagnata da una relazione tecnico descrittiva in cui era puntualmente descritto il tipo d'intervento che si sarebbe voluto realizzare;
9.3. per avere la Corte ritenuto il ricorrente responsabile dei reati contestatigli nonostante egli si fosse limitato solo ad esprimere un regolare parere non vincolante in quanto l'autorizzazione fu rilasciata dalla Provincia, il cui funzionario non era mai stato inquisito;
anche il rilascio dei certificati sanitari era stato regolare;
9.4. per avere la Corte ritenuto illegittimo l'espletamento della pratica sulla base di una normativa entrata in vigore anni sette/otto anni dopo l'emissione del provvedimenti ritenuti illegittimi;
9.5. per essere il reato di cui all'art. 323 cod. pen. insussistente in quanto non vi era alcuna prova di rapporti extraistituzionali tra il ricorrente, la IR ed il UC;
9.6. per avere la Corte illegittimamente condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili nonostante la suddetta costituzione fosse stata ammessa solo contro gli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; 9.7. infine, il ricorrente ha chiesto, in subordine, la declaratoria di prescrizione di entrambi i reati essendo la suddetta causa estintiva maturata il 06/09/2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorrenti ON ES, MA TO, CE IE e DÀ PP, sono stati tutti condannati per avere fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al controllo del territorio di Condofuri al cui vertice si ponevano ZE CO e DO TO, mentre AR MA e MA LO ricoprivano il ruolo di organizzatori del sodalizio criminoso. L'esistenza della suddetta associazione risulta accertata (cfr pag. 197 ss della sentenza impugnata in cui si parla della 'ndrina di Condofuri;
pag. 313 ss in cui la Corte motiva espressamente sulla sussistenza di un sodalizio di tipo mafioso operante in Condofuri, accertato con sentenza passata in giudicato) e, in questo grado di giudizio, non è stata contestata da alcuno degli attuali ricorrenti. I suddetti ricorrenti, però, da una parte, hanno contestato la sussistenza dell'aggravante delle armi e, dall'altra, che non vi era prova che essi avevano dato alcun contributo alla suddetta associazione. Poiché le censure sono comuni, i suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente.
2. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen., deve, innanzitutto, darsi per accertato che la cosca avesse la disponibilità di armi, come emerge dalla lettura delle pag. 88 ss e 249 ss della sentenza impugnata. Dalla sentenza impugnata (pag. 581), risulta che, di tutti gli attuali ricorrenti, proposero appello sul punto i soli MA TO e DÀ PP che, in questa sede, hanno ribadito le proprie censure (supra, in parte narrativa, rispettivamente ai §§ 3.2.-5.3.). 7 In punto di diritto, questa Corte ribadisce il consolidato principio secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva ed è configurabile a carico dei partecipi, ex art. 59/2 cod. pen., che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto abbia la concreta disponibilità delle armi, potendo assumere, ai fini probatori, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso: Cass. 44667/2016 rv. 268677; Cass. 44704/2015 rv. 265254 (si tratta della sentenza pronunciata nei confronti di altri coimputati ed avente per oggetto proprio la mafia di Condofuri); Cass. 1703/2014 riv 258956 che ha ribadito che, ai fini probatori, la consapevolezza può desumersi in base all'appartenenza del singolo soggetto alla cosca mafiosa nella disponibilità del quale le armi si trovavano. La Corte territoriale, in punto di fatto, adeguandosi alla suddetta giurisprudenza, ha respinto entrambe le censure rilevando che «la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente ad un sodalizio mafioso è idonea a fornire dimostrazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416 bis, quarto comma, cod. pen., in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati». La suddetta decisione non si presta ad alcuna censura essendo coerente con la citata giurisprudenza di questa Corte: infatti, provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la disponibilità delle armi da parte di più affiliati alla cosca mafiosa (elemento oggettivo), correttamente l'aggravante è stata ritenuta configurabile a carico dei ricorrenti (sia pure semplicemente sotto il profilo dell'ignoranza colposa) in quanto, facendo essi parte del sodalizio criminale, non potevano ignorare non solo il dato notorio (la disponibilità della armi da parte della feroce organizzazione di cui facevano parte) ma anche quelle notizie sulla disponibilità delle armi che circolavano all'interno del clan mafioso e di cui erano a conoscenza i vari adepti come risulta dalle conversazioni intercettate.
3. I ricorrenti ON, MA, CE e DÀ hanno dedotto un comune motivo di censura che va preliminarmente esaminato e che può essere così sintetizzato: essi non avrebbero potuto essere condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto la pubblica accusa e, quindi, entrambi i giudici di merito, non avevano fornito alcuna prova su quale ruolo essi avrebbero svolto all'interno 8 dell'associazione mafiosa e, quindi, quale era stato il contributo causale che essi avevano dato alla suddetta associazione.
3.1. La suddetta censura ripropone una problematica sulla quale, all'interno di questa Corte, si riscontra un contrasto di opinione. Secondo una prima tesi (cd. del "Modello organizzatorio"), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la cd. "messa a disposizione") ad agire quale "uomo d'onore". La suddetta qualità non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio: ex plurimis, Cass. 6992/1992 Rv. 190643; Cass. 2046/1996 Rv. 206319; Cass. 5343/2000 Rv. 215907; Cass. 2350/2005 Rv. 230718; Cass. 23687/2012 Rv. 253222; Cass. 49793/2013 Rv. 257826; Cass. 6882/2016 Rv. 266064 (in motivazione § 3); Cass. 50864/2016 Rv. 268445 secondo la quale affinchè un soggetto sia ritenuto partecipe di un'associazione mafiosa, è necessario che sia rimasto a disposizione della medesima associazione, assicurando, con una presenza anche solo passiva, l'incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell'associazione. Secondo, invece, un diverso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole: Cass. 39543/2013 Rv. 257447; Cass. 46070/2015 Rv. 265536; Cass. 55359/2016 Rv. 269040. E' questa la tesi cd. "causale" per la quale, appunto, non è sufficiente il semplice inserimento nell'associazione mafiosa, occorrendo la prova che l'affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio.
3.2. Questa Corte ritiene di aderire al tradizionale e maggioritario primo 9 ん indirizzo per le ragioni di seguito indicate. La tesi qui non condivisa, fa leva, sostanzialmente, su tre argomenti: a) l'argomento letterale desumibile dal parallelo fra l'art. 416 bis e 416 cod. pen.; b) l'interpretazione della norma costituzionalmente orientata al fine di evitare la violazione dei principi di materialità, offensività e proporzionalità; c) l'aderenza alla sentenza delle SSUU n. 33748/2005 rv 231670. L'argomento letterale è così motivato: «La laconica espressione legislativa contenuta nel c.1 dell'art. 416 bis cod.pen... far parte di [....] ha da sempre .. determinato la ineliminabile necessità di una concretizzazione giurisprudenziale della nozione, tesa in tutta evidenza a rendere più chiaro e percepibile (in aderenza ai principi costituzionali di tipicità, materialità, offensività) il contenuto del precetto, che rimanda non già ad una singola e specifica condotta ma ad un effetto» di più potenziali condotte. Il soggetto che .. fa parte.. è, in via logica e giuridica un membro tendenzialmente permanente del gruppo criminoso, dunque una persona che, consapevole delle finalità complessive dell'agire collettivo e desideroso di perseguirle pro quota, le fa sue ed impiega (quantomeno) una frazione del suo tempo e delle sue energie allo scopo di realizzarle. Ciò postula, in via logica, un accordo di ingresso, con accettazione delle regole da parte dell'affiliato e riconoscimento della sua volontà da parte del gruppo (secondo alcuni trattasi di momento già punibile, ma sul tema si tornerà in seguito) e una successiva, concreta attivazione del soggetto in favore di se stesso (in quanto membro di un gruppo destinato a realizzare potere e profitti) e della associazione complessivamente intesa [....] sul piano oggettivo, è da ritenersi che non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta «messa a disposizione» delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui all'art.25 Cost.), va riscontrato in concreto il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione - sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dall'agente comunque di singole condotte che per la loro particolare capacità о - dimostrativa possano essere ritenute quali «indici rivelatori» dell'avvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo»> (Cass. 55359/2016 cit. § 3.1.). In altri termini, il "far parte di un'associazione di tipo mafioso" implicherebbe l'indicazione ed individuazione (da parte della pubblica accusa) dell'aspetto dinamico del ruolo che ogni associato in essa ricopra, in ciò distinguendosi la locuzione dell'art. 416 bis cod. pen. da quella dell'art. 416 cod. pen. che, facendo riferimento al semplice associarsi (primo comma) o al "solo fatto di partecipare all'associazione" (secondo comma), indicherebbe, invece, una posizione statica. 10 Da qui la seguente conclusione: siccome la semplice affiliazione o messa a disposizione non implica alcun ruolo attivo e causalmente efficiente per la dinamica associativa, quella condotta non è penalmente punibile. Osserva questa Corte in contrario, che il suddetto criterio interpretativo non appare dirimente non solo perché le diverse locuzioni adoperate negli artt. 416 ("partecipare") e 416 bis cod. pen. ("fa parte"), a ben vedere, sono dei sinonimi ma anche e soprattutto perché, a livello semantico, nulla consente di affermare che il "far parte" indichi un'attività avente natura dinamica a differenza del "partecipare" che indicherebbe un'attività statica. In altri termini, poiché negli artt. 416-416 bis cod. pen., è prevista la punibilità per la sola partecipazione (senza, quindi, alcuna aggettivazione né "attiva" nè "passiva"), ne consegue che non appare possibile un'interpretazione diversa da quella letterale. Né si può interpretare come pure è stato prospettato dalla tesi qui non l'art. 416 bis cod. pen. alla stregua dell'art. 2 della cit. Decisione condivisa- quadro n. 2008/841/GAI, nella parte in cui prevede la punibilità di chi «partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione». Le Decisioni quadro, sono atti atipici di indirizzo dell'Unione europea (aboliti con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009) che impongono agli Stati un obbligo di risultato, atteggiandosi in modo simile alle fonti tipiche, ovvero alle direttive. Tali atti, dal momento in cui scade il termine per la trasposizione del loro contenuto nel diritto interno (nella specie, l'11/05/2010), onerano il giudice ad interpretare la disciplina nazionale in modo "conforme" alle linee-guida tracciate dalla Decisione, con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento (v. sentenze del 16 giugno 2005, Pupino, C 105/03, EU:C:2005:386, punto 44, e del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C 42/11, EU:C:2012:517, punto 55, nonché la sentenza della Grande Sezione dell'8 novembre 2016 nel procedimento a carico di AN AN, §§ da 61 a 66). Orbene, la suddetta decisione era, soprattutto, finalizzata ad ottenere che tutti gli Stati membri adottassero "le misure necessarie per far sì che sia considerato reato" "l'organizzazione criminale”: necessità estranea all'Italia che, avendo già disciplinato la materia, non era vincolata «ad alcun risultato da ottenere». D'altra parte, in realtà, la semplice affiliazione ad un'associazione criminale, implica, di per sé, "una partecipazione attiva" alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento (cfr infra). Infatti, "la partecipazione attiva" è un vero e proprio pleonasmo laddove si consideri che verbo "partecipare" significa secondo l'uso corrente prendere- 11 parte attiva, con il proprio contributo, ad un'attività svolta da più persone, contributo che, sotto il profilo giuridico, può essere anche di sola adesione morale secondo i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità (ex plurimis: Cass. 2148/1988 rv. 177662; Cass. 12591/1995 rv. 203948; SSUU 45276/2003 Rv. 226101; Cass. 7643/2015 rv. 262310). In realtà, ad avviso di questa Corte, la soluzione al quesito in esame va trovata esaminando la problematica sotto due diversi ma connessi profili: quello dell'analisi giuridica della struttura del reato di partecipazione e quello del significato che assume per l'associato l'affiliazione [rectius: l'ammissione] e, quindi, la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso.
3.3. Il primo comma dell'art. 416 bis cod. pen., prevede la punibilità per il semplice "far parte di un'associazione di tipo mafioso". A livello strutturale, il suddetto reato si può classificare come un reato a forma libera e di pura condotta perché si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l'entrare a far parte di un'associazione. Ove, invece, lo si esamini sotto il diverso profilo della lesione del bene protetto, il reato in esame si può qualificare come un reato di pericolo presunto (ex plurimis, Cass. 3027/2016, Ferminio;
Cass. 34147/2015 rv 264623) come tradizionalmente viene ritenuta ogni forma di partecipazione ad un'associazione criminale: quanto all'art. 270 cod. pen.: Cass. 4924/1989 rv. 180984; quanto all'art. 270 bis cod. pen.: Cass. 48001/2016 rv. 268164 (in motivazione), Cass. 30824/2006 rv. 234182; quanto all'art. 270 quater cod. pen.: Cass. 40699/2015 rv 264719 (in motivazione); quanto all'art. 74 dpr 309/1990: Cass. 21956/2005 rv. 231972; Cass. 17702/2010 rv. 247059. La caratteristica dei reati di pericolo presunto consiste nella repressione di una condotta che secondo l'insindacabile valutazione prevista dal legislatore -- è idonea di per sé, a mettere in pericolo un determinato bene giuridico meritevole di essere tutelato in una fase anticipata e, quindi, a prescindere dalla sua concreta lesione. Va osservato che la suddetta categoria di reati è già stata ritenuta -sotto il profilo degli artt. 25-27 Cost. costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. - (sentenza n. 333/1991 secondo la quale spetta al legislatore: «l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale far riferimento, purchè, peraltro, l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali ed arbitrarie, ciò che si verifica allorquando esse non siano collegabili all'id quod plerumque accidit») e dalla più recente dottrina, sia sotto il profilo della tipizzazione che dell'offensività (sia pure da valutare in concreto: Corte Cost. cit.; Corte Cost. sentenza n. 225/2008), fatta eccezione per i soli casi in cui la condotta prevista entri in conflitto con altri 12 valori costituzionalmente protetti (cfr Corte Cost. sentenza n. 65/1970 in relazione all'art. 414 cod. pen.); sulla proporzionalità della pena, da ultimo Corte Cost. sentenza n. 236/2016. Se, dunque, la semplice partecipazione all'associazione, costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, si spiega anche il motivo per cui il legislatore non ha richiesto che la partecipazione abbia una particolare connotazione sotto il profilo causale: infatti, una previsione del genere significherebbe trasformare il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo presunto in un reato di evento con conseguente necessità di provare il nesso causale fra quella condotta (la partecipazione) ed il rafforzamento del sodalizio criminale (l'evento). Inoltre, la tesi causale finisce per confondere e sovrapporre la condotta di associazione (e, quindi, il disvalore connesso al semplice ruolo qualsiasi esso che si riveste nell'ambito associativo) con le (eventuali) attività sia dell'associazione (quindi con la condotta dinamica dell'associazione): infatti, l'assunzione di un ruolo all'interno dell'associazione configura una condotta del tutto distinta dalle attività dirette ad esercitare concretamente tale funzione in vista dei singoli obiettivi di volta in volta programmati, condotta questa che, sotto il profilo fattuale, è dell'associazione e che corrisponde, normalmente, alla commissione dei reati scopo. E', pertanto, da condividere la tesi del cd. "Modello organizzatorio" che, facendo leva sul semplice inserimento organico del soggetto nell'organizzazione dell'associazione e, quindi, sul ruolo stabile che in essa assume, consente anche di distinguere agevolmente la partecipazione interna (caratterizzata dalla cd affectio societatis) dal concorso esterno. In altri termini, il ruolo di "socio" che si assume dopo essere stati ammessi a far parte dell'associazione criminale, costituisce, di per sé, una condotta tipica che va sanzionata penalmente perché anche il semplice inserimento nell'organizzazione di un nuovo soggetto costituisce un rafforzamento dell'associazione secondo intuitive massime d'esperienza fondate sull'id quod plerumque accidit: gli altri soci sanno di potere fare affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato;
la potenza, l'invasività e la capacità d'intimidazione di un'associazione criminale si fonda anche e soprattutto sul numero degli affiliati. La conclusione alla quale si è giunti è coerente con quanto statuito dalle SSUU n. 33748/2005, Mannino relativamente alle quali, infatti, questa Corte, sul punto, ha condivisibilmente osservato: «[...] le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati coincidenti - all'apparenza con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, con l'imprenditore 13 colluso). Infine, va tenuto conto del fatto che l'associazione mafiosa è una realtà "dinamica", in continuo movimento, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti. Per tutti questi motivi ricercare un "ruolo" stabile e predefinito (come hanno preteso di fare i ricorrenti) dell'associato all'interno del sodalizio, quasi si trattasse 'di definirne il profilo criminale (killer, cassiere, autista, mazziere, ecc), comporta uno sforzo (spesso) vano e comunque non necessario per qualificare la posizione del singolo, giacché ciò che rileva, per potersi parlare di "partecipazione" ad un organismo mafioso, è, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la"compenetrazione col il tessuto organizzativo del sodalizio"; vale a dire, la messa a disposizione - in via tendenzialmente durevole e continua delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella - consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio (SU, n. 33748 del 12/7/2005). Definizione che comprende, all'evidenza, sia il profilo soggettivo che quello oggettivo della partecipazione, poiché esprime la necessità che essa sia sorretta da affectio societatis e dalla interazione causalmente orientata al conseguimento degli - scopi sociali con gli altri associati. Si tratta, è bene precisarlo, proprio della conclusione a cui è pervenuta la più recente giurisprudenza (n. 33748/2005 e tutte quelle che l'hanno seguita) - spesso richiamata dai ricorrenti senza però farne puntuale applicazione - la quale, dopo aver sottolineato come la locuzione "prender parte" debba intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, ha chiarito, allorché si è spostata sul piano della dimensione probatoria, che rilevano, "tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa"; ed è stata ancora più chiara allorché, esemplificando, ha ricondotto tra gli indici della condotta partecipativa «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia"»; vale a dire, condotte che non identificano alcun "ruolo" specifico del partecipe, ma sono comunque indice di intraneità e di condivisione degli scopi associativi [....]»: Cass. 6882/2016 rv. 266064 (in motivazione § 3). Alla suddetta motivazione si può aggiungere quanto segue: la conclusione alla quale sono giunte le cit. SSUU Mannino è nel senso che va considerato partecipe dell'associazione l'affiliato che "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 14 Quindi, il fulcro del principio di diritto enunciato dalle SSUU è il concetto di "messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi". - -Sul piano fattuale e sociologico come si illustrerà infra "la messa a disposizione" non è altro che l'automatico effetto che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa. Sul piano semantico, la "messa a disposizione" indica un comportamento che concretizza il suo profilo dinamico nel momento (certus an, incertus quando) in cui all'associato viene chiesta una determinata prestazione nell'interesse dell'associazione, prestazione che non può permettersi di rifiutare, pena pesanti ritorsioni che vanno dall'espulsione (il cd. "spoglio": cfr pag. 236 della sentenza, che implica l'isolamento dell'associato, trattato come un "paria" dall'ambiente sociale nel quale vive) fino all'eventuale soppressione fisica. Quanto finora illustrato consente, pertanto, di ribadire che, per ritenere integrato il reato di partecipazione ad un'associazione mafiosa ex art. 416 bis/1 cod. pen., non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma con la sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione: circostanza, questa che integra la lesione del bene giuridico ordine pubblico - tutelato dalla norma.- Inoltre, va affermato il principio secondo il quale, una volta che si entri a far parte di un'associazione mafiosa storica, la partecipazione deve ritenersi organica e stabile.
3.4. Per quanto riguarda la valutazione dell'affiliazione ad un'associazione mafiosa (nelle sue tre forme storiche: mafia siciliana;
'ndrangheta calabrese;
camorra napoletana) appare consolidato il dato storico secondo il quale il cd. rito di affiliazione costituisce un "unicum" delle suddette associazioni mafiose che può anche mancare nelle altre tipologie di associazioni criminali anche se ascrivibili all'ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen. Infatti, sulla base dei documenti rinvenuti, delle inchieste giudiziarie e delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, si può affermare che il rito di affiliazione affonda le sue radici proprio con la nascita delle suddette associazioni criminali tant'è che se ne ha traccia già verso la fine del 1800. -L'affiliazione preceduta dal rito della cd. decontaminazione da presenze estranee del locale dove la cerimonia si svolge - si ha a seguito di un vero e proprio rituale al quale partecipano i maggiorenti dell'associazione, l'affiliando ed il suo garante: nel corso dell'affiliazione, vengono lette formule rituali, all'esito 15 delle quali il capo chiede il consenso dei presenti all'ammissione del giovane "all'onorata società", ricevuto il quale, l'affiliando, dopo avere prestato giuramento, è "battezzato". Indi, il nuovo affiliato viene presentato a tutti coloro che fanno già parte dell'associazione: da questo momento l'affiliato, entrando a far parte dell'associazione, diventa automaticamente un "uomo d'onore", sintagma questo che non indica il ruolo ricoperto nell'ambito associativo, bensì lo "status" che si acquisisce per il semplice fatto di far parte dell'associazione e che lo impegna per tutta la vita. Ed è proprio per l'alta simbologia di cui è permeata la cerimonia di affiliazione che non appare condivisibile ritenere che in assenza di una qualche - condotta che indichi quale sia il ruolo che l'affiliato ricopre nell'ambito associativo - la suddetta affiliazione abbia una valenza neutra ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa. Si può avere un riscontro concreto di quanto appena detto, proprio nell'ambito del presente processo con la lettura delle pagg. 108 ss, 219 ss, e 348 della sentenza impugnata in cui viene evidenziata l'importanza che l'affiliazione aveva nell'ambito delle dinamiche associative della cosca mafiosa sottoposta a processo (a pag. 348, si narra che «F EN raccontava a AR MA del risentimento mostrato da CE IE per il fatto che un giovane di valore quale lui era (o meglio si riteneva) gli era stato sottratto ("fottuto"), ovvero era stato presentato per il "battesimo" da altri soggetti individuati in Foti NI e DO TO»). L'affiliazione, infatti, essendo un vero e proprio pactum sceleris produce effetti bilaterali: da una parte, nei confronti dell'affiliato, il quale, per il semplice fatto di essere stato ammesso all'onorata società: a) diventa automaticamente un "uomo d'onore"; b) assume automaticamente il ruolo di "picciotto", sicchè viene ad essere collocato sul primo scalino della scala gerarchica della struttura mafiosa;
c) mette automaticamente "a disposizione" degli associati (ed, in primis, di coloro che si trovano in posizione apicale) le proprie energie ed i propri servizi;
dall'altra, anche nei confronti dei componenti della struttura associativa che, a loro volta, s'impegnano a sostenere ogni affiliato e la sua famiglia (è noto che gli affiliati ed i loro stessi famigliari, in caso di carcerazione, sono aiutati economicamente dal clan di appartenenza) nonché ed aiutarlo in caso di bisogno (ad es. favorendone la latitanza). Da quanto appena detto consegue che l'affiliazione va considerata, quanto meno, alla stregua di un vero e proprio concorso morale proprio perché il raggiungimento degli scopi associativi è facilitato e rafforzato dalla consapevolezza di ciascuno associato di poter fare preventivo affidamento sul 16 contributo di ciascuno di essi (in terminis: Cass. 2148/1998 rv. 177662; Cass. 12591/1995 rv. 203948). L'affiliato, quindi, non può essere considerato un neutrale e passivo osservatore delle dinamiche mafiose delle quali, peraltro, viene messo a conoscenza, ma diventa una parte organica dell'associazione che, quindi, per effetto della sua "partecipazione" viene, per ciò solo, ad essere implementata. Si può, pertanto, affermare che, con l'ammissione di un nuovo affiliato, la potenza dell'associazione si accresce e, questo dato empirico, non può non avere effetti sul piano giuridico ai fini della repressione di una condotta ex se pericolosa per l'ordine pubblico, proprio perché, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'accertata intraneità di un soggetto in una associazione mafiosa ne accresce la potenzialità operativa e la capacità di intimidazione, anche in ragione dell'aumento numerico dei suoi componenti» secondo quanto è desumibile da consolidate massime d'esperienza fondate sull'id quod plerumque accidit: ex plurimis, Cass. 26119/2003 rv. 228303; Cass. 5343/2000 rv. 215907 seguita da quella più recente supra cit. A conclusione di quanto si è finora detto, è opportuno precisare che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte che, in questa sede va ribadita, il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis/1 cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando manchi la prova della cd. affiliazione, purchè, ovviamente, vi sia quella, anche per facta concludentia, che l'imputato sia inserito in modo organico nell'organizzazione criminosa: ex plurimis SSUU 33748/2005 cit.
3.5. Quanto finora illustrato, consente di affermare che il reato si consuma nel momento in cui un soggetto entra a far parte dell'associazione criminale, e per ciò solo, perché, in quel momento, si presume che l'ordine pubblico sia stato oggettivamente messo in pericolo: infatti, chi entra a far parte di un'associazione mafiosa storica entra in un contesto organizzativo antagonista a quello statale in cui il crimine è posto alla base dei "valori" associativi, e di cui si nutre per accrescere la sua influenza sul territorio in cui opera. E' chiara, pertanto, la ragione per cui è del tutto irrilevante pretendere di individuare il ruolo di ciascuno ed attendere, per la sua punibilità, il momento in cui diventi operativo, per poi, successivamente, valutare se e in che termini quel comportamento abbia determinato un rafforzamento dell'associazione (sul punto si rinvia alla motivazione di Cass. 6882/2016 cit.). Infatti, chi entra in un'associazione mafiosa, vi entra perché ne condivide "i valori" su cui si fonda ossia: la perpetrazione sistematica di crimini;
la prevaricazione nei confronti dei cittadini ad essa estranei;
la violenza contro chi tenta di opporsi;
un malcelato senso dell'onore ecc... per i quali egli s'impegna - 17 a mettere a disposizione tutte le proprie energie, le proprie capacità, le proprie competenze, quando sarà il momento e quando ne sarà richiesto, per il bene, la potenza ed il successo dell'organizzazione. In ciò sta, quindi, il pericolo per l'ordine pubblico ed è per tale motivo che l'art. 416 bis/1 cod. pen. richiede, per la punibilità, in modo neutro, il semplice "far parte di un'associazione di tipo mafioso", proprio perché quella particolare modalità di adesione costituisce un indice univoco della circostanza che il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione. Certamente, i ruoli e l'importanza che ciascun partecipe ricopre all'interno dell'associazione possono essere differenti, ma, questa differenza può avere rilevanza solo a livello di trattamento sanzionatorio e va risolta, ex art. 133 cod. pen. In conclusione, la censura dedotta dai ricorrenti dev'essere disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: «ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso storico da qualificarsi come - reato di pericolo presunto non è necessario che ciascuno dei membri del - sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola sua dichiarata adesione all'associazione con la cd. "messa a disposizione" ». Dal rigetto della suddetta censura e, quindi, dalla non manifesta infondatezza, consegue il rigetto di tutti i ricorsi essendo i medesimi infondati anche nei restanti motivi per le ragioni di seguito indicate.
4. Ricorso ON ES ON ES è stato condannato per avere fatto parte come semplice - di una associato cosca mafiosa gravitante nel territorio del Comune di Condofuri. Le censure dedotte dalla difesa, in questa sede, sono quelle illustrate al § 2 della presente parte narrativa e devono ritenersi tutte infondate perché, sostanzialmente, non fanno altro che riproporre le medesime questioni di fatto ampiamente trattate e discusse in entrambi i gradi di giudizio. Ed infatti: a) quanto alla questione della identificazione nella persona del ricorrente, del personaggio che veniva appellato ora come "ES", ora come "U ER, ora come il "guardiano", la motivazione addotta sul punto dalla Corte (pag. 370) non si presta ad alcuna censura e non sono possibili tesi alternative - come prospetta la difesa sostenendo, grazie al frazionamento della prova, che non vi sarebbero elementi individualizzanti perché "ES" è il nome di 18 battesimo del ricorrente che, contemporaneamente, era notoriamente conosciuto come "U ER (l'americano, per via del luogo dove era nato) ed era anche, pacificamente, il custode di un villaggio (Villaggio Bonetti Park). Si tratta, quindi, di ben tre elementi individualizzanti che, convergendo sul ricorrente, portano ad escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la persona indicata nelle conversazioni intercettate, potesse essere una persona diversa dal ricorrente. b) quanto alla questione del contenuto delle intercettazioni: la Corte (pag. 369), riassumendo e commentando il contenuto delle conversazioni intercettate, a confutazione dei motivi di appello con i quali la difesa aveva sostenuto che si trattava di conversazioni criptiche e, quindi, non utilizzabili per la prova del reato associativo, ha così motivato: «tutte le conversazioni citate nella sentenza impugnata dimostrano in via sostanziale che ES o "U NU era soggetto che nel corso del rito di affiliazione o meno, comunque "diceva la sua" con riferimento all'ingresso di nuovi soggetti o in ogni caso a questioni inerenti la vita associativa, sicchè non vi è dubbio che una tale condotta integri quel contributo efficace al mantenimento del sodalizio ed al perseguimento dei suoi scopi che costituisce l'in sé della condotta partecipativa ex art. 416 bis c.p. E' evidente che la pregnanza e significatività dei plurimi riferimenti operati dai conversanti al soggetto in esame, negli inequivoci termini contenutistici sin qui sottolineati, disegna un panorama probatorio di assoluta incontestabilità, rispetto al quale non assume alcun rilievo contrario la circostanza che l'imputato si sia candidato alle elezioni comunali del 2009 in una lista diversa da quella "associativa", riportando peraltro poche preferenze, potendosi ciò giustificare anche in via meramente strategica;
comunque tale dato non appare certo idoneo a smentire il fortissimo valore probatorio delle risultanze sopra riportate>>. In questa sede, la difesa non ha fatto altro che riproporre, surrettiziamente, nuovamente la medesima questione sostenendo, da una parte, che si tratterebbe di conversazioni indiscutibilmente dal contenuto assai poco chiaro, dove i passi incomprensibili sono numerosissimi» e, dall'altro che quelle conversazioni avrebbero avuto bisogno, per essere valorizzate, di riscontri ex art. 192/3 cod. proc. pen. Ma, la censura, oltre che generica va ritenuta infondata proprio perché nella motivazione addotta dalla Corte non sono evidenziabili né illogicità manifeste né contraddittorietà di alcun genere sia per quanto riguarda "l'interpretazione" delle conversazioni sia per quanto riguarda le conclusioni che da esse ha tratto. In punto di dirtto, infine, va disattesa la pretesa violazione dell'art. 192/3 cod. proc. pen., dovendo essere ribadito il principio secondo il quale /e dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento 19 della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.»: Cass. 47028/2013; Cass. 48286/2016 Rv. 268414. c) quanto alla pretesa neutralità della condotta tenuta dal ricorrente ai fini della prova del reato associativo, deve, in primo luogo, farsi rinvio a quanto detto in ordine alla valenza dell'affiliazione (supra § 3 ss) e, in secondo luogo, alla motivazione appena riportata sub b), con la quale la Corte ha spiegato quale fosse, in concreto, il contributo causale che il ricorrente dava all'associazione mafiosa di cui faceva parte. d) quanto all'aggravante delle armi: non risulta che il ricorrente abbia proposto uno specifico motivo di appello né, in questa sede, è stata dedotta l'omessa motivazione. Vale, comunque, quanto si è detto supra § 2. e) infine, quanto alla pretesa violazione dell'art. 62 bis cod. pen. cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 581) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
5. Ricorso MA TO MA TO è stato condannato per avere fatto parte come semplice di una cosca mafiosa gravitante nel territorio del Comune diassociato Condofuri. L'accusa poggia fondamentalmente sul contenuto di un'unica conversazione, di straordinaria valenza indiziaria, impressa nel prog. 879 del 12.04.2007 (captata a bordo dell'Audi A6 di AR M.), in cui lo stesso è conversante diretto. In quell'occasione, AR e MA TO discutevano, con toni quanto mai espliciti, delle deprecabili conseguenze derivanti, in termini di stabilità, dall'assenza di un controllo unitario del territorio da parte di un unico, autorevole, referente criminale, in grado di imporsi e di risolvere ogni eventuale contrasto che potesse insorgere tra i diversi centri decisionali coesistenti in quell'ampio comprensorio territoriale [....] L'aspirazione dei conversanti a divenire punto di riferimento sul comprensorio emergeva in particolare nel 20 passaggio in cui gli stessi facevano riferimento al pregiudicato OM DÀ ed all'esigenza di acquisire il controllo del territorio', divenuta, per come già ripetutamente osservato, una vera e propria ossessione per il coimputato AR. Dal canto suo, MA TO, lungi dal dimostrarsi mero ascoltatore passivo dei lucidi propositi criminosi di AR, mostra di condividerne appieno l'ambizioso progetto espansionistico, imperniato su alcuni punti essenziali, che vengono dai due apertamente affrontati e dai quali è dato nitidamente cogliere, senza possibilità di fraintendimento, le loro radicate convinzioni 'ndranghetistiche [...] pag. 338 ss della sentenza impugnata. La Corte, dopo avere illustrato i motivi di appello (pag. 344), li disattende (pag. 346) osservando: « [...] MA, insomma, non è passivo ascoltatore delle esternazioni dello AR, ma sposa pienamente i piani del suo interlocutore, prestando completa adesione al programma criminoso dallo stesso propugnato, quale strategia dell'intero gruppo, in particolare nel settore di specifico interesse dell'odierno appellante, ossia gli appalti, pervenendo dalla sua viva voce i riferimenti a mafiosi di rango quali DÀ OM, del quale rimpiange l'autorità criminale. Pertanto, le dichiarazioni dallo stesso inequivocamente rese nella conversazione riportata hanno chiaro contenuto autoaccusatorio, apparendo dimostrative della sua intraneità al sodalizio, così correttamente qualificandosi la sua condotta in termini di partecipazione all'associazione criminosa contestata>>, intraneità confermata dagli «esiti degli O.P. che ne hanno documentato altresì la frequentazione con IE CE, a sua volta in rapporti di collegamento diretto con i personaggi più in vista della consorteria malavitosa di Condofuri»> (pag. 344). In questa sede, la difesa ha dedotto la censura illustrata in parte narrativa che si articola su due livelli: a) contestazione, in punto di fatto, del contenuto della conversazione intercettata (pag. 7 ss del ricorso); b) contestazione, in punto di diritto, della decisione della Corte Territoriale in quanto il ricorrente non si troverebbe, con la cosca mafiosa, in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione;
non sarebbe stato indicato quale ruolo svolgeva nell'ambito della cosca;
non era stato provato quale fosse stato il suo apporto causale agli interessi della cosca;
il contenuto di quel colloquio avrebbe avuto bisogno di riscontri ex art. 192/3 cod. proc. pen. c) l'omessa motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante delle armi di cui all'art. 416 bis/4 cod. pen. Tali valutazioni non sono condivisibili per le ragioni di seguito indicate. La censura articolata sub a) è di mero fatto e, quindi, deve ritenersi inammissibile in quanto il ricorrente ripropone, in modo surrettizio, quella stessa problematica di merito ampiamente disattesa dai giudici di primo e secondo 21 grado con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, e, quindi, incensurabile in questa sede di legittimità; La censura sub b) va disattesa alla stregua di quanto si è ampiamente detto in merito alla partecipazione all'associazione nel § 3 ss della presente parte motiva. Sul punto, quanto alla specifica posizione del MA, va osservato quanto segue. L'affiliazione del ricorrente alla cosca mafiosa, in realtà, non è stata neppure contestata in modo specifico: comunque, come ha correttamente osservato la Corte Territoriale, essa è desumibile oltre che dalla "familiarità" con cui lo stesso interloquisce e si rapporta direttamente con AR sulle dinamiche interne alla cosca mafiosa che solo un associato può conoscere, anche dalla frequentazione che il ricorrente aveva con altri associati alla cosca ed, in particolare, con il coimputato CE (cfr esiti degli O.p.). Quanto, infine, alla pretesa mancanza di ogni contributo alla cosca, esso va rinvenuto nell'adesione ai progetti di AR (ritenuto uno degli organizzatori della cosca mafiosa e, quindi, in posizione apicale), ossia in un contributo che, sebbene solo di carattere morale e psichico, deve ritenersi oggettivamente apprezzabile in quanto idoneo a rafforzare i propositi criminosi di AR che sapeva di potere contare sul ricorrente. Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 192/3 cod. proc. pen., si rinvia a quanto detto in relazione alla medesima censura dedotta dal ON. Quanto alla doglianza sub c) cfr supra § 2. 6. Ricorso CE IE La posizione del suddetto ricorrente è trattata dalla Corte Territoriale a pag. 346 ss della sentenza impugnata: «all'imputato CE IE è contestata la fattispecie associativa di cui al capo A) per aver fatto parte quale mero affiliato dell'associazione 'ndranghetistica della locale di Condofuri. In particolare, lo stesso figura quale "imprenditore di riferimento dell'organizzazione, (che) operava nello specifico settore degli appalti pubblici, mediante la propria impresa edile, avvalendosi del potere di intimidazione insito nel vincolo associativo e beneficiando dei vantaggi riconosciuti agli esponenti mafiosi competenti per territorio, avendo la possibilità di proporre persone in vista delle nuove affiliazioni". Gli elementi investigativi dai quali l'accusa ha tratto tale convincimento sono rintracciati nel contenuto di due fondamentali conversazioni, il cui contenuto è stato ritenuto addirittura idoneo ad avvalorare l'idea che egli rivestisse, all'interno della predetta consorteria, una carica di tale spessore da legittimarlo a presentare altri soggetti per la rituale affiliazione». 2 2 22 2 La difesa del ricorrente, in questa sede, ha dedotto le censure illustrate supra in parte narrativa al § 4 alle quali deve replicarsi nei termini di seguito indicati. A) identificazione del ricorrente: la motivazione addotta dalla Corte a confutazione del motivo di appello, si legge a pag. 356. In questa sede, il ricorrente (pag. 10 del ricorso) ha nuovamente dedotto le medesime censure prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito ma disattese da entrambi i giudici con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale e logica e, quindi, non censurabile in questa sede stante anche l'estrema genericità ed aspecificità della doglianza. B) assenza di prova sulla intraneità: la prova della intraneità del ricorrente nell'associazione criminale è stata desunta dal contenuto di due intercettazioni ritenute dalla Corte «di tale pregnanza e significatività da escludere in radice qualsiasi interpretazione alternativa» - nel corso delle quali si discuteva, da una parte, «espressamente di dinamiche 'ndranghetistiche, sicchè i rapporti che vengono in rilievo sono assolutamente connotati di natura criminale e non meramente personale, per come asserito nell'atto di gravame» e, dall'altra, dal rilievo che il ricorrente aveva nell'ambito dell'associazione in quanto aveva portato avanti questi due ragazzi»: da qui la conclusione secondo la quale «il CE IE di cui si parla, non può che ritenersi soggetto organico alla consorteria criminosa, dotato tra l'altro di una carica di indubbio prestigio, tale da consentirgli di promuovere l'ingresso e l'ascesa gerarchica nei ranghi associativi di persone dallo stesso prescelte». In questa sede il ricorrente ha cercato di contestare la conclusione alla quale la Corte era pervenuta, ritornando sull'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate e cercando di dimostrare l'erroneità della decisione impugnata. Si tratta delle medesime censure dedotte in grado di appello ma motivatamente disattese dalla Corte territoriale che, dopo avere riportato integralmente le conversazioni in esame, le ha commentate condividendo la motivazione addotta dal tribunale e rilevando altresì che avevano "un contenuto imbarazzante" e che provenivano da conversanti la cui credibilità era incontestabile. ricorrente rivestivaQuanto alla pretesa assenza di un ruolo che nell'associazione, si deve, in via generale, innanzitutto, richiamare quanto detto in relazione alla pregnanza dell'affiliazione e, in secondo luogo, osservare che il ricorrente, sulla base della ricostruzione effettuata da entrambi i giudici di merito, non era affatto un personaggio defilato nell'ambito dell'associazione in quanto era l'imprenditore di riferimento dell'organizzazione, che operava nello specifico settore degli appalti pubblici. C) Aggravante delle armi: vale quanto detto supra al § 2. 23 D) Mancata concessione delle attenuanti generiche: vale quanto detto supra al § 3e) in relazione alla medesima censura dedotta dal ON. E) Cessazione della condotta partecipativa: si tratta di censura del tutto generica in quanto nulla consente di ritenere il recesso dall'associazione. Sul punto, va osservato che il reato associativo è un reato permanente la cui condotta, nel caso di specie, essendo stata contestata "in modo aperto", deve ritenersi provata fino alla sentenza di primo grado pronunciata il 25/07/2013 ossia, ben oltre la L. 125/2008. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, può essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli dell'età, del periodo di carcerazione: ex plurimis Cass. 23012/2016 rv. 267159; Cass. 52303/2016 rv. 268726; Cass. 50129/2016 rv. 268937; Cass. 25311/2012 rv. 253070; Cass. 1703/2013 rv. 258954; Cass. 8027/2013 rv. 258789. 7. Ricorso DÀ PP La posizione del ricorrente è trattata dalla Corte Territoriale a pag. 378 ss della sentenza impugnata in cui si legge che «all'imputato DÀ PP è contestato il solo delitto associativo di cui al capo A) dell'imputazione. Il ruolo allo stesso ascritto dall'accusa all'interno della consorteria mafiosa di Condofuri risulta dettagliatamente specificato nella contestazione: "... quale partecipe, in diretto contatto con DO TO UN e AR MA, di cui eseguiva le direttive, si metteva a disposizione del sodalizio per farsi candidare ed eleggere, per conto dell'associazione, al consiglio comunale di Condofuri nelle elezioni amministrative del giugno del 2009; quindi, in esecuzione di una precisa strategia del sodalizio di cui era pienamente consapevole e puntualmente realizzata, andava a ricoprire, in seno alla giunta comunale, l'incarico di assessore ai lavori pubblici con l'incarico di fare, in tale veste, gli interessi del sodalizio mafioso di appartenenza". L'imputato è stato in buona sostanza considerato l'anima, o meglio, lo strumento politico della cosca;
il personaggio cioè attraverso il quale i vertici dell'associazione 'ndranghestistica sin qui delineata riuscivano nell'ambizioso intento di 'infiltrare' un loro esponente nelle fila dell'amministrazione comunale, sì da poterne più agevolmente condizionare, direttamente dall'interno, le relative scelte di indirizzo politico e ancor più quelle concrete di carattere gestionale». La prova dell'intraneità del ricorrente nell'associazione mafiosa è stata desunta da una serie di intercettazioni. 24 La difesa del ricorrente, in questa sede, ha dedotto le censure illustrate supra in parte narrativa al § 5 alle quali deve replicarsi nei termini di seguito indicati. A-B) Estraneità del ricorrente alla cosca: le suddette censure che si snodano da pag. 1 a pag. 15 del ricorso ruotano tutte sulle seguenti - affermazioni: 1) assenza di qualsiasi prova in ordine alla partecipazione e al contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione; 2) insufficienza, a tal fine, delle conversazioni intercettate;
3) documentazione dalla quale risultava che il ricorrente, una volta nominato consigliere comunale e, poi, assessore ai lavori pubblici, si era attivato contro gli interessi della cosca. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, le intercettazioni analiticamente indicate e valutate nel loro contenuto dalla Corte Territoriale non sono affatto criptiche, rispondendo pienamente, alla luce dell'interpretazione che di esse entrambi i giudici di merito hanno fornito, ai criteri di plena probatio richiesti dall'art. 192 cod. pen. In questa sede, infatti, il ricorrente, per confutare il contenuto delle suddette intercettazioni, ha sostenuto, da una parte, che «il ragionamento della Corte non appare condivisibile in quanto non univoco» (pag, 6 ricorso), e, dall'altra, che quelle intercettazioni non avevano un contenuto grave, preciso e concordante. Al che deve replicarsi che, in sede di legittimità, non può censurarsi la motivazione della sentenza impugnata solo perché non se ne condivide il ragionamento: la motivazione, infatti, può essere impugnata solo ove sia manifestamente illogica o contraddittoria, vizi che, però, il ricorrente, al di là di censure che surrettiziamente tendono ad ottenere una nuova valutazione in sede di legittimità, neppure prospetta in modo specifico. Ugualmente, non possono riproporsi in sede di legittimità versioni alternative laddove queste siano già state disattese dalla Corte territoriale - se - non indicando, in modo specifico, i vizi motivazionali nei quali la Corte sarebbe incorsa. Infine, non è neppure vero che la Corte Territoriale non avrebbe ben valutato il preteso attivismo contro la cosca mafiosa che avrebbe caratterizzato l'attività del ricorrente una volta divenuto assessore: sul punto è sufficiente il rinvio alla lettura delle pag. 390 ss in cui la Corte smentisce la tesi del ricorrente. Quanto, infine, alla censura secondo la quale non vi sarebbe alcuna prova sulla partecipazione del ricorrente all'associazione, va osservato che, correttamente ed incensurabilmente, entrambi i giudici di merito l'hanno desunta non solo da una precisa ed inequivoca frase pronunciata dallo stesso ricorrente nei confronti del cugino AR (condannato in via definitiva per il reato associativo), ossia dall'inequivoca sua messa a disposizione "per qualsiasi cosa" (cfr pag. 383), ma anche dalla conoscenza delle dinamiche interne alla cosca (cfr 25 pag. 383), dalla "cogestione" dell'assessorato con AR (pag. 385 - 390), dalla sollecitazione a far intervenire nella campagna elettorale "compare TO" (pag. 382-388), ossia DO RI TO, condannato in via definitiva per il reato associativo in quanto soggetto apicale della cosca mafiosa. Tanto basta per ritenere ampiamente provata l'intraneità del ricorrente all'associazione mafiosa e, quindi, il suo contributo alla medesima, sia in via generale (secondo quanto specificato al § 3 ss della presente parte motiva), sia in concreto (per essere stato lo strumento politico della cosca di appartenenza) secondo quanto espressamente indicato da entrambi i giudici di merito. C) Aggravante delle armi: la censura è infondata dovendosi rinviare, sul punto, a quanto già detto supra al § 2. della presente parte motiva;
D) Mancata concessione delle attenuanti generiche: vale quanto detto supra al § 3e) in relazione alla medesima censura dedotta dal ON.
8. Ricorso SO IO La posizione del ricorrente è trattata dalla Corte Territoriale a pag. 416 ss della sentenza impugnata in cui si legge che il SO, in concorso con CE OM jr, OL RO e RI IN, è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 353 cod. pen. per avere, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa SO s.r.l. «mediante collusioni consistite in un accordo finalizzato a pilotare l'aggiudicazione del pubblico incanto per l'appalto di lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico V. Bachelet di Condofuri Marina per un importo complessivo pari ad Euro 150.000,00", bandito con determina del 27.10.2006, mediante lo svolgimento irregolare del pubblico incanto ed in particolare predisponendo offerte previamente concordate con riferimento alla percentuale di ribasso nelle stesse indicata, turbavano la gara indetta di cui sopra. In Condofuri, il 4.2006». In via preliminare, va rilevato che, nei confronti dei tre coimputati, la Corte ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione, nel mentre ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del SO avendo costui rinunciato alla prescrizione (pag. 427 sentenza impugnata). Il compendio probatorio è costituito oltre che da una serie di intercettazioni anche da numerosa documentazione analiticamente indicata a pag. 416 ss della sentenza impugnata. Il reato, nella sua fattualità, non è contestato anche perché il compendio indiziario evidenziato da entrambi i giudici di merito (pag. 417 ss) è davvero univoco in quanto si basa su una serie di intercettazioni che hanno trovato un oggettivo riscontro nella documentazione della gara di appalto incriminata. 26 La tesi del ricorrente, invece, è la seguente: egli era completamente estraneo al meccanismo frodatorio pensato ed attuato dal CE tant'è che non solo non compariva in alcuna delle intercettazioni ma anche la documentazione sequestrata non era a lui riconducibile. In altri termini, se era indiscutibilmente vero che il nominativo di esso ricorrente compariva fra quelli delle imprese che avevano partecipato alla gara di appalto, era anche vero che la suddetta documentazione non era a lui riconducibile essendo stata verosimilmente formata dal solo CE unico interessato all'appalto all'insaputa di esso ricorrente. La Corte ha preso in considerazione la suddetta tesi difensiva e l'ha disattesa (pag. 427 ss) adducendo sostanzialmente la seguente motivazione: a) innanzitutto, la Corte ha preso atto che, in effetti, nulla consentiva di attribuire la documentazione apparentemente proveniente dal SO a costui;
b) ha, però, rilevato che «non si comprende, al di là della grafia del corriere o delle polizze assicurative, che ben potrebbero essere state opera di una stessa "mano", come un soggetto che ipoteticamente avesse ordito un tale raggiro (asseritamente il CE) possa avere agito senza il necessario "via libera" da parte degli indefettibili correi, senza i quali tale progetto non avrebbe potuto andare in porto. Appare infatti a dir poco irrealistico sostenere che RI sia stato coinvolto nell'ATI a sua insaputa, dovendo ciò ascriversi, secondo la prospettazione difensiva, unicamente alla regia di CE: costui infatti per realizzare il suo piano aveva necessità della collaborazione di altri soggetti che infatti rivestono il ruolo di sostanziali concorrenti, sebbene non abbiano partecipato alle conversazioni o non abbiano materialmente apposto la loro grafia sugli atti. Si ribadisce, se può ammettersi che il CE abbia assunto l'iniziativa, per come comprovato dai suoi contatti dialogici, nondimeno quanto è avvenuto si è verificato con la complicità necessaria di tutti gli altri appellanti che hanno prestato la loro opera, consentendo che ciò avvenisse. Invero, la chiarezza delle intercettazioni non consente di potere escludere l'intervento illecito da parte del CE, ma se l'interesse di costui può scorgersi nella concreta realizzazione dei lavori, al di là dell'aggiudicazione formale della gara, con tutta evidenza tale risultato non può che essere raggiunto mediante il tacito, ma non per questo assente, consenso delle imprese "amiche" che evidentemente, perseguiranno un vantaggio non immediato, ma semplicemente "differito" ad una successiva prestazione»>; c) ha aggiunto, poi, quanto alla posizione specifica del SO che vi è un ulteriore pregnante elemento, ossia che UC, socio di CE, si presentava per conto dell'appellante presso l'ufficio tecnico comunale di Condofuri, allo scopo di prendere visione dei lavori e, sempre in rappresentanza di SO, era presente all'apertura dei plichi: orbene, appare arduo, se non assolutamente incredibile, 27 sostenere che ciò il UC avesse fatto senza che vi fosse un previo accordo del SO (in presenza di una delega obiettivamente esistente) che, quantomeno, aveva permesso che altri si intromettessero in sua vece nella procedura relativa alla gara in questione, sicchè appare del tutto evidente la corresponsabilità dell'appellante nel reato contestato, avendo egli prestato un consapevole contributo alla realizzazione dell'interesse dei correi, mediante una condotta materiale compartecipativa all'azione delittuosa posta in essere>>; d) ha disatteso gli ulteriori argomenti difensivi circa «l'omissione di contestazione del concorso nel reato in capo al UC, così come l'assenza di riferimento al SO nelle intercettazioni, o le considerazioni svolte con riferimento alla testimonianza DI e alle offerte presentate, contenute nelle note difensive d'udienza». In questa sede, la difesa del ricorrente, ha, in pratica, riproposto la propria difensiva ma non ha evidenziato alcuna manifesta illogicità tesi contraddittorietà nel ragionamento della Corte, in specie quanto al punto sub c), limitandosi a sostenere che la Corte aveva omesso di motivare «in ordine alle ragioni per le quali, a fronte di un atto lecito e previsto dalla gara di appalto quale la delega in parola, si sia ritenuto di poter valorizzare tale facoltà quale condotta materiale partecipativa dell'azione delittuosa, in specie laddove, nel corso del giudizio di secondo grado (dichiarazioni rese all'udienza del 10/06/2015), l'imputato forniva ragionevole e concreta motivazione in ordine alla delega medesima, del tutto estranea alla improbabile ricostruzione motiva», Sul punto deve osservarsi preliminarmente che questa Corte non ha avuto modo di conoscere cosa l'imputato abbia riferito all'udienza del 10/06/2015, tanto da scardinare il ragionamento della Corte medesima;
sul punto, quindi, deve rilevarsi l'assoluta genericità della deduzione difensiva. In secondo luogo, è del tutto evidente che l'argomento addotto dalla Corte sub c) si salda con quello sub b) nel senso che la vicenda della delega smentisce la tesi difensiva secondo la quale il SO era all'oscuro della vicenda e, quindi, rafforza l'argomento logico-deduttivo di cui al punto sub b) e cioè che non era ipotizzabile, stante il meccanismo della gara e l'inevitabile pubblicità che da essa sarebbe conseguita sui nominativi dei partecipanti, che il CE avesse potuto architettare il tutto all'insaputa degli altri (apparenti) concorrenti ed avere la certezza che, a gara ultimata, costoro non avrebbero avuto nulla da ridire sul fatto che era stato utilizzato, a loro insaputa, il loro nome. Infine, incensurabile è la motivazione addotta in ordine ai residui argomenti difensivi. Pertanto, ed in conclusione, deve rilevarsi che la motivazione addotta dalla Corte Territoriale non si presta ad alcuna censura perché è congrua e coerente con gli evidenziati elementi di natura fattuale e logica. 28 9. La vicenda processuale di cui ai capi sub AAA) - BBB) 9.1. I ricorrenti GU PP, IR IN e UC MO IO sono stati ritenuti responsabili, in concorso fra di loro, dei seguenti reati: «AAA) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 323 c.p. perché, in concorso morale mediante accordo tra loro, il solo GU quale pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni ed esecutore materiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo quale dirigente del Settore tecnico del Comune di Condofuri, IR IN quale titolare della ditta individuale concessionaria dell'area demaniale sita in Condofuri foglio di mappa n.69 part.107 e UC MO IO quale proprietario di fatto della ditta:
1. rilasciando certificato di agibilità n. 0801093 del 4.2.2008 in assenza di sopralluogo sulle opere;
2. attestando falsamente nella nota prot. 0801735 del 20.02.2008 che la concessione demaniale rilasciata alla IR fosse precedente all'approvazione del circostanza non corrispondente al vero in quanto il PIR è stato approvato in PIR- data 07.02.2007 e la concessione demaniale n. 143/2007 era stata rilasciata il 22.6.2007 per il solo stabilimento balneare e successivamente integrata in data 9.8.2007 con provv. 274/07 Repertorio Atti;
3. attestando falsamente nella nota prot. 0801735 del 20.02.2008 che la ditta avesse presentato D.I.A. per la realizzazione del villaggio turistico in data 24.9.2007 prot. 0707490 - circostanza falsa in quanto la DIA depositata in data 24.09.207 prot. 0707490 era relativa alla realizzazione di uno stabilimento balneare;
4. omettendo di emettere ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 in relazione ai lavori denunciati con DIA depositata in data 11.01.2008 nella quale la ditta dichiarava che "in data 06.12.2007 inizierà i lavori meglio descritti nella relazione tecnico-illustrativa del progettista di asseverazione dell'intervento, che sono stati depositati presso il Comune di Condofuri in data 24.9.2007 prot.0707490" in quanto la comunicazione era successiva all'inizio dei lavori e non rispettava il termine di 30 gg previsto dall'art.23 DPR 380/2001; 5. omettendo di emettere ordinanza di sospensione ai sensi dell'art.27 del DPR 380/2001 in relazione ai lavori denunciati con DIA del 06.12.2007 depositata in data 11.01.2008 in quanto le opere denunciate erano soggette al rilascio di permesso di costruire e, in ogni caso, non assentibili in quanto in violazione dell'art. 14 della L.R. n. 17/2005; 6. attestando falsamente nella nota prot.0802201 del 06.03.2008 che "le - 14 opere sono state realizzate nel rispetto della legge regionale n.17/2005" 29 circostanza non corrispondente al vero in quanto in contrasto con l'art. 14 della predetta L.R.; intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale a IR IN e UC MO IO. In Condofuri fino al 06.3.2008. BBB) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 479, 476 c.p. perché, in concorso morale mediante accordo tra loro, il solo GU quale pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni ed esecutore materiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità indicate ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi:
1. attestavano falsamente nella nota prot. 0801735 del 20.02.2008 che la concessione demaniale rilasciata alla IR fosse precedente all'approvazione del PIR, circostanza non corrispondente al vero in quanto il PIR è stato approvato in data 07.02.2007 e la concessione demaniale n. 143/2007 era stata rilasciata il 22.6.2007 per il solo stabilimento balneare e successivamente integrata in data 9.8.2007 con provv. 274/07 Repertono Atti;
2. attestavano falsamente nella nota prot. 0801735 del 20.02.2008 che la ditta avesse presentato D.I.A. per la realizzazione del villaggio turistico in data 24.9.2007 prot. 0707490 circostanza falsa in quanto la DIA depositata in data 24.09.2007 prot. 0707490 era relativa alla realizzazione di uno stabilimento balneare;
3. attestavano falsamente nella nota prot.0802201 del 06.03.2008 che "le opere sono state realizzate nel rispetto della legge regionale n.17/2005" circostanza non corrispondente al vero in quanto in contrasto con l'art.14 della predetta L.R. In Condofuri fino al 06.3.2008». I suddetti capi d'imputazione descrivono già il fatto che è stato addebitato ai ricorrenti. In sintesi, la TI (titolare formale dello stabilimento balneare) e suo figlio UC (consigliere comunale nonché assessore nella Giunta Comunale di Condofuri), volendo trasformare il suddetto stabilimento in villaggio turistico con la costruzione di casette in legno, ed intendendo evitare l'avvio del ben più complesso procedimento amministrativo nascente dalla presentazione di un'istanza volta ad ottenere il titolo edilizio 'esplicito', consci dei più penetranti controlli della conformità dell'opera che si sarebbero messi in moto in tal caso rispetto alla più blanda verifica, consuetamente effettuata dai competenti uffici in caso di presentazione di una D.I.A., effettuarono, all'inizio fortissime pressioni sull'ing. IS (all'epoca responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Condufori). IG era fermamente contrario alla possibile definizione della pratica mediante una denuncia di inizio attività ritenendo, invece (condivisibilmente), ん che fosse necessario un atto d'assenso esplicito da parte dell'amministrazione 30 (cioè un permesso di costruire), in ragione dell'impatto sul territorio e della portata dell'intervento programmato;
per altro verso, cercava di far capire in ogni modo ai suoi due interlocutori [ndr. UC è l'arch. che aveva redatto il progetto] che la concessione demaniale, da un lato, e l'autorizzazione comunale, dall'altro, riguardavano profili segnatamente diversi, non potendosi prescindere, una volta ottenuta la modifica del contenuto della prima, dalla valutazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici del Comune: piano di spiaggia, piano regolatore e piani particolareggiati. In definitiva, UC ed il suo progettista (arch. RI) si ostinavano a sostenere che l'insistenza dell'opera su un'area demaniale ne comportava, per ciò solo, la sottrazione a qualsiasi valutazione di compatibilità/conformità con gli strumenti urbanistici del Comune, dovendo il progetto limitarsi a rispettare le prescrizioni impartite dall'Autorità competente sul demanio, e non anche quelle relative al piano urbanistico locale. Ciò che emerge nitidamente proprio in un passo di una delle riferite conversazioni, là dove IG obietta energicamente che a ragionare in questi termini il Comune non avrebbe potuto interloquire sull'ipotetica costruzione di un albergo a cinque piani sulla spiaggia, in quanto ricadente su area demaniale>> (pag. 563 sentenza impugnata). Fu così che fra il UC ed il IG si addivenne ad un furioso scontro verbale, sicchè, alla fine il IG (anche a seguito di ulteriori pressioni da parte del UC), si dimise e, al suo posto, s'insediò il UG che fece tutto quello che IG non aveva voluto fare. Quanto appena detto trova un ampio riscontro oltre che nella documentazione acquisita anche nel contenuto di intercettazioni che, in tempo reale, hanno captato i colloqui (rectius: i litigi) fra il UC ed il IG (cfr pag. 528 ss della sentenza impugnata).
9.2. La Corte Territoriale (pag. 576 ss), ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria (in ciò confermando la sentenza di primo grado), rilevando: a) che l'opposizione dell'ing. IG doveva ritenersi corretta alla stregua della legislazione vigente e, comunque della pacifica interpretazione che della medesima era data sia dalla Corte di Cassazione che dal Consiglio di Stato. Infatti, era infondato «l'assunto difensivo secondo cui unico ente competente nella vicenda amministrativa in esame è quello regionale, vertendosi in materia di area demaniale marittima e non di territorio comunale. In verità, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in relazione alle opere da eseguirsi sul demanio marittimo, sussiste una potestà concorrente sia dell'autorità regionale che dell'ente comunale, quindi la necessità di apposita e specifica autorizzazione che concorre con la concessione edilizia, sussistendo due diverse 31 h finalità e profili di tutela: la riserva all'ente locale del governo e sviluppo del territorio in materia edilizia e la salvaguardia degli interessi pubblici connessi al demanio marittimo [....] L'iter procedimentale adotatto nel caso di specie è quindi sicuramente illegittimo, non rivestendo alcuna incidenza la mancata contestazione di violazioni edilizi o la circostanza che il villaggio abbia ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni regionali e sia tuttora esistente»; b) era «del tutto evidente l'attività concorrente posta in essere dalla IR con il figlio UC, infatti se è vero che la prima formalmente si è limitata a presentare le relative richieste, senza alcuna ulteriore condotta, ciò è avvenuto poiché la stessa è stata supportata dal UC, che ha agito quale "braccio operativo" della madre, sicchè la stessa, intestataria della pratica e quindi beneficiaria dei "risultati" dell'attività di ausilio portata avanti dal UC, non può certo ritenersi estranea ai reati contestati, solo per essere rimasta "dietro le quinte" della vicenda, ma tutt'altro che disinteressata al suo dipanarsi>>; c) il UG, a sua volta «con affermazioni scarne e apodittiche, attesta genericamente che "non esistono vincoli inibitori", nonostante le certamente a lui note vicende intercorse tra UC e IG e nonostante le ripetute richieste di chiarimenti avanzate dal segretario comunale MA. Quanto poi alla necessità del sopralluogo, si condivide l'assunto del primo giudice secondo cui se è vero che tale atto non era obbligatorio, tuttavia lo stesso si presentava certamente opportuno, alla luce dell'incompletezza della documentazione presentata dalla IR, che non indicava neanche il numero dei bungalows del villaggio, sicchè l'assenza del sopralluogo costituisce certamente un ulteriore elemento che si aggiunge agli altri tasselli di irregolarità emerse e maggiormente connota la complessiva vicenda in esame. Deve ritenersi dunque quindi come anche il GU abbia avallato le condotte illecite del duo UC-IR, così pienamente e consapevolmente fornendo il proprio contributo causale alla realizzazione dei reati contestati, alla luce degli elementi fattuali e delle considerazioni già sviluppate nella sentenza impugnata, da intendersi integralmente richiamate, sebbene non vi sia in atti prova di frequentazioni o di contatti extra tra i privati e il pubblico funzionario».
9.3. La tesi difensiva della ricorrente IR IN, riassunta nella presente parte narrativa al § 7, è fondata. E' pacifico in atti non peraltro perché è la stessa Corte ad ammetterlo che l'attività della ricorrente si limitò, in quanto titolare dello stabilimento balneare, a sottoscrivere la pratica in questione. Poi, più nulla in quanto non risulta che la ricorrente, in un modo o nell'altro, si fosse attivata presso i pp.uu. preposti all'istruzione della pratica, nè risulta che li conoscesse personalmente. 32 La Corte, come si è detto, ha cercato di colmare la suddetta lacuna probatoria, adducendo la motivazione riportata supra al precedente § 7.2.b che si basa sul seguente sillogismo: la ricorrente era la beneficiaria della pratica;
il figlio UC agì come suo braccio operativo;
quindi anche lei deve rispondere di tutti i reati contestatole. Sennonchè, nella suddetta motivazione si evidenziano le seguenti criticità. Secondo la tesi accusatoria fatta propria da entrambi i giudici di merito - la IR era solo la formale intestataria dello stabilimento balneare, perché, il vero dominus era il figlio UC. Ma, se così è, è profondamente contraddittorio sostenere, da una parte, che la IR era la mera formale intestataria delle sole concessioni, ma, dall'altra, contemporaneamente, che era la vera "domina" che, dall'esterno muoveva i fili della pratica amministrativa, relegando il figlio UC, sebbene supposto reale "dominus" dello stabilimento, a suo mero "braccio operativo". Ruolo, questo, però, subito dopo smentito da entrambi i giudici di merito che hanno ritenuto il UC «il vero istigatore dell'azione delittuosa del pubblico ufficiale il quale profittando della sua situazione di forza all'interno dell'amministrazione comunale aveva dapprima cercato infruttuosamente di ottenere il risultato perseguito da parte dell'Ing. IG, per poi, dopo averne indotto le dimissioni, perseguito agevolmente il proprio illecito proposito per effetto della completa disponibilità offertagli dall'imputato GU» (pag. 571 sentenza impugnata). A queste intrinseche contraddittorietà, si aggiunga che non è stata indicata alcuna prova che consenta di ritenere che la IR fosse stata l'istigatrice del suddetto comportamento, né che conoscesse alcuno dei funzionari preposti all'istruzione della pratica. Di conseguenza, proprio alla stregua della ricostruzione effettuata in punto di fatto dalla Corte, la sentenza impugnata deve annullarsi, limitatamente alla posizione della ricorrente per carenza dell'elemento psicologico e, quindi, - perché il fatto non costituisce reato.
9.4. Il ricorso del UC è inammissibile. In punto di fatto, il frenetico, irrituale ed arrogante comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti dell'ing. IG che, poco dopo, si dimise dall'incarico, risulta ampiamente documentato, sicchè la censura (§ 8.2. in parte narrativa) finalizzata alla minimizzazione di quei comportamenti, va disattesa come ha correttamente ed incensurabilmente ritenuto la Corte con motivazione congrua e coerente. 33 Quel comportamento, d'altra parte, costituisce indice sicuro ed univoco della fatto che era lui il vero interessato ad ottenere contra legem tutte le varie autorizzazioni che la pratica richiedeva. Ciò consente, quindi, di ritenere manifestamente infondata l'ulteriore censura (§ 8.1. in parte narrativa) con la quale la difesa ha sostenuto che il ricorrente non poteva essere ritenuto colpevole dei delitti addebitatigli, perché non era il titolare dello stabilimento balneare, limitandosi, d'estate solo ad aiutare la madre. Infatti, sul punto, la motivazione addotta dalla Corte è puntuale, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, sicchè, non essendo ravvisabile nella valutazione del compendio probatorio alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità, la censura, meramente reiterativa, dev'essere disattesa. Anche la censura in punto di diritto (§ 8.3. in parte narrativa) è manifestamente infondata: sul punto, cfr infra, su quanto si dirà sulla posizione del UG.
9.5. Anche il ricorso del GU è inammissibile essendo i motivi dedotti manifestamente infondati. Con i primi cinque motivi (§§ 9.1.-9.2.-9.3.-9.4.-9.5. in parte narrativa), il ricorrente, sostanzialmente, sostiene la correttezza del suo operato contestando, in punto di fatto e di diritto, la pretesa irregolarità della pratica e, quindi, la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. La censura, nei termini in cui è stata proposta, è manifestamente infondata non solo perché meramente reiterativa ma anche e soprattutto perché fraziona la prova complessiva evidenziata da entrambi i giudici di merito in quanto: a) non considera l'antecedente, ossia il furioso litigio che il suo predecessore ing. IG aveva avuto con il UC e le inaudite pressioni che costui aveva esercitato su quello per ottenere i pareri favorevoli che il IG (giustamente) riteneva di non poter rilasciare non sussistendone i presupposti legali;
b) non valuta le dimissioni del IG a seguito delle suddette pressioni. Il GU, quindi, quando prese il posto del IG, venne sicuramente a conoscenza della pratica edilizia che tanto interessava al UC, non peraltro perché si trovava a capo dell'ufficio tecnico di un piccolo Comune. La domanda da porsi è, pertanto, la seguente: per quale ragione il GU non solo fece tutto quello che il IG si era rifiutato di fare, ma continuò imperterrito a dare corso alla pratica anche a costo di scontrarsi con il Vice Segretario Comunale, fornendo risposte anodine alle giuste richieste di delucidazioni che quello formalmente gli inoltrava? (cfr sul punto, pag. 568 ss della sentenza impugnata). - - -34 La risposta della Corte Territoriale (pag. 580) è stata nel senso che la "disponibilità" del GU ad "assecondare" le richieste del consigliere UC è oggettivamente palesato dallo svolgimento fattuale della vicenda e dal tenore evasivo e generico delle affermazioni contenute nei pareri-nulla osta a firma dell'appellante nonchè nella corrispondenza intercorsa con il Segretario comunale. Peraltro, che la condotta posta in essere dal GU sia stata tutt'altro che trasparente è dimostrato altresì dalle numerose incongruenze, già rilevate nella sentenza impugnata, quanto alla documentazione allegata all'istanza di certificato di abitabilità delle strutture, incongruenze che il GU non segnala né approfondisce, con riferimento ad esempio ai profili igienico-sanitari, tant'è che lo stesso appellante, evidentemente consapevole di tale situazione, tenta di porvi riparo rilasciando un nuovo certificato di abitabilità dei manufatti realizzati, atteso che quello rilasciato preventivamente era sicuramente irregolare, anche sotto il profilo della congruità cronologica». Si tratta di una risposta ineccepibile in quanto è coerente con i pacifici ed incontestati presupposti fattuali, sicchè non è censurabile in questa sede di legittimità. Il ricorrente, d'altra parte, non solo non ha tentato neppure di fornire una risposta alternativa che fosse razionalmente attendibile rispetto a quella prospettata da entrambi i giudici di merito, limitandosi a cercare di dimostrare per l'ennesima volta - la correttezza formale del proprio operato. Al che, non resta che rinviare, senza ulteriore commento, alle corrette considerazioni di natura giuridica espresse da entrambi i giudici di merito (pag. 564 ss) sulla base della costante giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, giurisprudenza che, poi, trovò un testuale riscontro normativo nella L. 98/2013. La difesa, ha tentato di sostenere che il ricorrente sarebbe stato condannato sulla base di una normativa successiva di sette/otto anni alla vicenda in esame: il che non è affatto vero laddove si abbia l'accortezza di leggere con attenzione la pag. 565 della sentenza impugnata ove è scritto espressamente che la suddetta legge si limitò a conferire «il crisma normativo ad una soluzione applicativa già da tempo sostenuta dall'elaborazione giurisprudenziale». Lo svolgimento dei fatti, indica, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, come hanno correttamente ritenuto entrambi i giudici di merito, il ricorrente (con l'ovvio e consequenziale concorso del UC a cui favore la pratica edilizia in modo illegittimo venne espletata: dal che consegue anche la manifesta infondatezza della censura dedotta dal suddetto ricorrente ed illustrata al § 8.3. della presente parte narrativa) si rese responsabile non solo del delitto di cui all'art. 323 cod. pen. del quale sussistono tutti i presupposti giuridici (cfr pag. 579 ss della sentenza impugnata), ma anche dei documentati delitti di falso (sui 35 quali ricorso è, peraltro, completamente generico ed aspecifico), essendo del tutto irrilevanti "i comportamenti successivi dell'Amministrazione" (pag. 9 ricorso).
9.6. Quanto, infine, alla liquidazione dei danni a favore di tutte le parti civili costituite, la censura dei ricorrenti UC (§ 8.4. della parte narrativa) e GU (§ 9.6. della parte narrativa) è parzialmente fondata nei termini di seguito indicati. Nel presente processo, risultano costituite parti civili: la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Condofuri, DÀ NI, il Ministero dell'Interno. La Corte Territoriale, a pag. 583 della sentenza impugnata, scrive che: la Provincia, la Regione e DÀ NI formulano richieste di risarcimento esclusivamente con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre il Comune di Condofuri e il Ministero dell'Interno si costituiscono in relazione a tutti i reati contestati [....] la pretesa risarcitoria va mantenuta in favore del Ministero dell'Interno, ente che vanta un generale interesse al rispetto della legge ed ha formulato, come detto, una richiesta onnicomprensiva. Tale argomentazione spiega i suoi effetti anche con riferimento agli imputati UC e IR, specificando altresì che costoro hanno con tutta evidenza danneggiato anche il Comune, diretto interessato ai reati dagli stessi commessi». E' pacifico, in effetti, che la costituzione come parte civile della Provincia, della Regione e di DÀ NI (come confermato oralmente nella discussione odierna dagli stessi avvocati delle suddette parti civili) va limitata nei confronti dei soli ricorrenti condannati per l'art. 416 bis cod. pen. e non, quindi, nei confronti di UC e GU. Restano, pertanto, da esaminare le posizioni delle parti civili Ministero dell'Interno e del Comune di Condofuri. Quanto al Comune di Condofuri, dalla sentenza impugnata risulta che le statuizioni civili sono state revocate solo con riferimento al capo sub S) dell'imputazione e solo nei confronti del coimputato CA (non ricorrente): si tratta, però, di una statuizione che non riguarda alcuno degli attuali ricorrenti;
pertanto, devono ritenersi confermate le statuizioni civili a favore del Comune di Condofuri anche nei confronti degli imputati UC e GU. Alla stessa conclusione deve pervenirsi quanto alla costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno: sul punto, va, infatti, osservato che, già il Tribunale, con ordinanza del 12/07/2011, aveva disatteso le opposizioni degli imputati IR, UC e GU, avendo rilevato che il Ministero dell'Interno si era costituito parte civile «per i reati di associazione mafiosa e per i singoli reati contestati», quindi, anche per i reati di cui ai capi sub AAA) BBB). 36 Tale interpretazione è stata poi confermata dalla Corte Territoriale (pag. 583-584 della sentenza impugnata). Questa Corte osserva che, nei limiti in cui le censure sono state dedotte (i ricorrenti non sollevano alcuna questione sull'interesse del Ministero a costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati, ma sostengono che il Ministero aveva limitato la costituzione di parte civile nei confronti dei soli ricorrenti imputati per l'art. 416 bis cod. pen.), sono manifestamente infondate, perché, alla stregua della suddetta motivazione, non vi è alcuna ragione per cui il Ministero dell'Interno non avrebbe dovuto essere ammesso anche "per ogni singolo reato contestato", vantando "un generale interesse al rispetto della legge". Piuttosto questa Corte, rileva che, erroneamente, la Corte Territoriale, nel dispositivo, ha confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva condannato i ricorrenti UC e GU a favore delle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria che, invece, pacificamente, si erano costituite parti civili solo contro gli imputati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: trattandosi di un mero errore, provvede direttamente questa Corte ad eliminare la condanna al suddetto risarcimento del danno. A seguito dell'accoglimento di questa limitata parte della censura, il UC ed il GU, benché i rispettivi ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, non vanno condannati al pagamento di alcuna somma a favore della Cassa per le Ammende. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da UC e UG, preclude la rilevabilità di eventuali prescrizioni maturate dopo la sentenza di appello (§§ 8.5. 9.7. della presente parte narrativa) in applicazione del - principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»; ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 Cass. 4/10/2007, Impero;
Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IR IN perché il fatto non costituisce reato;
RIGETTA 37 i ricorsi di ON ES, MA TO, CE IE, DÀ PP e SO IO che condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese delle parti civili Comune di Condofuri e Regione Calabria che liquida in € 5.000,00 ciascuno oltre accessori di legge nella misura del 15% Cpa ed Iva e, in favore di DÀ NI che liquida in € 5.000,00 ciascuno oltre accessori di legge nella misura del 15% Cpa ed Iva da corrispondere in favore dell'Erario; DICHIARA inammissibili ¡ ricorsi di UC MO IO e GU PP relativamente ai capi sub AAA) e BBB) e li condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile Comune di Condofuri da ricomprendersi nella somma già liquidata;
ELIMINA la condanna al risarcimento dei danni a carico di UC e GU a favore di Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria;
Così deciso il 10/05/2017 Il Consigliere estensore Presidente Geppino Rago Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 31 MAG. 2017 IL CA AU IA E N O 38