Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente.
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
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Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 11194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11194 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 356
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 4263/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP SA AR, nato il giorno 21 maggio 1961;
avverso l'ordinanza 23 dicembre 2011 del Tribunale del riesame di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché i difensori del ricorrente avv.ti Gaito e Castronovo che hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
SA AR UP ricorre avverso l'ordinanza 23 novembre 2011 del Tribunale del riesame di Palermo che, in parziale riforma dell'l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta con provvedimento 2 novembre 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, ha ritenuto i gravi indizi di colpevolezza esclusivamente per i reati associativi dei capi sub A e sub R:
1.) i capi di imputazione.
Il ricorrente è accusato:
al capo A): del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 45 e 6, per avere, con numerose altre persone fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra M, o per risultare, comunque stabilmente inserito nella detta associazione, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni o la P.A.; con l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, trattandosi di associazione armata.
In particolare si contesta a SA UP di aver controllato e diretto la famiglia mafiosa di NC, coordinando le attività illecite degli associati e mantenendo i contatti con esponenti mafiosi di altri mandamenti, nonché essendo amministratore delle somme provento di beni di pertinenza della famiglia NO intestati a prestanome, tra i quali la AZ Trasporti con sede a Campobello di Mazara, nonché delle somme provento delle estorsioni ed investendo tali somme in nuove attività produttive tra cui il bar Sofia sito in via Mondini: in Palermo dal 26.10.2006 fino alla data odierna.
Al capo R: UP SA, SA NT, NO SE, NO PI, RO PI sono accusati del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 5, per essersi associati tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti al fine di commettere più delitti relativi all'acquisto, importazione, detenzione, commercio, trasporto e distribuzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish: in particolare: PO SA e CC NT per avere organizzato e diretto l'associazione, coordinando tutte le attività relative alla importazione dalla Calabria e alla distribuzione dello stupefacente nel territorio del quartiere NC e Palermo, stabilendo il prezzo da praticare per le successive cessioni e accordandosi per l'acquisto delle partite di droga:
DU PI, DU SE, SA PI per avere partecipato all'organizzazione criminale, operando quali intermediari ricevendo la sostanza stupefacente da PO SA e da altri fornitori e provvedendo alla rivendita della medesima sostanza ad altri intermediari, nonché per essersi occupati della raccolta del denaro costituente il prezzo delle cessioni e destinato ad essere reinvestito. In Palermo dal giugno 2009 al giugno 2011. 2.) la decisione del Tribunale del riesame.
2.1.) capo sub A) l'associazione di tipo mafioso.
li Tribunale del riesame con l'ordinanza 23 dicembre 2011, impugnata, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo per i detti capi A ed R, accogliendo invece il riesame per i residui capi contestati.
La gravata ordinanza ha desunto i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato sub A) di cui all'art. 416 bis c.p., innanzitutto, dalle dichiarazioni di alcuni "collaboratori di giustizia", di sperimentata attendibilità, trattandosi tra l'altro di persone riconducibili al mandamento mafioso di NC e pertanto particolarmente informati sulle dinamiche nell'ambito delle quali si muove lo stesso odierno impugnante.
Quanto al ruolo esercitato all'interno nel mandamento di NC da PO SA (già definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e già sottoposto a misure di prevenzione antimafia di natura sia personale che patrimoniale) ha riferito il collaboratore TR BI, che di PO SA è cognato. Altra fonte è stata data da NO AB il quale ha reso dichiarazioni che inquadrano il tipo di rapporto perdurante tra i RA e l'odierno ricorrente.
Per il Tribunale, tali elementi, che si riscontrano reciprocamente, delineano un inserimento stabile ed attivo del PO, con un ruolo direttivo, nelle dinamiche operative e gestionali di una della più pericolose famiglie di "Cosa Nostra", costituendo, in tal senso, un quadro indiziario grave in relazione alla permanenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. anche dopo la citata sentenza di condanna. Per il provvedimento impugnato, altri elementi indiziari, tra i più numerosi riportati nell'ordinanza generica, ribadiscono persistenza del ruolo esercitato dal PO all'interno della predetta consorteria criminale, in particolare le numerose altre conversazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere impugnata, da cui emergono l'interessamento e il contributo del PO:
a) nella raccolta dei profitti di non meglio specificate attività illecite da consegnare periodicamente, alla fine di ogni mese, ai vertici della famiglia di NC per il tramite di IA RA (in questo senso depone anche la diretta osservazione della Polizia giudiziaria di una consegna organizzata dal UP ed effettuata la notte del 23.12.2010 in favore di IA RA);
b) nella partecipazione al summit con altri sodali dell'organizzazione (segnatamente la riunione a villa Pensabene in data 7 febbraio 2011;
c) nelle varie questioni relative alla gestione del "pizzo" in danno di vari esercizi commerciali, con modalità tali che - seppur non adeguatamente descritte e rappresentate, nel corso dei dialoghi intercettati, sotto il profilo spazio-temporale e materiale, con specifico riferimento, cioè, agli elementi oggettivi necessari per potersi ritenere integrate le singole fattispecie di estorsione (tempi, modalità e luoghi delie varie richieste estorsive;
effettività della comunicazione ai singoli destinatari;
riscontri in merito alle eventuali dazioni o promesse di denaro da parte degli estorti necessari per poter qualificare le condotte estorsive come consumate o semplicemente tentate, etc.) - comunque denotano inequivocabilmente il ruolo direttivo esercitato dal PO, nei confronti degli altri associati, nella gestione delle dinamiche interne relative al controllo e allo sfruttamento economico de territorio come rappresentante in loco dei vertici della famiglia di NC e, cioè, dei RA.
In conclusione, per il Tribunale del riesame, ricorre un pacifico quadro indiziario grave in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato all'odierno indagato.
2.2.) capo sub R) l'associazione finalizzata al traffico a illecito di stupefacenti.
Quanto al reato sub R, osserva l'ordinanza impugnata:
a) che il PO ed il CC volevano imporre all'SA un versamento di 1.000,00 Euro mensili, in relazione ad un'attività di traffico di droga, circostanza questa che non pone in contrasto l'associazione mafiosa di cui al capo A) con quella di cui all'art. 74 sub capo R);
b) che il traffico di droga non rientra tra le attività "tipiche" e propriè del sodalizio Cosa Nostra e, quindi, chi opera nel settore degli stupefacenti, lo fa, per così dire, uti singulus e non uti socius (cioè, quale esponente di Cosa Nostra o per conto di Cosa Nostra;
fermo restando che è possibile che due o più esponenti di Cosa Nostra si associno tra loro per trafficare in droga, ma in tal caso verrà in considerazione un'altra associazione, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90);
c) che una tale attività redditizia (connessa al traffico di droga) ben può essere soggetta ad una "imposizione economica" da parte di Cosa Nostra, anche se effettuata da un appartenente al sodalizio mafioso;
d) che per ciò che attiene all'"attivismo" del PO nel settore degli stupefacenti va fatto riferimento alla conversazione intercettata il 27 maggio 2010 tra lo stesso UP e NO SE dalla quale si desume che il PO gestiva con ruolo verticistico anche un certo "giro" di forniture a terzi di droga, nonché alla conversazione intercettata il 24 febbraio 2011, sempre tra il PO ed DU SE (cfr. pagg. 92 e SS.
dell'ordinanza impugnata), dalla quale si ricava che lo stesso PO era coinvolto in una vicenda che riguardava "ventisei chili" di droga;
e) che in tale contesto operativo va ritenuto che tra i tre i soggetti in questione - il PO, il CC e ("SA- vi sia stato un rapporto inquadrabile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (accordo stabile funzionale alla commissione di plurimi reati, non predeterminati, in materia di droga), e tanto è sostenibile dalla conversazione del 15 febbraio 2011 (che tra l'altro costituisce riscontro estrinseco individualizzante a quanto riferito dal BONACCORSO circa uno stabile accordo tra l'SA, il CC ed altri esponenti mafiosi del mandamento di NC, in forza del quale il CC ed altri sodali si rifornivano di droga per poi cederne, con continuità ed abitualità, una parte all'SA che poi la destinava, a sua volta, alla vendita;
f) che sempre in relazione alle contestazioni di cui ai capi A) ed R) hanno ulteriore rilievo gli ulteriori indizi e le rimanenti conversazioni, oggetto di rituale attività di intercettazione, compiutamente riportati nell'impugnata o.c.c., (cfr. in particolare pagg. 28-104).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esistono in atti due ricorsi: il primo, dell'avv. Castronovo;
il secondo, con motivi nuovi, dell'avv. Gaito.
Con il primo motivo di impugnazione dell'avv. Castronovo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo del capo sub A, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, prive di riscontri probatori, con illazioni sul ruolo apicale del UP desunte tra l'altro dalla "deferenza" di cui egli era circondato. La prova della debolezza dell'assunto accusatorio riposerebbe sull'accoglimento in sede di riesame delle doglianze attinenti i reati fine.
Con il secondo motivo si lamentano analoghi vizi di motivazione e Corte di legittimità in punto di contestazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, attesa l'assenza di condotte significative rilevanti agli effetti dell'azione esecutiva e della soggettività della contestazione del capo sub R) per la quale si sono affermati i gravi indizi di colpevolezza per il coindagato NO SE. In particolare si contesta una valutazione distorta delle intercettazioni ed una valutazione circolare del medesimo dato probatorio che ha consentito di ricostruire una autonoma fattispecie delittuosa, laddove era invece possibile ascrivere detta condotta come delitto fine del reato sub A).
Con il primo motivo dell'avv. Gaito si critica l'affermata autonomia tra l'associazione mafiosa del capo A, con il sodalizio del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 rilevando che per il coindagato NO sono stati ritenuti elementi indiziari idonei a supportare il solo delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Con il secondo motivo dell'avv. Gaito si ribadiscono le deduzioni di violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza dell'ipotesi dell'associazione mafiosa, e si contesta in particolare la qualità armata dell'associazione desunta da una ipotizzata disponibilità di armi da parte del solo NI SA. I motivi, come rilevato dal Procuratore generale, alcuni al limite dell'ammissibilità, sono privi di fondamento con conseguente rigetto del ricorso.
Va subito premesso che per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.
Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Inoltre va ribadito che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1. lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. L'impugnata ordinanza ha infatti desunto i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato sub A) di cui all'art. 416 bis c.p., valorizzando nell'ordine:
1) le dichiarazioni di "collaboratori di giustizia", di sperimentata attendibilità, tra cui IN BI, cognato di UP SA, e IA AB, persone riconducibili al mandamento mafioso di NC e pertanto particolarmente informate sulle dinamiche nell'ambito delle quali si muove lo stesso odierno impugnante. 2) le conversazioni intercettate, da cui emergono l'interessamento e il contributo del PO: a) nella raccolta dei profitti di non meglio specificate attività illecite da consegnare periodicamente, alla fine di ogni mese, ai vertici della famiglia di NC per il tramite di IA RA (in questo senso depone anche la diretta osservazione della Polizia giudiziaria di una consegna organizzata dal UP ed effettuata la notte del 23.12.2010 in favore di IA RA); b) nella partecipazione al summit con altri sodali dell'organizzazione (segnatamente la riunione a villa Pensabene in data 7 febbraio 2011; c) nelle varie questioni relative alla gestione del "pizzo" in danno di vari esercizi commerciali, con modalità tali che - seppur non adeguatamente descritte e rappresentate, nel corso dei dialoghi intercettati, sotto il profilo spazio-temporale e materiale, con specifico riferimento, cioè, agli elementi oggettivi necessari per potersi ritenere integrate le singole fattispecie di estorsione (tempi, modalità e luoghi delle varie richieste estorsive;
effettività della comunicazione ai singoli destinatari;
riscontri in merito alle eventuali dazioni o promesse di denaro da parte degli estorti necessari per poter qualificare le condotte estorsive come consumate o semplicemente tentate, etc.) - comunque denotano inequivocabilmente il ruolo direttivo esercitato dal PO, nei confronti degli altri associati, nella gestione delle dinamiche interne relative al controllo e allo sfruttamento economico del territorio come rappresentante in loco dei vertici della famiglia di NC e, cioè, dei RA. Si tratta di un compendio argomentativo superabile soltanto mediante una non consentita rielaborazione - critica ed alternativa - delle considerazioni e valutazioni dei giudici cautelari, le quali risultano peraltro condotte ed ottenute nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale d'accusa, idoneo a fondare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la sua funzionale ed esclusiva adeguatezza in punto di tutela delle ragioni della collettività.
Da ultimo, quanto alla qualità armata dell'associazione, che è stata abilmente contestata dall'avv. Gaito, nei motivi nuovi, facendo esemplare e riduttivo riferimento alla disponibilità di armi da parte del solo SA NI, va qui rilevata l'ininfluenza dell'argomento.
Invero va tenuto conto che la contestazione associativa del capo A) fa riferimento al sodalizio Cosa nostra, e questa Corte si è più volte espressa nel senso che non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4, qualora -come nella specie- il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "Cosa nostra" (Cass. pen. sez. 6, 5400/2000 Rv. 216149). Infatti, con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", bene e correttamente può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio, non ignorabile dai singoli partecipi (cass. pen. sez. 1, 5466/1995 Rv. 201650 Massime precedenti Conformi: Rv. 190642) e a maggior ragione da parte di chi, come l'odierno ricorrente, "controllava e dirigeva, in Palermo, la famiglia mafiosa di NC".
Per ciò che attiene al reato sub R), le critiche del gravame appaiono infondate.
Per consolidata giurisprudenza i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi Sez. U, 1149/2009 ricorrente Magistris Rv. 241883. Attesa la diversità dei beni giuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i due illeciti possono concorrere formalmente (cass. pen. sez. 1, 17702/2010 Rv. 247059) con la conseguenza che la stessa persona ben può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti senza avvalersi del cosiddetto metodo mafioso. Tanto vale a prescindere dalla notazione criminologica di pag. 10 dell'impugnata ordinanza nella quale, con un giudizio di merito, non argomentato, si è affermato che il traffico di droga non rientra tra le attività "tipiche" e propriè del sodalizio Cosa Nostra e, quindi, chi opera nel settore degli stupefacenti, lo fa, per così dire, uti singulus e non uti socius (cioè, quale esponente di Cosa Nostra o per conto di Cosa Nostra.
Trattasi invero di asserzione che va completata con l'ulteriore opportuna affermazione del provvedimento, e cioè: "fermo restando che è possibile che due o più esponenti di Cosa Nostra si associno tra loro per trafficare in droga, ma in tal caso verrà in considerazione un'altra associazione, penalmente rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74". In ogni caso, la giustificazione espressa dal Tribunale del riesame sui gravi indizi di colpevolezza di tale reato è priva di illogicità manifeste o incongruenze apprezzabili, a nulla rilevando che, per il coindagato NO SE, il Tribunale del riesame, in altra composizione, abbia per lui ritenuto gli estremi della minore ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, trattandosi di un giudizio che, per i profili di soggettività che comporta, non è in questa sede automaticamente estensibile od utilizzabile, attesa l'autonoma efficacia e validità delle giustificazioni in concreto formulate per il ricorrente UP.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
Da ultimo, non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012