Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2008, n. 36359
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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Condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali).

Commentari2

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

  • 2Le intercettazioni telefoniche in remoto: la posizione delle Sezioni UniteAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 7 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2008, n. 36359
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36359
Data del deposito : 26 giugno 2008

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