Articolo 42 del Codice penale
Articolo 36Articolo 43
Versione
1 luglio 1931
Art. 42.

(Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)

Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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