Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 42.
(Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)
Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
(Responsabilita' per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva)
Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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- 1. Bancarotta semplice documentale: punibile anche a titolo di colpahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 139.87883
La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2022, n. 5436Provvedimento: […] Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 42 cod. pen., in quanto l'imputato non era consapevole della presenza dei due coltelli all'interno della sua giacca, dove li aveva dimenticati dopo averli utilizzati nell'orto. […]Leggi di più...
- annullamento sentenza·
- rinvio giudizio di merito·
- causa di non punibilità·
- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 4 legge n. 110/75·
- attenuanti generiche·
- consapevolezza del possesso·
- attenuante speciale