Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, pur dopo la novella codicistica operata dalla L. n. 46 del 2006, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2006, n. 42369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42369 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1311
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 22853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TA GI OR, N. IL 04/03/1976;
avverso SENTENZA del 17/03/2006 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 marzo 2006 la Corte Militare d'appello dichiarava De VI UI AL e LI VI responsabili del delitto di furto militare pluriaggravato (art. 110 c.p., 230 c.p.m.p. commi 1 e 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2), commesso in territorio di L'Aquila l'11 maggio 2001 e, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti, li condannava ciascuno alla pena di mesi due di reclusione militare, sostituita con la multa pari ad Euro 2.280,00 con i doppi benefici di legge.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, De VI, il quale lamenta: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), non essendo stato il fatto contestato in forma chiara, precisa, completa;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La doglianza riguardante la violazione dell'art 429 c.p.p. è priva di pregio.
Il decreto di citazione a giudizio è nullo, quando il Pubblico Ministero non rispetti l'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo.
Ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Sez. 1^ 22.1.1994, n. 12474, riv. 199892). Nel caso di specie l'imputazione di furto militare pluriaggravato contestata al ricorrente contiene una descrizione analitica della condotta antigiuridica, delle circostanze di tempo e di luogo di consumazione, del ruolo rivestito da De VI nella realizzazione dell'illecito, per cui non si è in concreto verificata alcuna lesione dei diritti di difesa, poiché l'imputato è stato posto in condizione di fornire le sue discolpe rispetto alle accuse a lui rivolte e di instaurare, quindi, un effettivo contraddittorio.
2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Collegio osserva che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie (relazione della Commissione d'inchiesta, carico contabile redatto dal Capo servizio amministrativo, verbale di constatazione redatto il 17 maggio 2001, dichiarazioni rese dall'autista dell'ACM Gabriele, testimonianze rese rispettivamente da IO, consegnatario dei carburanti, e da Flaiano, disponibilità da parte di LI delle chiavi del magazzino taniche, atti relativi all'intervento degli agenti della Polizia di Stato) sulla base delle quali si configurano gli elementi costitutivi del delitto contestato e lo stesso è soggettivamente riconducibile a De VI.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 16 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006