Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 11933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11933 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 166
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 035746/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA EO N. IL 10/11/1950;
avverso SENTENZA del 02/03/2004 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. M. Favalli che ha concluso per l'ann.to sr per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IO MA era condannato dal Tribunale di Lucera per bancarotta fraudolenta documentale, quale presidente del Consiglio di amministrazione e poi liquidatore della Cooperativa Saggese srl, fallita l'11.6.97.
La Corte d'appello di Bari riqualificava l'addebito come bancarotta semplice e riduceva la pena.
Ricorre il difensore, denunciando vizio di motivazione:
- non sono stati considerati il dissesto e la confusione in cui versava la gestione della cooperativa nel momento in cui l'imputato assunse la carica;
- non sussistono gli estremi del reato, poiché il curatore ha ricostruito agevolmente il movimento degli affari della cooperativa. La prima doglianza è versata in fatto, la seconda è manifestamente infondata, dal momento che il reato "de quo", essendo di mero pericolo, si configura per il solo fatto della condotta omissiva, pur se sia possibile ricostruire il movimento degli affari e la situazione patrimoniale dell'impresa, ed anche se alcun danno sia derivato dalla massa dei creditori.
Vero è, peraltro, che i motivi formulati dal ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte coi motivi d'appello e debitamente disattese dalla corte di merito, ond'essi vanno qualificati come generici. E ciò sia perché il carattere autonomo di ogni impugnazione postula che essa rechi in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia perché in tal caso i motivi non assolvono la loro funzione tipica di critica, ma si risolvono in una mera apparenza (Cass. Sez. 6^, 29.10.96, n. 12, Del Vecchio;
id., 7.4.88, n. 12023, D'Alterio). L'inammissibilità del ricorso osta all'operatività della prescrizione maturata.
Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria, determinata in euro 500.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005