Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, applicando la disciplina di cui all'art. 63, comma quarto cod. pen., aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 ritenendo più grave quella di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen.).
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso Cass. 52011/2019 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso Cass. 52011/2019 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 18278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18278 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
18278-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/12/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente :- N. 3314 GIOVANNI DIOTALLEVIDott. - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere -N. 30665/2016 ANNA MARIA DE SANTIS Dott. - Consigliere - ALBERTO PAZZI Dott. Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CO D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: AN AN N. IL 20/01/1951 AN FRANCESCO N. IL 20/03/1946 EL CO FRANCESCO N. IL 03/10/1969 DE CARLO N. IL 14/07/1976 inoltre: AN AN N. IL 20/01/1951 AN FRANCESCO N. IL 20/03/1946 EL CO FRANCESCO N. IL 03/10/1969 DE CARLO N. IL 14/07/1976 avverso la sentenza n. 4104/2015 CO APPELLO di NAPOLI, del 12/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/12/2016 la relazione fatta dal бувки босс Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Aunellamento con lindi. ill fundo c А все более del criterio di cui all f. 63 Commo h رورت ہےiferice s the aggrediance special aEferill годсете брестов 9 милибо all it. & L. 102/91. Fr ithbilɣa мер кобо Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Hобі мо блесва съ ве байта баса فکر Пам е то € Clicencecte Cofiic чло e taffe pri mede leeAw.r. Fiellit gutaffe fe iceforit;
qual clie done to accagle- сво ме ме ебо све месото. саг селк RITENUTO IN FATTO AN NO, AN FR, EL CO FR, DE LO sono sottoposti a procedimento penale per la violazione degli artt. 110, 81 cpv., 629 comma 2 cod. pen., 7 I. 203/1991 commessi in danno dei titolari della società di trasporti AR TR s.r.l. Con sentenza del 5.2.2015 il Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiarata la penale responsabilità, rispettivamente condanna- va: AN NO, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., equivalente alle aggravanti, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
AN FR, DE LO, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente alle circostanze aggravanti alla pena di anni tre, mesi quat- tro di reclusione ed € 2.000,00 di multa EL CO FR, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 1. 203/1991 alla pena di anni 2 mesi otto di reclusione ed € 600,00 di multa Avverso la suddetta decisione proponevano appello tutti gli imputati e il Pubblico Ministero, quest'ultimo denunciando l'illegittimità dell'applicazione dell'aggravante di cui all'rt. 7 1. 203/1991 con conseguente irrogazione di una pena illegale;
gli imputati, a loro volta, chiedevano: EL CO il riconoscimento delle attenuanti generiche e la massima estensione di quella dell'art. 8 l. 203/1991; DE LO, AN NO, AN FR: l'assoluzione - ex art. 530 cod. proc. pen.; la diversa qualificazione del fatto ascritto in termini di violazione dell'art. 393 cod. pen.; l'esclusione dell'aggravate di cui all'art. 7 l. 203/1991; il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla circostanze attenuanti;
la rinnovazio- ne parziale dell'istruttoria mediante la ammissione di una prova testi- moniale ulteriore. Dalla lettura delle sentenze di merito emerge che la vicenda estorsiva si è con- sumata in danno dei soci della AR TR S.r.l. (GO IL e ST NI quali soci di diritto e ND LV quale socio di fatto e diretta- mente interessato alla gestione della impresa) che, dopo avere acquistato in data 6.10.2005 il 91,8 % del capitale sociale della società, il 29.12.2005 erano costret- ti, attraverso minacce, a retrocederlo al AN FR (originario socio cedente le quote), non avendo acceduto alla richiesta formulata da quest'ultimo di accollarsi debiti della società ulteriori a quelli previsti nel contratto sottoscritto fra le parti in data 6.10.2005. Nell'illustrare la vicenda, la Corte d'Appello ha indicato le fonti di prove costituite, per i vari segmenti della vicenda, dalle dichiarazioni, convergenti e concordanti di ND, GO, ST, del collaboratore di giustizia EL CO AN ES dal contenuto delle intercettazioni telefoniche [pag. 9 della sentenza di ap- pello]. All'esito del giudizio la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, nei termini sopra riferiti. Avverso quest'ultima decisione hanno proposto impugnazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, sia le difese degli imputati deducen- do i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. II PROCURATORE GENERALE §1.) Violazione degli artt. 63 comma 4, 69 cod. pen. e 7 l. 203/1991, per- chè, nel determinare la pena detentiva, la Corte d'Appello non ha tenuto conto che l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 non segue la disciplina generale di cui agli artt. 69 e 63 IV comma cod. pen. (applicata nella specie), così pervenendo all'irrogazione di una pena illegale. AN AN e AN FR (ricorso firma avv.to Giuseppe STELLATO) §1.) vizio di motivazione e violazione degli artt. 629, 393 cod. pen., 7 I. 203/1991, travisamento del fatto ed improcedibilità dell'azione penale per difetto della querela. La difesa sostiene che il fatto contestato deve essere inquadrato all'interno di una vicenda contrattuale caratterizzata dall'inadempimento del ND LV (odierna parte offesa del reato di estorsione) nell'eseguire gli accordi connessi alla cessione delle quote della società AR Trans s.r.l. effettuata, con scrittura privata nel giugno del 2005, dal AN FR al ND e al di lui co- niuge GO IL. La difesa, in particolare: a) afferma che la condotta mina- toria va ricondotta all'art. 393 cod. pen. (non perseguibile per difetto di querela); b) sostiene che la Corte territoriale non ha adeguatamente apprezzato la docu- mentazione relativa ai reali accordi sottoscritti dalle parti e agli impegni assunti dai cessionari delle quote;
c) afferma che il AN FR ha comunque agito nella convinzione dell'esercizio di una legittima pretesa tutelabile anche in sede giudiziaria. §2.) vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 I. 203/1991, perchè dagli atti non si ritrae la prova del ricorso al c.d. "metodo mafioso", dovendosi escludere che l'azione minotoria sia stata compiuta al fine di agevolare un clan di stampo mafioso. 2 §3.) vizio di motivazione e violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., perché la Corte d'Appello non avrebbe rinnovato il dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. attraverso la testimonianza di AL RO, da ritenersi prova decisiva nel confronto con quelle acquisite nel corso del giudizio. §4.) Vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 1. 203/1991 in relazione al AN FR, mancando la prova del concorso di questi nell'illecito conte- stato. §5.) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. a cagione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non essendo stato adeguatamente valutato il motivo sottostante all'azione illecita, indipendentemen- te dalla sua qualificazione giuridica. AN FR (ricorso avv.to Emilio Martino) §6.) Vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 629 comma 2 con ri- ferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. e 7 I. 203/91, perchè l'imputa- to sarebbe coinvolto limitatamente ad una richiesta di sottoscrizione di effetti cambiari, senza avere dato alcun contributo causale negli ulteriori segmenti dell'a- zione criminosa. AN NO e AN FR (ricorso avv.to Emilio Martino) §7.) Vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 629 comma 2 con ri- ferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen. e 7 l. 203/91. La difesa, ri- chiamando le dichiarazioni del EL CO (collaboratore di giustizia), sostiene che questi, allontanatosi dal clan BIDOGNETTI nel 1998, avrebbe agito comunque al di fuori di logiche camorristiche, con conseguent assenza degli elementi costi- tutivi dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 nn. 3 cod. pen. Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, la difesa sottolinea an- cora che essa avrebbe carattere soggettivo con sua conseguente inestensibilità ai concorrenti ex art. 118 cod. pen., mancando in particolare la prova che il IA ES FR conoscesse dello status soggettivo del EL CO. EL CO FR §1.) vizio di motivazione e violazione degli art. 8 I. 203/1991, 81 cpv., 132, 133, 62 bis cod. pen., perchè la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 1. 203/1991 è stata illogicamente applicata nel solo limite di un terzo della pena pur essendosi dato atto del rilevante contributo fornito dal ricorrente con la sua colla- borazione. 3 §2.) Vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 bis cod. pen., perchè la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. DE LO §1.) vizio di motivazione e violazione degli articoli 629 e 393 cod. pen. La difesa sostiene che manca la prova della cosciente partecipazione dell'imputato all'estorsione in danno del ND, attese la contraddittorietà delle dichiara- zioni del EL CO e del ND (pp. 4 e 5 del ricorso). §2.) Vizio di motivazione in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 codice pe- nale, mancando la prova che il fatto sia stato compiuto da più persone riunite. §3.) Vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 I. 203/1991, mancando la prova di essa fondata su dichiarazioni de relato rese dal collaboratore di giustizia prive di riscontri. RITENUTO IN DIRITTO Esaminano le diverse questioni sottoposte dalle parti, il Collegio osserva prelimi- narmente quanto segue. Le due sentenze di merito, attraverso articolate motivazioni, pervengono alla medesima conclusione, sicché si può affermare che si è in presenza di una de- cisione c.d. "doppia conforme" con ricadute in ordine all'utilizzabilità, in un'unica convergente lettura, di entrambe le decisioni che espongono criteri di valutazione delle prove fra loro pienamente sovrapponibili, dovendosi applicare qui il principio per il quale è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice [Cass. sez. 2 n. 19619 del 13/02/2014, in ced Cass. Rv. 259929]. In ordine alla valutazione dei motivi di impugnazione in sede di legittimità, attinenti alla denuncia di vizi della motivazione, va osservato che il compito del giudice di legittimità non consiste nella sovrapposizione della propria valutazione delle fonti di prova a quella compiuta dai giudici di merito, ma si estrinseca nello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano, infine, esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni rispetto ad altre [v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. VI 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. I 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. I 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. VI 10.3.1999 n. 863]. Dall'affermazione del suddetto principio, consegue che esula dai poteri della Cas- sazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giu- dice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione [Cass. Sez. VI 14.4.1998 n. 1354]. Discende altresì che la specificità della regola contenuta nell'art. 606 lett. e) c.p.p. esclude che la norma possa essere dilatata, per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, attraverso l'uti- lizzo della diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 606 c.p.p; l'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Neppure può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. [Cass. Sez. I 11.11.1998 n. 13528]; ed infatti, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, es- sendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di moti- vazione, valutabile in sede di legittimità [Cass. Sez. V 6.5.1999 n. 7588]. Passando al tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osserva- to che il relativo controllo deve essere esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tes- suto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giu- dice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'in- terpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diver- 5 so, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logi- ca, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determi- nate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimo- strare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevita- bilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito [Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. I 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez IV 2.12.2003 n. 4842]. Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ri- costruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento [Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. IV 2.12.2003 n. 4842]. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomen- tative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamen- to della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia conte- stualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione [Cass. Sez. II 22.4.2008 n. 18163]. Passando al tema del travisamento della prova va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" [Cass. Sez. VI 14.2.2012 n. 25255], stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrap- porre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei pre- cedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamen- to della prova", che ricorre nel caso in cui giudice di merito abbia fondato il pro- prio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova inconte- stabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci- 6 sione, ma di verificare se detti elementi sussistano [Cass. Sez. II 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. IV 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5, 25.7.2007 n. 39048]. Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obietti- vamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valu- tazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedi- mento stesso. [Cass. Sez. II 11.1.2007 n. 7380]. In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, di- chiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve es- sere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile [in tal senso Cass. sez. IV 12.2.2008 In ced Cass. rv 239533]. Fatte le suddette premesse e passando ad esaminare i motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
1.1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e va accolto. L'art. 7 1. 203/1991 al secondo comma prevede che le circostanze attenuanti, di- verse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravan- te di cui al comma 1 (dell'art. 7 1. 203/91 ndr) non possono essere ritenute equi- valenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Il Tribunale, nel determinare la sanzione, ha violato il precetto normativo aven- do sostanzialmente escluso l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 attraverso la sua comparazione con quella di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen. rite- nuta quest'ultima più grave, con conseguente esclusione, ex art. 63 comma IV cod. pen., di quella prevista dall'art. 7 1. 203/1991. Pur a fronte di specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero circa la le- gittimità del modo con il quale era stata determinata la pena, la Corte d'Appello non ha affrontato il tema devoluto (così ricadendo nell'errore denunciato dalla pubblica accusa) e ha confermato le sanzioni già irrogate dal Tribunale, così con- dividendo le scelte illustrate dal Tribunale alle pp. 46 e 47 della decisione di primo grado. La decisione sul punto è errata in diritto. La "ratio" della disposizione di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con fine di agevolare le as- 7 sociazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di co- loro che (siano essi partecipi o meno in reati associativi), si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o intimida- zione, derivanti dalle organizzazioni della specie considerata [Cass. sez. VI n. 582 del 19.2.1998 in Ced Cass. Rv 210405]. La struttura lessicale della norma ne impone un'applicazione testuale, peraltro già affermata da questa stessa sezione giacché, nell'ipotesi di concorso tra più circo- stanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) va esclusa dal giudizio di bilanciamen- to, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non applicandosi la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.) [Cass. sez. 2 n. 28276 dell'8.3.2016 in Ced Cass. rv 267220, conf. a Cass. sez. 2 n. 44155 del 2.10.2014, in Ced Cass. rv. 262066]. La regola fissata dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello poi, consistita nel sottoporre l'aggravante di cui all'art. 71. 203/1991 al regime di cui all'art. 63 comma IV cod. pen. è pertanto il- legittima perchè disattende il tenore letterale della norma citata.
1.2. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al tratta- mento sanzionatorio relativo al computo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 nei confronti di AN NO, AN FR e VER- DE LO, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà procedere ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio uni- formandosi alla regola indicata, ferme le restanti statuizioni inerenti al riconosci- mento delle restanti circostanze, per le ragioni di cui infra.
2.1. Il ricorso dell'imputato EL CO è fondato e va accolto nei limiti di cui infra. Con riferimento al primo motivo va osservato che l'art. 8 I. 203/1991 stabilisce che per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per quelli commessi av- valendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, disso- ciandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autori- tà giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostitui- ta da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. 8 Il Tribunale, trattando della posizione processuale del ricorrente (v. pag. 46 della sentenza di primo grado) ha affermato che le dichiarazioni del EL CO (con specifico riferimento alla vicenda della AR TR s.r.l.) hanno consentito di procedere alla riapertura delle indagini ormai archiviate e di acquisire così le di- chiarazioni di ND LV, fino a quel momento rimasto in silenzio. Il Tribunale ha affermato altresì che il contributo offerto dal collaboratore è stato de- cisivo e concreto, tale da risultare determinante per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili. Sulla base di tale premessa il Tribunale ha stabili- to la diminuzione della pena ex art. 8 1. 203/1991 nella misura minima di un terzo. La Corte territoriale richiesta del riconoscimento di una maggiore estensione della attenuante, si è limitata a confermare la decisione del Tribunale sottolineandone la correttezza [pag. 15]. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello è caren- te, non avendo risposto ai motivi di gravame ed è manifestamente illogica, poiché non dà conto delle ragioni della minore attenuazione della pena pur a fronte del riconoscimento del contributo essenziale fornito dal collaboratore che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire un'indagine già archiviata. Si tratta nella specie di vizi della motivazione (carenza e manifesta illogici- tà) che impongono anche per questa parte l'annullamento della decisione impu- gnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che dovrà procedere ad una nuova motivata valutazione della misura della attenuante in parola a fronte del ricono- sciuto contributo offerto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
2.2. In merito al secondo motivo di ricorso proposto dalla difesa del EL CO, va osservato che la doglianza è manifestamente infondata. La motivazione della decisione del Tribunale [v. pag. 45], ripresa [attraverso il rinvio operato a pag. 15] dalla Corte d'Appello, appare adeguata. Ai fini della determinazione della sanzione da irrogare e della possibilità di riconoscere le attenuanti generiche, i giudici di merito hanno appuntato la attenzione sul vissuto giudiziario dell'imputa- to, costellato di molteplici ed efferati delitti, molti dei quali già accertati con sen- tenza di condanna: la decisione del Tribunale e della Corte d'Appello di non ricono- scere le attenuanti generiche, si fonda pertanto su uno dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (comma 2 n.3); la decisione è adeguatamente motivata e non è sindacabile nel merito in questa sede.
3.1. Il primo e settimo motivo di ricorso di AN NO e NE SE FR, il quarto e il sesto motivo di ricorso di AN FR e il ter- zo motivo del ricorso di DE LO, possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti su aspetti fattuali della vicenda oggetto di accertamento processua- le penale. Tutti i suddetti motivi si riducono a censure generiche e in fatto attinenti alla rico- struzione della vicenda relativa alla cessione e al ristrasferimento delle quote della società AR TR S.r.l. e ai ruoli rivestiti dagli imputati. In nessuno dei suddet- 9 ti motivi le difese mettono in evidenza valide (sul piano della legittimità) censure con specifica indicazione: a) di vizi (contraddittorietà, carenza, o manifesta illogici- tà) della motivazione;
b) della desumibilità dei suddetti vizi dal testo del provve- dimento impugnato con specifica indicazione del punto della motivazione ove si annida il "vizio"; c) della rilevanza del vizio denunciato e della sua incidenza sul piano della tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata. I ricorrenti si sono limitati ad una personale rivisitazione del materiale probatorio, proponendo ricostruzioni alternative della vicenda o diverse letture delle prove. In altri termini tutti i motivi indicati riconducono a censure di merito valutativo delle prove, tema quest'ultimo, che, come visto nelle pagine che precedono, esu- la dal giudizio di legittimità.
4.1 Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (primo motivo di ricorso di AN NO e di AN FR e primo motivo di ricorso di DE LO), il collegio osserva quanto segue. I ricorrenti confutano l'accusa di estorsione, sostenendo che il fatto integra la violazione dell'art. 393 cod. pen. (non perseguibile in concreto per difetto della proposizione della querela) partendo dal presupposto che l'azione promossa dal AN FR è da leggersi nel solco di una disputa scaturita da divergenze intercorse tra due parti nell'interpre- tazione e nell'esecuzione del contratto di trasferimento delle quote sociali della AR TR s.r.l. stipulato in data 6.10.2005. Si tratta di questione già dedotta negli stessi termini, in appello e risolta dalla Corte territoriale [v. pag. 12 e ss. della sentenza] con motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto.
4.2. Analizzando la vicenda contrattuale la Corte Napoletana ha conclusi- vamente affermato che i AN mai avrebbero potuto tutelare in giudizio la pretesa retrocessione delle quote sociali per il mancato accollo di debiti non previ- sti negli accordi con i cessionari. L'affermazione della Corte, fondata su un'appro- fondita ricostruzione della vicenda nel suo aspetto dinamico fattuale (non suscetti- bile di diverso apprezzamento in questa sede salvo scadere in un giudizio di meri- to orientato ad una ricostruzione alternativa della vicenda), elimina in radice il presupposto dell'art. 393 cod. pen. che è costituito dalla prospettiva, per il sogget- to agente, di agire nel pieno convincimento di esercitare un diritto comunque tute- labile in sede giudiziaria. Il punto (dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto) non è superato dalle difese con convincenti e legittime argomentazioni spendibili in questa sede. Infatti i ricorrenti non espongono vizi della motivazione nella ricostruzione della vicenda, nè dimostrano che la Corte d'Appello abbia erra- to nell' applicazione della legge penale, nè dimostrano che il contratto voluto dalle parti sia stato erroneamente interpretato dai giudici di merito con violazione delle norme previste in materia dal codice civile (artt. 1362-1371 c.c.), nè infine dimo- strano che la Corte d'Appello sia pervenuta alla propria valutazione attraverso il 10 travisamento di atti o documenti che le difese avrebbero dovuto indicare in modo specifico e puntuale.
4.3. L'affermazione dell'insussistenza di un diritto (anche solo astratta- mente tutelabile in sede giudiziaria) porta a concludere che la pretesa avanzata dai AN è riconducibile esclusivamente al perseguimento di un profitto in- giusto che, in questo caso è l'elemento differenziale sufficiente per la distinzione fra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte Napoletana ha anche messo in evidenza, come le stesse modalità con le quali sono state minacciate le persone offese, portino comunque ad escludere il riconoscimento di una diversa qualificazione del fatto in termini di violazione dell'art. 393 cod. pen. Dall'esposizione della vicenda emerge la prova che i IA ES si sono avvalsi dell'ausilio di terze persone per esercitare pressione sul ND: secondo la giurisprudenza più recente, il delitto di estorsione (e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle per- sone) è configurabile quando si sia in presenza di una delle seguenti condizioni re- lative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussi- stenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a co- stringere la vittima, annullandone le capacità volitive;
b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di con- fermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con vio- lenza e minaccia del credito altrui;
c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale [Cass. sez. 2 n. 11453 del 17.2.2016 in ced Cass. rv 267123]. La Corte territoriale ha ravvisato nella vicenda in esame l'ipotesi di cui al punto a) della massima riportata. I AN, infatti, si sono rivolti a soggetti terzi, fra i quali emerge la figura del EL CO a cagione della sua qualificata nota cara- tura criminale, per esercitare una forza di intimidazione sul ND idonea ad annientarne ogni volontà [v. pag. 13 della sentenza di appello]. La mancanza della prova del presupposto previsto dall'art. 393 cod. pen. e la modalità con la quale sono state esercitate le minacce portano a concludere per la correttezza, in diritto, della decisione impugnata La tesi della difesa che censura la sentenza di appello per mancata diversa qualifi- cazione giuridica del fatto è pertanto manifestamente infondata e i relativi motivi devono essere dichiarati inammissibili.
5.1 Va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto da EL CO FR, tanto sotto il profilo del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche (ritenute equivalenti alle aggravanti conte- state), quanto sotto il diverso profilo del mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Per quanto attiene al giudizio di bilanciamento delle 11 circostanze attenuanti (fatta salva la diversa questione sollevata dal ricorso del Procuratore Generale dall'esclusione dal giudizio di bilanciamento della circostanza prevista dall'art. 7 I. 203/1991 - primo motivo di ricorso) la Corte d'Appello con motivazione perspicua ha confermato la decisione del tribunale, fondando il pro- prio giudizio sulla gravità del reato, parametro previsto dall'art. 133 cod. pen.: la decisione è congruamente motivata in relazione al ritenuto giudizio di equivalenza fra circostanze (eccezion fatta per l'aspetto dedotto nella impugnazione del Procu- ratore Generale) e non è sindacabile nel merito, dovendosi, comunque ribadire il principio per il quale in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragio- namento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza. [Cass. sez. 5 n. 5579 del 26.9.2013, in Ced Cass. Rv 258874] per cui ogni censura relativa ad ipotetiche carenze di motivazione formulata dalle difese non può essere presa in considerazione non essendo state evidenziate nè manifeste illogicità argomentative, nè la arbitrarietà della decisione.
5.2. La questione attinente alla mancata estensione degli effetti della circo- stanze attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. anche alla persona del ricorrente è manifestamente infondata. Dalla lettura degli atti risulta che il AN AN ES, prima del giudizio, ha risarcito il danno patito dalle persone offese, con la conseguenza che la Corte d'Appello, uniformandosi alla decisione del Tribunale, ha riconosciuto al AN FR la relativa circostanza attenuante disciplinata dall'art. 62 n. 6 cod. pen. Dalla lettura degli atti non si evince (nè viene altrimenti dimostrato) che il ricorrente DE LO, a sua volta, abbia compiuto gesti ri- sarcitori nei confronti della persona offesa, prima del giudizio. Il ricorrente si duole pertanto immotivatamente del fatto che non siano stati estesi gli effetti della cir- costanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., anche alla sua persona. Per costante giurisprudenza va qui ribadito che la circostanza attenuante del ri- sarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen. ha natura soggettiva per quanto attiene agli effetti, con la conseguenza che essa non può essere estesa alle perso- ne dei concorrenti secondo le regole previste dall'art. 70 cod. pen. [Cass. sez. 2 n. 21014 del 13.5.2010 in Ced Cass. rv. 247121; Cass. sez. 2 n. 12366 del 24.3.2010 in Ced Cass. rv 246673]; pertanto, correttamente la Corte d'Appello non ha esteso gli effetti dell'attenuante a coloro che non hanno compiuto o parte- cipato al compimento del gesti riparatori o risarcitori.
6.1 AN NO e AN FR, con il settimo motivo di ri- corso chiedono l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. e con il secondo, il quarto e il settimo motivo di ricorso chiedono l'esclusione dell'aggravante ex art. 7 I. 203/1991. 12 Con riferimento alla prima delle suddette circostanze le difese sostengono che il EL CO si sarebbe allontanato dall'originario clan di appartenenza (Bido- gnetti) nell'anno 1998 e che nel periodo 2004 - 2007 lo stesso avrebbe svolto atti- vità delinquenziale in proprio, senza collegamento alcuno a gruppi criminali. Di qui discenderebbe che il EL CO non può essere considerato appartenente ad organizzazione mafiosa, con l'ulteriore conseguenza che deve essere esclusa la aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. in difetto del suo presuppo- sto. La censura è inammissibile;
si tratta della prospettazione di circostanze di fatto già congruamente apprezzate dalla Corte Napoletana che ha spiegato [pag. 15 della sentenza] come il EL CO sia uno storico affiliato al clan dei casalesi la cui appartenenza alla "fazione bidognettiana" sin dall'anno 1988 risulta accertata giu- dizialmente. L'affermazione dei giudici di merito non risulta altrimenti confutata attraverso la dimostrazione di un travisamento delle risultanze processuali con conseguente inammissibilità della doglianza. La circostanza aggravante in parola, ha carattere oggettivo, si comunica a tutti i concorrenti. La decisione della Corte territoriale, insindacabile nelle valutazioni di merito, è corretta in diritto e supera le critiche mosse dalla difesa.
6.2. Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 va osservato che la Corte d'Appello ha rinvenuto nelle modalità della richiesta estorsiva gli elementi costitutivi della fattispecie, illustrati con motivazione ade- guata nelle sentenze di merito. La minaccia profferita dagli emissari dei NE SE nei confronti del ND, [v. pag. 39 e 42 della sentenza del Tribunale] contenuta nell'evocazione dell'interessamento e dell'intervento di esponenti di ver- tice del clan camorristico dei casalesi, qualora non fosse stata adempiuta la retro- cessione delle quote della società da parte del ND, è stata ritenuta, con motivazione non manifestamente illogica, espressione tipica di un "metodo mafio- so", che è da ravvisarsi ogni qualvolta la minaccia contenga riferimenti ad attuali interessamenti o possibili risolutivi interventi di persone appartenenti ad organiz- zazioni di stampo mafioso. Anche in questo caso si tratta di circostanza oggettiva che si comunica a tutti i concorrenti. Il motivo è pertanto inammissibile.
6.3 Parimenti inammissibile è la censura di cui al terzo motivo di ricorso del DE LO. La doglianza dell'insufficienza dell'apporto probatorio in relazione all'aggravante ex art. 7 1. 203/1991, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore EL CO e della persona offesa ND perché non riscontrate, è priva di fondamento. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno svolto un'accurata ricostru- zione della vicenda in fatto procedendo ad un'analisi comparativa delle fonti pro- convergenza, sic- batorie [vv. pp.
7-9 della sentenza di appello], verificandone chè la decisione impugnata supera le critiche mosse. 13 In diritto va inoltre rilevato che i giudici di merito hanno rilevato come le dichiara- zioni del EL CO trovassero oggettivi riscontri. Per quanto attiene alle di- chiarazioni rese dal ND, va infine osservato che essendo questi testimone e persona offesa del reato, non può trovare applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. che vale solo per le dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato e dagli imputati di reato connesso. [v. Cass. sez. 2 n. 43278 del 24.9.2015 in Ced Cass. Rv 265104; Cass. SU n. 41461 del 19.7.2012 in Ced Cass. Rv. 253214]. Con riferimento alla denunciata omessa valutazione critica delle dichiarazioni del EL CO, si osserva che la Corte Napoletana [pag. 10 della sentenza] ha condotto accurata e approfondita verifica della credibilità della persona offesa va- lutando le sue dichiarazioni e [pag. 11 della sentenza] ha svolto la valutazione della credibilità e della attendibilità del collaboratore EL CO secondo i ca- noni stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, analizzando il percorso collaborati- vo del EL CO, il complesso delle dichiarazioni autoaccusatorie per fatti gra- vissimi commessi durante la sua militanza nel clan dei casalesi (comprensivi di plurimi omicidi), il contenuto delle dichiarazioni rese nella presente vicenda verifi- cando la pluralità di particolari, la precisione e la completezza, verificando infine l'autonomia e la spontaneità nelle dichiarazioni. I giudici di merito hanno altresì verificato l'attendibilità del dichiarante attraverso l'accertata assenza di intenti calunniatori. L'analisi comparativa delle varie fonti di prova rende conto del rinvenimento di riscontri alle dichiarazioni rese dal collabo- ratore. La sentenza è incensurabile sotto il profilo esaminato.
7.1 E' manifestamente infondato il terzo motivo del ricorso AN Ci- priano e AN FR. Entrambi si dolgono del fatto che la Corte d'Appello non abbia accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria attraverso la audizione del testimone AL RO e il suo confronto con quanto affermato dai testimoni ND, GO, ST, BA e PU. La doglianza è formulata in termini generici sotto il profilato vizio ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. La difesa infatti non argomenta carattere di de- cisività della prova indicata, e la sua idoneità a ribaltare il giudizio cui sono perve- nuti i giudici di merito. La Corte territoriale [v. pag. 11 della sentenza] ha valutato la richiesta di audizione del testimone AL RO e ne ha escluso la rilevanza con motivata argomentazione che non è stata adeguatamene confutata in questa se- de. Va inoltre rilevato, in linea più generale, che può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove ri- chieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla 14 riassunzione di determinate prove in appello [v. Cass. sez. 2 n. 48630 del 15.9.2015 in Ced Cass. rv 265323]. La difesa, sul punto non ha fornito alcuna va- lida indicazione, mentre si deve ritenere corretta la motivazione data dalla Corte territoriale nel rigettare la richiesta di supplemento istruttorio, siccome conforme al principio per il quale: "nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. [Cass. SU n. 930 del 13.12.1995 in Ced Cass. rv. 203427].
7.2. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso di DE LO ove contesta l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. (commissione del fatto in più persone fra loro riunite). Una lettura attenta della decisione impugnata e di quella di primo grado nelle parti relative all'illustrazione della dinamica del fatto rende pienamente conto di circostanze ed episodi di co- presenza di più imputati nell'attività di pressione e di minaccia esercitata nei con- fronti della vittima, pienamente integratrici della circostanza contestata.
8. Deve infine essere dichiarato inammissibile il quinto motivo di ricorso di AN NO e AN FR. La Corte d'Appello, con motivazione adeguata ha indicato le ragioni per le quali ha affermato l'assenza di presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche al AN NO;
in partico- lare la Corte d'Appello ha messo in evidenza la particolare gravità del fatto (com- messo con modalità mafiose), la pervicacia dell'illecita pretesa, il ruolo rivestito dal AN NO quale regista della vicenda criminosa maturata in un con- testo malavitoso. Si tratta dell'indicazione di elementi fattuali che rientrano nell'ambito dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. La valutazione pertanto è adeguatamente motivata, insindacabile nel merito e cor- retta in diritto. Parimenti la Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generi- che al AN FR, ritenendone peraltro la sola equivalenza con le circo- stanze aggravanti contestate. Anche in questo caso si tratta di un giudizio di meri- to insindacabile e adeguatamente motivato sulla scorta dell'esposizione dell'intera vicenda. Va inoltre aggiunto che l'apparente carenza di motivazione sul punto, della sentenza impugnata è la diretta conseguenza del contenuto dei motivi di appello con i quali la difesa ha sollecitato il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche [v. pag. 15 dell'atto di appello dei fratelli AN]. Infatti la difesa non ha fornito alcuna specifica indicazione in forza della quale la Corte di merito sarebbe dovuta pervenire ad un giudizio diverso da quello assunto. A tal proposito va rammentato che i motivi costituiscono una parte essenziale ed in- 15 scindibile dell'impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formula- zione, essi debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., arti- colati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammis- sibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura. Ne consegue che la de- nuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi gener- icamente formulati, non ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato tale vizio. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima, in relazione ad un caso nel quale la Corte d'Appello non aveva fornito motivazione, confermando l'impugnata decisione, in ordine alla richiesta dell'appellante formulata in maniera apodittica e con un generico riferimento ai "criteri fissati nell'art. 133 cod. pen." - di giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva) [v. Cass. sez 1 n. 4713 del 28.3.1996 in ced Cass. rv. 204548]. La sentenza supera pertanto ogni censura sul punto. Per tutte le suddette ragioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al computo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991 nei confronti di AN NO, AN France- sco e DE LO, nonchè in riferimento alla quantificazione della diminuzione re- lativa alla circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203/1991 nei confronti di EL CO FR, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Na- poli per nuovo giudizio sul punto. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto. Ex art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in rela- zione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati ritenuti in sentenza 16
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al computo della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 nei con- fronti di AN NO, AN FR e DE LO, nonchè in rife- rimento alla quantificazione della diminuzione relativa alla circostanza attenuante di cui all'art. 8 1. n. 203/1991 nei confronti di EL CO FR e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara irrevocabile la sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati ritenuti in sentenza. Così deciso in Roma il 7.12.2016 Presidente Il giudice estensore Tho tellow dr. Giovanni DIOTALLEVI Dr. Ugo Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 APR. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Planelli R E T 17