Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la l. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2006, n. 36546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36546 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/10/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1610
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 24281/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13/04/2006 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Rotundo EN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. ZZ EN ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 13/04/2006 il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., rigettando la richiesta di riesame da lui proposta, ha confermato la custodia in carcere disposta nei suoi confronti in data 04/03/2006 dal GIP di Reggio Calabria per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto al capo H) della rubrica per avere il 12/06/2002 ceduto a D'TI FR Grammi 150 di eroina.
In primo luogo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'art. 273 c.p.p. ed al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. A suo avviso, ne' l'ordinanza impugnata ne' la misura custodiale avrebbero individuato alcun elemento da cui potesse discendere la richiesta gravità indiziaria a suo carico in ordine al ruolo a lui attribuito di fornitore stabilmente inserito nel traffico di stupefacenti. Anzi la stessa identificazione del ricorrente sarebbe incerta.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), in relazione all'art. 274 c.p.p., con particolare riferimento alla attualità delle esigenze cautelari, posto che il provvedimento coercitivo è intervenuto in data 28/03/2006 ed i fatti in contestazione risalgono al 2002.
2 .-. Il ricorso è infondato.
Tutte le censure si incentrano nell'eccepita mancanza o manifesta illogicità di motivazione della ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza, da un lato, del quadro indiziario a carico del ricorrente quale stabile fornitore di sostanze stupefacenti (posto che sarebbe incerta anche la sua identificazione), e, dall'altro, della indispensabile attualità delle esigenze cautelari (essendo intervenuta la misura cautelare a distanza di circa quattro anni dai fatti in contestazione) e della necessaria adeguatezza del provvedimento coercitivo.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ordinanza impugnata, ha preso dettagliatamente in esame le numerose conversazioni telefoniche intercettate, nel corso delle quali il ZZ risulta chiaramente coinvolto in traffici legati allo smercio di sostanze stupefacenti ("i documenti"; "quelle due coperte"; "un carico di catrame";
"contratti con firme marcanti", "camion di breccio o di banane" ...), rilevando che tali risultanze avevano trovato conferma nell'avvistamento della autovettura del D'TI sia all'andata che al ritorno da IO CA (ove era residente il ZZ), come preannunciato nelle telefonate effettuate, e nella successiva perquisizione e sequestro di un involucro (nascosto sotto lo sterzo della automobile), contenente più di centocinquanta grammi di eroina.
Nella ordinanza censurata si rileva, pertanto, che anche a prescindere dalle dichiarazioni accusatorie nei confronti del ZZ rese dal D'TI (inutilizzabili, in quanto rese senza le garanzie e gli avvertimenti di legge), dalle risultanze sopra indicate risultava comunque dimostrata la avvenuta cessione della droga sequestrata da parte del ZZ al D'TI. Il ruolo di fornitore di sostanze stupefacenti svolto dal ZZ era, del resto, confermato, dalla identificazione (avvenuta in altra circostanza) di tre soggetti certamente tossicodipendenti e spacciatori (DO TO, AN IE e OD VA) presso la abitazione del ricorrente e dalle dichiarazioni rese nella circostanza dagli ultimi due, che avevano giustificato la loro presenza in casa del ZZ con la necessità di rifornirsi di cocaina.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Reggio Calabria ha osservato che l'alto dosaggio della eroina sequestrata (332 dosi pari a 25 mg.), "l'inserimento in un contesto criminale fortemente diffuso nel territorio", "la sua vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata","l'esistenza presso la sua abitazione di luoghi atti a nascondere quanto meno la merce destinata al mercato degli stupefacenti (v. verbale di perquisizione del 26/03/2006, in cui si dava atto del rinvenimento presso la abitazione del ZZ di "un locale rifugio in cemento armato con botola scorrevole su dei binari in ferro con all'interno occultata una sedia")", "l'esercizio di attività connotata di particolare allarme sociale", "il precedente specifico... annoverato, unitamente alla complessa storia giudiziaria dell'indagato", costituivano elementi dai quali si desumeva la elevata pericolosità sociale del ZZ e la concreta probabilità di reiterazione di condotte analoghe, sicché la custodia in carcere risultava l'unica misura adeguata, anche per la impossibilità di consentire all'indagato di fare rientro nei luoghi ove aveva stabilmente esercitato la sua attività di fornitore di sostanza stupefacente.
A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lettera e), apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione proposta. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), (anche nella sua nuova formulazione), denunciato con questi motivi di ricorso. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Le argomentazioni del giudice di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. Non resta, quindi, che ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Per altro, anche il travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine, autosufficienti indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come gli elementi siano stati valutati (sez. 2^, 18/05/2006, rv. 233772). Nella parte motiva dell'ordinanza censurata, il Tribunale di Reggio Calabria ha, per altro, come si è visto, fatto esplicito riferimento ad una serie di atti di indagine che si erano protratti fino al 26/03/2006, con ciò fornendo adeguata, sia pure implicita, risposta alla censura attinente alla attualità delle esigenze cautelari. Anche la identificazione del ZZ appare dimostrata dal "complesso materiale di indagine" già illustrato.
3 .-. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2006