Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 42688
CASS
Sentenza 24 settembre 2008

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La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

La desistenza è un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicabilità presuppone che l'azione sia penalmente rilevante in quanto pervenuta alla fase del tentativo punibile.

In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, i decreti autorizzativi emessi dal giudice sono adeguatamente motivati "per relationem" quando essi si richiamano alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, evidenziando in tal modo, per averle esaminate e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del mezzo di ricerca della prova.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 42688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42688
Data del deposito : 24 settembre 2008

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