Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 3
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.
La desistenza è un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicabilità presuppone che l'azione sia penalmente rilevante in quanto pervenuta alla fase del tentativo punibile.
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, i decreti autorizzativi emessi dal giudice sono adeguatamente motivati "per relationem" quando essi si richiamano alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, evidenziando in tal modo, per averle esaminate e fatte proprie, l' "iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del mezzo di ricerca della prova.
Commentari • 44
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 42688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42688 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ IO S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO ES - Consigliere - N. 1191
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 4045/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NI nato il [...], OZ PE nato il [...], LO SI nato il [...], AN EN nato il [...], ER AR nato il [...], SC UG nato il [...] e ER IC nato il [...];
avverso la sentenza 24 maggio 2007 della Corte di appello di Messina, la quale, decidendo in sede di annullamento da rinvio giusta decisione 13 dicembre 2001 della Suprema Corte (della sentenza 1 dicembre 2000 della Corte di appello di Reggio Calabria), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 16 dicembre 1999, ha ridotto la pena per tutti gli imputati, esclusa per AN e LO l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché il difensore di LO e AN, avv. Gaito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, l'avv. Pittelli per SC, il quale ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, avv. Siggia, per RI e SC, l'avv. Forte per AN, l'avv. Gaito per ER AR e ER IC, l'avv. Managò per RI, che hanno chiesto l'accoglimento dei relativi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p. 1) i capi di imputazione e la risposta giudiziaria di 1^ e 2^ grado.
I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità di:
IA PE, RI NI, OZ PE, ER AR, SC UG, ER IC:
A) per il delitto p. p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nn. 1, 2, 3 e 4, in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, per aver fatto parte integrante di una articolata organizzazione superiore a dieci persone dedita alla vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione e importazione di sostanze stupefacenti in quantità ingenti del tipo cocaina, circa lo svolgimento delle attività illecite, ed altresì in Campania, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia dal dicembre 1994 al febbraio 1996;
SC UG:
D) per il delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, il SC, detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, che attraverso la intermediazione della AB, venivano cedute in più occasioni al Di Veroli. Fatto avvenuto in Reggio Calabria e Roma in data antecedente e prossima al 20.2.1995;
RI A., SC R.:
E) per il delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7,
per avere il RO ceduto o comunque offerto in vendita sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nella quantità di 2 Kg. per L. 140.000.000, a RI NI, IN TR, SC UG curando il trasporto, dalla piana di Gioia Tauro a Roma. Fatto avvenuto tra la Piana di Gioia Tauro e Roma dal 13.6.1995;
LO C., AN E.:
G) per il delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nn. 1, 2, 3 e 4, per aver fatto parte integrante di una articolata organizzazione superiore e dieci persone dedita alla importazione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione di sostanze stupefacenti, in quantità ingenti del tipo cocaina. Ed in particolare: CA TA, MU ME svolgendo stabilmente il ruolo di organizzatori delle attività del sodalizio criminale curando il reperimento dello stupefacente nel territorio del Venezuela, del Brasile e della Colombia UI OC, coco giuseppe, CO MA, FI ES, LO SI, NN EN, CA AN, IN IA, ER RI per avere svolto d'intesa con i primi attività di raccordo per immissione dello stupefacente acquistato nei mercati della Lombardia (ER RI, NN EN, LO SI, CA AN) del Piemonte (IN IA, CA AN) ed in Calabria (UI OC, coco giuseppe, CO MA, FI ES) direttamente ed a mezzo di altri partecipi ad essi subordinati rimasti ignoti;
CA DA prestando a tutte le attività illecite dei propri congiunti un attivo contributo intervenendo direttamente nella gestione delle transazioni di stupefacente e prestandosi consapevolmente alla trasmissione di comunicazioni "cifrate" nell'ambito dell'organizzazione. Con l'aggravante per il primo e il secondo di avere organizzato il sodalizio criminale. Con le ulteriori aggravanti per tutti del numero delle persone nonché del fatto che l'organizzazione si avvaleva, ai fini dello svolgimento della propria attività illecita dell'appartenenza di alcuni dei partecipi (CA TA, UI OC ed altri non identificati) ad associazione mafiosa costituita dalla cd. "cosca UI-CA" operando altresì al fine di agevolare l'attività della predetta associazione (L. n. 152 del 1991, art. 7). In territorio della provincia di Reggio Calabria (Marina di Gioiosa Ionica, Locri) luogo ove venivano assunte le decisioni circa lo svolgimento delle attività illecite, ed altresì in Lombardia e Piemonte dal giugno 1995 in poi. RI A., SC R., ER L., ER D.: H) per il delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. 56 e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere compiuto in concorso tra loro atti idonei diretti in modo non equivoco alla importazione di un ingente imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Colombia;
lo CA provvedendo in Sud America al reperimento della droga e alla sua offerta in vendita presso il RI ed altri gruppi criminali interessati;
il FI mantenendo in Calabria i rapporti con l'organizzazione capeggiata da RI NI ed altre interessate all'acquisto dello stupefacente;
il RI e gli altri procurando il reperimento di risorse finanziarie (nell'ordine di almeno 80.000- 100.000 dollari) e mantenendo i contatti con il FI, EL TA recandosi in Colombia quale rappresentante dell'organizzazione reggina. Reato del quale non si accertava la consumazione ossia l'effettivo ingresso in Italia del carico di stupefacente. In Reggio Calabria, Gioiosa Ionica, Bogotà, Caracas ed altrove tra il maggio e il dicembre 1995.
Dalla ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito secondo l'ipotesi accusatoria, risulta, quale esito di una complessa attività di intercettazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, nonché di servizi di osservazione sul territorio, l'esistenza di un'organizzazione criminale con a capo RI NI, il cui obiettivo era il commercio di sostanze stupefacenti ed in particolare di cocaina. L'organizzazione dalla provincia di Reggio Calabria estendeva la sua azione in diverse zone del territorio nazionale ed internazionale ed, in particolare, sino al continente sudamericano. Durante le indagini venivano infatti registrati contatti con un'analoga organizzazione criminale, operativa in Sud America, dedita anch'essa al traffico degli stupefacenti e facente capo a TA CA. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio veniva emessa sentenza di proscioglimento nei confronti di alcuni imputati, mentre per altri si procedeva con il rito abbreviato. Quanto agli imputati per i quali si procedeva con il rito ordinario il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva il rinvio a giudizio con decreto in data 22.05.98 e per l'imputato ER IC con Decreto del 9.6 98.
p. 2) la sentenza 16 dicembre 1999 del Tribunale di Reggio Calabria. A conclusione dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 16 dicembre 1999, affermava la responsabilità di NI RI, UG SC, AR ER, IC ER, NA AB, OZ PE, PE IA, SI LO, EN AN, RO PE ed UG RO, per i reati di associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e/o per i singoli reati/fine e di GU UG, per i reati di porto e detenzione di una pistola.
p. 3) La sentenza 1 dicembre 2000 della Corte di Appello di Reggio Calabria annullata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza del 13 dicembre 2001. Il giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione proposta da tutti i condannati (stralciata la posizione di RO e RO che hanno chiesto l'applicazione di pena concordata), si concludeva con sentenza 1 dicembre 2000 della Corte di Appello di Reggio Calabria la quale rideterminava, riducendola, la pena inflitta a ciascuno imputato. I difensori proponevano ricorso per cassazione articolando diversi motivi e la Suprema Corte con sentenza del 13 dicembre 2001 annullava la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria per difetto di motivazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina.
p. 4) la sentenza della Corte di appello di Messina in data 24 maggio 2007 quale giudice di rinvio. La Corte di appello di Messina con sentenza 24 maggio 2007, decidendo ex art. 627 c.p.p., dopo una serie plurima di rinvii, per impedimento di taluno tra i difensori, ovvero per adesione dei magistrati all'astensione dalle udienze deliberata dalla ANM, in parziale riforma della sentenza 16 dicembre 1999 del Tribunale di Reggio Calabria, ha escluso quanto al capo G, l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 rideterminando la relativa sanzione per AN e
LO e riducendo altresì la pena, tra gli altri, a: RI (anni 16 di reclusione ed Euro 30.987 di multa); OZ PE (anni 8 di reclusione); ER IC e ER AR (anni 8 di reclusione ed Euro 10.329 ciascuno), SC (anni 15 e mesi 4 di reclusione ed Euro 30.987).
LE IMPUGNAZIONI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE DI RINVIO. p. 1) l'impugnazione di SC UG (capi A-D-E-H). Il ricorso del SC, con un primo motivo, dopo aver correttamente ripreso i termini della decisione di annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza (pagg. 1-11) lamenta:
a) l'assenza del rispetto dei requisiti di legge nei decreti di proroga, tali non potendosi considerare: l'indicazione del Registro intercettazioni cui fa riferimento l'originario decreto autorizzativo, il richiamo alla richiesta del Pubblico ministero ed alla nota dei Carabinieri, trattandosi di elementi sì costitutivi del decreto ma non esaustivi dell'obbligo di motivazione, mancando in essi l'esplicitazione delle ragioni del convincimento del giudice, anche se solo in parte, attraverso un richiamo alle argomentazioni del Pubblico ministero;
b) l'utilizzo di moduli prestampati stereotipati che si connotano per l'assoluta sovrapponibile identità, segno - secondo la ricorrente difesa - della assoluta "disconoscenza da parte di chi, Pubblico ministero o G.I.P. dispone ed autorizza le intercettazioni;
c) la mancata risposta alla sollecitazione della Cassazione in ordine alla incidenza nella motivazione del l'oggetti vo avvicendamento di ben otto magistrati (ES, AN, TR, RE, PR, costabile, LI e UC: pag. 14).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente (pag. 15) prospetta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 267 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p.; per aver disposto le intercettazioni per giorni 40 L. 12 luglio 1991, n. 203, ex art. 13 in luogo dei consentiti giorni 15 fissati dall'art. 267 c.p.p..
Con un terzo motivo (pag. 18) si deduce ulteriore violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., per essere stati utilizzati impianti diversi da quelli esistenti in Procura e per non essere state puntualmente indicate le eccezionali ragioni di urgenza legittimanti tale utilizzo, e non soddisfacendo a detto obbligo il mero e tautologico richiamo alla insufficienza e/o indisponibilità degli impianti di Procura, ne', quanto all'urgenza, l'argomentazione che l'eccezionale urgenza sarebbe desumibile dalla attività delittuosa in corso con l'esigenza di interventi immediati per predisporre servizi di osservazione.
Con un quarto motivo (pag. 31) si eccepisce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 1, in relazione al ruolo di organizzatore dell'associazione attribuito al SC nonché la non sussistenza di tale aggravante speciale.
Con il quinto motivo (pag. 42) si segnala la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, considerato che la Corte messinese ha riprodotto sic et simpliciter la motivazione adottata dalla Corte di appello di Reggio Calabria senza tener conto degli specifiche doglianze prospettate in punto di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74 anche per il profilo organizzativo. Ulteriore
vizio motivazionale è indicato nell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e nella violazione dell'art. 133 cod. pen.. Con un sesto motivo (pag. 75) si lamenta la disapplicazione delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.. Con i motivi settimo ed ottavo (pagg. 80 e 84) si ribadisce la carenza di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla posologia sanzionatoria, adottata con un ingiustificato ed immotivato scostamento dal minimo edittale. Per ragioni di mera opportunità espositiva, la trattazione dei primi tre motivi del SC sarà posticipata, dato che dette censure risultano comuni anche ad altri coimputati (il RI, il OZ e i due fratelli ER).
I motivi 4^, 5^, 6^, 7^ ed 8^ del SC (pagg. 31-87 motivi, riferiti alle pagg. 134 e segg. della sentenza impugnata) sono palesemente infondati.
In essi infatti, sostanzialmente, si delineano censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, che non sono affatto proponibili in questa sede (v. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di ES e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità":
a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula invero dal controllo della Suprema Corte, anche dopo la riforma della novella n. 46 del 2006 (Cass. Penale sez. 2^, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e pertanto non costituisce vizio - comportante controllo di legittimità - la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5^ 0 7569/1999 in ricorso Jovino;
asn 199610751 riv. 206335-conf. asn 199801354 riv. 210658-conf. asn 199707113 riv. 208241-conf. asn 199800803 riv. 210016-conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428-vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 20794). Su questo piano, la decisione impugnata, sulla base di una motivazione che non appare ne' illogica, ne' scoordinata rispetto agli elementi a disposizione, ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, per poi riconoscerne l'adeguatezza e la congruenza attraverso un percorso argomentativo che va considerato del tutto ragionevole, in quanto correlato adeguatamente dalle risultanze processuali e rispetto alle quali il ricorso non ha indicato segni convincenti di utile criticità, limitandosi a valorizzare quegli stessi elementi che il giudice di merito ha ritenuto non appaganti dal punto di vista probatorio. Il ruolo di organizzatore del SC e la sussistenza dell'aggravante speciale, nonché l'applicazione dei disposti normativi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, sono stati oggetto di una duplice conforme valutazione dei giudici di merito e l'integrazione delle motivazioni, tra le due sentenze, è possibile posto che nella sentenza d'appello è riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui pacificamente si desume che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo decidente. Va ancora rammentato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante: se questi, come nella fattispecie, si limita alla mera riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (SENT. 6221, sez. 6^, 20 aprile 2005-16 febbraio 2006, Pres. Troiano, est. Ippolito, imputato GL ed altri).
Da ultimo per ciò che attiene all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della sanzione, va rilevato che il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione ed omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni della parte. Invero nella quantificazione della sanzione i giudici di merito (fermo il principio dell'integrazione sul punto delle motivazioni delle sentenze dì primo e di secondo grado) hanno pienamente adempiuto all'obbligo di giustificazione in ordine alla determinazione della pena, enunciando in modo analitico gli elementi che fondano sia la scelta quantitativa, sia il diniego delle generiche, senza incorrere nei segnalati vizi argomentativi. Passando ora all'esame dei primi tre motivi del SC, come già detto, essi risultano comuni alle doglianze in punto di intercettazioni formulate anche dalle difese del RI (p. 4, 1^ motivo di impugnazione), del OZ (p. 5, 1^ motivo di impugnazione) e di ER AR e IC (p. 7, 1^ motivo di impugnazione), pertanto verranno unitariamente trattate tutte e tre le dette posizioni di censura sul tema, una volta sintetizzati i termini dell'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza della Suprema Corte e la risposta data dalla decisione impugnata. p. 2) la sentenza della 2^ sez. della Suprema Corte, in data 13 dicembre 2001, di annullamento della decisione 1 dicembre 2000 della Corte di appello di Reggio Calabria. La seconda sezione penale di questa Corte, premesso che la questione proposta da alcuni ricorrenti sulla inutilizzabilità delle risultanze delle operazioni di intercettazione, pur formulata soltanto da alcuni imputati, incideva sulla posizione di tutti gli accusati, posto che tali esiti erano stati valorizzati, non solo con riferimento al reato associativo, ma anche per i reati fine (pag. 15), ha ritenuto fondato il profilo di censura (proposto in primo grado e ribadito in appello) attinente alla "carenza di autonoma motivazione dei decreti", essendo obbligo del giudice dei due gradi di giudizio, pur a fronte di una doglianza generica, di attivarsi per effettuare la doverosa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, attesa la radicale sanzione della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, laddove esse risultassero effettivamente eseguite fuori dei casi consentiti, oppure senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 267 c.p.p. e art.268 c.p.p., commi 1 e 3 (pag. 18).
Nella specie - osservava la Corte di Cassazione - la decisione annullata si è limitata a ribadire in via astratta la legittimità della motivazione "per relationem" con un circoscritto e riduttivo richiamo ai principi che risultano indicati, peraltro in modo più articolato e rigoroso, nella sentenza SS.UU. Primavera Rv. 216664. Pertanto la Corte suprema nel richiamare, individuandole analiticamente (pag. 19), le regole di riferimento elaborate sul tema delle intercettazioni dalle SS.UU., ha annullato con rinvio, "assorbiti tutti gli ulteriori motivi":
1. per un compiuto e diverso apprezzamento circa l'adeguatezza dell'apparato motivazionale e circa la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine;
2. per una ulteriore valutazione della congruenza normativa in correlazione all'avvicendamento dei vari magistrati dell'Ufficio G.I.P. sotto il duplice profilo della dimostrazione che il provvedimento autorizzatorio sia stato emesso previa: effettiva cognizione del provvedimento di riferimento;
rimeditazione delle ragioni ad esso sottese, non solo in rapporto all'atto del Pubblico ministero o alla relazione di polizia giudiziaria, ma avendo altresì riguardo ai provvedimenti precedenti di diverso G.I.P.;
3. per una verifica della sussistenza del necessario decreto autorizzativo in ordine all'utilizzo di impianti esterni alla Procura, anche con riferimento alle realizzate intercettazioni ambientali (pag. 24).
La stessa sentenza ha inoltre annullato (pag. 23) la decisione della Corte distrettuale nella parte e nella misura in cui si sarebbe fatto uso degli esiti di captazione delle telefonate tra utenze site in territorio venezuelano, laddove ciò sia avvenuto con elusione della duplice riserva costituzionale e di giurisdizione, trattandosi di attività di acquisizione rimasta a livello di iniziativa di polizia giudiziaria. Sul punto la Corte ha disposto che il giudice del rinvio chiarisca le modalità di esecuzione alla luce dell'ulteriore affermato principio.
p. 3) la sentenza 24 maggio 2007 della Corte di appello di Messina quale giudice del rinvio la Corte di Messina, dichiarate inutilizzabili, in assenza di rituale rogatoria per l'esecuzione delle attività di captazione le intercettazioni in territorio venezuelano, e premesso in fatto che le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono state disposte in via d'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2 dal Pubblico ministero e successivamente convalidate dal G.I.P., ha rilevato che:
a) i decreti autorizzativi del Pubblico ministero danno tutti analitica motivazione delle emergenze investigative (ed anche di notizie confidenziali) le quali giustificano le intercettazioni stesse, richiamando anche il contenuto della richiesta di autorizzazione dei Carabinieri che viene pure allegata (pag. 10 sentenza);
b) i decreti di convalida del G.I.P. (pag. 10 e segg. sentenza) rinviano a decreti di autorizzazione congruamente motivati:
l'effettività della valutazione che sottende alla convalida, al di là della ripetitività della parte argomentativa dei decreti, si desume dalla precisa indicazione delle utenze o dell'ambiente sulle quali o nel quale le intercettazioni sono state disposte, che presuppone necessariamente la presa d'atto e la valutazione della motivazione del decreto del Pubblico ministero, considerato che sono allegati al decreto di convalida, non solo l'atto richiamato, ma anche la richiesta di intercettazione dei Carabinieri;
c) i decreti di proroga (pag. 12 e segg. sentenza), per i quali l'obbligo della motivazione viene assolto - come rilevato dalla Suprema Corte - argomentando in particolare con riferimento alla persistenza della esigenza captativa, non v'è dubbio che l'indicazione del numero di Registro intercettazioni, cui si riferisce l'originario decreto autorizzativi, il richiamo alla richiesta del Pubblico ministero ed alla nota dei Carabinieri, entrambe allegate, siano sufficienti per rivelare che il giudice abbia adeguatamente valutato le esigenze che hanno giustificato la persistenza delle operazioni di ascolto, garantendo l'esigenza di verifica e/o controllo. Nè tale valutazione può mutare per il fatto che nell'ufficio del G.I.P. si sono avvicendati vari magistrati:
l'allegazione del provvedimento del Pubblico ministero, nonché la richiesta dei Carabinieri ed il riferimento all'originario decreto autorizzativi, sia pure con l'indicazione del "r.i.t.", per quanto concerne i decreti di proroga, costituiscono sufficiente garanzia della effettiva cognizione e valutazione del risultato dell'attività di indagine che del decreto autorizzativi o/e di proroga costituisce il presupposto;
d) la durata superiore ai giorni 15, a seguito di tempestiva convalida da parte del G.I.P. del decreto del Pubblico ministero, ha tolto ogni rilevanza alla questione per mancanza di sanzione processuale (pag. 15 sentenza);
e) la localizzazione degli impianti di captazione delle conversazioni è stata correttamente supportata in punto di "insufficienza- inidoneità" da argomentazioni valide, pur in assenza di indicazione dettagliata della causa di indisponibilità, a dar conto della situazione concreta ed obbiettiva (pag. 23 sentenza);
f) l'eccezionale urgenza risulta ancorata alla doppia circostanza che la maggior parte dei decreti autorizzativi è stata emessa dal Pubblico ministero a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2 e che, comunque, in tutti i casi, le ragioni che fondano la detta urgenza sono desumibili dall'intera motivazione dei provvedimenti del Pubblico ministero del G.I.P. e delle note dei Carabinieri da cui si evince un'attività delittuosa in corso, che impone immediati interventi per l'approntamento dei servizi di osservazione. Orbene, il raffronto, tra tenore della decisione di annullamento della Corte suprema e la derivata decisione della Corte d'appello di Messina, consente di rilevare come il giudice del rinvio, al di là delle doglianze delle parti, abbia colmato la lacuna motivazionale della precedente decisione d'appello, rispondendo puntualmente alle indicazioni della Suprema Corte ed effettuando la doverosa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, nei termini argomentati nei punti dianzi trascritti da a) ad f) e tenuto conto che, nella specie:
1. i decreti autorizzativi del Pubblico ministero, nati dall'urgenza, atteso che il ritardo avrebbe comportato grave pregiudizio per le indagini, offrono analitica e congrua motivazione delle emergenze investigative che consentono tali mezzi di ricerca della prova, in quanto richiamano il contenuto della diffusa richiesta della polizia giudiziaria, che risulta comunque allegata;
2. i decreti di convalida e i decreti di proroga (quanto alla persistenza delle esigenze) denotano l'effettività, non meramente formale, della valutazione che li ha caratterizzati, con una giustificazione che comporta il necessario esercizio dei poteri valutativi, che competono al Giudice, in ordine all'apprezzamento del giusto equilibrio tra gli interessi di rilievo costituzionale che risultano in conflitto;
3. l'indisponibilità delle linee della Procura, motivata da "indisponibilità di postazioni, o da "indisponibilità di apparecchiature idonee", o/e necessità di "immediato riscontro o verifica sul territorio dell'attività illecita", quale di volta in volta rappresentata dal grado di sviluppo delle indagini, pur in assenza di minuziosa e dettagliata illustrazione in termini di effetto-causa, designano un dato obiettivo ed una situazione che, entrambi congiuntamente apprezzati, bene assicurano, se correlati all'intero contesto degli altri elementi dell'indagine, la valutazione finale della concreta impossibilità di servirsi degli strumenti in dotazione della Procura della Repubblica, e, ciò, senza necessità di attestazioni formali di segreteria o di cancelleria, avuto anche riguardo alla manifesta "inidoneità funzionale" degli apparati disponibili, e fatto altresì specifico riferimento alla estensione e tipologia dell'indagine che si stava svolgendo e agli specifici delitti per i quali si procedeva, al fine di garantire - ove necessario - anche un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 1^, 1033/2006, Rv. 233382, Cherchi. Massime precedenti Conformi:
N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772);
4. l'eccezionale urgenza infine trova corpo e fondamento dall'intera e non frazionabile motivazione dei provvedimenti, del Pubblico ministero e del G.I.P., correlata alle note di Polizia giudiziaria, le quali evidenziano la persistenza dinamica di condotte delittuose, estese ed intersecate, che imponevano immediati e non procrastinabili interventi per la predisposizione dei conseguenti servizi di osservazione o di altri interventi.
In conclusione: non possono definirsi motivazioni viziate quelle dei decreti autorizzativi emessi dal GIP, in quanto trattasi di provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro precisa successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui esse appaiono - come appunto nella specie - idonee a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1^, 11525/2005 Gallace). Inoltre, quanto alla pretesa "immotivata sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza" che, ex art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica - unitamente alla insufficienza o inidoneità degli impianti - il ricorso all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, mediante impianti esterni alla procura della Repubblica, va chiarito che essa bene può desumersi in via interpretativa anche dall'intero contesto motivazionale, adottato a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice, quando, come nell'odierna vicenda, l'urgenza stessa è "palesemente" rappresentata da attività criminali in corso, con la situazione di emergenza che ne derivava e che si concretizzava nella necessità di evitare il protrarsi delle condotte criminose, in attuale e persistente sviluppo dinamico (cfr. ex plurimis: Cass. Penale sez. 6^, 15396/2007, Rv. 239633, Sitzia e altri;
Massime precedenti Conformi: Cass. Penale sez. 5^, 36090/2006, rv 235482, Santangelo, Cass. Penale sez. 5^, 24241/2004, Rv. 228107, Mancuso;
N. 42161 del 2002 Rv. 223358, N. 43464 del 2002 Rv. 223547, N. 22746 del 2003 Rv. 226056, N. 11525 del 2005 Rv. 232262). Quanto alla doglianza del solo SC (Il motivo di impugnazione) circa la durata delle operazioni, la Corte distrettuale ha sul punto correttamente argomentato nei termini di cui al p. 3, d), che qui si richiamano per la loro correttezza.
Inoltre per ciò che attiene - sempre limitatamente alla posizione del SC - alla censura circa l'uso di modelli prestampati e l'omessa motivazione sull'avvicendamento dei vari G.I.P. si rileva che, per risalente giurisprudenza, il convincimento del giudice può essere espresso in qualsiasi provvedimento anche con l'impiego di "moduli prestampati" purché ad essi - come avvenuto nella specie - vi sia il richiamo ad atti, conosciuti o conoscibili dalle parti, che danno concretezza individualizzante alla statuizione che il modulo esprime (cfr. sul punto Cass. Penale sez. 5^, 4123/1998, Rv. 211507). Quanto all'avvicendamento dei G.I.P., la Corte distrettuale ha affrontato e valutato il problema, dando congrua e insindacabile giustificazione della circostanza che, pur nel mutamento dei Giudici per le indagini preliminari, vi era stato, da parte di ciascuno di essi, l'esatto apprezzamento della scansione cronologica dei provvedimenti che erano stati assunti dal collega o dai colleghi che li avevano preceduti.
Pertanto, i primi tre motivi del SC, il 1^ motivo di ricorso del RI (p. 4) il 1^ motivo di ricorso del OZ (p. 5) ed il 1^ dei ER AR e IC (p. 7), risultano privi di fondamento e vanno rigettati, come da conforme richiesta del Procuratore generale.
p. 4) l'impugnazione di RI NI (capi: A-E-H). Il difensore di RI, con un primo motivo, deduce testualmente violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e in relazione all'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., nonché violazione dell'art. 627 c.p.p.. La sostanza della deduzione concerne la pretesa violazione da parte del giudice peloritano dei criteri indicati dalla Suprema Corte in ordine alla inutilizzabilità dei decreti autorizzativi, con riferimento anche a precisi arresti giurisprudenziali espressi a livello di SS.UU. (sentenza Aguneche, 12 luglio 2007, n. 30347; sentenza SS.UU. Gatto, 919/2003) in punto: di motivazione esplicita;
di non validità della formula "indagini di criminalità organizzata=ragioni di urgenza" (Cass. Penale sez. 6^, 13 maggio 2004 n. 32865, in ricorso Mele); di particolarità delle esigenze investigative;
di insufficienza od impossibilità di ricorrere alle dotazioni degli Uffici di Procura;
di motivazione "per relationem" avuto riguardo all'uso di moduli prestampati. Inoltre il ricorso contesta la durata delle intercettazioni, risultata superiore ai 15 giorni, con conseguente prospettazione di nullità (pag. 27 motivi) dei risultati delle intercettazioni telefoniche realizzate dopo il 15 giorno dal loro inizio. Tale primo motivo, in tema di intercettazioni, va rigettato per le ragioni dianzi indicate nel paragrafo 3 che precede. Quanto al merito si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) ed in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2^ ed al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80. In particolare si contesta l'avvenuta identificazione del ricorrente (pagg. 27-39) come uno dei "conversanti nelle varie intercettazioni", identificazione ottenuta in modo generico e congetturale, attesa anche la frequenza del nome IO (Nino) in Reggio Calabria, ed utilizzando anche al tal fine il richiamo al procedimento Olimpia, che ha riguardato oltre 500 persone, alcune delle quali sicuramente aventi nome IO-Nino ed altri elementi di scarsissimo valore probatorio tra cui l'incontro al ristorante la Pignata di Reggio Calabria.
Per ciò che attiene al reato associativo si rileva preliminarmente come non sia avvenuto nessun sequestro di stupefacente e si lamenta:
a) che la Corte abbia sul punto ancora una volta fatto uso di particolari probatoriamente insufficienti, quali, tra l'altro, la disponibilità di una sala giochi, "locale pubblico";
b) che la posizione del RI, che si è ritenuta apicale, sia stata in concreto limitata a due soli e modesti episodi e sia stata desunta da elementi di contorno (deferenza degli accoliti ed interventi occasionali per missioni da compiere od incontri con persone gravitanti in altre aree (pag. 53 motivi);
c) che si sia ritenuto configurato un fatto associativo sulla scorta del semplice accordo di importazione di sostanza stupefacente. Per ciò che attiene ai capi sub E e sub H si prospetta la costruzione congetturale che ha supportato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed in ogni caso la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria ex art. 56 cod. pen. (pag. 58 motivi), essendo incorsa la Corte distrettuale in un errore motivazionale avendo escluso l'invocata desistenza "sulla base di dati interpretativi del tutto discutibili", considerato che la mancata realizzazione della condotta programmata era elemento di per sè sufficiente per l'applicabilità della norma a prescindere dal contributo fornito in tale senso dal ricorrente.
I motivi del RI, escluso il motivo di doglianza concernente il capo H (pagg. 178 e segg. sentenza impugnata) per il quale va disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza alla Corte di appello di Reggio Calabria, sono infondati ed il ricorso va pertanto rigettato in ordine alle imputazioni diverse da capo sub H. Infatti, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione, anche con il riferimento ad atti processuali, specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio dì Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Nella specie - avuto riguardo al taglio ed alla natura delle doglianze - resta in pratica decisamente esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, tale da contrapporsi, a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini Cass. Penale sez. 2^, 7380/2007, Rv. 235716, Messina. Massime precedenti Conformi: N. 10951 del 2006 Rv. 233708, N. 12634 del 2006 Rv. 233780, N. 13648 del 2006 Rv. 233381, N. 13994 del 2006 Rv. 233460, N. 14054 del 2006 Rv. 233454, N. 14624 del 2006 Rv. 233621, N. 17905 del 2006 Rv. 234109, N. 19584 del 2006 Rv. 233775, N. 19848 del 2006 Rv. 234162, N. 25117 del 2006 Rv. 234167, N. 31980 del 2006 Rv. 234930, N. 33435 del 2006 Rv. 234364, N. 35964 del 2006 Rv. 234622, N. 36546 del 2006 Rv. 235510, N. 36764 del 2006 Rv. 234605, N. 37006 del 2006 Rv. 235508, N. 37270 del 2006 Rv. 235506, N. 38698 del 2006 Rv. 234989, N. 42369 del 2006 Rv. 235507).
p. 4.1) imputazione del capo sub H per il RI: annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per vizio di motivazione in punto di desistenza volontaria.
La Corte distrettuale, trattando della desistenza volontaria del RI (pag. 200), ha sostenuto che non sono stati acquisiti elementi per poter affermare che l'azione delittuosa non sia stata portata a termine, per la volontaria interruzione dell'azione da parte dei due gruppi, ed ha rigettato la domanda di applicazione dell'esimente sotto due distinti profili:
a) che le trattative avevano già di per sè configurato una vera e propria forma di tentativo punibile;
b) che non vi sarebbe stata attività del ricorrente al fine di annullare il contributo già offerto con la propria azione. Come correttamente rilevato nel ricorso (pag. 62 motivi) il profilo sub a) è giuridicamente scorretto in quanto la desistenza volontaria, prevista dall'art. 56 c.p., comma 3, è configurata dal legislatore proprio come un'esimente che esclude ab extrinseco ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Cass. Pen. sez. 6^, 24711/2006, Rv. 234679, Virgili. Massime precedenti Conformi: N. 2226 del 1984 Rv. 163093, N. 10795 del 1998 Rv. 211656; sez. 2^, 3 marzo 1998, n. 10795; Cass. pen. 1999,3132, Giust. pen. 1999,11, 586). Invero, a parte il profilo interpretativo formale, costituito dalla collocazione della disciplina, detta esimente nell'ambito della norma che disciplina il delitto tentato (immediatamente dopo la definizione di questo e le sanzioni applicabili in relazione a quelle stabilite per i delitti consumati), la desistenza volontaria è strutturata come una esimente, che esclude - come già detto ab extrinseco ed "ex post" - l'antigiuridicità di un fatto il quale, pertanto, deve essere "contra legem", cioè corrispondente alla fattispecie astratta e quindi penalmente rilevante, e sta quindi pervenute alla fase del tentativo punibile.
La desistenza volontaria è invero un'esimente di carattere speciale che si fonda sulla considerazione utilitaristica di politica criminale, secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato, per incentivare l'abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell'ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l'agente, il quale volontariamente desiste, dimostra di possedere una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la detta desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente menomandone la libera determinazione (Cassazione penale sez. 1^, 8 aprile 1997, n. 5037). In adesione a tali principi va quindi annullata la sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha negato l'applicazione dell'esimente "de qua" - ritenendola esclusa in quanto l'azione aveva già concretato il delitto nella forma del tentativo - con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. p. 4.2) imputazione del capo E contestata a RI e SC. Per la residua imputazione del capo E, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque offerto congrua e ragionevole giustificazione:
- sulla indiscussa ed incontrastata posizione di capo del RI;
- sul valore probatorio della conversazione del 28 maggio 1995 a bordo della SAAB;
- sui rapporti con RO nel traffico di stupefacenti;
- sulla identificazione dell'interlocutore IN con il RI;
- sulle modalità di pagamento del prezzo della cocaina;
- sul coinvolgimento nella "pista milanese";
- sulla frequentazione della Sala giochi di Via Boschicello. Sono quindi destituite di fondamento le doglianze riguardanti la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione (salvo si ripete il capo H). La corte distrettuale ha infatti affermato la certa attribuibilità dell'illecito all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova suindicati, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme, con rigore e correttezza, confluendo in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio che ha fondato l'affermazione di responsabilità resiste alle censure di merito, in parte inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura alternativa degli eventi.
La decisione di annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza relativamente al capo H, rende allo stato non decidibile l'ultimo motivo di impugnazione in cui si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione ai disposti degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. avuto riguardo alla gravita del reato ed ai modesti precedenti dell'accusato.
p. 5) l'impugnazione di OZ PE (capo A). La difesa di tale ricorrente deduce, in via preliminare e con una prima doglianza, la mancata osservanza da parte della Corte di appello di Messina dei principi indicati dalla Corte suprema nella sua decisione di annullamento, sul punto della motivazione dei decreti di intercettazione (autorizzativi e di convalida): in concreto, si prospetta la presenza di una motivazione meramente apparente.
Il motivo come già quelli sul punto del RI, del SC e dei ER è privo di fondamento nei termini analiticamente argomentati al p. 3 al quale integralmente ci si richiama. Nel merito si lamenta che al giudizio di responsabilità si sia giunti con una decisione connotata da contraddittorietà della motivazione ed errata valutazione dei dati processuali ed in particolare per l'erroneo valore probatorio che è stato attribuito:
- all'incontro in Roma del ricorrente con SC e la AB, quest'ultima assolta dall'ipotesi associativa;
- alla frequentazione con il IA ed il riferimento al NO (non imputato del reato associativo nel presente processo) nel corso della conversazione che il OZ avrebbe dovuto avere con il SC;
- al tenore interpretato della conversazione IA-OZ:
- all'incontro in Imola del IA e del OZ con il SC ed il RI, - alla accertata comune frequentazione della sala giochi.
Da ultimo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non adeguatamente motivato. Nessuna di tali doglianze merita accoglimento in quanto con esse il ricorrente tende ad offrire una sua propria ricostruzione dei fatti. Esse infatti deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato;
ma è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito, nella specie adeguatamente sussistente e privo dei segnalati vizi. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Cass. Penale sez. 2^, 15077/2007, Toffolo). p. 6) l'impugnazione di AN EN e LO SI (capo G). Il difensore dei ricorrenti, premesso che nella pronuncia rescissoria, la decisione di annullamento, nell'imporre al giudice di merito un nuovo esame integrale, ha dichiarato espressamente "assorbiti" ma non rigettati i restanti motivi di impugnazione, ha dedotto, con un primo motivo, erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul concorso nel reato tentato di importazione di sostanze stupefacenti contestato al capo G della rubrica.
In particolare (sentenza pag. 206) si lamenta che la terminologia in concreto usata dagli interlocutori, valida come semplice motivo di sospetto, sia stata invece valorizzata come unico elemento fondante il giudizio di responsabilità, senza tra l'altro tener conto che si tratta di "elementi decontestualizzati" dato che gli indizi si collocano a partire dal 30 giugno 1996 a fronte di una contestazione che decorre dal maggio 1995.
Più precisamente, la difesa propone alcune diverse letture della interpretazione data dalla Corte distrettuale, ribadendo comunque che dalla mera frequentazione telefonica AN-LO-MU- CA non si poteva in alcun modo inferire l'esecuzione di un tentativo di reato in concorso di persone, tenuto altresì conto della riconosciuta inutilizzabilità delle captazioni telefoniche in territorio venezuelano.
In ogni caso la pronuncia di responsabilità sarebbe priva di motivazione sulla "porzione di azione" contestata ai due ricorrenti e sul contributo psichico da essi offerto alla condotta illecita contestata e programmata dagli ideatori CA e CH, condotta tra l'altro che aveva l'unico obbiettivo di realizzare un solo episodio di importazione. L'impercettibilità del fatto sarebbe inoltre desumibile anche dalla negata sussistenza dell'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il primo motivo di ricorso, che assorbe gli altri, nella sua articolazione, risulta fondato e la gravata sentenza va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale, nella libertà di apprezzamento del giudice di merito dovrà:
a) valutare la collocazione cronologica degli indizi, in relazione al contesto spazio-temporale della contestazione formulata ai ricorrenti LO e AN;
b) focalizzare, individuandola, la condotta in concreto a ciascuno attribuita ed il correlato contributo psichico che ha informato la condotta di ognuno degli accusati;
c) riesaminare i dati probatori, utilizzabili per la decisione, avuto riguardo alla esclusione, dal compendio di prova, delle captazioni in territorio venezuelano.
7) l'impugnazione di ER AR e ER IC (capi: A- H).
Tali due ricorrenti risultano assistiti dal medesimo difensore e l'atto di impugnazione, nelle prime otto pagine, è identico nei due atti, che si differenziano solo nel foglio 9 per ER IC. Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizi di motivazione in relazione ai disposti normativi dell'art.125 c.p.p., comma 3, artt. 271, 268, 266 e 191 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 2, deducendosi in concreto l'inutilizzabilità dei decreti di proroga delle intercettazioni che dovevano essere dichiarate appunto inutilizzabili in relazione alle regole di giudizio della decisione di annullamento con rinvio. Il 1^ motivo è privo di fondamento, per le argomentazioni indicate al paragrafo sub 3 (posizioni SC ed altri) e qui integralmente da richiamarsi.
Con un secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.192 c.p.p. ed alle norme sostanziali del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80, avendo i giudici di merito desunto la sussistenza del sodalizio da elementi indiziari privi di riscontri fattuali e senza le connotazioni di gravita, precisione e concordanza che sono invece richieste. Tra l'altro, agli effetti della dichiarazione di responsabilità per la contestazione associativa, sarebbero state apprezzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Scortegagna prive di supporti di riscontro, e quindi equivoche ed inconcludenti. In ogni caso la Corte distrettuale avrebbe configurato una sorta di automatismo tra le figure criminose previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 dimenticando che la consapevolezza dell'associato di appartenere al sodalizio deve essere provata attraverso comportamenti significativi che denotino una attiva e stabile partecipazione, ferma restando la fragilità del capo di imputazione sub H fondato su di un'unica intercettazione ambientale e sulle dichiarazioni dello Scortegagna, in assenza di alcun sequestro di stupefacente: Quanto al ER IC si prospetta anche come elemento ostativo alla pronuncia di responsabilità anche la circostanza della mancata prova della disponibilità effettiva della sostanza.
Come per il OZ, i ER ed il SC le critiche prospettate, anche sub specie di violazione di legge, non possono essere accolte, considerato che con esse, il ricorrente (come già gli altri imputati) propone e sostiene una sua propria e personale ricostruzione dei fatti, del tutto funzionale alla esclusione della sua responsabilità, ma attraverso vizi che sono sostanzialmente rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Sul tema è peraltro noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono palesemente emergere dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è "a vicolo cieco" nel senso che essa va orientata e condotta in quell'ambito circoscritto che è strumentale al mero riscontro dell'esistenza di un sostenibile e logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito, nella specie peraltro adeguatamente sussistente e privo dei segnalati vizi. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo il vizio di legittimità essere realizzato da una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per "illogicità" della sentenza che non avrebbe correttamente pesato la struttura rudimentale dell'organizzazione e gli scopi della stessa.
Anche questo motivo va rigettato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^, 7707/2003 Rv. 229768, Anaclerio). Inoltre ed infine, il ragionamento nella motivazione, in punto di determinazione della sanzione risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, correttamente vagliati, con risposte esaustive alle argomentazioni della parte.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata nei confronti di AN EN e LO SI (Capo G), nonché nei confronti di RI NI (limitatamente al capo H a quest'ultimo ascritto) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria e rigetto nel resto per il ricorso di RI. I ricorsi di OZ PE, ER AR, ER IC e SC UG vanno invece rigettati con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata di AN EN e LO SI, nonché nei confronti di RI NI - limitatamente al capo H a quest'ultimo ascritto - e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso di RI.
Rigetta i ricorsi di OZ PE, ER AR, ER IC e SC UG, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008