Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
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Gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti: tale natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario, deriva loro dall'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, che rende infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. In tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole …
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Le c.d. "fonti aperte", reperibili anche tramite la rete internet, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sent., (data ud. 26/04/2022) 01/06/2022, n. 21310 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SERRAO Eugenia - Presidente - Dott. ANTEZZA Fabio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.G., nato a (OMISSIS), difeso di fiducia dall'avv. AC; avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in funzione di …
Leggi di più… - 3. Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di lorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …
Leggi di più… - 4. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 5. RIFIUTI: Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Differenza e tutela dei due reati – Attribuzione di un codice CER non corrispondente – Art. 260 d.lgs. n.152/06 – Attività organizzata di gestione dei rifiuti – Attività «c.d. clandestina» – Natura e individuazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale necessaria – Giurisprudenza – Ricorso in cassazione – Controllo sulla motivazione – Limiti – Preclusione della rilettura degli elementi di fatto – Illogicità evidente della motivazione. Argomento: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Autorità: Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2015, n. 47204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47204 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
47 2 04/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1243/2015- Dott. FRANCESCO IPPOLITO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - - Consigliere - N. 31105/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU AL N. IL 10/10/1979 avverso la sentenza n. 3235/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticall l' ammissibilità del recorssche ha concluso per ес Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensore Avv. Giuseppe Gongi per musso, per l'eccolti men's che we insist to све на dei neotari RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 26 febbraio 2015, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Palermo del 20 aprile 2014, ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze emesse dal Gup presso il Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2010 (irrevocabile il 5 luglio 2011) e dell'8 novembre 2011 (irrevocabile il 5 ottobre 2012), la Corte d'appello della stessa città ha rideterminato nei confronti di SS LV la pena complessivamente inflittagli in anni nove e mesi otto di reclusione e 48.000 euro di multa in relazione a diverse violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi E2), F2) e G2) (la prima imputazione riguarda la detenzione di sette involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuti in un'intercapedine nel muro perimetrale di un edificio, mentre le ulteriori contestazioni riguardano cessioni di singole dose di eroina a diversi acquirenti;
la prima e la terza contestazione con l'aggravante di aver commesso il fatto nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico).
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso SS LV, difeso dall'Avv. Giuseppina Gangi, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo E2), per avere la Corte d'appello attribuito a SS sia la cessione, sia la detenzione di stupefacente, sebbene il sequestro dei sette involucri di sostanza sia avvenuto a carico di ignoti e nell'annotazione di P.G. si legga che l'imputato fosse visto non prelevare un sacchetto dal nascondiglio nel muro, ma soltanto avvicinarvisi.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in riferimento ai reati di cui ai capi E2), F2) e G2), per avere la Corte escluso la sussistenza dei presupposti dell'ipotesi lieve, seppure compatibile con un'attività di spaccio non occasionale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre la difesa di SS LV ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e va pertanto rigettato.
2. Con riguardo al primo motivo, va evidenziato come tutte le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen., il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo' 2 P tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
3. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di cui al capo E2). I Giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale ed adeguata, le ragioni per le quali abbiano ritenuto fondata la detenzione delle sette dosi di stupefacente oggetto di contestazione, sebbene il sequestro di esse sia avvenuto a carico di ignoti, argomentando come SS fosse osservato dagli operanti di P.G. avvicinarsi al muro, prelevare un sacchetto ed estrarvi un qualcosa e quindi controllato dopo il fugace contatto con il conducente di un'auto- trovato in possesso della somma di 305 euro.
4. Infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 5. Al riguardo giova rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (diventata fattispecie autonoma di reato con L. n. 79/2014), il giudice sia tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). In altri termini, ferma la possibilità di configurare la lieve entità del fatto anche in caso di un'attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, detta 3 fattispecie non può ravvisarsi quando, nonostante l'esiguità dei singoli quantitativi di droga ceduti, le modalità e le circostanze del fatto impediscano di inquadrare la condotta in termini di modesto disvalore.
7. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione il Collegio della cautela là dove ha escluso la ravvisabilità nella specie della lieve entità del fatto, evidenziando, per un verso, la continuità e la professionalità dell'illecito agire, per altro verso, la disponibilità da parte dell'imputato di quantitativi rilevanti di stupefacente, seppure frazionati nelle dosi di volta in volta cedute. Con considerazioni pertinenti ed adeguate il Tribunale ha allora stimato non configurabile la fattispecie delineata nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in quanto la continuità e sistematicità del commercio al minuto di sostanze stupefacenti ed i quantitativi di sostanza complessivamente trattati nonché le modalità professionali della condotta, evidenziate dai Giudici di merito, si pongono in evidente distonia rispetto alla ratio della lieve entità del fatto, che - come già rilevato si giustifica in presenza di condotte di minor disvalore - sociale: le modalità e le circostanze dell'agire ed il complessivo dato ponderale della sostanza come ricostruiti nel processo di merito - presentano connotati - inconciliabili con l'invocata ipotesi lieve, quanto dimostrativi di un agire teso a favorire la circolazione degli stupefacenti, con conseguente non trascurabile entità della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, che va riferito all'interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti.
8. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi Francesco Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 27 2015 PREMA D IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Exposito