Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2017, n. 39566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39566 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
39566 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica del 16.02.2017 Registro generale n. 40787/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza n.186/2017 No ruolo: 13 Mariastefania Di Tomassi Presidente Marco Vannucci Enrico PP Sandrini Antonio Minchella Relatore Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AC CA, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 196/2014 della Corte di Appello di Lecce in data 19.02.2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. 1 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 27.06.2013 il Tribunale di Lecce condannava TA CA alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione relativamente a dieci capi di imputazione per condotte poste in essere tra il giugno ed il settembre 2009 e relative alla formazione di falsi certificati di matrimonio tra cittadini extracomunitari e cittadini italiani od alla predisposizione di falsa documentazione finalizzata al rilascio di permessi di soggiorni per motivi familiari. Rilevava il giudice che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce aveva inviato una segnalazione da cui erano partite indagini che avevano disvelato una serie di condotte ricalcanti il medesimo schema: per procurare a cittadini extracomunitari un titolo alla permanenza sul territorio italiano, venivano incardinati procedimenti di regolarizzazione per motivi familiari, allegando falsi certificati di matrimonio e/o false attestazioni di convivenza con cittadini italiani ignari di tutto, unitamente a copie dei documenti di identità di questi ultimi, falsificati con riferimento al loro stato civile;
a questa domanda seguiva il rilascio di una ricevuta che era titolo sufficiente a garantire il soggiorno, seppure temporaneo;
l'acquisizione di documentazione presso i servizi anagrafici aveva dimostrato sia il fatto che i cittadini italiani erano già sposati con altre persone sia la palese falsificazione della documentazione allegata alle istanze, confermata dalle dichiarazioni degli interessati, i quali non conoscevano né convivevano con gli extracomunitari coinvolti. Unico elemento comune a tutti procedimenti era appunto l'imputato avvocato TA quale colui che aveva la disponibilità della documentazione delle persone risultate, a loro insaputa, contraenti dei falsi matrimoni. Circa il capo E), la persona coinvolta, RA AN aveva riferito di avere assistito ad un incidente stradale occorso ad una bambina e di avere consegnato alla madre di costei una copia della carta di identità per la testimonianza e poi lo stesso originale, chiesto dal suo legale e cioè l'avv. TA;
del resto, ella aveva dichiarato di non conoscere SS el RC con cui si sarebbe sposata;
su questo caso l'imputato aveva ammesso la sua responsabilità, riferendo di essere stato avvicinato da un suo cliente extracomunitario (tale BA), che gli aveva prospettato la possibilità di una ricompensa per l'ausilio nelle istanze di permesso di soggiorno con falsa documentazione e, poiché si trovava in un momento di difficoltà economica, aveva accettato provvedendo a consegnare il documento di identità della RA, il certificato di stato civile e di residenza e la domanda al consolato marocchino di nulla-osta al matrimonio, mentre della falsificazione dei certificati di matrimonio si era occupato il BA;
l'extracomunitario favorito gli aveva versato la somma di € 700,00 sulla cifra complessiva di € 2.000,00: egli poi dichiarava di avere restituito tutto, anche se aveva ricevuto solo una parte del compenso, ma il giudice non credeva a detta dichiarazione. 2 In merito ai capi A), B) e C), i cittadini italiani coinvolti erano LL NA, TO NA e EL RO LA e tutti erano entrati in contatto con l'avv. TA, nel senso che avevano assistito ad un incidente stradale ed avevano consegnato copia del loro documento di identità all'amica coinvolta, che doveva consegnarlo al suo legale, l'avv. TA;
la LL negava di non avere mai conosciuto il NI ZI con cui risultava falsamente sposata e precisava che il documento allegato agli atti era falsificato circa il suo stato civile;
la TO negava di avere mai conosciuto il AD NE con cui risultava falsamente sposata, essendo invece coniugata con un cittadino italiano;
la EL negava di avere mai conosciuto il AN NE con cui risultava falsamente sposata, essendo coniugata invece con un cittadino italiano;
l'imputato aveva negato un suo coinvolgimento, dichiarando che il menzionato BA nel giugno 2009 gli aveva chiesto altra collaborazione, ma lui aveva rifiutato e quegli lo aveva minacciato, provocandogli un malore, al termine del quale si era accorto che dal suo studio erano spariti i documenti di identità relativi ad alcune pratiche che seguiva in quel periodo;
ma il giudice non credeva a questa narrazione poiché era accertato che i documenti di identità li aveva ricevuti successivamente al periodo in cui egli aveva collocato l'episodio e cioè nel luglio 2009, che non aveva sporto alcuna denunzia per furto o smarrimento, che non aveva chiesto nuovamente i documenti alle persone interessate da quelle pratiche, che il furto appariva eccessivamente selettivo e che successivamente era risultato un altro episodio dimostrativo della continuata collaborazione con il BA. In ordine al capo D), la cittadina italiana coinvolta, OR LA, aveva consegnato i propri documenti all'avv. TA che si occupava della sua separazione;
negava di aver mai conosciuto il AD JA con cui risultava falsamente sposata e precisava che il documento allegato agli atti era falsificato circa il suo stato civile. In ordine al capo F), la cittadina italiana coinvolta era UG VA, affetta da serio ed evidente ritardo psichico;
sua zia aveva riferito che avevano conosciuto tale ZI LA che aveva proposto il matrimonio con la OT, ma lei si era opposta;
tuttavia un giorno del luglio 2009 la OT si era allontanata da casa e si era recata a Roma, riferendo poi di essersi sposata;
la zia aveva accertato non essere vero, ma aveva visto un falso certificato di matrimonio;
sosteneva di non avere mai conosciuto l'avv. TA;
il ZI LA, dopo avere patteggiato la pena, aveva dichiarato che era stato avvicinato in Lecce dall'avv. TA che gli aveva prospettato un permesso di soggiorno e così si era recato al consolato marocchino per ottenere il nulla-osta al matrimonio con la UG VA ed era andato ad un incontro nello studio dell'avvocato, dove era anche la zia della ragazza, ed aveva consegnato all'imputato la somma di circa € 500,00. Il giudice riteneva certamente falso il certificato di matrimonio acquisito, anche perché esso recava la data del 24.05.2009, ma 3 attestava un matrimonio celebrato solo in data successiva e cioè il 23.07.2009; concludeva che sia il ZI che la zia della UG avessero reso dichiarazioni poco credibili al fine di sembrare ignari del complessivo disegno. L'imputato aveva dichiarato che il BA si era recato da lui con il ZI, chiedendo la collaborazione per il nulla-osta del consolato marocchino;
aveva sostenuto di avere messo in guardia la zia della ragazza e di avere comunque ottenuto un compenso di € 500,00 preferendo di non occuparsi di altro;
il giudice considerava poco credibili queste sue dichiarazioni e comunque anche un ripensamento successivo non lo esimeva dalla responsabilità per quanto compiuto. In ordine al capo G), il cittadino italiano coinvolto, CC PP, aveva riferito di avere fornito all'avv. TA i propri documenti per una pratica di divorzio;
ha negato di avere mai conosciuto la cittadina nigeriana IT MA con cui risultava falsamente sposato e di avere sottoscritto una dichiarazione di convivenza;
ha precisato di avere dato i documenti al solo avv. TA, smentendo quest'ultimo che aveva dichiarato di avere messo in contatto lo CC con il BA perché gli procurasse un badante. In ordine al capo I), il cittadino italiano coinvolto, IZ AS, aveva riferito di essere stato avvicinato da un cittadino marocchino e da un avvocato (che riconosceva fotograficamente nell'imputato) i quali gli avevano prospettato la possibilità di sposare una ragazza marocchina che lui aveva conosciuto;
aveva consegnato copia della carta di identità all'avvocato che aveva predisposto della documentazione relativa ad una falsa ospitalità offerta alla ragazza, la quale, ad un certo punto, era partita e non più tornata. L'imputato aveva sostenuto che il IZ gli aveva firmato un mandato alle liti per il suo divorzio e che era stato il BA a trattenere per sé la copia del documento di identità di quello: ma il giudice non credeva alla narrazione giacchè il mandato alle liti non era stato mai prodotto, il IZ non conosceva l'avvocato, il mandato stesso non avrebbe consentito al legale di consegnare la copia del documento ad un estraneo. E poiché tutto ciò era avvenuto nel giugno 2009, l'episodio smentiva il racconto del furto dei documenti ad opera del BA nel giugno precedente. Il giudice concludeva che unico punto di raccordo di tutte le vicende era appunto la persona dell'imputato, che aveva i documenti di identità degli ignari coinvolti, per cui non era credibile la storia del furto, l'estraneità agli episodi, la cessata collaborazione con il BA;
non era necessario che egli avesse contraffatto gli atti, ma era sufficiente che avesse fornito i dati, le informazioni o le copie dei documenti;
peraltro, risultava che avesse formato almeno due delle false dichiarazioni di convivenza;
piena era stata la consapevolezza del suo ruolo, della sua condotta, dell'inserimento in procedimenti di regolarizzazione di stranieri;
peraltro, era dimostrato anche il favoreggiamento della permanenza di cittadini extracomunitari proprio mediante la predisposizione di domande fondate su falsità, che consentiva ad essi di permanere in Italia, essendo comunque irrilevante 4 che le istanze non erano state poi accolte poiché la permanenza era stata favorita sino alla definizione delle pratiche, conseguendo un corrispettivo non dovuto ed ingiusto;
non vi era assorbimento tra i due reati poiché differente era l'interesse tutelato. Riconosciuta la continuazione, si negavano le circostanze attenuanti generiche a causa della sequela di reati e delle ammissioni soltanto parziali.
2. Interponeva appello l'imputato, sostenendo l'insussistenza di certezze probatorie circa la riconducibilità a lui delle contraffazioni, avendo egli fatto soltanto uso dei documenti;
la mancanza di un lucro collegato alla condizione di sfruttamento del soggiorno irregolare;
la inconfigurabilità del reato per mancato accoglimento delle istanze;
la necessità di un assorbimento tra i due reati;
l'inattendibilità di molte testimonianze e la eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio.
3. Con sentenza in data 19.02.2016 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva assorbito il reato di cui all'art. 12, comma 5, del D.L.vo n° 286 del 1998 in quello di cui all'art 5, comma 8 bis, dello stesso testo e rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione. Rilevava il giudice non esservi dubbio sul concorso dell'imputato nella condotta criminosa, tratta dal suo possesso dei documenti delle persone coinvolte ed ignare e dal suo interessamento professionale nel disbrigo delle pratiche finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno;
lo schema operativo era stato sostanzialmente identico in tutti i casi e persino le sue parziali ammissioni non consentivano valutazioni diverse da quelle del giudice di prima cura. La Corte territoriale ripercorreva e condivideva gli argomenti probatori già utilizzati in ordine alla responsabilità e alle modalità di partecipazione ai reati di falsificazione;
riteneva però assorbito il reato di favoreggiamento della permanenza degli stranieri, a motivo dell'inciso iniziale dell'art 12 D.L.vo n° 286 del 1998 e della medesimezza del bene giuridico leso. Confermava nel resto la condanna.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, ex art 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc.pen. l'inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità: si sostiene che difetta la prova che sia stato il ricorrente a predisporre la falsa documentazione né che abbia alterato o contraffatto alcunchè, per cui aveva solo fatto uso di quei documenti, condotta che, all'epoca dei fatti, non era sanzionata penalmente. Con il secondo motivo deduce, ex art 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., contraddittorietà e mancanza di motivazione circa la segnalate contraddizioni tra i testimoni, l'attendibilità degli stessi, i carenti riferimenti al BA, la restituzione del danaro a El RC. Con il terzo motivo deduce, ex art 606, comma 1 lett. e), cod. proc.pen., mancanza di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché manifestamente infondato. I primi due motivi di ricorso, sebbene siano articolati in modo differenziato, appaiono sovrapponibili nella finalità di riporre in discussione il merito del processo, poiché, pur deducendo i vizi della inosservanza di norme o della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, si limitano a censurare le conclusioni del giudice, prospettando differenti ricostruzioni della dinamica dei fatti sopra sintetizzati. Di conseguenza, la loro trattazione sarà congiunta.
2. Al di là del dichiarato assorbimento di una fattispecie contestata in altra ritenuta, sul punto specifico della responsabilità penale si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Il ricorrente tende a frazionare le condotte complessivamente intese e finalisticamente orientate a realizzare i delitti ritenuti: così distingue tra utilizzo dei documenti e falsificazione degli stessi, nella scia di censure che erano state già mosse dopo il giudizio di primo grado. Ma è agevole riscontrare che già il giudice di prima cura aveva precisato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale, non era affatto necessario che ricorrente avesse contraffatto personalmente gli atti, ma era bensì sufficiente che avesse fornito i dati, le informazioni o le copie dei documenti (peraltro, il giudice notava che comunque le risultanze indicavano che aveva formato almeno due delle false dichiarazioni di convivenza): in questo senso, era stata piena la consapevolezza del ricorrente circa il suo ruolo, la sua condotta e l'inserimento in procedimenti di regolarizzazione di stranieri. Parimenti, anche il giudice di appello aveva precisato questo punto, ribadendo che lo schema operativo 6 era identico in tutti i casi, che il ricorrente era sempre elemento centrale di ogni dinamica e che persino le parziali ammissioni dello stesso eliminavano ogni dubbio sul concorso dell'imputato nella condotta criminosa, tratta dal suo possesso dei documenti delle persone coinvolte ma ignare e dal suo interessamento professionale nel disbrigo delle pratiche finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno. Su questo punto, il ricorso reitera argomentazioni che non censurano validamente l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il ricorso anzi appare addirittura aspecifico, nel senso che sembra non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nemmeno per confutare in modo argomentato dette conclusioni. Ed ancora, il ricorso si attarda nell'asserire pretese contraddizioni tra le dichiarazioni dei testimoni nonché nel tentativo di minare la loro attendibilità su singoli aspetti od episodi (i riferimenti al BA, la restituzione del danaro ad El RC) non considerando che, invece, i giudici di merito hanno fornito risposte esaurienti, logiche e corrette ad ognuna delle questioni sollevate. Così, la restituzione del danaro ad El RC viene spiegata con il timore delle richieste di restituzione ed ogni testimone sentito viene analizzato nella sua credibilità: e la condanna non scaturisce da una acritica ricezione di deposizioni, ma dalla congiunzione di tutti i casi portati all'esame, dalla loro stretta contiguità temporale, dalla identità delle dinamiche operative e dall'unico elemento che li congiungeva tutti e cioè il possesso dei documenti di identità da parte del ricorrente. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito, nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve 7 escludersi sia la possibilità, per il Giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).
3. Anche la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Il giudice di prima cura ha motivato il diniego rilevando che le dichiarazioni ammissive erano state parziali, limitate soltanto all'evidenza, non veritiere e nemmeno genuine, e quindi non espressive di una resipiscenza;
al contrario, non si poteva ignorare la non occasionalità delle condotte ed anzi la consistente sequela di reati commessi, a fronte della quale lo stato di incensuratezza non aveva rilievo. Il giudice di appello ha aggiunto gli elementi della proclività a delinquere manifestata e della odiosità dei fatti commessi. Non si ravvisa, sul punto, alcuna mancanza di motivazione, la quale anzi non mostra alcuna connotazione erronea. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381). Dunque, per come scritto in precedenza, il giudice ha motivato in modo congruo sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la sua convinzione sulla base delle dinamiche dell'accaduto e della personalità dimostrata dal ricorrente. - memelor e - Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è il diniego di riconoscimento attenuanti generiche. Invero, il mancatodelle circostanze 8 riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen., può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071/2014, Rv 260610). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Appare opportuno precisare soltanto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quale, ad esempio, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un., Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 1.500,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Millecinquecento Euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Minchella)Minchella (Mariastefania Di Tomassi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9