Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 2
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
In tema di rinnovazione del dibattimento, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in grado di appello, in assenza del ribaltamento di una precedente sentenza assolutoria e di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, non impone l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione di queste ultime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 28957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28957 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
28 957-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 03/04/2017 DOMENICO GALLO Presidente - Sent. n. sez. - 1000/2017 UGO DE SC PP ANNA OS LI REGISTRO GENERALE N.40541/2016 SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - VITTORIO PAZIENZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'RS AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori: l'avv. Mauro Anetrini conclude ed insiste nell'accoglimento dei motivi del ricorso;
l'avv. Fabio Giovanni Belloni conclude e riportandosi ai motivi del ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Guido Chiarloni, quale sostituto processuale dell'avv. Albini, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, come sostituto processuale dell'avv. Giuseppe Iannaccone chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Milano, per un nuovo giudizio;
l'avv. Oreste Dominioni, dopo ampia e approfondita discussione, conclude e chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di assise di appello di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta sia dal pubblico ministero che dagli imputati, confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di rapina aggravata e sequestro a scopo di estorsione;
la Corte ribadiva la legittimità della originaria qualificazione assegnata alla condotta di sequestro ritenendola ascrivibile alla fattispecie astratta prevista dall'art. 630 cod. pen., laddove il Tribunale aveva, invece, ritenuto di qualificare il fatto come semplice sequestro di persona. Si contestava agli imputati di avere consumato sia la rapina che il sequestro su mandato del CA, al fine di procurare un aborto alla persona offesa, ZI LI e, comunque, al fine di costringere la stessa ad interrompere la relazione con il CA.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione i difensori del CA che deducevano:
2.1. vizio di legge e di motivazione: non sarebbero indicate specificamente le prove poste a sostegno dell'accertamento di responsabilità; in particolare non sarebbero indicati i contenuti rilevanti della prove dichiarative acquisite;
la motivazione sarebbe carente anche in ordine alla indicazione delle prove contrarie» e segnatamente alle prove indicate nell'atto di appello;
2.2. vizio di legge e di motivazione: mancherebbe la valutazione della attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità che avrebbe dovuto essere vagliata con attenzione tenuto conto del fatto che il ER era gravato da precedenti penali e da una misura di prevenzione personale che aveva violato impegnandosi nel traffico degli stupefacenti;
2.3. vizio di legge e di motivazione: il coinvolgimento del CA nella rapina che avrebbe dovuto essere finalizzata a procurare l'aborto sarebbe fondata su dati probatori travisati: - i telecomandi dell'abitazione di Peschiera sarebbero stati consegnati dal CA dopo la consumazione della rapina e comunque sarebbero stati consegnati solo i telecomandi di via Odescalchi ove era avvenuto il sequestro e non quelli dell'abitazione di Peschiera dove si era consumata la rapina;
- il CA non avrebbe mai dichiarato di avere comunicato agli esecutori gli orari in cui la donna si sarebbe trovata da sola in casa;
2 - il ER avrebbe detto alla LI che CA intendeva farla abortire per convincerla a collaborare nel progetto estorsivo che egli aveva autonomamente ideato ai danni del CA e non per svelarle un fatto realmente accaduto;
- Il IC aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza del fine abortivo della rapina dopo l'esecuzione della rapina: il che evidenzierebbe l'illogicità della motivazione dato che un esecutore materiale non avrebbe potuto ignorare la vera finalità dell'aggressione; - contrariamente a quanto ritenuto in sentenza le informazioni che il CA avrebbe fornito in ordine agli spostamenti della LI e la consegna delle fotografie erano compatibili anche con una semplice azione intimidatoria;
-NS NI e IN non avevano partecipato alla rapina ma avevano avuto conoscenza della finalità abortiva dell'aggressione dal ER, sicchè le loro dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate come dichiarazioni de relato;
segnatamente: era de relato la rivelazione che il NI avrebbe fatto alla LI circa il fine "abortivo" della rapina;
. - la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che due degli esecutori materiali, ovvero il IC ed il D'UR avevano dichiarato di non essere stati a conoscenza del fine abortivo dell'aggressione; - non sarebbe stato valutato che i dati emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici avrebbero dovuto essere letti tenendo in considerazione il fatto che il CA si trovava a New York, sicché le telefonate con il CA sarebbero state successive alla consumazione della rapina;
- sarebbe manifestamente illogica la sentenza nella parte in cui riteneva che in concomitanza della rapina il CA si sarebbe recato all'estero per procurarsi un alibi, tenuto conto del fatto che lo stesso aveva il ruolo di mandante, con conseguente inutilità dello spostamento;
inoltre la sentenza nel ritenere che il CA si trovasse all'estero nel corso delle aggressioni non terrebbe in considerazione che nell'all. 11 alla Comunicazione notizia di reato si rilevava che l'imputato si trovava a Milano durante il sequestro;
- non sarebbe stato considerato che il fatto che il CA avesse anticipato il volo di rientro da New York era sintomatico della preoccupazione dello stesso per le sorti della LI, che avrebbe patito una aggressione da lui non commissionata;
non sarebbero state valutate le dichiarazioni del CA che avrebbe dichiarato di avere conferito un mandato finalizzato solo alla intimidazione.
2.4. vizio di legge e di motivazione nella affermazione della responsabilità del CA nella consumazione del sequestro a scopo di estorsione, laddove l'azione sarebbe stata ideata autonomamente dal ER per estorcere denaro all'imputato. Segnatamente si deduceva: 3 che la progettazione del nuovo episodio doveva farsi risalire al 21 febbraio 2011 quando il CA contattava NS, mediatore subentrato al CA, mentre tutte le iniziative precedenti sarebbero da ricondurre all'iniziativa del ER;
pertanto il tentativo di sequestro presso la abitazione di via Odescalchi (che risalirebbe al 15 febbraio 2011 e non al 2 marzo 2011, come riferito da ER, in quanto solo nella prima data il telefono della LI agganciava la cella dell'abitazione del CA) sarebbe frutto di una autonoma iniziativa del ER;
- l'analisi dei tabulati telefonici del 6 marzo 2011 non evidenzierebbe alcun contatto del CA né con NS, né con ER, il che induceva a ritenere che il sequestro fosse stato effettuato senza informare il mandante;
-le dichiarazioni del ER e del NI confermerebbero l'estraneità del CA alla ideazione del sequestro, tenuto conto del fatto che il mandato abortivo, come dichiarato dal ER, poteva essere portato a termine anche senza porre in essere il sequestro;
sarebbe illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove riteneva che il prelievo della vettura della LI dalla abitazione del CA era stata giustificata dalla volontà di non far emergere che la donna era scomparsa mentre si trovava nella abitazione di via degli Odescalchi;
invero non era previsto che il CA sporgesse denuncia tenuto conto che lo aveva fatto solo a causa dell'«imprevisto e non condiviso sviluppo degli eventi>>; - gli sms scambiati tra la LI ed il ER immediatamente dopo la liberazione sarebbero indicativi della autonomia del progetto estorsivo nei confronti del CA, progetto nel quale sarebbe stata coinvolta anche la LI.
2.5. vizio di legge e di motivazione in relazione alla dimostrazione della scopo di responsabilità dell'imputato nella partecipazione al sequestro a estorsione. Segnatamente si deduceva: che la direzione del sequestro a far "sparire" la LI dalla vita del CA era in contrasto con le dichiarazioni del IC secondo il quale il sequestro sarebbe stato finalizzato solo ad estorcere denaro all'imputato; inoltre la motivazione sarebbe carente in relazione alla indicazione delle prove del mutamento dell'obiettivo del sequestro (dall'aborto all'allontanamento della donna dalla vita del banchiere); - che il progetto di sequestro presso l'Osteria del Gallo non sarebbe riconducile alla volontà del CA, ma a quella del NS;
peraltro il sequestro non avrebbe potuto essere eseguito la sera del 4 marzo in quanto non sarebbe stato disponibile l'appartamento ove custodire la vittima dato che NI avrebbe proposto l'appartamento di Sannazzaro solo il 6 marzo;
sul punto la Corte 4 territoriale non aveva fornito alcuna motivazione;
inoltre sarebbe illogico sostenere che presso l'Osteria del Gallo la donna avrebbe potuto essere solo sequestrata e non minacciata perché in questo caso la stessa si sarebbe trovata in imbarazzo con il CA, con il quale avrebbe comunque dovuto cenare: l'assunto non terrebbe conto del fatto che la naturale reazione alla minaccia è l'allontanamento; - che la consegna da parte del CA dei telecomandi dell'abitazione di via Odescalchi non era indicativo del concorso nel sequestro dato che «se il mandato del CA fosse stato davvero quello di sequestrare la ragazza, allora i telecomandi sarebbero stati inutili, posto che i sequestratori sarebbero potuti entrare seguendo l'automobile che li precedeva e uscire utilizzando i telecomandi in possesso del LI»; sarebbe infine apodittico l'assunto che la LI avrebbe potuto essere minacciata ovunque in relazione al suo mestiere;
- non sarebbero state analizzate la doglianze proposte con l'atto d'appello che deducevano la rilevanza delle dichiarazioni del ER e del NS in relazione al pagamento rateale della somma ed al momento del pagamento che indicherebbero l'estraneità del CA alla vicenda estorsiva;
si ribadiva che il CA il 7 marzo avrebbe pagato integralmente la somma;
si ribadiva inoltre che dall'analisi dei tabulati non emergeva alcun contatto tra i sequestratori e l'imputato; la prova sarebbe stata travisata nella parte in cui la sentenza aveva assegnato alla denuncia di scomparsa effettuata dal CA la funzione di precostruire un alibi sostenendo l'allontanamento volontario della donna, laddove dal contesto della denuncia trasparirebbe una reale preoccupazione per la scomparsa;
- la prova sarebbe stata travisata anche in relazione alla registrazione del filmato da parte dei sequestratori: questo non costituirebbe la prova del sequestro, ma sarebbe finalizzato a ricattare il CA;
- anche la valutazione del comportamento del CA dopo la liberazione della LI sarebbe in contrasto con le prove e segnatamente con il contenuto degli Sms e con la testimonianza del Camossi;
dagli sms raccolti emergerebbe non l'indifferenza del CA, ma piuttosto la sua contrarietà all'allontanamento della donna ed al ritiro dei suoi effetti personali dall'abitazione dell'imputato;
2.5. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo nel reato di porto d'arma: il fatto che fosse intuibile che i sequestratori usassero un'arma per intimorire la vittima non sarebbe elemento sufficiente a sostenere l'esistenza dell'elemento soggettivo;
5 2.6. vizio di legge e di motivazione sia in ordine alla partecipazione del CA al sequestro che risulterebbe ideato autonomamente dai correi, sia in ordine alla qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere ascritto nella fattispecie prevista dall'art. 605 cod. pen. Segnatamente si deduce che: - la sentenza non motiverebbe in ordine al riconoscimento del più grave reato previsto dall'art. 630 cod. pen., riformando su punto la decisione del Tribunale;
la deviazione dal mandato originario di effettuare un sequestro funzionale - all'aborto piuttosto che all'interruzione della relazione farebbe venir meno la comunanza tra i correi dell'elemento soggettivo ed imporrebbe la derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie prevista dall'art. 605 cod. pen. Inoltre poiché sarebbe emerso che il sequestro era funzionale all'estorsione ai danni del CA non poteva ipotizzarsi il concorso di questi in un reato a suo danno;
2.8. vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso anomalo: se si assume che il mandato del CA sia stato quello di intimidire la LI al fine di interrompere ogni relazione con l'imputato, allora avrebbe dovuto essere valutata la posizione del CA in relazione alle "deviazioni dal mandato" consistite nella rapina e nel sequestro con conseguente riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116 cod. pen.
2.9. vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio. Non sarebbe motivata la scelta in ordine alla pena base la cui entità contrasterebbe con la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen.; inoltre non sarebbe sufficiente la motivazione offerta in relazione alla applicazione di una decurtazione per le attenuanti generiche inferiore al massimo concedibile.
2.10. vizio di legge e di motivazione in relazione al rigetto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. I colloqui tra il ER ed il IS registrati nel corso delle indagini difensive costituirebbe una "prova" nuova, che avrebbe dovuto essere acquisita in quanto rilevante, laddove il sequestro era stato invece ideato dal ER per ricattare l'imputato. La motivazione posta a base della reiezione, fondata sul fatto che il tema di prova in questione era già stato valutato, non teneva in considerazione il fatto che l'allegazione proposta era finalizzata a provare una tesi difensiva (ovvero la limitazione del mandato all'intimidazione e l'autonomia del sequestro rispetto a tale mandato) e che il fatto che tale argomento fosse già stato sottoposto al Collegio non escludeva la rilevanza di nuove prove portate a sostegno dello stesso. Infine: si deduceva che la motivazione era manifestamente illogica laddove ricollegava la reiezione della rinnovazione con la necessità di procedere alla discussione.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di IC UC che deduceva: 6 3.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. si deduceva che il IC aveva reso decisive chiamate in correità, consentendo di perseguire il D'UR; alla luce della rilevanza del contributo collaborativo la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, che etichettava come "modesto" il contributo fornito sarebbe manifestamente illogica;
si ribadiva che il delitto organizzato era una truffa ai danni del CA, con conseguente impossibilità di sventare il piano abortivo mai condiviso;
2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del sequestro che andrebbe ascritto nella fattispecie astratta prevista dall'art. 605 e non in quella prevista dall'art. 630 cod. pen. Si deduceva che le persone cui il CA aveva affidato il mandato di procurare l'aborto non avevano condiviso tale fine ma avevano invece ideato un autonomo progetto di truffa ai suoi danni da attuarsi con la collaborazione della LI;
la mancata condivisione da parte di tutti i partecipi del fine del sequestro che secondo il CA doveva essere finalizzato all'aborto, e secondo gli esecutori doveva essere funzionale al ricatto dello stesso mandante, impedirebbe di ritenere configurabile il sequestro a scopo di estorsione.
4. Ricorreva per cassazione anche il difensore del D'UR che deduceva:
4.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualifica del sequestro ai sensi dell'art. 630 cod. pen. invece che, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., si deduceva che non vi era stato alcun "profitto" collegato al "prezzo" della liberazione né di natura economica, né di altra natura. La decisione di allontanarsi del CA sarebbe stata infatti maturata autonomamente dalla LI, come sarebbe confermato dal fatto che i messaggi di commiato al CA erano stati inviati dalla vittima dopo la liberazione e non quando la stessa era sotto il controllo dei sequestratori. La LI sarebbe stata dunque liberata “senza condizioni" e la sua decisione di interrompere la relazione con il CA sarebbe stata autonoma, seppure indotta dagli eventi. Peraltro l'allontanamento della LI dalla vita del CA non avrebbe garantito il mancato azionamento delle azioni civili volte al riconoscimento della paternità ed alla conseguente emersione delle obbligazioni economiche. Si precisava, infine che la definizione del processo a carico del CA, coimputato giudicato separatamente, con il riconoscimento della correttezza della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 630 cod. pen., non precludeva una diversa valutazione nell'ambito del presente procedimento.
4.2. Vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 630 comma 4 cod. pen. nonostante fosse emerso che il D'UR si fosse 7 impegnato per liberare la LI, anche litigando con i correi ed, in particolare con il ER ed il NI.
5. Ricorreva per cassazione anche il difensore del NS che deduceva.
5.1. Vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualifica del sequestro ai sensi dell'art. 630 cod. pen. invece che, ai sensi dell'art. 605 cod. pen. Si deduceva che la valutazione effettuata dalla V sezione della Cassazione in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 630 cod. pen. nell'ambito del procedimento a carico del CA non sarebbe vincolante in quanto lo scambio tra la promessa di allontanamento e la liberazione della donna risulterebbe poco approfondito e non terrebbe conto di rilevanti emergenze probatorie, e segnatamente, dei messaggi di testo, valorizzati invece dal giudice di primo grado, dai quali emergerebbe che la LI avesse autonomamente deciso di allontanarsi dal CA. Si deduceva inoltre che la fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. prevede un profitto di tipo "economico" dato che tale profitto deve corrispondere al "prezzo", sicché lo stesso non potrebbe essere «ridotto al rango di prestazione produttiva di qualsivoglia genere di effetto». La forte pressione ad abbandonare il CA non si riconnetterebbe ad alcun vantaggio economico né da parte degli esecutori, né da parte del mandante, che avrebbe lucrato dall'allontanamento della LI dalla sua vita solo effetti in ordine alla sua reputazione: si avrebbe cioè un prezzo individuabile nella condizione di allontanarsi dal CA ed un profitto consistente nell'evitamento di un giudizio morale negativo;
le "prestazioni" ottenute con il sequestro che non sarebbero dunque di natura economica, il che non consentirebbe l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen., quanto piuttosto in quella prevista dall'art. 605 cod. pen.
5.2. Vizio di legge e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 630 comma 4 cod. pen. le emergenze probatorie indicherebbero la complessiva ed unanime deviazione degli esecutori dal mandato del CA con conseguente scelta di liberare la LI: il che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante invocata.
6. Ricorreva per cassazione il difensore del ER che deduceva:
6.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del sequestro che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie astratta prevista dall'art. 605 cod. pen. piuttosto che in quella prevista dall'art. 630 cod. pen. Si deduceva che la decisione della cassazione che aveva confermato la correttezza dell'inquadramento nella fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. 8 nel procedimento a carico del CA non sarebbe preclusiva rispetto ad una eventuale diversa decisione sul punto. Si deduceva, inoltre, che la qualificazione giuridica assegnata in appello, ovvero la riconduzione del fatto contestato nella fattispecie del sequestro a scopo di estorsione, costituiva una sostanziale reformatio in peius rispetto alla decisione del giudice di primo grado (che aveva deciso per l'inquadramento nella fattispecie prevista dall'art. 605 cod. pen.) che avrebbe potuto essere presa solo sulla base di una rivalutazione delle prove orali ed, in particolare, delle dichiarazioni di ZI LI in ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della corte DU. Si invocava, infine, l'inquadramento del profitto in una dimensione squisitamente economica ritenendo che l'art. 630 cod. pen. fosse diretto a sanzionare condotte di privazione della libertà personale finalizzate ad ottenere un vantaggio economico corrispondente al prezzo pagato per la liberazione, anch'esso qualificabile in termini economici. Che il profitto debba avere una connotazione patrimoniale si ricaverebbe dalla collocazione sistematica della norma, collocata il al termine di una serie ingravescente di reati funzionali a proteggere patrimonio;
peraltro la direzione finalistica del sequestro, ove penalmente rilevante era stata esplicitata dal legislatore come nel caso del reato previsto dall'art. 289 bis cod. pen. (sequestro a scopo di terrorismo). Inoltre non vi sarebbe alcuna corrispondenza tra il prezzo dell'estorsione, di natura non economica, ovvero la promessa della LI di allontanarsi dal CA ed il vantaggio di questi, che si risolverebbe nella tutela dell'immagine, oltre che della «possibilità di non adempiere» ai futuri obblighi di mantenimento del figlio.
6.2. Vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 630 comma 4 cod. pen. Si deduceva che il gruppo dei sequestratori capitanati dal ER avrebbero desistito dal portare a termine il sequestro liberando la donna e consigliandole, per il bene suo e del figlio, di interrompere la relazione con il CA. La LI, secondo quanto riferito dal ER, sarebbe stata liberata senza che la stessa avesse promesso alcunché in ordine alla interruzione del rapporto con il CA, in seguito ad un ripensamento del gruppo dei sequestratori. La scelta di desistere dall'azione criminosa risulterebbe confermata dai messaggi telefonici che la LI ed il ER si sarebbero scambiati dopo la liberazione della donna. Il ER, che guidava il gruppo avrebbe preso la decisione di liberare la donna, senza nessuna assicurazione circa il raggiungimento dell'obiettivo della rottura della relazione, rimesso alla volontà della donna. La scelta del ER, condivisa dai correi, sarebbe idonea a consentire l'applicazione dell'art. 630 comma 4 cod. pen., tenuto conto delle indicazioni sulla dissociazione collettiva fornite dalla Corte costituzionale 9 nella sentenza n. 143 del 1984. La decisione di liberare la LI sarebbe stata infatti presa indipendentemente dall'ottenimento del risultato cui era funzionale il sequestro. Si deduceva, peraltro, che su tale decisivo tema di prova ovvero sulla verifica dell'esistenza del collegamento tra liberazione e promessa di allontanamento non era stato rinnovato il dibattimento, disponendo l'audizione della persona offesa, come richiesto, seppure con altra finalitàed invia subordinata, nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell'interesse del CA è infondato 1.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico. Si deduce, senza specificazioni, che le prove poste a sostegno della responsabilità non sarebbero state indicate e che mancherebbe la valutazione delle prove a discarico. Si tratta di doglianza che censura in modo aspecifico l' intero impianto motivazionale della sentenza impugnata, senza indicare fratture logiche manifeste e decisive od omissioni valutative in relazione a precise doglianze proposte con l'atto d'appello. In materia di requisiti di legittimità del ricorso il collegio ribadisce che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame» (Cass. Sez. 6 sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). 10 1.2. Il secondo motivo che deduce vizio di motivazione in relazione alla assenza di motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità intrinseca dei dichiaranti è inammissibile in quanto la doglianza risulta proposta per la prima volta in questa sede. Sul punto il collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in - Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Cass. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Ancora: si ritiene che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono, come nel caso della valutazione della attendibilità intrinseca, un'indagine di merito (Cass. sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271). Alla Corte di legittimità è, infatti, affidata una cognizione limitata al controllo della legittimità della progressione processuale (compreso la legittimità della motivazione), essendo estranei alla sua area di controllo e di valutazione tutti i profili che concernono l'analisi del fatto, che restano di esclusiva competenza della giurisdizione di merito. Nel caso di specie l'atto di appello non si sofferma sulla critica della credibilità intrinseca dei dichiaranti, essendo invece diretto a rilevare incongruenze nella valutazione dei contenuti dichiarativi con le altre fonti di prova al fine di sostenere che il mandato del CA fosse limitato alla intimidazione e che il sequestro fosse stato ideato ed attuato autonomamente dal ER. L'obiettivo della prima impugnazione era, insomma, quello di dimostrare nel merito l'estraneità dell'imputato alla consumazione della rapina e del sequestro attraverso una critica della credibilità dei "contenuti" delle testimonianze, senza che venisse proposta alcuna censura nei confronti della attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ovvero della loro capacità di rendere testimonianza e di rispondere alle domande in modo coerente e non orientato.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La doglianza si risolve nella critica al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello per il riconoscimento della responsabilità per la rapina. Il motivo tende a rilevare vizi logici della motivazione laddove si attribuisce al CA un mandato funzionale all'aborto piuttosto che alla sola intimidazione. 11 In materia di vizio di motivazione il collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Tale limitazione del perimetro di deducibilità del vizio di motivazione impedisce alla Cassazione la valutazione alternativa delle prove, essendo consentita solo la valutazione della "tenuta" del ragionamento posto alla base dell'accertamento di responsabilità. La motivazione, tuttavia, deve rispettare le regole di valutazione indicate dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna quella che richiede il rispetto del "criterio generalissimo" del superamento di “ogni ragionevole dubbio", ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio di condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Cass. sez. un. n. 18620 del 19 gennaio 2017). Il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen) non può essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenzio vizi logici 12 manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni "dubbio" sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una "illogicità manifesta", essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni "dubbio ragionevole" opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove;
diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte;
l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo.
1.4. In sintesi: la "regola b.a.r.d." (acronimo anglosassone: "beyond any reasonable doubt") in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione "precipita" in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione.
1.5. I vizi di motivazione proposti dal ricorrente devono essere vagliati alla luce del criterio appena esposto. Nell'ordine: la rilevazione di incertezze in ordine al tempo di consegna dei telecomandi dell'abitazione di via Peschiera non sono idonee ad incidere sulla tenuta logica della motivazione. Invero sia il primo giudice, che la Corte di 13 appello non hanno ritenuto decisiva la consegna preventiva del telecomando, ritenendo riconducibile la rapina al CA sulla base della incompatibilità dell'aggressione in luogo aperto con il fine abortivo, che era l'obiettivo principale dell'imputato (pagg. 66 e 67 della sentenza impugnata). Il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito "resiste" pertanto alla rilevata incertezza circa la consegna dei telecomandi della abitazione di Peschiera prima della consumazione della rapina. Il collegio condivide, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Cass. sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832).
1.6. Anche la doglianza che rileva un travisamento della prova in ordine alla circostanza, che il CA avesse fornito indicazioni in ordine agli orari in cui la LI si sarebbe trovata in casa è manifestamente infondata. La circostanza in questione emerge sia dalle dichiarazioni dello stesso imputato, ed in particolare da quanto riferito nel corso dell'interrogatorio del 1 febbraio 2012 (riportato a pag. 33 della sentenza impugnata), sia dalle dichiarazioni del ER, che ha riferito di avere ricevuto tali indicazioni dal CA, ovvero dal diretto referente, nonché intermediario, del CA (pag. 16 della sentenza impugnata). Dalla motivazione offerta dalle due sentenze di merito emerge che tutte le informazioni fornite agli esecutori della rapina e del sequestro dal CA e dal NS provengono dal CA, visto che entrambi svolgevano la funzione di "intermediari" tra il ricorrente e gli esecutori materiali.
1.7. Le doglianze che tendono a suggerire una diversa interpretazione della rivelazione alla LI, nel corso del successivo sequestro, del fine "abortivo" della rapina sono manifestamente infondate. Il ricorrente ritiene che il ER avrebbe riferito tale circostanza solo al fine di ottenere l'alleanza della LI, per portare a termine il progetto estorsivo ai danni del CA. Si tratta di un motivo che tende a proporre una lettura alternativa delle prove, ovvero un'interpretazione diversa da quella fatta propria dai giudici di merito dei due gradi di giudizio, senza individuare una frattura logica manifesta e decisiva del ragionamento posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Ritenere la rapina non finalizzata all'aborto e leggere le rivelazioni alla LI come dirette ad ottenerne la collaborazione sono elementi di un progetto di interpretazione alternativa che si scontra con la forza 14 dimostrativa degli argomenti a sostegno della condanna e, segnatamente con quanto emerge dalle testimonianze del ER, del NS, della LI e del NI, ovvero delle fonti dichiarative che costituiscono il nucleo centrale del compendio probatorio posto alla base della condanna. Analoghe considerazioni valgono per quella parte del motivo che rileva come il fatto che il CA avesse fornito indicazioni in ordine agli spostamenti della LI fosse compatibile anche con un mandato "limitato" alla solo intimidazione. Si tratta, anche in questo caso, di una censura finalizzata ad ottenere na interpretazione delle prove diversa da quella offerta dai giudici di merito, senza che vengano evidenziate fratture del percorso argomentativo in grado di incrinarne in modo decisivo la tenuta logica.
1.8. Manifestamente infondata è anche la parte del motivo che tende alla svalutazione della testimonianza del NI, del NS e del IN in quanto tali testimonianza sarebbero de relato. Si tratta di una doglianza inammissibile sia perché proposta per la prima volta in Cassazione, sia perché non tiene conto del fatto che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato, sicché non opera la regola prevista dall'art. 195 cod. proc. pen. Invero il colegio ribadisce che la natura indiretta delle dichiarazioni impone comunque, ed a maggior ragione quando il processo viene celebrato con le forme del rito abbreviato, una particolare cautela nella valutazione della dichiarazione, ma non ne elide la capacità dimostrativa (così Cass. sez. 2 n. 46332 del 11\10\2016 Rv 268525). La necessità dell'audizione del teste diretto imposta dall'art. 195 cod. proc. pen. è, infatti, una regola operativa solo quando si raccoglie la prova in l'ambiente dibattimentale (Cass. sez. 3 n. 11100 del 29\01\08, Rv 239080). Né si rinviene un obbligo del pubblico ministero di assumere in fase di indagine il teste diretto, essendo lasciata al pubblico ministero la piena discrezionalità in ordine alla latitudine da assegnare al compendio indiziario da sottoporre al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio o da porre alla base degli approfondimenti dibattimentali con la citazione diretta a giudizio. La scelta di accesso al rito abbreviato implica infatti una rinuncia, volontaria e personalissima, all'esercizio del diritto al contraddittorio nella dimensione "piena" tipica del dibattimento;
tale volontaria rinuncia rende inammissibili le doglainze correlate alla fisiologica limitazione del diritto di difesa conseguente all'accettazione di un giudizio fondato su prove raccolte, in via unilaterale, dall'organo della pubblica accusa. Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni in questione fanno parte di un compendio probatorio più complesso nutrito anche da dichiarazioni "dirette" come quelle del ER e della LI: il che rende solido il compendio argomentativo, che non risulta inciso dalle censure proposte dal ricorrente. 15 1.9. Il motivo che evidenzia la incompatibilità dello scopo abortivo della rapina con le dichiarazioni degli esecutori materiali IC e d'UR, che hanno asserito di non esserne stati a conoscenza, è infondato. Si tratta di doglianza che è stata sottoposta alla Corte di appello e che è stata implicitamente superata attraverso la valorizzazione del compendio probatorio indicativo della riferibilità della rapina al CA. Si tratta cioè di una motivazione "implicita": sul punto il collegio ribadisce che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340). Infatti il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213630). Nel caso di specie la riferibilità al CA della responsabilità per le aggressioni patite dalla LI emerge dalle dichiarazioni dei coimputati che hanno reso dichiarazioni etero accusatorie (principalmente il NS ed il ER) oltre che dalla testimonianza della persona offesa: si tratta di una base probatoria particolarmente convincente, che ha una forza dimostrativa tale da legittimare la mancata analisi della doglianza difensiva. A ciò si aggiunge il fatto che il D'UR ed il IC, in qualità di imputati, non avevano l'obbligo di dire la verità, sicché la mancata considerazione delle loro dichiarazioni appare giustificata dalla limitata capacità dimostrativa delle stesse e dal fatto, altrettanto significativo, che tali dichiarazioni non trovavano alcuna conferma in altre fonti di prova. Analoghe considerazioni valgono per la censura specificamente rivolta alla mancata considerazione delle dichiarazioni difensive del CA, che ha riferito di avere conferito un mandato limitato alla "intimidazione" della LI e non esteso all'aborto: l'intero impianto motivazionale della sentenza appellata appare diretto proprio a confutare tale tesi, che costituisce l'oggetto principale dell'atto d'appello, sicché non può ritenersi che l'argomento di prova non sia stato considerato dalla Corte di merito che lo affronta, superandolo, laddove riconosce che il CA aveva affidato agli esecutori materiali (con la mediazione di CA prima e NS dopo) il compito di perseguire i suoi obiettivi, ovvero l'aborto della LI o, in via subordinata deve ritenersi, il suo definitivo ed incondizionato allontanamento.
1.10. Il motivo che rileva una omissione della motivazione nella asserita valorizzazione del fuso orario che avrebbe dovuto consentire unamancata 16 CA è diversa valutazione dei contatti telefonici tra CA e manifestamente infondato. Si tratta di un elemento ritenuto non rilevante dal giudice di secondo grado (a pag. 69 della sentenza impugnata) che ne segnala la non decisività, pur rilevando il travisamento del dato. Anche in tale passaggio la motivazione si presenta esente da censure in quanto la Corte di merito valuta la sostanziale indifferenza del dato rispetto alla forza dimostrativa del resto del compendio probatorio. Ciò in coerenza con le fornite dalla Corte di cassazione in materia di prova di resistenza (richiamate al § 1.5.). Analoghe considerazioni valgono per la parte del motivo che rileva la omessa motivazione in ordine al fatto che il CA in seguito alla rapina aveva anticipato il volo da New York, così manifestando particolare apprensione per le sorti della LI, ovvero uno stato d'animo che sarebbe incompatibile con il mandato abortivo e sarebbe invece coerente con un turbamento conseguente allo sviamento imprevisto del mandato. Anche in questo caso l'omissione è giustificata dalla non incidenza della circostanza dedotta sulla capacità dimostrativa delle prove a sostegno dell'accertamento di responsabilità.
1.11. La parte del motivo che rileva la manifesta illogicità della parte della sentenza che deduce un elemento di prova dal fatto che il CA si fosse allontanato sia nel corso della rapina che durante il sequestro è infondato. E' vero che per chi svolge un ruolo non esecutivo, al fine della costituzione di un alibi è irrilevante lo spostamento da luogo di consumazione del delitto: tale vizio logico, tuttavia, pur essendo manifesto, non è "decisivo", in quanto non incide sulla complessiva tenuta del della motivazione emergente dalle due sentenze conformi di merito;
lo stesso riveste, invero, una rilevanza marginale, essendo di fatto ininfluente sulla tenuta del ragionamento probatorio che sostiene l'accertamento di responsabilità.
3. Il quarto motivo di ricorso è diretto a criticare la legittimità della motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il sequestro a scopo di estorsione:
3.1. Il motivo che deduce la manifesta illogicità della motivazione sulla base del fatto che il sequestro non era indispensabile per eseguire il mandato abortivo e che il prelievo della vettura della LI non era funzionale a nascondere che il sequestro era avvenuto nella abitazione di via degli Odescalchi è manifestamente infondato. Anche queste censure si risolvono in una lettura alternativa delle prove, diversa da quella fatta propria dalle due sentenze conformi di merito, e non individua fratture logiche manifeste e decisive idonee a scardinare la tenuta 17 logica dell'apparato argomentativo posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Il fatto che l'aborto potesse essere ottenuto in molti modi e che la vettura potesse essere stata spostata non solo (ma anche) per evitare che emergesse che la LI si trovava a casa del CA al momento del sequestro sono valutazioni "verosimili", ma alternative, contrarie alla interpretazione offerta dalle due sentenze di merito e che, soprattutto, non hanno la capacità di destrutturare la tenuta logica della motivazione, centrata sulla valorizzazione degli apporti dichiarativi, decisivi nell'indicare in CA il mandante del sequestro.
3.2. Il motivo d'appello che evidenziava la possibile riconduzione al ER dell'iniziativa del sequestro, valorizzando le tempistiche dei contatti emergenti dai tabulati tra CA, ER e NS, cosi come dedotto, non è stato espressamente trattato dal giudice dell'impugnazione. Anche in questo caso la omissione si giustifica in ragione dell'ininfluenza di tali deduzioni in relazione alla forza dimostrativa delle prove che indicano la riconducibilità del sequestro al CA, ovvero dalle testimonianze del ER e del NS in primo luogo. La ricostruzione effettuata dalla difesa, che punta a disancorare l'azione delittuosa dal mandato del CA, si scontra con la chiarezza ed univocità delle chiamate in correità dettagliatamente riportate nella sentenza impugnata: si tratta di dichiarazioni che si riscontrano vicendevolmente e non vengono smentite da alcuno degli atti processuali, né tantomeno dalle deduzioni difensive. I dettagli dedotti dalla difesa a sostegno della versione alternativa che individua nel ER l'artefice autonomo del sequestro non incidono sulla forza probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie del ER, del NS, confermate da quelle della LI. Peraltro dalla motivazione della sentenza censurata, come anche da quella di primo grado, emerge con chiarezza che CA aveva scelto di rivolgersi ad un intermediario per attuare il suo piano: il che rende evidente che lo stesso aveva inteso frapporre uno schermo ( deve ritenersi anche in previsione di possibili conseguenze giudiziarie) tra sé e le persone che avevano il compito di portare a termine il mandato. La cautela del CA emerge altresì dal limitato ricorso a contatti telefonici con gli intermediari, e, segnatamente con il ER, sostituiti da incontri personali (pag. 18 della sentenza impugnata). Analoghe considerazioni valgono in relazione alla omessa motivazione in ordine ai messaggi tra ER e la LI successivi alla liberazione di questa: si tratta di contenuti ritenuti non influenti dal giudice di secondo grado, tenuto conto della chiara indicazione accusatoria proveniente dalla stessa LI, che ha chiarito di essere stata liberata dopo la promessa di interruzione della relazione 18 con il CA (pag. 73 della sentenza impugnata). Né è in dubbio che il ER dopo la liberazione, abbia posto in essere un tentativo di estorsione ai danni del CA, tentando di coinvolgere la stessa LI: entrambe le circostanze emergono con chiarezza dal tessuto motivazionale e sono sufficienti a giustificare i contatti tra il ER e la LI dopo la liberazione di questa.
4. Il quinto motivo di ricorso offre ulteriori motivi diretti a dimostrare l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità del CA per il sequestro a scopo di estorsione. Il motivo si risolve in una proposta interpretativa alternativa a quella prescelta dai giudici dei due gradi di merito che, ancora una volta, non individua fratture logiche decisive del percorso argomentativo emergente dal compendio motivazionale integrato delle due sentenze conformi di merito. Quanto alla versione dei fatti resa dal IC, che ha dichiarato che l'ideazione del sequestro era riconducibile al ER: si tratta di un argomento che la Corte territoriale ha "preso in carico", e superato, ritenendo maggiormente attendibili le dichiarazioni del NS e del ER che hanno con chiarezza evidenziato che il mandato del CA era quello di far abortire la LI, e che a tale scopo aveva aderito alla progettazione del sequestro fornendo i telecomandi della abitazione. Tale ultimo dato, ovvero la consegna dei telecomandi della abitazione di via Odescalchi, dove il CA viveva insieme alla LI, appare centrate sulla decisivo e non risulta svalutato dalle doglianze difensive, considerazione che ai rapinatori sarebbe stato sufficiente seguire la vettura guidata dalla LI per entrare in casa. Tale svalutazione del decisivo dato probatorio, oltre ad essere alternativa a quella prescelta dai giudici di merito, si configura come logicamente ardita ed in ultima analisi, manifestamente infondata. La questione, inoltre, involge una valutazione di merito e non risulta essere stata sottoposta al giudice di secondo grado: anche sotto tale diverso profilo la stessa è dunque inammissibile. Del pari: non influisce sulla responsabilità del CA il fatto che il NS si sia attribuito la paternità del progetto di sequestro presso l'Osteria del Gallo. Si tratta di un dato che non incide su un elemento decisivo emerso dalle due sentenze di merito: ovvero il fatto che il NS svolgesse la funzione di intermediario tra il CA e gli esecutori del sequestro, sicché i suoi progetti non potevano che avere un'autonomia limitata alla fase esecutiva, dovendo comunque essere finalizzati a raggiungere l'obiettivo indicato dal mandante, ovvero l'aborto della LI. Ancora: contrariamente a quanto dedotto, la tempistica dei pagamenti è stata vagliata dalla Corte territoriale e ritenuta non influente sull'accertamento di 19 responsabilità del ricorrente: la Corte territoriale, sul punto, valorizza le dichiarazioni dello stesso imputato che ha dichiarato di avere versato la somma il 7 marzo al NS (pag. 72 della sentenza impugnata), ma soprattutto, osserva che il momento del pagamento della somma agli esecutori (prima o dopo la liberazione) non influiva sulla responsabilità del CA come mandante del sequestro, essendo tale pagamento il "prezzo" della prestazione fornita dagli esecutori, e non del sequestro. Il pagamento degli esecutori non è infatti correlato allo scambio prezzo\profitto che, nel caso di specie, caratterizza il sequestro e che si risolve nell'ottenimento della promessa della LI di interrompere la relazione con il CA ed a rinunciare ad ogni pretesa nei suoi confronti. Infine il motivo che invoca, da un lato, l'interpretazione della denuncia presentata dal CA come un segnale di preoccupazione, e non come un alibi, e dall'altro, l'interpretazione del filmato come uno strumento per ricattare il CA, piuttosto che per provare il sequestro, si risolve nella proposta di un diverso apprezzamento di merito delle prove, che non ha la capacità di destrutturare il ragionamento posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità, incentrato sul fatto che la macchinazione criminosa, come emerge con chiarezza dal convergente compendio dichiarativo raccolto trova, la sua ragione nella volontà del CA di disfarsi dei correlati economici e sociali conseguenti alla nascita di un erede indesiderato. Contrariamente a quanto dedotto, non ha nessun rilievo difensivo il tenore dei messaggi di testo che il CA ha inviato alla LI dopo la sua liberazione: la preoccupazione che emerge si spiega con il fatto che l'imputato aveva più di una ragione per ricondurre la relazione con la LI nell'alveo di una apparente normalità, dato che era necessario allontanare da sé ogni sospetto in ordine al coinvolgimento nel sequestro, tenuto conto della sua percepibile rilevanza penale. Tale evidenza giustifica la mancata valorizzazione del dato probatorio, invero del tutto marginale.
5. Il motivo che deduce la carenza dimostrazione dell'elemento soggettivo in ordine al reato di porto d'arma è infondato. In materia di dolo eventuale il collegio ribadisce che questo presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi (Cass. sez. 1 n. 30472 del 11\07\2011 Rv 251484). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il delitto commissionato implicava l'esercizio di violenza e dunque era ampiamente prevedibile anche il 2 020 capo al mandante che lo stesso si sarebbe consumato attraverso il ricorso ad un'arma. Sicché l'elemento soggettivo del reato contestato doveva essere riconosciuto quantomeno nella forma del dolo eventuale. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, che non risulta incisa dai rilievi difensivi e che si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
6. Il motivo che deduce l'omessa motivazione in relazione alle censure proposte con l'atto di appello che miravano al riconoscimento del concorso anomalo, tenuto conto dell'invocato riconoscimento dello sviamento in peius del mandato sono infondate. Il collegio ribadisce il consolidato orientamento della Corte di cassazione (già richiamato) secondo cui in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Cass. sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 Rv. 256340). Nel caso di specie il compendio motivazionale integrato formato dalle due sentenze di merito ricostruisce con chiarezza il ruolo del CA come mandante del sequestro: si tratta di una ricostruzione che implica l'esclusione del concorso anomalo, essendo stato escluso ogni sviamento del mandato.
7. Anche il motivo fine che deduce l'illegittimità della reiezione della richiesta di rinnovazione dibattimentale attraverso l'acquisizione delle conversazioni registrate nel corso delle indagini difensive tra il ER ed il IS è infondato. Sul punto, in via generale, il collegio ribadisce che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per Cassazione, previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, (cfr. Cass., sez. 2, 18/12/2012, n. 841), sicché il suddetto motivo non può essere validamente invocato nel caso di giudizio abbreviato non condizionato ad integrazione probatoria, come nel caso in esame (Cass. sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rv. 255566); nè la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Ne consegue che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex n. 5931 del art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, 07/12/2005 dep. 2006, Rv. 233845). 21 Invero nel caso di specie, ad essere sottoposta a censura è, non tanto la mancata assunzione della prova decisiva quanto la motivazione offerta per giustificare la reiezione, della cui legittimità il ricorrente dubita anche alla luce dell'operatività della norma prevista dall'art. 603 cod. proc. pen. Il collegio ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la reiezione della rinnovazione e la motivazione che la sostiene siano, nel complesso, esenti da censure. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la "nuova prova" era stata richiesta per sviluppare un "tema di prova" già introdotto, nonchè centrale per il processo, ovvero la limitazione del mandato del CA alla sola intimidazione e l'autonoma ideazione del sequestro da parte del ER. Tale parte della motivazione è illogica in quanto il fatto che un tema di priva faccia parte del processo non impedisce, ma anzi giustifica gli approfondimenti. Tale illogicità pur essendo manifesta non è tuttavia decisiva in quanto la Corte territoriale valuta comunque il nuovo apporto probatorio irrilevante effettuando una valutazione di merito esente da censure. Il collegio territoriale rilevava infatti che il nuovo elemento di prova si risolveva in una sorta di ritrattazione del ER, registrata e trascritta nel corso delle indagini difensive;
rilevava altresì la critica attendibilità della ritrattazione registrata, tenuto conto della mancata coincidenza delle trascrizioni con i contenuti dichiarativi percepibili attraverso l'ascolto diretto delle registrazioni (pag 64 della sentenza impugnata) e riteneva che la responsabilità dell'imputato, come descritta nel corso delle prime testimonianze del ER trovava importanti conferme anche in altre fonti di prova, ovvero nelle dichiarazioni dello stesso imputato e della LI (pagg. 64 e 65 della sentenza impugnata). La valutazione di irrilevanza non si presta ad alcuna censura in questa sede e rende marginal, ovvero non decisivo, il vizio logico rilevato.
8. Il motivo che denuncia l'illegittima definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della penla cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche 22 sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Nel caso di specie la corte di merito si atteneva alle richiamate indicazioni ermeneutiche orientando la propria discrezionalità verso il riconoscimento di una pena contenuta dalla concessione delle attenuanti generiche (pag. 73 della sentenza impugnata).
9. Tutti i ricorrenti deduceva l'illegittimità della qualificazione giuridica del sequestro invocando l'inquadramento nella fattispecie astratta prevista dall'art. 605 cod. pen. piuttosto che in quella prevista dall'art. 630 cod. pen. Si tratta di doglianze infondate.
9.1. Anzitutto: al fine dell'inquadramento della condotta come sequestro a scopo di estorsione non rileva la asserita deviazione degli esecutori dal mandato del CA. Sul punto deve essere rilevato che il capo di imputazione descrive il mandato come diretto non solo ad ottenere l'aborto della LI, ma anche a lucrare il suo definitivo allontanamento dal CA e, dunque la interruzione della relazione senza "nulla pretendere" dallo stesso. Tale estensione del capo di accusa osta alla configurazione degli invocati sviamenti dal mandato, che risulta, precisamente, seppur parzialmente, eseguito. Sicché la invocata rilevanza della "mancata condivisione" da parte degli esecutori della finalità del sequestro non trova riscontro nella stessa impostazione dell'accusa, dato che il mandato del CA non era limitato all'aborto, ma comprendeva anche l'interruzione del rapporto, finalità da tutti condivisa. 23 Sul punto la Corte territoriale rileva come anche il raggiungimento dell'obiettivo meno disumano>> dell'allontanamento della LI dal CA consentiva di configurare il reato di sequestro a scopo di estorsione, essendo tale allontanamento il "prezzo" cui era correlato il "profitto" del CA, con pacifica integrazione del reato di sequestro a scopo di estorsione (pagg. 70 e 71 della sentenza impugnata) 9.2. Sono infondate anche le doglianze che mirano a limitare l'operatività della fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. al conseguimento di un profitto immediatamente "patrimoniale". In via preliminare si ricorda che è possibile tradurre in valori "patrimoniali" ogni vantaggio o profitto che si configuri nell'immediato come "non patrimoniale". Inoltre il collegio ribadisce che nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata la condotta dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito, rimanendo irrilevante, nel caso di concorso di persone nel reato, che lo scopo perseguito, ancorché comunque tipico, non sia identico per tutti i correi (Cass. sez. 5 n. 8352 del 13/01/2016, Rv. 266066; Cass. sez. 5 n. 21579 del 08/04/2015, Rv. 263678, Cass. sez. 2 n. 625 del 28\03\1988, Rv 180218). Si ribadisce cioè che le condotte punite dalla fattispecie contestate sono quelle che strumentalizzano la privazione della libertà personale al fine di ottenere un qualunque vantaggio, anche se non immediatamente decodificabile in termini patrimoniali. Nel caso di specie dalle due sentenze di merito emerge che, attraverso il sequestro, la LI era stata costretta ad interrompere la relazione con il CA: si tratta di un prezzo all'apparenza "morale", in quanto incidente nell'area delle relazioni, ma invero monetizzabile, in quanto traducibile nella rinuncia al mantenimento per sé e per il nascituro, che costituisce il vantaggio lucrato dal CA, unitamente alla salvaguardia della reputazione, anch'essa traducibile in termini patrimoniali. In sintesi si ritiene che nel caso di specie il sinallagma tra la rottura della relazione ed il benefici correlati alla dissoluzione dell'obbligo di mantenimento ed alla salvaguardia dell'eredità degli altri figli e della reputazione è sicuramente idoneo a strutturare il rapporto tra prezzo e profitto richiesto dall'art. 630 cod. pen.. Peraltro, il collegio ribadisce che l'elemento caratterizzante del sequestro a scopo di estorsione è la modalità della coercizione funzionale all'estorsione, che si caratterizza per la particolare violenza fisica e psicologica conseguente alla privazione della libertà personale. Si condivide, sul punto, la giurisprudenza secondo cui «tale reato ha natura plurioffensiva, poiché l'oggetto della tutela 24 penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità nel patrimonio, il tratto che ha sempre costituito il suo elemento fondante è la "mercificazione della persona umana": la persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente; è, in altre parole, resa merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione (v. Cass. Sez. 3, 24 giugno 1997, n. 8048, ric. PM in proc. Breshani ed altri, RV 209224). A ben vedere, quando un soggetto viene tenuto sotto sequestro inteso essenzialmente come privazione della libertà di movimento nello spazio secondo l'autonoma scelta di ciascuno e per la sua liberazione viene preteso un prezzo, l'azione tipica delineata dall'art. 630 c.p. risulta pienamente configurata, con la sua carica intenzionale di conseguimento di un profitto;
se tale profitto è ingiusto il reato si perfeziona» (Cass. sez. un. n. 962 del 17/12/2003 dep. 2004, Rv. 226489).
9.3. Da ultimo: è infondata la doglianza proposta nell'interesse del ER che tende ad inquadrare la qualifica della condotta privativa della libertà della LI nell'art. 630 cod. pen. piuttosto che nell'art. 605 cod. pen. come una sorta di reformatio in peius che richiede, secondo le indicazioni fornite dalle sezioni unite la rinnovazione delle testimonianze decisive (Cass. sez. un. n. 27620 del 28\04\2016, Rv 267487; Cass. sez. un, n. 47015 del 19\1\2017). La diversa qualifica "in diritto" effettuata in grado di appello di una condotta contestata "in fatto" in modo invariato nel corso di tutta la progressione processuale, anche se produce un aggravamento della posizione dell'imputato non è una situazione riconducibile al ribaltamento della sentenza assolutoria che è alla base della invocata giurisprudenza della Corte DU () oltre che di quella espressa delle sezioni unite della Cassazione. Si tratta di situazioni differenti: altro è la assegnazione di una diversa qualifica giuridica;
altro è il ribaltamento di una sentenza assolutoria sulla base della rivalutazione solo cartolare di testimonianze decisive. La rinnovazione è necessaria solo quando la progressione processuale vede la successione "assoluzione- condanna" e non quando viene confermata la condanna per lo stesso fatto seppur diversamente (e più gravemente) qualificato. In tale ultimo caso non si effettua alcuna rivalutazione del fatto, che rimane lo stesso, mutando solo la qualifica giuridica;
né tantomeno si rivaluta in peius, su base cartolare, la prova dichiarativa assunta in contraddittorio, effettuando l'operazione "ingiusta" censurata dalla giurisprudenza della Corte di BU (Dan c. Moldavia del 05/11/2011, Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, TA c. Romania del 27/06/2000; IG AR c. Islanda del 15/07/2003; HE c. Francia del 18/05/2004; DA RU c. 25 Spagna del 21/01/2006; più recentemente, AC C. Romania del 05/03/2013; FL c. Romania del 09/04/2013). Peraltro, nel caso di specie, l'assegnazione della qualifica giuridica diversa avveniva nel pieno rispetto del diritto di difesa e delle indicazioni fornite dalla Corte DU (nel caso SS v. Italia, Corte DU, 2 sez. 8 gennaio 2017), essendo la qualifica più grave quella originariamente assegnata al fatto dal pubblico ministero, sicché l'imputato su quella qualifica ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa sin dal primo grado di giudizio 10. Il IC deduceva l'illegittimità del diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata. La Corte territoriale rilevava la modestia del contributo collaborativo fornito dal ricorrente e la non incidenza del suo comportamento sul mancato raggiungimento dell'obiettivo del CA, ovvero l'aborto della LI. Tale censura si scontra con la rilevata estensione del mandato, che copriva anche la interruzione della relazione e non era limitato solo al fine abortivo. Inoltre non risultava, né veniva allegato, che il IC avesse risarcito l'offesa cagionata alla vittima dall'azione delittuosa, ponendo in essere un comportamento ritenuto essenziale per la configurazione dell'attenuante invocata nei reati che offendono, sia pure indirettamente, il patrimonio (Cass. sez. 2 n. 3698 del 16\05\1990 dep. 1991 Rv 186758). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche che si presenta coerente sia con le emergenze processuali, che con le indicazioni della Corte di cassazione, e che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 11. D'UR, NS e ER deduceva l'illegittimità della mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 630 comma 4 cod. pen. Il motivo è infondato. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertà, non è richiesto che la liberazione sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato, occorrendo, invece, da un lato, che la dissociazione sia volontaria e che si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio prima del pagamento del riscatto, dall'altro, che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo della cessazione del sequestro (Cass. sez. 5 n. 26 43713 del 22/11/2002, Rv. 223504; Cass. sez. 2 n. 8658 del 02/05/1985, Rv. 170587). Invero dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il sequestro veniva portato a termine senza che nessuno dei ricorrenti ponesse in essere atti finalizzati alla liberazione della LI prima ed indipendentemente dall'ottenimento della promessa di interruzione dei rapporti con il CA. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito consente di ritenere invece che la LI sia stata liberata solo dopo che la stessa aveva assicurato di allontanarsi dal CA: si tratta di una promessa che costituisce il prezzo dell'estorsione, che perfeziona il reato ed è ostativa al riconoscimento della dissociazione prevista dall'art. 630 comma 4 cod. pen. La scelta, condivisa da gruppo degli esecutori, di limitare l'azione criminosa alla parte del mandato meno cruenta, evitando l'aborto non può pertanto essere inquadrata come condotta di "dissociazione", dato che questa si configura solo quando emerge un'azione univocamente diretta alla liberazione dell'ostaggio prima dell'ottenimento del vantaggio cui la privazione della libertà personale era strumentale, comportamento che non è stato rilevato dalla Corte di merito la quale, escludendo la possibilità di applicare il beneficio invocato, ha invece ritenuto che fosse provato il pieno concorso degli esecutori nell'adempimento del mandato del CA, ovvero nella consumazione di un sequestro finalizzato ad ottenere l'allontanamento senza condizioni della LI dal CA. 12. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2017 L'estensore Il Presidente Sandra RecchioneJure precchione Domenico Gallonice of allo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 GIU. 2017 IL MADI CANCELLIERE 2 Claudia Pianelli 27 E LI T 7 O R N O E C *