Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 28957
CASS
Sentenza 3 aprile 2017

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Massime2

La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.

In tema di rinnovazione del dibattimento, la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata in grado di appello, in assenza del ribaltamento di una precedente sentenza assolutoria e di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, non impone l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione di queste ultime.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2019

    Nel processo penale italiano, il diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovralegislative, e segnatamente la Costituzione e la Convenzione Edu, non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, nè la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. La giurisdizione penale essendo diretta alla tutela di interessi ultraindividuali non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 28957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28957
Data del deposito : 3 aprile 2017

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