Sentenza 17 giugno 2008
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Non è ammissibile il conflitto di competenza rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse qualora essi non riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la medesima "regiudicanda".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2008, n. 27791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27791 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 17/06/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1811
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011168/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA-CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE PALMI;
ORDINANZA del 13/02/2008 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F.M., il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Palmi. OSSERVA
Con ordinanza del 25.1.2008, il Gip del Tribunale di Palmi dichiarava la propria incompetenza nel processo a carico di IS IU, imputato del reato continuato di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 73 per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, osservando che tali reati risultavano oggettivamente e soggettivamente connessi con quelli per i quali procedeva il GIP distrettuale (L. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74). In data 13.2.2008, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria rilevava conflitto negativo di competenza sull'assunto che i due procedimenti non pendevano nella stessa fase, essendo in corso il giudizio abbreviato dinanzi al giudice distrettuale e che non sussisteva il vincolo della continuazione tra i vari reati.
Il conflitto ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del GIP del Tribunale di Palmi.
Infatti, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che un conflitto di competenza è ammissibile rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse soltanto quando essi riguardino lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, tanto da avere ad oggetto l'identica regiudicanda, mentre l'esistenza di un rapporto di connessione rende configurarle un conflitto soltanto allorché essi si trovino nella fase istruttoria (Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 1990, Milasi;
Cass., Sez. 1^, 14 giugno 1989, Tartaglia;
Cass., Sez. 1^, 14 luglio 1982, Bartolorsi) oppure - per i procedimenti regolati dal codice vigente - quando si trovino nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 1995, Acampora ed altri;
Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 1991, Bonaventura): ditalché la vis actractiva inerente alla connessione non può operare quando per un procedimento sia già in corso il dibattimento e l'altro si trovi tuttora nella fase delle indagini preliminari (Cass., Sez. 1^, 16 aprile 1997, Vanoni). Orbene, anche a volere trascurare il profilo dell'omessa dimostrazione del rapporto della continuazione tra il delitto associativo e i reati-fine, deve sottolinearsi che nel caso in esame il GIP del Tribunale di Palmi avrebbe dovuto prendere atto della diversa fase processuale in cui si trovano i due procedimenti (l'uno in corso di definizione dinanzi al giudice distrettuale con le forme del rito abbreviato e l'altro ancora nella fase delle indagini preliminari) e avrebbe dovuto, quindi, astenersi dal declinare la propria competenza in riferimento ad una asserita situazione di connessione, che, per le ragioni esposte, non poteva esplicare i propri effetti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Palmi, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008