Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 cod. pen. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, dovendosi unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'art. 78 predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 40796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40796 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3074
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015257/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
BELCASTRO RAFFAELE, N. IL 23/07/1959;
avverso ORDINANZA del 03/04/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 aprile 2007 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta il 27 settembre 2006 nell'interesse di FA LC, disponeva che dal provvedimento di cumulo emesso il 29 novembre 2001 dalla Procura generale di Reggio Calabria venisse detratto il periodo di mesi cinque e giorni tredici di reclusione, corrispondente alla custodia cautelare pre-sofferta dal 17 giugno 1989 al 28 novembre 1989.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale di Reggio Calabria, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto, nel caso in esame, concernente anche reati commessi dopo l'espiazione di parte della pena, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere al frazionamento del cumulo e detrarre il detto periodo di presofferto non dal cumulo giuridico di anni trenta di reclusione, bensì dal cumulo materiale delle pene inflitte per i reati commessi fino al 28 novembre 1989.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In questa ipotesi, infatti, si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata;
l'art. 78 c.p. esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1^, 3 marzo 1993, n. 895). In altri termini, il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale riduzione a norma dell'art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile, in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali, raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile. Ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o con il nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali e a quello totale il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.. Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l'inammissibile conseguenza, con conseguente precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione (Cass., Sez. 1^, 18 maggio 1993, n. 2347).
2. Il provvedimento impugnato non appare conforme ai criteri sopra enunciati limitatamente al computo del pre-sofferto, la cui applicazione dovrà avvenire uniformandosi, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3 ai principi di diritto in precedenza indicati.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al computo del pre-sofferto e il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al computo del presofferto e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007