Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie, in cui la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l'impugnazione e non esaminata dal giudice di appello).
Commentari • 5
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La massima Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. …
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La massima L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo trentino, che ha condannato M.D. alle pene di legge in relazione ai reati di cui agli …
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Motivo di ricorso Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 545-bis c.p.p.. Evidenzia di avere chiesto, tramite istanza trasmessa via p.e.c. dal proprio difensore munito di procura speciale, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis c.p. con richiesta di sospensione del procedimento per accedere alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta istanza, non menzionandola nella motivazione della sentenza qui impugnata. La motivazione della Corte L'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 150 del 2022 (Riforma Cartabia) stabilisce che: "Le norme previste dal Capo 3^ della L. 24 novembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2014, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/12/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2863
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 30289/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT US N. IL 27/02/1949;
avverso la sentenza n. 1349/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 22/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Vignani A., che insiste per il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni e nota spese. udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), che insiste nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TT SE, imputato per la violazione degli artt. 643, 486 e 488 c.p., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 17.3.2014 con la quale La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione 19.12.2011 dell'omonimo Tribunale, ha dichiarato: "...non doversi procedere nei confronti dell'appellante TT SE in ordine al reato ascrittogli di cui all'art. 643 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione e per il reato di cui agli artt. 486 e 648 c.p. per tardività della querela. Conferma le statuizioni civili, limitatamente al reato dichiarato prescritto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile che si liquida in Euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge".
La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi che vengono così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.. 1.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento all'istanza della difesa di annullamento della sentenza di primo grado per essere il reato giudicato diverso da quello contestato.
2.) Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione del dibattimento richiesto ex art. 603 c.p.p., con particolare riferimento alla negata rinnovazione delle deposizione della NI RI e del AR IN e alla negata ammissione del confronto tra le testimoni NI e OL.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) violazione dell'art. 643 c.p. e dell'art. 530 c.p.p., comma 2, art. 192 c.p.p., comma 1, art. 578 c.p.p. e art. 643 c.p.. La difesa lamenta in particolare che non è dimostrata la consapevolezza dell'imputato circa la condizione di incapacità del OL CA. Ad avviso della difesa la Corte d'Appello non ha tenuto conto dei "lucidi intervalli" che accompagnavano lo stato di malattia mentale della persona offesa, ne' ha preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali della ZZ ER deponente nel senso di una percepibile "normalità" del OL CA. La difesa sostiene altresì la carenza della prova del requisito (quale elemento costitutivo della fattispecie) dell'"induzione" di OL CA a firmare dei fogli in "bianco" successivamente riempiti con l'atto di trasferimento della proprietà immobiliare del fondo condotto in locazione dall'imputato. La difesa pone in evidenza la contraddittorietà nel contenuto delle dichiarazioni di OL CA, nonché la omessa valutazione della sporadicità degli incontri tra il OL CA e l'imputato, circostanza quest'ultima che unita alla mancanza di un rapporto di amicizia fra le parti renderebbe del tutto improponibile che l'imputato possa avere surrettiziamente indotto la parte offesa vendergli il terreno.
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di motivazione e violazione degli artt. 157, 643 c.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. La difesa sostiene che è errata la decisione della Corte
d'Appello con riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti da ricollegarsi al momento di consumazione del reato. In particolare la difesa sostiene che il reato ascritto al TT SE doveva essere considerata consumato nell'anno 1999, con la conseguenza che era da ritenersi estinto per prescrizione già prima del giudizio di primo grado, con conseguente effetto sul piano civilistico della pronuncia del Tribunale. La difesa sostiene essere errata la deduzione fatta dalla Corte d'Appello che ritiene essere il reato ascritto all'imputato consumato, nell'anno 2005, sì che la sua prescrizione (dichiarata con la sentenza di appello) si colloca in un'epoca successiva alla sentenza di primo grado.
All'odierna udienza si è costituita la Parte Civile OL CA, tramite il proprio difensore che ha depositato le proprie conclusioni e la nota spese.
RITENUTO IN DIRITTO
Prima di affrontare il contenuto del ricorso, alla luce delle censure mosse va premesso quanto segue ai fini di circoscrivere i termini del giudizio di legittimità con particolare riferimento al vizio di motivazione e al travisamento della prova anche alla luce della dichiarata prescrizione del reato ascritto all'imputato. Con riguardo a quest'ultimo profilo va infatti ribadito che nel giudizio di Cassazione relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato non sono rilevabili ne' nullità di ordine generale, ne' vizi della motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, salvo che il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili. Nel caso in esame l'articolazione delle doglianze formulate dalla difesa, se da un lato sono orientate a confutare la esistenza di una qualsivoglia responsabilità del ricorrente sotto il profilo penale, dall'altro sono anche orientate nel confutare la legittimità della pronuncia ai fini civili, sostenendo altresì, in via subordinata, la retrodazione della data della consumazione del reato in epoca antecedente alla data dell'inizio del giudizio di primo grado, con conseguente incidenza sulla legittimità anche di quella pronuncia ai fini civili. Sotto questa particolare angolazione si giustifica la susseguente pronuncia.
Con riferimento al primo aspetto enunciato, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 1,
6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che:
1) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354);
2) La specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c); l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio moti- vazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528);
3) In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 6.5.1999 n. 7588). Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4, 2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, 22.4.2008 n. 18163). Passando al tema del travisamento va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il
"travisamento del fatto" (Cass. Sez. 6, 14.2.2012 n. 25255), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, mentre è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 2, 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. 4, 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5, 25.7.2007 n. 39048). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Cass. Sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (quale ad es. la deposizione testimoniale), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Cass. sez. 4, 12.2.2008 in ced Cass. rv 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice). Passando quindi all'esame del ricorso il Collegio osserva quanto segue. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa sostiene che l'originaria imputazione vedeva il TT SE accusato della circostanza di avere apposto firme apocrife della persona offesa (OL CA) su documenti utilizzati per la compravendita immobiliare oggetto di contestazione penale (vendita di un terreno effettuata dal OL CA con scrittura privata apparentemente risalente al 1999, con invito al venditore di sottoscrivere l'atto pubblico nel 2008). La difesa sostiene che nel corso del giudizio di primo grado il fatto contestato sarebbe mutato per le circostanze fattuali e che la contestazione mossa si sarebbe sostanziata nel fatto che l'imputato avrebbe surrettiziamente ottenuto la firma di fogli in bianco da parte della persona offesa, con successiva utilizzazione per finalità diverse rispetto a quelle indicate. La difesa lamenta che la Corte d'Appello, investita della questione non avrebbe fornito alcuna risposta sul punto. Va osservato che la doglianza devoluta con l'atto di appello nei termini indicati dalla difesa (v. pag. 7 del ricorso) è inammissibile per manifesta infondatezza. Dall'esposizione dei fatti svolta dalla difesa non emerge alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p.. Infatti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, va osservato che le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modificazione dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 521 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa. Per cui le norme suddette vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette. Confermato il suddetto principio (v. Cass. n. 41663/2005), il Collegio rileva che nel caso in esame non si ravvisano violazioni al principio di correlazione ex art. 521 c.p.p. che abbiano leso il diritto di difesa dell'imputato. Infatti non ricorre la violazione dell'art. 521 c.p.p. ogni qualvolta ricorra, nel corso della dialettica processuale, una qualsivoglia modificazione della condotta fattuale del reato, ma solo nel caso in cui si verifichi una vera e propria modificazione dell'imputazione con stravolgimento del fatto contestato che assume caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle emergenti dall'originaria contestazione, con la conseguenza che risulta sostanzialmente pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato (v. Cass. n. 46242/2005; Cass. n. 818/2005; Cass. n. 10103/2007; Cass. n. 13944/2008; Cass. n. 15655/2008; Cass. n. 5890/2013). Sul tema va inoltre richiamato il noto principio affermato da Cass. SU n. 36551/2010 per la quale ""in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie della difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".
Nel caso in esame dall'esposizione dei motivi di ricorso emerge che l'imputato è stato posto nelle condizioni di contraddire in relazione a tutte le circostanze in fatto connesse al reato contestato, e il ricorrente non indica, ne' dimostra quale sia stato il vulnus patito ai fini di un efficace esercizio del diritto di difesa.
L'inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l'atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia presa in considerazione il relativo motivo, in quanto l'originaria inammissibilità della censura formulata con l'atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l'accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione;
infatti l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La difesa si duole della circostanza che la Corte territoriale non ha accolto l'istanza di rinnovazione del dibattimento, consistente nello svolgimento di un confronto tra i testimoni NZ e ON e nella rinnovazione dell'audizione del testimone NO. La Corte d'Appello (v. pp. 12, 13, 14) ha articolatamente risposto in ordine alla ritenuta superfluità di quanto richiesto dalla difesa. La decisione della Corte territoriale non è censurabile in questa sede. Infatti la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che la indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contraddittorio e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento. Per tali ragioni l'art. 603 c.p.p. considera ipotesi eccezionale la rinnovazione del dibattimento e la condizione alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato dei fatti (Cass. n. 3622/1995). Di qui discende che in sede di legittimità può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove di appello (Cass. n. 1256/2013). Più specificatamente la Corte d'Appello ha messo in rilievo la sostanziale inutilità della rinnovazione dell'audizione del NO, alla luce di quanto da lui già dichiarato in primo grado. La richiesta di rinnovazione di quella deposizione formulata dalla difesa si fonda su aspetti che attengono a soggettive perplessità sulla attendibilità del testimone;
si tratta di valutazioni che attengono al merito valutativo della deposizione in ordine alla quale la Corte d'Appello ha risposto esprimendo un apprezzamento sulla reale utilità della deposizione stessa. La motivazione è adeguata e specifica e non è sindacabile nel merito. Per quanto attiene all'ulteriore prova richiesta (confronto fra i testimoni NZ e ON), già negata dal Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, va osservato che la Corte d'Appello ha fornito ampia ed adeguata motivazione circa la superfluità e l'inutilità dell'atto, perché vertente su un aspetto (riconoscibilità delle condizioni psichiche della persona offesa) che trova aliunde la sua dimostrazione: documentazione medica e le deposizioni dei medici psichiatri (v. pag. 14 della sentenza). Anche in questa caso la motivazione è adeguata e non è sindacabile nel merito. Il motivo va quindi rigettato.
Il terzo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La difesa sostiene (v. pag. pag. 16 in particolare del ricorso) che l'imputato non poteva avere consapevolezza del disturbo psichico della parte offesa alla luce del dato che essa non ne manifestava quasi mai i sintomi evidenti. La difesa sostiene ancora che la decisione sul punto (in senso sfavorevole all'imputato) della Corte d'Appello deriva da un error in valutando frutto di travisamento ed omissioni nella valutazione della prova. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'Appello ha dato specifica spiegazione delle ragioni della propria valutazione, mettendo in evidenza che: 1) il OL CA (persona offesa) era sottoposto a trattamenti specialistici già dall'età di sedici anni in relazione alla diagnosi di schizofrenia;
2) dal 1985 la persona offesa era seguita dai servizi sanitari e dall'ospedale di Chiari e dai presidi di igiene mentale di Chiari e Rovato;
3) la condizione patologica della persona offesa si è mutata nel corso del tempo in disturbo bipolare o maniaco depressivo;
4) la persona offesa doveva essere assistita in ogni atto della vita quotidiana (cura personale, assunzione dei medicinali prescritti, frequentazione delle strutture sanitarie, gestione del denaro e del proprio patrimonio;
5) in assenza di un adeguato sostegno da parte dei propri familiari il OL CA avrebbe dovuto essere ricoverato in un istituto per persone "non autosufficienti"; 6) tra il 1999 e il 2008 la parte offesa aveva uno stato di grave compromissione delle capacità di comprensione e di giudizio. La Corte d'Appello mostra di avere desunto i suddetti elementi di fatto dalle certificazioni mediche, dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, traendo da queste una valutazione di riconoscibilità delle condizione di salute mentale della persona offesa da parte di terzi, rafforzando il proprio giudizio con la circostanza che il OL CA era sempre assistito da una persona della famiglia (fino al 2001 dal OL SE e successivamente al decesso di questi da massetti ES e OL EN). La Corte d'Appello desume inoltre indiziariamente che il TT SE fosse a conoscenza delle condizioni del OL CA, proprio dalle dichiarazioni dell'imputato che ha confermato la circostanza della costante presenza di familiari ogni qualvolta doveva compiere atti o fare pagamenti di cui era creditore il OL CA. Si tratta di legittima valutazione della prova oggettivamente acquisita agli atti e la deduzione indiziaria (unita anche alla valutazione dell'atto dispositivo pregiudizievole per la parte offesa e particolarmente vantaggioso per l'imputato) effettuata dai giudici di merito non è manifestamente illogica, ne' è censurabile nel merito. La censura di travisamento della prova (sulle condizioni di salute mentale della persona offesa e della relativa riconoscibilità) da parte dei giudici di merito, formulata dalla difesa non trova riscontro ne' dimostrazione nei termini già indicati da questo Collegio all'inizio di questa sentenza. La difesa traveste in vizio di "travisamento" della prova, ciò che è una diversa soggettiva valutazione del materiale probatorio senza fornire alcuna specifica indicazione della "prova" travisata. Si tratta sotto questo aspetto di una censura generica che si traduce in una richiesta di rivalutazione in fatto del materiale probatorio acquisito agli atti del processo che è attività preclusa in questa sede.
Con riferimento al requisito dell'"induzione" (della persona offesa al compimento di un atto a sè pregiudizievole) che la difesa sostiene essere circostanza non provata, il Collegio osserva che gli argomenti esposti nel ricorso non mettono in evidenza vizi della motivazione desumibili dal testo del provvedimento impugnato e quindi validamente considerabili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La difesa in realtà propone una diversa complessiva valutazione del materiale probatorio spendendo generiche considerazioni di fatto ricollegate a circostanze prive di una specifica dimostrazione quali la difficoltà materiale per l'imputato di avere occasioni di frequentazione della persona offesa. Parimenti non esaustiva in termini di valida censura in diritto, sono le considerazioni fatte dalla difesa in ordine alla portata delle deposizione di OL CA apprezzata dalla Corte d'Appello come prova della non consapevolezza di questi all'atto di firmare di tre fogli in bianco (v. pag. 17 della sentenza). Anche in questo caso la difesa non prova un "travisamento" delle dichiarazioni rese dal OL CA, ma nella sostanza ne contesta la portata attraverso l'allegazione (v. pag. 20 del ricorso e nota 15 in particolare) frammentaria della contestazione (mossa dalla stessa difesa nel corso dell'esame) di divergenze tra quanto dichiarato dal testimone nel corso del dibattimento e quanto già dichiarato in sede di indagini il 3.8.2008. Anche in questo caso si è in presenza di una lettura del dato probatorio che si pone in via alternativa a quella della Corte d'Appello, senza peraltro pervenire alla dimostrazione che quest'ultima sia stata oggetto di "travisamento". Nella complessiva motivazione della sentenza unitariamente considerata, va inoltre rilevato che la lettura del materiale probatorio fatto dalla Corte d'Appello si pone in assoluta coerenza (non smentita) con l'atto giuridico intercorso fra le parti. Tale atto si sostanzia in una scrittura privata intercorsa tra il OL CA e l'imputato TT SE, in forza della quale il primo si impegnava a trasferire la secondo il terreno (condotto in locazione dallo stesso TT SE per lo svolgimento di attività venatoria) per la somma di 150 milioni;
la scrittura privata (v. pag. 18 della sentenza di appello) stabiliva altresì che "il trasferimento della proprietà era da effettuarsi a data da definirsi solamente su richiesta della parte acquirente". Accanto a tale stranezza contrattuale, la Corte d'Appello mette in evidenza da un lato, che risulta ampiamente provato che non rientrava tra i propositi del OL CA di vendere il suddetto terreno;
dall'altro, che per tutto il periodo in cui il TT SE ha avuto a disposizione il terreno oggetto del preliminare di vendita, lo stesso ha continuato a pagare un canone di locazione del suddetto terreno, rinnovando anche il relativo contratto;
dall'altro ancora, che il pagamento del prezzo del terreno sarebbe stato fatto in contanti in tre rate, senza che risulti che il OL CA abbia avuto corrispondenti incrementi patrimoniali sui propri conti. Da ultimo la Corte d'Appello ha posto in evidenza che il TT SE ha affermato di avere versato le tre rate (per complessivi 150 milioni) consegnando materialmente le somme di volta in volta al OL US (che assisteva il OL CA); sul punto la Corte d'Appello ha posto in rilievo che l'accipiens materiale delle somme di denaro liquido è deceduto nell'anno 2001; da tale ultima circostanza la Corte d'appello fonda il ragionevole dubbio sulla sincerità del TT SE, perché la terza rata non poteva essere stata riscossa dal OL SE in quanto già deceduto all'epoca dell'asserito pagamento.
Le suddette circostanze di fatto, tutte puntualmente descritte nella sentenza impugnata consentono di affermare che la decisione della Corte d'Appello di ritenere il OL CA "indotto" a compiere l'atto a sè pregiudizievole, non è manifestamente illogica, ne' la motivazione appare carente sul punto. Infatti, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 643 c.p., non è necessario che la dimostrazione dell'induzione del soggetto passivo al compimento dell'atto per lui pregiudizievole sia data attraverso episodi specifici, ben potendo detta prova essere anche indiretta, o indiziaria e presuntiva, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da questi derivato (v. Cass. n. 4387/1984; Cass. n. 48302/2004; Cass. n. 18583/2009). Anche sotto questo specifico profilo, le censure della difesa attengono ad aspetti di merito e non possono essere prese in considerazione. 4.) il quarto motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La difesa sostiene errata la deduzione fatta dalla Corte d'Appello ove ritiene il reato ascritto all'imputato essere stato consumato, nell'anno 2005, sì che la sua prescrizione (dichiarata con la sentenza di appello) si colloca in un'epoca successiva alla sentenza di primo grado. La Corte d'Appello, ha ricostruito la vicenda fattuale in termini analitici ed è giunta a determinare il momento di consumazione del delitto di cui all'art. 643 c.p., in via induttiva. La determinazione del momento di consumazione del reato, nel caso di specie, non investe aspetti di interpretazione della norma sostanziale, ma è circostanza di fatto frutto di una complessiva valutazione della intera vicenda storica. La motivazione sul punto sfugge pertanto ad ogni sindacato di merito, potendo essere di oggetto di valutazione esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In tale ottica la versione prospettata dalla difesa è una ricostruzione del fatto in via alternativa quale conseguente diversa lettura del materiale probatorio e non mette in evidenza vizi della motivazione che devono essere desumibili dalla lettura della decisione impugnata e che presuppongono un'inequivocabile prova che l'atto di trasferimento immobiliare sia stato stipulato nell'anno 1999 o quantomeno nel 2001. La circostanza sottolineata dalla difesa, per la quale il negozio di impegno traslativo dell'immobile abbia previsto una negoziazione in Lire invece che in Euro, non appare argomento risolutivo a favore della tesi della difesa, ben potendo trattarsi di un ulteriore artificio volto a far risalire nel tempo l'atto di disposizione del OL ricollegandolo ad asseriti pagamenti di cospicue somme di denaro liquido non dimostrati. Nè maggiori e più risolutivi argomenti in favore della tesi della difesa possono essere tratti dal contenuto della dichiarazione testimoniale del OL CA, la cui valutazione è frutto di apprezzamento di merito condotto dalla Corte d'Appello unitamente agli altri elementi fatto esposti nella sentenza ove viene valorizzata la circostanza inerente alla data della rinnovazione del contratto di locazione del terreno in favore dell'imputato, cioè ad un atto (compiuto nell'anno 2005) che si pone in ampia contraddizione (per entrambe le parti contrattuali) rispetto all'asserita stipulazione del contratto preliminare di vendita dell'immobile. Si tratta nella specie di valutazione di fatto che non è sindacabile in questa sede non apprendo manifestamente illogica la motivazione. Per le suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata per tutti i suoi aspetti decisori. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile OL CA e che liquida in Euro 3.500,00 oltre I.V.A., spese generali e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile OL CA, spese che liquida in Euro 3.500,00 oltre Iva, spese generali e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015