Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 3
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati - fine, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa, anche solo per la disponibilità ad agire come "uomo d'onore". (La S.C. ha precisato che la qualità di "uomo d'onore" non può esaurirsi in una mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, bensì in un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi di esso.)
In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità.
È onere della parte che, nel procedimento di riesame, invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 49793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49793 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 949
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 9215/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Reggio Calabria il 31.10.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
uditi per il ricorrente i difensori di fiducia, avv. Managò NT del Foro di Reggio Calabria ed avv. Gianzi NT del Foro di Roma, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22.10.2012 a carico di LO NT, indagato con riferimento al delitto di cui al capo A (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6), quale esponente di vertice dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, appartenente al "locale" di Ciminà "con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio".
2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, avv. Iemma ed avv. Gianzi, attraverso due distinti atti di impugnazione.
3. Con l'impugnazione presentata dall'avv. Iemma, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:
a) all'art. 297 c.p.p., comma 3, dovendosi retrodatare gli effetti dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello LO nell'ambito del presente procedimento, con conseguente declaratoria di inefficacia di tale titolo custodiale, al momento in cui venne eseguita a carico dell'indagato l'ordinanza di custodia cautelare adottata il 9.5.2007, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nel diverso procedimento, noto come "operazione Stupor
Mundi".
Ciò in quanto la nuova misura cautelare si fonda sul medesimo quadro di gravità indiziaria della prima, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL OC, non avendo aggiunto nulla a quanto già emerso nell'ambito del procedimento "Stupor Mundi", le nuove dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AR OC, del tutto generiche in ordine alla presunta partecipazione dello LO al sodalizio mafioso, anche sotto il profilo temporale;
b) all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis;
art. 416 bis c.p., deducendo: 1) l'evidente contraddizione esistente tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LL EN, che ha attribuito allo LO il ruolo di capo del "locale" di Ciminà, laddove le indagini, come evidenziato nella stessa ordinanza, avevano individuato in NE LA il vertice della suddetta cosca;
2) la mancata dimostrazione del coinvolgimento dell'indagato in singoli reati-fine, indispensabile per potere affermare la partecipazione dello stesso all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, che il tribunale del riesame ritiene sussistente sulla base di affermazioni meramente apodittiche;
3) la intrinseca incoerenza e la genericità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AR OC, che ha fatto genericamente riferimento alla presunta appartenenza dello LO all'associazione mafiosa, "senza l'indicazione specifica di comportamenti evocativi di un apporto al conseguimento di interessi del gruppo criminoso"; 5) la inidoneità a fungere da elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, tanto la conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, in cui NE LA, cognato dello LO, esprime preoccupazione sulla sorte processuale di quest'ultimo, che va ricondotta al rapporto parentale intercorrente tra i due uomini e non a pretese dinamiche criminali, quanto il ritenuto coinvolgimento dell'indagato nel "presunto omicidio di tale LA IO, in un contesto di controllo del territorio operato, per suo tramite, dalla cosca di riferimento, che non può desumersi, per l'assoluta genericità del suo contenuto, dalla conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, del 29.3.2007.
4. Con il suo ricorso l'avv. Gianzi lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:
a) all'art. 297 c.p.p., comma 3, e art. 416 bis c.p., deducendo: 1) l'esistenza di un rapporto di connessione teleologica e probatoria tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto dell'ordinanza cautelare del 22.10.2012, e quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, oggetto dell'ordinanza cautelare del 9.5.2007, erroneamente escluso dal tribunale del riesame, senza considerare che, come emerge dalla motivazione del primo provvedimento coercitivo, l'attività di importazione illecita di sostanze stupefacenti in territorio italiano sarebbe stata la principale finalità delittuosa della cosca mafiosa, di cui lo LO è accusato di essere qualificato esponente;
2) la presenza e, quindi, la possibilità di desumerle dagli atti, ai fini della invocata applicazione del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, già nell'ambito del procedimento "Stupor Mundi", delle reiterate dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL OC, sulla partecipazione dell'indagato ad entrambe le associazioni criminose di cui all'art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e del contenuto delle conversazioni intercettate che ne costituiscono riscontro esterno, secondo quanto ritenuto dallo stesso giudice di merito, il quale, peraltro, con motivazione affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, da un lato fonda la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del AL e sul contenuto delle conversazioni intercettate (non attribuendo particolare valore a quelle dell'altro collaboratore, AR OC), dall'altro afferma che all'epoca della emissione della prima ordinanza non fossero ancora desumibili dagli atti elementi di responsabilità a carico dello LO per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
b) all'art. 273 c.p.p., e art. 416 bis c.p., lamentando: 1) la genericità delle dichiarazioni accusatorie del AL (specifiche solo in riferimento all'attività dello LO nel settore dell'importazione di sostanze stupefacenti) e del AR, nonché il dubbio significato e la manifesta imprecisione del preteso elemento di riscontro, rappresentato dal contenuto delle conversazioni intercettate tra terzi, elementi tutti, pertanto, inidonei ad integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p.. 5. In data 1.6.2013, l'avv. NT Managò, nuovo difensore di fiducia dello LO, che revocava l'avv. Iemma, ha depositato memoria con cui ribadisce l'applicabilità al caso in esame dei principi in tema di retrodatazione degli effetti della custodia cautelare sanciti nell'art. 297 c.p.p., comma 3, la genericità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e, comunque, la mancanza di idonei riscontri esterni, prospettando anche una nuova questione sulla inutilizzabilità delle medesime, in quanto rese oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione del AL e del AR.
6. Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della memoria dell'avv. Managò.
Nel caso di ricorso per Cassazione contro le ordinanze pronunciate dal tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., infatti, giusto l'espresso richiamo contenuto nell'art. 311 c.p.p., comma 5, trovano applicazione "le forme previste dall'art. 127 del codice di rito", in cui rientra la possibilità per le parti di presentare in cancelleria memorie "fino a cinque giorni prima dell'udienza" (art. 127 c.p., comma 2), disposizione che si configura come speciale rispetto alla norma generale prevista dall'art. 121 c.p.p.. Ne consegue che, trattandosi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di termine previsto a pena di inammissibilità (cfr. Cass., sez. 1, 25.1.2012, n. 4793, C, rv. 251864), la memoria dell'avv. Managò poteva e doveva essere presentata in cancelleria entro e non oltre il 31 maggio 2013 (giorno non festivo), per cui il suo deposito avvenuto in data 1.6.2013, non ne consente l'esame in questa sede.
7. Le osservazioni difensive sulla applicabilità nel caso in esame dei principi sulla retrodatazione della efficacia della misura cautelare in caso di "contestazioni a catena" previsti dall'art. 297 c.p.p., comma 3, non possono essere accolte.
7.1 Il tribunale del riesame, nel rigettare sul punto i rilievi formulati dalla difesa dello LO, dopo ampi ed approfonditi richiami della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione in materia, ha evidenziato come, da un lato, non esista alcun rapporto di connessione qualificata, rilevante ai sensi del menzionato art. 297 c.p.p., comma 3, tra i fatti oggetto dell'ordinanza cautelare emessa il 22.10.2012 e quelli oggetto dell'ordinanza coercitiva adottata sempre nei confronti dello LO, nell'ambito del procedimento "Stupor Mundi"; dall'altro l'inidoneità a fondare un consistente quadro indiziario a carico dell'indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., delle dichiarazioni rese nel procedimento "Stupor Mundi" dal AL, per mancanza di adeguati elementi di riscontro ab externo, che sono intervenuti solo successivamente, grazie ai risultati dell'attività di indagine, nel frattempo proseguita, compendiati in numerose e corpose informative di polizia giudiziaria ed alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR OC, che pur generiche, collimano con quelle del AL nell'indicare lo LO come partecipe della cosca di Ciminà.
7.2 Tali argomentazioni sono state sottoposte a critica dai difensori del ricorrente, nei termini in precedenza esposti, ma le doglianze difensive sono affette da un "vizio genetico", che le rende inammissibili per genericità.
7.3. Come è stato recentemente affermato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, infatti, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (cfr. Cass., sez. un., 19.7.2012, n. 45246, p.m. in proc. Polcino, rv. 253549, nonché Cass., sez. un., 19.7.2012, n. 45247, Asllani). I suddetti presupposti di applicazione della retrodatazione ex art. 297 c.p.p., comma 3, costituiscono, invero, come chiarito dalle
Sezioni Unite, una "quaestio farti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato. Solo la completezza degli elementi di fatto e documentali utili per la decisione, in considerazione della mancanza di poteri istruttori del giudice del riesame e delle esigenze di speditezza del procedimento incidentale de libertate, consente, in altri termini, di dare spazio ai principi di economia processuale e di rapida definizione del giudizio in vista della più ampia tutela del bene primario della libertà personale. Se ciò è vero, allora è altrettanto vero che incombe sulla parte che invoca l'applicazione della retrodatazione, dimostrare l'esistenza di entrambe le condizioni ed, in particolare la possibilità di desumere dalla prima ordinanza applicativa della misura coercitiva in ordine di tempo tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza adottata successivamente, il che può avvenire solo attraverso, innanzitutto, la produzione dell'ordinanza in questione ovvero degli atti di indagine che ne costituiscono il fondamento.
Solo in questo modo, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare sarà in grado di verificare l'esistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della particolare disciplina prevista per i casi di "contestazione a catena" e la Corte di Cassazione, ove sia chiamata ad intervenire, di operare il controllo che le compete sulla relativa motivazione. Nel caso in esame, tuttavia, a tale onere non ha adempiuto la difesa dello LO, che in sede di riesame si è limitata a depositare una memoria riepilogativa delle stesse questioni prospettate nei motivi del ricorso per Cassazione, senza fornire nessun elemento in grado di comprovare le sue affermazioni, sulla completezza del quadro di gravità indiziaria a carico dello LO anche in ordine alla sua partecipazione al "locale" di Ciminà sin dal momento in cui egli venne raggiunto dall'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Stupor Mundi" per un diverso reato associativo.
Tale lacuna, che avrebbe legittimato già in sede di merito una pronuncia in termini di inammissibilità, sul punto, del riesame presentato nell'interesse dello LO, determina inevitabilmente l'assoluta genericità del motivo di ricorso di cui si discute, che, pertanto, risolvendosi in una sostanziale petizione di principio, va dichiarato inammissibile.
8. Infondati appaiono, invece, gli altri motivi di ricorso, che, per la loro omogeneità, possono essere trattati congiuntamente.
8.1 Al riguardo va preliminarmente rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso articolati dallo LO si pongono ai confini della inammissibilità.
Come è noto, infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. 5, 8/10/2008, n. 46124, rv. 241997). Ed invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4, 3/2/2011, n. 14726, D.R.;
Cass., sez. 4, 06/07/2007, n. 37878 C. e altro). Ne consegue che quando, come nel caso in esame, viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. 5, 20.10.2011, n. 44139, O.M.M.).
8.2 Orbene l'ordinanza impugnata supera positivamente il controllo consentito in sede di legittimità.
Il giudice di merito, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha innanzitutto esposto le ragioni per cui è possibile affermare l'esistenza del "locale" di Ciminà, quale articolazione territoriale della più vasta associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta (circostanza non contestata dal ricorrente), per poi procedere ad esaminare la posizione dello LO. Quest'ultimo e' stato considerato esponente di vertice della cosca mafiosa di Ciminà, sulla base delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AL OC e AR OC, sui quali il tribunale del riesame si è soffermato dettagliatamente, operando in primis una esauriente valutazione della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, sotto il profilo della coerenza, della precisione, della costanza e della spontaneità, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valore probatorio della chiamata di reità o di correità. Quanto ai riscontri esterni, necessari sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni accusatorie dei menzionati collaboratori di giustizia, anche in questo caso il tribunale del riesame, con motivazione ineccepibile, li individua nella loro reciproca convergenza, nonché negli esiti delle conversazioni oggetto di intercettazione e dei servizi di osservazione e controllo svolti dagli agenti operanti, puntualmente esaminati nella parte della motivazione dedicata alla ricostruzione delle vicende della cosca di Ciminà (cfr. pp. 16-67; 72-101). A fronte di tale esaustivo percorso argomentativo, le doglianze dei ricorrenti in ordine alla inadeguatezza della narrazione dei collaboratori di giustizia e degli elementi estrinseci di riscontro ad integrare un quadro indiziario sufficientemente grave a carico dello LO, appaiono oltremodo generiche.
8.3 Con particolare riferimento al contributo del AR, va rilevato che il tribunale del riesame, nel disattendere i rilievi difensivi sostanzialmente riprodotti con i motivi di ricorso sul valore delle dichiarazioni del collaboratore, ha osservato che esse, pur presentando profili di genericità, si integrano con quelle, viceversa specifiche e dettagliate, rese dal AL sulla "carriera" criminale e sulla posizione gerarchica assunta dallo LO, nella 'ndrangheta in generale e nel "locale" di Cimina' in particolare, contribuendo, la convergenza delle propalazioni dei collaboratori sull'appartenenza dello LO alla 'ndrangheta, a delineare una solida piattaforma di gravita' indiziaria. Tale argomentare appare assolutamente conforme ai principi, condivisi dal Collegio, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare, rileva correttamente il tribunale del riesame, come la convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che attestino la conosciuta appartenenza al sodalizio criminoso dell'indagato, configuri la gravità indiziaria imposta dall'art. 273 c.p.p., quando almeno una di tali attendibili dichiarazioni indichi specifici comportamenti o fatti che possano ritenersi, sul piano logico, significativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, e che debbono essere oggetto di specifica motivazione proprio in ordine a tale loro significatività (cfr. Cass., sez. 6, 25/10/2011, n. 40520, F., rv. 251063).
Non può pertanto sostenersi che, sul punto, la motivazione del tribunale del riesame sia mancante o manifestamente illogica. Peraltro, non può non rilevarsi al riguardo che il AR non si è limitato ad affermare l'appartenenza dello LO alla 'ndrangheta, ma ha specificato che quest'ultimo occupava una posizione di vertice all'interno dell'associazione mafiosa (cfr. lo stralcio dell'interrogatorio reso dal collaboratore il 22.4.2009, riportato alla p. 91 dell'impugnata ordinanza), conformemente a quanto affermato dal AL che attribuisce allo LO le cariche di "capo società dell'organizzazione e capo mafia del paese di Ciminà", oltre al grado di "santista" (cfr. lo stralcio dell'interrogatorio reso dal collaboratore il 25.10.2006, riportato alla pp. 94-97 dell'impugnata ordinanza).
Orbene, tenuto conto della particolare efficacia probatoria che, in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, va riconosciuta alle informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio (cfr. Cass., sez. 1, 10/05/2006, n. 19612, N.), quali si appalesano quelle fornite dal AL e dal AR in forza della loro militanza nella 'ndrangheta, non appare revocabile in dubbio che, nel caso in esame ed in quelli analoghi, la dimostrazione di soggetto intraneo ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, ai fini della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p., può ben provenire dalle chiamate di correità e reità plurime e autonome da parte degli associati a vario titolo, che, come i menzionati collaboratori, essendo a conoscenza dei ruoli e dei compiti di ciascuno degli appartenenti alla struttura mafiosa, sono in grado di specificarne la carica ed il ruolo esercitato all'interno del sodalizio (cfr. Cass., sez. 1, 18/02/2010, n. 9091, D.G.B. e altro;
Cass., sez. 1, 24/02/2011, n. 21229, M., rv.250294; Cass., sez. 1, 13/04/2011, n. 20563, P., rv. 250296). Per cui, anche sotto questo ulteriore profilo, la censura difensiva appare infondata.
8.3 Identiche considerazioni valgono per gli altri elementi di riscontro esterno: anche in questo caso il tribunale del riesame commenta analiticamente il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, intercorse tra NE LA, ME NZ e NO LA, fornendone una lettura assolutamente immune da vizi logici, di conferma del ruolo di primo piano rivestito dallo LO nella organizzazione mafiosa. Valga per tutte la conversazione del 30.4.2008, riportata a p. 100, in cui il ME si preoccupa delle conseguenze prodotte dalle rivelazioni del AL, accomunando, come rileva il giudice della libertà, la propria figura criminale a quelle del NE, dello LO e dello stesso AL, a dimostrazione dell'appartenenza di tutti i predetti al medesimo sodalizio criminale.
8.4 La posizione di vertice riconosciuta a NE LA nel contesto criminale tratteggiato in precedenza (cfr. pp. 21 e ss. dell'impugnata ordinanza), non rappresenta un elemento di forte contraddizione con l'analoga posizione rivestita dallo LO, come sostenuto dal ricorrente.
Ed invero, costituendo la 'ndrangheta, sulla base dell'esperienza storica consacrata in numerosissime sentenze passate in giudicato e delle indagini svolte nel presente procedimento, un sodalizio di stampo mafioso, caratterizzato da una articolatissima organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, in cui le singole realta' territoriali ad essa riconducibili possono essere guidate da una pluralità di soggetti, con ruoli diversi (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 22.11.2012, n. 18491, Vadala e altri, rv. 255431), è ben possibile che il vertice del "locale" di Ciminà fosse costituito oltre che dal NE, che rivestiva le cariche di "mastro di corona" e di "capo consigliere", quest'ultima concessa del pari a NO LA (cfr. p. 21 dell'ordinanza oggetto di ricorso), anche dallo LO.
8.5 Infondato, infine, deve ritenersi il motivo di ricorso con cui si fa valere l'impossibilità di configurare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non essendo stata dimostrata la consumazione da parte dello LO di nessun reato-fine, in quanto tale condizione non è, a differenza di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, elemento indispensabile per la sussistenza o per la prova del reato associativo, essendo sufficiente, al riguardo, il dimostrato inserimento del soggetto all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa della sua persona, come verificato essere accaduto per lo LO, assurto a livelli apicali all'interno della 'ndrangheta.
Non bisogna, infatti, trascurare il carattere speciale del reato di cui all'art. 416 bis c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo;
sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva.
La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale dell'art. 416 bis c.p., comma 3, possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dall'art. 416, c.p., comma 1, anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. 1, 10/2/1992, n. 3223, d'Alessandro, rv. 189665; Cass., sez. 1, 1/4/1992, n. 6784, Bruno, rv. 190539).
Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore".
In motivazione la Suprema Corte ha, infatti, precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio, (cfr. Cass., sez. 2, 3.5.2012, n. 23687, D'Ambrogio e altri, rv. 253222) Tale arresto, peraltro, non rappresenta una voce isolata, ma si pone, piuttosto, in assoluta continuità con una serie di precedenti statuizioni, in cui, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, nel senso che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Cass., sez. 1, 27.1.1986, Scala), si sottolinea come la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso possa configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, che, al tempo stesso, costituiscono, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere. Si è, così, affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (cfr. Cass., sez. 2, 21.12.2004, n. 2350, Papalia ed altri, rv. 230718). In tema di associazione di stampo mafioso, dunque, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Cass., sez. 5, 21.11.2003, n. 6101, Bruno e altro, rv. 228058). Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del Supremo Collegio, che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua massima espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludenza"-, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1, 11.12.2007, n. 1470, p.g. in proc. Addante e altri, rv. 238839).
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse dello LO va, dunque, rigettato, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013