Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc) - prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato - in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438, comma secondo, cod. proc. pen., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 cod. proc. pen. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 comma terzo, cod. proc. pen., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova integra un "error in procedendo" censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2006, n. 6777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6777 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/02/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 274
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19480/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA SE, n. ad Ascoli Piceno il 28 aprile 1944;
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila depositata il 17 dicembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto a.c.r..
Udito, per la parte civile, l'avv. CICI Fiorenzo e Avv. DE VIRGINIO Clementina;
Udito il difensore Avv. DE LUCA SE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di SE NE in ordine ai delitti di concorso in false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) e di bancarotta semplice, contestatigli nella sua qualità di consulente della TI s.r.l., divenuta poi s.a.s., impresa edile fallita il 20 gennaio 1999 dopo avere indotto le cooperative edilizie RI, Lo ZO e Di IO a stipulare generici contratti di appalto e a rilasciare anticipatamente in favore della società appaltatrice cambiali per vari miliardi di lire, utilizzate a garanzia di un finanziamento bancario, con un'operazione non esibita nei rispettivi bilanci e destinata esclusivamente ad allontanarne il fallimento. Ricorre per cassazione SE NE e propone dodici motivi d'impugnazione, di cui tre motivi aggiunti.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia erroneamente dichiarato inutilizzabili una consulenza contabile depositata dalla difesa nell'udienza preliminare, prima che fosse ammesso il giudizio abbreviato non condizionato, e i documenti a essa allegati, da considerare invece prove decisive, trattandosi dei bilanci del gruppo TI relativi agli anni dal 1994 al 1996 e degli studi di fattibilità del programma edilizio e delle operazioni contabili oggetto dell'accusa, tutti rilevanti ai fini dell'accertamento sia della situazione patrimoniale ed economica della società all'epoca dei fatti sia dell'effettiva natura delle operazioni controverse. Aggiunge che sia i bilanci sia gli studi di fattibilità erano stati sottoposti a sequestro e quindi erano certamente allegati al fascicolo del Pubblico Ministero, tanto che unitamente alla consulenza di parte furono presi in esame dal giudice di primo grado, mentre è infondata la tesi dei giudici d'appello, secondo i quali la consulenza di parte, già ammessa nell'udienza preliminare, dovesse essere nuovamente ammessa nel corso del giudizio abbreviato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 110 c.p. e L. Fall. art. 217, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, l'operazione controversa fu promossa e programmata dalla Banca popolare di Lanciano e Sulmona, erogatrice del finanziamento garantito dalle cambiali emesse dalle cooperative, e, considerato l'inesistente valore commerciale dei titoli, fu ideata al solo scopo di vincolare preventivamente i soci delle cooperative, futuri assegnatari di alloggi, a stipulare con quella banca i contratti di mutuo ipotecario. Sicché, come contraddittoriamente riconosce la stessa sentenza impugnata, non fu il ricorrente il promotore dell'operazione, che non fu affatto fittizia e imprudente nè intervenne in un momento di crisi irreversibile dell'azienda, bensì solo di tensione finanziaria e stagnazione produttiva, come risulta dai bilanci che i giudici d'appello hanno tuttavia dichiarato inutilizzabili. Risulta inoltre dal suo studio di fattibilità, anch'esso dichiarato inutilizzabile, che egli non ipotizzò il rilascio anticipato delle cambiali, ma nelle sue previsioni considerò solo le erogazioni corrispondenti ai diversi stati di avanzamento delle opera da realizzare;
sicché è palesemente infondata l'accusa di avere svolto il ruolo di istigatore. E comunque l'operazione, certamente rischiosa per le cooperative, fu invece solo vantaggiosa per l'impresa TI, che pervenne poi al fallimento cinque anni dopo per ostacoli amministrativi nel rilascio delle concessioni edilizie, certamente non prevedibili da parte del ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. ed errata valutazione delle dichiarazioni di soggetti che furono escussi come testi in violazione dell'art. 63 c.p.p., ma avrebbero dovuto invece assumere sin dall'inizio la veste di persone sottoposte a indagini, perché l'una, sindaco della cooperativa RI e contabile della TI s.r.l., aveva contribuito alle false appostazioni di bilancio;
l'altro, AN, consulente contabile della cooperativa Di IO, ne aveva redatto i falsi bilanci. Sulla base di tali dichiarazioni e di quelle rese da coimputati i giudici del merito gli hanno attribuito il concorso morale nell'operazione controversa, che pure riconoscono non essere stata da lui ideata, senza valutare la consulenza di parte e i documenti a essa allegati, in quanto dichiarati inutilizzabili. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 2621 e 2622 c.c. e dell'art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 522 c.p.p., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello, per far fronte alla sopravvenuta modifica della disciplina del delitto di false comunicazioni sociali, abbiano finito per dichiararlo colpevole di un fatto risultante dalla commistione tra gli originari addebiti di truffa e di falso in bilancio, così modificando illegittimamente la contestazione originaria. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2622 c.c. e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'accertamento delle soglie di punibilità del delitto di false comunicazioni sociali ritenuto in sentenza.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 640 c.p. e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma della condanna per i reati di truffa consumati prima dell'estate del 1997, in contraddizione con il riconosciuto assorbimento delle condotte di artificio e raggiro nel reato di false comunicazioni sociali. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 337 c.p.p., art. 39 disp. att. c.p.p., art. 2703 c.c., rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, sono invalide le querele presentate dai soci delle Cooperative Di IO e RI perché le relative sottoscrizioni furono autenticate dal difensore, cui è riconosciuto un potere di autenticazione limitato agli atti difensivi.
Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 158 c.p., comma 1 in relazione all'art. 81 c.p., dovendo escludersi l'ipotizzata continuazione tra il falso nei bilanci delle cooperative e la bancarotta semplice connessa al fallimento della società TI, sia per la natura dei fatti contestati sia perché la continuazione è stata ritenuta, senza previa contestazione, quando il delitto di falso in bilancio era già estinto per prescrizione. Con il nono motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 133 c.p., in relazione all'art. 597 c.p.p., commi 1 e 4, e dell'art. 2622 c.c., vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici di secondo grado, che pure hanno almeno in parte escluso la truffa e l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e hanno dichiarato prevalenti le circostanze attenuanti generiche, non abbiano adeguatamente considerato, nel determinare la pur minore pena irrogata, la sopravvenuta riduzione della pena edittale per il delitto di false comunicazioni sociali.
Con il decimo motivo, primo dei motivi aggiunti, il ricorrente censura, a integrazione del primo motivo del ricorso, l'omessa valutazione delle decisive prove erroneamente dichiarate inutilizzabili dal giudice d'appello. Comunque il ricorrente deduce in via subordinata l'omessa valutazione di altre prove utilizzabili, quali la pianificazione finanziaria da lui redatta, la relazione in data 19 dicembre 1994, il bilancio del gruppo TI al 31 dicembre 1994.
Con l'undicesimo motivo, secondo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce violazione della L. Fall. art. 217, e vizio di motivazione della sentenza impugnata sul dolo di concorso nel delitto di bancarotta semplice punito a titolo di dolo specifico, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto irrilevante l'accertamento dei suoi moventi.
Con il dodicesimo motivo, terzo dei motivi aggiunti, il ricorrente deduce, a integrazione del terzo motivo del ricorso, violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano erroneamente fondati sulle chiamate in correità provenienti da TI e dai presidenti delle cooperative, inattendibili e prive di effettivi riscontri, oltre che sulle dichiarazioni di FA e AN, illegittimamente escussi come testimoni anziché come persone sottoposte alle indagini.
2. È fondato e assorbente il primo motivo del ricorso, integrato dal primo motivo aggiunto. Come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, il 12 marzo 2001, all'apertura dell'udienza preliminare, SE NE depositò una consulenza contabile, con allegati documentali, e chiese poi l'ammissione al giudizio abbreviato, che fu in effetti celebrato in un'udienza successiva. I giudici d'appello danno atto sia di tale situazione processuale sia del fatto che la consulenza e i documenti a essa allegati erano posti a fondamento delle censure prospettate dall'appellante, ma dichiarano inutilizzabili sia la consulenza di parte sia i documenti a essa allegati ("bilanci, relazioni, previsioni, opere, consistenze immobiliari, etc..."), nel presupposto che siano appunto inutilizzabili nel giudizio abbreviato i dati probatori offerti dall'imputato con le memorie difensive depositate in udienza preliminare. Sennonché questo presupposto è del tutto errato. Secondo quanto prevede l'art. 438 c.p.p., comma 2, infatti, l'imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato, in forma scritta od orale, fino a quando nell'udienza preliminare non siano state formulate le conclusioni. La richiesta può quindi essere presentata anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi degli art. 421 bis o 422 c.p.p.; e a maggior ragione anche dopo le produzioni documentali che, secondo quanto prevede l'art. 421 c.p.p., comma 3, il giudice dell'udienza preliminare ammette dopo la costituzione delle parti. Ne consegue che l'art. 442 c.p.p., comma 1 bis si riferisce anche a tali produzioni e comunque a tutte le prove acquisite nell'udienza preliminare, quando stabilisce che ai fini della deliberazione il giudice del giudizio abbreviato utilizza, oltre agli "atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416 c.p.p., comma 2" e alla "documentazione di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3", anche "le prove assunte nell'udienza". Prove assunte nell'udienza sono infatti anche i documenti prodotti dalle parti nell'udienza preliminare a norma dell'art. 421 c.p.p., comma 3, perché il riconoscimento all'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato fino alla conclusione dell'udienza preliminare è inteso appunto a permettere l'utilizzazione nel giudizio speciale anche delle prove acquisite nel corso dell'udienza. Non sussiste dunque l'inutilizzabilità dichiarata dai giudici del dibattimento.
Ciò posto, occorre stabilire quali siano le conseguenze dell'errore compiuto dai giudici del merito. Quando la mancata valutazione di una prova sia giustificata non dalla sua supposta irrilevanza bensì dall'applicazione di un divieto probatorio, si determina certamente un error in procedendo, perché non viene dedotto un vizio di motivazione, ma si censura, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova. E la Corte di Cassazione deve appunto accertare anche in fatto l'esistenza della controversa invalidità, vale a dire l'effettiva operatività del divieto probatorio che ha giustificato la dichiarazione di inutilizzabilità della prova controversa.
Tuttavia l'erronea dichiarazione d'inutilizzabilità di una prova rileva solo se ne sia effettivamente conseguita l'invalidità anche della giustificazione del giudizio di fatto. Infatti, poiché l'erronea dichiarazione di invalidità di una prova può incidere su una decisione solo in quanto ne invalidi il giudizio di fatto, che nel giudizio di legittimità può essere sindacato solo nei limiti della sua giustificazione, ne consegue che, accertata l'esistenza di un tale error in procedendo, ne deve essere verificata la rilevanza mediante un controllo sulla motivazione della decisione sul fatto. Occorre verificare, cioè, se la motivazione in fatto sarebbe potuta essere diversa ove il giudice avesse tenuto conto anche della prova erroneamente non utilizzata. Accertato l'error in procedendo, deve dunque essere compiuta una verifica di decisività della prova erroneamente dichiarata inutilizzabile. E tale verifica non può certo essere condotta mediante una valutazione delle prove non utilizzate, perché ciò comporterebbe un giudizio di fatto incompatibile con il sindacato di legittimità. Ma deve essere compiuta sulla base della prospettazione delle parti e in termini di idoneità di quelle prove a rendere effettivamente carente la giustificazione in fatto della decisione impugnata. Nel caso in esame non v'è alcun dubbio che le prove erroneamente dichiarate inutilizzabili siano idonee a incidere sulla giustificazione del giudizio di fatto, perché, come s'è visto, sono gli stessi giudici del merito a riconoscerne il collegamento con i motivi d'appello proposti da SE NE, il cui rigetto rimane pertanto privo di giustificazione.
Sicché, esclusa l'ipotizzata inutilizzabilità, risulta inevitabile l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006