Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 110. (( (Forma degli atti). )) (( 1. Quando e' richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita', l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. ))
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. ))
Commentari • 82
- 1. Cass., Sez. VI, 14 maggio 2014 (c.c. 13 dicembre 2013), La Salahttps://archiviopenale.it/ · 168.64867
Fonte immagine: tg24.sky.it La Suprema Corte ha stabilito che: per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, vale la regola di cui all'art. 110 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza della quale "essi stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto è previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.
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Giurisprudenza • 427
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 27162Provvedimento: […] In tal senso la stabile giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass., sez. 1, sent. n. 9441 del 9/6/94, rv. 199845) "è inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, anziché la sottoscrizione autografa dell'imputato, ai sensi dell'art. 110 c.p.p., in relazione all'art. 582 c.p.p.". […]Leggi di più...
- ricorso per cassazione di persona analfabeta·
- asseverazione da parte di pubblico ufficiale·
- sottoscrizione con segno di croce·
- necessità·
- presentazione·
- impugnazioni