Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una …
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1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il giorno 11 luglio 2017, confermava quella emessa in data 25 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sc.An. e De.Li. per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da La.Gi., quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di anni due ed anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ba.Sa. da liquidarsi con separato giudizio. 1.1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2000, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 29/03/2000
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 667
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 25908/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IN AR n. il 01.08.1970
avverso sentenza del 28.04.1999 CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. Proc. Gen. Dott. VINCENZO GERACI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto da BA RM ON contro la sentenza del Pretore di Rossano che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato in casa di abitazione e condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 10 di reclusione e di L. 400.000 di multa, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 28/4/1999, confermava quella resa dal Pretore.
In motivazione i giudici di appello, nel respingere i motivi di gravame incentrati sul valore probatorio dell'individuazione fotografica e quella personale eseguite dai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari, nonché sul trattamento probatorio riservato all'imputato, spiegavano che quegli accertamenti erano stati correttamente utilizzati dal primo giudice, nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione di ogni elemento indiziante o probatorio che l'ordinamento gli riconosce, non foss'altro perché, in entrambe le occasioni di riconoscimento, la persona offesa si era espressa in termini di assoluta certezza, per avere visto di persona il malvivente durante l'azione di fuga dal balcone dell'appartamento;
spiegavano, altresì, che la pena inflitta si appalesava equa e, comunque, insuscettibile di ulteriore riduzione, a cagione, degli ostacoli rappresentati dalla gravità del fatto e dai precedenti penali di cui risultava gravato l'imputato.
Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e correlata carenza di motivazione, per le stesse ragioni che avevano costituito oggetto del precedente atto di appello e che ribadiva, per insistere sull'inutilizzabilità delle individuazioni di persona eseguite, a suo dire, con modalità non conformi alle forme stabilite dagli artt. 213 e 214 c.p.p., nonché per insistere sulla meritevolezza del più favorevole giudizio di prevalenza delle attenuanti concesse sulle aggravanti contestate. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art.591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio dell'individuazione fotografica e personale, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito hanno tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputato anche da tali elementi di prova, costituendo essi accertamenti di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti.
Nè va dato rilievo, con riferimento alla tesi difensiva circa l'inutilizzabilità dell'individuazione personale effettuata nei riguardi del BA dalla persona offesa, alla circostanza che, nel corso di quell'accertamento, l'imputato sia stato collocato fra due persone che, a dire del ricorrente, presentavano caratteristiche fisiche diverse, atteso che le prescrizioni formali di cui agli artt.213 e 214 c.p.p. non sono stabilite a pena di nullità e che i risultati della ricognizione di persona possono essere utilizzati per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento.
A maggior ragione è dato trarre le medesime conclusioni per le ricognizioni non formali ed i riconoscimenti fotografici, che a quelle prescrizioni non sono vincolati per la loro natura di accertamenti di fatto, tanto più che, nel caso concreto, il convincimento dei giudici di merito è stato adeguatamente motivato in relazione al loro contenuto intrinseco e alle modalità di controllo e di riscontro.
A tal proposito, non è superfluo evidenziare che i risultati dei due accertamenti sono stati ritenuti dai giudici di merito affidabili sul piano probatorio, per avere la persona offesa, nel momento del fatto, visto le fattezze fisiognomiche dell'imputato e poi, nel corso delle indagini, riconosciuto, in termini di assoluta certezza. e per ben due volte, nella persona di costui l'autore del tentativo di furto e, ancora, anche in sede di dibattimento, ribadito la certezza del riconoscimento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 Marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2000