Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.
Commentari • 15
- 1. Bancarotta fraudolenta: è nullo il giudizio che non distingue tra distrazione e dissimulazione (Cass. Pen. n. 48203/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 2. Il datore può spiarmi con telecamere nascoste?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 febbraio 2026
- 3. Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, serve dolo specifico (Cass. 2112/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
Leggi di più… - 4. Specialità attenuate nel MAE (Cass. 14738/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE SENTENZA (data ud. 19/01/2017) 24/03/2017, n. 14738 sul ricorso proposto da: C.D. nato il (OMISSIS); C.G. nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
Leggi di più… - 5. Cancella da remoto i dati del cellulare sequestrato: quale reato? (Cass. 4343/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2023
L'accesso al Cloud da remoto con eliminazione dei dati contenuti di un cellulare in sequestro configura il reato di danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, pur non venendo danneggiato il hardware (ma solo il dato informatico): un sistema informatico è infatti composto da componenti hardware e software, le prime rappresentate dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unità di memoria, parti meccaniche etc.); le seconde costituite "dall'insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attività (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 18163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18163 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/04/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 504
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 037342/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN AO, n. a Palermo il 16.6.1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, in data 12 giugno 2007, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in data 18 ottobre 2006;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 12 giugno 2007, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 18 ottobre 2006, nei confronti di DI AN AO, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1250,00 di multa, perché ribenuto colpevole, in concorso con altro imputato che aveva concordato in appello la pena, dei delitti di rapina aggravata e porto senza giustificato motivo di un cacciavite. La Corte di Appello, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, osservava che il giorno 8 maggio 2003 quattro individui con il volto travisato, di cui almeno uno armato di giravite, erano entrati all'interno della Banca di Roma, agenzia di Caltanissetta quando era chiusa, attraverso un'apertura praticata sul muro, nella parte retrostante dello stabile. L'addetto alle pulizie e successivamente gli impiegati, mano a mano che entravano in banca, venivano sotto minaccia condotti nella zona retrostante la stessa banca.
All'esterno c'era almeno un altro rapinatore, che provvedeva ad avvertire, mediante l'uso del cellulare, i suoi complici dell'arrivo degli impiegati. All'arrivo del direttore, costui era stato costretto a disattivare l'allarme e a prendere il denaro custodito nella cassaforte. Le indagini avevano portato ad acquisire i tabulati telefonici relativi alle telefonate in entrata e in uscita che dalle ore 7 alle ore 9 del giorno 8 maggio 2003, avevano impegnato la cella che copre la zona corrispondente all'istituto di credito ed erano stati selezionati i telefoni che avevano effettuato più di tre chiamate di breve durata, con i caratteri della reciprocità e della circolarltà. Si era pervenuti, in tal modo, ad individuare un gruppo di telefonate composto da quattro utenze cellulari, i cui intestatari erano tutti di origine palermitana, ma soltanto uno realmente esistente e tre delle quattro sim card erano state attivate presso lo stesso dealer. La identificazione di DI con uno degli utenti predetti, che aveva svolto la funzione di basista, si desumeva da una serie di elementi: la intestazione di una delle suddette sim alla cognata;
le dichiarazioni rese dai titolari di utenze che avevano avuto contatti con il numero telefonico di quella stessa sim e che avevano confermato la riconducibilità dell'utilizzazione al DI;
i contatti con utenza intestata alla moglie del DI. Propone ricorso per Cassazione il difensore di DI deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe a riprodurre la decisione confermata, omettendo di motivare il mancato accoglimento di specifici motivi di impugnazione.
In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia considerato irrilevanti le seguenti circostanze segnalate dalla difesa: che il consulente tecnico abbia segnalato il coinvolgimento di un'altra persona che avrebbe effettuata una telefonata da una cabina telefonica, in tal modo evidenziando l'arbitrarietà scelta degli inquirenti di escludere le telefonate provenienti da utenza fissa;
che una delle utenze cellulari individuata come utilizzata dai rapinatori non abbia effettuato alcuna chiamata, in tal modo contraddicendo il criterio selettivo utilizzato dagli inquirenti relativo ad utenze cellulari che presentassero i caratteri reciprocità e circolarltà; la mancanza di corrispondenza tra l'orario delle telefonate attenzionate e l'ingresso in banca dei vari impiegati, che sarebbe giustificata, in modo illogico, con l'imprecisione dei testi nel riferire gli orari dovuta alla tensione del momento;
l'esistenza di una telefonata effettuata al momento dell'apertura della cassaforte, successivamente all'orario dell'ultima telefonata compresa nel gruppo preso in considerazione dagli inquirenti, sulla quale manca una qualsiasi motivazione da parte della sentenza impugnata;
la contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito circa il ruolo del DI, dalla quale emergerebbe che il DI si trovava all'interno dell'istituto di credito e ciò sarebbe in contrasto con la circostanza che durante la fase esecutiva della rapina l'utenza utilizzata dal DI agganciava più celle evidenziando che egli era in movimento e non si poteva trovare all'interno della banca;
la mancanza di riprese riguardanti il DI ad opera delle telecamere del circuito di videosorveglianza della banca relative ai quattro mesi precedenti la rapina, giustificata dalla sentenza impugnata con una "logica di acCortezza", che sarebbe contraria ad una regola di comune esperienza;
la mancanza di elementi che collegherebbero il DI ad altra rapina compiuta a Palermo con le stesse modalità e considerata, invece, elemento di riscontro della responsaoilità dell'imputato da parte della sentenza impugnata;
il carattere indiziario attribuito ai tabulati telefonici dalla stessa Procura della Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non sono consentiti e devono essere dichiarati inammissibili.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprenma Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusa, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare, deve osservarsi che la sentenza impugnata individua e chiarisce con esattezza e senza contraddizioni manifeste "il ruolo di basista del DI" (pag. 11).
Per quanto riguarda le obiezioni difensive che non avrebbero trovato risposta esaustiva o non avrebbero trovato affatto risposta nella sentenza impugnata, deve osservarsi, da un lato, che il sindacato di legittimità delle Suprema Corte si limita alla mancanza di motivazione e non alla sua semplice insufficienza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dall'altro lato, che la struttura minima della motivazione concerne solo le prove decisive, come si ricava non solo dal principio di concisione espositiva (artt. 544 e 546 c.p.p.), ma anche da alcuni richiami testuali: l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), il primo articolo richiedendo l'indicazione delle prove poste a base della decisione fa riferimento non a tutte le prove comunque rilevanti, ma solo a quelle poste a base della decisione, cioè delle prove fondamentali, a decisive.
A questo articolo si collega il secondo, che prevede l'annullamento della sentenza in caso di mancata assunzione di una prova decisiva. Dunque è la prova decisiva che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante. Ciò spiega le ragioni per le quali la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. Pertanto, non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Le argomentazioni del ricorrente neppure prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, ma si limitano a sollevare dubbi su quella operata dai giudici di merito, sulla base, peraltro, di elementi, non corrispondenti all'esatto contenuto della motivazione censurata (si vedano le osservazioni sul ruolo del DI), o di elementi marginali rispetto alla struttura portante della motivazione stessa (si vedano le osservazioni sul carattere indiziario che sarebbe stato attribuito ai tabulati telefonici dalla Procura), ovvero di elementi confutati dal giudice di merito (si veda il riferimento alla "logica di acCortezza" che è regola di comune esperienza adottata dal giudice di appello, di valore quanto meno equivalente a quella invocata dalla difesa).
Alla inammissibilità del ricorso consegne la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro
1000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2008