Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza aggravante potesse essere ravvisata in relazione a condotte di falsificazione di una serie di atti, complessivamente preordinate a consentire il riconoscimento della paternità ad un soggetto, latitante, avente posizione apicale in una consorteria mafiosa, sottraendolo al rischio della personale esposizione negli uffici comunali).
Commentario • 1
- 1. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO P. - rel. Consigliere - N. 1566
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 27136/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.F. , nato a (OMISSIS) ;
G.S. , nata a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 26/03/2013 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello de libertate;
letto il ricorso e l'ordinanza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO;
sentite le conclusioni scritte del Procuratore generale in persona del Sostituto dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con esclusione dell'aggravante;
sentiti, altresì, gli avv. Cianferoni Luca ed Adele Manno, che, nell'interesse dei ricorrenti, hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Reggio Calabria accoglieva l'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del 14/02/2013 con la quale il GIP del Trubunale di Reggio Calabria aveva disposto la custodia cautelare in carcere, nei confronti di B.F. , e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di G.S. , in quanto madre di prole inferiore a sei anni.
In particolare, le persone anzidette erano indagate dei reati di seguito indicati: entrambe del reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro e con soggetto allo stato non meglio identificato, traendo in inganno l'ufficiale dello stato civile del Comune di Rosarno, R.F. , inducevano quest'ultima ad attestare falsamente nell'atto di riconoscimento di paternità della minore B.M.T. un fatto avvenuto alla sua presenza, in particolare:
- G.S. alle ore 13,30 circa del (OMISSIS) si presentava presso l'ufficio dello stato civile del Comune di XXXXXXX assieme a persona non identificata, che attestava falsamente di essere B.F. (nato a (OMISSIS) ) e, all'uopo, esibiva la carta d'identità n. (OMISSIS) , rilasciata il (OMISSIS) dal Comune di XXXXXXX al detto B. , nella quale era stata sostituita la foto originale.
Nella circostanza, G.S. , esibendo copia dell'attestazione di avvenuto parto e sottoscrivendo l'atto di riconoscimento di paternità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assieme al soggetto che assumeva falsamente di essere B.F. cl. XX, rafforzava in R.F. la convinzione di avere di fronte il padre naturale della minore e la induceva ad attestare, nell'atto di riconoscimento di paternità, una circostanza falsa e cioè la presenza di B.F. cl. XX.
- Il B. , dal canto suo, forniva un contributo causalmente rilevante al fatto sopra descritto, denunciando falsamente ai Carabinieri di (OMISSIS) , lo smarrimento della carta d'identità; con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi, in Emilia-Romagna e Lombardia, nota come cosca Bellocco;
con recidiva infraquinquennale per lo stesso B. ;
Q) ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 477 e 482 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 perche', in concorso tra loro e con un soggetto allo stato non meglio identificato, contraffacevano la carta d'identità sopra indicata, sostituendo la foto originale con quella di un soggetto non meglio identificato;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale operante in Rosarno e comuni limitrofi, in Emilia-Romagna e in Lombardia, intesa come cosca Bellocco;
il solo B.F. :
R) ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perche', in una denuncia presentata al comando stazione Carabinieri di (OMISSIS) attestava falsamente di avere smarrito la carta d'identità meglio indicata al capo che precede;
con l'aggravante come sopra indicata;
la sola G.S. :
S) ai sensi degli artt. 110 e 378 cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso con un soggetto non meglio identificato, con la condotta descritta ai capi P) e Q) aiutava B.F. -
latitante dal XXXXXXX per essersi sottratto all'ordine di esecuzione n. 263/2010 SIEP, emesso in pari data dalla Procura Generale di Reggio Calabria, in relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 17.1.09, divenuta definitiva in data 12.10.10 - a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, in particolare consentendogli di riconoscere la figlia B.M.T. , nata a (OMISSIS) , senza allontanarsi dal luogo in cui trascorreva la latitanza;
con l'aggravante come sopra indicata;
T) ai sensi degli artt. 110 e 390 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perché, in concorso con un soggetto non meglio identificato, con la condotta descritta ai capi P) e Q) aiutava B.F. a sottrarsi all'esecuzione della pena, in particolare consentendogli di riconoscere la figlia B.M.T. ..., senza allontanarsi dal luogo in cui trascorreva la latitanza;
con l'aggravante come sopra specificata.
Con l'anzidetta ordinanza il Gip aveva ritenuto di escludere per tali delitti l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con la conseguenza, tra l'altro, che per i delitti di cui ai capi Q) e R) della provvisoria imputazione aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, in quanto, esclusa l'aggravante di cui si è detto, i limiti edittali dei reati di cui agli artt. 477, 482 e 483 cod. pen. non consentivano l'applicazione di alcuna misura.
2. Avverso la pronuncia anzidetta i difensori degli indagati, avv. Luca Cianferoni ed Adele Manno, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti contestano la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 sul rilievo che, nel caso di specie, mancavano i relativi presupposti, con particolare riferimento all'ipotizzata configurazione dell'agevolazione di consorteria mafiosa. La condotta incriminata aveva finalità squisitamente personale, come ritenuto dal gip, e non era, dunque, diretta ad agevolare il sodalizio malavitoso. Con il secondo motivo si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal PM, lamentandosi, in particolare, che il giudice di appello non abbia rilevato il difetto d'interesse della parte pubblica ad un'impugnativa che non poteva avere alcun immediato ed attuale riflesso sullo stato custodiale degli indagati.
2. La seconda censura - da esaminare in limine, stante il suo contenuto, astrattamente, pregiudiziale - è destituita di fondamento.
Non può, per vero, disconoscersi l'interesse della parte pubblica all'impugnazione, considerato che l'aggravante in questione, oltre ad incidere direttamente sulla gravità del fatto e, quindi, sull'entità della pena da irrogare, ha immediato riflesso sul versante della cautela, rilevando ai fini del computo del termine di custodia cautelare.
Certo, l'interesse all'impugnativa, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, deve essere attuale e non meramente eventuale, ma non par dubbio che l'incidenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, sia immediata e non meramente prospettica, anche se, di fatto, apprezzabile in un momento successivo, ossia all'atto della verifica del corso dei termini di custodia cautelare.
La seconda censura riguarda, invece, il profilo giuridico della configurabilità, nel caso di soecie, dell'aggravante in questione. Come emerge dalla diffusa narrativa, la fattispecie per la quale è stato emesso il titolo custodiale a carico degli indagati risiederebbe, secondo la prospettazione accusatoria, in un complesso disegno fraudolento volto a consentire il riconoscimento della paternità naturale di B.F. , elemento apicale dell'omonima consorteria mafiosa, all'epoca latitante, sottrraendolo al rischio della personale esposizione negli uffici comunali e consegnandogli, in tal guisa, di rimanere in stato di clandestinità. All'uopo, altra persona, rimasta ignota, si era presentata, in sua vece, innanzi all'ufficiale di stato civile, assieme alla madre naturale G.S. , che, partecipe anch'ella del piano fraudolento, aveva avallato, con mendace attestazione, l'identificazione dello sconosciuto come B.F. ,
inducendo così in errore il pubblico ufficiale, che aveva autenticato l'atto di riconoscimento della minore, alla quale era imposto il cognome B. . Strumentale al perseguimento di siffatto obiettivo era la contraffazione della carta d'identità dello stesso B.F. , mediante sostituzione della foto originale con quella dell'ignoto complice;
carta d'identità il cui smarrimento era stato falsamente denunciato, a suo tempo, dallo stesso intestatario. Questi i fatti nel loro sviluppo dinamico, si è registrata una difformità di valutazione tra il Gip, che aveva negato l'applicazione dell'aggravante, ed il giudice del riesame, che era andato, invece, di contrario avviso. La ratio decidendi della relativa pronuncia risiede nel convincimento che, attraverso le illecite condotte di cui si è detto, si sarebbe di fatto agevolata l'associazione mafiosa, che aveva pressante interesse, a seguito della decapitazione del suo apparato verticistico, per effetto di provvedimenti giudiziari, a preservare il suo capo dal rischio di possibile cattura, mantenendone lo stato di clandestinità. Ai fini della soluzione del quesito occorre considerare che la particolare aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 assume, nel perspicuo dettato normativo, una duplice configurazione. La prima in chiave soggettiva, legata all'uso del metodo mafioso, avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416 bis, cod. pen., e configurabile, come è noto, anche indipendentemente dall'appartenenza del soggetto agente a sodalizio delinquenziale. La seconda, in proiezione finalistica, si riconnette a condotte delittuose, oggettivamente, dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.
Evidente, nel caso di specie, la rilevanza della seconda prospettazione, non par dubbio al Collegio che, in tale seconda modalità, la configurabilità dell'aggravante attenga non solo all'ambito oggettivo, della strumentale, obiettiva, finalizzazione all'effetto agevolatore, ma anche alla dimensione soggettiva, richiedendo il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante (così, Cass. sez. 6, n. 11008 del 07/02/2001, Rv. 218783). Siffatto orientamento della volontà postula che, quello di favorire l'associazione, debba essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, come ipotizzato nel caso di specie. Diversamente, sarebbe legittimata una sorta di automatismo applicativo dell'aggravante, che troverebbe spazio in ogni ipotesi di condotta illecita in favore di un esponente verticistico di un sodalizio mafioso, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva coincidenza, in termini immediati e diretti, degli interessi del capomafia con quelli dell'associazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255517). E ciò sarebbe in dissonanza con la stessa ratto dell'aggravante in questione, connessa, in tutta evidenza, all'esigenza di un più efficace contrasto alla fenomenologia delinquenziale dell'associazionismo mafioso in sè considerata.
Orbene, nel caso di specie, non può negarsi che la complessa macchinazione delinquenziale sia stata concepita ed attuata in favore del solo B. , per vicende strettamente personali e familiari, sì da consentirgli il riconoscimento della figlia naturale senza esporsi al rischio della personale presenza. L'interesse dell'associazione di appartenenza, ove davvero esistente, rimaneva sullo sfondo, nella dimensione ipotizzata dagli inquerenti, ma solo in prospettiva indiretta, come tale inidonea, per quanto si è detto, a configurare l'aggravante in questione.
3. Per quanto precede, l'impugnata ordinanza deve essere annullata in parte qua, con eliminazione dell'aggravante anzidetta. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 che elimina. Rigetta nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014