Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1998, n. 13008
CASS
Sentenza 28 settembre 1998

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È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, e idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato.

Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte dell'imputato , a vari associati, di messaggi segreti).

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Fattispecie relativa all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra", in riferimento alla quale la S.C. ha affermato che, data la sua stabile dotazione di armi, questa costituisca fatto notorio non ignorabile).

Ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416-bis cod. pen.

La configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione.

Il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1998, n. 13008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13008
Data del deposito : 28 settembre 1998

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