Sentenza 28 settembre 1998
Massime • 7
È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, e idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato.
Integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte dell'imputato , a vari associati, di messaggi segreti).
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Fattispecie relativa all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra", in riferimento alla quale la S.C. ha affermato che, data la sua stabile dotazione di armi, questa costituisca fatto notorio non ignorabile).
Ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416-bis cod. pen.
La configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione.
Il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Il terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti.
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1998, n. 13008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13008 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1998 |
Testo completo
8 RE 2000 0 CANCELLERIA
0 3 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AV767486 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AU767461 SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28.9.1998
SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 820 Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente
1.Dott. ANTONIO KARCHESE REGISTRO GENERALE Consigliere
2.Dott. GIANFRANCO RIGGIO N.16620/1998 66
3.Dott DARIO DE PASCALIS
66
de 4.Dott. ANGELO VANCHERI 66
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA COPIE studio sul ricorso proposto da : UFFICIO copia IL SOLE 24 ORE 1) RU OR, nato a [...] il [...];
Rilasciata
× 2) FF IE, nato a [...] il [...]; 000 il 11 DIC, 1998. 3) NO PP, nato a [...] il [...]; 24 SIG.
4) RE LE, nato a [...] il [...]; al diritti 1 CANCELLIERE
5) DI PA RL, nato a [...] il [...]; per
6) AR SE, nato a [...] l'[...]; IL
7) IA UI, nato a [...] il [...];
8) EC CE, nato a [...] il [...];
9) LO CA OL, nato a [...] il [...];
10) SO NN, nato a [...] il [...]; RI
11) RI SE, nato a [...] l'[...];
12) EL SE, nato a [...] il [...];
13) ES OL, nato a [...] il [...];
14) AN OM, nato a [...] il [...];
0
2
15) NO AO, nato a [...] il [...];
16) IN PP, nato a [...] il [...] nonché dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO nei confronti di FF IE, NO PP e NO AO;
PALERMO,
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO
VANCHERI;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott.
GIANFRANCO VIGLIETTA, il quale ha concluso chiedendo:
1) il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Palermo;
2) il rigetto dei ricorsi proposti da BR, BU, NO, Di OL, RA RE
GI, CO, Lo RB, US, RI, AT, ER, UP e CANCE
TU;
3) l'annullamento con rinvio, per difetto di motivazione sulla responsabilità, per
PA e per essere ravvisabile il delitto di favoreggiamento per SE.
AY199
Uditi i difensori, avv.ti RO Milio per BR, Valerio Vianello per BU,
Tommaso Farina per BR, NO e US, Gaetano Pecorella e V. Nico AY133
D'Ascola per PA, GO RR per Di OL, RO EN per
RA, SE Di PE per GI, GI AC per CO, IC AY1333
ER in sostituzione dell'avv. RE Gugino per Lo RB, Angelo
Barone per RI, RO BI CO per AT e UP, NZ
FR ed IC ER per ER,
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e, inoltre, gli avv.ti
Vianello, Farina e CO il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale
di Palermo nei confronti di BU, NO e UP, si osserva:
ES CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SRI
COPIE
Rich sta copia studio
VIA NELLO per dimui. Choos dal 18 FEB. 1999
IL CANCELLIERE IRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZI
UFFICIO COPIE
Richiesta copia stu dal Sig. per diritti L. 7200 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il
IL CANCELLIE
A seguito di una complessa indagine, scaturita dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia fra cui inizialmente Di IL LE, in un secondo momento il di lui fratello Di IL SQ e, via via, altri come
EL LL, OM RO, CA TO, CI SE e
IA VA si procedeva penalmente nei confronti di un nutrito gruppo di persone, accusate di appartenere, a vari livelli, alla associazione di stampo mafioso “Cosa nostra” e, alcunt, anche di altri reati, come il porto e la detenzione, in grande quantità, di armi comuni e da guerra.
Le investigazioni ricevevano un ulteriore impulso dal rinvenimento e dal sequestro, presso l'abitazione dell'esponente mafioso GA TO, di una consistente documentazione, definita di eccezionale rilievo, comprovante l'attività criminosa del sodalizio nella zona orientale di Palermo (articolantesi in traffico di stupefacenti, rapine, estorsioni ecc.), e contenente la contabilità relativa agli introiti e agli esborsi, nonché i nominativi di alcuni associati e gli incarichi loro rispettivamente conferiti.
Si giungeva pertanto alla celebrazione, avanti al Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Palermo, con il rito abbreviato, di un processo a carico di 26 persone.
Si trattava di RU OR, FF IE, NO PP,
RE LE, DI PA RL, AR SE,
IA UI, LO CA OL FR, SO NN,
RI SE, EL SE, ES OL,
AN OM, NO AO, IN PP
LO ed altri soggetti che qui non interessano perchè non ricorrenti, ai quali veniva formalmente contestato - in concorso con altri, nei confronti dei quali si procedeva separatamente - il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis C.P., per avere fatto parte del suddetto sodalizio, con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo, trattandosi di associazione armata e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in parte anche con il prezzo o il profitto di delitti;
nonché di EC
RI 2
CE, cui veniva contestato il reato di favoreggiamento continuato ed aggravato anche ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, per avere aiutato
GR RE, autore insieme ad altri di un duplice omicidio, ad eludere le investigazioni dell'autorità, prestando al medesimo assistenza e cure mediche.
Inoltre ai predetti NO e ER erano stati contestati i reati di porto e detenzione illegali di armi comuni e di armi da guerra, aggravati dal fine di agevolare la medesima associazione mafiosa.
Al termine del processo il GIP, con sentenza del 13 luglio 1996, esclusa per tutti l'aggravante di cui al comma 6 dell'art.416-bis c.p., dichiarava i predetti imputati, ad eccezione di Di OL CA e GI LU, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, legati dal vincolo della continuazione per NO e
ER; dichiarava i predetti Di OL e GI colpevoli dei reati, legati dalla continuazione, di favoreggiamento e di procurata inosservanza di pena di cui agli artt. 378 e 390 c.p., aggravati ex art.7 D.L. 152 del 1991, così modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere;
e, concesse a BR
RE, CO ZO e SE OL le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata al BR e al SE, e ritenuta, relativamente al US VA, la continuazione rispetto al reato di cui all'art.390 c.p., per cui lo stesso aveva riportato condanna con sentenza 16.3.1995 della Corte di Appello di Palermo, condannava, applicata la diminuente del rito:
1) BR RE alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
2) BU RO alla pena di anni 5 di reclusione, casa di lavoro per anni 2 e interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) NO IL alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e £. 2 milioni di multa, casa di lavoro per anni 2 e interdizione perpetua dai pubblici uffici;
4) PA EO alla pena di anni 4 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
5) Di OL CA alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5,
6) RA SE alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, libertà vigilata per CORTE SUPREMA DI CASSAZION anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5, UFFICIO COPIE
Phanch Richiesta copia studiç
LALOGGI dal Sig. per diritti L. 14000 19 LUG. 2000
" 3
7) GI LU alla pena di anni 3 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
8) CO ZO alla pena di anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale,
9) Lo RB OL FR alla pena di anni 5 di reclusione, casa di lavoro per anni 2 e interdizione perpetua dai pubblici uffici,
10) US VA alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, libertà vigilata per un anno;
11) RI SE alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
12) AT SE alla pena di anni 6 di reclusione, casa di lavoro per anni 2
e interdizione perpetua dai pubblici uffici,
13) SE OL alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, libertà vigilata per un anno,
14) ER IC alla pena di anni 7 di reclusione e £. 3 milioni di multa, casa di lavoro per anni 2 e interdizione perpetua dai pubblici uffici;
15) UP AO alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, libertà vigilata per anni 2 e interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
16) TU IL AR alla pena di anni 5 di reclusione, casa di lavoro per anni 2 e interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il giudice suddetto perveniva alle decisioni sopra riportate dopo avere svolto un ampio excursus sulla evoluzione e sullo stato della giurisprudenza in tema di chiamata in correità ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ed avere ritenuto intrinsecamente attendibili, oltre che reciprocamente riscontrate e confortate da elementi esterni, le rivelazioni dei vari collaboratori di giustizia. In particolare, affermava la possibilità di configurare il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa suindicata, la cui esistenza doveva considerarsi un dato ormai acquisito, anche a carico di soggetti che - pur non essendo stata acquisita la prova della loro formale adesione alla medesima consorteria, attraverso il rituale del giuramento solenne - dovevano comunque ritenersi organicamente inseriti in essa, per avere svolto ruoli e compiti funzionali agli scopi criminosi perseguiti dal sodalizio, e dato un Mauter 4
contributo al mantenimento e al consolidamento della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.
Di tal che, all'interno di "cosa nostra" si potevano distinguere diverse categorie di partecipi, sommariamente classificabili come: “uomini d'onore", e cioè membri a pieno titolo, formalmente e ritualmente associati;
“affiliati”, e cioè soggetti organicamente, anche se non formalmente inseriti, e destinati, al termine di un periodo di osservazione - durante il quale dovevano dare prova delle loro capacità delinquenziali mediante il compimento di azioni criminose per conto dell'associazione a divenire uomini d'onore; ed infine "vicini" o a
-
disposizione", e cioè i soggetti individuati dalla elaborazione giurisprudenziale come "concorrenti esterni" all'associazione, disponibili a colmare eventuali vuoti determinati da arresti o altro, oppure a fornire, in momenti di crisi, apporti o contributi per la sopravvivenza dell'associazione stessa.
La suddetta sentenza, ad eccezione di alcune modifiche di cui si parlerà in prosieguo in occasione dell'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, veniva in gran parte confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14
luglio 1997.
In tale sede veniva disposta la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale mediante l'ammissione della produzione del verbale di interrogatorio reso al P.M. da US NZ RE ed è stato disposto l'esame di US VA, nel frattempo arrestato, entrambi esponenti di spicco dell'associazione.
I giudici della Corte territoriale ripercorrevano l'iter motivazionale adottato dal primo giudice, sia per quanto riguardava le linee giurisprudenziali da seguire nella valutazione delle risultanze emergenti dalle rivelazioni dei collaboranti e del valore probatorio da attribuire ad esse in concomitanza con gli elementi di riscontro, sia per quanto riguardava la individuazione dei soggetti da ritenere organicamente inseriti nella associazione, indipendentemente da una formale affiliazione e dalla assunzione, da parte loro, di un impegno in forma solenne.
In particolare osservavano:
Manches 5
che la chiamata in correità, per la espressa definizione datane dal legislatore, ha valore di prova e non di semplice indizio e, con l'ausilio del riscontro convalidante, assume la medesima efficacia probatoria della testimonianza;
che gli elementi di riscontro, indispensabili per ritenere attendibile la chiamata, non sono predeterminati nella specie e nella natura e possono essere di qualsiasi tipo, ivi compresi gli elementi omologhi, e cioè le chiamate provenienti da altri soggetti;
che, se da un lato il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. pone un limite al principio del libero convincimento del giudice in quanto, nella valutazione della chiamata in reità o in correità, è richiesto necessariamente il concorso dell'elemento di riscontro, dall'altro, stabilendo il criterio della libertà del riscontro stesso, ha affidato alla libera indagine del giudice, non soggetta a canoni interpretativi predeterminati, la ricerca e l'utilizzabilità, in funzione di riscontro, di elementi di qualsiasi tipo, idonei a sostenerne ma anche a confutarne il risultato;
che, quando il riscontro è costituito da altra chiamata in correità, non è
necessario che questa sia a sua volta confermata da altro elemento esterno, che non è necessario che gli elementi di conferma costituiscano a loro volta
.
prove autonome del fatto, in quanto, se così fosse, ne risulterebbe interamente svuotata la forza rappresentativa della chiamata;
che una pluralità di chiamate, provenienti da diversi soggetti e coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del chiamato, legittimano, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità, purchè venga congruamente accertata l'autonomia di ogni chiamata e siano esclusi fattori che denuncino una reciproca influenza o una coincidenza soltanto fittizia;
che la portata della chiamata e la incidenza dei riscontri vanno valutate in
.
termini diversi a seconda della misura della conoscenza dei fatti da parte del dichiarante, nel senso che lo spessore della attendibilità di esso sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il grado di coinvolgimento personale e diretto del chiamante e, proporzionalmente, il valore del riscontro potrà prospettarsi
Mantec 6
in termini di più o meno rigoroso impegno dimostrativo a seconda del livello di coinvolgimento personale del propalante.
Sotto il profilo della individuazione degli aderenti alla associazione e della distinzione degli stessi dai semplici fiancheggiatori, osservavano i medesimi giudici che, per coloro che sono stati indicati come partecipanti di fatto all'associazione, occorreva la prova di un appoggio e di un contributo forniti in maniera sistematica e continuativa, che poteva essere costituita dall'espletamento in maniera stabile di determinate mansioni, rivelando tale contributo una compenetrazione con il sodalizio criminoso, pienamente indicativa di una condotta di partecipazione. La stabilità o meno di tale contributo costituisce inoltre, secondo i medesimi giudici, l'elemento differenziatore tra la condotta dell'associato e quella del semplice favoreggiatore, responsabile ai sensi dell'art.378 c.p.-
Passando all'esame delle singole posizioni, necessariamente delineate, per evidenti ragioni di brevità, in forma schematica, la Corte territoriale ha osservato quanto segue:
Per BR RE: Era da confermare in toto il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice in considerazione delle convergenti dichiarazioni di RA VA, Di IL
LE e Di IL SQ, che lo avevano definito "uomo d'onore" appartenente alla “famiglia” di CI, avevano dato notizie esatte sulla sua attività di commerciante di carni, e avevano riferito sui suoi intensi rapporti, perduranti sino ad epoca recente, con diversi esponenti di spicco della consorteria pur dopo il suo trasferimento a Verona. In particolare LE Di IL aveva asserito che il BR utilizzava la sua azienda commerciale di Verona come rifugio per latitanti;
ha riferito, conformemente al fratello SQ, di una cena, avvenuta a Verona intorno alla metà degli anni '70, alla quale essi avevano partecipato insieme ad altri familiari, ed alla quale era intervenuto il boss Gaetano
Badalamenti, allora latitante, con la moglie. Tali propalazioni sono state ritenute
Wanker 7
esaustive e sufficienti per l'affermazione di responsabilità del BR in ordine al reato associativo, in quanto contatti continui e cointeressenze con altri soggetti appartenenti alla cosca e la esistenza di una fitta rete di collegamenti fra affiliati rappresentavano la prova di una perdurante affectio societatis
Ha lamentato il BR nel suo ricorso violazione dell'art. 192 c.p.p., con particolare riguardo alla mancanza di una congrua motivazione in ordine alla verifica della attendibilità dei collaboranti e alla esistenza di seri riscontri alla loro chiamata in correità, fondata su congetture, presunzioni e generiche affermazioni, piuttosto che su elementi certi ed esaustivi, e conseguente mancanza di un valido 1
supporto probatorio in ordine alla sua appartenenza alla consorteria mafiosa.
Per BU RO: La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione mafiosa, ritenendolo invece responsabile di favoreggiamento, in considerazione della saltuarietà del suo contributo, rivolto essenzialmente a risolvere una vicenda processuale del fratello RE - arrestato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi condannandolo alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, e applicandogli la libertà vigilata per anni 2. Il primo giudice aveva ritenuto provata la sua appartenenza a Cosa nostra" in base alle dichiarazioni dei collaboranti EL LL, OM RO, BE
OS e AT RE, che lo avevano indicato come persona "vicina" ai fratelli GR e ai noti esponenti ZA PA e TU IL;
nonchè sulla scorta di una intercettazione ambientale, da cui era emerso che lo stesso aveva ricevuto dal fratello RE, detenuto a Palermo, l'incarico di provvedere allo spostamento di alcune armi, fra cui un lanciarazzi, da un posto all'altro, e che aveva eseguito l'incarico.
Nel suo ricorso il BU lamenta: 8
a) Violazione dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152 e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo che la Corte di Palermo non aveva sciolto il dilemma se egli intendesse agevolare l'associazione o, come invece sembra dedursi dalla sentenza, un singolo membro della associazione, nel qual caso l'aggravante non potrebbe ritenersi sussistente;
b) Illogicità della motivazione, dato che, da un canto, la Corte aveva escluso che egli avesse dato un contributo sistematico e continuativo alla associazione e,
dall'altro, aveva valorizzato le dichiarazioni dei collaboranti per dimostrare che gli oggetti che egli avrebbe dovuto spostare da un luogo all'altro fossero effettivamente delle armi. Inoltre non vi sarebbe la prova che egli aveva voluto favorire lo ZA, asseritamente destinatario finale delle armi, ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche della stessa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Palermo, ricorrente nei confronti del
BU, ha rilevato erronea applicazione dell'art. 378 c.p., onervando che dagli elementi processuali messi in rilievo dalla Corte palermitana è emerso che entrambi i fratelli BU avevano dimostrato ampia disponibilità ad assicurare con continuità i propri servigi in favore della associazione.
Per NO IL:
La Corte di appello ha riformato la sentenza di prime cure, assolvendo il NO dalle imputazioni di porto e detenzione illegali di armi per non avere commesso il fatto e mantenendo ferma la condanna per associazione mafiosa, per la quale la pena è stata determinata in anni 4 di reclusione, oltre alla libertà vigilata per anni
2 e l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Ha osservato la suddetta Corte che le dichiarazioni del collaborante BE
OS, circostanziate e pienamente riscontrate attraverso le operazioni di polizia che hanno favorito ed affiancato la sua collaborazione, consentivano di escludere che il NO detenesse le armi di cui alle imputazioni, essendosi limitato ad interessarsi, per conto e su incarico del latitante ZA, per il loro recupero, mentre le stesse erano detenute da UG RO e da Di SQ
VA. Le medesime rivelazioni del BE deponevano tuttavia, secondo 9
la corte di merito, per l'appartenenza del NO alla associazione criminosa, dato che gli era stato conferito l'incarico di recuperare un notevole quantitativo di armi, incarico che, per la sua delicatezza, non poteva che essere affidato ad un soggetto che fosse già inserito nel sodalizio e che presupponeva comunque un consolidato rapporto di fiducia con il reggente della "famiglia” di CI,
PA ZA, allora latitante.
Ha lamentato nel suo ricorso il NO violazione dell'art. 192 c.p.p., sotto il profilo che le dichiarazioni del BE, riguardanti la sua posizione all'interno della associazione, sono rimaste assolutamente prive di qualsiasi riscontro, e comunque non avevano fornito elementi probatori riconducibili ad una sua condotta partecipativa, come la reiterazione di comportamenti tipici e la consapevole scelta di far parte del sodalizio. Di conseguenza doveva ravvisarsi nella sua condotta il reato di favoreggiamento.
Ha rilevato invece il P.G. nel suo ricorso nei confronti del NO che la Corte
territoriale aveva disapplicato le norme sul concorso di persone nel reato, che configurano la responsabilità del partecipe anche se costui non realizza la fattispecie tipica, posto che il NO sapeva della esistenza delle armi e conosceva il loro nascondiglio.
Per PA EO: La Corte di merito ha confermato la condanna ad anni 4 di reclusione inflitta al
PA dal primo giudice per il reato di associazione mafiosa, osservando che numerosi collaboratori lo avevano indicato come persona assai "vicina" a
VA US e a EO RE, e lo avevano indicato come persona che manteneva i contatti tra quest'ultimo e la famiglia di lui a Corleone. I riscontri consistevano negli accertati contatti tra il medesimo e i telefoni cellulari in uso a
RE, CA e GA e nel possesso, da parte di quest'ultimo, di un appunto con il di lui numero telefonico. Ulteriori conferme erano emerse dalle dichiarazioni di VA US, che lo aveva descritto come persona “sempre disponibile”, sicchè l'assidua frequentazione di esponenti mafiosi di spicco e la 10
stabilità dei contributi da lui dati comprovavano il suo inserimento nell'associazione.
Lamenta il PA nel suo primo ricorso:
a) violazione dell'art. 192 c.p.p.- Mancherebbero del tutto i riscontri oggettivi e individualizzanti in ordine alla sua presunta appartenenza al sodalizio, mentre la semplice convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti non sarebbe sufficiente, non potendosi ritenere effettivamente controllate ove riscontrate solo reciprocamente, ed occorrendo comunque un processo di verifica delle singole chiamate,
b) violazione degli artt. 416-bis e 378 c.p. con riguardo alla mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo e, in particolare, dell'elemento psicologico di esso, con conseguente ravvisabilità, semmai, del reato di favoreggiamento nei riguardi di singoli soggetti;
c) violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p., per mancanza di autorizzazione della autorità giudiziaria all'esame dei dati relativi ai tabulati SIP, e conseguente inutilizzabilità degli stessi, usati invece come riscontri alle rivelazioni dei collaboranti;
d) difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Nel secondo ricorso si lamenta invece illogicità di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, non avendo i giudici di merito tenuto conto del fatto che i presunti contatti con esponenti mafiosi erano strettamente attinenti a ragioni di natura professionale ed esclusivamente riferibili all'attività di medico da lui espletata anche in favore dei loro familiari.
Per Di OL CA:
La Corte di appello ha assolto il Di OL dal reato cui all'art.390 c.p. perché il fatto non costituisce reato, e ha determinato la pena per il reato di cui all'art.378
c.p. in anni 3 di reclusione, non avendo riscontrato prove circa la conoscenza da parte sua dello "status" di condannato del RE, la cui latitanza, secondo l'imputazione, avrebbe favorito.
Mauher 11
Il Di OL lamenta nel suo ricorso carenza motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Per RA SE:
La corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado con cui il RA è stato ritenuto responsabile di associazione mafiosa sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti LE e SQ Di IL, che lo hanno indicato come operante alle dipendenze del coimputato BR RE, attivo nelle estorsioni, favoreggiatore del latitante GR SE (che aveva ospitato nella sua casa), in contatto, oltre che con il predetto GR, con il di lui fratello IL, della cui macchina faceva uso, con TO GA, EO
RE, e TU IL.
Lamenta il RA difetto di motivazione e mancanza di riscontri alle affermazioni dei collaboranti, per altro discordanti in alcuni punti ed aventi talvolta natura di dichiarazioni de relato. Inoltre non era stata data alcuna indicazione concreta circa le estorsioni cui egli si sarebbe dedicato.
Per GI LU:
Il GI, condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 378 e 390 c.p., stato assolto in appello da quest'ultimo delitto perché il fatto non costituisce reato e la pena inflittagli è stata ridotta ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.
E' stata ribadita la sua colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento aggravato, essendo egli formale intestatario, come prestanome, della casa utilizzata da EO RE come rifugio durante la sua latitanza. I
collaboranti CA e EL hanno concordemente dichiarato che il
GI, figlio di GI EF, “uomo d'onore" della famiglia di S.Maria di
Gesù, ha effettuato, insieme al coimputato Di OL e al CA, un trasporto di armi da OL a Palermo, il RE è stato trovato in possesso di un telefono cellulare intestato al medesimo GI, e sono stati rilevati numerosi contatti tra i telefoni cellulari in uso ai latitanti RE e GA e le utenze telefoniche di lui e della madre. 12
Lamenta il GI nel suo ricorso:
a) Carenza della motivazione per avere la Corte di Palermo recepito acriticamente le argomentazioni della prima sentenza senza tener conto delle osservazioni difensive;
b) Violazione dell'art. 7 del D.L. 152/91, essendo emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti che egli avrebbe favorito un singolo esponente di Cosa nostra” e non dell'associazione in quanto tale;
c) Carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Per CO ZO:
Nel confermare la sentenza di prime cure, la Corte territoriale ha osservato che le dichiarazioni convergenti dei collaboranti LE e SQ Di IL, la omissione del referto, la sostanziale ammissione dei fatti, l'alto numero delle visite prestate al GR, la situazione di clandestinità in cui gli interventi e le visite erano state effettuati costituivano prova piena della responsabilità del CO
in ordine al contestatogli reato di favoreggiamento.
Nel suo ricorso il CO ha lamentato:
a) illogicità della motivazione, sotto il profilo che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della sostanziale legittimità delle cure da lui apprestate al
GR, anche se costui era coinvolto in fatti aventi rilevanza penale, non essendo egli all'epoca né ricercato né latitante;
b) violazione del comma 2 dell'art. 365 c.p., che prevede la inesistenza dell'obbligo del referto, quando l'atto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Per Lo RB OL FR:
La Corte di appello ha sostanzialmente confermato la condanna inflitta al Lo
RB dal GIP per associazione mafiosa, sostituendo soltanto la misura di sicurezza della casa di lavoro con quella della libertà vigilata.
Ha osservato la predetta Corte che l'inserimento del Lo RB nell'associazione risultava provata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Di IL, 13
EL e CA, che lo avevano concordemente indicato come attivo nel settore dello spaccio di stupefacenti, dichiarazioni riscontrate dagli appunti rinvenuti nella abitazione di GA TO.
Nel suo ricorso il Lo RB lamenta:
a) carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle rivelazioni dei collaboranti e delle altre risultanze processuali, stante la scarsa portata probatoria degli appunti rinvenuti in casa del GA;
b) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendosi fra l'altro egli costituito.
Per US VA:
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti CA e EL, riscontrate dal suo arresto insieme al latitante IZ DE.
Lamenta il US:
a) carenza di motivazione in ordine alla inesistenza della preclusione di precedente giudicato, sostenendo che una precedente condanna per procurata inosservanza di pena, consistente nell'avere dato supporto logistico ad un esponente mafioso, costituiva un ostacolo alla procedibilità dell'azione penale ex artt.649 c.p.p.,
b) mancanza di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Per RI SE:
Anche per RI la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, avendo ritenuto provato il suo inserimento nel sodalizio mafioso in base alle rivelazioni dei collaboranti OM RO, Di IL SQ e IA
VA, che lo avevano indicato come operante nelle attività estorsive per conto della "famiglia” di CI guidata dai fratelli GR, ed in base ad alcuni appunti rinvenuti in casa de GA TO.
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Lamenta lo RI, ricorrendo in cassazione:
a) vizio di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza, non essendo stata data alcuna indicazione circa i negozianti che, secondo l'accusa,
sarebbero stati da lui taglieggiati;
b) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Successivamente il difensore dell'RI ha presentato una memoria illustrativa, con la quale ha ribadito ed ampliato i motivi di ricorso relativamente all'asserito difetto di motivazione sulla affermata responsabilità in ordine al delitto associativo.
Per AT SE: La pena inflitta in primo grado al AT per il reato di associazione mafiosa è stata ridotta in appello ad anni 5 di reclusione e la misura di sicurezza della casa di lavoro è stata sostituita con quella della libertà vigilata. La sua responsabilità è stata ribadita in considerazione del fatto che il latitante
VA US è stato arrestato in un immobile di cui il AT aveva la disponibilità e nel quale lo ospitava da qualche tempo;
il collaborante CA ne aveva parlato come persona che manteneva i contatti tra il US e il RE ed organizzava incontri fra i capi mafia, mettendo a loro disposizione immobili di cui aveva il possesso. Inoltre lo stesso US aveva dichiarato che intratteneva rapporti cordiali con il AT, il quale era stato da lui aiutato finanziariamente, ed aveva svolto per suo conto delicate mansioni, come quella di mantenere contatti con altri esponenti mafiosi fra cui il RE, quella di fargli da staffetta con apposita autovettura, organizzare riunioni di esponenti mafiosi nella stessa casa in cui lo ospitava ecc.-
Nel suo ricorso il AT lamenta:
a) Violazione dell'art. 416-bis, non avendo egli partecipato ad alcun delitto o dato semmai alcun contributo alle attività dell'associazione, per cui era configurabile a suo carico il reato di favoreggiamento;
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b) Illogicità della motivazione, non avendo egli svolto alcuna specifica mansione;
c) Immotivata negazione delle attenuanti generiche.
Per SE OL:
La Corte di appello ha confermato la sentenza di prime cure, rilevando che egli risultava essere prestanome di EO RE nella intestazione di una villetta sita in Santa Flavia, si era proficuamente rivolto al medesimo per far cessare delle attività estorsive in suo danno e l'individuo indicato come suo estorsore era stato ucciso.
Ricorrendo in cassazione, il SE lamenta:
a) violazione dell'art.599 c.p.p. e conseguente nullità della sentenza, per essersi svolto il giudizio di appello con il rito camerale, anziché con il rito ordinario,
al di fuori dei casi previsti dal primo comma del predetto art.599;
b) violazione dell'art. 416-bis c.p., dovendosi configurare nella specie il reato di cui all'art.378 c.p., dato che egli ebbe a favorire soltanto ✓ EL LL, il quale fece da tramite tra il RE e lui, chiedendogli di intestarsi fittiziamente la villetta di Santa Flavia senza avere alcun contatto diretto con il predetto RE;
c) carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Per ER IC:
La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta al ER dal GIP per associazione mafiosa e porto e detenzione illegali di armi, sostituendo soltanto la misura di sicurezza della casa di lavoro con quella della libertà vigilata.
La responsabilità del ER è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di BE OS, che aveva operato in stretta collaborazione con gli organi inquirenti, i quali lo avevano dotato di una microspia in vista del recupero di un grosso quantitativo di armi che si trovava in possesso del ER, e da questi nascoste in un nascondiglio ricavato all'interno di un box di sua pertinenza.
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Le rivelazioni del BE avevano trovato ulteriore riscontro nelle successive indagini di P.G., che avevano consentito di sequestrare tutte le armi e individuare il box predetto, contenente tracce della presenza delle armi, cui il collaborante aveva fatto riferimento, come un sacco di iuta ed un orologio da polso da lui smarrito durante il prelievo delle armi stesse: elementi che, secondo la corte di merito, dimostravano univocamente il rilevante contributo fornito dall'imputato,
in modo stabile e continuativo, per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.
Ha lamentato il ER carenza di motivazione relativamente alla asserita attendibilità dell'unico chiamante. L'eventuale possesso del box non poteva essere sufficiente per dimostrare automaticamente il possesso delle armi. In ogni caso il contributo da lui dato doveva considerarsi occasionale, sicchè egli avrebbe dovuto rispondere, semmai, di favoreggiamento.
Successivamente il medesimo ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 192 c.p.p.: la Corte di Palermo, dopo avere esposto in via preliminare i principi in tema di valutazione della prova, avrebbe finito con il disapplicarli e tradirli. In particolare, poiché il costrutto accusatorio a carico del ER si fondava esclusivamente sulle propalazioni di un unico collaborante, le stesse avrebbero dovuto essere confortate da adeguati elementi di riscontro, risultati del tutto inesistenti nella specie,
b) Errata qualificazione giuridica del fatto, nel quale andava ravvisata l'ipotesi criminosa di favoreggiamento e non quella di associazione mafiosa.
Per UP AO:
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione mafiosa, ritenendolo invece responsabile di favoreggiamento aggravato, in considerazione del fatto che il UP aveva svolto un ruolo mediato e circoscritto volto ad aiutare il capo mandamento di S.SE AT, VA US, durante la sua ter latitanza.
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Ha lamentato il UP:
a) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, essendo emerso piuttosto che egli aveva favorito soltanto un membro della
associazione;
b) immotivato diniego delle attenuanti generiche.
Nel suo ricorso nei riguardi del UP il P.G. ha a sua volta denunciato erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e violazione dell'art. 416-bis c.p., in quanto nella continuativa opera di supporto prestata dall'imputato in favore del sodalizio doveva essere ravvisata piuttosto la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa.
Per TU IL AR:
La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta al TU dal GIP per associazione mafiosa, sostituendo soltanto la misura di sicurezza della casa di lavoro con quella della libertà vigilata.
Hanno rilevato i giudici di merito che la sua responsabilità era comprovata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti RA, LE Di IL, CA
e EL, i quali lo avevano indicato come affiliato alla "famiglia” di
CI ed attivo nel settore dello spaccio degli stupefacenti, nonché come incaricato della riscossione del provento delle estorsioni e custode di auto rubate da utilizzare per imprese criminose.
Lamenta il TU:
a) carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, fondata sulle propalazioni dei collaboranti senza alcun controllo critico delle loro chiamate in correità;
b) difetto motivazionale circa la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis c.p.,
c) immotivato diniego delle attenuanti generiche. hi Ma 18
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare le singole posizioni processuali dei ricorrenti, appare opportuno premettere alcune osservazioni di carattere generale in ordine ad alcuni temi ricorrenti in una parte rilevante dei ricorsi. Si tratta del tema concernente i criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti;
di quello riguardante la ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91; di quello relativo alla individuazione della differenza tra reato di partecipazione ad associazione mafiosa e reato di favoreggiamento, ed infine del tema della concedibilità delle attenuanti generiche.
1. I criteri di valutazione della prova Si può considerare ampiamente condivisa nella più recente giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale, pur dovendosi escludere che il sistema normativo positivo contenga regole speciali di valutazione della prova valevoli specificamente per i soli processi in materia di criminalità organizzata, tuttavia la peculiarità del fenomeno mafioso, la specificità delle regole di comportamento che presiedono alla vita degli associati e la particolarità dei contesti ambientali in cui si registrano i singoli episodi criminosi, influiscano in qualche modo sui “modi” di applicazione delle norme concernenti la valutazione degli elementi probatori. Le considerazioni svolte dai giudici di merito di primo e secondo grado in ordine al sistema legale di valutazione della prova in genere e ai criteri di valutazione della prova nel presente procedimento, che questa Corte in linea di massima condivide, non possono, quindi, che essere inquadrate in tale prospettiva, altrimenti si corre il rischio di fare un discorso eccessivamente astratto, totalmente avulso da quelli che sono i connotati concreti e le caratteristiche più pregnanti dei fenomeni criminosi, inquadrati e qualificati come “mafiosi”.
D'altra parte la stessa differenziazione, contenuta nel codice penale, tra associazione per delinquere “ordinaria" e associazione di stampo mafioso autorizza, in qualche modo, fermo restando il più rigoroso ancoraggio alle
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peculiari risultanze del processo, tale particolare “lettura" delle norme specificamente contenute nell'art. 192 c.p.p.- Così, tanto per fare un esempio, l'attribuzione ad una persona della qualifica di
“uomo d'onore" non può essere letta annettendovi le connotazioni positive che, secondo il significato corrente, tale attribuzione può avere sul piano lessicale, ma deve necessariamente essere inquadrata, per comprenderne il significato più profondo e, in definitiva, più rilevante ai fini penali, nel substrato socio-culturale in cui l'espressione “uomo d'onore" è nata, e dove ha assunto un significato ben preciso, che è non di semplice aderente all'associazione mafiosa, ma di associato avente un ruolo ed una connotazione di assoluto rilievo in seno ad essa.
Per ciò che riguarda in maniera particolare l'odierno processo, il tema è però ancora più specifico. Si tratta, cioè di stabilire quale sia la portata della norma di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., che riguarda le dichiarazioni rese dai coimputati nel medesimo reato o da imputati in procedimento connesso o di reato collegato a quello per cui si procede, norma che, come è noto, ha assunto un'importanza fondamentale nella risoluzione del problema della valutazione della prova nel panorama dei procedimenti di criminalità organizzata.
La produzione giurisprudenziale in proposito è imponente dal si possono enucleare, schematicamente, non senza una certa difficoltà, alcune enunciazioni che costituiscono altrettanti punti fermi. La prima enunciazione è che il principio cardine del libero convincimento del giudice, ribadito anche nel nuovo codice di rito, trova tuttavia un limite nella norma di cui al terzo comma del citato art. 192 c.p.p., laddove prescrive che le di per sé dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, sole, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato, e che le stesse assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni.
La seconda enunciazione è che i riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa. La terza enunciazione è che non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe
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alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità.
La quarta enunciazione è che per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può consistere anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Da qui la constatazione che, in ordine alla valutazione della portata del riscontro, rivive intatto, fermo restando l'obbligo della motivazione, il principio del libero convincimento del giudice. E' stato in proposito affermato che “Il terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti." (Cass., Sez. I, sent. n. 6992 del
16-06-1992, Altadonna); (affermazione condivisa da questo Collegio. La quinta enunciazione è che, ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono جمہ comunque avere valenza individualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato. Si tratterà dunque di verificare se tali principi siano stati o meno rispettati nel presente procedimento dai giudici di merito.
2. La ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91
La norma di cui all'art.7 del D.L. 13.5.1991 n.152, convertito con la legge
12.7.1991 n.203, è stata numerose volte oggetto di esame da parte di questa Corte
sotto diversi profili.. Si è inizialmente sostenuto, ad esempio, che la summenzionata aggravante fosse applicabile esclusivamente ai soggetti che non fossero organicamente inseriti nelle associazioni mafiose (v. Cass., Sezione I, n.3342 del 10.9.1994, Magliari), ma tale archie
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orientamento è stato poi abbandonato per affermare che tale aggravante è invece astrattamente compatibile con la qualità di associato ad organizzazione criminale di stampo mafioso (Cass., Sez. I, sent. n. 4776 del 24-09-1997, Suarino, Sez. I,
sent. n. 4140 del 21-08-1997, D'Amato; Sez. I, sent. n. 4117 del 16-07-1997,
Fragnoli). Sotto altro profilo si è puntualizzato che l'aggravante di cui sopra è pienamente compatibile con quella sancita in tema di favoreggiamento personale dall'art. 378, comma secondo, c.p. consistente nella riferibilità del favoreggiamento al
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commesso delitto ex art. 416-bis c.p. - dato che le suddette circostanze richiedono diversità di condotta e sono dirette ad operare su distinti ambiti di complementarietà e non di reciproca esclusione. (Cass., Sez. VI, sent. n. 2730 del
21-03-1997, Accetta c. Albano)
Alcuni ricorrenti (BU RO, GI LU e UP AO) hanno sollevato il problema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 151/91 con riferimento al reato di favoreggiamento, ma con specifico riguardo alla persona concretamente favorita, sostenendo, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (Sez. VI, sent. n. 7110 del 18-07-1997, Arcuni, Sez. VI, sent. n. 5991 del 20.6.1997, Vasile) che detta aggravante non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad un'associazione mafiosa, ma che è necessario che sia accertata la oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consorteria mafiosa, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso. Il rilievo è esatto in linea di principio, per cui occorrerà verificare se la motivazione dei giudici di merito è sufficiente a dimostrare che, in concreto,
l'azione degli imputati fosse diretta ad agevolare le attività e le finalità del sodalizio, tenendo conto che la “ratio" della disposizione di cui all'art. 7 del D.L.
152/91 è anche quella di contrastare in maniera più decisa, mediante la previsione di un severo aggravamento di pena, stante la lore maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, perseguano il fine di agevolare le associazioni mafiose. te Ma 2
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3. Differenza tra reato di partecipazione ad associazione mafiosa e reato di favoreggiamento
Il problema della qualificazione giuridica del fatto assume un rilievo particolare quando, come nel presente processo, ci si trova di fronte alla possibilità di ravvisare la esistenza di un reato a contenuto plurimo, quale può qualificarsi la fattispecie criminosa del delitto di favoreggiamento - la cui obiettività giuridica consiste nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità ecc. - oppure di ravvisare la configurabilità del reato di associazione mafiosa, che con la precedente ipotesi criminosa può indubbiamente avere aree di contiguità.
Non v'è dubbio, infatti, che anche l'aiuto, prestato dall'associato agli altri membri del sodalizio, ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche della medesima, oltre che configurare un caso di vero e proprio favoreggiamento, può essere considerato, insieme ad altri, come elemento rivelatore di una condotta che è tipica di colui che aderisce ad una associazione criminosa. Il dovere di
"mutuo soccorso" può infatti far parte degli obblighi cui gli associati debbono sottostare, ed anzi, come è noto, rientra normalmente fra gli obblighi che assume chi fa parte di una associazione di stampo mafioso.
Sotto tale profilo non si può quindi escludere, in linea di principio, la possibilità di concorso fra le due fattispecie criminose suindicate.
Ma, dovendo individuare le differenze esistenti fra le due predette figure di reato, non si può non fare riferimento sia all'elemento psicologico che a quello materiale, stante la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie, che devono essere tenute distinte.
Sotto il primo aspetto, l'attività di favoreggiamento è ispirata dalla cosciente volontà di fornire un aiuto a chi si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità, in relazione ad un reato precedentemente commesso, mentre l'elemento soggettivo del reato associativo consiste nella coscienza e volontà di far parte di un sodalizio avente come scopo principale quello di compiere una serie indeterminata di reati, con la consapevolezza di partecipare alla vita associativa e contribuire attivamente alla realizzazione del comune programma delittuoso.
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Sotto il secondo aspetto, mentre la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato invece dalla messa in atto di una concreta attività di aiuto in favore di taluno (nel caso che ci occupa di qualcuno degli associati) ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che, con il suo comportamento, il soggetto agente contribuisca all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, senza far parte di questa. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 3492 del 16-03-
1988, Altivalle).
Più specificamente può dirsi che il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività; mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (v. Cass., Sez. VI,
sent. n. 2774 del 16-03-1995, Salinitro).
L'elemento differenziale consiste quindi, oltre che nell'atteggiamento psicologico, propriamente nelle modalità con cui l'aiuto viene dato, nel senso che l'aiuto sistematicamente e permanentemente prestato configura l'ipotesi del reato associativo, mentre l'episodicità di tale aiuto dà vita all'ipotesi del favoreggiamento, sia pure aggravato ex comma 2 dell'art.378 c.p.-
Commette quindi il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, e non quello di favoreggiamento personale, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati a delinquere, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, per depistare le indagini di polizia volte a ماجد
reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguirne i partecipi. Martie 24
Più specificatamente si può dire che ricorre un'ipotesi di concorso nel reato associativo, e non di favoreggiamento personale, nel fatto di chi, a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e dell'attività delinquenziale da essa esercitata, non si limita ad aiutare una o più persone associate ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma, ponendo a disposizione le proprie energie o i propri beni, come ad esempio alloggi o mezzi di locomozione di sua proprietà, favorisce permanentemente e sistematicamente l'organizzazione, considerata nel suo complesso, nell'esplicazione delle sue attività e nel perseguimento dei suoi scopi, dando così un concreto contributo all'esistenza stessa dell'associazione. La
materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso.
4. Concedibilità delle attenuanti generiche La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli Tesa la decisione limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiere dello stesso giudice cirea
Ч all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Qualora il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità Inoltre la motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parola, può legittimamente ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, con
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riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi meritori illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6992 del 16-06-1992 (ud. del 30-01-1992),
Altadonna).
Dopo tale premessa, si può passare alla disamina delle singole posizioni.
1) BR RE
La condanna del BR per associazione mafiosa si basa sulle dichiarazioni dei collaboranti RA VA, Di IL LE e Di IL SQ, che lo hanno definito come "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia” di CI, avente rapporti con esponenti di spicco dell'associazione, il aveva dato ospitalità a molti latitanti.
Si sostiene da parte del ricorrente che i giudici di merito, pur essendo partiti dal corretto postulato, secondo cui la chiamata in correità deve essere sottoposta ad un duplice controllo sotto il profilo della attendibilità intrinseca ed estrinseca, abbiano finito con il tradire la premessa omettendo tale doveroso controllo.
Tali doglianze sono infondate.
Per quanto riguarda la verifica in ordine alla attendibilità intrinseca dei tre collaboranti, la corte territoriale, rinviando anche alle considerazioni svolte dalla pronuncia di primo grado, si è ampiamente dilungata nel dimostrare la loro piena credibilità, per la accertata profondità del loro pregresso radicamento nella realtà mafiosa palermitana (tutti e tre sono stati indubitabilmente indicati come "uomini d'onore": il RA della famiglia di CI e i due fratelli Di IL di quella di IA) e le conseguenti dirette conoscenze di cose, fatti e persone, acquisite all'interno del sodalizio;
per la serietà della loro scelta di collaborazione, avendo ammesso la propria responsabilità in ordine a crimini anche gravissimi;
per la concordanza delle loro affermazioni con le propalazioni di altri collaboranti, come
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SE SE, PA TO e ES AR NO;
e per la notevole importanza del contributo da loro dato alle indagini in ordine a numerosi gravi delitti, alla individuazione e cattura di diversi latitanti di spicco, come
EO RE e TO CA, e alla individuazione di covi come l'abitazione di TO GA o il magazzino di via Messina Montagne, ove sono stati rinvenuti importanti documenti decisivi per lo sviluppo delle indagini.
Analoghe osservazioni vanno fatte per quanto riguarda la affermata inesistenza di riscontri esterni. Ed infatti, già la provenienza di una identica accusa da parte di più fonti, relativamente alle quali si è dimostrata l'autonomia dei riferimenti e l'assenza di reciproche interferenze per la diversità dei contesti temporali nei quali le rivelazioni sono state fatte, rappresenta e costituisce, di per sè sola, quel coacervo di riscontri esterni, di cui infondatamente si lamenta l'inesistenza.
Ma, come se ciò non bastasse, la Corte di Palermo ha fatto riferimento a tutta una come la conoscenza dell'attività serie di altri elementi, obiettivi e non commerciale svolta dal BR, la sua decisione di trasferirsi a Verona, la dimostrata esistenza di una fitta rete di collegamenti, perduranti anche in epoca recente, con molti esponenti mafiosi anche di rango, nominativamente indicati, come SE GR, SE e ZO AV, RO AV, SE e che contribuiscono LA AR, lo stesso VA RA e tanti altri
-
ulteriormente a rafforzare la categoria dei riscontri esterni, anche di tipo
"Cosa individualizzante, e degli indici rivelatori della comune appartenenza a
Non risponde al vero, poi, che la Corte territoriale non abbia risposto ai rilievi nostra".
mossi dalla difesa a proposito del ritardo con cui il RA avrebbe fatto le rivelazioni sul BR, a proposito della mancata “storicizzazione" della affiliazione del medesimo BR (v. pag. 30 - 33 sentenza impugnata), o anche a proposito della presunta smentita, da parte del RA, dei suoi incontri con il
BR, di cui hanno invece parlato i De IL, laddove si è precisato che non si tratta di una vera e propria “smentita”, ma della constatazione che il RA non ne ha semplicemente parlato. lache
P 2 27 2
In tal modo le censure del ricorrente, che qualificano le argomentazioni dei giudici di merito come "affermazioni apodittiche e generiche”, finiscono per apparire, nella sostanza, se non nella forma, come riproposizione di doglianze, già approfonditamente esaminate e respinte in sede di merito, rappresentate anche con l'apparente conforto di frammentari ed incongrui richiami ad arresti giurisprudenziali, totalmente avulsi dal loro contesto decisionale.
E' altrettanto incongrua l'affermazione del ricorrente, secondo cui il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.416-bis C.P., formulato dai giudici di secondo grado, sarebbe fondato soltanto sulla qualifica di "uomo d'onore" attribuitagli dai collaboranti, e che tale affermazione sarebbe in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la mera qualifica di “uomo d'onore”
non può costituire indice di partecipazione ad associazione mafiosa.
Infatti, come si è più avanti rilevato, nella specie il giudizio di colpevolezza non è fondato solo sulla attribuzione di tale qualifica, ma su molteplici altri elementi, di natura indiziaria ma anche di natura specificamente probatoria, sia rappresentativa che logica, come la specificazione della “famiglia” di appartenenza, la diretta conoscenza da parte dei collaboranti e l'esistenza di vincoli di parentela tra il
BR e i fratelli Di IL, la sua attività di commerciante di carni in Verona, il fatto che RO AV fosse, all'epoca indicata dai collaboranti, effettivamente assegnato al soggiorno obbligato in provincia di Verona, ecc.-
Corretta appare poi l'affermazione della Corte palermitana, secondo cui non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa, “né la commissione di ulteriori delitti né un quid pluris rispetto alla dimostrazione della pura e semplice affiliazione" alla organizzazione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che “ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416-bis cod.
pen." (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6992 del 16-06-1992, Altadonna).
Machie 28
Si è stabilito altresì che, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen,, non occorre che ogni partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi, e che l'elemento materiale del reato consiste anche nella condotta di semplice partecipazione ad associazione di tipo mafioso, intendendosi per “partecipazione” la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione, e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma del citato articolo. (V., fra le tante, Cass., Sez. I, sent. n. 2348 del 27-06-1994, Clementi;
Sez. II, sent. n. 5386
del 10-05-1994, Matrone, ecc.).
E' ovvio che la condotta di partecipazione può assumere poi forme e contenuti diversi e variabili, e può consistere in qualsiasi contributo all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito della medesima.
A ciò va aggiunto che, posto che l'affiliazione a "cosa nostra" implica necessariamente l'effettivo far parte della medesima con accettazione delle sue regole e finalità, l'indicazione di una persona come "uomo d'onore" costituisce comunque indizio consistente di partecipazione a tale associazione mafiosa e, grazie alla compresenza di altri elementi indiziari precisi e concordanti,
l'appartenenza a tale sodalizio si può considerare pienamente provata.
Il ricorso del BR va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali.
2) BU RO
La imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, della quale il BU era stato dichiarato responsabile in primo grado, in appello è stata derubricata in favoreggiamento aggravato.
Hanno proposto ricorso sia l'imputato che il Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Palermo.
ricorso del P.G. va accolto, mentre va rigettato quello del BU.
Plent 29
La motivazione addotta dalla Corte di appello di Palermo per giustificare la diversità di giudizio rispetto alla pronuncia di primo grado si basa essenzialmente sulla considerazione che farebbe difetto a carico dell'imputato la prova di un contributo stabile e continuativo dello stesso all'associazione mafiosa e che egli avrebbe agito esclusivamente per aiutare ZA PA, esponente di spicco di
"Cosa nostra” e componente del gruppo di fuoco facente capo a EO RE ed a TO GA, ad eludere le investigazioni della polizia, provvedendo a recuperare, per conto dello ZA, alcune armi, fra cui un lanciarazzi, che il di lui fratello RE, allora detenuto, aveva in custodia.
Ma, come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente, la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione, adottando una motivazione che ha violato i criteri di differenziazione tra le due figure di reato che essa stessa aveva individuato, e che sono quelli fissati da questa Corte nella parte dedicata alla premessa. La corte di merito, dopo avere osservato che non soltanto gli "uomini d'onore”, ma anche coloro che, indipendente da una formale affiliazione, danno un mente contributo stabile per il raggiungimento delle finalità del sodalizio, devono rispondere del reato di cui all'art. 416-bis c.p., ha escluso che il BU avesse dato un contributo sistematico e continuativo alla associazione sulla base delle seguenti considerazioni: a) Erano da considerare attendibili le dichiarazioni dei collaboranti EL
LL e OM RO, i quali avevano affermato che l'imputato era persona
"vicina" a IL GR, VI TU e PA ZA. In particolare, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, Il EL aveva segnalato il
BU come uno dei partecipanti ad un incontro avvenuto in casa di VA
FA, cognato del medesimo BU, nel quale erano intervenuti, oltre al
EL e all'imputato, il fratello di quest'ultimo, RE, ed i predetti IL
GR e VI TU. Nell'occasione il GR aveva chiesto al EL,
il quale gestiva un villaggio turistico, di fornire una villetta ai fratelli BU, i quali vi si erano poi recati in compagnia del TU. Dal canto suo, il OM aveva riferito che il ricorrente si incontrava talvolta con PA ZA, per modo che doveva ritenersi assodato che il BU manteneva frequenti rapporti con diversi e componenti di "osa osa nost ich
M 30
b) Anche i collaboratori OS BE e RE AT, da ritenere anch'essi attendibili, avevano indicato il BU tra i soggetti dei quali PA
ZA poteva “pienamente disporre". c) Dalle intercettazioni ambientali era risultato che RE BU aveva dato al fratello RO, odierno imputato, l'incarico di spostare alcune “cose" sotterrate, fra cui un "tubo" (da identificare sicuramente come armi, fra cui un lanciarazzi) da un posto all'altro, e che il BU RO aveva dato conferma della effettuazione dell'operazione. d) L'imputato era sicuramente a conoscenza della natura di quelle "cose" e del ruolo di custode delle armi svolto dal fratello RE, era in grado di nascondere adeguatamente le armi in un luogo segreto a lui noto, ed era consapevole della necessità di adempiere l'incarico con il massimo di cautela.
Ha osservato in proposito il P.G. ricorrente che la sud a motivazione è da ritenere illogica e contraddittoria in quanto, da un lato è stata dimostrata la "piena disponibilità" di entrambi i fratelli BU da parte di un esponente di spicco come
PA ZA e sono stati dimostrati i contatti di entrambi con altri esponenti di rango e, dall'altro, non si era dato il giusto peso a tali elementi, finendo con il ritenere come episodico un comportamento che denotava invece la volontà di contribuire fattivamente e concretamente al mantenimento della forza "militare"
dell'associazione stessa.
Tali rilievi appaiono fondati sotto diversi profili. In primo luogo la Corte di Palermo non ha dato alcuna spiegazione del perché non abbia ritenuto di condividere le osservazioni del giudice di prime cure, secondo cui gli stretti rapporti intercorrenti tra l'imputato e personaggi di spicco dell'associazione e la partecipazione del medesimo imputato ad incontri riservati, ai quali non avrebbero potuto intervenire soggetti estranei all'organizzazione, potevano avere l'univoco significato dell'inserimento del BU nell'associazione.
In secondo luogo non si è spiegato perché si è ritenuto non condivisibile l'assunto del primo giudice, che ha rilevato che un incarico così delicato - come quello di provvedere al trasferimento e alla custodia di strumenti vitali per lo svolgimento dell'attività del sodalizio, (ovvero armi, esplosivi e munizioni, fra cui addirittura un ordigno micidiale comene un lanciarazzi), appartenenti ad un gruppo di fuoco 31
facente capo direttamente a ad un esponente del calibro di EO RE - non poteva che essere affidato a persona organicamente inserita nell'associazione e non ad un estraneo. Invero, l'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o esterna, nel reato di cui all'art. 416-bis C.P. si può configurare anche in una cointeressenza che, pur se occasionale, presenti il carattere di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed insostituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà
dell'organizzazione criminale In terzo luogo, per valutare adeguatamente la sussistenza del reato di favoreggiamento ed escludere quello di associazione si sarebbe dovuto approfondire l'esame sull'animus dell'agente, onde accertare se in lui vi fosse l'intenzione di partecipare fattivamente al mantenimento e al rafforzamento della consorteria, oppure semplicemente di aiutare uno degli esponenti di essa ad eludere le investigazioni dell'autorità. In quest'ultimo caso è necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione dell'azione.
Per altro, questa Corte ha da tempo stabilito il principio che “la configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere". Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo nei confronti del BU RO, va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima
Manches 32
Corte, per nuovo giudizio che terrà conto dei rilievi svolti e dei principi come sopra formulati.
Per quanto riguarda invece il ricorso dell'imputato i motivi in esso addotti appaiono comunque infondati.
Con il primo di tali motivi si sostiene carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91, in quanto si sarebbe apoditticamente affermato che l'aiuto fornito dall'imputato ad un singolo
BU di agevolare anche componente dell'associazione rivelerebbe il fine del B di agevolare anche l'associazione in quanto tale, laddove invece si sarebbe dovuto dare la dimostrazione di tale intento.
In realtà, a prescindere dalla configurabilità nella specie del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, su cui la Corte di appello di Palermo dovrà tornare a pronunciarsi, i riferimenti, fatti dalla Corte territoriale, alla finalità di prestare aiuto ad un componente del gruppo ed al legame tra la condotta dell'imputato e “la vicenda processuale del fratello" non possono essere letti in maniera avulsa dal contesto motivazionale, ma vanno inquadrati nel complesso del ragionamento fatto dai giudici di merito.
La frase, da cui il ricorrente ha estrapolato le espressioni censurate, contiene anche, a sostegno della tesi della sussistenza dell'elemento psicologico del favoreggiamento aggravato ex art. 7 D.L. 152/91, il riferimento, maliziosamente trascurato, alla destinazione finale delle armi - fra cui una di eccezionale potenza offensiva e cioè ad un cosiddetto "gruppo di fuoco", che veniva stabilmente
-
utilizzato dall'articolazione mafiosa di CI per commettere omicidi ed altri e quindi direttamente gravissimi reati essa deliberati, riferibili da all'organizzazione.
Volendo riassumere al massimo, la Corte di Palermo ha affermato, in sostanza, che la condotta dell'imputato, al di là del fatto che la spinta iniziale fosse in qualche modo legata alla vicenda del fratello, ha avuto come effetto oggettivo ed incontestabile quello di agevolare l'associazione in un momento di difficoltà, determinato dal fatto che il custode delle armi, in dotazione al gruppo di fuoco dello ZA, era in quel periodo detenuto e, quindi, impossibilitato a mettere le 33
armi a disposizione della associazione, ove questa ne avesse avuto bisogno per le sue attività criminose.
L'atteggiamento psicologico dell'imputato, dunque, indirizzato alla agevolazione del sodalizio, era ricavabile, quasi per facta concludentia, dalla sua stessa condotta esterna. Del resto, questa Corte ha avuto già occasione di affermare, in una situazione che,
fatte le debite differenze, non è molto diversa da quella in esame, che
"commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ha diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente viene ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991" (v. Cass., Sez. I,
sent. n. 4358 del 06-08-1996, SE),
Quanto al secondo motivo di gravame a parte le astratte divagazioni e le argomentazioni di tipo squisitamente fattuale che lo connotano, specie in riferimento alla individuazione come armi delle “cose" che l'imputato si era assunto l'incarico di recuperare - l'affermazione della difesa, secondo cui non vi è la benchè minima prova che lo ZA abbia potuto eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell'Autorità grazie alla condotta dell'imputato, è quanto meno sorprendente. Non v'è chi non veda, infatti, che, come è chiaramente ricavabile dal complesso motivazionale della sentenza impugnata, lo spostamento delle armi da un luogo all'altro, se non altro per il rischio che ne derivava per chi doveva effettuarlo, non era certo fine a se stesso, ma era stato determinato dalla necessità di recuperare le armi da un luogo noto soltanto al UF RE, in quel momento detenuto, e logicamente preordinato a mettere le armi a disposizione dell'associazione, in caso di bisogno.
Il ricorso del BU va pertanto respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento, in solido, delle spese processuali. Menten 34 4
3) NO IL In secondo grado è stata riaffermata la responsabilità del NO in ordine al reato di associazione mafiosa, mentre il predetto è stato assolto per non avere commesso il fatto dai reati di porto e detenzione illegali di armi.
L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo che nella sua condotta erano ravvisabili, semmai, gli estremi del delitto di favoreggiamento aggravato e non quelli della associazione mafiosa, mentre il Procuratore Generale ha sostenuto la manifesta illogicità della motivazione con cui l'imputato è stato assolto dai reati concernenti le armi.
La responsabilità del NO in ordine al reato associativo è stata fondata dalla
Corte territoriale sulle dichiarazioni del collaborante BE OS.
Secondo il suo racconto, il NO aveva, su incarico di PA ZA, convocato esso BE e, quindi, era stato presente all'incontro nel quale lo
ZA aveva dato al BE l'incarico di recuperare alcune armi.
Sulla scorta di tali dichiarazioni, si è ritenuto che l'avere il NO svolto un importante ruolo di supporto del latitante PA ZA e la delicatezza dell'incarico affidatogli (quello di recuperare le armi) fossero elementi indicativi della sua appartenenza alla associazione.
Ha osservato il ricorrente che le dichiarazioni del BE, l'unico che ha parlato di lui, si riferivano ad un singolo episodio, limitato nel tempo e nello spazio, relativo all'incarico, ricevuto dallo ZA, di contattare il medesimo
BE; cosicchè si sarebbe dovuta ravvisare nella fattispecie l'ipotesi criminosa di cui all'art.378 c.p.-
Le suddette doglianze sono fondate. Ed invero, devesi anzitutto riscontrare uno stridente contrasto tra il contenuto delle dichiarazioni del BE, così come riportate nella sentenza impugnata, e la presa di posizione della Corte di Palermo relativamente al ruolo che sarebbe stato svolto dal Cascing. Il BE, si dice, ha affermato che il NO aveva 35
ricevuto dallo ZA l'incarico di contattare esso BE, mentre invece la
Corte, nell'argomentare circa la responsabilità del NO in ordine al reato associativo, ha affermato che questi ricevette dallo ZA l'incarico di procedere al recupero delle armi. In realtà, stando sempre al contenuto della sentenza, il NO si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di semplice nuncius della convocazione del BE da parte dello ZA, mentre fu il BE, e non il NO, a ricevere l'incarico di recuperare le armi;
cosa che, in effetti, venne poi realizzata, come è pacifico, dal predetto BE. Appare quindi arbitraria, al fine di comprovare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, l'attribuzione allo stesso di un incarico, e quindi di un ruolo, che in realtà, stando alle affermazioni contenute in altra parte della sentenza, non gli è stato affatto conferito.
A ciò si aggiunga che, come appropriatamente osservato nei motivi di ricorso, la limitazione del fatto ad un unico circoscritto contesto, l'episodicità della condotta attribuita al NO, la sua riferibilità ad un unico soggetto favorito (lo ZA)
e l'assenza di comportamenti tipici riferibili ad attività di supporto dell'associazione, sono tutti elementi che, conformemente ai rilievi evidenziati sembra condurre nella parte dedicata alla premessa che qui devono intendersi riportati, depongono l'ipotesi del favoreggiamento piuttosto che per l'affermazione di colpevolezza del predetto NO in ordine alla fattispecie criminosa di cui all'art.416c.p.- bis
Del resto, la stessa sentenza impugnata aveva (pag.28) osservato, prima di procedere all'esame della posizione dei singoli appellanti, che ai fini della ravvisabilità della partecipazione alla associazione occorreva la prova di “un appoggio fornito in modo sistematico e continuativo", e che la stabilità o meno di tale contributo costituiva l'elemento differenziatore tra la condotta dell'associato e quella del favoreggiatore. Sembra pertanto che la Corte, esaminando la posizione del NO, non si sia allontanandose attenuta a tale "dichiarazione di intenti”, sostanzialmente condivisibile, tradendo,
in definitiva, principi ed criteri che essa stessa aveva stabilito per distinguere l'una dall'altra le due ipotesi di reato sopra indicate.
Mantis 36
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte di appello di Palermo, per un riesame della posizione del NO che tenga conto dei rilievi come sopra formulati.
Va invece respinto il ricorso del P.G.- La Corte territoriale aveva osservato che l'estraneità del NO rispetto ai reati di detenzione e porto delle armi sequestrate emergeva dalle stesse dichiarazioni del BE, rilevando che, in ogni caso, dette armi non erano mai entrate nella sua sfera di disponibilità, essendo state prima detenute dal UG e dal Di
SQ e poi, dopo il trasferimento al BE, da questo consegnate alla
Ha rilevato il P.G. ricorrente che, una volta affermato l'inserimento del NO Polizia. nell'associazione mafiosa, non si poteva non riconoscere che, a prescindere dalla esistenza di un contatto fisico con le armi possedute, in virtù dei principi sul contributo concorsuale nel reato, la fornitura di un contributo alla comune detenzione di esse integrava le fattispecie criminose ascrittegli alle lett. b) e c)
della rubrica.
Si osserva in proposito che i rilievi come sopra formulati, esatti in via di principio,
non sono pertinenti sul piano della concreta fattispecie. Ed infatti, una volta stabilito, come risulta dalla sentenza impugnata, che il ruolo che il NO svolse in concreto non fu quello di procedere direttamente al recupero delle armi, ma si limitò a mettere in contatto lo ZA con il
BE, e che fu quest'ultimo a recuperare autonomamente le armi, ogni considerazione riguardante il reato concorsuale e la struttura unitaria di esso
Ciò per la semplice considerazione che, oltre all'elemento materiale, difetterebbe, diventa priva di significato. in ogni caso, anche l'elemento psicologico del reato - non è dimostratul tesi del cofforzamento di altri nil proposite criminoso specifico. 4) PA EO condanna in primo grado per partecipazione ad associazione di stampo
La mafioso è stata confermata in appello. 37
Si è ritenuto, da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado, che le convergenti dichiarazioni dei collaboratori Di AG RE, CA
TO, EL LL e CI SE, ascoltati nella fase delle indagini preliminari, e di VA US, escusso in appello, dimostravano che la condotta dell'imputato configurava una adesione al sodalizio mafioso, avendo egli fornito un valido e stabile contributo, sia nell'ambito della sua professione di medico che al di fuori di essa, al mantenimento e al consolidamento dell'associazione stessa. In particolare la Corte di appello ha precisato che, stando alle dichiarazioni dei predetti collaboranti, gli incontri tra l'imputato ed esponenti di spicco dell'associazione, come EO RE e VA US, si verificavano anche al di fuori delle occasioni legate alla sua attività di medico e con modalità
(venivano adottate certe cautele volte a tenere riservati gli incontri) indicative di un rapporto che andava al di là dei normali rapporti medico - paziente.
Più specificamente il CA ha parlato di incontri tra l'imputato e il RE, che all'epoca era latitante;
della consegna, da lui effettuata al PA, di messaggi segreti del RE, e del fattivo interessamento dell'imputato per far visitare la moglie del medesimo RE da un ginecologo, presso il quale egli aveva più volte accompagnato la signora personalmente, sì da giustificare ampiamente il convincimento che egli avesse in tal modo fornito un valido aiuto alla latitanza del predetto RE. La conferma del suo saldo rapporto con esponenti di vertice di "Cosa nostra", come RE e US, e del suo ruolo di supporto alla medesima associazione sarebbe inoltre data, a parere dei giudici di merito, anche dal mendacio dello stesso imputato, il quale ha sempre negato di conoscere i predetti e la moglie di
RE e di essersi mai interessato della gravidanza di costei, in ciò smentito non soltanto dal CA, ma anche dallo stesso VA US.
Quest'ultimo ha poi affermato di avere inviato messaggi segreti (“bigliettini”) al
PA per fissare appuntamenti tra costui e il RE, finchè quest'ultimo non era riuscito ad avere contatti diretti con l'imputato tramite CA. ble Pha 38
Ha inoltre aggiunto che molti degli incontri tra lui e il PA erano avvenuti a Monreale in casa di certo PA AN, il quale aveva protetto la latitanza del medesimo US, ospitandolo per alcuni mesi. Infine, sempre secondo il US, il PA aveva dato al fratello NZ
RE opportuni consigli su come fare ottenere gli arresti domiciliari al padre
RD US, dicendo che occorreva far risultare che le sue condizioni di salute del medesimo, detenuto per associazione mafiosa, erano più gravi di quanto non lo fossero realmente.
Il ricorso del PA va respinto. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 c.p.p. sotto il fine di ritenersi raggiunta la prova profilo che non basterebbe, al dell'appartenenza all'associazione mafiosa, la convergenza delle chiamate in correità dei collaboranti, ma che sarebbero invece necessari dei riscontri oggettivi e individualizzanti. A parte la considerazione che l'assunto difensivo, fra l'altro basato su richiami giurisprudenziali travisati nella loro esatta portata, è in contrasto con la giurisprudenza ormai del tutto pacifica di questa Corte, secondo cui i supporti esterni possono consistere anche nelle dichiarazioni di altri collaboranti purchè sia accertata l'autonomia delle altre chiamate, nella specie non mancano anche i riscontri oggettivi e individualizzanti, puntualmente evidenziati dalla Corte di appello. Tali sono, innegabilmente: la precisa indicazione, da parte del CA, della casa dei genitori del PA, ove, secondo le precisazioni del collaborante, si erano svolti alcuni degli incontri riservati tra l'imputato e il RE;
i risultati degli esami dei tabulati relativi ai telefoni cellulari in uso al RE, da cui risulta chiamata anche l'utenza personale del PA;
la esistenza della annotazione del numero telefonico dell'imputato nell'agenda del collaborante
EL; l'effettivo ricovero di RD US presso il reparto speciale riservato ai detenuti dell'Ospedale Civico di Palermo nel periodo indicato da
UB VA US, ecc.- 39
Con il secondo motivo di gravame si lamenta violazione degli artt. 416-bis, 378 e
390 c.p.- Si sostiene, da parte del ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto della esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e, in particolare, dell'elemento psicologico di tale reato, e che nella condotta dell'imputato potrebbe, semmai, ravvisarsi l'ipotesi del favoreggiamento a singoli soggetti affiliati a "Bosa nostra” o, al limite, quella della procurata inosservanza di pena. Si osserva in proposito che è pur vero che il discrimine tra partecipazione associativa e favoreggiamento va individuato anche nel modo di atteggiarsi della coscienza e volontà del soggetto, nel senso che deve considerarsi associato colui che si rappresenta la propria condotta come innestata sulla altrui condotta concorsuale, rappresentandosi e conoscendo, non soltanto gli altri associati, bensi anche il programma criminoso cui deve oggettivamente contribuire.
Ma, nel richiamare le osservazioni svolte nella parte inizialmente dedicata alla individuazione della differenza fra reato associativo e favoreggiamento, va qui notato, con aggancio alle risultanze poste in rilievo dai giudici di merito, che il comportamento del PA è andato ben al di là della ordinaria condotta connessa alle sue normali prestazioni professionali.
Quando, come nella specie, si mantengono assidui e permanenti contatti con esponenti di spicco dell'associazione che, per di più, si trovano in stato di latitanza, e tali contatti si verificano anche al di fuori delle occasioni legate alla attività di medico esercitata dall'imputato e con modalità che tendono ad assicurare la riservatezza degli incontri, allora tali elementi debbono considerarsi altamente indicativi, alla stregua della logica e della comune esperienza, della esistenza di un rapporto che va nettamente al di là, non soltanto dei normali rapporti medico - paziente, ma anche, per quel che qui interessa, al di là della
"semplice" finalità di favorire i singoli aderenti.
Intanto il fatto, posto in rilievo dalla Corte territoriale, che i contatti si siano realizzati “soltanto" con due esponenti dell'associazione, non può non passare in secondo piano quando si tratta di due associati della caratura di EO RE
e VA US. he Ma 40
In secondo luogo, appare tutt'altro che irrilevante l'osservazione dei giudici di merito, secondo cui la riservatezza, l'assiduità e le modalità con cui gli incontri avvenivano, e le iniziative intraprese dal PA (ricezione e trasmissione di messaggi segreti a personaggi dei quali era noto lo stato di latitanza, accompagnamento personale a visite specialistiche dei parenti dei "boss", consigli su come ottenere gli arresti domiciliari), andavano inquadrate come circostanze rivelatrici di un ruolo, che non poteva essere di semplice fiancheggiamento, ma che doveva necessariamente essere visto come rivelatore di un vincolo associativo tendenzialmente stabile e, quindi, di adesione piena al sodalizio, una volta che la condotta dell'imputato si risolveva in una obiettiva azione di supporto causalmente collegato con gli scopi propri dell'organizzazione criminale e, quindi, in definitiva di mantenimento di essa.
Commette infatti il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, e non quello di favoreggiamento personale, il soggetto che organicamente e sistematicamente opera con gli associati a delinquere, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, per depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguirne i partecipi.
Il tentativo, posto in essere dal ricorrente, di parcellizzare gli elementi emersi e di valutarli singoiarmente e indipendentemente l'uno dall'altro, è senz'altro fuorviante ed è in contrasto con la conduzione di un sano e costruttivo esame delle risultanze processuali, che va fatto in un'ottica di globale e completa valutazione di tali risultanze, avendo attento riguardo alle interdipendenze esistenti fra i singoli elementi probatori e ai legami che significativamente li uniscono.
In tale diversa prospettiva, infatti, gli elementi a disposizione della Corte appaiono tutt'altro che “gracili” e si rivelano come convincenti le argomentazioni tese a dimostrare che il PA era pienamente consapevole degli scopi perseguiti da "Cosa nostra”, e che egli si rappresentava chiaramente la sua condotta come di ausilio all'intera organizzazione, la quale trasse indubbiamente vantaggio dalla sua opera, non soltanto dallo specifico punto di vista dell'assistenza medica, ma anche e soprattutto sul piano del supporto generico dato agli associati sotto diversi aspetti. 41
Per quanto, più specificamente, riguarda la doglianza relativa alla mancata dimostrazione dell'esistenza dell'elemento psicologico, va tenuto presente che nell'ipotesi in cui risulti già accertata con sentenza passata in giudicato l'esistenza di un'associazione per delinquere, si può considerare accertato il dolo del delitto di partecipazione a tale sodalizio allorchè risulti dimostrato che l'imputato, consapevole dell'esistenza dell'organizzazione criminosa e delle sue finalità, abbia inteso apportare un contributo cosciente alla vita dell'associazione per la realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza.
E' evidente, inoltre, che il giudice non può indagare nella psiche dell'agente se non attraverso l'esame degli elementi oggettivi emergenti dal processo, per cui è del tutto logico che la consapevolezza e la volontarietà della condotta dell'imputato siano desunte dai suoi diversi e molteplici atteggiamenti, fermo restando l'obbligo di una motivazione ancorata a fatti esteriori che siano comunque manifestazione della volontà dell'agente.
A nulla rileva, poi, la inesistenza di prove circa la gui responsabilità in ordine a specifici reati-scopo. Come è noto, infatti, la responsabilità per la partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere affermata anche se l'associato non ha a termine parte delle imprese delittuose condotte nessunaa preso dall'associazione, quando risulti un ruolo di supporto e di assistenza agli associati.
Il terzo motivo di gravame, anche se si riferisce ad una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, va tuttavia preso in esame a norma del secondo comma dell'art.609 c.p.p., perché trattasi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ora, a prescindere dalla considerazione che in esso non si specifica in maniera esplicita se in effetti fosse stata omessa l'autorizzazione alla acquisizione dei tabulati da parte del giudice competente, è sufficiente osservare che comunque, 1 pur ammettendo la non utilizzabilità dei risultati dell'esame di tali tabulati, si tratterebbe comunque di un elemento assolutamente marginale, che non influisce piti-di-tento sul complesso del compendio probatorio in maniera significativa. Per quanto riguarda il quarto motivo di gravame, concernente il diníego delle
ج
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attenuanti generiche, nel richiamare le considerazioni generali svolte in proposito ھ 42
nella parte introduttiva, va rilevato che nella specie il diniego delle suddette attenuanti risulta sufficientemente motivato con riguardo alla valutazione di particolare gravità della sua condotta, essendosi egli messo praticamente al servizio di personaggi mafiosi di spicco ed avendo utilizzato in modo strumentale la sua delicata professione. Tale motivazione, in quanto non contrasta affatto né con i canoni della logica né con principi contenuti in norme giuridiche, non è in alcun modo censurabile in questa sede.
Né può considerarsi in contrasto con la giurisprudenza citata dal ricorrente, in quanto non si è neanche precisato in base a quali elementi positivi di giudizio le attenuanti invocate avrebbero dovuto essere concesse. Lo stato di incensuratezza,
che astrattamente può essere considerato un elemento positivo, può essere in concreto ritenuto un dato irrilevante quando il giudice ritenga che vi siano elementi negativi, di qualsiasi natura, su di esso soverchianti.
Le altre argomentazioni svolte dal ricorrente a proposito del contenuto delle dichiarazioni dei singoli collaboranti e della presunta illogicità della motivazione si risolvono in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione e una riconsiderazione in chiave diversa delle risultanze processuali, ed esprimono dato comunque valutazioni fattuali incensurabili in questa sede, avendone la Corte di
Appello di Palermo date sufficiente e logica giustificazione.
Si tratta in pratica di osservazioni e critiche, parziali nella scelta degli argomenti e incomplete nella valutazione del quadro probatorio, aventi come obiettivo principale le accuse del CA, con lo scopo precipuo di affermarne il mendacio e di dimostrare che i suoi contatti con gli esponenti mafiosi e con i loro familiari erano giustificati esclusivamente da ragioni legate alla professione del
PA. A tal proposito non appare inutile sottolineare che in ogni caso “la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica,
e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di
Machin 43
merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica” (v. Cass, Sez.Un.,
22.10.1996 n.00016, ric. Di ES).
Il ricorso del PA va pertanto rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
5) Di OL CA
E' stato dichiarato responsabile soltanto del reato di favoreggiamento.
Nel suo ricorso ha lamentato come unico motivo la mancata concessione delle attenuanti generiche, concedibili, a suo dire, per uno scarso livello di intensità del dolo.
A parte le osservazioni di carattere genere già fatte in premessa, il ricorso si sostanzia in connotazioni strettamente attinenti al merito, non esaminabili in questa sede, e quindi va dichiarato inammissibile, laddove il diniego delle invocate attenuanti è stato correttamente giustificato con riferimento ai suoi precedenti penali.
Conseguenziale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di £.
1.000.000 in favore della
Cassa delle ammende.
6) RA SE
La sua condanna in primo grado per partecipazione ad associazione mafiosa è
stata confermata in appello.
Gli elementi di responsabilità a carico del RA sono stati ravvisati nelle convergenti dichiarazioni dei fratelli LE e SQ Di IL, da cui è emerso che l'imputato, perfettamente individuato come gestore di una macelleria sita in corso dei Mille, era attivo nel settore delle estorsioni ed aveva dato supporto ad elementi di vertice dell'associazione, all'epoca latitanti, come
GR SE e GR IL.
Il ricorrente ha lamentato carenza e illogicità motivazionale: nella specie non vi sarebbe affatto la cosiddetta "convergenza del molteplice", in quanto LE Di
IL non avrebbe narrato episodi caduti sotto la sua diretta percezione, ma fatti
Mantes 44
appresi dal fratello SQ. Le dichiarazioni dei Di IL sarebbero comunque tutt'altro che convergenti e specifiche e, inoltre, gli appunti trovati in casa del
GA non potrebbero essere considerati come riscontri alle affermazioni dei medesimi collaboranti. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione relativa alla attribuzione al RA dell'incarico di occuparsi delle attività estorsive per conto di TO GA e di EO RE, si tratterebbe di affermazione generica perché non un episodio di estorsione sarebbe stato specificato.
Intanto, non risponde a verità che le asserzioni del Di IL LE siano tutte de relato per averle apprese dal fratello SQ. La Corte di Palermo ha dato atto che vi sono delle circostanze riferite da LE per averle apprese lui direttamente, come gli stretti rapporti esistenti fra il RA e BR RE oltre che con lo stesso SQ Di IL, o il supporto dato dall'imputato ad elementi di vertice come il latitante IL GR.
In secondo luogo, le notizie apprese de relato da Di IL LE da parte del fratello SQ sono state da questo puntualmente ed autonomamente confermate, per cui, anche se non confortate da una vera e propria verifica
"esterna", tuttavia appaiono supportate proprio dalla fonte primaria della notizia, e comunque nient'affatto divergenti tra di loro, come affermato dal ricorrente.
E' vero che l'accusa "de relato" abbisogna, non di un riscontro generico, ma di un conforto più specifico e qualificante, proveniente da fonte esterna, che, per natura e qualità, rappresenti almeno una verifica certa della effettività, se non della veridicità sostanziale, della confidenza.
Ma, nella specie, i riscontri individualizzanti e specifici delle dichiarazioni di entrambi i fratelli Di IL sono stati correttamente individuati negli appunti trovati in casa del GA che, con specifico riferimento al RA, si è dato atto contenere conteggi di somme, indicazioni di locali, modalità di consegna del denaro ed estinzioni di pagamenti, non spiegabili se non con il pieno inserimento del ricorrente nella associazione mafiosa.
Quindi, la propalazione indiretta del Di IL LE è stata verificata attraverso l'esame del soggetto che costituiva la fonte diretta (Di IL SQ)
Plante e, inoltre, sono stati individuati dei riscontri specificamente concernenti la persona 45
dell'incolpato, che rappresentano indubbiamente una verifica esterna della veridicità sostanziale delle confidenze fatte da SQ al fratello LE, elementi che sono stati giustamente ritenuti idonei a fornire, valutati nel loro complesso, la prova della colpevolezza dell'imputato.
Quanto all'osservazione del ricorrente, secondo cui l'indicazione del RA come soggetto attivo nella "gestione” delle estorsioni per conto dell'associazione sarebbe generica perché non è stata fatta menzione di alcuno specifico episodio, va rilevato a parte la considerazione che vi è stato almeno un riferimento
-
specifico ad un gioielliere che a lui si rivolse per ottenere una riduzione del
"pizzo" che gli elementi raccolti, posti a base della dichiarazione di colpevolezza del RA, sono comunque sufficienti per dimostrane l'inserimento associativo, a prescindere dalla sua responsabilità in ordine a specifici episodi di estorsione.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del RA al pagamento in solido delle spese processuali.
7) GI LU
Condannato in primo grado per i reati, legati dalla continuazione, di favoreggiamento aggravato (art.378 c.p.) e di procurata inosservanza di pena
(art.390 c.p.), è stato assolto in appello da quest'ultimo reato, mentre è stata confermata la sua responsabilità in ordine al primo.
Egli è risultato essere proprietario della casa utilizzata da EO RE durante la sua latitanza, titolare di un telefono cellulare posseduto e utilizzato dal medesimo RE sino all'arresto di quest'ultimo, sono stati verificati più contatti tra i cellulari in uso al gruppo RE GA e le utenze
-
telefoniche di lui e della madre, e inoltre i collaboranti CA TO e
EL LL hanno concordemente riferito che il GI ha effettuato, con il coimputato Di OL e con il medesimo CA, un trasporto di armi da un villino di Finale di OL a Palermo.
Sulla scorta di tali elementi la Corte territoriale ha affermato che l'aiuto fornito dal GI, rappresentato da una molteplice attività di supporto e protezione Plautis 46
della latitanza di uno degli esponenti di vertice di "cosa nostra", è stato consapevolmente indirizzato ad agevolare tale sodalizio, all'interno del quale il
RE ha potuto continuare a svolgere il suo ruolo di preminenza anche grazie all'opera di fiancheggiatori come il GI.
Tutte le doglianze del GI sono da respingere. Il primo motivo di gravame, relativo ad una asserita illogicità della motivazione,
a parte gli aspetti di merito che in prevalenza lo connotano, contiene censure palesemente destituite di fondamento. Si sostiene che l'avere assolto l'imputato dal reato di procurata inosservanza di pena per inesistenza dell'elemento psicologico del delitto rappresenterebbe un elemento di illogicità dal momento che è stata affermata contestualmente la Wa
responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento. Ora, a parte 4 evidente diversità delle due fattispecie penali, non si vede - nè è stato prospettato in maniera sufficientemente chiara - in che cosa consisterebbe la dedotta illogicità. La Corte ha infatti osservato che non vi era la prova che il
GI fosse sicuramente a conoscenza dello status di condannato definitivo del
RE: elemento che, come è noto, rappresenta l'aspetto di differenziazione tra il delitto di favoreggiamento, che riguarda l'aiuto prestato a chi sia indagato o imputato di un reato, e quello di procurata inosservanza di pena, che concerne invece l'aiuto prestato a chi sia stato condannato a pena definitivamente inflitta.
Né l'uso, da parte del GI, asseritamente fino al 5 giugno 1995, del telefono cellulare trovato in possesso del RE al momento dell'arresto, avvenuto il 24 giugno successivo, è un elemento che può valere a smentire la significativa circostanza, obiettivamente riscontrata, e su cui la Corte di appello ha comunque fondato solo in parte il suo convincimento, del possesso e dell'uso, da parte del latitante, di un telefonino di cui era titolare il GI, quanto meno, e stando alle stesse parole dell'imputato, nel periodo dal 5 al 24 giugno 1995.
Il secondo motivo di gravame concerne la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91. 47
Secondo il ricorrente, gli elementi emersi avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere che il GI avesse la volontà di favorire soltanto il RE
e non l'associazione in quanto tale e che, per tale ragione, fosse da escludere la sussistenza dell'aggravante di cui sopra. E' vero che il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina di per sé, in ragione esclusivamente della importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L.
13 maggio 1991 n. 152, e che occorre distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione. Ma è proprio in base a tale distinzione che nella specie si è ritenuta la sussistenza della aggravante in questione, laddove la volontà del GI di favorire l'associazione è stata dedotta non soltanto dall'aiuto prestato sotto molteplici aspetti all'esponente di vertice EO RE (elemento comunque altamente sintomatico), ma anche dall'utilizzo del suo negozio come punto di scambio di messaggi riservati per mantenere i contatti con gli altri associati;
dalla collaborazione da lui data, insieme ad altri esponenti dell'associazione, nel trasporto di armi da OL a Palermo;
dai frequenti contatti telefonici tra gli apparecchi cellulari in uso, non soltanto al RE, ma anche ad altri esponenti di spicco, come il GA ed il CA, dallo stesso ruolo di fattiva mediazione che quest'ultimo svolse nell'operazione di fittizia intestazione al
GI dell'appartamento in cui il RE trascorse poi una parte della sua
I frequenti e proficui rapporti di collaborazione con più esponenti, anche di latitanza. spicco, di una associazione mafiosa ben possono infatti essere valutati come elementi di prova validi per suffragare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152. Quanto al terzo motivo di doglianza, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente il richiamo alle considerazioni di carattere generale svolte nella parte dedicata alla premessa.
Marke 48
L'avere comunque ritenuto ostativo alla concessione delle suddette attenuanti il dato costituito dal consapevole aiuto fornito ad un pericoloso latitante non appare né illogico né in contrasto con principi giuridici di sorta.
Il ricorso va di conseguenza respinto con inevitabile condanna del GI al pagamento solidale delle spese processuali.
Il CO è stato ritenuto colpevole di favoreggiamento aggravato, sia in primo che 8) CO ZO in secondo grado, in base alle convergenti dichiarazioni di LE e SQ
fece Lice Di IL, secondo cui egli pratico numerose visite all'associato GR
RE, rimasto ferito in un incidente, direttamente riferibile all'attività ན་ཚ criminosa della consorteria mafiosa, e apprestò in favore del medesimo le cure di praticate cui aveva bisogno, ed in base alle sia pure parziali ammissioni, fatte dal medesimo
CO.
unico motivo, si articolano Le doglianze del CO, contenute in un sostanzialmente in due censure. La prima è la presunta illogicità della motivazione, e la seconda è la dedotta applicabilità, nella specie, della norma di cui al secondo comma dell'art.365 c.p., che prevede la esenzione dall'obbligo di presentare referto per il medico che abbia prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. Si sostiene che colui che esercita la professione sanitaria è abilitato a prestare la propria assistenza anche nei confronti di chi intenda eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche della stessa, salvo l'obbligo del referto, e che, nella specie, l'obbligo non sussisteva in virtù della norma di cui al secondo comma del citato art.365 c.p.- Il ricorrente ravvisa quindi nell'ordinamento giuridico l'esistenza di una specie di esimente (una “deroga", come testualmente si esprime) rispetto al reato di favoreggiamento, per il medico che appresti delle cure in favore di chi, coinvolto
Mache 49
in fatti di rilevanza penale, voglia sottrarre alla conoscenza dell'autorità preposta il fatto di essere rimasto ferito nel corso di una operazione criminosa.
Si tratta di una tesi quanto meno ardita, che confonde, più o meno consapevolmente, la condotta integrante gli estremi, materiale e soggettivo, del reato di favoreggiamento, con la condotta dell'esercente una professione sanitaria che omette la doverosa redazione e presentazione del referto nei casi di cui all'art.365 c.p. Non bisogna trascurare infatti il concetto che l'aiuto, che configura il reato di cui all'art. 378 c.p., può avere il contenuto più diverso, comprensivo di qualsiasi atteggiamento che si risolva in una condotta di favoreggiamento nei riguardi di chi, dopo la commissione di un delitto, intenda eludere le investigazioni delle competenti autorità o sottrarsi alle ricerche della medesima.
Il suddetto reato, ascrivibile a “chiunque”, è a forma libera;
non esclude quindi nessuno e può essere realizzato con condotte sia di tipo omissivo che con condotte di tipo commissivo. Non esclude neanche il medico che sia consapevole della precedente commissione di un delitto e del fatto che la persona da lui favorita, grazie alle cure apprestategli, riuscirà ad eludere o a rendere maggiormente difficoltose le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche della stessa. Il reato di omissione di referto potrà eventualmente, nei congrui casi, concorrere con il reato di favoreggiamento;
ma, una volta che sia stata accertata la volontà dell'esercente una professione sanitaria di prestare con la sua opera un concreto aiuto alla elusione delle indagini, la fattispecie di cui all'art.365 c.p. potrà sovrapporsi a quella di cui all'art.378, ma non potrà mai andare a sostituirla o ad assorbirla.
E' stato infatti affermato da questa Corte che “è responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato”. (v.Cass., Sez. VI, sent. n. 5446 del 28-05-
1985, Pelosio) E allora, con riguardo al caso di specie, non pare affatto a questa Corte che i riferimenti fatti dai giudici di merito alla qualità delle cure (uso precario di
Mauler 50
strumenti non perfettamente adeguati alla bisogna per la mancata disponibilità, nel luogo utilizzato per l'intervento, di attrezzi adeguati), e alle concrete modalità di prestazione delle cure (tempo di notte in luoghi isolati e lontani da occhi indiscreti in una sorta di ambulatorio improvvisato), per dimostrare la piena consapevolezza da parte del CO di prestare aiuto ad un soggetto (il GR) che, dopo avere commesso insieme ad altri un delitto, voleva mantenere l'impunità ed eludere le indagini relative al suddetto delitto, siano "inconferenti".
Il "primario interesse alla salute", su cui il ricorrente ha fondato la sua tesi difensiva, imponeva, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non una qualsiasi
' assistenza nel luogo e nel tempo indicato dal paziente in relazione ad una sua scelta dettata dalla volontà di nascondere le circostanze in cui la ferita da lui riportata si era prodotta, ma, al contrario, il ricovero in una struttura minimamente attrezzata, in condizioni di sufficiente adeguatezza alla gravità delle lesioni riportate (ferita da arma da fuoco ad un piede con ritenzione di diversi pallettoni).
Il fatto, poi, che all'epoca il GR non fosse ricercato, non ha alcun rilievo, posto che l'ipotesi dell'aiuto alla elusione delle investigazioni dell'autorità è
alternativa a quella dell'aiuto a sottrarsi alle ricerche.
Anche eventuale corresponsione di un emolumento (su cui comunque sussiste un dubbio visto che la sentenza di primo grado ha affermato che il denaro apprestato dalla associazione, e cioè £.4.000.000, è servito a pagare l'anestesista per un milione e i due infermieri per tre milioni) è comunque circostanza irrilevante, per la semplice ragione che la norma di cui all'art.378 c.p.p. non richiede, per la configurabilità del reato, che la prestazione dell'aiuto sia avvenuta a titolo gratuito, potendo configurarsi il reato di favoreggiamento anche a carico di chi sia stato per la sua opera adeguatamente ricompensato.
Si deve pertanto concludere che correttamente la Corte di appello di Palermo ha nella specie ribadito di dover ravvisare la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art.378 c.p.- Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del CO va rigettato con conseguente condanna del medesimo al pagamento solidale delle spese processuali. 51
9) Lo RB OL FR E' stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di giudizio precedenti di associazione mafiosa sulla scorta delle dichiarazioni, definite convergenti, dei collaboranti Di IL SQ, EL LL e CA TO, i quali lo avevano indicato come soggetto permanentemente attivo nel settore del traffico di stupefacenti. Le suddette rivelazioni avevano poi trovato riscontro nella contabilità del sodalizio trovata in casa di TO GA.
Il Lo RB ha lamentato carenza di motivazione sia in ordine alla valutazione degli elementi di responsabilità, sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Sotto il primo aspetto le critiche del ricorrente si appuntano in maniera specifica su una annotazione, rinvenuta nella documentazione del GA, relativa alla somma di £.500.000 e sulla circostanza, valorizzata dalla corte di merito, che l'imputato era anche latore e destinatario di messaggi segreti ("bigliettini”).
Si sostiene che l'annotazione della somma suddetta aveva una causale diversa da quella inerente all'attività dell'associazione e che gli episodi di consegna dei
"bigliettini" non denotavano un contributo stabile al sodalizio anche perché si era trattato di fatti sporadici. A parte la considerazione che i giudici di merito hanno puntualmente inquadrato le suddette circostanze in un più ampio contesto probatorio, concludendo convincentemente per l'affiliazione del Lo RB a Cosa nostra", si tratta comunque di valutazioni fattuali indubbiamente attinenti al merito e, come tali,
non censurabili in sede di legittimità. Per altro, questa Corte ha già affermato che “integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere.” (v.
Cass., Sez. I, sent. n. 4375 del 06-08-1996, UP) 5 52 2
Ad analoghe considerazioni devesi pervenire a proposito delle doglianze circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, che, a detta del ricorrente, avrebbero dovuto essergli riconosciute in considerazione del fatto che egli si era costituito. La Corte di Palermo ha spiegato di non ritenere il Lo RB meritevole delle invocate attenuanti per i suoi molteplici precedenti penali e perché la costituzione, più che indice di resipiscenza, appariva dettata unicamente dal proposito di ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificatorie del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Il ricorso, in quanto contenente esclusivamente censure in fatto, va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Lo RB al pagamento in solido delle spese processuali oltre che della somma, ritenuta congrua, di £.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
10) US VA Il US è stato ritenuto colpevole di associazione mafiosa, sia in primo che in secondo grado, in base alle convergenti dichiarazioni di EL LL e
CA TO, secondo cui egli aveva l'incarico di tenere i collegamenti, anche con il sistema dei “bigliettini”, e organizzare incontri fra i massimi esponenti dell'associazione, e inoltre dava rifugio agli associati latitanti, fra cui
EO RE. Tali rivelazioni risultavano riscontrate dal fatto che egli era stato arrestato per procurata inosservanza di pena insieme al latitante IZ DE, cui aveva dato ospitalità, e dalla circostanza che davanti alla sua villa di Termini Imerese era stato spesso notato un andirivieni o presenza di numerose autovetture sospette.
Le doglianze avanzate dal US nel suo ricorso sono, per un verso, manifestamente infondate e, per l'altro, concernono aspetti non censurabili in sede di legittimità. 53
Ha continuato a sostenere il US che la pregressa condanna per il reato di procurata inosservanza di pena, da lui riportata per avere dato ricovero al latitante
IZ, costituirebbe, come precedente giudicato, un ostacolo alla procedibilità
dell'azione penale in ordine al reato di associazione mafiosa.
Ma non è chi non veda che l'obiettività giuridica dei due comportamenti è totalmente diversa, non certo e non tanto perché, come osservato dal ricorrente, si tratta di aver dato supporto logistico a più soggetti appartenenti alla medesima organizzazione cui apparteneva il IZ, quanto perché si tratta di reati che tutelano interessi completamente diversi, sono ontologicamente e strutturalmente differenti, e tra gli stessi è ovviamente configurabile il concorso.
La condanna, da lui già subita, per il reato di cui all'art. 390 c.p. non può pertanto in nessun modo costituire ostacolo alla procedibilità dell'azione in ordine al delitto di associazione mafiosa ai sensi dell'art.649 c.p.p.-
Il fatto che con la precedente condanna al US sia stata applicata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91 non vale poi ad escludere, come da lui sostenuto, la sua affiliazione all'associazione, non potendosi la suddetta aggravante ritenere assolutamente incompatibile con la qualità di associato. (v.Cass., Sez. I, sent. n.
4117 del 16-07-1997), Fragnoli;
Sez. I, sent. n. 4140 del 21-08-1997, D'Amato,
Sez. I, sent. n. 4776 del 24-09-1997, Suarino ecc.).
Le altre argomentazioni, che fra l'altro, stando alle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, non sembra siano state proposte in sede di appello,
contengono censure strettamente attinenti al merito.
Per quanto riguarda la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, essa è totalmente priva di motivazione. Con essa non si spiega perché la corte territoriale avrebbe dovuto concedere le suddette attenuanti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
US al pagamento in solido delle spese processuali oltre che della somma, ritenuta congrua, di £.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manche 54
11) RI SE La condanna dell'RI in primo grado per il reato di associazione mafiosa è stata
Secondo quanto si rileva nella sentenza impugnata, l'imputato è stato indicato dai confermata in appello. collaboranti Di IL SQ, IA VA e OM RO come organicamente inserito nell'associazione. In particolare il OM ha riferito che l'imputato succedette a PI GI nella attività estorsiva per conto della famiglia di CI e, dopo l'arresto del GA, venne designato come custode temporaneo del denaro frutto delle estorsioni.
La principale doglianza del ricorrente è che le accuse dei collaboranti erano generiche in quanto gli stessi non erano stati in grado di indicare neanche uno oggett degli esercizi commerciali che sarebbero stati vittime dei taglieggiamenti.
Ma, a parte la considerazione che il collaborante SQ Di IL ebbe invece ad indicare uno dei negozianti costretti a pagare il “pizzo”, occorre tenere presente che, secondo le dichiarazioni dei collaboranti, l'RI non poneva in essere le estorsioni “in proprio", ma si limitava a svolgere semplicemente il compito di
“esattore” per conto dell'organizzazione. Le suddette rivelazioni dovevano quindi meno dell'imputato servire esclusivamente per verificare l'appartenenza o in quanto all'associazione mafiosa e, sotto tale profilo, sono state ritenute provenienti da collaboranti dei quali era stata accertata la attendibilità intrinseca, e in quanto reciprocamente riscontrate dalla convergenza di contenuto, circostanziate per la specificità del ruolo attribuito all'imputato e per la precisa collocazione temporale del compito affidato all'RI - sufficienti per affermare la responsabilità del predetto RI in ordine al reato associativo, a prescindere dalla sua responsabilità in ordine a specifici episodi di estorsione. Il medesimo, in questa sede, non era stato chiamato a rispondere di estorsione, sicchè poco importava conoscere specificamente i nomi dei negozianti vittime del
Del resto, non è soltanto su tali elementi che i giudici di merito hanno fondato il "pizzo". proprio giudizio di condanna, basato altresì su altre considerazioni, anche di natura logica, come il fatto che erano ben quattro i collaboranti che lo avevano 55
accusato, che gli stessi lo conoscevano bene personalmente, e che il RA lo aveva indicato come persona “vicinissima” a AV ES, "uomo d'onore" della “famiglia” di corso dei Mille, e che il IA lo aveva individuato come esponente della associazione a CI.
Non pare quindi a questa Corte che, sotto tale profilo, le argomentazioni dei giudici di merito possano considerarsi apodittiche, generiche o irrazionali.
Quanto alle osservazioni relative al diniego delle attenuanti generiche, si richiamano le osservazioni di carattere generale svolte in premessa.
Per ciò che riguarda le ulteriori critiche contenute nella memoria difensiva, è
sufficiente sottolineare che il fatto che nessuno dei collaboranti avesse indicato l'RI come “uomo d'onore”, non può considerarsi decisivo, ben potendosi considerare associato anche chi, svolgendo un ruolo ben preciso, come quella dell'esattore, assicuri in maniera stabile apporti o contributi per la sopravvivenza dell'associazione stessa.. In proposito si richiamano le considerazioni svolte nella premessa, nella parte dedicata ai criteri di valutazione della prova, cui si fa espresso riferimento.
Quanto alle rivelazioni dei collaboratori, va precisato che non si trattava affatto di dichiarazioni de relato, come erroneamente asserito dal ricorrente, ma di affermazioni fatte per conoscenza diretta. Ed infine, la prova della sussistenza della affectio societatis è stata correttamente dedotta da un lato dall'importante ruolo che l'RI svolgeva in seno all'organizzazione e, dall'altro, dalla considerazione che un compito così delicato e “di fiducia" non avrebbe potuto essere che affidato ad una persona organicamente inserita nella associazione stessa.
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna dell'RI al pagamento solidale delle spese processuali.
12) AT SE Condannato in primo grado ad anni 6 di reclusione per associazione mafiosa, in appello la pena gli è stata ridotta ad anni 5.
Planke 656
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La responsabilità del AT è stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni del collaborante CA TO, il quale ne aveva parlato come persona di fiducia di VA US, di cui aveva protetto la latitanza, e che manteneva i contatti fra esponenti di primo piano di Cosa nostra", come il predetto US e EO
RE, ed organizzava riunioni fra i capi del sodalizio in immobili di sua
Le affermazioni del CA avevano poi trovato riscontro nel fatto che il pertinenza.
US, allora latitante, era stato arrestato proprio in un immobile di cui il
AT aveva la disponibilità e nelle successive dichiarazioni del medesimo
US.
Nel suo ricorso il AT ha lamentato violazione dell'art. 416-bis c.p., carenza motivazionale in ordine alla affermazione di rersponsabilità e in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Tutte le predette doglianze sono infondate. Secondo il ricorrente l'avere ravvisato nella sua condotta, così come era emersa dalle risultanze processuali, gli estremi del reato di associazione mafiosa sarebbe una vera e propria forzatura giuridica, dovendosi semmai ravvisare, invece, la fattispecie del favoreggiamento. Ciò, in base alle considerazioni che egli non era stato indicato come “uomo d'onore", non aveva partecipato ad attività illecite tipiche dell'organizzazione, nell'ambito della quale non aveva alcun ruolo specifico, aveva aiutato il US per un circoscritto e breve periodo della sua latitanza, e faceva difetto comunque l'elemento psicologico del reato associativo,
e cioè la volontà di far parte della associazione, condividendone le finalità.
Ora, a parte gli aspetti di tipo fattuale che connotano tali censure, va qui ancora una volta richiamata la premessa generale con particolare riguardo alla parte relativa alla differenza tra reato di associazione per delinquere e reato di
Si è visto che, a prescindere dagli altri elementi di contorno, il dato essenziale che favoreggiamento. che è costituito, oltre distingue le due suddette figure criminose dall'atteggiamento psicologico, dalle modalità con cui l'aiuto è prestato: nel senso 57
che, se si tratta di sostegno assicurato in maniera sistematica e permanente, si configura l'ipotesi del reato associativo, mentre l'ipotesi del favoreggiamento si caratterizza per l'episodicità del contributo dato alla vita dell'associazione.
Si tratta quindi di vedere, sulla base delle considerazioni svolte dai giudici di merito, in quale prospettiva va collocata la condotta del ricorrente.
Si è sottolineato che il AT è risultato essere persona di massima fiducia del
US, aveva mantenuto per un apprezzabile periodo i contatti tra il predetto
US e gli altri esponenti mafiosi, aveva messo a disposizione la sua casa di fondo AT per le riunioni dei capi del sodalizio, destinate alla discussioni di questioni relative alle attività proprie della consorteria mafiosa, ed infine aveva dato ricovero per un certo periodo di tempo al predetto US, nonostante sapesse della sua latitanza, e gli aveva fatto da staffetta con la sua macchina, durante i suoi spostamenti, per avvertirlo della eventuale presenza di posti di blocco.
è dunque limitato Con tale condotta, osserva la Corte territoriale, l'imputato non ad aiutare il US, ma ha fornito un consapevole e stabile contributo all'associazione per il conseguimento delle sue finalità criminose.
-Si è trattato, quindi e i giudici di merito ne hanno dato convincente dimostrazione – non di un fatto episodico e casuale, ma di una stabile, sistematica e permanente attività di supporto, sotto molteplici aspetti, dell'organizzazione, protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo, durante il quale ne ha condiviso le finalità, e, quindi, perfettamente inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis c.p.- A nulla rileva, ovviamente, il fatto che l'imputato non abbia materialmente posto in essere alcun delitto tipico dell'associazione, dato che il reato associativo è una fattispecie criminosa a forma libera, e qualsiasi comportamento che realizzi un contributo all'esistenza e al rafforzamento della organizzazione dà luogo all'elemento materiale del reato. Né può dirsi che egli non avesse alcun ruolo nell'ambito del sodalizio perché, anzi, le mansioni da lui svolte erano particolarmente delicate, oltre che finalisticamente efficaci e confacenti agli scopi della associazione. 58
Quanto all'elemento psicologico, non pare a questa Corte che si possano mettere in dubbio le considerazioni svolte dai giudici di merito, che hanno fatto riferimento al comportamento concreto dell'imputato per inferirne la esistenza.
Per il resto, è sufficiente fare riferimento alle considerazioni, a contenuto analogo,
svolte allorchè è stata esaminata la posizione del ricorrente PA.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, appare del tutto destituita di fondamento l'affermazione del AT, secondo cui il diniego di tali attenuanti sarebbe del tutto privo di motivazione. Risulta, invece, che la Corte ha fatto riferimento ai gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, già condannato per associazione per delinquere e per violazione delle leggi sulle armi,
aspetti più che sufficienti per giustificare il diniego.
Il ricorso va quindi respinto ed il AT va condannato al pagamento in solido delle spese processuali.
Il SE è stato ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa 13) SE OL
Gli elementi di colpevolezza a suo carico sono stati ravvisati dai giudici di merito: in entrambi i gradi di giudizio.
a) nell'avere egli fatto da prestanome, per conto di EO RE, nell'acquisto e negli atti di amministrazione di una villetta sita a Santa Flavia, con la piena consapevolezza della identità e personalità del predetto RE;
b) nel ruolo da lui avuto nell'omicidio di due persone e nel ferimento di una terza, da lui "accusate" di avere tentato delle estorsioni ai suoi danni, e nella esplicita richiesta di "punizione" fatta al RE, soddisfatta, sia pure indirettamente, con il delitto di cui sopra;
c) nelle convergenti dichiarazioni dei collaboranti EL LL e CA
TO, i quali hanno riferito sia della vicenda degli omicidi che della d) nella partecipazione a diversi incontri, oltre che con il RE, con i predetti circostanza della villetta;
e lanti collaboranti;
P 59
dichiarato e) nelle parziali ammissioni dell'imputato, che ha ammesse di avere intrattenuto 사 intensi rapporti con il CA ed il EL.
Il ricorso del SE è privo di fondamento. La prima doglianza, con cui si assume che il giudizio di appello avrebbe dovuto svolgersi con le forme del giudizio ordinario e non con quelle del giudizio camerale, è frutto di una errata lettura del primo comma dell'art.599 c.p.p. e di una erronea interpretazione della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 443
stesso codice.
Con quest'ultima norma · con la quale si dispone che il giudizio di appello nel rito
-
abbreviato "si svolge con le forme previste dall'art.599" il legislatore non ha
-
inteso affatto limitare, come sostiene il ricorrente, la possibilità di adottare le forme della camera di consiglio in appello esclusivamente ai casi previsti dal primo comma dell'art. 599. La suddetta disposizione ha invece una portata più generale, nel senso che intende semplicemente affermare che, quando si procede a giudizio abbreviato, il secondo grado si deve svolgere nelle forme della camera di consiglio. Tale interpretazione è avvalorata sia dal dato letterale che da considerazioni di ordine logico-sistematico. Sotto il primo profilo, la dizione usata, volutamente aspecifica, non può avere altro significato che quello di prevedere in secondo grado il rito della camera di consiglio a prescindere dall'oggetto dell'appello, in quanto, se si fosse voluto che il rito della camera di consiglio dovesse essere adottato solo nelle ipotesi indicate nel primo comma dell'art. 599, la norma avrebbe dovuto contenere un riferimento più preciso a tale comma, sicchè appare del tutto arbitrario limitarne la portata.
Sotto l'altro profilo, è chiaro che, avuto riguardo alla struttura del giudizio abbreviato - caratterizzato, rispetto al giudizio ordinario, da una forma più snella e addirittura priva della fase dibattimentale - la scelta, anche in secondo grado, di una forma più agile e semplificata, come quella della camera di consiglio, appare coerente e, si direbbe, in perfetta sintonia con le caratteristiche strutturali di tutto il processo che si svolge con il rito abbreviato.
AN 60 60
La disposizione di cui al primo comma dell'art.599 non ha quindi alcun legame con quella di cui al quarto comma dell'art. 443 e va applicata quando, nel giudizio ordinario, l'oggetto dell'appello riguardi esclusivamente le ipotesi in essa specificate. In altri termini, la norma di cui sopra amplia la possibilità di ricorrere alle forme della camera di consiglio anche nel giudizio ordinario, sia pure nei casi in essa tassativamente previsti, ma non rappresenta una limitazione all'uso delle medesime forme quando si proceda con il rito abbreviato. In conclusione va detto che, quando in primo grado sia stato adottato il rito abbreviato, in appello si deve sempre seguire la forma della camera di consiglio.
Parimenti infondate sono le altre censure, relative alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti :
In ordine al primo ordine di questioni, il pieno inserimento del SE nella generiche.
organizzazione mafiosa appare sufficientemente motivato con riferimento agli elementi messi in luce dai giudici di merito. Non è né illogico né errato sostenere, sulla base delle risultanze emerse, che non si
è trattato, come sostiene riduttivamente il ricorrente, soltanto di un rapporto privilegiato tra l'imputato e l'amico EL, ma che invece egli aveva un ruolo ben preciso ed era comunque da considerare come un affiliato indipendentemente da una formale adesione. ottenere Invero, l'avere fatto da prestanome al RE ed essersi a lui rivolto per effectere
"protero dagli intenti estorsivi degli Ambrogio, al di là della diversa interpretazione dei fatti che vorrebbe far passare il ricorrente, ben potevano essere RE considerati come naturali manifestazioni comportamentali chi era inserito nell'organizzazione mafiosa o, più particolarmente, nelle articolazioni di essa legate agli associati CA e EL, divenuti poi collaboratori di giustizia.
Gli intensi rapporti con i predetti affiliati, che il SE non ha potuto fare a meno di ammettere, e la partecipazione a diversi incontri, oltre che con i predetti, anche con il RE, rappresentano gli antecedenti necessari, dimostrativi della partecipazione all'attività associativa, della successiva condotta dell'imputato. In tale cornice le circostanze della fittizia intestazione della proprietà della villetta e
Manhe 61
della richiesta di protezione ben potevano assumere, nella prospettiva motivazionale della Corte di Palermo, una connotazione ed un significato ben precisi circa l'inserimento a pieno titolo dell'imputato nel sodalizio criminoso.
Quanto alla questione relativa alla ravvisabilità nella specie del diverso reato di favoreggiamento, è sufficiente richiamare le considerazioni svolte allorchè sono state prese in esame le posizioni dei coimputati PA e AT, oltre che quelle contenute nella premessa generale.
Per ciò che riguarda, infine, il presunto vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, è ben possibile ricostruire senza alcuna difficoltà, nonostante il diverso assunto del ricorrente, il percorso logico seguito dal giudice di merito per negare la richiesta. Si è fatto riferimento allo scarso rilievo sul piano collaborativo delle dichiarazioni rese dal SE, che ha continuato a negare, nonostante ogni contraria risultanza, di conoscere il RE, denotando in tal modo una persistente pericolosità.
Il fatto che i giudici del merito non abbiano preso in considerazione altri aspetti pur favorevoli non può essere addotto come motivo di censura, in mancanza di una qualsiasi indicazione da parte dello stesso ricorrente, che si è limitato a sostenere genericamente che si sarebbe dovuta valutare “la capacità a delinquere del SE, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari e in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato, dalla condotta contemporanea e susseguente al reato, dalle condizioni di vita familiare, individuale e sociale del reo", elencando alcuni degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., senza alcuna specificazione concreta.
Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna del SE al pagamento solidale delle spese processuali.
Marti 62
14) ER IC
Il ER è stato ritenuto responsabile di associazione mafiosa nonché di porto e detenzione illegali di armi, anche da guerra, sia in primo che in secondo grado. L'affiliazione del predetto a Bosa nostra” e il suo coinvolgimento nei fatti concernenti le armi sono stati ritenuti provati grazie alle rivelazioni del collaborante OS BE, giudicate ampiamente ed ineludibilmente riscontrate.
Il ricorso non merita accoglimento. Le doglianze del ricorrente si incentrano essenzialmente sulla valutazione,
asseritamente carente ed illogica, delle prove a suo carico.
Si sostiene che la chiamata in correità, proveniente da un solo collaborante, pur se riscontrata, non sarebbe sufficiente ad integrare la prova della responsabilità del
ER né in ordine al reato associativo né in ordine ai reati concernenti le armi, perché i riscontri di tipo fattuale cui si è fatto riferimento proverebbero soltanto la diretta partecipazione del collaborante agli accadimenti da lui narrati.
In realtà i giudici di merito hanno rilevato che la narrazione del BE è corroborata, non soltanto da riscontri generici, ma anche da riscontri specifici, che riguardano proprio la persona del ER,
Fra questi assumevano indubbiamente rilievo particolare, sul piano della significatività probatoria: 1) il fatto che i box di via OI VA (in uno dei quali era stato, secondo le dichiarazioni del BE, ricavata una intercapedine utilizzata come deposito segreto delle armi) erano stati realizzati dal ER, che esercitava l'attività di imprenditore edile, e l'affermazione dell'imputato di avere venduto e consegnato ad altri tale box è rimasta una pura e semplice asserzione verbale;
2) il fatto che egli conosceva perfettamente PA ZA, che è suo cugino, ed al quale una parte delle armi furono poi consegnate.
Si tratta indubbiamente di riscontri individualizzanti che, valutati unitariamente con gli altri elementi emersi, ben possono, in un logica di globale considerazione dei fatti processualmente accertati, rappresentare elementi di prova in ordine alla attribuibilità al Sanseyerino del possesso e della disponibilità di quello che,
Blondes 63
considerata la quantità e qualità delle armi ivi conservate, è stato a ragione definito il nascondiglio dell'arsenale della "famiglia” di CI.
Né può in alcun modo condividersi il ragionamento, di natura vagamente sofistica, del ricorrente, secondo cui, in ogni caso, la eventuale disponibilità del suddetto box non comportava automaticamente il possesso delle armi ivi custodite, e che la contraria affermazione fatta dalla Corte si basa su valutazioni che "sfiorano l'insostenibile illazione". Infatti, che all'interno della suddetta intercapedine, esistente nel box in questione, vi fossero conservate delle armi è risultato indirettamente anche dagli oggetti ivi rinvenuti dalla polizia (un sacco di iuta e l'orologio con il cinturino rotto appartenente al BE), lasciati in occasione delle operazioni di prelievo delle armi, molte delle quali erano conservate proprio in sacchi di iuta.
Appare pertanto ampiamente giustificato il convincimento dei giudici di merito circa la penale responsabilità del ER in ordine ai reati concernenti le armi.
Altrettanto può dirsi per quanto riguarda l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato associativo. Si è ritenuta provata la responsabilità dell'imputato anche per tale delitto in base alla considerazione che un incarico così importante e delicato, come quello di custode delle armi della "famiglia”, non poteva che essere ricoperto da una persona di fiducia e, quindi, da un affiliato;
e che tale qualità risultava anche dalla collaborazione data dal ER al latitante ZA in occasione del prelievo e del trasporto altrove delle armi stesse.
In tal modo la Corte territoriale ha proceduto alla precisa individuazione sia del ruolo svolto dall'imputato nell'ambito dell'associazione, sia della consapevolezza e volontà, da parte dello stesso, di collaborare con gli altri affiliati per il raggiungimento dei fini perseguiti dalla organizzazione criminosa. Si tratta, come
è evidente, dei principali elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, non importa se di stampo mafioso o meno.
Da ciò deriva inoltre che, nella specie, appare velleitario parlare di configurabilità del reato di favoreggiamento, per la semplice ragione che l'attività di custodia di un grosso quantitativo di armi per conto dell'associazione assume quel connotato di stabilità e permanenza del contributo all'esistenza e al rafforzamento 64
dell'organizzazione, che è tipico del reato associativo, e che non consente in alcun modo di individuare la fattispecie del favoreggiamento, secondo quanto già
rilevato nella premessa generale.
Il ricorso va pertanto respinto con la condanna del ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali.
15) UP AO
La imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, della quale il UP era stato dichiarato responsabile in primo grado, in appello è stata derubricata in favoreggiamento aggravato. Hanno proposto ricorso sia l'imputato che il Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Palermo.
Il ricorso del P.G. va accolto, mentre va rigettato quello del UP.
La motivazione addotta dalla Corte di appello di Palermo per giustificare la diversità di giudizio rispetto alla pronuncia di primo grado si basa essenzialmente sulla considerazione che farebbe difetto a carico dell'imputato la prova di un contributo stabile e continuativo dello stesso all'associazione mafiosa e che egli avrebbe agito esclusivamente per aiutare VA US, esponente di spicco di
"Cosa nostra” e capo mandamento di San SE AT, ad eludere le mantenere i collegamenti investigazioni della polizia, consentendogli di principalmente con l'altro latitante EO RE, senza esporsi ad alcun rischio. Ma, come esattamente rilevato dal P.G. ricorrente, la Corte territoriale è pervenuta alla suddetta conclusione, adottando una motivazione che ha violato i criteri di differenziazione tra le due figure di reato, che erano stati individuati dalla Corte di legittimità allorchè aveva esaminato il ricorso del UP nel procedimento incidentale de libertate, e che sono quelli fissati da questa Corte nella parte dedicata alla premessa generale.
Menter 65
La corte di merito, dopo avere osservato che i fatti storici rivelati dai collaboranti a carico del UP dovevano considerarsi accertati, ha escluso che il medesimo avesse dato un contributo sistematico e continuativo alla associazione sulla base delle seguenti considerazioni:
a) erano da considerare attendibili le dichiarazioni del collaborante CA
TO, il quale aveva affermato che l'imputato era persona "vicina" a VA
US; aveva l'incarico di recapitare bigliettini sigillati, contenenti messaggi del
US, ad esso CA per farli avere a sua volta al RE;
era proprietario della motocicletta con cui altro affiliato, HE AI, eseguì l'omicidio di tale
Passafiume; b) anche il US aveva indicato il UP tra i soggetti impiegati per trasmettere messaggi segreti con il sistema dei “bigliettini" ad altri esponenti mafiosi;
c) dall'analisi del traffico telefonico era emerso che il telefono cellulare, intestato al UP, era stato usato in un recente passato da altro esponente mafioso, tale
AN PU;
d) costituiva elemento di riscontro il possesso da parte dell'imputato, nel momento in cui era stato fermato, della somma di £.
1.500.000 in contanti, avvolta in un biglietto contenente un messaggio dal contenuto oscuro, del quale egli non aveva dato alcuna giustificazione, da cui era comunque possibile arguire che il denaro, proveniente da altri, era diretto ad una terza persona.
e) il ruolo svolto dall'imputato era particolarmente delicato perché assicurava i collegamenti tra esponenti mafiosi ed era normalmente affidato a persone di fiducia.
Ha osservato in proposito il P.G. ricorrente che la sual a motivazione è da ritenere illogica e contraddittoria in quanto, da un lato era stata dimostrata la importanza del ruolo svolto dal UP come incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione e, dall'altro, non si era dato il giusto peso agli elementi emersi, finendo con il ritenere che tale ruolo non rivelasse un apporto stabile e duraturo per il raggiungimento delle finalità
Macken associative. 66
Tali rilievi appaiono fondati.
In primo luogo la Corte di Palermo non ha dato una spiegazione sufficientemente convincente del perché non ha ritenuto di condividere le osservazioni del giudice di prime cure, secondo cui gli stretti rapporti intercorrenti tra l'imputato e personaggi di spicco dell'associazione potevano avere l'univoco significato dell'inserimento del UP nell'associazione. In secondo luogo non ha spiegato perché, dopo avere ritenuto condivisibile l'assunto del primo giudice che ha rilevato come l'incarico di provvedere al mantenimento dei canali informativi fra importanti esponenti dell'associazione durante la loro latitanza era molto delicato e non poteva che essere affidato a persona di fiducia - ha concluso che il UP, che svolgeva tale compito, non era un soggetto organicamente inserito nell'organizzazione.
Invero, come già osservato in precedenza, l'ipotesi di concorso, anche nella forma cosiddetta eventuale o esterna, nel reato di cui all'art. 416-bis C.P. si può configurare anche in una cointeressenza che, pur se occasionale, presenti il carattere di una rilevante importanza, tale da comportare l'assunzione di un ruolo esterno ma essenziale, ineliminabile ed incestituibile, particolarmente nei momenti di difficoltà dell'organizzazione criminale.
Inoltre, per valutare adeguatamente la sussistenza del reato di favoreggiamento ed escludere quello di associazione, si sarebbe dovuto approfondire l'esame sull'animus dell'agente, onde accertare se in lui vi fosse l'intenzione di partecipare fattivamente al mantenimento e al rafforzamento della consorteria, oppure semplicemente di aiutare uno degli esponenti di essa ad eludere le investigazioni dell'autorità. In quest'ultimo caso è necessario che venga accertata tale oggettiva finalizzazione dell'azione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo nei
UP confronti del BU Pietre, va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima
Corte, per nuovo giudizio che terrà conto dei rilievi svolti e dei principi come sopra formulati. 67
Per quanto riguarda invece il ricorso dell'imputato, i motivi in esso addotti appaiono comunque infondati.
Con il primo di tali motivi si sostiene contraddittorietà della motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91, in quanto, da un lato, si sarebbe riconosciuto che l'attività del UP era finalizzata alla copertura della latitanza del US e, dall'altro, si era concluso che il suo fine era comunque quello di agevolare il sodalizio.
In realtà, a prescindere dalla configurabilità nella specie del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, su cui la Corte di appello di Palermo dovrà tornare a pronunciarsi, i riferimenti, fatti dalla Corte territoriale, alla finalità di prestare aiuto ad un importante esponente dell'associazione non possono essere letti in maniera avulsa dal contesto motivazionale, ma vanno inquadrati nel complesso del ragionamento fatto dai giudici di merito.
Il riferimento alla finalità di favorire la latitanza del US è solo la conclusione di un ragionamento più articolato, nel corso del quale si è accennato anche ai contatti del UP con diversi altri associati e alla fornitura di mezzi di trasporto, dai medesimi utilizzati anche per commettere dei delitti, direttamente riferibili all'organizzazione.
In sostanza la Corte di Palermo ha inteso affermare che la condotta dell'imputato, globalmente valutata, ha avuto l'effetto, oggettivo ed incontestabile, di agevolare l'associazione in un momento di difficoltà, determinato dalla contemporanea latitanza di due grossi esponenti come US e RE, tra i quali era essenziale mantenere i collegamenti.
Quanto al secondo motivo di gravame, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che i riferimenti alla gravità del fatto e alla dimostrata pericolosità sociale del UP costituiscono motivazione congrua della mancata concessione delle invocate attenuanti, che, come precisato nella premessa iniziale, non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice.
Il suddetto ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento solidale delle spese processuali. 68
16) TU IL AR
Il TU è stato ritenuto responsabile di associazione mafiosa sia in primo che in secondo grado.
Gli elementi di accusa sono stati individuati nelle dichiarazioni dei collaboranti
RA, Di IL LE, CA e EL, i quali lo hanno concordemente indicato come facente parte della "famiglia” di CI ed attivo nel settore dello spaccio degli stupefacenti ed in quello delle estorsioni.
Gran parte delle doglianze formulate dal ricorrente sono valutazioni fattuali incensurabili in questa sede, avendo la Corte di appello data sufficiente e logica giustificazione del proprio convincimento.
Le deduzioni del TU in ordine alla affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche si risolvono in buona sostanza in argomentazioni che mirano ad ottenere una riconsiderazione critica delle valutazioni svolte dai giudici di merito in ordine alle risultanze processuali. Con le stesse, infatti, non si denuncia alcun vizio di legittimità né alcuna incongruenza logica nel discorso motivazionale svolto dalla Corte di Palermo.
L'unica doglianza avente natura di censura di legittimità è quella riguardante la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art.416-bis c.p., ma trattasi di doglianza manifestamente infondata.
Invero, prescindendo da ogni altra considerazione in riferimento alle specifiche critiche del ricorrente, come ha osservato la Corte di Palermo e come è ormai pacifico in giurisprudenza, allorché risulta comunque che l'associazione per delinquere di stampo mafioso faccia uso di armi, la mancanza di diretta disponibilità di esse da parte del singolo partecipe non esclude, a carico dello stesso, l'esistenza della circostanza aggravante di cui sopra, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità.
Questa Corte ha anche affermato che “In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa" e persino che "con riferimento alla stabile dotazione di armi dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa 69
nostra" può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile”.
(cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 4357 del 06-08-1996, UP;
Sez. I, sent. n. 5466 del
12-05-1995, Farinella).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
TU al pagamento in solido delle spese processuali, oltre che della somma,
ritenuta congrua, di £.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
In accoglimento del ricorso del P.G. nei confronti di BU RO e di UP
AO e del ricorso di NO IL, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Di OL CA, Lo RB OL FR,
US VA e TU IL AR. Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti del NO, nonché i ricorsi di BR
RE, BU RO, PA EO, RA SE, GI LU,
CO ZO, RI SE, AT SE, SE OL,
ER IC e UP AO. Condanna in solido gli imputati, eccetto il NO, al pagamento delle spese processuali, nonché Di OL, Lo RB, US e TU al versamento della somma di £.
1.000.000 ciascuno alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. (Dott. Torquato Gemelli) (Doty Angelo Vancheri)
T. Gemelli
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Michelina BomeoMichelling DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 1 DIC. 1998
IL COLLABORATORE