Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
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- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 215.48611
[…] ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza ex art. 622 c.p.p. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo erroneamente intervenuta la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell' art. 82 c.p.p. , in cui la Corte ha annullato la decisione con rinvio al giudice civile competente in grado di appello). […] V , 08/02/2006 , n. 12959 Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82 comma 2 c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 37112Provvedimento: […] Ne sarebbe conseguita la violazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 cod. proc. pen., implicante l'irrilevanza delle mancate conclusioni in sede di giudizio d'appello, e della disciplina della revoca della costituzione di parte civile dettata dall'art. 82 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- revoca costituzione parte civile·
- giudizio d'appello·
- prescrizione reato·
- art. 82 cod. proc. pen.·
- risarcimento danni·
- statuizioni civili·
- immanenza della costituzione di parte civile·
- annullamento con rinvio·
- art. 76 cod. proc. pen.