Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 6846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6846 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE IO - Presidente - del 21/01/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 130
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 11188/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND LD N. IL 24/02/1967;
avverso la sentenza n. 1494/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO GIULIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 9 luglio 2013 la corte d'appello di Napoli tra le altre statuizioni riduceva la pena inflitta dal Gip del tribunale di Avellino con sentenza in data 22.10.2012 a ND DO per il reato di concorso in estorsione aggravata in danno di DR IO (capo A).
Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa, ovvero apparente motivazione in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Travisamento della prova. Sostiene che la corte territoriale non ha fornito risposte al motivo di gravame limitandosi a dissertare della legittimità della cosiddetta remotizzazione e della astratta utilizzabilità delle intercettazioni in tal modo acquisite, senza considerare che alcun rilievo era stato mosso su detti specifici punti. Viene rilevato che nei motivi d'appello si era lamentato del fatto che con riguardo alla richiesta di intercettazione del 14 novembre 2011 il pubblico ministero si era limitato a richiedere l'autorizzazione per eseguire delle intercettazioni senza indicare le modalità operative alternative a quelle ordinarie e le ragioni di urgenza che potessero giustificare il ricorso ad una procedura diversa. Con riferimento alla richiesta datata 20 settembre 2011 era stata evidenziata la grossolana discrasia tra la procedura di intercettazioni, così come descritta nella richiesta di autorizzazione proveniente dal pubblico ministero e quella materialmente impiegata dagli agenti di polizia giudiziaria sui singoli verbali di trascrizione dai quali, neppure è evincibile che tipo di procedura materialmente questi avessero adottato per la materiale captazione delle conversazioni intrattenute dall'imputato. Ciò che veniva lamentato era l'assenza di motivazione che rendesse esplicita in maniera dettagliata le ragioni che sorreggevano tale scelta normativa con conseguente nullità ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Così come con riguardo alla proroga delle intercettazioni successive a quella del 27 settembre 2011 con i motivi d'appello aveva rilevato che le proroghe non recavano alcuna indicazione delle ragioni che potessero giustificare la reiterazione, nè vi era alcun minimo accenno all'impiego di apparecchiature esterne alla Procura per procedere alla materiale attività di intercettazione. Proprio sulla base di tali rilievi veniva dedotta la illegittimità delle richieste di proroga successive alla data indicata. Veniva rilevato che la difesa aveva evidenziato anche un altro aspetto del tutto ignorato dai giudici d'appello circa l'illegittimità delle richieste di proroga. L'originaria richiesta del 27 settembre era stata motivata dal pubblico ministero sulla impossibilità tecnica di allestire un collegamento telefonico con la sala ascolto del carcere e sulla necessità di intervenire prontamente. Secondo la difesa proprio l'arco temporale pari a due mesi e il numero delle proroghe effettuate dalla procura pari a quattro avevano di fatto reso impossibile un richiamo per relazione a quelle stesse ragioni che erano state poste alla base della originaria richiesta avendo avuto il pubblico ministero tutto il tempo per predisporre gli opportuni collegamenti. Veniva altresì evidenziato che i giudici d'appello non avevano fornito motivazione con riguardo ad un altro aspetto evidenziato dalla difesa dell'imputato che aveva eccepito l'inutilizzabilità anche delle intercettazioni ambientali eseguite dai carabinieri di Somma Vesuviana in data 29 novembre 2011. Anche in tale circostanza non era stato rispettato l'obbligo motivazionale di cui all'art. 268, comma 3, considerato che la materiale captazione delle conversazioni è avvenuta mediante strumentazioni non presenti negli uffici della procura. La soluzione avanzata dal primo giudicante era consistita nel ritenere che quella specifica attività non fosse da classificarsi come intercettazione ambientale poiché destinata alla sola acquisizione della voce dell'imputato. Tale decisione era stata censurata dalla difesa sotto due specifici aspetti con i motivi d'appello. In primo luogo perché la richiesta proveniente dal pubblico ministero era sotto tutti i punti di vista, formale e sostanziale, una richiesta di intercettazione ambientale, in secondo luogo perché anche a volere aderire alla tesi propugnata dal primo giudice restava il fatto che la materiale azione della voce di un soggetto come il IO che all'epoca dei fatti non rivestiva neppure la veste formale di indagato sarebbe dovuta soggiacere allo specifico regime di autorizzazioni previste per una procedura tesa ad incidere sui diritti fondamentali della persona quali quelli previsti dagli artt. 15 e 32. Contesta anche il riconoscimento vocale avvenuto tramite un mero ascolto ad orecchio della voce registrata del IO e poi comparata con quella anonima, presente in alcune telefonate estorsive. Lamenta la mancata decisione della corte territoriale sul punto contestando la giustificazione della mancata analisi fondata sul fatto che la questione non era decisiva nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
2. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa, ovvero apparente motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite;
3. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per omessa, ovvero apparente motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
1. La doglianza con cui si deduce la inutilizzabilità delle intercettazione, avvenute in remoto, per assenza di motivazione delle ragioni a sostegno del ricorso ad una simile modalità di intercettazione, è del tutto infondata.
Con riguardo alla questione proposta deve ricordarsi che le SSUU di questa Corte (sentenza n. 36359/08) hanno affermato che: "condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la "registrazione" - che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria".
Con riguardo al caso di specie deve rilevarsi che quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazioni non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell'operatore telefonico non furono poi "registrati" nelle forme previste dall'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, lo stesso ricorrente non contesta tale circostanza. La "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esistente nei locali della Procura della Repubblica si realizza infatti con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto. Il ricorrente non ha mostrato di dubitare che i dati fossero stati registrati nelle forme indicate dall'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, ma ha contestato l'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato il ricorso a dette modalità senza considerare che quando viene fatto ricorso alla tecnica del cd. ascolto remotizzato (roaming) l'intercettazione è attestata in procura e il rimbalzo del segnale viene fatto esclusivamente per ragioni di semplificazione organizzativa, per consentire cioè all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto al controllo delle conversazioni intercettate di lavorare alla sua postazione abituale e di procedere all'ascolto e alla stesura del cd. brogliaccio. La "remotizzazione" dell'ascolto presso gli uffici di polizia giudiziaria non richiede l'autorizzazione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, proprio perché l'intercettazione non può essere considerata come eseguita presso impianti esterni alla procura. (Cass. N. 20130 del 2005 Rv. 231368, N. 30002 del 2007 Rv. 237051, N. 35299 del 2007 Rv. 237847, N. 41253 del 2007 Rv. 237987, N. 14030 del 2008 Rv. 239395).
1.1. Con riguardo alle censure in ordine ai decreti di proroga deve rilevarsi che costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale di questa Suprema Corte l'assunto che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto di proroga emesso dal G.I.P. non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio - temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative (cfr. Cass. Sez. Un: 31/10/2001, n. 42792, rv. 220094; N. 23123 del 2004 Rv. 229187, INI.
24194 del 2010 Rv. 247661; n. 24661 del 11/12/2013 Ud. (dep. 11/06/2014 ) Rv. 259865).
1.2. Con riguardo alla captazione intercorsa tra il ND ed i familiari di CC AE, convocati presso il Comando stazione dei carabinieri di Somma Vesuviana in data 29/11/2011 deve rilevarsi che, come ha esattamente indicato il primo giudice, circostanza non contestata dallo stesso ricorrente, in questo caso il materiale intercettivo ha avuto rilievo soltanto come mera documentazione del suono e del timbro della voce dei personaggi che ivi interloquivano. Orbene, come già affermato da questa Corte, non può essere revocato in dubbio che il saggio fonico, al pari del saggio grafico, costituisce prova documentale, non dichiarativa, e non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti, perché in esso è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile ne' prò ne' contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia. Ne deriva che l'acquisizione di tale saggio non richiede alcuna formalità, non è invasiva della sfera di libertà del soggetto, non deve essere sottoposta a particolari garanzie, ed anzi più è spontaneo più è utile ai fini dell'accertamento tecnico. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 28681 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248213; Sez. 1^, Sentenza n. 24178 del 07/06/2007 Ud. (dep. 20/06/2007) Rv. 236957).
Il saggio fonico è una prova atipica, che può essere liberamente assunta ex art. 189 c.p.p., da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 36390 del 06/07/2007 Ud. (dep. 04/10/2007) Rv. 237564). Prova che nel caso in esame è stata valutata dai giudici di merito assieme alle altre prove indicate (pag. 25 ss. sentenza primo grado che ha deciso all'esito del richiesto giudizio abbreviato).
2. Infondato è anche il motivo in cui lamenta omessa o apparente motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.
È giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello.
Ciò detto deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha dato atto con riguardo alla sussistenza dell'aggravante contestata della telefonata estorsiva fatta dal CC unitamente al ND alle ore 18.43 del 21/9/2011 dal telefono pubblico sito in via Caudina di Maddaloni (progr. 41) alla parte offesa IN che ebbe la netta percezione di venire minacciato da più persone che in quel momento si trovavano riunite.
3. Fondato è il rilievo in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Se è vero che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 - bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione e che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, è pur vero che nel caso in esame il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato solo dal comportamento processuale tenuto dalla ND "che fino alla fine ha proclamato la propria estraneità ai fatti per cui è processo anche di fronte alla certezza del riconoscimento come autore di alcune telefonata estorsive". Con riguardo a detta motivazione deve rilevarsi che, come indicato anche dalle SSUU di questa Corte (sentenza n. 366258/2012 Rv. 253152), l'imputato non è obbligato ad un comportamento collaborativo, ma che certamente ha rilevanza in termini negativi il più grave addebito di aver tenuto una condotta processuale ambigua, atteso che il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta, appunto l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere atteggiamenti processualmente "obliqui" e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice del merito. Nel caso in esame la Corte Territoriale si è limitata a censurare il comportamento non collaborativo del ND senza indicare se detto comportamento ha violato il principio di lealtà processuale o si è mantenuto nei limiti dell'esercizio del diritto di difesa. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ND DO limitatamente alla statuizione attinente alle attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità penale in ordine al reato de quo ex art. 624 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015