Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 6846
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Sentenza 21 gennaio 2015

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In tema di captazione di flussi comunicativi, la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, senza che, in questo caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto le intercettazioni non possono essere considerate come eseguite per mezzo di impianti esterni all'ufficio requirente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2015, n. 6846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6846
    Data del deposito : 21 gennaio 2015

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