Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2016, n. 16666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16666 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
art. 94 1 666 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. VINCENZO ROMIS N. 566/2016 Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - N. 5782/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSMO UC N. IL 14/05/1981 avverso l'ordinanza n. 18/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 15/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, the he chiesto il rigetto del ricorso. per Uditi difensor Avv. C e Blacanica , che the insistito l'accoglimento del ricorso. و ل RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 15.1.2016 il Tribunale di Roma, si pronunciava sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa in data 10.12.2015 con la quale il GI del Tribunale di Roma applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UC COSMO. L'incolpazione provvisoria nei confronti dell'odierno ricorrente vede conte- stati fatti ipotizzanti la commissione dei reati previsti: • dall'art.74 del d.P.R. n.309 del 1990 (capo 1), in concorso con i coindagati TO AN BI, RA ON e IS D'NG; ⚫ dall'art. 73 dello stesso testo normativo (capo 2, in concorso con il MORA- BITO); • dagli artt. 2 e 7 della I. n.895 del 1967, 23 della I. n.110 del 1975 e 648 cod.pen. (capi 9, 10 e 11); ⚫ dall'art. 12-quinquies dei d.l. n.306 del 1992 (capi 13 e 14, in concorso con Arduino RENCRICCA); con contestazione, in ordine a tutti i predetti reati, dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n.152 del 1991. Il GI ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutte le suddette contestazioni nonché le esigenze cautelari previste dall'art.274, lett. c), cod. proc.pen., ritenendo proporzionata e adeguata la sola misura di massimo ri- gore. Avverso tale ordinanza ha presentato istanza di riesame la difesa dell'inda- gato formulando contestualmente i relativi motivi, così riassumibili: ⚫ carenza dei gravi indizi di colpevolezza;
specificamente: a) in ordine alla contestata fattispecie associativa, la difesa ha dedotto la carenza di un effettivo e adeguato apparato motivazionale deducendo che la sussistenza del sodalizio era stata desunta in via pressoché esclusiva dalla consumazione dei contestati reati fine, rilevando altresì l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma essendo la sede dell'associazione da collocarsi in territorio calabrese;
b) in ordine ai reati fine contestati al capo 2, la carenza del necessario presupposto indiziario;
c) con specifico riferimento al reato contestato alla lett.b) del capo 2, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal RE SS con i conseguenti riflessi in materia di adeguatezza degli indizi;
d) in relazione al reato contestato al capo 2, lett.c), il difetto del necessario presupposto indiziario;
e) il difetto di gravi indizi in ordine ai reati contestati ai capi 9, 10 e 11, con particolare riferimento alla ricon- ducibilità all'indagato delle armi rinvenute nella proprietà del ON;
f) il difetto di gravi e adeguati indizi in ordine ai reati contestati ai capi 13 e 14; • assenza dei presupposti di fatto per la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n.152 del 1991; 2 ⚫ difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, rilevando il di- fetto motivazionale dell'ordinanza gravata in relazione all'omessa valutazione delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere salvaguar- date mediante altre misure;
Il Tribunale del Riesame di Roma, in data 15.1.2016, previa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del DL n. 142/1991, confermava l'impugnata ordinanza.
2. Ricorre UC COSMO, a mezzo dei propri difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 8 c. 3 c.p.p. in punto di individuazione della competenza territoriale del GI presso il Tribunale di Roma. Preliminarmente, i difensori ricorrenti ribadiscono come, attraverso l'i- stanza di riesame proposta nell'interesse del CO, fosse stata sollevata ecce- zione di incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (A.G. che ha emesso l'ordinanza genetica della misura cautelare attualmente in essere). La questione pregiudiziale, sopra rappresentata, è stata rigettata dal Tri- bunale del Riesame, il quale, a supporto della propria determinazione, ha richia- mato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "la competenza per territorio in ordine ai reati associativi deve essere individuata in difetto di elementi certi - relativi al luogo in cui il sodalizio ha avuto la propria genesi in riferimento al - luogo in cui lo stesso ha iniziato ad essere operativo" (pag. 12 dell'ordinanza im- pugnata). L'approdo interpretativo valorizzato dal Tribunale appare, tuttavia, supe- rato alla luce di differente orientamento giurisprudenziale di legittimità, estrinse- catosi peraltro nell'amTO di recentissima pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 2, 5 ottobre 2015, n. 39895), il quale sostiene che la competenza territoriale relativa a qualsiasi fattispecie associativa debba essere ravvisata in relazione al luogo in cui si è proceduto alla programmazione, ideazione e direzione dell'asso- ciazione, restando, contrariamente, irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione. L'applicazione, nella vicenda che occupa, di tale criterio comporterebbe l'e- sclusione della competenza territoriale del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, es- sendo agevolmente individuabile nel territorio calabrese il luogo della programma- zione, ideazione e direzione dell'organizzazione criminosa in contestazione. 3 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si insiste affinché venga di- chiarata l'incompetenza territoriale del G.I.P. presso il Tribunale di Roma e dispo- sta la trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria. b. Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: Erronea applicazione della legge pe- nale in punto di configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico ille- cito di sostanze stupefacenti. Art. 606, comma 1, lett, e) c.p.p.: Vizio di motiva- zione nella forma della motivazione apparente. L'ordinanza genetica della misura custodiale, cui il CO è attualmente sottoposto, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti gli illeciti al medesimo ascritti. Con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa associativa, contestata al capo 1) dell'imputazione provvisoria, il Giudice per le Indagini preliminari ha rico- nosciuto la configurabilità della fattispecie di interesse, valorizzando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'integrazione del vincolo associativo, prescindendo dalla necessità di un preventivo accordo tra i sodali, risulta apprez- zabile in costanza di un minimo di organizzazione [...] a carattere stabile, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, e [di] un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti" (pag. 124 dell'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma). Simile premessa in diritto appare, tuttavia, pienamente sconfessata - se- condo la tesi sostenuta in ricorso- dalla natura degli elementi indiziari richiamati nel corpo dell'ordinanza custodiale. Elementi, questi ultimi, i quali atterrebbero, unicamente, ai delitti scopo di cui all'incolpazione cautelare, risultando, contraria- mente, privi di autonoma valenza dimostrativa in ordine alla distinta fattispecie associativa. Attraverso la proposta istanza di riesame, difatti, i difensori ricordano di avere lamentato la carenza di un effettivo apparato motivazionale in punto di con- figurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, evidenziando come la sussistenza del sodalizio criminoso fosse stata desunta, in via pressoché esclu- siva, dalla consumazione dei reati scopo. Sul punto, il Tribunale della Libertà si sarebbe limitato a richiamare uno stralcio della parte motiva dell'ordinanza emessa, nell'amTO del distinto procedi- mento di riesame n. 3717/15 R.G.T.L., nei confronti dei coindagati NI e D'AN gelo. Eppure, anche in quest'ultima sede, i presupposti indiziari del delitto asso- ciativo contestato, sarebbero stati estrapolati, in via esclusiva, dal compendio re- lativo alla consumazione dei reati fine. 4 In tale ottica, la difesa fa presente di non ignorare l'orientamento giurispru- denziale di legittimità secondo cui "l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sia configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella ca- tena del traffico di stupefacenti come i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto" (il richiamo è alla sentenza sez. 6, 8 marzo 2011, n. 15086), ben potendo, pertanto, la dimostrazione della sussi- stenza del sodalizio cogliersi nella consumazione di singoli episodi criminosi. Si sostiene, tuttavia, che debba, ciononostante, riconoscersi come il mede- simo orientamento interpretativo subordini la valenza indiziaria della perpetra- zione dei delitti scopo, rispetto alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, alle precipue modalità esecutive dei medesimi, nonché alla loro ripetizione nel tempo, ai rapporti instauratisi tra i rispettivi autori ed alla riparti- zione dei ruoli tra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo (in tal senso sez. 6, 17 giugno 2009, n. 40505; conf. sez. 2, 23 gennaio 2013, n. 6261, sez. 6, 16 febbraio 2012, n. 11733). Le circostanze fattuali, valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità e so- pra richiamate, non risulterebbero, tuttavia, apprezzabili nell'amTO della vicenda che occupa. Basti pensare, proseguono i ricorrenti, che, secondo il capo di incol- pazione cautelare, dei tre delitti fine ascritti al CO i quali, peraltro, si riten- gono consumati in un lasso di tempo particolarmente circoscritto (dal 13 luglio 2014 al 3 agosto 2014) - solo uno attiene ad una cessione effettuata nei confronti di un sodale (RA NI), mentre i restanti riguardano operazioni, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, realizzate con soggetti estranei all'associazione in contestazione. Non risulterebbe, pertanto, emergere dalle modalità esecutive dei reati fine alcun elemento tale da dimostrare la sussistenza di una, sia pur minima, organiz- zazione volta, secondo uno schema operativo costante, alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in difetto di una indipendente dimostrazione degli elementi costituivi della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, la relativa integrazione dei gravi indizi di colpevolezza non potrà essere affermata sulla scorta della mera consumazione dei reati scopo, per come descritti nell'amTO della stessa incolpazione cautelare. c. Art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. - Vizio di motivazione nella forma della motivazione apparente relativamente alla configurabilità dei gravi indizi di colpe- volezza in ordine al delitto di cui al capo 2) lett. a) dell'incolpazione cautelare. 5 Parimenti censurabile risulterebbe la conclusione cui perviene il Tribunale della Libertà in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla cessione di 2kg di sostanza stupefacente di tipo hashish, ascritta al CO ed al OR al capo 2) lett. a) dell'imputazione provvisoria. Con la proposta istanza di riesame, i difensori ricordano di avere censurato l'univocità del quadro indiziario posto a fondamento dell'ipotesi accusatoria di in- teresse, contestando la pregnanza delle conversazioni captate in data 13 luglio 2014 e riportate nell'ordinanza genetica della misura custodiale e, segnatamente, rappresentando come: - difettasse, completamente, la prova di un nesso tra la prima conversa- zione, intercettata in tale data, relativa alla programmazione di un incontro tra il CO ed il BE, ed il successivo contatto, intervenuto tra tale RI IN ed il BE, in cui quest'ultimo ricorreva all'espressione "o fatto 2"; -- il BE, nel menzionare la sostanza acquistata, facesse costante- mente riferimento ad una pluralità di soggetti indicati come "calabresi" e non, contrariamente, ad un unico soggetto né, tantomeno, a quel soggetto (il CO), da lui identificato come proprietario di una Classe A, con cui aveva avuto un con- tatto telefonico;
- i riferiti contatti telefonici, successivamente intercorsi tra i parlatori no- minati "TO" e "L, non potessero essere con certezza riferiti alla cessione contestata al capo 2 lett, a) dell'incolpazione cautelare, in mancanza di puntuali riferimenti fattuali, cronologici e nominativi. Le doglianze, sopra sintetizzate -ci si duole- sono rimaste, tuttavia, prive di qualsivoglia valutazione. Ed invero, con una motivazione meramente apparente, il Tribunale del Rie- same si sarebbe limitato a ribadire, in via del tutto apodittica, l'univocità degli elementi indiziari riportati nel corpo dell'ordinanza applicativa della misura custo- diale, richiamandone sinteticamente il contenuto. d. Art. 606, comma 1, lett. c): Erronea applicazione della norma proces- suale di cui al combinato degli artt. 273 c. ibis e 192 cc. 3 e 4 c.p.p. in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dal SI circa la cessione di 4Kg di eroina (capo 2 lett. b) dell'incolpazione cautelare). Si afferma che il compendio indiziario valorizzato in relazione al delitto di cui al capo 2 lett. b) dell'imputazione cautelare (cessione di 4Kg di eroina a DR LA, CO TO, RE SI e ON FU) si esaurisce, tendenzial- mente, nelle dichiarazioni aventi contenuto auto ed etero accusatorio rese dal SI in data 23 luglio 2014, successivamente confermate dal medesimo nel corso 6 di interrogatorio reso in data 20 settembre 2014, di fronte al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Rieti. Nel corso di tale interrogatorio, peraltro, il SI procedeva ad individua- zione fotografica dei soggetti coinvolti nella vicenda di interesse, identificando nel CO il soggetto che lo aveva condotto presso il garage all'interno del quale era occultata la sostanza stupefacente, che avrebbe dovuto essere trasportata in Pu- glia. La natura di chiamata in correità, ascrivibile alle dichiarazioni rese dal SI, impone, come noto, precipuo vaglio in relazione all'attendibilità intrinseca delle medesime ed alla sussistenza di adeguati riscontri esterni. Necessità, quest'ultima, la quale viene espressamente riconosciuta dal Tri- bunale del Riesame, ai sensi del combinato di cui agli artt. 273 c. 1bis e 192 cc. 3 e 4 c.p.p. Ed allora non si comprende come il Tribunale possa ritenere soddisfatto il richiamato requisito della credibilità intrinseca pur a fronte di palese contraddi- zione inficiante le dichiarazioni del SI. Il medesimo, difatti, dopo aver descritto, più volte, il fornitore della so- stanza stupefacente di interesse come soggetto di nazionalità albanese, identifi- cava il medesimo nell'odierno ricorrente. Simile circostanza mina, inevitabilmente, l'attendibilità del contributo di- chiarativo offerto dal SI. Le argomentazioni sopra esposte consentono di ritenere, pertanto, viziato il giudizio relativo alla gravità indiziaria espresso in ordine all'illecito di cui al capo 2 lett. b) dell'incolpazione cautelare. e. Art. 606, comma 1, lett. e): Vizio di motivazione nella forma dell'omis- sione in ordine alla configurabilità del delitto di cui al capo 2 lett. c) del capo di imputazione (cessione a NI RA di sostanza stupefacente di tipo hashish per un Quantitativo non inferiore a Kg 1,5). Il delitto contestato al capo 2 lett. c) dell'incolpazione cautelare attiene alla cessione, da parte del CO e del OR, al NI di circa 1,5 Kg di hashish. La riconducibilità ai due coindagati della sostanza psicotropa sequestrata al NI viene affermata dal G.I.P. sulla scorta di due distinti elementi indiziari: la circostanza per cui il OR, nell'immediatezza dell'arresto del NI, si sia recato presso l'abitazione di quest'ultimo e la conversazione, captata tra il CO ed il OR, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo da quanto tempo quest'ultimo non si recasse presso il garage del NI. 7 Attraverso la proposta istanza di riesame, sotto il primo profilo, la difesa ricorda di avere evidenziato come la circostanza valorizzata nell'amTO dell'ordi- nanza genetica della misura (ovvero la visita effettuata dal OR presso l'abi- tazione del NI) fosse a sua volta esito di un procedimento inferenziale, in quanto desunta da ulteriori conversazioni, segnatamente intervenute tra il Mora- TO ed il figlio del NI e tra il NI e la propria moglie. Si era lamentato, conseguentemente, come la visita a casa NI non po- tesse costituire elemento dirimente ai fini della ficonducibilità al OR ed al CO della sostanza detenuta presso il garage del NI, in quanto integrante un "indizio mediato", non desunto da una premessa di fatto certa, bensì frutto di ulteriore procedimento deduttivo. Sotto il secondo profilo, inoltre, la difesa aveva rilevato come il contenuto della conversazione captata tra il CO ed il OR non potesse, di per sé, configurare un quadro di gravità indiziaria tale da consentire l'applicazione di una misura cautelare. Ancora una volta, ci si duole che le censure dedotte in sede di riesame non sarebbero state sottoposte ad alcun vaglio critico. Ed invero, il Tribunale di Roma si sarebbe limitato a richiamare le medesime emergenze indiziarie censurate, rin- viando a quanto esposto, sul punto, dal GI. nell'amTO dell'originaria ordinanza custodiale, procedendo ad un'inammissibile motivazione per relationem. Alla luce delle considerazioni esposte, la conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata, in punto di configurabilità della fattispecie di cui al capo 2 lett. c) dell'incolpazione cautelare, appare viziata da assoluta carenza del percorso motivazionale. f. Art. 606, comma 1, lett. e): Vizio di motivazione nella forma dell'omis- sione relativamente alla configurabilità di gravi indizi di colpevolezza, a carico del CO, per i delitti di cui ai capi 9, 10 ed 11 dell'incolpazione cautelare. Analogo deficit motivazionale risulterebbe inficiare, a parere dei ricorrenti, l'ordinanza gravata, nella parte in cui afferma la riconducibilità al CO delle armi rinvenute e, conseguentemente, sequestrate all'interno del garage del NI. Gli indizi cautelari inerenti alle contestazioni di interesse si esaurirebbero nel contenuto dei dialoghi intercorsi in ambiente carcerario tra il NI ed i propri familiari. Ed invero si ribadisce in ricorso che la valenza indiziaria di simili elementi era già stata oggetto di critiche dettagliatamente esposte nell'amTO della richie- sta di riesame dell'ordinanza genetica della misura. In particolare, era stato osservato come, nell'amTO delle conversazioni captate, i parlatori non avessero attribuito la titolarità delle anni sequestrate ad alcun soggetto determinato, bensì avessero, esclusivamente, concordato di non 8 parlare dell'avvenuto sequestro con un soggetto terzo, che, in difetto di ulteriori dati obiettivi, non può essere, con certezza, identificato nell'odierno ricorrente. Le censure esposte non risulterebbero, tuttavia, essere state affrontate nell'amTO dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, la quale apparirebbe, pertanto, viziata dalla carenza di un adeguato apparato motivazionale circa la sus- sistenza, a carico del CO, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi criminose contestate ai capi 9, 10 e 11 dell'incolpazione cautelare. g. Art. 606, comma 1, lett. b): Erronea applicazione della legge penale in punto di configurabilità del delitto di intestazione fraudolenta di beni di cui ai capi 13 e 14 dell'incolpazione cautelare. L'ordinanza gravata ritiene, inoltre, sussistenti a carico del CO gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di intestazione fraudolenta di beni ascritto al capo 13 (in relazione all'asserita intestazione fittizia a società ricondu- cibile a tale Arduino Rencricca dell'esercizio commerciale denominato "Vintage Cafè" di Tivoli) ed al capo 14 (in relazione all'asserita intestazione fittizia dell'au- tovettura SMART targata BX674TF a società di proprietà di tale BI LO) dell'imputazione provvisoria. In particolare, il Tribunale del Riesame, alla luce delle emergenze indiziarie valorizzate dall'ordinanza custodiale, ha ritenuto integrati i presupposti tanto oggettivi quanto soggettivi della fattispecie contestata. Per quanto attiene al profilo dell'elemento soggettivo, richiesto dalla dispo- sizione di cui all'art. 12quinquies D.L. 306/1992, il dolo specifico dell'elusione di eventuali misure di prevenzione patrimoniale è stato ancorato, unicamente, alla consapevolezza del CO di essere soggetto ad attività di indagine in ordine ai fatti oggetto della presente vicenda cautelare (" [...] i dati posti alla base della vicenda cautelare in esame uniti alla sicura consapevolezza in capo all 'indagato di essere oggetto di attività di indagine inducono, sulla base di un ragionamento - di tipo logico, che le predette operazioni negoziali, adottate in assenza di qualsiasi effettiva ragione economica, siano state poste in essere al solo fine di eludere il complesso normativo dettato in materia di prevenzione patrimoniale." pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Simile conclusione si porrebbe, tuttavia, in evidente contrasto rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il dolo specifico, imposto ex lege ai fini della configurabilità del reato di fraudolenta intestazione dei beni, postula che la misura di prevenzione patrimoniale sia seriamente prevedibile e che l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (in tal senso vengono richia- mati gli arresti giurisprudenziali costituiti da sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30105), non ritenendo sufficiente un generico timore di possibili aggressioni al proprio patri- monio (così sez. 1, 27 giugno 2013, n. 29526). 9 L'approdo giurisprudenziale richiamato impone secondo il ricorrente due ordini di considerazioni, le quali minano, ab origine, la fondatezza della valutazione espressa dal Tribunale in punto di configurabilità del delitto di cui all'art. 12quin- quies D.L. 306/1992. In primo luogo, né l'ordinanza custodiale originaria, né l'ordinanza gravata affronterebbero la problematica della concreta irrogabilità nei confronti del CO della misura di prevenzione patrimoniale, a fronte della potenziale pericolosità del soggetto in quanto inquadrabile nelle categorie soggettive perimetrate dal combi- nato disposto degli artt. 1 e 16 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 1591. Inoltre occorrerebbe evidenziare come, proprio alla luce della giurispru- denza richiamata, la mera consapevolezza del CO di essere soggetto attinto da attività investigativa non consentirebbe, in alcun modo, di ritenere integrato, in capo a quest'ultimo, il dolo specifico imposto dalla fattispecie di interesse. L'ordinanza impugnata appare, pertanto, ad avviso dei ricorrenti, inficiata dall'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 12quinquies D.L. 306/1992. h. Art. 606, comma 1, lett. c): Erronea applicazione della norma proces- suale di cui all'art. 292 comma 1 lett. c bis) c.p.p. in punto di individuazione di misura idonea a neutralizzare le individuate esigenze cautelari. Art. 606, comma 1, lett. e): Vizio di motivazione nella forma della motivazione apparente. Con la proposta istanza di riesame, i difensori ricordano di avere dedotto la carenza, nell'amTO dell'ordinanza genetica della misura, della puntuale esposi- zione delle ragioni per cui le esigenze cautelari, ravvisate nella vicenda che occupa, non potessero essere salvaguardate tramite l'applicazione di misura maggior- mente gradata. Veniva, altresì, censurata l'omessa valutazione in ordine alla personalità dell'indagato, soggetto incensurato, in violazione del disposto di cui peraltro- - all'art. 274 c. 1 lett. c) c.p.p., il quale contiene espresso riferimento al parametro dei precedenti penali. Il lamentato deficit motivazionale non risulterebbe, secondo i ricorrenti, es- sere stato sanato in sede di riesame. Ed invero il Tribunale, pur riconoscendo come la presunzione di adeguatezza ex art. 275 c. 3 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, abbia carattere meramente relativo, esclude, nel caso di specie, l'applicabilità di misure cautelari alternative, valorizzando, esclusiva- mente, il tipo di delitto ascritto all'indagato. All'evidenza, la personalità dell'odierno ricorrente rimarrebbe, ancora una volta, priva di qualsivoglia valutazione. 10 Parimenti apodittica, inoltre, risulterebbe la determinazione, in base alla quale, il particolare allarme sociale, insito nei reati contestati, e le ritenute esi- genze cautelari sono di per sé ritenuti elementi sufficienti a rendere "ex ante ini- donea l'applicazione di misura più gradata, anche qualora accompagnata dalle mo- dalità elettroniche di controllo previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen" (pag. 25 dell'ordinanza impugnata). Ed invero risulterebbe completamente assente l'esposizione delle ragioni per cui la misura custodiale degli arresti domiciliari, accompagnata dalle modalità elettroniche di controllo, non sia, in ogni caso, in grado di neutralizzare il pericolo della reiterazione di condotte criminose. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la valutazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicabile nel caso di specie appare, inevitabilmente, viziata. I difensori ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annulli l'ordi- nanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Infondata è la riproposta questione (sub a.) circa l'incompetenza del Tribunale di Roma. Non sfugge al Collegio che, in materia, vi sono orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Secondo un primo indirizzo, che non si ritiene di condividere, il criterio da adottare sarebbe quello del luogo in cui l'associazione si è costituita, in quanto, trattandosi di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel mo- mento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune. Logico sviluppo di tale tesi sarebbe che, in mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe farsi ricorso al criterio sussi- diario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati. E solo qualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio si dovrebbe attri- buire rilievo al criterio sussidiario di cui all'art. 9 cod. proc. pen. (così sez. 1, 18 dicembre 1995, Confl, comp. in proc. Dilandro, rv. 203609; sez. 6, 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213573, relativa ad associazione per delinquere di tipo ma- fioso ex art. 416-bis c.p.; sez. 1, 24 aprile 2001, Confl, comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220; sez. 6, 23 aprile 2004, n. 26010, Loccisano, Rv. 229972; 11 Sez. 4, 7 giugno 2005, n. 35229, Mercado Vasquez, rv. 232081; sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35521, Pizzolante, rv.237397; sez. 2, 3 giugno 2009, n. 26285, Del Re- gno, rv. 244666). Nel medesimo solco ermeneutico, con riguardo all'associazione finalizzata ai traffico di stupefacenti, di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, si sono pronun- ciate sez. 1, 7 febbraio 1991, Mulas, rv. 186709; sez. 6, 6 ottobre 1994, Celone, rv.201849; sez. 4, 12 febbraio 2004, n. 17636, Montalto, rv.228183; sez. 4, 13 marzo 2008, n. 19526, Dario, rv. 240160, per le quali il momento iniziale di con- sumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupe- facenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coin- cide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di una pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti. Altro orientamento maggiormente condivisibile, invece, propende perché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, si faccia riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, inizialmente da sez. 1, 25 novembre 1992, Taino ed altri, rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris". Successivamente, sez. 3, 10 maggio 2007, n. 24263, Violini, rv. 237333 ha precisato che "la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio". Da ultimo Sez. 1, 28 aprile 2015, n. 20908, Minerva, rv. 263612, ha ribadito che "Ai fini della indivi- duazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiu- dicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere opera- tiva". Con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., hanno fatto riferimento al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua ope- ratività sez. 1, 10 dicembre 1997, Rasovic, rv. 209608, e sez. 6, 16 maggio 2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale, in particolare, "la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita né a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al 12 F luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen.". La prevalenza del criterio in esame è stata affermata anche in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti da sez. 1, 26 ottobre 1994, Arrighetti, rv. 199964 e sez. 6, 2 marzo 2006, n. 22286, Savino, rv. 234722; sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4104, Doria, rv. 246064 e sez. 1, 22 gennaio 2013, n. 7926, Xhaferri, Rv. 255306, per le quali, può attribuirsi rilievo anche al luogo di commis- sione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associa- zione.
3. In definitiva, dunque, la giurisprudenza richiamata in ricorso (sez. 2, n. 39895 del 22.9.2015, Speronello, rv. 264769) è contrastata da quella, cui il Col- legio ritiene di aderire e il cui dictum va qui ribadito- che ha sottolineato come, - ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti asso- ciativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa (sez. 1, n. 2098 del 28.4.2015, Minerva e altri, rv. 263612). Nel medesimo senso anche le successive pronunce che hanno ribadito come assuma rilievo non tanto luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (così questa sez. 4, n. 48837 del 22.9.2015, Banev ed altri, rv. 265281; conf. sez. 2, n. 50338 del 3.12.2015, Signoretta, rv. 265282; conf. anche le più risalenti sez. 1, 19 dicembre 1996, n. 6171, Chierchia, sv. 206261; sez. 1, 14 dicembre 2005, n. 45388, Saya, rv. 233359; sez. 5, 23 gennnaio 2007, 2269, Tavaroli, rv. 236300; sez. 1, 23 aprile 2009, n. 17353, Antoci, rv. 243566; sez. 2, 12 giugno 2012, n. 22953, Tempestilli, rv. 253189; sez. 2, 19 giugno 2013, n. 26763, Leuzzi, rv. 256650; sez. 2, 3 maggio 2013, n. 19177, Vallelonga, rv. 255829; sez. 5, 24 ottobre 2014, n. 44369, Robusti, rv. 262920; sez. 2, 4 giugno 2014, n. 23211, rv. 25965). Secondo il principio affermato in tali pronunce, riguardanti sia associazioni per delinquere semplici che associazioni ex art. 416 bis c.p. e ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui si realizza la effettiva 13 operatività del sodalizio e si sviluppa il momento programmatico e direzionale, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associa- zione. E solo qualora ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero, i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, in assenza di elementi fattuali seria- mente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. cod. proc. pen. Ad avviso del Collegio, pertanto, il Tribunale del Riesame di Roma si muove in una corretta logica ermeneutica allorquando ritiene che, difettando qualsiasi elemento (anche di carattere meramente presuntivo) da cui dedurre che la genesi del sodalizio sia da collocare in territorio calabrese - territorio che, secondo l'ipotesi accusatoria, è stato unicamente individuato come il luogo di approvvigionamento, da parte del CO, di sostanza stupefacente da smerciare nei confronti degli altri associati e risultando invece, in modo inequivoco, che l'attività del sodalizio si è - esplicata in modo esclusivo nel territorio laziale, consegua la competenza del GI distrettuale ai sensi del combinato degli artt. 51, comma 3-quinquies e 328, comma 1-quater, cod. proc. pen. (cfr. pag. 12 del provvedimento impugnato).
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso (sub b.). Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la ma- nifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e svi- luppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 6, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie 14 (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Dunque, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argo- mentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridica- mente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
5. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata 15 Way né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale del riesame di Roma è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. I giudici, seppure attraverso un ampio richiamo alla motivazione redatta nell'amTO del procedimento 3715/15 R.G. a carico dei coindagati GR e D'AN gelo, che riportano integralmente, fanno proprie quelle considerazioni anche per il CO -che riportano integralmente da pag. 6 a pag. 12 del provvedimento im- pugnato e danno ampiamente conto della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 Dpr. 309/90. Ora, è pur vero che trattasi di richiamo integrale ad altro provvedimento, ma, come può facilmente evincersi dalla lettura dei contenuti delle richiamate intercettazioni che coinvol- gono il CO (cfr. pagg. 7-8-9 dell'ordinanza impugnata) il compendio indiziario relativo ai tre coindagati è del tutto comune e sovrapponibile. E, quanto meno in punto di gravità indiziaria, l'impugnata ordinanza dà conto di un quadro certamente riconducibile a quello di cui all'art. 74 Dpr. 309/90. Il provvedimento impugnato fa buon governo, infatti, della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della quale non è richiesta presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex pluri- mis, sez. 1, n. 30463 del 7.7.2011, Cali, rv. 251011; sez. 1, n. 4967 del 22.12.2009 - dep. 8.2.2010, Galioto, rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da ta- luno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (sez. 6, n. 25454 del 13.2.2009, Mammoliti e altri, rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvi- sato il reato con riguardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'organizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stupefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (cfr. sul punto sez. 2, n. 16540 del 27.3.2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il 16 fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).
6. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fatti- specie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stu- pefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contem- plava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque ne- cessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali ade- guate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposi- zione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. il 17.2.2014, Pompei, rv. 258796). In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi il Collegio ritiene altresì di con- dividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legit- timità, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti par- tecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte regolatrice co- stituito da sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che ope- rano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consape- volezza di agire nell'amTO di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il sin- golo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa- centi la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determi- nare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al 17 minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del com- mercio di droga (sez. 6, n. 41612 del 19.6.2013, Manta, rv. 257798). E' stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'as- sociazione in un dato momento storico (così sez. 4, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, rv. 257905, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risul- tava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occul- tata e venduta la sostanza stupefacente). Tuttavia la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (sez. 6, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, rv. 258645, relativa ad un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare perso- nale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente). Una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni per- sonali tra i componenti, per poter affermare la qualità di "promotore" od "organizzatore" è necessaria prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene attribuita, atteso che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" ai sensi dell'art. 416, comma primo, cod. pen. (sez. 6, n. 25698 del 15.6.2011, Brusaferri, rv. 250515). In difetto di tale prova, evidentemente, occorrerà ricomprendere il soggetto interes- sato tra i meri partecipi.
7. L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commet- tere il fatto. (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato tra- sporto di un apprezzabile quantitativo di droga" - sez. 1, Sentenza n. 43850 del 03/07/2013; "In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri 18 sua stabile disponibilità ad attuano (così sez. 6 n. 5150/2014, che ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità per il reato associativo in base al solo coinvolgimento dell'imputato in due spedizioni di droga, effettuate nell'arco di dieci giorni). La condivisibile sez.1 n. 43850/2013 ha precisato l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga). Si è osservato correttamente in punto di diritto che, se per la configurabilità dell'asso- ciazione per delinquere è necessaria l'esistenza di un gruppo di aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati, indeterminatezza non significa permanenza di esecuzione dei reati, e la partecipazione sussiste anche quando sia prestata l'adesione e il contributo all'attività associativa per una fase temporalmente limitata. Peraltro, la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ritiene che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte pa- rallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del pro- fitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che acco- muna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (così la già citata sez. 6, n. 3509 del 10.1.2012, Am- brosio e altro, rv. 251574). L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spac- ciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo (così sez. 5, n. 51400 del 26.11.2013, Abbondanza ed altro, rv. 257991, in cui La Corte, dopo aver precisato in motivazione che la "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra for- nitore e acquirente abituale di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto in- staurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così l' "affectio so- cietatis" dello stesso acquirente o fornitore, ha annullato con rinvio la decisione di merito che non aveva motivato sulla esistenza della prova di tale necessario coefficiente di stabilità del rapporto).
8. Infondati sono anche i motivi di ricorso di cui ai capi sub c., d. ed e. 19 Il giudice del gravame cautelare offre, infatti, una motivazione articolata sia in rela- zione alla cessione dei 2 chili di hashish (cfr. pagg. 13 e 14 del provvedimento impugnato), sia in relazione ai 4 chili di eroina ed alla credibilità del SI (quanto a quest'ultima, in particolare, si fa riferimento all'ultimo capoverso di pag. 17), che al chilo e mezzo di hashish ceduto al NI (cfr. pag. 18). La motivazione del Tribunale del riesame sul punto è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Il ricorrente si è limitato ad offrire una propria lettura degli esiti delle indagini prelimi- nari, ma una rivalutazione in tal senso, come detto in precedenza, non è consentita in tale sede.
9. Analogamente, il Tribunale di Roma, a pag. 19 del provvedimento impugnato, offre una motivazione assolutamente logica in ordine alla riconducibilità delle armi di cui ai capi 9, 10 e 11 all'odierno ricorrente (da cui l'infondatezza anche del punto sub. f. del ricorso). E' stato ritenuto, in particolare, deporre in tale senso il complesso delle conversazioni intercettate in carcere tra il NI e i suoi familiari nei giorni successivi all'arresto. In particolare, nella intercettazione del 17.9.2014, il NI riferiva alla moglie che l'unico a sapere della presenza delle armi era "L poi rilevando, nel seguito della conversa- zione, come questi lo avesse aiutato a disincastrare una delle armi in una precedente circo- stanza'8; ulteriormente, di adeguata valenza, è pure la conversazione precedente del 28.8.2014, antecedente alla perquisizione, in cui il NI faceva riferimento a "due pistole" detenute e rilevando che solo altre cose ("a parte") potevano "pure" essere sue, in tal modo facendo riferimento adeguatamente chiaro a una situazione di compossesso delle armi. Il complesso dei predetti elementi, uniti a quelli che rilevano in modo adeguatamente univoco come i locali in questione fossero utilizzati anche per conto del CO e del OR da un periodo temporale collocabile mesi addietro il rinvenimento delle armi, hanno indotto i giudici capitolini a ritenere sussistente un sufficiente compendio indiziario anche in relazione a tali contestazioni. 10. Infondati sono anche i profili di doglianza sub g. relativi al reato di cui all'art. 12quinquies del d.l. n.306 del 1992, per aver fittiziamente intestato, al fine di eludere le dispo- sizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale o comunque di commettere il delitto previsto dall'art.648-ter cod.pen., i beni indicati ai capi 13 e 14 dell'imputazione provvisoria. In questa sede il ricorrente nulla eccepisce, in realtà, sull'articolata motivazione offerta dal tribunale del riesame alle pagg. 20 e 21 del provvedimento impugnato in ordine all'ele- mento oggettivo del reato, ma concentra le proprie doglianze sul solo elemento soggettivo. Anche in relazione alla sussistenza di quest'ultimo, tuttavia, il tribunale capitolino aveva offerto una motivazione logica e congrua, immune da vizi di legittimità. 2 020 I giudici romani ricordano correttamente che la fattispecie contestata si qualifica come reato a dolo specifico, essendo richiesto che le condotte di attribuzione fittizia siano concretiz- zate "al fine di escludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648- bis e 648- ter del codice penale". Conferente è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove ha avuto modo di rilevare che ai fini della concretizzazione dell'elemento psicologico e come - desumibile dal tenore letterale della disposizione - non è necessario che sia stato avviato il procedimento di applicazione della misura di prevenzione ma è sufficiente a tal fine che possa sussistere un fondato timore in ordine all'avvio medesimo (sez. 1, 25.5.1999, n.3880; sez. 1, 2.3.2004, n.19537; sez. 2, 21.10.2014, n.2483/2015; sez. 6, 4.2.2015, n.24379), a propria volta desumibile sulla base dei criteri di gravità solo indiziaria propria della presente fase pro- cessuale. Sulla base di tali presupposti, il tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi fat- tuali valorizzati dal GI in sede di ordinanza applicativa potessero senz'altro essere condivisi e fatti propri. In particolare, i dati posti alla base della vicenda cautelare in esame uniti alla sicura consapevolezza - in capo all'indagato - di essere oggetto di attività di indagine hanno indotto il tribunale capitolino, sulla base di un ragionamento di tipo logico, a ritenere che le operazioni negoziali in questione, adottate in assenza di qualsiasi effettiva ragione economica, fossero state poste in essere al solo fine di eludere il complesso normativo dettato in materia di pre- venzione patrimoniale. 11. Risulta, infine, infondato, anche il profilo di ricorso sub h. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insin- dacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure cau- telari, il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte questa sez. 21 3, n. 14846 del 5.3.2009, PM in Proc. Pincheira, rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non ap- pariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone). Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'im- putato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141). E' stato, tuttavia, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere. In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, sez. 2 n. 35476/07). Nello specifico, è stato di recente più volte affermato come ai fini dell'indi- viduazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del mede- simo (sez. 1 n. 8534 del 9.1.2013, Liuzzi, rv. 254928; sez. 5 n. 35265 del 12.3.2013, Castelliti, rv. 255763).. 12. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha motivato in modo più che esauriente il suo provvedimento in ordine alle esigenze cautelari e alla idoneità della misura della custodia in carcere in aderenza ai suddetti principi di diritto laddove, attraverso un percorso logico assolutamente privo di incongruenze o con- traddittorietà, anche alla luce della novella intervenuta con la l. 47/2015. Proprio in riferimento al nuovo testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla I. n.47 del 2015) i giudici del riesame hanno ritenuto sicuramente sussistere un pericolo di recidiva, in relazione a fatti della medesima specie di quelli per cui si procede, connotato dalla concretezza, dando conto con motivazione logica che depongono in tal senso 22 i dati rappresentati dalla sistematicità dell'attività di cessione dello stupefacente svolta dai vari coindagati e dalla stabilità organizzativa dalla quale la stessa è connotata, attesa la accertata sussistenza di un'attività di rifornimento funzional- mente collegata alla cessione successivamente operata da altri associati e poi ma- terialmente svolta nella zona geografica di riferimento mediante lo stabile ausilio di soggetti legati da rapporti personali rispetto a questi ultimi. Correttamente il giudice del gravame cautelare ha ritenuto di dover moti- vare in relazione alla necessaria sussistenza dell'ulteriore attributo dell'attualità, da ritenersi necessario anche in riferimento ai reati caratterizzati, come quello in questione, da un regime cautelare speciale quale quello dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pure in presenza di una presunzione di adeguatezza della misura maggiormente afflittiva previsto solo iuris tantum. E' ormai costante, infatti, il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per condotte esecutive risalenti nel tempo, la sus- sistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (così sez. 4, n. 26570 dell'11.6.2015, Flora, rv. 263871; conf. sez. 6, n. 44129 del 22.10.2015, Vitali, rv. 265457; sez. 6, n. 1406 del 2.12.2015 dep. il 15.1.2016, Rubini, rv. 265917). Viene rilevato sul punto che- pur riferendosi le contestazioni relative al reato associativo e ai reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n.309 del 1990 a un pe- riodo compreso sino all'ottobre del 2014 lo stesso possa essere ampiamente - desunto dal complesso del materiale investigativo presente agli atti, dal quale ri- sulta che il CO ha continuato a intrattenere rapporti con soggetti legati al traf- fico di stupefacenti anche in epoca successiva e, quanto meno, sino allo scorso mese di aprile. 13. Peraltro, il tribunale del riesame ha ritenuto, nel caso di specie, di dover confermare il provvedimento applicativo della misura anche per esigenze diverse e ulteriori rispetto a quelle valutate dal GI (circa tale possibilità vengono richia- mati gli arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema costituiti da sez.5, 5.12.2006, n.4446/2007 e sez. 6, 12.3.2014, n.26458), ritenendo ravvisabili an- che le esigenze previste dall'art. 274, lett. a), cod. proc.pen.. 23 4 E' stato osservato, infatti, che il complessivo esito dell'attività investigativa fosse tale da dimostrare - oltre all'assoluta posizione di preminenza del CO all'interno del sodalizio anche la sua capacità di condizionamento dei soggetti - associati (vengono richiamati, a tale proposito, la vicenda della sottrazione della vettura già di proprietà del D'NG e il contenuto delle conversazioni intercorse tra il NI e i suoi familiari dopo l'arresto dell'agosto del 2014), così da fare ravvisare un concreto e attuale pericolo che l'odierno ricorrente potesse condizio- nare il contenuto delle prove dichiarative da assumere nei confronti dei soggetti riconducibili alla vicenda in esame. -Viene correttamente ricordato che per effetto della modifica del testo dell'art.275, comma 3, cod. proc. pen. operata dalla I. n.47 del 2015, comunque sul punto recettiva della sentenza n. 231 del 2011 della Corte Costituzionale-viene stabilito che, anche per i reati elencati nell'art.51bis cod. proc. pen., tra cui è compreso quello previsto dall'art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990, sussiste una pre- sunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, salvo che risulti che non sussistano esigenze cautelari o comunque che queste possano essere soddisfatte mediante altre misure. Nel caso di specie, sulla base dei criteri generali dettati dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame ritiene che proprio gli elementi di fatto tali da concretizzare le predette esigenze cautelari inducono a ritenere che non sussistano elementi da cui desumere l'idoneità di misure diverse rispetto a quella più afflittiva, deponendo in tal senso tanto il particolare allarme sociale insito nei reati contestati (con specifico riferimento a quello associativo, a quelli di deten- zione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e a quelli in materia di armi) quanto la concretezza e attualità del pericolo di recidiva, elementi di fatto ritenuti atti a rendere ex ante inidonea l'applicazione di misura più gradata, anche qualora ac- compagnata dalle modalità elettroniche di controllo previste dall'art. 275bis cod. proc. pen. che, come viene ricordato, sono di per sé finalizzate a concretizzare una mera controspinta alla trasgressione delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. Anche in tal caso, dunque, ritiene il Collegio che trattasi di una motivazione insindacabile nei limiti del controllo, di cui si è detto, cui è chiamata questa Corte di legittimità. 14. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. 24
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso in Roma il 31 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Vincenzo Romis л Vince 1CASSAZIONE ш о м ੪੦੦ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2016 AR L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA Drissa Gabriella Lamelza 25