Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 617. Motivazione e deposito 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, e' depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalita'.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, e' depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalita'.
Commentari • 60
- 1. Applicazione della continuazione criminosa dopo condanna irrevocabile: è possibile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2025 · 35.69645
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Giurisprudenza • 93
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 27/01/2023, n. 7Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è fondata. L'oggetto del ricorso, a prescindere dall'effettiva legittimazione attiva di Ricorrente_1, è nella sostanza un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.p.. In conseguenza di ciò, la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, avanti al quale il presente giudizio deve essere riassunto. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti.Leggi di più...
- pignoramento presso terzi·
- difetto di giurisdizione·
- legittimazione attiva·
- opposizione agli atti esecutivi·
- giurisdizione giudice ordinario·
- firma digitale·
- art. 617 c.p.c.·
- notificazione PEC