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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2195.
(Imprenditori soggetti a registrazione).
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
(Imprenditori soggetti a registrazione).
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Commentari • +500
- 1. Impresa commerciale, non c'è coincidenza tra nozione civilistica e quella fiscalehttps://www.fiscooggi.it/ · 252.36421
[…] Impresa commerciale, nozione civilistica Il codice civile non definisce esplicitamente l'impresa commerciale, ma in via interpretativa, questa nozione è ricavata dall'enumerazione fatta all'articolo 2195 del codice civile che, elencando le attività soggette all'obbligo di registrazione nel Registro delle imprese, stabilisce quali sono le imprese che devono sottostare alla norme dettate al libro quinto, titolo II, capo III, rubricato "Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione". […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/12/2024, n. 700Provvedimento: […] 3) nel caso di specie si è indiscutibilmente in presenza di entità che svolgevano tutte un'attività economica per come definita dall'art. 55 del Tuir e dall'art. 2195 del cod. civ., […] Per il punto 3) secondo l'ufficio l'attività di finanziamento infragruppo non sarebbe ricompresa nell'elenco dettato dall'art. 2195 cod. civ.. Rileva che la giurisprudenza e la dottrina civilistica concordano nel ricondurre l'attività finanziaria infragruppo nell'alveo delle attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. e specificamente al n. 4 del comma 1 . […] A parere del contribuente la società holding Società_2 svolgerebbe attività commerciale per mezzo delle partecipate “Società_3” e “Società_3-2” in quanto rientrante tra le attività di cui all'art. 2195 del c.c., […]Leggi di più...
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