Sentenza 20 ottobre 2017
Massime • 2
Sussiste l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del procuratore generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, "in pejus", del fatto - reato accertato, poiché da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferti dalla vittima.
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito. (Fattispecie relativa all'apertura da parte degli imputati di libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli, utilizzando documenti falsi di identità, per ivi depositare somme provento di truffa).
Commentari • 12
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- 2. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2017, n. 52549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52549 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2017 |
Testo completo
52549-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCO FIANDANESE - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. DEL 20/10/2017 LUCIANO IMPERIALI Dott. - Consigliere - SENTENZA Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere - N. 2467 Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA - Consigliere N. 4120/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA subricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nei confronti di: VE IR N. IL 18/09/1945 RUSSO LUIGI N. IL 11/09/1966 inoltreda: VE IR N. IL 18/09/1945 avverso la sentenza n. 10496/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ci zo Qugellilis che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell' unfutets VE, eccoglimento I l'annullements con rinvio selle sentenze infufuste in freliminarente Sel ricorso del P.G.; udito l'evv. Valerio De Martino, difensore di Runs luigi, che prelimi he chiesto l'estromissione delle perte civile;
udito l'evv. Andree Castelds per le p. c. Bence di Credito Popolare di Torre del Greco, che he driesto il rigett's belle richieste si estromissione e, vel merito, in eccoglimento del ricorso del P6, l'annullaments telle sentenza imfuguete, repositends conclusion scritte e note бреж elle fuali si è riporteto;
ustiti gli avv. humens sell' Orfeus e Valerio be the thius, difensori di Russo higi, che, nel merito, hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P. udito l'evv. Vincenzo Lombardi, difensore di Venuti Cizo, che he diesto il rigetto del rivers el P.
6. e l'eccogliments del ricorso dell'infutato; Fei RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 19 ottobre 2011, riqualificati i reati di riciclaggio di cui ai capi B) - in esso assorbito il reato di cui al capo C) -, D) ed E) ascritti agli imputati come reati di ricettazione, ha dichiarato estinti per prescrizione quelli ascritti a LUIGI RUSSO, in atti generalizzato, e ridotto la pena irrogata a IR VE, in atti generalizzato, recidivo reiterato specifico infraquinquennale. Contro tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione: - il PG distrettuale, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (in presenza di condotte volte ad ostacolare in concreto l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni de quibus, i reati di cui ai capi B.D.E. erano stati correttamente qualificati, inizialmente, come riciclaggio;
il ripristino della originaria qualificazione giuridica dei fatti accertati, con trattamento sanzionatorio conseguentemente più severo, comporta che i reati ascritti al RUSSO non sono prescritti, oltre alla necessità di rideterminare in peius la pena da irrogare al VE: - l'imputato IR VE, lamentando la mancata esclusione della recidiva e l'omessa declaratoria di non punibilità. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
preliminarmente i difensori dell'imputato VE hanno chiesto l'estromissione della parte civile presente (Banca di Credito Popolare in persona del leg. rappr. p.t.); nel merito, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di VE IR è integralmente inammissibile Il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Napoli è fondato.
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la parte civile Banca di Credito Popolare in persona del leg. rappr. p.t. non deve essere estromessa.
1.1. Questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261142) ha già ritenuto che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in L. n. 203 del 1991, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della 2 fi entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa, e che (Sez. 3, Sentenza n. 15218 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269486) sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità (nel caso esaminato, la Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma quarto dell'art. 609-quater cod. pen., aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, cui era stata riconosciuta una provvisionale per il danno subito, da quantificarsi ad opera del giudice civile alla luce, tra l'altro, della valutazione della gravità del fatto operata dal giudice penale).
1.2. Deve, più in generale, rilevarsi che dalla qualificazione giuridica del fatto illecito possono derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidenti sull'entità del risarcimento.
1.2.1. Questa Corte ha già riconosciuto che, per verificare se la parte civile vanti un concreto interesse a non essere estromessa dal giudizio riguardante un ricorso del P.G. tendente ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, in pejus, del fatto-reato accertato, è quindi necessario verificare se la diversa qualificazione del fatto implichi - come indiscutibilmente accade nel caso in esame una sua valutazione di maggior gravità, nel qual - caso il danno morale subito può ritenersi più grave ed importare un diverso risarcimento: soltanto in questa ipotesi esiste un interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in punto di definizione giuridica (Sez. V, sentenza n. 8577 del 26 gennaio 2001, Rv. 218427; Sez. V, sentenza n. 54303 del 4 dicembre 2002, Rv. 223769; Sez. V, sentenza n. 12139 del 14 dicembre 2011, dep. 2102, Rv. 252164; Sez. IV, sentenza n. 39898 del 3 luglio 2012, Rv. 254672).
1.2.2. Ed invero, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni morali risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 della Costituzione, ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) provocati dal reato, deve tenere conto (per rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento>>: Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 5814 del 1985, Rv. 443005; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 2557 del 2011, Rv. 616607), rientra anche la gravità del reato in sé, perché suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, da esso derivanti.
1.3. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: 3 Sussiste l'interesse della parte civile alla partecipazione al giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso del Procuratore Generale finalizzato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica, in pejus, del fatto-reato accertato, poiché da quest'ultima può derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici e dell'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima (fattispecie riguardante la qualificazione come riciclaggio di reati qualificati in appello come ricettazione>>.
2. Il ricorso di VE IR è integralmente inammissibile.
2.1. Le doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità sono del tutto generiche (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati) nonché manifestamente infondata, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione (f. 6 ss. della sentenza impugnata).
2.1.1. D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a formulare in ricorso doglianze meramente assertive, prive di uno specifico contenuto.
2.2. Anche la doglianza ulteriore (riguardante la mancata esclusione della recidiva) è del tutto generica, perché formulata in modo esclusivamente assertivo (in difetto del compiuto Н riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal valutati) nonché manifestamente infondata, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione, valorizzando la premessa gravità dei reiterati fatti accertati, espressione della medesima elevata capacità criminale desumibile dalla contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e pervenendo comunque ad una pena finale estremamente mite, in quanto ben lontana dai possibili limiti massimi.
2.3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di IR VE al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di - sanzione pecuniaria.
3. Il ricorso del PG è fondato.
3.1. Questa Corte ha già chiarito che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. II, n. 30265 dell'11 maggio 2017, Rv. 270302: fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro). Per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. II, n. 26208 del 9 marzo 2015, Rv. 264368: in applicazione del principio, si è già ritenuto che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi versa denaro di provenienza illecita sul conto corrente intestato a una società fiduciaria in difetto di un formale incarico da parte del titolare della somma movimentata, poiché, in tal modo, si realizza un ostacolo alla tracciabilità del percorso dei beni provento di reato). Si è anche ritenuto che integra il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito" (Sez. VI, n. 13085 del 3 ottobre 2013, dep. 2014, Rv. 259485: fattispecie relativa alla condotta di due donne che, occultando il rapporto coniugale con i capi di un sodalizio 5 camorristico dedito al narcotraffico, avevano intestato alcuni milioni di euro in denaro contante ad una società di gestione fiduciaria, ottenendo poi, con lo smobilizzo dell'investimento, l'emissione in loro favore di assegni circolari). Può in definitiva concludersi che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. II, n. 1422 del 14 dicembre 2012, dep. 2103, Rv. 254050: fattispecie attinente al versamento da parte dell'imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).
3.2. Ciò premesso in diritto, appare evidente che la Corte di appello, avendo accertato in relazione ai fatti contestati sub B. D. ed E. il compimento da parte degli imputati di operazioni all'evidenza consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o comunque a rendere difficile l'accertamento della provenienza delle somme di denaro in oggetto (come osservato dal PG ricorrente, detta finalità era realizzata proprio procedendo ad aprire libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli dell'operazione, utilizzando peraltro documenti di identità falsi. In tal modo le somme provento di truffa venivano rese utilizzabili da parte degli imputati dopo essere transitate su conti non sospetti, con la conseguenza che, mediante detto meccanismo, alle somme provento di delitto si sostituivano gli importi concretamente erogati dalla banca, rendendo particolarmente difficile l'identificazione dell'origine del denaro e riuscendo a realizzare lo scopo principe dell'operazione illecita, ovvero la "ripulitura" mediante sostituzione del denaro "sporco", ovvero di illecita provenienza>>), non si è correttamente conformata al pacifico orientamento di questa Corte in tema di distinzione tra riciclaggio e ricettazione.
3.3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, riguardante la qualificazione giuridica dei fatti accertati di cui ai capi B. (in esso assorbito quello di cui al capo C.) - D. - E. e le statuizioni consequenziali (in considerazione della previsione per il riciclaggio di un trattamento sanzionatorio più severo), che andrà condotto conformandosi al seguente principio di diritto: integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con "denaro pulito">>.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di VE IR, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. G In accoglimento del ricorso del P.G. presso sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione giudizio. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso il 20 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Sergio Beltrani 7 la Corte di appello di Napoli, annulla la della Corte di appello di Napoli per nuovo Il Presidente Franco Fiandanese franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV 2017 IL H Cancelliere_ CANCELLIERE Claudia Pianelli N O