Sentenza 22 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di conflitti di competenza, in tanto sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen., in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2007, n. 14006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14006 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/02/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 870
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045082/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE DI MILANO;
ORDINANZA del 24/11/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO
All'udienza del 24 novembre 2006 il Tribunale di Napoli, nona sezione penale, veniva investito della richiesta di denuncia di conflitto sollecitata dal difensore di LI IC e GO AV, imputati del reato di cui agli artt. 110, 474, 648 c.p., nell'ambito del procedimento penale n. 78585/01 RGNR, pendente presso quell'Ufficio.
Il difensore osservava che per il medesimo fatto era pendente anche procedimento penale davanti al Tribunale di Milano e che la competenza in ordine ai fatti oggetto del processo pendente dinanzi all'AG di Napoli apparteneva al Tribunale di Milano, come evidenziato nella decisione adottata dal Tribunale del riesame di Napoli il 2 dicembre 2002.
Il Tribunale di Napoli, rilevato che dalla documentazione acquisita non emergeva che gli imputati fossero stati tratti a giudizio per i medesimi fatti, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto è insussistente.
Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più Giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.
Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale (Sez. 1^, 3.12.1993, n. 0 4493, confl., comp. P.M. Trib. Grosseto e Pret. Grosseto in proc. Lenzi, riv. 195742).
In presenza di un atto di parte, da questa qualificato come denuncia di conflitto, il Giudice è tenuto a disporne l'immediata trasmissione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, solo in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o "sollecitazione" di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato
(indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica e l'adempimento anzidetto non deve, quindi, avere luogo, quando la parte non denunci, di fatto (come nel caso in esame), alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione dinanzi allo stesso (Sez. 1^, 21.12.1993, n. 0 4817, confl., comp. Trib. E Ass. Palmi in proc. Gallico, riv. 196074; Sez. 6,4.9.1996, n. 0 2630, ric. Tonini, riv. 205860). In questa ipotesi il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione (nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell'art. 30 c.p.p.), dovrà considerare l'atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell'art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza (Sez. 1^, 27.9.1994, n. 0 3507, confl., comp. Pret. e Trib. Massa in proc. Camusi, riv. 200045). Nel caso di specie, dagli atti acquisiti emerge che il procedimento penale n. 80675/01 a carico di CA AT ed altri è stato trasmesso il 2 gennaio 2003 alla Procura della Repubblica di Milano per competenza e che presso quest'ultimo Ufficio il fascicolo è iscritto nel registro delle notizie di reato con il n. 6018/03. Per tutte queste ragioni nel caso in esame il conflitto è insussistente.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007