Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello.
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- 1. Integrazione probatoria e appello penale (Cass. 20171/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
L'integrazione probatoria disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non risulta affatto discordante con la scelta del rito abbreviato cd. secco, atteso che la prova assunta è risultata necessaria ai fini della decisione. Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della …
Leggi di più… - 2. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2008, n. 13756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13756 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - N. 80
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO VA - Consigliere - N. 032086/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CE, N. IL 03/02/1979;
avverso SENTENZA del 21/05/2007 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Senese e Monaco.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.2.2006, il GUP del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, condannava DI ES alla pena di trenta anni di reclusione ritenendolo colpevole di omicidio premeditato in danno di EL AL e di detenzione e porto illegali di un'arma da guerra (fucile mitragliatore tipo kalashnikov), con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 della, essendo stati commessi i fatti per agevolare il gruppo camorrista denominato clan AV, confederato al clan Schiavone, nei confronti dell'avverso gruppo DO cui la vittima apparteneva.
In data 21.5.2007 la Corte di Assise di Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di primo grado, concedendo al DI le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e riducendo la pena a venti anni di reclusione. La Corte di secondo grado confermava la pronuncia di responsabilità del DI per il concorso nell'omicidio dello EL sulla base delle dichiarazioni accusatorie del collaborante AV RE, il quale aveva riferito che il crimine era stato deliberato per la ragione che la vittima era affiliata al gruppo rivale dei DO e che, dopo un primo tentativo andato a vuoto, era stato realizzato il piano predisposto per l'uccisione dello EL grazie anche al contributo del DI, al quale era stato affidato il ruolo di "specchiettista", in quanto aveva dato un appuntamento alla vittima designata e l'aveva attirata nel mortale tranello: a tal fine, secondo il racconto del AV, il DI aveva telefonato allo EL e lo aveva convocato col pretesto di consumare insieme un po' di cocaina. La Corte territoriale rilevava che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore risultavano dotate del carattere della intrinseca attendibilità ed erano pienamente confermate dalle indicazioni desumibili dai tabulati telefonici, dai quali emergeva che il giorno dell'omicidio l'imputato aveva più volte telefonato allo EL e che l'ora dell'ultima chiamata telefonica risultava pienamente compatibile con quella dell'uccisione e, dunque, con la versione del AV: per contro, dovevano considerarsi inattendibili sia l'assunto dell'imputato secondo cui la conversazione telefonica era stata fatta per fare conoscere allo EL le intenzioni del AV, sia le dichiarazioni del AN, il quale aveva negato di avere fornito al DI il numero telefonico della vittima, sia l'orario indicato nel referto medico riguardante la visita in clinica della persona ferita accidentalmente. Infine, a parziale modifica della decisione di primo grado, la Corte di merito riteneva di dovere applicare le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 bis c.p. e provvedeva quindi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
I difensori dell'imputato proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 546 c.p.p., travisamento ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie dell'unico chiamante in correità e della inconciliabilità delle stesse con numerose circostanze di prova testimoniale, generica, balistica e medico legale, con riferimento particolare all'asserito incendio dell'auto OM e all'occultamento del mitra da parte del EG, al numero delle armi usate per l'omicidio e dei killers, ai contatti telefonici tra il DI, il AN e lo EL;
2) illogica, travisante e falsificante motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di riscontri individualizzanti con riguardo all'ora in cui fu commesso l'omicidio; 3) motivazione apparente e illogica riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire due testi, rispettivamente fratello e cugino di LC OL, fidanzata ufficiale del collaborante AV RE, la quale, durante un periodo di detenzione di quest'ultimo, aveva intrecciato una relazione sentimentale con il DI: su tale circostanza, di decisiva rilevanza per accertare i sentimenti di vendetta e di astio del collaborante verso l'accusato e quindi l'inattendibilità del primo, la Corte di secondo grado aveva erroneamente ritenuto che la rinnovazione istruttoria fosse impedita dal fatto che il giudizio di primo grado si era svolto con il rito abbreviato;
inoltre, la stessa Corte aveva omesso di esaminare la deposizione del teste AN da cui emergeva il risentimento del AV verso il DI a cagione del tradimento della fidanzata e del passaggio dell'imputato al clan DO;
4) omesso esame dei motivi di appello e delle richieste istruttorie formulate dalla difesa, in quanto la Corte distrettuale aveva pedissequamente fatto propria la motivazione della sentenza di primo grado ignorando totalmente le critiche sollevate negli atti difensivi sui temi relativi all'avvicinamento dell'imputato alla fazione del DO, al sentimento di vendetta del collaborante per il tradimento della fidanzata, al vaglio della consistenza intrinseca del racconto con riferimento all'orario dell'omicidio, ai tempi di movimento della vittima, alle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale su più punti essenziali della decisione, alle numerose contraddizioni e falsità riscontrabili nelle dichiarazioni del AV, ai risultati dei tabulati telefonici dai quali risultava che la vicenda si era svolta in modo del tutto difforme dalla ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Premesso che la dichiarazione di responsabilità del DI per il contestato concorso nell'omicidio dello EL trae unica base giustificativa dalle dichiarazioni accusatorie di AV RE, la cui chiamata in correità è stata reputata confermata da altri elementi di prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, deve porsi in risalto che la struttura del discorso giustificativo della decisione risulta carente in taluni essenziali passaggi argomentativi vertenti sia sulla intrinseca attendibilità dello stesso AV sia sulla valutazione dei dati probatori considerati quali riscontri esterni individualizzanti. In particolare, devono essere accolte, per le ragioni di seguito indicate, le censure formulate nei due ricorsi, incentrate sulla denuncia della violazione del metodo di valutazione probatoria prescritto dall'art. 192 c.p.p., comma 3, nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità nell'apprezzamento della chiamata fatta dal AV mediante la deduzione di incongruenze, di antinomie, di vizi logici e giuridici, di deviazioni dai parametri valutativi indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nell'interpretazione della normativa in tema di valore probatorio delle chiamate in reità e in correità. Invero, l'impianto argomentativo e lo sviluppo della motivazione della sentenza risultano divergenti dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e sono connotati da una non adeguata congruenza logica, dato che ai Giudici di merito è addebitabile il fatto di non avere compiuto una esauriente verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dell'unico collaborante e di non avere provveduto ad accertare - con argomentazioni dotate di sufficiente plausibilità logica - la genuinità, la spontaneità, la costanza, la precisione e il disinteresse del AV. 2. - In primo luogo, è del tutto mancato l'approfondimento del tema di indagine introdotto dalla difesa dell'imputato per dimostrare che le accuse del AV erano state dettate, da astio, da risentimento, da rancore, da spirito di vendetta nutrito verso il DI per la duplice ragione che quest'ultimo aveva nel frattempo aderito all'avverso gruppo camorristico del DO e che aveva intrecciato una relazione con la fidanzata del collaboratore, LC OL, durante un periodo di detenzione del AV. Sul punto la Corte distrettuale, nel rilevare che la tesi difensiva "è rimasta meramente ipotetica in quanto non provata", è incorsa nell'omesso esame del motivo di appello con il quale, a riprova del passaggio del DI dal clan AV al clan DO, erano state richiamate due precise informative dei Carabinieri (la prima del 29.6.2004 e la seconda dell'11.2.2005) che confermavano la circostanza del "tradimento" del DI verificatasi nel 2002, vale a dire prima che il AV iniziasse la collaborazione e accusasse l'imputato.
L'omesso esame dello specifico motivo di gravame integra il vizio di mancanza della motivazione ed è riconducibile nel travisamento del fatto, che - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Penali - in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p., lett. e), sicché l'accertamento di esso richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento e, pertanto, la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone, rv. 207945).
3. - Analogo deficit motivazionale, che da origine all'omesso esame di una prova acquisita rilevante sulla decisione, è riscontrabile riguardo all'assunto relativo alla relazione con il DI della fidanzata del collaboratore AV RE durante un periodo in cui costui era ristretto in carcere. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale che ha considerato tale circostanza "meramente ipotetica" e "non provata", alla tresca tra i due giovani aveva fatto esplicito riferimento AN EP, sentito dalla Corte di assise di appello, con le forme previste dall'art. 210 c.p.p., all'udienza dibattimentale del 14.5.2007, come è stato dedotto con specifici motivi nei ricorsi dei due difensori. Di talché l'avere considerato ipotetica e non provata la predetta circostanza, senza alcun vaglio delle risultanze probatorie, è ben classificabile tra i vizi inquadrabili nella contraddittorietà della motivazione introdotta nel nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), risolvendosi nell'erronea supposizione dell'inesistenza di elementi probatori che risultano, invece, presenti negli atti del processo perché ritualmente acquisiti. L'illegittimità riscontrabile, sul punto, all'interno della motivazione della sentenza impugnata risulta palese quando si considera che sarebbe certamente incoerente e privo di senso riconoscere il diritto alla prova senza, poi, sancire l'obbligo del giudice di esaminare i risultati probatori e di dare conto della valutazione degli stessi con adeguata motivazione.
Inoltre, non può non segnalarsi l'ulteriore contraddittorietà ravvisabile nel tessuto della motivazione della sentenza con la quale è stata considerata non provata una circostanza (quella del rancore del AV verso il DI a cagione della relazione avuta con la fidanzata) resa oggetto di specifica richiesta di prova testimoniale mediante istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che era stata rigettata per la ragione che il giudizio si era svolto con rito abbreviato. Così decidendo, la Corte di secondo grado ha disatteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui anche nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke, rv. 23427). Di talché, stante la determinante rilevanza del tema di prova sulla decisione della causa, deve considerarsi giustificata anche la censura concernente la mancata assunzione di prova decisiva. Infine, per esaurire l'esame del tema relativo alla possibile incidenza del rancore e del risentimento del AV sull'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, va rilevata la scarsa congruenza logica dell'argomento sviluppato nella sentenza impugnata per affermare il disinteresse del collaboratore, dato che non basta asserire apoditticamente che il AV avrebbe fatto uccidere il DI se questi avesse realmente aderito al clan del DO, ovvero se avesse avuto effettivamente una relazione con LC OL, per dimostrare l'infondatezza delle contestazioni difensive e per ritenere senz'altro risolto, senza necessità di ulteriori argomenti, il problema della intrinseca attendibilità delle accuse.
4. - La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni accusatorie del AV trovassero "insuperabile riscontro individualizzante" nelle risultanze dei tabulati telefonici, che confermerebbero puntualmente il narrato del collaboratore sui tempi e sulle modalità dell'omicidio e, di riflesso, sul pieno coinvolgimento del DI nell'uccisione dello EL per avere svolto il compito di "portare a dama" la vittima. In particolare, il AV ha riferito che il DI, dopo avere conosciuto dal AN il numero telefonico del cellulare dello EL, dette un appuntamento a quest'ultimo in un salone di barbiere e che, mentre la vittima designata stava raggiungendo quel luogo con la sua autovettura, era stato portato a termine l'agguato mortale ad opera dello stesso AV e di EG US, il quale aveva utilizzato il kalashnikov consegnatogli dal complice e - una volta consumato il crimine - era stato incaricato di incendiare l'autovettura da loro usata e di occultare l'arma in campagna. Lo sviluppo delle linee argomentative che sostanziano la motivazione della sentenza impugnata risulta contraddistinto da lacune, oscurità, aporie, che rendono non completamente comprensibile il discorso giustificativo della decisione ed offuscano la razionalità delle ragioni che sorreggono la pronuncia di condanna. Innanzi tutto il fatto che dall'esame dei tabulati telefonici risulta che l'imputato telefonò allo EL prima ancora di telefonare al AN costituisce una netta smentita del racconto del AV, il quale ha precisato che "il DI telefonò davanti a me a AN EP per farsi dare il numero di telefono dello EL", onde resta priva di una plausibile spiegazione detta circostanza, che la Corte di secondo grado ha tentato di superare impiegando supposizioni o illazioni prive di convincente base probatoria, come quella dell'uso di un cellulare non appartenente al DI.
Ma l'apparato argomentativo svolto a supporto del convincimento accolto nella sentenza impugnata si rivela carente di plausibilità logica nel punto in cui è stata attribuita attendibilità intrinseca ed estrinseca alle notizie fornite dal collaboratore sui tempi dell'azione criminosa, ricostruita secondo la seguente sequenza: 1) l'ultimo contatto telefonico del DI con lo EL è avvenuto alle ore 18,45.14, è durato un minuto e sedici secondi ed ha avuto la funzione di convocare la vittima in un negozio di barbiere;
2) il AV e il EG hanno, poi, lasciato il DI, hanno utilizzato l'autovettura OM e - raggiunto lo EL diretto all'appuntamento con il DI - lo hanno ucciso con i colpi di kalashnikov;
3) dopo l'agguato mortale il EG eseguì il compito di bruciare l'auto e di nascondere il kalashnikov.
Orbene, dalle argomentazioni della Corte di merito deve inferirsi che l'ora dell'omicidio deve essere collocata nel ristretto lasso di tempo compreso tra il momento in cui AV e il EG raggiunsero lo EL successivamente alla telefonata delle ore 18,46.20 e quello in cui i Carabinieri arrivarono sul posto dell'omicidio, fissato con certezza alle ore 17,00. E se si considera che il maresciallo dei Carabinieri US VA ha dichiarato, all'udienza del 2.5.2007, di avere notato sul luogo tra i presenti EG US può argomentatamente domandarsi come la circostanza riferita dal sottufficiale dei Carabinieri possa risultare compatibile con il racconto del AV, il quale ha dichiarato che il EG, dopo avere partecipato all'agguato, si allontanò per bruciare l'auto OM e per nascondere in campagna il kalashnikov:
domanda destinata a restare senza una risposta plausibile se si riflette al fatto che se fosse vero il racconto del collaboratore, il EG non avrebbe potuto sicuramente essere presente sul luogo dell'omicidio all'arrivo dei Carabinieri.
5. - Un ulteriore profilo di incongruenza logica della motivazione sui tempi di esecuzione dell'azione criminosa, quali risultano dal racconto del collaboratore, è individuabile nella circostanza che nel corso dell'agguato rimase accidentalmente colpito Di RT AG e che nel referto redatto, alle ore 19,07, dal medico della Clinica Pineta Grande di Castelvolturno, distante circa 14 km. dal luogo dell'omicidio, è attestato che il ferimento si verificò alle ore 18,45. Se fosse esatto tale dato diverrebbe senz'altro inattendibile la versione dei fatti resa dal AV e dovrebbe ammettersi che lo EL fu ucciso proprio nel periodo in cui stava parlando con il DI nell'ultima telefonata delle ore 18,45.14. La Corte di merito ha ritenuto di potere superare le obiettive difficoltà logiche insite nella ricostruzione dei fatti desunta dalla narrazione del AV privilegiando, senza congrua motivazione, l'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore ed affermando che è errato l'orario del ferimento indicato sul referto medico (ore 18,45): tuttavia, il convincimento accolto nella sentenza impugnata avrebbe potuto assumere plausibile consistenza argomentativa soltanto se la Corte avesse dimostrato che è errato anche l'orario in cui il ferito è arrivato nella casa di cura ed è stato redatto il referto medico (ore 19,07), ovvero che nel tempo risultante da tale documento non era possibile il trasferimento del ferito dal luogo in cui era stato accidentalmente colpito alla clinica.
6. - Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, gli accertati vizi logici e giuridici della motivazione giustificano l'accoglimento dei ricorsi, sicché, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare tutti gli elementi probatori disponibili e, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 2, eventualmente disporre la rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione delle prove rilevanti sulla decisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008