Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31978
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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Massime1

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente la deduzione del vizio di motivazione sulla base anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui il riferimento non può che essere agli atti concernenti fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all'intero contesto probatorio. (La Corte precisa che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito).

Commentario1

  • 1Lesioni personali: sul concorso con la rapina impropria
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023

    La massima In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31978
Data del deposito : 14 giugno 2006

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