Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente la deduzione del vizio di motivazione sulla base anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui il riferimento non può che essere agli atti concernenti fatti decisivi, che avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, se convenientemente valutati in relazione all'intero contesto probatorio. (La Corte precisa che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sul concorso con la rapina impropriaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p. , che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21458). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31978 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 684
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 5059/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV SQ, n. a Pesaro il 13.11.1958;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in data 23 novembre 2004, di conferma della sentenza della Pretura di Pesaro, in data 12 marzo 1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Alfonso Maria Capriolo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 marzo 1999, il ET di Pesaro dichiarava IV SQ colpevole del reato di ricettazione di assegni oggetto di furto, a lui ascritto in concorso con altri, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa;
dichiarava, inoltre, non doversi procedere in ordine ai reati di falso ascritti al IV perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.
L'imputato era già stato tratto a giudizio dinanzi al ET di Pesaro e condannato con sentenza in data 25 novembre 1994. In sede di gravame la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 12 maggio 1997, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti allo stesso giudice per nuovo giudizio, per illegittima dichiarazione di contumacia di uno dei coimputati e perché il ET aveva omesso di pronunciarsi in ordine all'imputazione di falso.
La Corte di Appello di Ancona, di nuovo investita con gravame degli imputati condannati, con sentenza in data 23 novembre 2004, confermava la condanna pronunciata nei confronti del IV. La Corte respingeva l'eccezione di rito sollevata dalla difesa e relativa alla nullità della citazione in giudizio dell'imputato, per essersi fatto riferimento nella stessa ad atti contenuti nel giudizio di primo grado poi dichiarati nulli dalla sentenza della Corte di Appello di. Ancona del 12 maggio 1997. Il giudice di appello osservava che il "mero (cartaceo) riferimento ai precedenti decreti di citazione a giudizio contenenti i capi di imputazione nonché all'ordinanza di riunione dei due (iniziali) distinti procedimenti penali non può certo inficiare la validità della vocatio in jus del IV, il cui diritto di difesa non ha certamente subito alcun concreto pregiudizio". Nel merito la Corte rilevava che l'imputato non aveva fornito adeguata e credibile prova in ordine alla legittima ricezione dei titoli di cui è processo, non avendo trovato riscontro l'affermazione difensiva di averli ricevuti dal coimputato MO a saldo di prestazioni professionali.
Propone ricorso per cassazione il IV deducendo:
a) violazione dell'art. 185 c.p.p., art. 552 c.p.p., lett. f), art.555 c.p.p., lett. e), vecchio testo e conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello, nonché manifesta illogicità; il ricorrente rileva che il ET di Pesaro, su rinvio della Corte di Appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, aveva notificato agli imputati un'ordinanza di fissazione di udienza dibattimentale, datata 29 luglio 1997, con allegati copia dei soli capi di imputazione dei due procedimenti penali riuniti, senza indicazione della possibilità di avvalersi dei riti alternativi, tassativamente prevista dall'art. 555 c.p.p., lett. e), vecchio testo. A seguito di contestazione difensiva, all'udienza del 4 marzo 1998, il ET dichiarava la nullità del decreto di citazione, emettendo, poi, in data 13 maggio 1998, nuova ordinanza di fissazione di udienza, senza tuttavia indicare nella stessa gli elementi tassativamente richiesti, a pena di nullità, dal citato art. 555 c.p.p., ma facendo riferimento per essi ai due decreti di citazione emessi per i due distinti procedimenti riuniti da considerarsi "parte integrante" della stessa ordinanza. Il ricorrente lamenta che non solo la sentenza, ma anche tutti gli atti del giudizio di primo grado dovevano considerarsi nulli e, in quanto tali, non potevano essere utilizzati al fine di integrare il nuovo decreto di citazione a giudizio degli imputati nel nuovo processo, così come non era possibile tenere riuniti due procedimenti sulla base di un'ordinanza di riunione dichiarata nulla assieme a tutti gli altri atti del primo giudizio pretorile sia dalla Corte di Appello con la sentenza citata sia dallo stesso ET, che nel corso dell'udienza del 22 maggio 1998 dichiarava, su eccezione della difesa, l'inutilizzabilità degli atti del procedimento di primo grado dichiarato nullo. Il ricorrente contesta come illegittima ed illogica la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione difensiva, osservando che a norma dell'art. 185 c.p.p., comma 1, la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo senza che venga richiesto al giudice alcuna indagine e valutazione circa il pregiudizio che detta nullità possa determinare o avere determinato al diritto di difesa dell'imputato, pregiudizio che in ogni caso vi sarebbe stato, dal momento che la posizione del IV sarebbe stata di fatto assimilata a quella di altro imputato che si trovava in situazione del tutto differente.
b) Violazione dell'obbligo di contestazione dei fatti diversi emersi nel corso del dibattimento di cui all'art. 516 c.p.p., del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ex art.521 c.p.p. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello;
violazione e falsa applicazione dell'art. 597 c.p.p. e carenza assoluta di motivazione della sentenza di appello sul primo motivo di appello, sotto il secondo profilo. La Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si eccepiva che l'azione contestatagli al capo d) dell'atto di imputazione contenuto nell'ordinanza del 13 maggio 1998 fa riferimento ad un assegno di cui al capo a) non negoziato dal IV e che, inoltre, nel capo di imputazione c) veniva contestato il fatto che i tre assegni ivi indicati fossero stati posti all'incasso dal IV presso vari sportelli bancari, mentre nel corso del dibattimento era emerso chiaramente che gli stessi assegni vennero versati dal IV in propri conti correnti personali.
c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 Cost., comma 2, inversione dell'onere della prova e conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello, carenza ed illogicità della motivazione della sentenza di appello in ordine al secondo motivo di appello: la sentenza impugnata, ritenendo che dovesse essere l'imputato a fornire la prova della mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione avrebbe illegittimamente invertito l'onere della prova, in contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria;
d) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 530, 546 e 526 c.p.p. e degli artt. 648 e 712 c.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 597 c.p.p., carenza ed illogicità manifesta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: la sentenza impugnata non avrebbe esaminato alcuno degli elementi di fatto offerti dalla difesa ai giudici di entrambi i gradi e indicati nei motivi di appello, quali prove o quantomeno indizi della non consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza da delitto degli assegni di cui all'imputazione;
e) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 64 bis, 132 e 133 c.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 597 c.p.p., commi 1 e
5, carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello nel negare le attenuanti generiche faccia riferimento al non buon comportamento processuale dell'imputato ed ai precedenti penali, non specificando quale sia il comportamento processuale che non si ritiene buono, ed omettendo di valutare la circostanza indicata nel motivo di appello che i ed, precedenti sono in realtà condanne per fatti successivi, avvenuti ed accertati dopo la formulazione delle accuse di ricettazione e falso, determinati indirettamente dalle suddette accuse a seguito della chiusura degli affidamenti sui conti correnti intrattenuti con diversi istituti di credito;
inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito dell'avvenuta depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto, le condanne facessero riferimento a fatti non più previsti dalla legge come reato. f) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 164, 132 e 133 c.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 597 c.p.p., commi 1 e
5, carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte di Appello nel negare la concessione del beneficio alla luce delle risultanze del certificato penale non avrebbe tenuto conto che i reati precedenti erano estinti per effetto della depenalizzazione e per il decorso del termine quinquennale, e non avrebbe motivato in ordine alla circostanza evidenziata nei motivi di appello che non vi sono più state sentenze di condanna del IV in ordine ad eventi determinatisi successivamente all'epoca dei fatti per cui è processo.
Il difensore ricorrente ha depositato motivi nuovi ai sensi della L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, riproponendo, nella loro identica formulazione, i motivi già dedotti con il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La eccezione di nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello non trova fondamento negli atti processuali e nella corretta interpretazione delle norme giuridiche di riferimento. La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 12 maggio 1997 aveva dichiarato la nullità della sentenza del ET di Pesaro in data 25 novembre 1994 nonché degli atti del giudizio di prime cure, disponendo trasmettersi gli atti al ET di Pesaro, perché era stata illegittimamente dichiarata la contumacia dell'imputato TT e perché era stata omessa la pronuncia in ordine ai capi di imputazione concernenti i reati di falso. Il rilievo difensivo della inutilizzabilità degli atti del giudizio di primo grado dichiarato nullo è giuridicamente esatto in linea di principio, ma del tutto non pertinente nel caso di specie. Infatti, nessun atto del giudizio di primo grado dichiarato nullo è stato utilizzato "nei suoi effetti tipici" nel presente processo, essendosi limitato il giudice di primo grado, nel giudizio rinnovato, ad unire al nuovo decreto di citazione a giudizio gli atti, nel loro contenuto materiale e facendoli propri, relativi ai capi di imputazione dei due procedimenti, considerati riuniti, con indicazione della possibilità per l'imputato di avvalersi dei riti alternativi, in tal modo rispettando le previsioni di legge a pena di nullità (art. 555 c.p.p., comma 1, lett. e), vecchio testo). Si aggiunga, comunque, che, per concorde giurisprudenza di questa Suprema Corte, per i provvedimenti di riunione non è prevista alcuna nullità ne' alcuna forma di impugnazione.
A conferma di tali argomentazioni, si rileva che il ET di Pesaro, all'udienza del 22 maggio 1998, aveva correttamente disposto, non la inutilizzabilità degli atti del procedimento di primo grado dichiarato nullo (come inesattamente affermato dal ricorrente), poiché tale conseguenza discendeva dalla sentenza della Corte di Appello dichiarativa della nullità, ma "l'esclusione dal fascicolo di primo grado degli atti di prova assunti dal ET": questi si atti processuali i cui effetti tipici non potevano più prodursi nel giudizio rinnovato.
Il motivo di ricorso con il quale si denuncia che al capo d) dell'atto di imputazione si faccia riferimento ad un assegno di cui al capo a) non negoziato dal IV, non è consentito per mancanza di interesse all'impugnazione, in quanto il motivo medesimo si riferisce al capo d), cioè all'imputazione di falso, in relazione alla quale è stato dichiarato non doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Il motivo concernente la violazione dell'obbligo di contestazione di fatti diversi emersi nel corso del dibattimento è manifestamente infondato, perché il riferimento alla circostanza di avere posto all'incasso gli assegni "presso vari sportelli bancari" è contenuto nel capo di imputazione concernente il reato di falso, in relazione al quale, come si è detto, è stato dichiarato non doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Si consideri, comunque, che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la mancata correlazione fra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa: circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie.
La denuncia di illegittima inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è infondata in applicazione dei principi pacificamente affermati da questa Suprema, secondo i quali, ai fini della configurabilità del suddetto delitto, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta sulla base dell'omessa indicazione della provenienza delle cose ricevute, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Alla omessa indicazione è equiparabile, all'evidenza, la indicazione che, come nel caso di specie, non trovi "alcun oggettivo riscontro ne' documentale ne' testimoniale", come ha ritenuto il giudice di merito, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede. Quest'ultima considerazione consente di ritenere la inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si deduce carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, perché manifestamente infondato, per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, il materiale probatorio in atti al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Sul punto nessun rilievo possono assumere le modifiche al disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, richiamata dal ricorrente nei motivi nuovi, in quanto la nuova formulazione del citato articolo, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato" anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la Corte di Cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (sez. 2^, 5 maggio 2006, n. 19584, Capri, riv. 233775).
Il diniego della attenuanti generiche, di cui si lamenta il ricorrente con altro motivo di impugnazione, si basa su un dato di fatto, cioè "i precedenti per come risultanti dal certificato penale in atti" (oltre al non buon comportamento processuale), la cui rilevanza non è contestabile in questa sede alla luce di una valutazione (si tratterebbe, secondo il ricorrente, di condanne per fatti successivi a quelli per cui è processo) riservata al giudice di merito, il cui obbligo di motivazione, nell'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, è soddisfatto con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che egli sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/1-31/3/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204). Il motivo con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato alla luce delle risultanze del certificato penale, dal quale risulta una condanna (9 giugno 1993) a pena sospesa per falsità in titolo di credito e altra condanna (14 ottobre 1993) a pena sospesa per falsità materiale commessa da privato in atti pubblici. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006