Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2012, n. 18453
CASS
Sentenza 28 febbraio 2012

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Massime3

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame.

In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2012, n. 18453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18453
Data del deposito : 28 febbraio 2012

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