Sentenza 28 febbraio 2012
Massime • 3
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame.
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2012, n. 18453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18453 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON - Presidente - del 28/02/2012
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO LA - Consigliere - N. 305
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 22605/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA ON, nato a [...] il [...];
2. IA LA, nato a [...] il [...];
3. NO AT, nato a [...] il [...];
4. HÉ SC, nato a [...] il [...];
5. CO EN, nato a [...] il [...];
6. AB SI, nato a [...] il [...];
7. SO RE, nato a [...] il [...];
8. FA EL, nato a [...] il [...];
9. DI ZO, nato a [...] il [...];
10. MI RE, nato a [...] il [...];
11. ZI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/09/2010 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso, con riferimento alle relative posizioni, per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione per i capi S e U, per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dei numero delle persone per il capo A, per il rigetto integrale dei ricorsi di ZI e di MI e per la inammissibilità del ricorso di AB;
uditi gli avvocati Gambardella SC, Coppi Franco, Aricò Giovanni, Fortuna SC Saverio, Misciagna Pasquale, Guagliano Italo, Nigro RI, QU RI ed NI ER, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, decidendo sulla impugnazione di alcuni imputati e del Pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 31 ottobre 2008, in riforma della stessa, così, tra l'altro, statuiva:
- rideterminava la pena per AB SI con riferimento al residuo reato di cui al capo Q1 in cinque anni di reclusione e Euro 18.000 di multa;
- rideterminava la pena per DI ZO con riferimento ai residui reati di cui ai capi B, R, S, in quattro anni di reclusione e Euro 18.000 di multa;
- dichiarava GI ZI colpevole dei reati di cui ai capi Y, Z e AA e lo condannava alla pena complessiva di quattro anni, quattro mesi di reclusione e Euro 19.000 di multa;
- dichiarava MI RE colpevole del reato di cui al capo G e lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione e Euro 18.000 di multa;
- dichiarava FA EL colpevole dei reati di cui ai capi A, F, G e H e lo condannava alla pena complessiva di dieci anni e nove mesi di reclusione;
- dichiarava CO EN colpevole dei reati di cui ai capi A, F, G, R e S e lo condannava alla pena complessiva di undici anni e sei mesi di reclusione;
- dichiarava HÉ SC colpevole dei reati di cui ai capi A, G, H e I e lo condannava alla pena complessiva di dieci anni e nove mesi di reclusione;
- dichiarava SO RE colpevole dei reati di cui ai capi A, F, e P e lo condannava alla pena complessiva di dieci anni e sei mesi di reclusione;
- riduceva la pena inflitta ad CA ON in ventitre anni e quattro mesi di reclusione;
- riduceva la pena inflitta a IA LA in ventitre anni e quattro mesi di reclusione;
- riduceva la pena inflitta a NO AT in undici anni di reclusione.
2. I reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale degli imputati, sono così riassumibili.
2.1 Capo A (CA, IA, NO, FA, HÉ, SO, CO): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 80, comma 2, per avere, in concorso tra loro e con altri, fatto parte di una associazione finalizzata all'acquisto, vendita, offerta, cessione, distribuzione e commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, con l'aggravante del numero delle persone superiore a dieci, di avere trattato ingenti quantità di sostanze stupefacenti, avendo la disponibilità di armi (in Locri e altre località, tra il febbraio 1998 e il 29 settembre 1999).
2.2. Capo B (CA e DI): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché effettuavano un trasporto di gr. 70 circa di cocaina (in Locri e altre località, il 19 settembre 1998).
2.3. Capo D (CA e IA): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, in relazione alla cessione di kg. 2
di cocaina (in Santa Maria del Cedro, fino al 22 settembre 1998).
2.4. Capo E (CA, IA e NO): art. 110 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, perché il primo cedeva al secondo, che poi li trasportava con il terzo, kg. 1,260 di cocaina (in Santa Maria del Cedro, l'8 ottobre 1998).
2.5. Capo F (CA, IA, FA, SO, CO, NO): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, perché acquistavano kg. 1,035 di cocaina (in Santa Maria del Cedro, fino all'11 ottobre 1998).
2.6. Capo G (CA, IA, HÉ, FA,
CO, NO, MI): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, perché acquistavano un quantitativo di cocaina al prezzo di L. 50 milioni (in Santa Maria del Cedro, Brescia e altre località, fino al 30 ottobre 1998).
2.7. Capo H (CA, IA, HÉ, FA, NO):
art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, perché acquistavano kg. 2 di cocaina (in Brescia, tra il 28 e il 30 ottobre 1998).
2.8. Capo I (CA, IA, HÉ, CO): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, perché
acquistavano kg. 2 di cocaina al prezzo di L. 52 milioni al chilo (in Santa Maria del Cedro e Lamezia Terme, il 1 novembre 1998).
2.9. Capo P (SO): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché acquistava e cedeva a varie persone quantitativi di sostanze stupefacenti (in Santa Maria del Cedro nel corso dell'ottobre 1998).
2.10. Capo Q1 (IA e AB): art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché cedevano a LE AN e
RI EL gr. 500 di cocaina al prezzo di L. 25 milioni (in Santa Maria del Cedro nel luglio 1998).
2.11. Capo R (DI, IA, CO, CA): art. 110 c.p., L. n. 110 del 1975, artt. 2, 7 e 23, L. n. 203 del 1991, art.7, perché in concorso tra loro detenevano, cedevano e portavano in luogo pubblico armi e parti di armi da sparo, comuni e da guerra, alcune delle quali clandestine, nonché aggressivi chimici, caduti in sequestro il 1 novembre 1998 in Locri, essendo state rinvenute nel rifugio del latitante CA ON.
2.12. Capo S (DI, IA, CO, CA): artt. 110 e 648 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, perché in concorso tra loro ricevevano le armi di cui al capo che precede provenienti da delitto.
2.13. Capo U (CA): art. 648 c.p., per avere acquistato una Fiat Croma e altra autovettura provento di furto (in Santa Maria del Cedro, e in Locri fino al 1 novembre 1998).
2.14. Capo Y (ZI): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché acquistava gr. 100 di eroina al prezzo di L. 7 milioni (in Santa Maria del Cedro nel gennaio 1999).
2.15. Capo Z (ZI): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché acquistava gr. 150 di eroina al prezzo di L. 10.500.000 (in Santa Maria del Cedro nel febbraio 1999).
2.16. Capo AA (ZI): D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché acquistava a più riprese gr. 200 complessivi di eroina al prezzo di L. 14.000.000 (in Santa Maria del Cedro dal febbraio al 19 giugno 1999).
3. La sentenza di primo grado riteneva raggiunta la prova della individuazione delle persone partecipanti ai colloqui intercettati con riferimento al CA, al IA, allo DI e all'NO in quanto utilizzatori abituali delle utenze poste sotto controllo.
Il linguaggio criptico veniva riferito a un commercio di sostanze stupefacenti.
Quanto al reato associativo (capo A) finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti, si riteneva che dal collegamento tra gli imputati CA, IA, NO e DI (quest'ultimo poi assolto in appello) emergesse la prova della esistenza di un vincolo permanente strutturato su un apparato organizzativo stabile, facente capo a due sottogruppi, uno operante nella Locride l'altro in Santa Maria del Cedro. In questo sodalizio il CA rivestiva il ruolo di stabile fornitore, il IA quello dell'acquirente all'ingrosso, l'NO, in posizione sottordinata, quello di trasportatore della droga dall'una all'altra delle due aree territoriali, e analogo ruolo veniva attribuito allo DI.
Con riferimento al capo I veniva valorizzato il rinvenimento nell'autovettura dell'NO di una ingente quantità di cocaina, fatto che veniva considerato conferma di un cospicuo traffico di sostanze stupefacenti tra la Locride e la zona del Tirreno cosentino gestito dal CA, dal IA e dall'NO.
Per alcuni imputati si riteneva non raggiunta la prova della loro identificazione (HÉ, FA, SO, CO, MI); per altri non certa la prova della condotta contestata (AB, quanto al capo I;
SO, quanto al capo P). Per il capo Q1, si riteneva raggiunta la prova della colpevolezza del IA e dello AB, e per il capo DD quella dello
AB, sulla base delle dichiarazioni rese in udienza da EL RI, confortate dai dati delle conversazioni intercettate.
Sui capi R e S, concernenti le armi, ritenute collegabili a quelle per il quale AL era stato già condannato con sentenza irrevocabile, cui ci si riferiva in alcune conversazioni, veniva affermata la responsabilità del CA, del IA e dello DI.
Per la ricettazione dell'autovettura di origine furtiva di cui al capo U, la responsabilità del CA si riteneva provata sulla base di intercettazioni telefoniche.
Per i capi X, Y, Z, AA, la responsabilità del ZI veniva esclusa, dato che le dichiarazioni confessorie rese al P.m. erano state da lui smentite in dibattimento.
4. La sentenza di appello ha parzialmente accolto le impugnazioni degli imputati (in particolare ha assolto lo DI dal reato di cui al capo A) e quella del P.m., che si era doluto esclusivamente di alcune assoluzioni pronunciate dal Tribunale (in particolare ha affermato la responsabilità per il reato di cui al capo A anche di AL, HÉ, SO e CO).
La Corte di appello, in accoglimento della prospettazione del P.m. e in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, riteneva che ai fini della identificazione dei loquenti ben poteva farsi riferimento, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, al riconoscimento vocale fatto dagli operatori di p.g., ove ritenuto attendibile. Ciò posto, e considerato che alcuni dei soggetti le cui conversazioni erano state intercettate risultavano essere di fatto fruitori delle utenze poste sotto controllo, perveniva alla identificazione della voce degli imputati FA, HÉ, SO e CO.
Quanto al ZI, osservava che in base alla disposizione dell'art.503 c.p.p., comma 5, le contestazioni di dichiarazioni rese al P.m.
alla presenza del difensore ben potevano essere acquisite al fascicolo del dibattimento al fine della prova dei fatti in esse affermati.
5. Sulle questioni di inutilizzabilità dei vari decreti relativi alle intercettazioni, la Corte di appello osservava:
5.1. Una volta convalidati i decreti di urgenza, non può farsi questione del requisito della urgenza, agli effetti sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3.
5.2. Il requisito dei sufficienti indizi di reato (vertendosi in tema di reati di criminalità organizzata) era adeguatamente motivato.
5.3. Circa il ricorso a impianti esterni, erano state evocate dal P.m. esigenze investigative che rendevano non adeguati quelli di Procura.
6. Circa il reato associativo, la Corte di appello, nel confermare la impostazione del Tribunale, dopo avere richiamato i presupposti normativi e gli orientamenti giurisprudenziali sulla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, osservava che nel caso in esame era stata provata l'esistenza di una stabile struttura organizzativa, operante di fatto per un periodo di tempo limitato ma non esiguo (febbraio 1998-settembre 1999) con una chiara divisione di ruoli, con metodologie uniformi e collaudate e sulla base di ripartizioni degli utili preconcordati, la quale era finalizzata al commercio di stupefacenti, articolata in un vertice organizzativo facente capo al CA e al IA, il primo impegnato nell'attività di individuare i canali di approvvigionamento e il secondo dello smercio nel territorio del Tirreno cosentino o del Nord Italia. Ad essi si affiancavano in funzione di corrieri l'NO e talvolta il HÉ e il FA, i quali ultimi, unitamente al CO e al SO, si occupavano precipuamente del trasporto di denaro inviato dal IA al CA quale prezzo delle forniture.
Tanto era dimostrato non solo dal numero dei reati-fine concretamente realizzati, ma dalle conversazioni intercorse tra i sodali, dalla concreta organizzazione dei viaggi, dalle uniformità dei canali di rifornimento all'ingrosso ("Geggia", "Compare ON"), dalle istruzioni sui tempi e sulle modalità delle forniture date in particolare dal IA agli accoliti.
Completavano il quadro probatorio rinvenimenti di cospicui quantitativi di cocaina (capo I) o di armi (capi R e S), dichiarazioni di acquirenti di sostanze stupefacenti, quali RI EL, o dichiarazioni auto ed etero accusatorie, quali quelle del ZI, che pure aveva ritrattato in dibattimento.
7. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
8. CA, con atto sottoscritto dal difensore avv. ON Nocera, dopo avere riprodotto integralmente i motivi di appello, deduce i seguenti motivi.
8.1. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte con decreti di urgenza e relative proroghe, considerati dalla ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale in data 23 maggio 2008, in quanto mancanti di adeguata motivazione sui sufficienti indizi di colpevolezza senza adeguata esplicitazione delle ragioni di urgenza e della indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura, trattandosi di vizi del tutto analoghi a quelli rilevati dallo stesso Tribunale con riferimento ad altre operazioni di intercettazione (R.I.T. 71/98 e 103/98) delle quali è stata invece dichiarata la inutilizzabilità. Inoltre i decreti di proroga relativi a R.I.T. 193/98 e 234/98 erano stati emessi dopo la scadenza del termine di 40 giorni decorrente dal 14 luglio 1998.
8.2. Mancata prova della identificazione nell'imputato nel soggetto coinvolto nelle conversazioni intercettate, una volta escluse dal compendio valutativo le conversazioni inutilizzabili in quanto frutto di proroga tardiva.
8.3. Travisamento della prova con riferimento alla ritenuta riconducibilità della utenza intercettata n. 3393014216 ad CA ON sulla base delle sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 2 marzo 2000 nel procedimento a carico di AL RE, ritenuta erroneamente irrevocabile. In realtà dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 692 del 2001, questa effettivamente divenuta irrevocabile, si desumeva esattamente il contrario. Nè poteva farsi riferimento alla deposizione del Cap. TR, posto che questo si riferiva a una conversazione del 23 settembre 1998 di cui non era stata disposta la trascrizione.
8.4. Violazione delle regole in tema di prova indiziaria, dato che la prova a carico del ricorrente è stata tratta da mere interpretazioni di conversazioni neppure ascoltate direttamente dagli investigatori in questo processo ma tratte da altro procedimento contro ignoti.
8.5. Inesistenza o nullità delle intercettazioni iscritte al R.i.t. n. 234/98, in quanto riferibili a utenza telefonica (3393252961) appartenente a diverso soggetto (tale AN OM), essendo arbitrario l'assunto della Corte di appello secondo cui la indicazione solo di tale numero e non anche di quello riconducibile al CA fosse frutto di un errore materiale. Nè la identificazione del CA poteva essere desunta dalle incerte dichiarazioni dei testi RE e TR.
8.6. Mancanza di motivazione circa il rilievo delle prove decisive favorevoli alla difesa analiticamente indicate nei punti dal 6 al 21 dei motivi aggiunti e della memoria in appello: relazione tecnico- peritale dell'ing. UP GI;
testimonianze o dichiarazioni di NO PA, RO LA, TR;
sentenza n. 692/2001 della Corte di appello di Reggio Calabria;
accordo tra le parti circa la rinuncia all'ammissione di numerosi testi condizionato al riconoscimento della natura lecita dell'attività svolta da IA LA;
non riconducibilità ai presunti fruitori delle schede telefoniche.
8.7. Carenza di motivazione della sentenza con riferimento sia al reato associativo sia ai reati-fine, non essendo stata data risposta alle deduzioni svolte nell'atto di appello, composto da oltre cento pagine, con particolare riferimento alle implicazioni del dato temporale e soggettivo rispetto alla configurabilità del reato associativo, al significato alternativo delle conversazioni a contenuto economico in relazione alla comprovata attività lecita delle ditte MA ES e IA IU, alla non corrispondenza tra le armi descritte ai capi R e S e quelle oggetto delle conversazioni captate.
8.8. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e vizio di motivazione in punto di prova della esistenza di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sotto i profili della esistenza di un accordo criminoso tale da creare un vincolo associativo di natura permanente, del perseguimento di un programma criminoso diretto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, e della esistenza di una organizzazione avente carattere stabile e perdurante nel tempo, considerato anche che l'attività criminosa si sarebbe svolta per un mese e dodici giorni. Quanto al CA, poi, posto che secondo la sentenza egli formava un gruppo a parte rispetto a quello del IA, non erano stati individuati i soggetti ai quali egli avrebbe dato direttive in funzione del suo ruolo di capo. D'altro canto, per quanto riguarda il IA, che è stato indicato come destinatario stabile delle partite di droga procurategli dal CA, era stato accertato che il suo volume di affari derivava da un'attività del tutto lecita.
8.9 Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate: il brevissimo tempo in cui sarebbe stata operante l'associazione e la mancanza di specifiche evidenze privava di ogni base l'assunto del ruolo di "capo" svolto dal CA;
e analoghe carenze contraddistinguevano la contestazione delle aggravanti del numero delle persone e del possesso di armi da parte del supposto sodalizio.
8.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai vari fatti contestati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, posto che la sentenza impugnata si fonda sull'uso di un linguaggio criptico da parte dei colloquianti, che se anche potesse far pensare a un contesto di natura illecita certamente non offriva la prova positiva della commissione dei vari reati-fine contestati e comunque circa la effettiva disponibilità da parte del CA delle sostanze stupefacenti su cui si è ritenuto vertessero i suoi discorsi.
8.11. Violazione della legge processuale con riferimento a tutti i reati-fine (capi B, D, E, F, G, H, I).
I fatti di cui ai capi B, D, E, F sono frutto di una interpretazione postuma da parte del GICO, che ha iniziato le indagini solo nel 18 ottobre 1998, basata sulla base di calcoli matematici che erano stati puntualmente contestati con i motivi di appello senza ricevere alcun esame nella sentenza impugnata.
Il fatto di cui al capo G riguarderebbe una vicenda in cui il CA sarebbe stato solo favoreggiatore o mediatore del IA a fronte di un profitti di soli 60 grammi trattenuti per fini personali.
Quello di cui al capo H, relativo all'acquisto in conto vendita da parte del CA e del IA di un quantitativo di 2 kg. di cocaina di scarsissima qualità è indicativo della inesistenza di un contesto associativo.
8.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai capi ReS e alla ritenuta aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Le presunte armi di cui si sarebbe parlato con linguaggio criptico erano di specie diversa rispetto a quella delle armi rinvenute nella soffitta del AL e la imputazione risulta indeterminata rispetto al tempo e alle modalità della condotta concorsuale. In ogni caso mancava la prova di un coinvolgimento del CA nella detenzione delle armi, illogicamente desunta dalle conversazioni intercettate. La Corte di appello ha omesso di valutare criticamente i motivi di impugnazione, che in particolare richiamavano la relazione tecnico-peritale dell'ing. UP GI e la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 26 marzo 2011, che aveva escluso la riferibilità delle armi ai fratelli CA. Erroneamente dunque è stata ritenuta la relativa aggravante del reato associativo.
La citata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria aveva inoltre escluso la configurabilità dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 8.13. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo U (art. 648 c.p.: ricettazione dell'autovettura Fiat Chroma), essendo desumibile l'assenza di dolo e comunque potendo essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
9. Il CA ha poi depositato ricorso personalmente sottoscritto, deducendo i seguenti motivi.
9.1. Violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. in punto di erronea determinazione della competenza per territorio, che avrebbe dovuto essere determinata, nella impossibilità di localizzare precisamente la ritenuta associazione per delinquere, con riferimento al luogo di consumazione dell'ultimo reato-fine, da individuare in Prato, ultimo episodio di spaccio (aprile 1999). Anche se la questione non era stata dedotta con i motivi di appello, la Corte di appello, che ne era stata investita nel corso del giudizio, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il conflitto di competenza.
9.2. Errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in riferimento all'art. 110 c.p. e vizio di motivazione sul punto relativo alla ritenuta configurabilità di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: nel caso in esame, essendo gli elementi di prova basati esclusivamente sulle conversazioni intercettate, si sarebbe dovuto dare conto che da esse scaturiva al di là di ogni ragionevole dubbio la configurabilità di una struttura organizzata di tre o più persone, con predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione di un generico programma criminoso comune a tutti i partecipi tale da precedere la realizzazione di singoli fatti delittuosi in materia di stupefacenti e idonea a proiettarsi nel tempo anche dopo la commissione di tali fatti. Nella specie, invece, i giudici di merito si sono limitati a dare conto di alcuni contatti telefonici tra gli imputati finalizzati alla realizzazione di singoli fatti criminosi e per di più nel limitato arco temporale di due mesi (settembre-novembre 1998).
9.3. Con riferimento ai capi R e S, è stata irragionevolmente attribuita al CA la responsabilità per il possesso di armi rinvenute nella disponibilità del AL sulla base di conversazioni telefoniche che sono state ritenute riferirsi ad armi;
ma senza che fosse precisato il collegamento con quelle di cui si è occupato il separato processo a carico del AL, conclusosi con una sentenza che aveva escluso il concorso con altri individui e aveva anche escluso l'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Per di più le conversazioni intercettate prese in considerazione sono collocabili anche nel corso dell'anno 1997, mentre il fatto per il quale il AL è stato condannato si riferisce al giorno 1 novembre 1998.
9.4. Genericità delle contestazioni, sotto i profili della precisazione della condotta, anche con riguardo al quantitativo e alla specie delle sostanze stupefacenti, e della individuazione del tempo e del luogo di commissione dei reati.
Privo di motivazione era poi l'assunto della qualità di capo dell'organizzazione attribuita al CA, della quale non venivano precisati i caratteri sintomatici, considerata anche l'esiguità dei contatti con i pretesi sodali,
È stata infine attribuita al CA la responsabilità per tutti i pretesi reati-fine, senza indicazione degli elementi dai quali desumere la sua partecipazione ad ogni singolo episodio. 10. Nell'interesse del medesimo CA, l'avv. SC Gambardella ha poi fatto pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 febbraio 2012, e quindi tardivamente, "motivi nuovi".
Lo stesso CA ha depositato presso l'Ufficio Matricola del Casa di Sulmona in data 21 febbraio 2012, e quindi anche in questo caso tardivamente, atto contenente "motivi aggiunti".
11. IA, con atto sottoscritto dal difensore avv. SC Saverio Fortuna, dopo avere riportato un ampio riassunto della istruttoria dibattimentale di primo grado, della sentenza dei Tribunale e dei motivi di appello sia della difesa sia del pubblico ministero, deduce i seguenti motivi.
11.1. Nullità dei decreti autorizzativi e di convalida delle intercettazioni per motivazione stereotipata e insufficiente. Nullità dei decreti esecutivi del P.m. relativamente all'uso di impianti esterni per difetto di motivazione sia quanto alla eccezionale urgenza sia quanto ai presupposti legittimanti. Con riguardo, in particolare, a questo ultimo aspetto, il decreto del P.m. esprimeva l'esigenza che le attrezzature fossero poste a breve distanza dall'apparecchio da intercettare: motivazione del tutto incongrua, sia perché di fatto era stata utilizzata la sala d'ascolto della G. di F. di Catanzaro, altrettanto distante, sia perché la questione della lontananza dalla utenza da intercettare non aveva senso con riferimento a utenze cellulari, sia infine perché, con riferimento al CA, si trattava di un latitante e quindi gravitante in luogo non conoscibile.
11.2. Violazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta inammissibilità per tardività dei motivi nuovi depositati dalla difesa: si trattava in realtà di una memoria, che la Corte di appello aveva il dovere di esaminare, a pena di nullità, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa aveva in realtà poi depositato una seconda memoria, di simile contenuto, non menzionata ne' presa in concreto in esame dalla Corte di appello.
11.3. Violazione della legge processuale e travisamento della prova con riferimento alla individuazione dei soggetti coinvolti nelle conversazioni intercettate.
Risultava inequivocabilmente dalla istruttoria dibattimentale che l'unico alias attribuibile al IA era quello di OC, e non quelli di "U CU o PI, quest'ultimo essendo un appellativo comunemente usato per identificare colloquialmente vari soggetti.
Nel giudizio di appello la Corte, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ha attribuito valore ai riconoscimenti vocali fatti dagli operanti. Questa decisione è illegittima, perché il Tribunale aveva opposto ai testimoni un divieto di riconoscere la paternità delle voci dei colloquianti;
e la Corte di appello avrebbe dovuto quanto meno rinnovare la istruzione dibattimentale sul punto e non semplicemente utilizzare quanto era stato ritenuto inutilizzabile. 11.4. Omessa identificazione dei conversanti in riferimento sia alla attribuzione di alias sia alla valutazione del linguaggio usato nelle conversazioni;
in quanto le conversazioni richiamate dalla Corte di appello per lo più non risultavano in atti o erano state tratte da utenze intestate ad altri soggetti. Con particolare riferimento al reato di cui al capo D, nella sentenza l'utenza individuata era quella attribuita al CA.
11.5. Con riferimento al capo E, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, sia per la impossibilità di identificare l'interlocutore del CA sulla base della utenza o dell'alias PI sia per il contenuto della conversazione. In ogni caso non era possibile ricavare che il contenuto del colloquio fosse una partita di droga e comunque che fosse stato raggiunto un accordo per lo scambio.
11.6. Con riferimento al capo F, violazione della legge processuale e vizio di motivazione: oltre alla considerazione che il nome di PI usato era certamente riferibile al CA e non al IA, non era dato ricavare dal contenuto del colloquio ne' la quantità nella qualità della droga.
11.7. Con riferimento al capo G, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, mancando ogni possibilità di individuare i soggetti colloquianti e un sicuro riferimento a partite di droga. 11.8. Con riferimento al capo H, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, valendo considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito del capo F.
11.9. Con riferimento al capo I, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, essendo incerti i riferimenti agli appellativi "RO", PI e FR.
11.10. Con riferimento al capo Q1, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, in quanto non vi erano dati certi per ritenere che l'assegno di L. 8 milioni di cui parlavano AN LE e SI AB fosse mai entrato nella disponibilità del IA.
11.11. Con riferimento alla contestazione del reato associativo di cui al capo A, il coinvolgimento del IA era stato irragionevolmente tratto dalle arbitrarie attribuzioni di identità di cui si è detto, e comunque non era stata offerta alcuna ragionevole prova di un programma criminoso perseguito da uno stabile sodalizio.
11.12. Con riferimento ai capi R e S, relativi alle armi, a parte l'arbitraria individuazione del IA quale interlocutore nelle conversazioni prese in considerazione, mancava sia sicurezza sul significato attribuibile alle espressioni usate ("bacchette", "tubi", "stampelle") sia sul collegamento di queste presunte armi con quelle trovate nel domicilio di AL RE, separatamente giudicato.
11.13. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle aggravanti del numero delle persone, le quali secondo l'assunto erano in sette, della disponibilità di armi, in dotazione esclusiva del CA, degli ingenti quantitativi trattati, sui quali non vi era il minimo sicuro riscontro, sia infine dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, relativa alle contestazioni di cui ai capi R e S, non solo in mancanza della prova della esistenza della cosca "CA", ma anche perché questa aggravante era stata implicitamente esclusa dal Tribunale, che non aveva applicato il relativo aumento di pena, senza che sul punto vi fosse stato appello del P.m..
11.14. In via subordinata, posto che secondo la sentenza impugnata la contestata posizione di organizzatore costituisca ipotesi autonoma di reato, in via subordinata, per effetto delle attenuanti generiche la pena relativa avrebbe dovuto essere correlativamente diminuita. 12. Nell'interesse del medesimo IA, l'avv. Fortuna ha poi depositato memoria, svolgendo osservazioni circa la distinzione tra il giudizio di fatto e quello di diritto e circa l'ascrivibilità all'ambito del giudizio di diritto del tema della qualificazione del fatto, tra cui rientra il controllo della correttezza delle massime di esperienza applicate nella prova indiziaria e quello sul travisamento della prova, intesa nella sua duplice dimensione, svolgendo poi considerazioni calate sui motivi di ricorso (omesso esame da parte della Corte di appello della memoria depositata, ritenuta non necessità di disporre perizia fonica, vizi e carenze circa la individuazione del IA tra i soggetti colloquianti). 13. Sempre nell'interesse del IA, l'avv. Giovanni Aricò ha depositato nella Cancelleria della Corte di cassazione, in data 21 febbraio 2012, e quindi tardivamente, "memoria difensiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p.". 14. NO, con atto sottoscritto dal difensore avv. OM Grisolia, deduce i seguenti motivi.
14.1. Nullità della sentenza di primo grado conseguente alla nullità del decreto che ha disposto il giudizio, ai sensi dell'art.429 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto il fatto descritto al capo A
è stato enunciato in termini carenti di specificità, essendosi attribuita all'NO la qualità di partecipe al sodalizio in quanto "intermediario presso soggetti non identificati"; così da non consentire una informata e adeguata difesa. Sia la sentenza di primo grado sia quella di secondo non avevano dato risposta su questa eccezione, sollevata sin dal giudizio di primo grado. 14.2. Mancata adeguata risposta alle eccezioni e motivi di impugnazione con cui si eccepiva la inutilizzabilità dei decreti emessi d'urgenza dal P.m. per la carente indicazione dei requisiti di urgenza e della necessità di fare ricorso a impianti esterni, nonché la carente motivazione dei decreti di convalida e di proroga. Inoltre la sentenza impugnata non aveva risolto la questione della identificazione dei soggetti le cui conversazioni erano state intercettate, come del resto ammesso dallo stesso P.m. in sede di impugnativa della ordinanza del Tribunale che vietava agli operanti sentiti in dibattimento di fornire indicazione circa la identità degli interlocutori.
Infine, non era stata affatto chiarita la contestata opera di intermediazione attribuita all'NO, considerato anche che egli è stato ritenuto responsabile di un solo episodio di spaccio per il quale era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 29 maggio 2003.
15. L'NO ha poi depositato ricorso personalmente sottoscritto, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in primo luogo in punto di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazioni per essere state eseguite con impianti in dotazione della p.g. senza adeguata motivazione nei decreti esecutivi. La procedura di remotizzazione e la possibilità per la Procura della Repubblica procedente di incaricare per le attività di intercettazione altri uffici di Procura più vicini all'area di captazione rendevano inconsistente la motivazione resa sul punto. In secondo luogo, il trattamento sanzionatorio non aveva tenuto conto del fatto che l'NO era stato già condannato con sentenza irrevocabile per il fatto relativo allo stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità il 1 novembre 1998, e che quindi avrebbe dovuto essere ravvisata la continuazione con tale fatto.
16. Con altro atto di ricorso, sempre personalmente sottoscritto, l'NO espone i seguenti motivi.
16.1. Nullità dei decreti di autorizzazione e di convalida delle intercettazioni e di quelli con i quali si è disposta l'esecuzione delle operazioni con impianti esterni, per considerazioni analoghe a quelle precedentemente svolte;
puntualizzandosi, con riferimento ai decreti esecutivi, che gli impianti in dotazione alla G. di F. certamente non potevano considerarsi posti a distanza più breve rispetto alle utenze da intercettare, che comunque erano del tipo mobile.
16.2. Travisamento della prova in punto di identificazione dei soggetti coinvolti nelle conversazioni intercettate, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del IA.
16.3. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove con riferimento ai capi E, F, G, H, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del IA.
16.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle aggravanti del numero delle persone, della disponibilità di armi e degli ingenti quantitativi trattati, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del IA.
17. HÉ, con atto sottoscritto dal difensore avv. ON Nocera, dopo avere puntualizzato che l'imputato era stato assolto in primo grado ed era stato condannato in appello su impugnazione del P.m. sulla base di valutazioni approssimative e contraddittorie, deduce i seguenti motivi.
17.1. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte con decreti di urgenza e relative proroghe, considerati dalla ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale in data 23 maggio 2008, in quanto mancanti di adeguata motivazione sui sufficienti indizi di colpevolezza senza adeguata esplicitazione delle ragioni di urgenza e della indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.1).
17.2. Mancata prova della identificazione dell'imputato nel soggetto, individuato con il nome FR, coinvolto nelle conversazioni intercettate, sulla base delle sole dichiarazioni del teste Col. TR, che aveva apoditticamente affermato che l'imputato era uomo di fiducia del IA nell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti senza riferire alcuna obiettiva circostanza a conforto di tale asserzione, e disattendendosi il rilievo per cui il HÉ aveva rapporti del tutto regolari con il IA che coadiuvava nella gestione della ditta di fornitura di videogiochi "MA ES" s.a.s..
Inoltre, la sentenza impugnata era incorsa nella violazione della legge processuale per avere utilizzato illegittimamente quale prova del riconoscimento dell'imputato le dichiarazioni degli operanti, senza alcun particolare accertamento circa il fatto che questi avessero particolari attitudini o addestramenti specifici per identificare le voci ascoltate. In ogni caso, nessun riconoscimento vocale era stato mai effettuato nel corso del giudizio. Illegittima, poi, è stata l'utilizzazione degli elenchi forniti dalla p.g. contenenti i progressivi delle conversazioni intercettate con il presunto nome degli utilizzatori delle utenze telefoniche, costituendo essi atti di parte che giustamente il Tribunale aveva ritenuto non poter essere considerati come fonti di prova. 17.3. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A, ricavata dal ritenuto concorso del HÉ nei reati-fine di cui ai capi G, H, I.
Gli elementi ritenuti rilevanti erano costituiti da conversazioni intercettate che dovevano considerarsi o irrilevanti penalmente o non riferibili con certezza al HÉ, e per di più essi riguardavano un arco temporale di soli quattro giorni, senza nessun approfondimento circa gli elementi caratterizzanti di una partecipazione stabile ad un sodalizio criminoso.
17.4. Inesistenza o nullità delle intercettazioni iscritte al R.i.t. n. 234/98, in quanto riferibili a utenza telefonica (3393252961) appartenente a diverso soggetto, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 5.5).
17.5. Violazione delle regole in tema di prova indiziaria, per considerazioni analoghe a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.4).
17.6. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e vizio di motivazione in punto di prova della esistenza di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per considerazioni analoghe a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.8).
Quanto poi alla condotta partecipativa attribuita al HÉ, non era stata fornita alcuna prova sulla effettiva consumazione degli episodi delittuosi ipotizzati (capi G, H, I); non era stato raccolto il minimo indizio sul concorso del FR alle relative condotte;
non era stata mai accertata la identificabilità del HÉ nel FR;
non era data convincente spiegazione del senso dei discorsi come riferibili ai fatti ipotizzati;
non era stato dato rilievo al fatto che il HÉ in realtà svolgeva una lecita attività nell'ambito di una ditta di videogames.
17.7. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate al capo A, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.9).
17.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai vari fatti contestati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.10). 18. Nell'interesse del HÉ l'avv. Pasquale Misciagna ha poi depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in data 22 febbraio 2012, e quindi oltre il termine consentito, un atto denominato "memoria esplicativa".
19. CO, con atto sottoscritto dal difensore avv. ON Nocera, dopo avere puntualizzato che l'imputato era stato assolto in primo grado ed era stato condannato in appello su impugnazione del P.m. sulla base di valutazioni approssimative e contraddittorie, deduce i seguenti motivi.
19.1. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte con decreti di urgenza e relative proroghe, per considerazioni in tutto simili a quelle svolte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.1) del HÉ (supra, punto 17.1). 19.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta identificazione dell'imputato nel soggetto individuato con il nome "EN" o con l'appellativo "U ZO coinvolto nelle conversazioni intercettate sulla base delle sole dichiarazioni dei testi VA e IE che però non avevano offerto alcuna specifica indicazione di quali fossero le loro precise conoscenze circa tale convincimento.
19.3. Carenza di prova e contraddittorietà della motivazione sulla identificazione personale e vocale, in relazione al rigetto della richiesta del P.m. di procedere a identificazione vocale, mai effettuata dagli operatori, considerato anche che il CO non era stato mai intercettato direttamente ne' aveva intestata alcuna utenza telefonica. Illegittimamente dunque la Corte di appello aveva negato l'espletamento della perizia vocale sollecitata dal P.m.. 19.4. Illegittima utilizzazione, quale prova del riconoscimento, delle dichiarazioni degli operanti, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo del HÉ (supra, punto 17.2).
19.5. Travisamento della prova in riferimento alla riconducibilità della utenza 3393014216 al CA, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di quest'ultimo (supra, punto 8.3).
19.6. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo A, ricavata dal ritenuto concorso del CO nei reati-fine di cui ai capi F, G, R e S, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo del HÉ (supra, punto 17.3).
19.7. Inesistenza o nullità delle intercettazioni iscritte al R.i.t. n. 234/98, in quanto riferibili a utenza telefonica (3393252961) appartenente a diverso soggetto, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.5) e del HÉ (supra, punto 17.4). 19.8. Violazione delle regole in tema di prova indiziaria, per considerazioni analoghe a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.4) e del HÉ (supra, punto 17.5).
19.9. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e vizio di motivazione in punto di prova della esistenza di una struttura associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per considerazioni analoghe a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.8) e del HÉ (supra, punto 17.6).
Quanto poi alla condotta partecipativa del CO, il coinvolgimento nel ruolo di corriere che egli avrebbe svolto con riferimento al capo F era del tutto destituito di prova, derivando ciò solo da alcune conversazioni tra terzi in cui si citava tale "EN"; e analoghi rilievi valevano quanto al capo G, relativo al presunto acquisto del IA da tale "Geggia" di 980 gr. di cocaina.
19.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai vari fatti contestati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.10) e del HÉ (supra, punto 17.8).
19.11. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate al capo A, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.9) e del HÉ (supra, punto 17.7.).
19.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai capi R e S: a prescindere dalla carenza di prove indiziarie, già rimarcata, non era dato comprendere, in assenza di qualsivoglia riferimento contenuto nella sentenza di appello, quale specifica condotta avesse posto in essere il CO in relazione alle armi trovate in casa di AL RE.
20. AB (capo Q1), con atto personalmente sottoscritto, con un unico motivo denuncia la violazione delle regole in materia di valutazione probatoria, in punto di affermazione della sua responsabilità penale per il reato di cui al capo Q1, osservando che le dichiarazioni accusatorie dello RI, peraltro contraddittorie, non potevano dirsi riscontrate dal dato documentale costituito dall'assegno dell'importo di L. 8 milioni, non potendosi dare per accertato che le scritture apposte sul titolo non fossero di paternità del dichiarante. I giudici di merito avrebbero dovuto acquisire dati certi attraverso una verifica della tracciabilità del titolo.
21. SO (capi A, F, P), a mezzo del difensore avv. Italo Guagliano, deduce i seguenti motivi.
21.1. Omessa notifica dell'avviso al difensore della udienza del 29 marzo 2010 per il giudizio davanti alla Corte di appello, erroneamente indirizzato all'avv. Giuseppe Bruno, che non rivestiva tale qualità. Neppure il rinvio della udienza ad altra data perveniva al reale difensore, che ne veniva a conoscenza casualmente, tramite altri colleghi di difesa.
21.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni degli operanti sul riconoscimento vocale degli interlocutori nei colloqui registrati, in presenza di un numero di utenza telefonica solo presuntivamente attribuito al SO.
21.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. Quanto al reato associativo, non era stata provata l'esistenza di un sodalizio avente le caratteristiche soggettive, strutturali e finalistiche richieste dalla norma e, quanto ai reati-fine, la sentenza impugnata aveva dedicato non più di dieci righe per ribaltare il giudicato assolutorio di primo grado.
22. FA (capi A, D, F, G, H), a mezzo del difensore avv. SC Saverio Fortuna, deduce i seguenti motivi. 22.1. Vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata adeguatamente dato ragione della decisione di riformare nel senso della condanna il giudizio assolutorio di primo grado, in particolare nel punto relativo alla identificabilità con l'imputato del tale "carmelo", cui si faceva riferimento nelle conversazioni intercettate, così contravvenendo allo specifico dovere di motivazione affermato più volte dalla giurisprudenza. 22.2. Nullità dei decreti autorizzativi e di convalida delle intercettazioni per motivazione stereotipata e insufficiente e nullità dei decreti esecutivi del P.m. relativamente all'uso di impianti esterni per difetto di motivazione sia quanto alla eccezionale urgenza sia quanto ai presupposti legittimanti, sulla base di considerazioni del tutto simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del IA (supra, punto 11.1). 22.3. Mancata assunzione di una prova decisiva e travisamento della prova nel punto relativo al mancato accoglimento delle richieste del P.m. e dei difensori di una rinnovazione della istruzione dibattimentale intesa alla identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate;
e nullità della sentenza nella parte in cui sono state utilizzate le dichiarazioni degli operanti circa tale identificazione in difformità da quanto ritenuto in primo grado;
sulla base di considerazioni non dissimili da quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del IA (supra, punto 11.3). 22.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per i reati di cui ai capi D, F, G, H, basata su una prova indiziaria contraria alla legge, perché desunta esclusivamente da intercettazioni telefoniche indecifrabili, e quindi bisognevoli di riscontri, e fondata su ricognizioni vocali di operanti di p.g., costituenti, al più, un mero indizio;
il tutto in accoglimento di un appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria e in mancanza di una valutazione probatoria idonea a superare un ragionevole dubbio. 22.5. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato associativo di cui al capo A, per considerazioni generali non dissimili da quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del IA (supra, punto 11.11) e, con riferimento alla specifica posizione del FA, sulla base di un solo presunto episodio di spaccio e trascurandosi la plausibilità del motivo lecito dei suoi contatti con il IA in relazione alla prestazione di attività lavorativa per conto di quello nel settore dei videogiochi. 22.6. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per i reati di spaccio, mancando la prova della traditio ed essendo quindi configurabile al più il tentativo, e comunque mancando la prova circa la sua identificabilità; inoltre, motivazione meramente apparente con riferimento alla ingente quantità.
22.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, senza specifica motivazione sulle singole posizioni. 23. DI (capi B, R, S), a mezzo del difensore avv. ER NI, denuncia, formalmente con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale e di ritenuta sussistenza dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La individuazione dello DI quale soggetto che aveva partecipato ai colloqui intercettati derivava unicamente dalla utilizzazione da parte di tale soggetto della utenza telefonica intestata a RI DI, figlio dell'imputato, senza alcuna presa in esame dei rilievi critici svolti nell'atto di appello con riferimento sia a tale individuazione sia alla significatività dei colloqui intercettati.
Quanto alla ritenuta configurabilità dell'aggravante, tale giudizio si poneva in contraddizione con il fatto che lo DI in appello era stato assolto dal reato associativo di cui al capo A e comunque non era stata data alcuna dimostrazione di una condotta finalizzata a favorire l'associazione criminosa.
24. Ha poi depositato ricorso nell'interesse dello DI l'altro difensore avv. ON Nocera, il quale, dopo la sommaria indicazione del contenuto dei motivi di appello, espone i seguenti motivi. 24.1. Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte con decreti di urgenza e relative proroghe sui sufficienti indizi di colpevolezza senza adeguata esplicitazione delle ragioni di urgenza e della indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura, per considerazioni analoghe a quelle svolte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.1), del HÉ (supra, punto 17.1.) e del CO (supra, punto 19.1).
24.2. Violazione della legge processuale, essendo stati utilizzati risultati di intercettazioni acquisite illegittimamente, in relazione ai decreti di proroga relativi ai R.I.T. 193/98 e 234/98, emessi dopo la scadenza del termine di legge, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel corrispondente motivo di ricorso del CA (supra, punto 8.1).
24.3. Inesistenza o nullità delle intercettazioni iscritte al R.i.t. n. 234/98, in quanto riferibili a utenza telefonica (3393252961) appartenente a diverso soggetto, per considerazioni del tutto simili a quelle esposte nei corrispondenti motivi di ricorso del CA (supra, punto 8.5), del HÉ (supra, punto 17.4) e del CO (supra, punto 19.7).
24.4. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione per essere state utilizzate ai fini della decisione intercettazioni non appartenenti all'elaborato tecnico depositato dal C.T.U. il 9 gennaio 2008 ma conversazioni estranea a questo elaborato, verosimilmente tratte dalla informativa di p.g., del che è dimostrazione il fatto che nella sentenza del Tribunale sono contenuti per ogni capo di imputazione riferimenti numerici (per pagine e numeri progressivi) che non corrispondono ai numeri progressivi e alle pagine della perizia depositata.
24.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova relativamente ai reati di cui ai capi B, R e S, essendo stata la prova tratta da contenuti di conversazioni intercettate di incerto significato sia per il contenuto del discorso sia per il linguaggio criptico.
24.6. Violazione della legge penale e processuale con riferimento al capo B, essendo la prova della responsabilità stata tratta da conversazioni tra CA e DI non presenti nella trascrizione peritale e comunque dal significato incerto, in particolare al presunto prezzo pagato, contraddetto da semplici calcoli aritmetici.
24.7. Violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale per i reati di cui ai capi R e S: è stato tratto arbitrariamente un significato accusatorio da discorsi privi di un oggetto ben identificabile e comunque non è stato convincentemente dimostrato che le presunte armi fossero le stesse di quelle rinvenute nell'abitazione di AL RE, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo del CA (supra, 8.12). 25. MI (capo G), con atto personalmente sottoscritto, denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, essendo stato fatto al riguardo riferimento esclusivamente alla affermazione del teste IE, secondo cui il "Biondo" di cui si parlava nelle conversazioni fra terzi sarebbe stato "RE MI", che è tuttavia calvo. Inoltre contrariamente a quanto affermato dal IE, non esisteva un rapporto di parentela tra esso ricorrente e il FA, essendone cugina la sua ex-moglie.
26. Ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del MI anche il difensore avv. Giuseppe Bruno, il quale deduce i seguenti motivi.
26.1. Mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale: nessun riscontro esiste alla dichiarazione del teste IE secondo cui il "Biondo" di cui si parlava da parte di terzi nei colloqui intercettati si identificasse nel MI;
e in ogni caso il dato proveniente dalle intercettazioni, considerato il ricorso al linguaggio criptico, non era per nullo univoco con riferimento all'oggetto del discorso e, comunque, alla natura e quantità della supposta sostanza stupefacente.
26.2. Mancanza assoluta di motivazione sull'aggravante ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 2, che non è stata espressamente esclusa pur non essendo stato apportato alcun aumento di pena, derivando da ciò la nullità della sentenza sul punto. 27. ZI (capi Y, Z, AA), a mezzo del difensore avv. RI QU, con un unico motivo denuncia la violazione delle regole in materia di utilizzazione delle contestazioni dibattimentali, osservando che solo una parte delle dichiarazioni rese dal ZI al P.m. durante le indagini erano state oggetto di formale contestazione, e quindi erano certamente utilizzabili a norma dell'art. 503 c.p.p., comma 5, mentre ciò non valeva per la restante parte delle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento non oggetto di formale contestazione e quindi utilizzabili ai soli fini del vaglio della credibilità del dichiarante.
In ogni caso tali dichiarazioni del ZI dovevano essere sottoposte a un vaglio di attendibilità, che nella specie non è stato effettuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che i due atti contenenti motivi nuovi proposti da CA (in persona del difensore avv. SC Gambardella, pervenuti alla Cancelleria della Corte di cassazione in data 16 febbraio 2012, e depositati personalmente dal ricorrente, in data 21 febbraio 2012, presso l'Ufficio Matricola della Casa di Sulmona) sono inammissibili, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, in quanto depositati oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'odierna udienza.
Inoltre non possono essere considerate, in quanto anch'esse tardive, la memoria depositata il 21 febbraio 2012 dall'avv. Giovanni Aricò nell'interesse di IA e quella depositata il 22 febbraio 2012 dall'avv. Pasquale Misciagna nell'interesse di HÉ. Infatti, l'art. 611 c.p.p., relativo al procedimento in camera di consiglio, prevede che le memorie possono essere presentate fino a quindici giorni prima della udienza (ed analogo termine è ribadito per i motivi nuovi). Questa disposizione è stata intesa da costante come giurisprudenza come riferibile, a maggior ragione, per i ricorsi da trattare in udienza pubblica (v. Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. 1, n. 17308 dell'11/03/2004, Madonia, Rv. 228646; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro;
Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321). In particolare, la decisione da ultimo citata, afferma condivisibilmente che la disposizione dell'art. 611 pc.p.p., "si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate"; puntualizzandosi che la "presentazione delle memorie (...) come previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 4, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (e, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante)" e che tali "copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione".
2. Va subito anticipato che i reati di cui al capo R, limitatamente alle armi comuni da sparo, armi clandestine e oggetti atti a offendere, nonché ai capi S ed U, sono prescritti e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, con riferimento agli imputati interessati da tali capi (per i capi R e S, DI, IA, CO, CA;
per il capo U, CA), come sarà meglio precisato in dispositivo. Data la consistenza degli elementi probatori, adeguatamente e logicamente illustrati dai giudici di merito, non sussistono i presupposti per il proscioglimento nel merito.
3. Molti ricorrenti si sono lamentati della decisione con cui la Corte di appello, in difformità da quanto ritenuto dal Tribunale, ha affermato che ai fini della individuazione dei soggetti che avevano preso parte alle conversazioni intercettate era legittimo il ricorso ai riconoscimenti vocali operati dalla polizia giudiziaria. Un simile ribaltamento di valutazione avrebbe in tesi pregiudicato la difesa, che aveva preso atto della decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato la inutilizzabilità delle parti delle deposizioni degli ufficiali di p.g. in cui si esprimevano percezioni soggettive circa i riconoscimenti delle voci dei loquenti, e che dunque non era stata messa in condizione di richiedere al riguardo una perizia fonica, dato che solo al momento del deposito della sentenza della Corte di appello era stato possibile prendere conoscenza del diverso avviso espresso in essa.
Il rilievo è infondato.
Giova sottolineare che il nostro sistema processuale, e in particolare il sistema delle impugnazioni, assicura un livello di garanzie per la difesa difficilmente rinvenibile, in misura così ampia, nella gran parte degli ordinamenti processuali non solo dell'Europa continentale ma anche del resto del mondo. È previsto, infatti, un grado di appello potenzialmente totalmente devolutivo su ogni aspetto della regiudicanda, così da scongiurare nella più grande misura possibile il pericolo di decisioni ingiuste, in particolare di quelle contra reum. Ma, una volta che sia evocato il giudice di appello, questo assume la pienezza della cognizione della causa e, salvi i limiti decisori espressamente previsti dalla legge (in particolare, il divieto di reformatio in pejus), è abilitato a rivalutare in toto la regiudicanda, senza alcun condizionamento derivante dalle valutazioni del giudice di primo grado sia sull'apprezzamento degli elementi di prova sia su profili di invalidità o inutilizzabilità di atti da quello eventualmente ravvisati.
Può quindi accadere che la decisione sia confermata o riformata sulla base di considerazioni anche radicalmente contrastanti con quelle assunte dal primo giudice. E chi propone appello è pienamente consapevole di tale prospettiva, dovendo dunque conformare le sue iniziative, di difesa o di accusa, scontando possibili cambiamenti di presupposti decisionali, in ipotesi anche sfavorevoli alle sue tesi e contrastanti con quelli privilegiati nella sentenza impugnata. Ciò premesso in via generale, va osservato che nella specie il P.m. aveva proposto appello proprio lamentando la erroneità della decisione del Tribunale (espressa nelle ordinanze del 5 marzo e del 27 maggio 2008) di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento da alcuni ufficiali di p.g, sulla identificazione delle voci di alcuni imputati sulla base dei colloqui intercettati nonché di acquisizione agli atti degli elenchi relativi alle intercettazioni predisposti dalla p.g. con esclusione della parte relativa ai presunti utilizzatori delle utenze.
Al riguardo la Corte di appello, richiamando con pertinenza una consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta;
Sez. 4, n. 16432 del 22/02/2008, Masalmeh, Rv. 239523; Sez. 5, n. 11921 del 27/10/2004, Arcolite, Rv. 231872; cui adde Sez. 1, n. 38484 del 20/09/2007, Anastasi;
Sez. 6, n. 24438 del 06/05/2005, Rv. 231856, con specificazione in motivazione;
nonché, da ultimo, tra le tante, Sez. 4, n. 47814 del 24 novembre 2011, Cela, n. m.), ha osservato che ben potevano essere utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni degli operanti di p.g. che avevano riferito sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati. Non si tratta, come vorrebbe alcuno dei ricorrenti, di un'impropria attività para-peritale, ma della espressione di una percezione sensoriale, che ben può formare oggetto di testimonianza, anche da parte degli operanti della p.g. coinvolta nelle indagini, perché ad essi è inibita la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dagli indagati (art. 62 c.p.p.) o da testimoni (art.195 c.p.p, comma 4), e non su quanto da loro appreso o percepito direttamente, attraverso l'uso dei normali sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto). Nè, è bene sottolineare, una simile testimonianza incontrerebbe in tal caso il divieto di espressione di apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.), perché in questo ambito ricadono espressioni di opinioni e non quanto rientra nella sfera di ricognizioni, siano esse uditive o di altra natura.
Naturalmente, l'attendibilità di tali ricognizioni di tipo uditivo, come di ogni altra percezione affidata ai sensi, va apprezzata dal giudice, che deve rendere conto della sua valutazione;
ma ciò è per l'appunto quanto emerge dalla sentenza della Corte di appello, che ha fatto riferimento, per ogni imputato, a ulteriori elementi di conferma della esattezza della ricognizione espressa dagli operanti di p.g. sentiti come testimoni.
4. Ciò posto, va osservato in via generale che tutte le censure dedotte dai vari ricorrenti sulla mancanza di prova della loro identificazione nelle conversazioni intercettate, devono essere disattese, sia perché nella sentenza impugnata (v. pp. 35-44) vengono logicamente puntualmente esposti per ogni posizione gli elementi idonei alla identificazione (anche al di là della ricognizione vocale, ove effettuata), sia perché i rilievi contenuti nei vari ricorsi attengono ad aspetti valutativi non esaminabili in sede di legittimità.
5. Sono infondate le eccezioni inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e di quelli d'urgenza o esecutivi del P.m..
Quanto al presupposto dei "sufficienti indizi di reato", che rileva nella specie trattandosi di una indagine in materia di criminalità organizzata, le censure proposte al riguardo da alcuno dei ricorrenti (CA, HÉ) sono del tutto generiche.
Quanto al presupposto della urgenza sulla base del quale il P.m. ha emesso i decreti ex art. 267 c.p.p., comma 2, non può che ribadirsi che una volta intervenuta la convalida da parte del G.i.p. di tale questione non può farsi questione in sede processuale, ed analogamente deve dirsi per il presupposto delle "eccezionali ragioni di urgenza" che abilita il p.m. a disporre l'esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica;
il tutto conformemente all'indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato (per tutte, da ultimo, Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247268; Sez. 6, n. 2930 del 23/10/2009, dep. 2010, Ceroni, n. m. sul punto;
Sez. 5, n. 37699 del 17/07/2008, Vottari, Rv. 241949; Sez. 6, n. 32469 del 19/05/2005, Roveto, Rv. 232220). Con riferimento, poi, alla inidoneità degli impianti di Procura, nei decreti emessi dal P.m. ex art. 268 c.p.p., comma 3, si precisava che sussisteva una simile situazione "in relazione alla natura dell'apparecchio da intercettare (...) dovendosi collocare le attrezzature intercettanti a breve distanza dall'apparecchio da intercettare".
Da alcuno dei ricorrenti si è osservato che gli impianti di p.g. erano altrettanto distanti dal luogo di captazione e che bene si sarebbe potuto effettuare la registrazione delle intercettazioni captate presso gli impianti di Procura, facendone poi seguire la "remotizzazione" presso gli uffici di p.g..
Si tratta però di aspetti tecnici e, insieme, di fatto non sindacabili in questa sede, dovendosi solo qui accertare se, come affermato dalla giurisprudenza (a partire quanto meno da Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226487), nel decreto esecutivo del p.m. si sia dato conto, anche mediante una indicazione sintetica, delle ragioni della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura che non si traduca nella mera ripetizione della lettera dell'art. 268 c.p.p., comma 3; e nel caso in esame è per l'appunto dato riscontrare una motivazione, sia pure concisa, che si riferisce a specifiche esigenze tecnico-operative desunte dalla situazione concreta.
6. Venendo al merito dei ricorsi, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia carente circa la indicazione degli elementi probatori a sostegno della contestata fattispecie associativa di cui al capo A. L'assunto su cui si basa l'affermazione di colpevolezza degli imputati CA, IA, NO, FA, HÉ, SO e CO, è, come si è sopra riportato, che era stata provata l'esistenza di una stabile struttura organizzativa, operante di fatto per un periodo di tempo limitato ma non esiguo (febbraio 1998-settembre 1999) con una chiara divisione di ruoli, con metodologie uniformi e collaudate e sulla base di ripartizioni degli utili preconcordati, la quale era finalizzata al commercio di stupefacenti, articolata in un vertice organizzativo facente capo al CA e al IA, il primo impegnato nell'attività di individuare i canali di approvvigionamento e il secondo dello smercio nel territorio del Tirreno cosentino o del Nord Italia. Ad essi si affiancavano in funzione di corrieri l'NO e talvolta il HÉ e il FA, i quali ultimi, unitamente al
CO e al SO, si occupavano precipuamente del trasporto di denaro inviato dal IA al CA quale prezzo delle forniture. Tanto era dimostrato non solo dal numero dei reati-fine concretamente realizzati, ma dalle conversazioni intercorse tra i sodali, dalla concreta organizzazione dei viaggi, dalle uniformità dei canali di rifornimento all'ingrosso ("Geggia", "Compare ON"), dalle istruzioni sui tempi e sulle modalità delle forniture date in particolare dal IA agli accoliti. Va al riguardo osservato che, come è noto, per la configurazione di una qualsiasi fattispecie associativa occorre, come ricorda la stessa sentenza impugnata, che sia provato un accordo associativo che crei un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio e di contribuire alla realizzazione di un duraturo programma criminale (fra tutte, Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743). Pur non occorrendo che ogni partecipe abbia conoscenza diretta degli altri affiliati e della identità dei capi (v. Sez. 6, n. 4976 del 17/01/1997, Accardo, Rv. 207845), è coessenziale a ogni condotta partecipativa (lecita o illecita che sia) la consapevolezza da parte di chi vi aderisce della esistenza di una struttura decisionale, accentrata o anche diffusa, che persegua, con carattere di permanenza, gli scopi del sodalizio.
Ora, nel caso in esame, secondo i dati rappresentati dalla sentenza impugnata, i vertici del "sodalizio" erano rappresentati dal CA e dal IA, che avevano funzioni differenziate, il primo occupandosi dell'approvvigionamento degli stupefacenti e il secondo dello smercio territoriale. Tutti gli altri "associati", indicati significativamente come appartenenti al "gruppo del IA", sembrano essersi limitati ad eseguire le direttive di quest'ultimo, effettuando per suo conto la distribuzione della droga o pagamenti;
e, al di là della generica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tutti costoro avevano contatti reciproci, non viene offerto alcuna precisa indicazione degli elementi probatori da cui ricavare una comune affectio societatis e una consapevolezza da parte degli imputati di perseguire con carattere di stabilità uno scopo comune, sia pure con riferimento alla distinzione dei ruoli facenti capo ai due vertici del gruppo.
L'assunto di un contesto associativo risulta, poi, ulteriormente indebolito considerando la limitatezza temporale in cui avrebbe agito il sodalizio, nell'ambito del quale, per di più, le singole condotte accertate a carico di ciascuno dei supposti partecipi si caratterizzano per ulteriori specifiche delimitazioni di attività concretamente prestata.
Date tali lacune argomentative, la sentenza impugnata va dunque annullata in relazione al capo A nei confronti di CA, IA, NO, HÉ, CO, FA e SO, con rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, rimanendo assorbite in tale statuizione le questioni relative alle aggravanti contestate con riferimento alla fattispecie associativa nonché quelle, da alcuni di essi dedotte, relative al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.
7. Tutti i rilievi svolti da molti dei ricorrenti con riferimento ai reati-fine in materia di droga, compresi quelli relativi alla presunta genericità della contestazione, sono inammissibili, in quanto tendono a una rivalutazione del significato e della portata dei dati probatori a fronte di una motivazione diffusa, puntuale e coerente resa dai giudici di merito (pp, 47-67).
Ciò detto in via generale, occorre ora procedere all'esame dei singoli ricorsi, con riguardo ai capi e ai punti non esauriti dalle precedenti osservazioni.
8. CA.
8.1. Le questioni specificamente dedotte dall'imputato sulla validità dei vari decreti relativi alle intercettazioni sono state congruamente affrontate dalla sentenza impugnata (p. 32 e s.), che ha tra l'altro dichiarato inutilizzabili le intercettazioni di cui al R.i.t. 193/1998. Per il resto il ricorrente reitera le stesse censure senza prendere in considerazione le risposte date dalla Corte di appello e senza specificare la incidenza probatoria delle sue eccezioni.
8.2. Con riguardo al capo R, ferma la statuizione di prescrizione con riferimento alle armi comuni da sparo, alle armi clandestine e agli oggetti atti a offendere, la sentenza impugnata sottolinea che era stata accertata la presenza dell'imputato nell'abitazione del AL, sulla base di inequivoci dati risultanti dalle intercettazioni intercettate e da vari elementi di riscontro, nonché dal rinvenimento nell'abitazione di indumenti ed altri effetti personali riconducibili con sicurezza al CA;
e il contenuto dei colloqui rendeva certo, ad ineccepibile valutazione dei giudici di merito, che fra le armi vi fossero anche alcune da guerra. Quanto all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, essa risulta essere stata di fatto non applicata dal Tribunale, come esattamente rilevato nel ricorso proposto da IA (a p. 63).
8.3. L'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile, in quanto non riproposta nei motivi di appello.
9. IA.
9.1. Il ricorrente sostiene che l'atto depositato in prossimità della udienza davanti alla Corte di appello non conteneva motivi nuovi, trattandosi in realtà di una memoria, che doveva essere esaminata, e a cui doveva essere data puntuale risposta, a pena di nullità.
Va al riguardo replicato, che, nonostante qualche isolata pronuncia lo abbia sostenuto, dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sè alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge. Naturalmente, le ragioni difensive vanno, attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi.
9.2. Con riguardo al capo R, valgono le stesse considerazioni svolte a proposito delle analoghe censure del CA, essendo stato il coinvolgimento del IA ampiamente e logicamente illustrato dalla sentenza impugnata sulla base degli inequivoci colloqui intercorsi tra lui e il CA (v. in particolare p. 87 e s.).
9.3. Quanto alla aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, riferita ai capi R e S, lo stesso ricorrente, come già osservato, riconosce nel ricorso (p. 63) che il Tribunale non ne ha fatto applicazione. 10. NO.
La eccezione di nullità del capo A, per genericità della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, con riflussi sulla stessa sentenza di primo grado, appare manifestamente infondata, dato che nella contestazione, come rilevato dalla Corte di appello (p. 27), è stato esattamente delineato il ruolo dell'imputato, nulla rilevando che egli sia stato indicato come intermediario di soggetti non identificati, risolvendosi tale rilievo non in un vizio di contestazione ma semmai di tenuta delle prove a suo carico.
11. HÉ e SO.
I motivi proposti ricevano tutti adeguata risposta nelle precedenti considerazioni, svolte in via generale o con riferimento ad analoghe censure di altri ricorrenti.
12. CO.
Con riguardo al capo R, valgono le stesse considerazioni svolte a proposito delle analoghe censure del CA, essendo stato il coinvolgimento del CO ampiamente e logicamente illustrato dalla sentenza impugnata sulla base dei colloqui intercettati, da cui è stato ricavato che il CO si occupò personalmente di ritirare le armi a PO (v. in particolare p. 88 e s.). 13. AB.
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato, dato che l'affermazione di responsabilità quanto alla contestata cessione di gr. 500 di cocaina a AN LE e EL RI è stata fondata ineccepibilmente sulle dichiarazioni di quest'ultimo, riscontrate dagli assegni emessi a favore dello AB, che a questi dati oppone considerazioni fondate su mere ipotesi e comunque attinenti ad aspetti di valutazione del fatto in questa sede non proponibili.
13. SO.
L'eccezione relativa all'omesso avviso al difensore della udienza del 29 marzo 2010 davanti alla Corte di appello appare generica. Il ricorrente riconosce che il Presidente della Corte aveva disposto la notifica del rinvio ad una successiva udienza, aggiungendo che essa era stata inviata per errore ad altro avvocato e di essere stato informato della nuova udienza da altri avvocati. Non deduce però di non essere stato presente alla nuova udienza ne', essendo presente, di avere svolto alcuna eccezione al riguardo;
sicché, anche dando per veri questi presupposti di fatto, la nullità risulta sanata. 14. DI.
Ferme le considerazioni precedentemente svolte con riferimento ad analoghe censure di altri ricorrenti, va osservato, con particolare riguardo al capo R, che il coinvolgimento dello DI con riguardo alle armi è stato ampiamente e logicamente illustrato dalla sentenza impugnata sulla base dei numerosi colloqui intercettati a cui l'imputato ha preso parte (v. in particolare p. 87 e s.). 15. MI.
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato, dato che l'affermazione di responsabilità quanto al contestato coinvolgimento nella vicenda relativa all'acquisto di gr. 980 di cocaina è stata fondata ineccepibilmente sulle dichiarazioni del teste RE circa l'appellativo "Biondo" con il quale veniva chiamato il MI nonché sui documentati suoi rapporti di parentela (o, se si vuole, di affinità) con il FA, parimenti coinvolto nella vicenda. A questi elementi il ricorrente oppone considerazioni attinenti ad aspetti di valutazione del fatto in questa sede non proponibili.
Quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, lo stesso ricorrente riconosce che di essa non è stata fatta alcuna applicazione in sede di determinazione della pena. 16. ZI.
Il ricorso appare fondato.
Correttamente la Corte di appello osserva che il regime delle contestazioni dibattimentali all'imputato è retto dalla regola di cui all'art. 503 c.p.p., comma 5, e non da quella di cui all'art. 500 c.p.p.. Tuttavia, la piena acquisizione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali passa per il meccanismo delle contestazioni, con la conseguenza che non possono essere utilizzate ai fini della prova della responsabilità dichiarazioni non contestate. La Corte di appello non ha considerato che l'appellante aveva per l'appunto sostenuto che solo una parte di dette dichiarazioni erano state contestate;
e l'imputato, in sede di ricorso per cassazione, ha documentato tale eccezione, allegando uno stralcio del verbale di udienza del 28 maggio 2008.
La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti del ZI, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che dovrà verificare sulla base dell'effettiva portata delle contestazioni quale parte delle dichiarazioni predibattimentali sia suscettibile di utilizzazione probatoria nei confronti dell'imputato a norma dell'art. 503 c.p.p., comma 5. 17. Al rigetto dei ricorsi di AB e MI consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI ZO in relazione al capo R), limitatamente alle armi comuni da sparo, armi clandestine e oggetti atti a offendere, e al capo S), perché estinti per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso dello DI e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione dell'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p.. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IA LA, CO EN e CA ON in relazione al capo R), limitatamente alle armi comuni da sparo, armi clandestine e oggetti atti a offendere, e al capo S), nonché, nei confronti del CA, in relazione anche al capo U), perché estinti per prescrizione. Annulla la stessa sentenza nei confronti del CA, del IA, di NO AT, di HÉ SC, del CO, di FA EL e di SO RE in relazione al capo A) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI GI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Rigetta i ricorsi di MI RE e AB SI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012